Decreto federale

Disegno

che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente l'introduzione dei dati biometrici nei permessi di soggiorno per stranieri (Sviluppo dell'acquis di Schengen) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 novembre 20092, decreta: Art. 1 Lo scambio di note del 30 giugno 20083 tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) 380/2008 del Consiglio del 18 aprile 2008 che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi è approvato.

1

Conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell'Accordo del 26 ottobre 20044 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, il Consiglio federale è autorizzato a informare l'Unione europea dell'adempimento dei requisiti costituzionali in relazione allo scambio di note di cui al capoverso 1.

2

Art. 2 Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue: 1. Legge federale del 16 dicembre 20055 sugli stranieri (LStr) Art. 41 cpv. 4, 5 (nuovo) e 6 (nuovo) La carta di soggiorno può essere munita di un microchip. Esso contiene l'immagine del volto, le impronte digitali del titolare e i dati contenuti nelle righe leggibili elettronicamente.

4

1 2 3 4 5

RS 101 FF 2010 51 RS ...; FF 2010 81 RS 0.362.31 RS 142.20

2009-2164

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Introduzione dei dati biometrici nei permessi di soggiorno per stranieri. DF

Il Consiglio federale definisce le persone la cui carta di soggiorno deve contenere un microchip e quali dati devono esservi registrati.

5

6 L'Ufficio federale determina forma e contenuto delle carte di soggiorno. Può incaricare terzi, in parte o totalmente, dell'allestimento delle carte di soggiorno.

Art. 41a (nuovo) Sicurezza e lettura del microchip 1

Il microchip è protetto contro le falsificazioni e la lettura non autorizzata. Il Consiglio federale stabilisce i requisiti tecnici.

Il Consiglio federale può concludere trattati concernenti la lettura delle impronte digitali registrate nei microchip con gli Stati vincolati da uno degli accordi d'associazione a Schengen e con altri Stati, purché i Paesi in questione dispongano di una protezione dei dati equivalente a quella svizzera.

2

Art. 41b (nuovo) Servizio preposto all'allestimento della carta di soggiorno biometrica Il servizio preposto all'allestimento della carta di soggiorno e gli appaltatori generali interessati devono dimostrare di:

1

a.

possedere le conoscenze specifiche e le qualifiche necessarie;

b.

garantire una produzione sicura, di alta qualità, puntuale e conforme alle specifiche tecniche della carta di soggiorno;

c.

garantire il rispetto delle norme sulla protezione dei dati; e

d.

disporre di sufficienti risorse finanziarie.

Gli aventi diritto economico, i titolari di partecipazioni, i membri del consiglio di amministrazione o di un organo analogo, i membri della direzione, nonché le altre persone che hanno o possono avere un'influenza determinante sulla ditta o sulla produzione della carta di soggiorno per stranieri, devono godere di una buona reputazione. Possono essere eseguiti controlli di sicurezza ai sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza del 19 dicembre 20016 sui controlli di sicurezza relativi alle persone.

2

L' Ufficio federale può richiedere in qualsiasi momento i documenti necessari per la verifica dei requisiti di cui ai capoversi 1 e 2. Se il servizio preposto all'allestimento della carta di soggiorno fa parte di un consorzio di imprese, questi requisiti si applicano anche agli altri partecipanti al consorzio.

3

4 Le disposizioni di cui ai capoversi 1­3 sono applicabili ai prestatori di servizi e ai fornitori se le prestazioni fornite rivestono un'importanza determinante per l'allestimento della carta di soggiorno biometrica.

Il Consiglio federale stabilisce gli ulteriori requisiti applicabili al servizio preposto all'allestimento della carta di soggiorno biometrica, agli appaltatori generali, ai prestatori di servizi e ai fornitori.

5

6

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RS 120.4

Introduzione dei dati biometrici nei permessi di soggiorno per stranieri. DF

Art. 102a (nuovo) Dati biometrici per carte di soggiorno L'autorità competente può registrare e conservare i dati biometrici necessari all'allestimento di una carta di soggiorno per stranieri.

1

I dati biometrici necessari all'allestimento di una carta di soggiorno sono in linea di massima nuovamente rilevati ogni cinque anni. Il Consiglio federale può fissare termini di rilevamento più brevi qualora l'evoluzione delle caratteristiche fisionomiche della persona lo esiga.

2

I servizi cantonali di migrazione possono riutilizzare i dati registrati e conservati, al fine di rinnovare una carta di soggiorno.

3

Art. 102b (nuovo) Controllo dell'identità del titolare della carta di soggiorno biometrica Le autorità seguenti sono autorizzate a leggere i dati registrati elettronicamente sul microchip per controllare d'identità della persona o verificare l'autenticità del documento:

1

a.

il Corpo delle guardie di confine;

b.

le autorità cantonali e comunali di polizia;

c.

le autorità cantonali e comunali di migrazione.

Ai fini del controllo d'identità, il Consiglio federale può autorizzare le compagnie di trasporto aereo, i gestori aeroportuali e altri servizi incaricati di verificare l'identità delle persone a leggere le impronte digitali registrate nel microchip.

2

2. Legge federale del 20 giugno 20037 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (LSISA) Art. 3 cpv. 2 lett. b e cpv. 3 lett. b Il sistema coadiuva l'UFM nell'adempimento dei seguenti compiti nel settore degli stranieri:

2

b.

rilascio di permessi per le persone registrate, comprese le carte di soggiorno contenenti dati biometrici;

Il sistema coadiuva l'UFM nell'adempimento dei seguenti compiti nel settore dell'asilo:

3

b.

7

rilascio di documenti di viaggio svizzeri nonché di permessi per le persone registrate, compresi i documenti di viaggio svizzeri e le carte di soggiorno contenenti dati biometrici;

RS 142.51

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Introduzione dei dati biometrici nei permessi di soggiorno per stranieri. DF

Art. 4 cpv. 1 1

Il sistema d'informazione contiene: a.

dati concernenti l'identità delle persone registrate;

b.

dati biometrici (immagine del volto e impronte digitali);

c.

dati concernenti i compiti specifici dell'UFM di cui all'articolo 3 capoversi 2 e 3.

Art. 7a (nuovo) Dati biometrici 1 Per adempiere i compiti attribuiti loro per legge, le autorità e i servizi seguenti possono inserire direttamente dati biometrici nel sistema d'informazione:

a.

l'Ufficio federale della migrazione;

b.

le autorità che rilasciano le carte di soggiorno per stranieri.

Il rilevamento dei dati biometrici e la trasmissione dei dati contenuti nella carta di soggiorno al servizio incaricato di allestirla possono essere parzialmente o interamente delegati a terzi.

2

3 Per adempiere i compiti attribuiti loro per legge, le autorità e i servizi seguenti possono accedere ai dati biometrici del sistema d'informazione:

a.

l'Ufficio federale della migrazione;

b.

le autorità che rilasciano le carte di soggiorno per stranieri.

Il servizio preposto all'allestimento della carta di soggiorno ottiene dalle autorità i dati necessari all'esecuzione del suo mandato.

4

Nel quadro dell'assistenza amministrativa, l'UFM può comunicare i dati biometrici ai fini dell'identificazione delle vittime di incidenti, di catastrofi naturali e di atti di violenza, nonché di persone scomparse.

5

Art. 3 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

1

Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore delle leggi menzionate all'articolo 2.

2

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