ad 09.026 Messaggio complementare al messaggio del 6 marzo 2009 concernente l'approvazione del nuovo Accordo aggiuntivo alla Convenzione intesa ad evitare la doppia imposizione con la Francia del 27 novembre 2009

Onorevoli presidenti e consiglieri, vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale che approva un nuovo Accordo aggiuntivo alla Convenzione del 9 settembre 1966 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese, intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza, firmato il 27 agosto 2009, che sostituisce quello del 12 gennaio 2009 non entrato in vigore.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

27 novembre 2009

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2009-2385

1371

Compendio Il 12 gennaio 2009 era stato firmato un nuovo Accordo aggiuntivo alla Convenzione del 9 settembre 1966 intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza con la Francia. Mentre questo Accordo aggiuntivo era già entrato nella fase dei dibattiti parlamentari in Svizzera, le autorità francesi hanno fatto sapere che non erano più disposte ad avviare in Parlamento la loro procedura di approvazione fintanto che, conformemente agli impegni presi dal Consiglio federale nel mese di marzo 2009, non fosse stato bilateralmente introdotto nell'Accordo il nuovo standard in materia di scambio di informazioni fiscali secondo l'articolo 26 del modello di convenzione OCSE.

Su proposta del Consiglio federale contenuta in una lettera indirizzata ai presidenti delle due Camere, la procedura di approvazione parlamentare è stata sospesa. Il 30 marzo 2009 la Commissione della politica estera del Consiglio degli Stati CPE-S ha accolto la sospensione. Prendendo atto di questa nuova situazione, le Camere federali hanno in seguito rispedito l'Accordo aggiuntivo del 12 gennaio 2009 al Consiglio federale incaricandolo di avviare negoziati con la Francia in vista di completare la Convenzione intesa ad evitare la doppia imposizione ai sensi dell'articolo 26 del modello di convenzione OCSE.

L'11 giugno 2009 è stato parafato l'Accordo aggiuntivo riveduto che sostituisce quello firmato il 12 gennaio 2009 e che tiene conto delle nuove posizioni svizzere e francesi. Il nuovo Accordo aggiuntivo è stato firmato a Berna il 27 agosto 2009.

I Cantoni e gli ambienti economici interessati hanno accolto favorevolmente la conclusione dell'Accordo aggiuntivo.

1372

Messaggio 1

Considerazioni generali sullo sviluppo ulteriore della politica in materia di convenzioni contro le doppie imposizioni

Le convenzioni contro le doppie imposizioni sono uno strumento importante della politica fiscale. Buone convenzioni agevolano l'attività della nostra economia d'esportazione, promuovono investimenti in Svizzera contribuendo al benessere nel nostro Paese e nello Stato partner.

La politica in materia di convenzioni si basa da sempre sugli standard dell'OCSE, poiché essi sono quelli più adeguati per quanto concerne il raggiungimento degli obiettivi in materia di benessere. Elementi importanti sono la chiara ripartizione del diritto d'imposizione delle persone fisiche e giuridiche, un'imposta residua per quanto possibile uguale a zero o molto bassa su interessi, dividendi e canoni nonché l'eliminazione in generale di conflitti in campo fiscale che arrecano svantaggi ai contribuenti attivi a livello internazionale. Da sempre esistono tensioni tra le condizioni quadro favorevoli e il riconoscimento internazionale del nostro regime fiscale.

Buone soluzioni svizzere possono perdere valore se non sono riconosciute a livello internazionale.

Il 13 marzo 2009 il Consiglio federale ha deciso di adeguare l'assistenza amministrativa in materia fiscale alla politica internazionale.

2

Situazione iniziale, svolgimento e risultato dei negoziati

La Convenzione del 9 settembre 1966 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese, intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (RS 0.672.934.91; di seguito CDI-F) è stata recentemente riveduta da un Accordo aggiuntivo firmato il 12 gennaio 2009. Quest'ultimo era stato nel suo complesso accolto favorevolmente dai Cantoni e dagli ambienti economici consultati. Di conseguenza il Consiglio federale aveva deciso di firmarlo e di licenziare il 6 marzo 2009 all'attenzione delle Camere federali il pertinente messaggio (FF 2009 1323).

