10.069 Messaggio concernente l'approvazione di una Convenzione tra la Svizzera e la Turchia per evitare la doppia imposizione del 25 agosto 2010

Onorevoli presidenti e consiglieri, vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale che approva la Convenzione per evitare la doppia imposizione in materia d'imposte sul reddito con la Turchia, firmata il 18 giugno 2010.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

25 agosto 2010

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2010-1753

4883

Compendio Nel 1986, la Svizzera e la Turchia hanno avviato negoziati allo scopo di concludere una Convenzione per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito. Questi negoziati si sono rivelati difficili e sono stati interrotti diverse volte a causa della divergenza delle politiche dei due Stati in materia di convenzioni. Per questo motivo la Turchia era l'unico Stato membro dell'OCSE con cui la Svizzera non aveva ancora concluso una Convenzione contro la doppia imposizione.

Il 22 maggio 2008 è stata firmata con la Turchia una Convenzione per evitare la doppia imposizione in materia d'imposte sul reddito (cfr. il messaggio del 6 marzo 2009, FF 2009 1825 segg.). Mentre la fase di consultazione parlamentare di questa Convenzione è stata avviata, le autorità turche hanno riferito che avrebbero avviato la propria procedura parlamentare di approvazione solo dopo adozione dello standard secondo l'articolo 26 del modello di Convenzione dell'OCSE, conformemente agli impegni presi dal Consiglio federale il 13 marzo 2009.

Di conseguenza la procedura parlamentare di approvazione è stata sospesa dalla Svizzera e sono stati avviati dei negoziati di revisione. Il 4 novembre 2009 è stato possibile parafare un progetto di Convenzione riveduta intesa a sostituire la Convenzione firmata il 22 maggio 2008 in modo da prendere in considerazione la nuova realtà delle posizioni svizzere e turche. È stata pertanto colmata un'importante lacuna nella rete svizzera delle convenzioni per evitare la doppia imposizione. Il presente messaggio sostituisce quello del 6 marzo 2009 (FF 2009 1825).

La Convenzione contiene norme che garantiscono una solida protezione contro la doppia imposizione e offre vantaggi importanti per lo sviluppo delle relazioni economiche bilaterali. Essa contribuirà a mantenere e a promuovere gli investimenti diretti svizzeri in questo Stato.

I Cantoni e le cerchie economiche interessate hanno accolto favorevolmente la conclusione della Convenzione.

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Indice Compendio

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1 Punti essenziali della Convenzione 1.1 Situazione iniziale, svolgimento e risultato dei negoziati 1.2 Apprezzamento

4886 4886 4887

2 Spiegazioni dei singoli articoli della Convenzione

4887

3 Ripercussioni finanziarie

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4 Costituzionalità

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Decreto federale che approva la Convenzione tra la Svizzera e la Turchia per evitare la doppia imposizione (Disegno) 4895 Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Turca per evitare la doppia imposizione in materia d'imposte sul reddito

4897

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Messaggio 1

Punti essenziali della Convenzione

1.1

Situazione iniziale, svolgimento e risultato dei negoziati

Nel 1986, la Svizzera e la Turchia hanno avviato negoziati allo scopo di concludere una Convenzione per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito.

Benché membro dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), la Turchia persegue una politica in materia di convenzioni nei confronti degli altri Stati membri dell'OCSE che in alcuni punti sensibili diverge dal modello di convenzione dell'OCSE. Questi negoziati si sono rivelati difficili e sono stati interrotti diverse volte a causa delle rispettive politiche divergenti in materia di convenzioni. Per questo motivo la Turchia era l'unico Stato membro dell'OCSE con cui la Svizzera non aveva ancora concluso una Convenzione contro la doppia imposizione. Dopo oltre 20 anni, nel mese di ottobre del 2006 i negoziati sono sfociati nella parafatura di una Convenzione per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito. I Cantoni e le cerchie economiche interessate hanno accolto favorevolmente la conclusione della Convenzione, che è stata firmata a Berna il 22 maggio 2008.

