Decisione concernente una modifica temporanea della struttura dello spazio aereo della Svizzera per gli addestramenti e le esibizioni aeronautiche del team PC-7 delle Forze aeree del 21 maggio 2010

Autorità di decisione:

Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC), 3003 Berna .

Oggetto:

Lo spazio aereo nella zona del Walensee è temporaneamente riclassificato in zona regolamentata (Restricted Area) con, di fatto, interdizione al volo. Durante gli orari fissati, all'interno della zona regolamentata, nello spazio aereo previsto per gli addestramenti e le esibizioni aeronautiche del team PC-7 delle Forze aeree, sono vietati i voli con aeromobili civili. I voli di ricerca e salvataggio e i voli di aeroambulanza urgenti (HEMS) sono ammessi a condizione che sia rispettata la procedura indicata nel Manuale d'informazione aeronautica, AIP), capitolo ENR 5.1 ­ 4.

Basi giuridiche: In conformità all'articolo 40 della legge sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0) e all'articolo 2 capoverso 1 dell'ordinanza concernente il servizio della sicurezza aerea (OSA; RS 748.132.1), l'UFAC definisce la struttura e le classi dello spazio aereo. In virtù dell'articolo 13a dell'ordinanza concernente le norme di circolazione per aeromobili (ONCA; RS 748.121.11), l'UFAC può designare delle zone regolamentate e delle zone pericolose, per garantire la sicurezza aerea. Una zona regolamentata è uno spazio aereo di dimensioni definite, al di sopra del territorio o delle acque territoriali di uno Stato, entro i cui limiti il volo degli aeromobili è subordinato a determinate condizioni.

Conformemente all'articolo 55 capoverso 2 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021), a un ricorso può essere tolto l'effetto sospensivo. Se un eventuale ricorso avesse effetto sospensivo, sarebbe impossibile garantire uno svolgimento ordinato e sicuro delle esibizioni acrobatiche e dei voli di addestramento del team PC-7. Di conseguenza, l'UFAC toglie l'effetto sospensivo ai ricorsi contro la presente decisione.

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Contenuto 1. Lo spazio aereo in questione è riclassificato in zona regoladella decisione: mentata temporanea conformemente alla tabella riportata qui sotto.

Luogo

Data

Coordinate

Raggio

Regione 25­28 47°09'18"N 11 km Walensee maggio 2010 009°18'46"E 9­11 giugno 2010 14 e 15 luglio 2010

Quota

Osservazioni

da 3000 ft Gli orari di attivaAMSL a zione della zona 13 000 ft AMSL regolamentata temporanea dipendono fortemente dalle condizioni meteorologiche e sono resi noti mediante NOTAM.

2. All'interno della zona regolamentata, nelle date e negli orari indicati al punto 1, sono vietati i voli con aeromobili civili. I voli di ricerca e salvataggio e i voli di aeroambulanza urgenti (HEMS) sono ammessi a condizione che sia rispettata la procedura indicata nel Manuale d'informazione aeronautica, AIP), capitolo ENR 5.1 ­ 4.

3. Le relative annotazioni nell'AIP vengono adeguate temporaneamente per mezzo di NOTAM conformemente al punto 1, e sono parte integrante della presente decisione.

4. Ad eventuali ricorsi contro la presente decisione è tolto l'effetto sospensivo.

5. La presente decisione deve essere notificata alle Forze aeree, a Skyguide e a tutte le parti interpellate che hanno presentato un parere, e deve essere pubblicata nel Foglio federale in tedesco, francese e italiano.

Destinatari:

La presente modifica temporanea dello spazio aereo della Svizzera 2010 interessa tutti coloro che, in qualche modo, utilizzano questo spazio aereo o che vi svolgono attività suscettibili d'influire sullo stesso e, in tal modo, sulla sicurezza del traffico aereo.

Procedura:

La procedura è conforme alle disposizioni della PA.

Deposito pubblico:

La decisione viene notificata tramite pubblicazione nel Foglio federale in tedesco, francese e italiano. Inoltre può essere richiesta per iscritto all'UFAC, Divisione Sicurezza delle infrastrutture.

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione o parti di essa può essere interposto ricorso entro 30 giorni dinanzi al Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14.

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Il termine di ricorso decorre dal giorno seguente a quello di pubblicazione. Il ricorso deve essere redatto in una lingua ufficiale e deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.

8 giugno 2010

Ufficio federale dell'aviazione civile: Il direttore, Peter Müller

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Abbonamento al Foglio federale e alla Raccolta ufficiale

Il prezzo dell'abbonamento annuo al Foglio federale, inclusa la Raccolta ufficiale delle leggi federali, è di 295.­ franchi, IVA del 2,4 per cento inclusa, compreso l'invio franco di porto su tutto il territorio svizzero. I raccoglitori sono fatturati a un importo forfettario di 135.20 franchi. L'abbonamento può essere però concluso anche senza raccoglitori.

L'abbonamento inizia il 1° gennaio e può essere disdetto di volta in volta per fine anno.

Il Foglio federale pubblica segnatamente i messaggi e i rapporti del Consiglio federale all'Assemblea federale, compresi i disegni di legge e di decreti federali, i testi sottoposti a referendum, le circolari del Consiglio federale, le comunicazioni del Consiglio federale, dei Dipartimenti e di altre amministrazioni della Confederazione ecc.

Il Foglio federale reca quale allegato la Raccolta ufficiale delle leggi federali (leggi e ordinanze federali, decreti federali, regolamenti, trattati conclusi con l'estero, ecc.).

Ci si può abbonare anche al solo Foglio federale (senza la Raccolta ufficiale delle leggi federali). In tal caso il prezzo dell'abbonamento è di 150.­ franchi l'anno (IVA del 2,4 per cento inclusa) oltre all'eventuale fatturazione supplementare dell'importo forfettario di 83.20 franchi relativo ai raccoglitori.

Il prezzo dell'abbonamento alla sola Raccolta ufficiale delle leggi federali ammonta a 145.­ franchi l'anno (IVA del 2,4 per cento inclusa) oltre all'eventuale fatturazione supplementare dell'importo forfettario di 52.­ franchi relativo ai raccoglitori.

Ci si può abbonare al Foglio federale completo, al solo Foglio federale oppure unicamente alla Raccolta ufficiale delle leggi federali, presso presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, Fax: 031 325 50 58 o e-mail: verkauf.gesetze@bbl.admin.ch. Presso questo indirizzo ci si può parimenti procurare gli estratti dei singoli testi legali, come anche dei loro progetti.

Eventuali reclami concernenti la spedizione devono essere indirizzati al competente ufficio postale o all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, 3003 Berna.

8 giugno 2010

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Cancelleria federale