L'Accordo aggiuntivo del 12 gennaio 2009 prevedeva un livello di assistenza amministrativa in materia fiscale corrispondente alla prassi svizzera seguita sino ad allora.

In sostanza si trattava dell'assistenza amministrativa su domanda per l'applicazione della legislazione interna dell'altro Stato contraente nei casi di corretta applicazione della Convenzione, nei casi di società holding e di frode fiscale o di violazione analoga.

Il 13 marzo 2009, nel quadro delle decisioni prese dal G20 sullo sfondo della crisi finanziaria internazionale, il Consiglio federale ha deciso di adottare gli standard dell'OCSE nell'assistenza amministrativa in materia fiscale, in conformità con l'articolo 26 del modello di convenzione OCSE (www.oecd.org). Il 2 aprile 2009, il G20 aveva inoltre allestito una lista di Paesi che considerava come insufficientemente cooperativi nella misura in cui non avevano concluso accordi di assistenza ammi1373

nistrativa in materia fiscale con almeno dodici giurisdizioni. Gli Stati considerati come insufficientemente cooperativi potevano essere oggetto di misure che andavano fino alla denuncia delle convenzioni contro le doppie imposizioni. Gli Stati che disponevano di una politica di assistenza amministrativa giudicata ancora lacunosa dovevano intraprendere tutto il possibile per soddisfare i loro impegni politici quanto prima. La Svizzera ha dunque deciso di avviare con diversi Stati i negoziati divenuti necessari. Il 25 settembre 2009, la politica svizzera in questo campo è stata riconosciuta conforme dal G20 (la Svizzera non figura più nella lista «grigia» stilata dal Segretariato dell'OCSE).

Mentre l'Accordo aggiuntivo del 12 gennaio 2009 era già entrato nella fase dei dibattiti parlamentari in Svizzera, le autorità francesi hanno fatto sapere che non erano più disposte ad avviare in Parlamento la loro procedura di approvazione fintanto che, conformemente agli impegni presi dal Consiglio federale nel mese di marzo 2009, non fosse stato bilateralmente introdotto nell'Accordo, e quindi nella Convenzione svizzero-francese contro la doppia imposizione del 9 settembre 1966, il nuovo standard in materia di scambio di informazioni fiscali secondo l'articolo 26 del modello di convenzione OCSE.

Su proposta del Consiglio federale, con una lettera indirizzata ai presidenti delle due Camere, la procedura di approvazione parlamentare è stata sospesa. Il 30 marzo 2009 la Commissione della politica estera del Consiglio degli Stati CPE-S ha accolto la sospensione. Prendendo atto di questa nuova situazione, le Camere federali hanno in seguito rispedito l'Accordo aggiuntivo del 12 gennaio 2009 al Consiglio federale incaricandolo di avviare negoziati con la Francia in vista di completare la Convenzione intesa ad evitare la doppia imposizione ai sensi dell'articolo 26 del modello di convenzione OCSE.

L'Accordo aggiuntivo del 12 gennaio 2009 conteneva una clausola automatica della nazione più favorita, nel caso in cui la Svizzera convenisse con un altro Stato membro dell'UE una disposizione più estesa. Esso prevedeva inoltre un'altra clausola secondo cui la Svizzera, in caso di un ampliamento dell'assistenza accordata dalla Svizzera a un altro Stato membro dell'OCSE, non membro dell'UE, si sarebbe impegnata, entro
un anno a partire dall'entrata in vigore di questo ampliamento, ad avviare negoziati con la Francia per convenire un'assistenza amministrativa equivalente. Queste clausole si sarebbero attivate se la Svizzera avesse concesso i benefici dell'articolo 26 OCSE a Stati come la Polonia (membro dell'UE) o come il Giappone (membro dell'OCSE, non membro dell'UE).