Dopo la decisione del Consiglio federale del 13 marzo 2009 di revocare la riserva relativa all'articolo 26 del modello di Convenzione dell'OCSE e benché in Svizzera la Convenzione del 22 maggio 2008 fosse in fase di consultazione parlamentare, le autorità turche hanno riferito che avrebbero avviato la procedura parlamentare di approvazione, a livello amministrativo e politico solo dopo adozione dello standard secondo l'articolo 26 del modello di Convenzione dell'OCSE.

Di conseguenza la procedura parlamentare di approvazione è stata sospesa per la Svizzera e sono stati avviati negoziati di revisione. Il 4 novembre 2009 è stato possibile parafare un disegno di Convenzione riveduto, inteso a sostituire la Convenzione firmata il 22 maggio 2008 in modo da prendere in considerazione la nuova realtà delle posizioni svizzere e turche. La Convenzione riveduta è stata firmata a Berna il 18 giugno 2010.

La Turchia, che conta circa 72 milioni di abitanti, è uno Stato che occupa una posizione particolare tra l'Europa e l'Asia. Tenuto conto della sua dimensione, del suo potenziale economico e della sua situazione geostrategica, la Turchia è un partner di importanza ma anche di complessità crescente per la Svizzera. Nel mese di ottobre del 2005,
la Turchia ha avviato i negoziati di adesione all'Unione europea, la cui durata e il cui esito sono però ancora incerti. Questi negoziati di adesione dovrebbero verosimilmente caratterizzare le relazioni bilaterali tra la Svizzera e la Turchia in vari settori. In particolare l'estensione alla Turchia del mercato unico comunitario dovrebbe favorire l'economia svizzera.

Dal 1992, le relazioni economiche tra la Svizzera e la Turchia si basano su l'accordo di libero scambio concluso tra gli Stati dell'AELS e la Turchia, l'Accordo del 3 marzo 1988 concernente la protezione degli investimenti (RS 0.975.276.3) e la Convenzione di commercio del 13 dicembre 1930 (RS 0.946.297.631). Considerate le importanti prospettive di crescita, il mercato turco presenta un forte potenziale per le esportazioni svizzere. Attualmente la Svizzera esporta verso la Turchia beni e 4886

servizi per un importo annuo di 2 miliardi di franchi. Circa il 50 per cento di queste esportazioni concerne il settore chimico e farmaceutico, mentre il 30 per cento quello dei macchinari (segnatamente macchinari tessili). Per quanto riguarda le importazioni in Turchia, la Svizzera occupa l'ottavo posto tra i fornitori stranieri e figurava al sesto posto tra gli investitori diretti stranieri nel 2004.

1.2

Apprezzamento

Nel complesso, il risultato dei negoziati è paragonabile alle soluzioni adottate nelle convenzioni concluse dalla Turchia con altri Stati dell'OCSE aventi un grado di sviluppo economico analogo a quello svizzero. Dal momento che non era possibile attendersi soluzioni più vantaggiose, bisognava prendere in considerazione gli interessi economici svizzeri e concludere questi negoziati.

La presente Convenzione colma pertanto l'ultima lacuna nella nostra rete di convenzioni per evitare la doppia imposizione con gli Stati membri dell'OCSE e attua la nuova politica svizzera in materia di scambio di informazioni adottata nel mese di marzo del 2009. Le condizioni quadro stabilite nella Convenzione contribuiranno a mantenere e a promuovere gli investimenti diretti, favorendo lo sviluppo economico di entrambi gli Stati. Nell'ambito della procedura di consultazione i Cantoni e le cerchie economiche interessate hanno accolto favorevolmente la Convenzione.

