Decisione generale concernente l'utilizzo di prodotti fitosanitari con il principio attivo Dimetoato del 17 novembre 2010

L'Ufficio federale dell'agricoltura, visto l'articolo 48 dell'ordinanza del 18 maggio 20051 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari, decide: L'utilizzo dei seguenti prodotti fitosanitari: Bellator Rex

W-4499-1

Bi 58

D-4052

Bi 58 Insektenvernichter

D-3836

Danadim Progress

D-3837

Dimethoat 40 Hoko

W-1320

Dimethoat blau

W-1599

Dimethoat Burri

W-1425

Dimethoat Realchemie

W-6534

Dimethoat S

W-4499

Diméthoate

W-4510

Perfekthion

W-2329

Perfekthion

W-5183

Rogor 40

W-1866

Rogor 40

W-1212

Rogor 40

W-1867

Roxion

W-1309

Techn'oate

F-3850

è vietato con effetto immediato per le seguenti indicazioni nelle colture ortofrutticole:

1

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frutta a granella: tutte le indicazioni

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albicocche, pesche/nettarine, prugne/susine, kiwi: tutte le indicazioni

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cavoli fogliacei (cavolo cinese, cavolo piuma (cavolo riccio senza testa, cavolo crespo), Pak-Choi), cavolo rapa, ravanello, ramolaccio, navoni (rapa primaverile, rapa autunnale, rutabaga, napo): tutte le indicazioni RS 916.161

2010-2997

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Rimedi giuridici La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, casella postale, 3000 Berna 14 entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata, e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

A un eventuale ricorso viene revocato l'effetto sospensivo.

17 novembre 2010

Ufficio federale dell'agricoltura: Il direttore, Manfred Bötsch

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