Le autorità francesi erano dell'opinione che questo modo di procedere non fosse praticabile e ritenevano necessaria un'immediata revisione dell'Accordo aggiuntivo bilaterale. Le autorità svizzere hanno preso atto della rinuncia delle autorità francesi alla clausola della nazione più favorita, applicabile dalla prima Convenzione conclusa con uno Stato membro dell'UE. In cambio dell'introduzione dell'articolo 28 CDI-F la Svizzera ha chiesto gli adeguamenti rifiutati nei precedenti negoziati a causa di un'assistenza amministrativa insufficiente. Si tratta in particolare del diritto ai vantaggi della Convenzione per i fondi di pensione svizzeri, rifiutato dalle autorità francesi a causa della loro esenzione nel diritto interno e, nella misura del possibile, di un'aliquota zero per l'imposta alla fonte dei diritti di licenza.

Queste richieste sono state parzialmente soddisfatte. L'11 giugno 2009 alla fine di negoziati piuttosto difficili, è stato possibile parafare un Accordo aggiuntivo rivedu-

1374

to che tiene conto delle nuove posizioni svizzere e francesi e volto a sostituire quello firmato il 12 gennaio 2009. Esso è stato firmato a Berna il 27 agosto 2009.

Le disposizioni rimaste identiche (ma la cui numerazione è cambiata a seguito di modifiche successive) non sono state commentate ulteriormente nel presente messaggio. A questo proposito si rinvia al messaggio del 6 marzo 2009.

3

Valutazione

Tra i temi in revisione proposti dalla Svizzera figuravano l'introduzione di un'aliquota allo 0 per cento per i diritti di licenza, o almeno la ripresa delle soluzioni dell'articolo 15 dell'Accordo tra la Svizzera e la Comunità europea che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio del 3 giugno 20031 in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (RS 0.641.926.81) (tasso zero per i diritti di licenza tra imprese associate). Tuttavia la Francia ritiene che il flusso dei diritti di licenza sia troppo squilibrato a favore della Svizzera. Per questa ragione essa continua a rifiutare di fissare nella CDI-F un'aliquota generale allo zero per cento sui diritti di licenza. La soluzione dell'articolo 15 concernente le imprese associate è un accordo sui generis che la Francia non può attualmente considerare di riprendere, trattandosi di diritti di licenza, tale e quale nella Convenzione.

Dal punto di vista svizzero, le soluzioni ritenute nel disegno di Accordo aggiuntivo possono essere considerate vantaggiose nel suo insieme tenendo conto delle recenti drastiche mutazioni avvenute sulla scena internazionale e di quelle future per gli Stati considerati non cooperativi in materia di assistenza amministrativa. Grazie all'assistenza amministrativa, esse rendono possibili le soluzioni già previste nell'Accordo aggiuntivo del 12 gennaio 2009 e disciplinano questioni fondamentali che interessano la piazza finanziaria svizzera (art. 11 e in particolare l'art. 14 CDI-F). È stato inoltre possibile risolvere la questione del diritto ai vantaggi della Convenzione per i fondi di pensione.

L'assistenza amministrativa convenuta permetterà in particolare di evitare misure dannose per tutta la piazza economica svizzera. La Francia a questo punto ha prospettato pubblicamente contromisure volte a rendere difficili gli scambi finanziari e commerciali con gli Stati non cooperativi, in particolare la possibilità di limitare o sopprimere la deducibilità fiscale dei pagamenti e degli onorari a fornitori residenti negli Stati non cooperativi, rimettere in causa i regimi di esenzione dei dividendi versati da filiali straniere alle case madri francesi, o denunciare le convenzioni contro le doppie imposizioni vigenti con i Paesi che non rispettano
i loro impegni in materia di scambio di informazioni.

Come già menzionato nel messaggio del 6 marzo 2009, la presente revisione è frutto di compromessi reciproci. Prendendo in considerazione i recenti sviluppi politici, essa dimostra la volontà delle parti, nella misura del possibile, di trovare soluzioni ai problemi sollevati e nel rispetto di un certo equilibrio.

1

GU L 157 del 26.6.2003, pag. 38.

1375

4

Commento alle disposizioni dell'Accordo aggiuntivo

Il nuovo Accordo aggiuntivo del 27 agosto 2009 alla Convenzione del 1966 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese intesa ad evitare la doppia imposizione prevede nella Convenzione i seguenti adeguamenti, commentati di seguito.