2

Spiegazioni dei singoli articoli della Convenzione

Sotto l'aspetto formale e materiale, la Convenzione segue in larga misura il modello di convenzione fiscale elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ed è conforme alla relativa prassi svizzera. Qui di seguito ci limiteremo pertanto a evidenziare le caratteristiche principali della Convenzione nonché a commentare le principali deroghe al modello di convenzione rispettivamente alla prassi svizzera.

Art. 2

Imposte considerate

Il campo d'applicazione della Convenzione comprende esclusivamente le imposte sul reddito, visto che la Turchia non prevede l'imposta sul patrimonio.

Le vincite a giochi, scommesse e lotterie sono escluse dal campo d'applicazione materiale conformemente alla prassi svizzera in materia di convenzioni (par. 5).

Art. 3

Definizioni generali

La lettera f) del paragrafo 1 dell'articolo 3 precisa la nozione di sede («sede iscritta»), con rinvio al Codice delle obbligazioni svizzero o al Codice del commercio turco. Questa precisazione risulta dall'inserimento di tale nozione al paragrafo 1 dell'articolo 4 nella lista dei criteri di esempi per la definizione di «residente di uno Stato contraente». Questa aggiunta chiesta dalla Turchia è stata accordata poiché costituisce un criterio di natura analoga ai sensi della suddetta disposizione dell'articolo 4. Al numero 1 del Protocollo viene inoltre precisato che la sede della direzione effettiva corrisponde ai criteri combinati del luogo dove sono esercitate le 4887

attività industriali o commerciali rilevanti nonché la direzione e il controllo delle attività.

Art. 5

Stabile organizzazione

Nell'ambito dell'imposizione della stabile organizzazione, la Turchia non intende derogare a una politica rigida e costante nei confronti degli altri Stati dell'OCSE che hanno un grado di sviluppo economico analogo a quello svizzero. Nel quadro del pacchetto finale dei negoziati, il paragrafo 3 prevede che cantieri di costruzione o catene di montaggio, nonché le attività di supervisione ad esso collegate, costituiscono una stabile organizzazione già a partire da una durata di sei mesi. Le prestazioni di servizio sul territorio per una durata superiore ai sei mesi sono imponibili nello Stato della fonte. Questa è una soluzione atipica per uno Stato membro dell'OCSE ma è stata una concessione indispensabile per la conclusione dei negoziati.

La Svizzera ha già concluso clausole simili con Stati di importanza analoga (come le Filippine o la Tailandia).

Art. 8

Trasporto marittimo, aereo e stradale

Questa disposizione si applica anche ai trasporti stradali esercitati nel traffico internazionale. Questo ampliamento, richiesto dalla Turchia e la cui portata è piuttosto limitata, figura già in altre Convenzioni svizzere per evitare la doppia imposizione (ad es. Bulgaria, Ungheria o Romania). Le altre disposizioni relative al traffico internazionale sono state di conseguenza adeguate (art. 3 par. 1 lett. j; art. 13 par. 3 e art. 15 par. 3).

Art. 9

Imprese associate

Come nella maggior parte delle Convenzioni contro le doppie imposizioni concluse di recente, le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 sono conformi alla prassi svizzera. La Convenzione prevede al paragrafo 2 che gli Stati contraenti possono consultarsi in vista di raggiungere un accordo amichevole concernente l'aggiustamento degli utili.

Secondo il paragrafo 3, questi aggiustamenti possono essere effettuati entro un periodo massimo di cinque anni a partire dall'anno in cui gli utili oggetto dell'aggiustamento sono stati realizzati.

Art. 10

Dividendi

I dividendi provenienti da partecipazioni di almeno il 20 per cento sono assoggettati a un'aliquota di imposta limitata al 5 per cento nello Stato della fonte a condizione che, trattandosi di dividendi di fonte turca, questi redditi da partecipazioni siano esentati nello Stato di residenza. Per la Svizzera, tale esenzione è prevista dalla riduzione per partecipazioni di cui all'articolo 69 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) e le corrispondenti disposizioni cantonali (cfr. art. 28 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni; RS 642.14).

