Legge federale sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico

Progetto

(LFSI) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 57 capoverso 2, 87 e 92 della Costituzione federale1; visto il rapporto della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale del 3 novembre 20092; visto il parere del Consiglio federale del 27 gennaio 20103, decreta: Art. 1

Oggetto e campo d'applicazione

La presente legge disciplina i compiti e i poteri degli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico.

1

2

Sono imprese di trasporto ai sensi della presente legge: a.

le imprese ferroviarie titolari di una concessione ai sensi dell'articolo 5 o di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 9 della legge federale del 20 dicembre 19574 sulle ferrovie;

b.

le imprese ferroviarie, di trasporto a fune, filoviarie, di autobus e di navigazione titolari di una concessione ai sensi dell'articolo 6 della legge del 20 marzo 20095 sul trasporto di viaggiatori.

Art. 2

Organi di sicurezza

Per quanto è necessario per proteggere i viaggiatori, gli impiegati, le merci trasportate, l'infrastruttura e i veicoli e per garantire un esercizio regolare, le imprese di trasporto dispongono di organi di sicurezza.

1

Gli organi di sicurezza sono di due tipi: il servizio di sicurezza e la polizia dei trasporti.

2

La polizia dei trasporti si distingue dal servizio di sicurezza per i compiti aggiuntivi (art. 3 cpv. 2), i poteri aggiuntivi (art. 4 cpv. 2), l'obbligo di prestare giuramento (cpv. 5) e l'obbligo di portare l'uniforme (cpv. 6).

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RS 101 FF 2010 793 FF 2010 817 RS 742.101 RS ...; FF 2009 1733 (LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, Allegato 1).

2009-3015

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Le imprese di trasporto impiegano gli organi di sicurezza in funzione della situazione di pericolo.

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5

Il personale della polizia dei trasporti entra in servizio prestando giuramento.

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In linea di massima la polizia dei trasporti presta servizio in uniforme.

Il Consiglio federale disciplina la formazione e il perfezionamento, l'equipaggiamento e l'armamento degli organi di sicurezza.

7

Minoranza (Lachenmeier, Hodgers, Teuscher) Il Consiglio federale disciplina la formazione e il perfezionamento, l'equipaggiamento e l'armamento degli organi di sicurezza; le armi da fuoco sono escluse.

7

Art. 3 1

Compiti degli organi di sicurezza

Gli organi di sicurezza: a.

provvedono al rispetto delle prescrizioni sui trasporti e sull'uso degli impianti; e

b.

assistono i servizi competenti nel perseguimento delle infrazioni alle disposizioni penali federali che possono ripercuotersi sulla sicurezza dei viaggiatori, degli impiegati, delle merci trasportate, dell'infrastruttura o dei veicoli o sull'esercizio regolare.

2 Nella misura in cui il suo piano di servizio lo permette, la polizia dei trasporti assiste in seconda priorità i servizi competenti che ne chiedono l'assistenza per il perseguimento di altre infrazioni alle disposizioni penali federali.

Art. 4 1

2

Poteri degli organi di sicurezza

Il servizio di sicurezza e la polizia dei trasporti possono: a.

interrogare persone e controllare i documenti di legittimazione;

b.

fermare, controllare e allontanare chi si comporta in modo contrario alle prescrizioni;

c.

esigere una garanzia a chi si comporta in modo contrario alle prescrizioni.

La polizia dei trasporti può inoltre: a.

sequestrare oggetti;

b.

arrestare provvisoriamente le persone fermate.

Gli oggetti sequestrati e le persone arrestate provvisoriamente devono essere quanto prima consegnati alla polizia.

3

4 La persona che fa uso illecito di una prestazione di trasporto può essere arrestata provvisoriamente soltanto se non può legittimare la propria identità e non presta la garanzia richiesta.

5 La coercizione di polizia può essere applicata soltanto nella misura in cui sia necessaria per eseguire un fermo, un controllo, un allontanamento o un arresto provvisorio. Se una persona viene arrestata provvisoriamente e consegnata alla

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polizia perché ha commesso un crimine o un delitto, è ammesso l'uso di manette o lacci.

La legge del 20 marzo 20086 sulla coercizione si applica nella misura in cui la presente legge prevede l'applicazione della coercizione di polizia o di misure di polizia.

6

Art. 5

Organizzazione

Le imprese di trasporto possono istituire organi di sicurezza comuni nell'ambito di accordi d'esercizio.

1

Con l'autorizzazione dell'Ufficio federale dei trasporti, le imprese di trasporto possono affidare i compiti del servizio di sicurezza a un'organizzazione privata con sede in Svizzera e maggioritariamente di proprietà svizzera. L'autorizzazione è concessa se l'organizzazione privata garantisce il rispetto delle prescrizioni determinanti. Le imprese di trasporto rimangono responsabili del regolare adempimento dei compiti affidati all'organizzazione privata.