Art. 7 ad art. 28 della Convenzione

Scambio di informazioni

Con la revoca della riserva all'articolo 26 del modello di convenzione OCSE, la Svizzera si impegna politicamente a riprendere gli standard e i commentari relativi a questo articolo. Inoltre l'approvazione della Francia dipendeva da una revisione il più possibile conforme a questo standard OCSE. Il successo finale della revisione, comprese le disposizioni dell'Accordo aggiuntivo del 12 gennaio 2009, dipendeva dunque da come sarebbe stato disciplinato il campo d'applicazione materiale dello scambio di informazioni.

Il nuovo articolo 28 corrisponde in ampia misura al contenuto dell'articolo 26 del modello di convenzione OCSE. Il testo di questo articolo è stato tuttavia modificato in alcune sue parti per permettere l'uso di informazioni per altri fini (fatta salva l'esistenza di una base legale nel diritto interno e l'approvazione dello Stato che fornisce le informazioni), per autorizzare le autorità fiscali degli Stati contraenti a ricevere le informazioni necessarie da banche, altri istituti finanziari, mandatari e fiduciari nonché per determinare i rapporti di partecipazione. Le deroghe previste alle disposizioni concernenti lo scambio di informazioni sono contenute nel commentario relativo al modello di convenzione OCSE e sono compatibili con lo standard dell'OCSE.

Sebbene volesse limitare lo scambio di informazioni alle imposte considerate nella Convenzione, soprattutto per evitare sovrapposizioni con altri Accordi internazionali (ad es. con l'Accordo antifrode nel campo delle imposte indirette con gli Stati membri dell'UE), la Svizzera ha dovuto in questo caso distanziarsi da questo principio su espressa richiesta della Francia, che faceva dipendere la chiusura del negoziato dalla ripresa dell'attuale tenore del paragrafo 1 dell'articolo 26 del modello di convenzione OCSE. Qualsiasi accordo che potrebbe essere applicabile parallelamente dovrà essere sempre esaminato nel singolo caso secondo le sue peculiarità e secondo il principio della lex specialis.

Il paragrafo 1 stabilisce che vengono scambiate le informazioni che sono verosimilmente pertinenti per l'esecuzione della Convenzione o del diritto interno in materia d'imposte di ogni natura e denominazione. Lo scambio di informazioni avviene su richiesta, come si desume dall'articolo 10 dell'Accordo aggiuntivo, che inserisce il punto XI nel
Protocollo addizionale e in particolare dall'ultimo paragrafo. Non è consentita la ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition»). Lo Stato richiedente deve sfruttare tutte le fonti d'informazione abituali previste dal sua procedura fiscale interna prima di richiedere informazioni all'altro Stato (principio di sussidiarietà). Per l'applicazione di questa disposizione non è necessario che il contribuente sia residente in Svizzera o in Francia purché esista un legame economico in uno degli Stati contraenti.

Il paragrafo 2 stabilisce il principio della segretezza e prevede che le informazioni scambiate devono essere accessibili solo a persone o autorità che si occupano dell'accertamento, della riscossione o dell'amministrazione delle imposte che rientrano nel campo d'applicazione della presente Convenzione, della messa in esecu1376

zione e del perseguimento penale di queste imposte oppure della decisione dei rimedi giuridici relativi a queste imposte in virtù del paragrafo 1 o della sorveglianza. Le informazioni possono quindi essere comunicate al contribuente o al suo rappresentante. È inoltre prevista la possibilità di impiegare le informazioni scambiate per altri fini, se questa possibilità è prevista dal diritto di entrambi gli Stati contraenti e lo Stato che ha trasmesso le informazioni vi acconsente. Questa disposizione permette ad esempio di utilizzare le informazioni ottenute in una procedura penale senza tuttavia privare la persona interessata dei diritti procedurali in Svizzera.

Questa disposizione permette di evitare che vengano più volte trasmesse le stesse informazioni per fini diversi. In tutti i casi è necessario il consenso dello Stato richiesto. Ad esempio, questa disposizione permette di utilizzare le informazioni ottenute, alle stesse condizioni, nel quadro dell'accesso alle informazioni fiscali interne per le autorità delle assicurazioni sociali (ad es. art. 9 cpv. 3 LAVS, RS 831.10 e art. 27 OAVS, RS 831.101).