D'altra parte potrà essere prelevata un'imposta alla fonte sugli utili distribuiti da una stabile organizzazione («branch profits tax») a un'aliquota limitata al 5 per cento nello Stato della fonte (invece dell'attuale 15 %, secondo la legislazione interna 4888

turca), a condizione che questi utili siano esentati nello Stato in cui ha sede l'impresa. Per la Svizzera, nel caso della stabile organizzazione questa esenzione è prevista all'articolo 52 LIFD e dalle corrispondenti disposizioni cantonali.

Negli altri casi, l'aliquota dell'imposta alla fonte è limitata al 15 per cento.

Il numero 2 del Protocollo concernente i fondi di investimento turchi («investment funds» senza personalità giuridica e «investment trusts» con personalità giuridica) precisa, trattandosi dell'articolo 10, che i redditi distribuiti da questi fondi da parte turca sono considerati come dividendi senza pregiudicare il diritto ai vantaggi della Convenzione per i fondi di investimento stessi. Per quanto necessario, quest'ultimo punto dovrà essere ulteriormente disciplinato nel quadro di un accordo amichevole conformemente alla prassi svizzera in questo ambito.

Art. 11

Interessi

Le aliquote convenute in materia di imposizione alla fonte degli interessi (par. 2 e 3) sono le seguenti: 0 per cento per gli interessi pagati a uno Stato contraente o alla sua Banca centrale; 5 per cento per gli interessi pagati nel quadro di prestiti o crediti accordati, garantiti o assicurati per il promovimento delle esportazioni; 10 per cento per gli interessi pagati a banche e 15 per cento negli altri casi. Gli interessi esentati dalla legislazione turca saranno assoggettati a un computo di imposta fittizia limitata a un'aliquota del 5 per cento e di durata limitata a 5 anni. Sotto la pressione della Svizzera, è stato possibile ridurre di due anni questa durata limitata nel quadro del pacchetto finale di negoziati della Convenzione.

Art. 12

Canoni

Lo Stato della fonte può prelevare un'imposta massima del 10 per cento sui canoni (par. 2). L'ammontare di tale aliquota è prassi corrente nelle Convenzioni concluse dalla Svizzera con Stati poco industrializzati. Il computo dell'imposta fittizia per interessi e canoni è stato limitato a 5 anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. La Convenzione del 28 maggio prevedeva ancora una durata di sette anni. Il computo dell'imposta fittizia è del 5 per cento per pagamenti a titolo di leasing nonché del 10 per cento per i canoni. Tenuto conto dell'aliquota d'imposizione interna turca (attualmente: 22 %), queste soluzioni possono essere globalmente considerate come favorevoli per la Svizzera.

Il numero 4 del Protocollo precisa che agli utili realizzati alla cessione di diritti ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 12 sono applicabili le disposizioni dell'articolo 13 (utili di capitale) a meno che sia provato che il suddetto pagamento non è un pagamento dovuto per una cessione effettiva di proprietà.

Art. 13

Utili di capitale

Fatte salve alcune eccezioni (ad es. parti in fondi di investimento), gli utili di capitale sono attualmente esenti da imposta in Turchia. Malgrado questa situazione la politica turca in materia di convenzioni non viene modificata e mira all'introduzione in questa disposizione di una clausola che attribuisce allo Stato della fonte il diritto di imposizione degli utili provenienti da speculazioni concernenti i beni mobili contemplati nel paragrafo 4, realizzati in un lasso di tempo di 12 mesi tra la data d'acquisto e quella di alienazione. Questo diritto dello Stato della fonte è riconosciuto dalla Svizzera solo in caso di imposizione effettiva (art. 22 par. 1 lett. a).

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Art. 14

Professioni indipendenti

Come in altre convenzioni svizzere contro le doppie imposizioni, oltre al criterio della base fissa, alla lettera b del paragrafo 1 è accordato in favore dello Stato in cui è svolta l'attività un criterio supplementare di imposizione nel caso di soggiorno di oltre 183 giorni nel corso di 12 mesi.

