10.033 Messaggio concernente il conferimento della garanzia federale alle costituzioni rivedute dei Cantoni di Glarona, Zugo, Friburgo, San Gallo, Grigioni e Ginevra del 5 marzo 2010

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale semplice concernente il conferimento della garanzia federale alle costituzioni rivedute dei Cantoni di Glarona, Zugo, Friburgo, San Gallo, Grigioni e Ginevra.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

5 marzo 2010

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2009-2876

1905

Compendio In virtù dell'articolo 51 capoverso 1 della Costituzione federale ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede l'approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza dei cittadini aventi diritto di voto lo richieda. Secondo il capoverso 2 di detto articolo le costituzioni cantonali devono ottenere la garanzia federale. Tale garanzia è accordata se le costituzioni cantonali in questione non contraddicono il diritto federale. La garanzia federale deve essere accordata alle costituzioni cantonali che soddisfano queste condizioni, mentre deve essere negata a quelle che le disattendono.

Nella fattispecie le modifiche costituzionali concernono: nel Cantone di Glarona: ­

la delimitazione delle competenze tra Cantone e Comuni nel settore scolastico;

­

l'autonomia organizzativa dell'ospedale cantonale;

­

la modifica dello statuto giuridico della banca cantonale;

­

l'armonizzazione delle prescrizioni sulla presentazione dei conti;

nel Cantone di Zugo: ­

la nuova procedura di naturalizzazione;

nel Cantone di Friburgo: ­

la protezione dal fumo passivo;

nel Cantone di San Gallo: ­

l'estensione delle forme di collaborazione tra i Comuni;

­

l'organo competente per le decisioni di naturalizzazione;

nel Cantone dei Grigioni: ­

la suddivisione dei compiti in ambito giudiziario;

nel Cantone di Ginevra: ­

l'introduzione del voto elettronico;

­

l'incompatibilità tra un mandato presso l'esecutivo cantonale e la funzione di deputato a una delle Camere federali.

Tutte le modifiche sono conformi all'articolo 51 della Costituzione federale; la garanzia federale deve dunque essere conferita.

1906

Messaggio 1

Le singole revisioni

1.1

Costituzione del Cantone di Glarona

1.1.1

Votazioni popolari cantonali del 3 maggio 2009

All'Assemblea popolare dei cittadini (Landsgemeinde) del 3 maggio 2009, gli elettori del Cantone di Glarona hanno approvato le seguenti modifiche costituzionali: ­

la delimitazione delle competenze tra Cantone e Comuni nel settore scolastico (modifica degli art. 37­39 della Costituzione cantonale);

­

l'autonomia organizzativa dell'ospedale cantonale (modifica dell'art. 33 della Costituzione cantonale);

­

la modifica dello statuto giuridico della Banca cantonale (modifica dell'art. 91 della Costituzione cantonale);

­

l'armonizzazione delle prescrizioni sulla presentazione dei conti (modifica dell'art. 52 della Costituzione cantonale).

Con lettera del 13 agosto 2009 l'esecutivo cantonale (Regierungsrat) del Cantone di Glarona ha chiesto la garanzia federale.

1.1.2

Delimitazione delle competenze tra Cantone e Comuni nel settore scolastico

Vecchio testo Art. 37 Abs. 3 Bst. c 3 Der Kanton nimmt im Schulwesen insbesondere folgende Aufgaben wahr: c. er fördert zusammen mit den Gemeinden den Musikunterricht.

Art. 38 Kindergärten und Kinderhorte Der Kanton regelt die Führung der Kindergärten und Kinderhorte.

Art. 39 Abs. 2 Der Kanton und die Gemeinden unterstützen oder führen Sonderschulen und Erziehungsheime.

2

Nuovo testo Art. 37 Abs. 3 Bst. c 3 Der Kanton nimmt im Schulwesen insbesondere folgende Aufgaben wahr: c. er fördert den ausserschulischen Musikunterricht.