Il paragrafo 3 prevede alcune restrizioni allo scambio di informazioni in favore dello Stato richiesto. Questo non è tenuto a eseguire misure amministrative che vanno oltre i limiti posti dalle proprie norme legali o dalla sua prassi amministrativa e nemmeno a eseguire misure amministrative che si scostano dalle norme legali o dalla prassi amministrativa dello Stato richiedente. Nel caso della Svizzera significa in particolare di garantire il diritto di essere sentiti delle persone interessate e la possibilità di far esaminare da un tribunale il previsto scambio di informazioni. Lo Stato richiesto può inoltre rifiutarsi di comunicare informazioni che non potrebbero essere ottenute secondo le sue norme legali o la sua prassi amministrativa o le norme legali o le prassi amministrative dello Stato richiesto. Infine, lo Stato richiesto può rifiutarsi di comunicare informazioni contrarie all'ordine pubblico o che rivelano un segreto commerciale. In particolare per quest'ultimo caso potrebbe trattarsi di informazioni che non sono tenute sufficientemente segrete dall'altro Stato contraente.

Il paragrafo 4 prevede che lo Stato richiesto abbia l'obbligo di trasmettere e scambiare informazioni anche nel
caso in cui esso stesso non necessiti di queste informazioni ai fini dell'imposizione. Di conseguenza lo scambio di informazioni non si limita alle informazioni che presentano un interesse per le autorità fiscali dello Stato richiesto.

Il paragrafo 5 contiene disposizioni speciali concernenti le informazioni detenute da banche o altri intermediari nonché concernenti i diritti di proprietà di una persona.

Tali informazioni devono essere scambiate nonostante le restrizioni del paragrafo 3.

Lo Stato richiesto deve poter ottenere e trasmettere le informazioni richieste anche se queste informazioni non sarebbero disponibili secondo le sue norme legali o la sua prassi amministrativa. Di conseguenza la Svizzera non può rifiutarsi di scambiare informazioni invocando il segreto bancario svizzero. La disposizione presuppone tuttavia che le informazioni richieste siano disponibili. A domande concernenti i rapporti di proprietà nelle società con azioni al portatore, le autorità dello Stato richiesto possono e devono rispondere solo se è possibile ottenere effettivamente tali informazioni indipendentemente da eventuali restrizioni del diritto interno.

In caso di frode fiscale la Svizzera dispone, sulla base della procedura penale di diritto interno, dei mezzi necessari per ottenere le informazioni secondo il paragrafo 5. Tuttavia lo scambio di informazioni convenuto non pone più la condizione dell'esistenza di un reato fiscale. Affinché l'attuazione degli obblighi della Convenzione potesse essere garantita dagli Stati contraenti è stato introdotto l'ultimo periodo del paragrafo 5, che fornisce la base legale necessaria per disporre dei poteri di 1377

procedura necessari per ottenere le informazioni richieste. La procedura applicabile sarà oggetto di un'ordinanza del Consiglio federale. È attualmente in corso l'esame di un'eventuale futura sostituzione dell'ordinanza con una legge.

Le domande d'informazione devono essere formulate per scritto (sono così escluse semplici telefonate) conformemente alle prescrizioni dell'OCSE, in particolare il modulo 1 sullo scambio di informazioni su domanda del manuale OCSE sull'attuazione dello scambio di informazioni in ambito fiscale.