Art. 18 e 19

Pensioni

Conformemente alla prassi svizzera in materia di convenzioni, il numero 5 del Protocollo conferma espressamente il punto di vista svizzero secondo cui gli articoli 18 e 19 della Convenzione si applicano, trattandosi di pensioni, anche alle prestazioni in capitale.

Art. 20

Studenti

Come in altre convenzioni svizzere contro le doppie imposizioni, il paragrafo 2 garantisce la parità di trattamento tra gli studenti dell'altro Stato contraente e gli studenti residenti, nel caso di borse di studio e di rimunerazioni non contemplate nel paragrafo 1.

Art. 22

Eliminazione della doppia imposizione

La Turchia evita la doppia imposizione per mezzo del metodo del computo.

La Svizzera applica il metodo dell'esenzione dell'imposta con riserva della progressione e per dividendi, interessi e canoni concede il computo globale d'imposta.

Come indicato più sopra (art. 11 e 12), il computo dell'imposta fittizia per interessi e canoni è stato limitato a 5 anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione e al 5 per cento per interessi e per rimunerazioni di leasing nonché al 10 per cento per i canoni.

Secondo la Turchia qualsiasi misura ministeriale di riduzione o di soppressione di imposta alla fonte sono degli incentivi allo sviluppo economico e devono quindi essere ritenuti nel computo dell'imposta fittizia. Per questa ragione questo articolo è formulato in maniera generale.

Art. 25

Scambio di informazioni

Revocando la sua riserva all'articolo 26 del modello di Convenzione dell'OCSE, la Svizzera si è impegnata politicamente a riprendere questo standard, conformemente al presente articolo e alle relative spiegazioni. Occorre inoltre prendere in considerazione che, per la Turchia, l'accettazione della presente Convenzione dipende molto dall'analogia delle disposizioni relative allo scambio di informazioni con lo standard dell'OCSE. La riuscita della presente revisione, compresa la ripresa delle regolamentazioni contenute nella Convenzione del 22 maggio 2008, dipendono perciò dalle regolamentazioni convenute al riguardo.

La disposizione parafata corrisponde in ampia misura al tenore dell'articolo 26 del modello di Convenzione dell'OCSE. Esistono scostamenti riguardo alla limitazione dello scambio di informazioni alle imposte considerate dalla Convenzione (in contrasto con le esigenze iniziali turche), alla rinuncia di trasmettere alle autorità di vigilanza le informazioni ricevute, alla possibilità di impiegare ­ con l'accordo di 4890

entrambi gli Stati ­ le informazioni per altri scopi nonché all'espressa autorizzazione degli Stati contraenti a impiegare misure coercitive per l'applicazione della richiesta di informazioni nei confronti di banche, altri istituti finanziari, mandatari e fiduciari nonché per determinare i diritti di proprietà di una persona. Le previste restrizioni dell'assistenza amministrativa sono contenute nel commentario relativo al modello di Convenzione dell'OCSE e sono compatibili con lo standard dell'OCSE.

Il paragrafo 1 stabilisce il principio dello scambio di informazioni. Esso prevede lo scambio delle informazioni verosimilmente pertinenti per l'esecuzione della Convenzione oppure per l'applicazione o l'esecuzione del diritto interno in materia d'imposte. La restrizione alle informazioni verosimilmente pertinenti esclude espressamente la cosiddetta «fishing expedition». Inoltre, lo Stato richiedente deve sfruttare tutte le fonti d'informazione abituali previste dalla sua procedura fiscale interna prima di richiedere informazioni all'altro Stato. Per l'applicazione di questa disposizione non è necessario che il contribuente sia residente in Svizzera o in Turchia purché esista un legame economico in uno degli Stati contraenti.