Art. 38 Kinderhorte Der Kanton regelt die Führung der Kinderhorte.

Art. 39 Abs. 2 Der Kanton unterstützt oder führt Sonderschulen und Erziehungsheime.

2

1907

Mediante la modifica costituzionale, il promovimento delle lezioni di musica extrascolastiche e la gestione di scuole speciali sono dichiarati compiti esclusivi del Cantone. La gestione delle scuole dell'infanzia spetterà invece in futuro esclusivamente ai Comuni. In virtù dell'articolo 62 della Costituzione federale i Cantoni sono competenti per l'istruzione scolastica e dispongono, nei limiti della legislazione federale, di una grande autonomia organizzativa in tale settore. Le modifiche costituzionali sono conformi al diritto federale e possono dunque essere garantite.

1.1.3

Autonomia organizzativa dell'ospedale cantonale

Vecchio testo Art. 33 Abs. 1 1 Der Kanton führt ein Kantonsspital.

Nuovo testo Art. 33 Abs. 1 1 Der Kanton gewährleistet den Betrieb eines Spitals mit Standort im Kanton Glarus (Kantonsspital). Das Gesetz regelt die vom Kantonsspital zu erbringenden Leistungen und die Rechtsform.

Il Cantone di Glarona ha deciso di conferire una maggiore autonomia organizzativa al suo ospedale cantonale affinché questo possa meglio fronteggiare le sfide poste dal mercato. La disposizione costituzionale modificata disciplina unicamente che il Cantone è tenuto a garantire l'esercizio di un ospedale sul suo territorio. I Cantoni dispongono di una grande autonomia nel settore ospedaliero. Il diritto federale poziore non si oppone a una modifica dell'articolo 33 capoverso 1 della Costituzione cantonale. La stessa può dunque essere garantita.

1.1.4

Modifica dello statuto giuridico della Banca cantonale

Vecchio testo Art. 91 Bst. k Dem Landrat obliegen: k. die Abnahme der Rechnungen und Geschäftsberichte der Glarner Kantonalbank und der Kantonalen Sachversicherung.

Nuovo testo Art. 91 Bst. k Dem Landrat obliegen: k. die Abnahme der Rechnung und des Geschäftsberichtes der Kantonalen Sachversicherung.

La strategia commerciale applicata gli anni scorsi dalla Banca cantonale di Glarona (Glarner Kantonalbank, GLKB) aveva condotto nel 2008 a enormi rettifiche di valore e a perdite elevate. Nel quadro delle misure correttive il legislativo cantonale (Landrat) aveva tra l'altro deciso di trasformare la GLKB da ente pubblico autono1908

mo in società anonima retta da legislazione speciale. L'approvazione dei conti e del rapporto di gestione della GLKB spetterà in futuro non più al legislativo cantonale bensì all'assemblea generale. Questo cambiamento comporta una modifica dell'articolo 91 lettera k della Costituzione cantonale. La nuova disposizione è compatibile con il diritto federale. La modifica costituzionale può pertanto essere garantita dalla Confederazione.

1.1.5

Armonizzazione delle prescrizioni sulla presentazione dei conti

Vecchio testo Art. 52 Abs. 1 1 Der Kanton, die Gemeinden und die andern öffentlich­rechtlichen Körperschaften müssen ihren Haushalt nach den Grundsätzen der Gesetzmässigkeit, der Sparsamkeit und der Wirtschaftlichkeit führen und auf die Bedürfnisse der Volkswirtschaft ausrichten.

Nuovo testo Art. 52 Abs. 1 1 Der Kanton, die Gemeinden und die andern öffentlich-rechtlichen Körperschaften müssen ihren Haushalt nach den Grundsätzen der Gesetzmässigkeit, des Haushaltgleichgewichts, der Sparsamkeit, der Dringlichkeit, der Wirtschaftlichkeit, des Verursacherprinzips, der Vorteilsabgeltung, der Wirkungsorientierung, der Zielorientierung und des Verbots der Zweckbindung von Hauptsteuern, unter Vorbehalt der kantonalen Bausteuer, führen.