2

Art. 6 1

Trattamento dei dati

Per adempiere i loro compiti gli organi di sicurezza possono trattare: a.

dati per accertare l'identità di una persona;

b.

dati relativi alle infrazioni di una persona contro le prescrizioni per la protezione di viaggiatori, impiegati, merci trasportate, infrastruttura e veicoli e contro le prescrizioni volte a garantire un esercizio regolare dell'impresa di trasporto.

Se i compiti del servizio di sicurezza sono affidati a un'organizzazione privata in virtù dell'articolo 5 capoverso 2, i sistemi di trattamento dei dati relativi al servizio di sicurezza devono essere separati fisicamente e logicamente dagli altri sistemi di trattamento dei dati di tale organizzazione.

2

Per il rimanente si applicano le disposizioni della legge federale del 19 giugno 19957 sulla protezione dei dati, in particolare gli articoli 16­25bis e 27.

3

Art. 7

Collaborazione con le autorità di polizia

Le autorità di polizia possono comunicare dati personali alla polizia dei trasporti se la comunicazione è favorevole all'interessato e quest'ultimo vi ha acconsentito o se le circostanze permettono di ritenerne acquisito il consenso.

1

Per evitare un grave pericolo immediato, le autorità di polizia possono comunicare dati personali alla polizia dei trasporti anche senza il consenso dell'interessato.

2

Su richiesta, le autorità di polizia comunicano alla polizia dei trasporti se una persona deve essere loro consegnata.

3

6 7

RS 364 RS 235.1

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Se chiedono la collaborazione degli organi di sicurezza, le autorità di polizia comunicano loro tutte le informazioni necessarie.

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5 Gli organi di sicurezza trasmettono alle competenti autorità di polizia federali e cantonali tutte le indicazioni relative a reati.

6

Il Consiglio federale disciplina i dettagli della collaborazione.

Art. 8

Vigilanza

L'Ufficio federale dei trasporti è l'autorità di vigilanza sugli organi di sicurezza.

Art. 9

Disobbedienza

Chi contravviene agli ordini del personale incaricato di garantire la sicurezza e riconoscibile come tale è punito con la multa fino a 10 000 franchi.

1

2

Il perseguimento e il giudizio di queste infrazioni spettano ai Cantoni.

Art. 10

Perseguimento d'ufficio

I reati punibili secondo il Codice penale8 sono perseguiti d'ufficio se sono commessi contro il personale in servizio incaricato di garantire la sicurezza.

Art. 11

Diritto previgente: abrogazione

La legge federale del 18 febbraio 18789 sulla polizia delle strade ferrate è abrogata.

Art. 12

Diritto vigente: modifica

Il Codice penale10 è modificato come segue: Art. 285 n. 1 1. Chiunque con violenza o minaccia impedisce a un'autorità, a un membro di un'autorità o a un funzionario di compiere un atto che entra nelle loro attribuzioni, oppure li costringe a un tale atto o mentre lo adempiono commette contro di loro vie di fatto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Sono considerati funzionari anche gli impiegati di imprese ai sensi della legge federale del 20 dicembre 195711 sulle ferrovie, della legge del 20 marzo 200912 sul trasporto di viaggiatori, della legge del 19 dicembre 200813 sul trasporto di merci, come pure gli impiegati delle organizzazioni incaricate ai sensi della legge federale del ... 14 8 9 10 11 12 13 14

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RS 311.0 RU 3 422 e CS 7 27; RU 1958 347, 1986 1974 RS 311.0 RS 742.101 RS ...; FF 2009 1733 RS ...; FF 2009 227 RS ...; FF 2010 811

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sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico e autorizzate dall'Ufficio federale dei trasporti.

Art. 286 Impedimento di atti dell'autorità

Chiunque impedisce a un'autorità, a un membro di un'autorità o a un funzionario di compiere un atto che entra nelle loro attribuzioni, è punito con una pena pecuniaria sino a 30 aliquote giornaliere.

Sono considerati funzionari anche gli impiegati di imprese ai sensi della legge federale del 20 dicembre 195715 sulle ferrovie, della legge del 20 marzo 200916 sul trasporto di viaggiatori, della legge del 19 dicembre 200817 sul trasporto di merci, come pure gli impiegati delle organizzazioni incaricate ai sensi della legge federale del ...18 sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico e autorizzate dall'Ufficio federale dei trasporti.

Art. 13

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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RS 742.101 RS ...; FF 2009 1733 RS ...; FF 2009 227 RS ...; FF 2010 811

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