Il paragrafo 2 stabilisce il principio della segretezza per lo Stato richiedente e prevede che le informazioni scambiate devono essere accessibili soltanto alle persone o autorità che si occupano dell'accertamento, della riscossione o dell'amministrazione delle imposte che rientrano nel campo d'applicazione della presente Convenzione.

Le informazioni possono quindi essere comunicate anche al contribuente stesso o al suo rappresentante. L'ultima frase di questo paragrafo prevede la possibilità di impiegare le informazioni ricevute per altri scopi non fiscali se questa possibilità è permessa dal diritto di entrambi gli Stati contraenti e lo Stato richiesto lo acconsente.

Questa disposizione permette ad esempio di utilizzare le informazioni ottenute in un'altra procedura penale senza tuttavia privare la persona interessata dei diritti procedurali in Svizzera. Essa permette inoltre di evitare che vengano più volte trasmesse le stesse informazioni per scopi diversi. In tutti i casi è necessario il consenso dello Stato richiesto. Ad esempio questa disposizione permetterà l'impiego
delle informazioni ottenute, alle stesse condizioni, da parte delle autorità delle assicurazioni sociali nel quadro dell'accesso alle informazioni fiscali interne (cfr. ad es. 3 LAVS; RS 831.10 e art. 27 OAVS; RS 831.101).

Il paragrafo 3 prevede alcune restrizioni allo scambio di informazioni in favore dello Stato richiesto. Questo non è tenuto a eseguire misure amministrative che vanno oltre i limiti posti dalle proprie norme legali o dalla sua prassi amministrativa e nemmeno a eseguire misure amministrative che si scostano dalle norme legali o dalla prassi amministrativa dello Stato richiedente. Nel caso della Svizzera significa in particolare garantire il diritto di essere sentiti delle persone interessate e la possibilità di far esaminare da un tribunale il previsto scambio di informazioni. Lo Stato richiesto può inoltre rifiutarsi di comunicare informazioni che non potrebbero essere ottenute secondo le sue norme legali o la sua prassi amministrativa o le norme legali o le prassi amministrative dello Stato richiesto. Infine, lo Stato richiesto può rifiutarsi di comunicare informazioni contrarie all'ordine pubblico o che rivelano un segreto commerciale. In particolare per quest'ultimo caso potrebbe trattarsi di informazioni che non sono tenute sufficientemente segrete dall'altro Stato contraente.

Il paragrafo 4 prevede che lo Stato richiesto abbia l'obbligo di trasmettere e scambiare informazioni anche nel caso in cui esso stesso non necessiti di queste informazioni ai fini dell'imposizione. Di conseguenza lo scambio di informazioni non si limita alle informazioni che presentano un interesse per le autorità fiscali dello Stato richiesto.

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Il paragrafo 5 contiene disposizioni speciali concernenti le informazioni detenute da banche o da altri intermediari nonché concernenti i diritti di proprietà di una persona. Tali informazioni devono essere scambiate nonostante le restrizioni del paragrafo 3. Lo Stato richiesto deve poter ottenere e trasmettere le informazioni richieste anche se queste informazioni non sarebbero disponibili secondo le sue norme legali o la sua prassi amministrativa. Di conseguenza la Svizzera non può rifiutarsi di scambiare informazioni invocando il segreto bancario. La disposizione presuppone tuttavia che le informazioni richieste siano disponibili. A domande concernenti i rapporti di proprietà nelle società con azioni al portatore, le autorità dello Stato richiesto devono rispondere solo se è possibile ottenere effettivamente tali informazioni indipendentemente da eventuali restrizioni del diritto interno.