Il nuovo tenore dell'articolo 52 capoverso 1 della Costituzione cantonale (KV) si ispira ampiamente al modello di legge sulle finanze proposto dalla Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDF) nel quadro del suo manuale per un Modello contabile armonizzato dei Cantoni e dei Comuni (MCA2). Il MCA2 mira principalmente ad armonizzare il più possibile la presentazione dei conti tra i Cantoni e i Comuni, conformandola nel contempo al nuovo modello contabile della Confederazione. Trattandosi di una direttiva, tale modello è vincolante non dal profilo giuridico bensì unicamente materiale. L'articolo 52 capoverso 1 KV deroga al divieto di destinazione vincolata delle imposte principali, previsto nel menzionato modello, nella misura in cui prevede una riserva in favore di un'imposta cantonale in materia di costruzioni (imposte vincolate a singole opere destinate al finanziamento di progetti di vasta portata per la costruzione di infrastrutture). I Cantoni sono ampiamente autonomi nell'organizzazione dei settori finanze e presentazione dei conti. Né la Costituzione federale (segnatamente nel suo art. 127, disciplinante i principi dell'imposizione fiscale), né la legge del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione (RS 611.0) o altri atti normativi federali prevedono un divieto di destinazione vincolata di queste imposte principali; non trovando opposizione nel diritto federale, la modifica menzionata può pertanto essere garantita dalla Confederazione.

1909

1.2

Costituzione del Cantone di Zugo

1.2.1

Votazione popolare cantonale del 27 settembre 2009

Gli elettori del Cantone di Zugo hanno approvato nella votazione popolare del 27 settembre 2009 la modifica del paragrafo 41 della Costituzione cantonale (nuova procedura di naturalizzazione) con 20 921 voti favorevoli e 11 696 voti contrari.

Con lettera del 28 settembre 2009 la Cancelleria di Stato del Cantone di Zugo ha chiesto il conferimento della garanzia federale.

1.2.2

Nuova procedura di naturalizzazione

Vecchio testo § 41 Bst. p Dem Kantonsrat kommen folgende Obliegenheiten zu: p. die Erteilung des Kantonsbürgerrechtes

Nuovo testo § 41 Bst. p Aufgehoben

La competenza decisionale in materia di naturalizzazioni a livello cantonale spetta attualmente all'autorità legislativa del Cantone (Kantonsrat). In futuro essa sarà esercitata dall'esecutivo cantonale (Regierungsrat), già oggi responsabile della procedura preliminare.

Questo passaggio di competenze comporta l'abrogazione del paragrafo 41 lettera p nella Costituzione cantonale. Le prescrizioni minime del diritto federale disciplinate nella legge del 29 settembre 1952 sulla cittadinanza (RS 141.0), rette a loro volta dall'articolo 38 Cost., non disciplinano l'istanza competente a decidere sulle naturalizzazioni all'interno del Cantone. La modifica della Costituzione cantonale di Zugo è dunque in armonia con il diritto federale poziore e può pertanto essere garantita dalla Confederazione.

1.3

Costituzione del Cantone di Friburgo

1.3.1

Votazione popolare cantonale del 30 novembre 2008

Gli elettori del Cantone di Friburgo hanno approvato nella votazione popolare del 30 novembre 2008 la modifica dell'articolo 68 della Costituzione cantonale (protezione contro il fumo passivo) con 50 852 voti favorevoli e 29 492 voti contrari.

Con lettera del 3 aprile 2009 la Cancelleria di Stato del Cantone di Friburgo ha chiesto il conferimento della garanzia federale.

1910

1.3.2

Protezione contro il fumo passivo

Nuovo testo Art. 68 Abs. 2 (neu) 2 Er [der Staat] ergreift Massnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor dem Passivrauchen.