Le disposizioni dell'articolo 28 sono ulteriormente precisate nel Protocollo (art. 10 dell'Accordo aggiuntivo che introduce un nuovo punto XI nel Protocollo aggiuntivo). Il Protocollo aggiuntivo stabilisce il principio di sussidiarietà ed esclude espressamente la cosiddetta «fishing expedition». Gli Stati contraenti devono sfruttare tutte le fonti d'informazione abituali previste dalla loro procedura fiscale interna prima di richiedere informazioni all'altro Stato (principio di sussidiarietà). La ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») nella speranza di ottenere informazioni fiscali essenziali è espressamente esclusa. Sono inoltre dettagliati i requisiti per una richiesta di informazioni. Sono in particolare necessari una chiara identificazione del contribuente interessato e, nella misura in cui è conosciuta, della persona (ad es. una banca) che verosimilmente detiene le informazioni desiderate dallo Stato richiesto. Lo Stato richiesto deve indicare di quali informazioni ha bisogno, per quale periodo fiscale nonché per quale fine fiscale. Per le domande di assistenza amministrativa i contribuenti interessati e la banca interessata in caso di informazioni bancarie devono di conseguenza essere chiaramente identificabili. Il nome della banca non è indispensabile purché le altre indicazioni, come ad esempio un «International Bank Account Number» (IBAN), permettano un collegamento certo con una banca. Ne consegue che lo scambio di informazioni si limita a domande concrete concernenti casi specifici. In tutti i casi da parte svizzera non sarà possibile dare concretamente seguito a una richiesta di informazioni se mancano i dati necessari per l'identificazione. In particolare non è in linea di massima possibile trasmettere dati bancari se in una
domanda di assistenza amministrativa non viene designata la banca in possesso delle informazioni. È precisato che gli Stati contraenti non sono obbligati a effettuare scambi di informazioni spontanei o automatici, senza pertanto escludere la possibilità per uno degli Stati contraenti di effettuare uno scambio di informazioni spontaneo o automatico, se il suo diritto interno lo prevede.

I diritti procedurali del contribuente sono garantiti. In Svizzera il contribuente interessato può impugnare la decisione finale dell'Amministrazione federale delle contribuzioni relativa alla trasmissione delle informazioni con ricorso al Tribunale amministrativo federale, che decide in ultima istanza. Il ricorso ha effetto sospensivo. Se è interposto ricorso, lo scambio di informazioni può avvenire solo quando il ricorso respinto è passato in giudicato. L'obiettivo di questa procedura non è di impedire o ritardare illecitamente lo scambio di informazioni. La prassi di assistenza amministrativa con la Francia non si scosterà dunque da quella che la Svizzera pratica con altri Paesi che dispongono di una clausola simile.

Le disposizioni modificate concernenti lo scambio di informazioni sono considerate per gli anni civili e per gli esercizi a partire dal 1° gennaio dell'anno immediatamente successivo alla data della firma dell'Accordo aggiuntivo. Esse considerano pertanto esclusivamente i redditi riscossi a tale data o successivamente dai contribuenti interessati rispettivamente per lo stato patrimoniale a tale data o successivamente.

Per gli anni precedenti, lo scambio di informazioni si limita alle informazioni necessarie per la corretta applicazione della Convenzione secondo l'attuale articolo 28.

1378

Attualmente la Francia conosce un grande numero di (contro)misure che permettono, secondo il diritto interno, di accordare un trattamento diverso e preferenziale a seconda che i fatti (o i redditi) che fondano l'imposta siano o no in rapporto con un residente di uno Stato membro dell'UE, dello Spazio economico europeo rispettivamente di uno Stato che ha concordato con essa una clausola di assistenza amministrativa per combattere l'evasione e la frode fiscale. Queste misure vanno da un'aliquota più alta per i profitti in capitale derivanti dall'alienazione di beni immobili in Francia di un residente di Svizzera (33% invece del 16%) fino al rifiuto di un rinvio dell'imposizione sul valore aggiunto conseguito su titoli nel quadro di una fusione con una società svizzera. Inoltre, il progetto francese di legge finanziaria 2010 vuole ulteriormente inasprire le misure contro gli Stati non cooperativi. Nel quadro della presente revisione il titolo della Convenzione è stato modificato a livello formale. Il suo scopo non è più solo quello di evitare la doppia imposizione ma anche quello di evitare la frode e l'evasione fiscale. La modifica permette, con il contenuto materiale dell'articolo 28, di evitare le succitate contromisure. Il riferimento all'evasione fiscale non mira ai casi di ottimizzazione fiscale ma a quelli di sottrazione fiscale, ciò che conferma nuovamente il succitato principio di sussidiarietà introdotto ormai nel punto XI del Protocollo addizionale.