In caso di frode fiscale la Svizzera dispone, in virtù della procedura penale di diritto interno, dei mezzi necessari per ottenere le informazioni secondo il paragrafo 5. Lo scambio di informazioni secondo la disposizione in questione non pone più la condizione dell'esistenza di un reato fiscale. Affinché l'attuazione degli obblighi della Convenzione potesse essere garantita dagli Stati contraenti è stata creata l'ultima frase del paragrafo 5 che fornisce la base legale necessaria per disporre dei poteri di procedura necessari per ottenere le informazioni richieste. La procedura applicabile sarà in un primo momento disciplinata da un'ordinanza del Consiglio federale che dovrebbe entrate in vigore il 1° ottobre 2010, e in seguito in una legge federale la cui elaborazione è già iniziata. Questo modo di procedere è stato confermato nei decreti federali del 18 giugno 2010 che approvano dieci convenzioni di doppia imposizione, nuove o rivedute, e non deve pertanto essere essere ripetuto, salvo in casi specifici.

La Svizzera non concederà tuttavia assistenza amministrativa in materia fiscale alla Turchia se la domanda di assistenza si basa su dati ottenuti illegalmente. Il Consiglio federale farà una dichiarazione al governo turco e si adopererà per ottenere da quest'ultimo una dichiarazione equivalente. Il Consiglio federale è stato di svolgere detto incarico dalla mozione 10.3013 «Future convenzioni per evitare
le doppie imposizioni. Nessuna assistenza amministrativa in caso di dati ottenuti illegalmente».

Le domande d'informazione devono essere fatte per scritto (sono così escluse semplici telefonate) conformemente alle prescrizioni dell'OCSE, in particolare il modulo 1 sullo scambio di informazioni su domanda del manuale OCSE sull'attuazione dello scambio di informazioni in ambito fiscale.

Le disposizioni dell'articolo 25 sono ulteriormente precisate nel Protocollo della Convenzione (n. 6 del Protocollo). Esso stabilisce il principio di sussidiarietà ed esclude espressamente la cosiddetta «fishing expedition» (n. 11 lett. a e c). Secondo il principio di sussidiarietà gli Stati contraenti devono sfruttare tutte le fonti d'informazione abituali previste dalla loro procedura fiscale interna prima di richiedere informazioni all'altro Stato. La ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») nella speranza di ottenere informazioni fiscali essenziali è espressamente esclusa (lett. b). Sono inoltre dettagliati i requisiti per una richiesta di informazioni (n. 6 lett. b). Sono in particolare necessari una chiara identificazione del contribuente interessato e, nella misura in cui è conosciuta, della persona (ad es. una banca) che verosimilmente detiene le informazioni desiderate dallo Stato richiesto. Lo Stato richiedente deve indicare di quali informazioni ha bisogno, per quale periodo fiscale nonché per quale scopo fiscale. Ne consegue che lo scambio di informazioni si limita a domande concrete concernenti casi specifici.

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In assenza dei dati specifici richiesti per l'identificazione, una richiesta di informazione non potrà essere soddisfatta. In particolare, se il nome della banca detentrice delle informazioni non può essere specificato nella richiesta di assistenza amministrativa, sarà impossibile per la Svizzera condurre un'indagine su dei dati bancari.

Questa formulazione permette di escludere la «fishing expedition» (n. 6 lett. c).

È precisato che gli Stati contraenti non sono obbligati a effettuare scambi di informazioni spontanei o automatici, senza pertanto escluderne la possibilità, se il suo diritto interno lo prevede (n. 6 lett. d). Sono inoltre garantiti i diritti procedurali dei contribuenti (n. 6 lett. e). In Svizzera il contribuente interessato può impugnare la decisione finale dell'Amministrazione federale delle contribuzioni relativa alla trasmissione delle informazioni con un ricorso al Tribunale amministrativo federale, che decide in ultima istanza. Il ricorso ha effetto sospensivo. Se è interposto ricorso, lo scambio di informazioni può avvenire solo quando il ricorso respinto è passato in giudicato. L'obiettivo di questa procedura non è di impedire o ritardare illecitamente lo scambio di informazioni.