Questa norma costituzionale obbliga lo Stato a prendere misure destinate a proteggere la popolazione dal fumo passivo. Essa è formulata in maniera molto generica e contiene essenzialmente un mandato di intervento per il legislatore. Essa è compatibile con il diritto superiore, in particolare con la legge federale del 3 ottobre 2008 concernente la protezione contro il fumo passivo, la quale entrerà in vigore il 1° maggio 2010 (RU 2009 6285; RS 818.31). Tale normativa stabilisce che i Cantoni possono emanare prescrizioni più severe sulla protezione contro il fumo passivo.

Nulla si oppone dunque al conferimento della garanzia alla nuova disposizione della Costituzione cantonale da parte della Confederazione.

1.4

Costituzione del Cantone di San Gallo

1.4.1

Votazione popolare cantonale del 17 maggio 2009

Gli elettori del Cantone di San Gallo hanno approvato nella votazione popolare del 17 maggio 2009 le seguenti modifiche della Costituzione cantonale: ­

estensione delle forme di collaborazione tra i Comuni (modifica degli art. 96 e 97 della Costituzione cantonale), con 71 541 voti favorevoli e 15 684 voti contrari;

­

organo competente per le decisioni di naturalizzazione (modifica degli art. 55, 95 e 104 nonché introduzione del nuovo articolo 104a nella Costituzione cantonale), con 58 803 voti favorevoli e 31 238 voti contrari.

Con lettera del 29 maggio 2009 il Dipartimento dell'interno del Cantone di San Gallo ha chiesto il conferimento della garanzia federale.

1.4.2

Estensione delle forme di collaborazione tra i Comuni

Vecchio testo Art. 96

Zusammenarbeit

a. Grundsatz

Die Gemeinde arbeitet durch Vereinbarung mit anderen Gemeinden zusammen, insbesondere durch:

1

b.

Schaffung von Gemeindeverbänden.

Art. 97 b. Gemeindeverband 1 Gemeinden können sich zur Erfüllung gemeinsamer Aufgaben zu einem Gemeindeverband zusammenschliessen. Das Gesetz regelt das Verfahren.

2 Die Gemeinde entscheidet über Beitritt und Austritt. Eine Gemeinde kann nach Massgabe des Gesetzes zur Mitgliedschaft verpflichtet werden, wenn ein wirtschaftlicher Mitteleinsatz oder eine wirksame Aufgabenerfüllung es verlangen.

1911

3

Die Stimmberechtigten der im Gemeindeverband zusammengeschlossenen Gemeinden bilden die Verbandsbürgerschaft. Diese entscheidet nach Massgabe der Verbandsvereinbarung.

Nuovo testo Art. 96 Zusammenarbeit a. Grundsatz 1 Die Gemeinde arbeitet durch Vereinbarung mit anderen Gemeinden zusammen, insbesondere durch: b. Schaffung von: 1. Gemeindeverbänden zur Erfüllung mehrerer Aufgaben; 2. Zweckverbänden zur Erfüllung einer oder mehrerer sachlich zusammenhängender Aufgaben. Körperschaften und Anstalten, die Gemeindeaufgaben erfüllen, können dem Zweckverband angehören, wenn sie zum Verbandszweck eine besondere Beziehung haben.

Art. 97 b. Gemeindeverband und Zweckverband Die Gemeinde entscheidet über die Mitgliedschaft im Gemeindeverband oder im Zweckverband. Sie kann nach Massgabe des Gesetzes zur Mitgliedschaft verpflichtet werden, wenn ein wirtschaftlicher Mitteleinsatz oder eine wirksame Aufgabenerfüllung es verlangen. Die Stimmberechtigten der im Gemeindeverband zusammengeschlossenen Gemeinden bilden die Verbandsbürgerschaft.

