Adeguamento delle rendite LPP superstiti e invaliditā all'evoluzione dei prezzi per il 1° gennaio 2011 del 12 ottobre 2010

Giusta l'articolo 36 LPP e gli articoli 1 capoverso 2 e 2 capoverso 2 dell'ordinanza del 16 settembre 1987 sull'adeguamento delle rendite superstiti e invaliditā all'evoluzione dei prezzi (RS 831.426.3) l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali pubblica il tasso per il primo adeguamento e gli adeguamenti seguenti.

Primo adeguamento Devono essere adeguate per la prima volta, per il 1° gennaio 2011, tutte le rendite il cui versamento č iniziato nel corso dell'anno 2007. Il tasso d'adeguamento č del 2,3 per cento.

Adeguamenti seguenti Gli adeguamenti seguenti devono essere effettuati secondo l'articolo 2 capoverso 1 dell'ordinanza nello stesso momento degli adeguamenti delle rendite dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

Al 1° gennaio 2011, le rendite superstiti e invaliditā saranno adeguate come segue: Anno delle prima rendita

Ultimo adeguamento

Adeguamento seguente al 1° gennaio 2011

1985­2005 2006

1° gennaio 2009 1° gennaio 2010

0,0 per cento 0,3 per cento

12 ottobre 2010

2010-2630

Ufficio federale delle assicurazioni sociali

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