Le nuove disposizioni concernenti lo scambio di informazioni sono considerate per gli anni civili e per gli esercizi a partire dal 1° gennaio dell'anno immediatamente successivo all'entrata in vigore. Esse considerano pertanto esclusivamente i redditi riscossi a tale data dai contribuenti interessati, o in seguito.

Art. 27

Entrata in vigore

La Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno dal 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore della Convenzione, o dopo tale data.

3

Ripercussioni finanziarie

Con la conclusione della Convenzione contro la doppia imposizione entrambi gli Stati contraenti rinunciano a determinate entrate fiscali. Per la Svizzera queste perdite risultano dal rimborso intero o parziale dell'imposta preventiva sui dividendi e dal computo delle imposte alla fonte riscosse dalla Turchia su dividendi e interessi conformemente agli articoli 10 e 11 e, per quanto riguarda i canoni, all'articolo 12.

In mancanza di statistiche appropriate, l'entità di queste perdite non può essere quantificata. Tuttavia tali perdite saranno parzialmente compensate in futuro dall'incremento dell'attrattiva della piazza economica svizzera, per cui dovrebbero risultare entrate supplementari nel quadro delle imposte dirette.

La presente Convenzione evita la doppia imposizione e offre alla Svizzera e alla sua economia una solida base nei rapporti bilaterali, sopprimendo possibili svantaggi fiscali rispetto ad altri Stati con cui la Turchia ha concluso una Convenzione per evitare la doppia imposizione. La Convenzione può in tal modo favorire la concorrenzialità della Svizzera e dispiegare effetti positivi sul piano economico e finanziario. Nel suo insieme la Convenzione contribuisce al mantenimento e allo sviluppo delle relazioni economiche bilaterali nonché al promovimento degli investimenti diretti svizzeri in Turchia. I Cantoni e le cerchie economiche interessate hanno accolto favorevolmente la conclusione della Convenzione. Inoltre, occorre ricordare che le Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sono concluse innanzi tutto

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nell'interesse dei contribuenti e favoriscono la cooperazione economica, il che è uno degli scopi principali della politica svizzera in materia di commercio con l'estero.

4

Costituzionalità

La Convenzione si fonda sull'articolo 54 della Costituzione federale (RS 101), che attribuisce alla Confederazione la competenza in materia di affari esteri. Secondo l'articolo 166 capoverso 2 della Costituzione federale, spetta all'Assemblea federale approvare la Convenzione, la quale è conclusa per un periodo indeterminato, ma è denunciabile per la fine di ogni anno civile con preavviso di almeno sei mesi. Essa non prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale. Dal 1° agosto 2003 sottostanno al referendum facoltativo giusta l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale anche le Convenzioni internazionali che contengono importanti norme di diritto o la cui attuazione necessita l'emanazione di leggi federali. In riferimento all'articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 2002 sul 'Parlamento (RS 171.10), una disposizione di un trattato internazionale rappresenta una norma di diritto se, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impone obblighi, conferisce diritti o determina competenze. Allo scopo di sviluppare una prassi praticabile in relazione all'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione ed evitare che Convenzioni analoghe siano di volta in volta sottoposte a referendum, nel suo messaggio del 19 settembre 2003 concernente una Convenzione di doppia imposizione con lo Stato d'Israele, il Consiglio federale ha stabilito che avrebbe proposto in futuro al Parlamento di non sottoporre a referendum facoltativo le Convenzioni che, rispetto a quelle già concluse, non contengono ulteriori obblighi importanti per la Svizzera.

La Convenzione prevede un'assistenza amministrativa accordata in maniera estesa, conformemente agli standard del modello di convenzione dell'OCSE, una novità nella prassi svizzera in materia di convenzioni.

Rispetto alle altre Convenzioni, quella con la Turchia prevede nuove disposizioni importanti per la Svizzera ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale. Il decreto federale che approva la Convenzione per evitare la doppia imposizione con la Turchia sottostà pertanto al referendum facoltativo giusta l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale.

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