A causa del parallelismo fatto dalla Francia tra le contromisure e le esigenze dell'assistenza amministrativa, non è stato possibile mantenere il privilegio della «mezza base» introdotta nell'Accordo aggiuntivo del 12 gennaio 2009. Il suo mantenimento avrebbe implicato la prima applicazione del nuovo scambio di informazioni al 1° gennaio 2009, impensabile per la Svizzera. Si è rinunciato a questa soluzione poiché, come per le altre contromisure, la questione sarà disciplinata con la prima applicazione dello scambio di informazioni verosimilmente previsto per il 1° gennaio 2010 (1° gennaio dopo la firma), se il nuovo Accordo aggiuntivo entra in vigore. Per gli azionisti residenti di Francia con dividendi di fonte svizzera il danno dovrebbe quindi limitarsi al 2009.

Come precedentemente menzionato, nel quadro dei suoi lavori successivi al G20,
la Francia prevede un ampliamento e un rafforzamento delle misure contro gli Stati non cooperativi, ovvero contro i Paesi che non hanno convenuto con essa l'assistenza amministrativa per combattere l'evasione e la frode fiscale. Rispetto agli altri Stati industrializzati, l'entrata in vigore dell'Accordo aggiuntivo eviterà alla Svizzera di trovarsi in una situazione peggiore e più difficile nelle relazioni fiscali con la Francia, il che avrebbe danneggiato la sua competitività.

Art. 9 ad nuovo punto V del Protocollo addizionale

Qualità di «residente» per i fondi di pensione e le istituzioni di previdenza

Nell'adeguamento dei rispettivi impegni in materia di assistenza amministrativa agli standard internazionali è stato anche disciplinato il caso dei fondi di pensione svizzeri, ai quali le autorità francesi rifiutavano dal 1997 il diritto a beneficiare dei vantaggi della Convenzione.

Secondo l'opinione delle autorità francesi le persone, beneficianti dell'esenzione fiscale in Svizzera ai sensi dell'articolo 56 LIFD o delle relative disposizioni cantonali, non hanno diritto ai vantaggi della Convenzione, poiché, proprio a causa di questa esenzione, esse non sono considerate residenti di Svizzera secondo l'articolo 4 paragrafo 1 della Convenzione. Per le autorità francesi nella Convenzione è

1379

necessaria una disposizione specifica per coprire questi casi che manca però nella Convenzione svizzero-francese contro la doppia imposizione.

Nonostante le espresse richieste svizzere di disciplinare tali casi nella Convenzione in occasione della revisione del 12 gennaio 2009, la Svizzera non aveva potuto ottenere una regolamentazione di tale questione.

L'articolo 9 prevede ormai che fondi di pensione, casse pensioni o istituzioni di previdenza possono beneficiare dell'aliquota d'imposta alla fonte ridotta al 15 per cento per i dividendi, allo 0 per cento per gli interessi e al 5 per cento per i diritti di licenza. Per quanto concerne la Svizzera le condizioni poste ­ ovvero oltre il 50 per cento dei beneficiari deve essere residente di uno o dell'altro Stato contraente, costituzione e riconoscimento secondo la legislazione di uno Stato contraente, attività principale di previdenza ed esenzione dei redditi vincolati a questa attività ­ possono essere considerate come automaticamente soddisfatte per le istituzioni di previdenza del primo, secondo e del pilastro 3a.

Questa soluzione ha sbloccato una situazione in stallo da molti anni.

Articolo 12

Entrata in vigore

L'Accordo aggiuntivo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle notificazioni a conferma dell'avvenuto espletamento. Sarà applicabile alle domande di informazioni che riguardano gli anni civili o di esercizio a partire dal 1° gennaio dell'anno immediatamente successivo alla data della firma. Per la notificazione di crediti fiscali, l'Accordo aggiuntivo sarà applicabile a tutti i crediti non prescritti il giorno dell'entrata in vigore.

Le altre disposizioni dell'Accordo aggiuntivo saranno applicabili ai redditi afferenti a ogni anno civile o a ogni esercizio che inizia dopo l'anno civile nel corso del quale l'Accordo aggiuntivo è entrato in vigore.

