ad 10.506 Iniziativa parlamentare Indennità versate ai parlamentari domiciliati all'estero Rapporto dell'Ufficio del Consiglio nazionale del 12 novembre 2010 Parere del Consiglio federale del 3 dicembre 2010

Onorevoli presidente e consiglieri, conformemente all'articolo 112 capoverso 3 della legge sul Parlamento (LParl), vi presentiamo il nostro parere relativo al rapporto del 12 novembre 2010 dell'Ufficio del Consiglio nazionale concernente le indennità versate ai parlamentari domiciliati all'estero.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

3 dicembre 2010

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2010-3067

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Parere 1

Contesto

Riunitosi il 16 settembre 2010 e dando seguito ad una proposta della Delegazione amministrativa dell'Assemblea federale, l'Ufficio del Consiglio nazionale ha adottato un'iniziativa commissionale nella quale si chiede di elaborare ancor prima del rinnovo integrale del Parlamento nell'autunno 2011 le disposizioni legali per indennizzare in modo adeguato i costi supplementari dei parlamentari con domicilio all'estero. Si tratta, ancor prima delle elezioni, di offrire alle persone eventualmente interessate ad un mandato parlamentare indicazioni ufficiali sulle indennità.

Il 12 novembre 2010, l'Ufficio del Consiglio nazionale ha approvato un rapporto sull'iniziativa parlamentare 10.506 «Indennità versate ai parlamentari domiciliati all'estero» con un progetto di modifica dell'ordinanza del 18 marzo 19881 dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari. Le modifiche proposte prevedono di adeguare le indennità di copertura delle spese di viaggio, percorso e vitto e pernottamento per i parlamentari domiciliati all'estero al momento della loro elezione. Le indennità potranno variare per tener conto delle differenti situazioni geografiche, cioè della distanza che separa Berna dal luogo di domicilio del parlamentare. La Delegazione amministrativa dell'Assemblea federale è incaricata di concretizzare le indicazioni del progetto in apposite istruzioni.

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Parere del Consiglio federale

Il Consiglio federale ritiene spetti in primo luogo al Parlamento disciplinare le indennità versate ai deputati domiciliati all'estero. Nel caso concreto si tratta di una modifica dell'ordinanza concernente la legge sulle indennità parlamentari che completa tre articoli con capoversi in cui la Delegazione amministrativa dell'Assemblea federale è incaricata di stabilire indennità specifiche per parlamentari domiciliati all'estero al momento della loro elezione.

Il Consiglio federale è sicuramente favorevole a disciplinare in modo uniforme in un atto legislativo le indennità di parlamentari domiciliati all'estero, ma mantiene un certo riserbo visto che si tratta di un testo di competenza dell'Assemblea federale.

Rinuncia dunque ad esprimere un parere su una modifica che può avere ripercussioni finanziarie difficili da stimare perché proporzionali al numero di parlamentari domiciliati all'estero ed alla distanza da Berna dei rispettivi luoghi di domicilio.

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RS 171.211

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