2 Die Bürgerschaften der in einem Zweckverband beteiligten Gemeinden entscheiden nach Massgabe von Verbandsvereinbarung und Gemeindeordnung.

1

Mediante la nuova Costituzione del Cantone di San Gallo (KV), in vigore dal 1° gennaio 2003, le due forme precedentemente esistenti di collaborazione tra Comuni, ossia l'associazione di Comuni (Gemeindeverband) e il consorzio comunale (Zweckverband) sono state sostituite da un'unica forma di collaborazione, rinnovata nei contenuti e denominata «associazione di Comuni» (Gemeindeverband).

Secondo questa nuova forma collaborativa gli elettori dei Comuni affiliati beneficiano di un diritto di consultazione su questioni che riguardano l'associazione interessata (art. 97 cpv. 3 KV). Nella pratica, l'applicazione di questa disposizione costituzionale ha tuttavia incontrato ostacoli pressoché insormontabili soprattutto quando i consorzi comunali avrebbero dovuto accogliere anche Comuni fuori Cantone. Da un lato, tali casi comporterebbero, in occasione di una votazione, una deroga al principio di territorialità (territorio cantonale) determinante per l'esercizio dei diritti politici. Dall'altro, per la costituzione di tali associazioni intercantonali di Comuni si sarebbe resa necessaria la conclusione di concordati tra il Cantone di San Gallo e i Cantoni limitrofi. Per ovviare a queste difficoltà gli elettori del Cantone di San Gallo hanno approvato una revisione parziale della Costituzione cantonale adottando un supplemento alla stessa («Nachtrag zur Kantonsverfassung») che conferisce ai Comuni la possibilità di optare nuovamente per il consorzio quale ulteriore formula di collaborazione tra Comuni in aggiunta alla forma dell'associazione di Comuni.

Secondo gli articoli 3 e 43 Cost., disciplinanti la ripartizione delle competenze, l'organizzazione dei Comuni e quindi la definizione delle forme di collaborazione spetta a pieno titolo ai Cantoni (art. 50 cpv. 1 Cost.). Non contravvenendo alla Costituzione federale né ad altre leggi federali, alla modifica costituzionale cantonale interessata può essere conferita la garanzia.

1912

1.4.3

Organo competente per le decisioni di naturalizzazione

Vecchio testo Art. 55 Abs. 1 Bst. b 1 Die Beschlüsse fassen je unabhängig voneinander: b. Gemeindeparlament und Rat.

Art. 95 Abs. 1 1 Organe der Gemeinde sind: a. die Bürgerschaft, die in der Bürgerversammlung oder an der Urne entscheidet; b. der Rat; c. das Parlament in Gemeinden ohne Bürgerversammlung; d. die Geschäftsprüfungskommission in Gemeinden mit Bürgerversammlung.

Art. 104 1 Die Stimmberechtigten der politischen Gemeinde beschliessen über die Erteilung des Gemeinde- und Ortsbürgerrechts auf Antrag des Einbürgerungsrates. Besteht ein Gemeindeparlament, fasst dieses Beschluss.

2 Die Regierung beschliesst über die Erteilung des Kantonsbürgerrechts, nachdem das Gemeindebürgerrecht erteilt worden ist.

3 Das Gesetz regelt das Verfahren. Es kann Mindestvoraussetzungen aufstellen.

Nuovo testo Art. 55 Abs. 1 Bst. b sowie Abs. 3 (neu) 1 Die Beschlüsse fassen je unabhängig voneinander: b. Gemeindeparlament, Rat und Einbürgerungsrat.

3 Die von der Ortsgemeinde bezeichneten Mitglieder des Einbürgerungsrates, die dem Gemeindeparlament angehören, treten bei Beschlüssen des Gemeindeparlamentes über die Erteilung des Gemeinde- und Ortsbürgerrechts in Ausstand.