5

Conseguenze finanziarie

Con la conclusione della Convenzione di doppia imposizione entrambi gli Stati contraenti rinunciano a determinate entrate fiscali. La presente revisione non modifica le regole d'imposizione o di ripartizione del diritto d'imposizione. Essa chiarisce il diritto ai vantaggi della Convenzione per le istituzioni di previdenza svizzere, il che non avrà conseguenze per il fisco svizzero per via delle agevolazioni fiscali previste nel nostro Paese per le attività di previdenza professionale. Il nuovo regime che introduce, da un lato, l'assistenza amministrativa a richiesta e, dall'altro, l'accesso su domanda a informazioni bancarie per fini fiscali può in una certa misura mettere in dubbio l'attrattiva della piazza economica svizzera, causando indirettamente effetti indesiderati per le entrate fiscali svizzere. Tuttavia, tenuto conto degli importanti sforzi effettuati a livello internazionale in vista di adeguare in tutti gli Stati («global level playing field») le condizioni quadro in materia di assistenza amministrativa e assicurare così l'efficienza dello scambio di informazioni con un relativo meccanismo, questa nuova situazione scaturita dalla conclusione generale di clausole di assistenza amministrativa dovrebbe avere un effetto globalmente neutro per la Svizzera. Infine, essa permette l'entrata in vigore delle misure già previste dall'Accordo aggiuntivo del 12 gennaio 2009. Al riguardo si rimanda al messaggio del 6 marzo 2009.

1380

I Cantoni e gli ambienti economici interessati hanno accolto favorevolmente la conclusione dell'Accordo aggiuntivo. Nel suo insieme quest'ultimo contribuisce in maniera positiva al mantenimento e allo sviluppo delle relazioni economiche bilaterali e sostiene quindi gli scopi principali della politica svizzera in materia di commercio con l'estero.

6

Costituzionalità

L'Accordo aggiuntivo si fonda sull'articolo 54 della Costituzione federale (Cost.), che attribuisce alla Confederazione la competenza in materia di affari esteri. Secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost., spetta all'Assemblea federale approvare il presente Accordo aggiuntivo, il quale, una volta approvato, sarà parte integrante della Convenzione svizzero-francese contro la doppia imposizione del 1966. La Convenzione è stata conclusa per un periodo indeterminato, ma è denunciabile per la fine di ogni anno civile con preavviso di almeno sei mesi. L'Accordo aggiuntivo non prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale. Dal 1° agosto 2003 sottostanno al referendum facoltativo giusta l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., i trattati che contengono importanti norme di diritto o la cui attuazione necessita l'emanazione di leggi federali. Con riferimento all'articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento (RS 171.10), una disposizione di un trattato internazionale rappresenta una norma di diritto se, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impone obblighi, conferisce diritti o determina competenze. Allo scopo di sviluppare una prassi praticabile in relazione al nuovo numero 3 dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost. ed evitare che Convenzioni analoghe siano di volta in volta sottoposte a referendum, nel suo messaggio del 19 settembre 2003 concernente una Convenzione di doppia imposizione con lo Stato d'Israele, il Consiglio federale ha stabilito che avrebbe proposto in futuro al Parlamento di non sottoporre a referendum facoltativo le Convenzioni che, rispetto a quelle già concluse, non prevedono nuovi obblighi per la Svizzera.

Il presente Accordo aggiuntivo introduce, da un lato, assistenza per la notificazione di crediti fiscali e, dall'altro, una clausola di assistenza amministrativa in materia di scambio di informazioni conforme all'articolo 26 del modello di convenzione OCSE e corrispondente alla posizione adottata dal Consiglio federale nel mese di marzo del 2009. In quest'ottica, l'Accordo aggiuntivo crea nuovi obblighi importanti per la Svizzera come fu il caso, ad esempio, nel quadro della revisione della Convenzione contro la doppia imposizione tra la Svizzera e la Repubblica d'Austria (messaggio del 24 maggio 2006
del Consiglio federale, FF 2006 4723, n. 4). Rispetto alle altre Convenzioni, l'Accordo aggiuntivo prevede disposizioni importanti ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. Il decreto federale concernente l'Accordo aggiuntivo alla Convenzione svizzero-francese contro la doppia imposizione del 1966 sarà pertanto sottoposto a referendum facoltativo giusta l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

1381

1382