Ordinanza dell'Assemblea federale

Progetto

concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione dei giudici del Tribunale penale federale, dei giudici del Tribunale amministrativo federale e dei giudici ordinari del Tribunale federale dei brevetti (Ordinanza sui giudici) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 17 della legge del 20 marzo 20091 sul Tribunale federale dei brevetti; visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 25 febbraio 20102; visto il parere del Consiglio federale del 5 marzo 20103, decreta: I L'ordinanza del 13 dicembre 20024 sui giudici è modificata come segue: Ingresso visto l'articolo 12 capoverso 3 della legge del 4 ottobre 20025 sul Tribunale penale federale; visto l'articolo 13 capoverso 3 della legge del 17 giugno 20056 sul Tribunale amministrativo federale; visto l'articolo 17 della legge del 20 marzo 20097 sul Tribunale federale dei brevetti; ...

Art. 6 cpv. 1 e 2 Il presidente del Tribunale penale federale, quello del Tribunale amministrativo federale e quello del Tribunale federale dei brevetti ricevono un assegno di presidenza non assicurato di 30 000 franchi all'anno.

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Il vicepresidente del Tribunale penale federale e quello del Tribunale amministrativo federale, nonché il vicepresidente del Tribunale federale dei brevetti, se si tratta di un giudice ordinario, ricevono un assegno di presidenza non assicurato di 20 000 franchi all'anno.

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RS 173.41 FF 2010 1525 FF 2010 1535 RS 173.711.2 RS 173.71 RS 173.32 RS 173.41

2010-0432

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Ordinanza sui giudici. O dell'Ass. fed.

Art. 6a rubrica (concerne solo il testo francese), nonché cpv. 3 (nuovo) I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia ai giudici ordinari membri della direzione del Tribunale federale dei brevetti.

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II La presente modifica entra in vigore (il primo giorno del mese successivo alla votazione finale).

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