Art. 95 Abs. 1 Bst. bbis (neu) Organe der Gemeinde sind: bbis. der Einbürgerungsrat;

1

Art. 104 a. Verfahren 1 Der Einbürgerungsrat beschliesst über die Erteilung des Gemeinde- und des Ortsbürgerrechts.

Er gibt die Einbürgerung im amtlichen Publikationsorgan der politischen Gemeinde bekannt und legt seinen Beschluss mit Informationen über die Eignung der gesuchstellenden Person für die Einbürgerung öffentlich auf.

2 Stimmberechtigte der politischen Gemeinde können beim Einbürgerungsrat nach Massgabe des Gesetzes schriftlich und begründet Einsprache gegen die Einbürgerung erheben. Der Einbürgerungsrat gibt der um das Bürgerrecht nachsuchenden Person Gelegenheit zur Stellungnahme.

3 Über die Einbürgerung, gegen die gültig Einsprache erhoben wurde, entscheidet in Gemeinden mit Bürgerversammlung die Bürgerversammlung, in Gemeinden mit Parlament das Gemeindeparlament.

4 Die Regierung beschliesst über die Erteilung des Kantonsbürgerrechts, nachdem das Gemeindebürgerrecht erteilt worden ist.

Art. 104a (neu) b. ergänzendes Recht Das Gesetz kann Mindestvoraussetzungen für die Erteilung des Gemeinde- und Ortsbürgerrechts aufstellen.

1

1913

2

Das Gesetz regelt: a. das weitere Verfahren; b. die Voraussetzungen für die Gültigkeit der Einsprache, insbesondere die Anforderungen an die Begründung; c. den Rechtsschutz.

In seguito al rifiuto dell'iniziativa popolare federale «per naturalizzazioni democratiche», espresso dal Popolo il 1° giugno 2008, le Camere federali hanno deciso di rivedere la legge del 29 settembre 1952 sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (LCit, RS 141.0). La stessa prevede ora linee direttrici per l'organizzazione della procedura di naturalizzazione ai livelli cantonale e comunale. L'articolo 15b capoverso 1 impone all'istanza di naturalizzazione l'obbligo di motivare qualsiasi rifiuto di una domanda di naturalizzazione. Nel caso in cui l'istanza di naturalizzazione sia costituita dagli elettori, questi ultimi possono respingere una domanda di naturalizzazione unicamente se è stata presentata e anche motivata una relativa richiesta (art. 15 cpv. 2). L'articolo 50 LCit obbliga inoltre i Cantoni a istituire autorità giudiziarie che decidano quali ultime istanze cantonali sui ricorsi contro le decisioni di rifiuto di naturalizzazioni ordinarie.

La revisione della Costituzione cantonale istituisce un consiglio di naturalizzazione (Einbürgerungsrat) competente a decidere sull'attribuzione della cittadinanza comunale nei casi di naturalizzazioni ordinarie, ciò che è conforme al divieto di una votazione alle urne derivante dall'articolo 15a capoverso 2 LCit. Le decisioni sono rese note nell'organo di pubblicazione ufficiale dei rispettivi Comuni, unitamente a informazioni sull'idoneità dei richiedenti ad essere naturalizzati. Gli elettori hanno così la possibilità di presentare opposizione in forma scritta e motivata a decisioni del consiglio di naturalizzazione, entro un termine legale non ancora definito nella legge. In virtù del loro diritto di essere sentiti, i richiedenti possono esprimersi in merito a eventuali opposizioni presentate. Le domande di naturalizzazione controverse sono quindi sottoposte per decisione all'elettorato e al parlamento comunale.

Questa modalità permette di giungere a una decisione finale in considerazione di tutti gli aspetti determinanti. Le decisioni di rifiuto potranno inoltre essere esaminate a livello giudiziario, sulla base dell'articolo 104a capoverso 2 lettera c KV e dell'articolo 50 LCit in combinato disposto con gli articoli 86 capoverso 3 nonché 114 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110). Siffatte
disposizioni obbligano i Cantoni a istituire istanze giudiziarie cantonali competenti a decidere in ultima istanza su rifiuti di naturalizzazioni ordinarie. La modifica della Costituzione cantonale è compatibile con il diritto federale poziore e può pertanto esserle conferita la garanzia.

1.5

Costituzione del Cantone dei Grigioni

1.5.1

Votazione popolare cantonale del 17 maggio 2009

Gli elettori del Cantone dei Grigioni hanno approvato nella votazione popolare del 17 maggio 2009 la revisione parziale della Costituzione cantonale grigionese (abrogazione dell'art. 54 n. 3, ripartizione dei compiti di natura giudiziaria) con 24 092 voti favorevoli e 15 379 voti contrari.

Con lettera del 16 giugno 2009 la Cancelleria di Stato del Cantone dei Grigioni ha chiesto il conferimento della garanzia federale.

1914

1.5.2

Suddivisione dei compiti di natura giudiziaria

Vecchio testo Art. 54 n. 3 La giurisdizione civile e penale è esercitata: 3. dalle e dai presidenti di circolo.

Nuovo testo Art. 54 cpv. 3 Abrogato

I codici federali di procedura penale e civile entreranno presumibilmente in vigore il 1° gennaio 2011. Entro tale data i Cantoni dovranno adeguare la loro legislazione in trasposizione dei nuovi codici di procedura federali. Gli articoli 122 capoverso 2 e 123 capoverso 2 Cost. stabiliscono che l'organizzazione dei tribunali e l'amministrazione della giustizia compete ai Cantoni per quanto la legge non stabilisca altrimenti. Il progetto di revisione grigionese comporta modifiche legislative sul piano sia costituzionale sia legale e si spinge in parte oltre le esigenze poste dalle nuove normative di procedura federali. Al centro di siffatta revisione figura la trasmissione dei compiti giudiziari in materia di diritto civile e penale, finora spettanti ai 39 circondari del Cantone dei Grigioni, rispettivamente ai tribunali distrettuali e al ministero pubblico. Le nuove competenze del ministero pubblico risultano dall'applicazione del nuovo codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 (FF 2007 6327). Tale riforma comporta un adeguamento o un'abrogazione dell'articolo 54 capoverso 3 della Costituzione cantonale. La modifica costituzionale è compatibile, oltre che con il diritto federale vigente, anche con i codici di procedura civile e penale federali, la cui entrata in vigore è prevista nel 2011. Può pertanto essere garantita.

1.6

Costituzione del Cantone di Ginevra

1.6.1

Votazione popolare cantonale dell'8 febbraio 2009

Gli elettori del Cantone di Ginevra hanno approvato nella votazione popolare dell'8 febbraio 2009 le due seguenti modifiche costituzionali: ­

introduzione del voto elettronico (art. 48 cpv. 2 e 4 nonché nuovo art. 48 cpv. 5) con 84 484 voti favorevoli e 35 854 voti contrari;

­

incompatibilità tra un mandato presso il governo cantonale e la funzione di deputato alle Camere federali (nuovo art. 106 cpv. 1 lett. c nonché abrogazione dell'art. 106 cpv. 4 e 5) con 97 803 voti favorevoli e 19 612 voti contrari.

Con due lettere del 19 marzo 2009 il Governo del Cantone di Ginevra ha chiesto il conferimento della garanzia federale.

1915

1.6.2

Introduzione del voto elettronico

Vecchio testo Art. 48, al. 2 et 4 2 Les élections cantonales ont lieu au scrutin secret et de liste.

4 Le résultat des opérations électorales est constaté par le Conseil d'Etat qui, dans la mesure de sa compétence, en prononce la validité.

Nuovo testo Art. 48, al. 2, 4 et 5 (nouveaux) Les al. 2 et 4 anciens deviennent les al. 3 et 6.

2 L'électeur peut voter dans un local de vote, par correspondance ou, dans la mesure prévue par la loi, par la voie électronique.

4 Les opérations électorales sont contrôlées par une commission électorale centrale nommée par le Conseil d'Etat.

5 La Chancellerie d'Etat est chargée de consolider les résultats des votations et, en outre, pour les élections, de procéder à un dépouillement centralisé.

La revisione dell'articolo 48 della Costituzione cantonale introduce il voto elettronico nel Cantone di Ginevra. Riguardo alle votazioni cantonali e comunali, tale disposizione si iscrive nell'autonomia organizzativa molto estesa di cui dispongono i Cantoni (art. 39 cpv. 1 Cost.) per disciplinare le modalità d'esercizio del diritto di voto da parte dell'elettorato ai livelli cantonale e comunale. In merito alle elezioni e votazioni federali, la modifica costituzionale rientra nell'ambito del progetto pilota sul voto elettronico attuato dal 2001 dalla Cancelleria federale e fondato in particolare sull'articolo 8a della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (RS 161.1) nonché sulla sezione 6a dell'ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici (RS 161.11). Il progetto pilota ha permesso di valutare i vantaggi e i rischi del voto elettronico in tre Cantoni (fra cui segnatamente Ginevra) ed è attualmente oggetto di ulteriore sviluppo a tappe (cfr. anche il rapporto del nostro Collegio del 31 maggio 2006 concernente i progetti pilota in materia di voto elettronico, FF 2006 5015 segg. 5083). La modifica dell'articolo 48 della Costituzione cantonale è strettamente correlata alla nostra decisione di concedere ai tre Cantoni in cui è stato introdotto il voto elettronico il proseguimento dei loro rispettivi progetti. Nel Cantone di Ginevra il voto elettronico può essere prolungato per gli oggetti federali, a condizione che siano rispettati il diritto poziore e segnatamente i requisiti federali modificati in seguito all'adozione del nostro rapporto (art. 27c cpv. 3 dell'ordinanza sui diritti politici, FF 2006 5084 seg.). L'integrazione del voto elettronico nella Costituzione cantonale contribuisce a rafforzarne la legittimità. Le disposizioni rivedute della Costituzione cantonale sono compatibili con le disposizioni del diritto federale e possono pertanto essere oggetto della garanzia federale.

1916

1.6.3

Incompatibilità tra un mandato presso l'esecutivo cantonale e la funzione di deputato alle Camere federali

Vecchio testo Art. 106, al. 4 et 5 4 Ils peuvent être également conseiller national ou conseiller aux Etats. Toutefois, seuls deux d'entre eux au plus peuvent être conseiller national ou conseiller aux Etats.

5 Si le nombre fixé à l'al. 4 est dépassé et à défaut de renonciation volontaire à l'un ou l'autre des mandats, la priorité appartient, lors d'une élection au Conseil d'Etat, aux plus anciens conseillers d'Etat, et lors d'une élection à l'Assemblée fédérale, aux conseillers nationaux ou aux Etats sortants, puis aux plus anciens conseillers d'Etat. A ancienneté égale, le plus âgé a la préséance.

Nuovo testo Art. 106, al.1, let. c (nouvelle), al. 4 et 5 (abrogés) 1 La charge de conseiller d'Etat est incompatible: c. avec le mandat de conseiller national ou de conseiller aux Etats.

4 Abrogé 5 Abrogé Art. 182, al. 51 (nouveau) 5 L'art. 106, al. 1, let. c, déploie ses effets pour la première fois lors du premier renouvellement.

L'articolo 106 capoverso 1 lettera c introduce nella Costituzione cantonale un'incompatibilità tra un mandato presso l'esecutivo cantonale e la funzione di consigliere nazionale o agli Stati. Si tratta di una questione che riguarda l'organizzazione delle autorità, in merito alla quale i Cantoni beneficiano di un'autonomia sostanziale. Il Cantone di Ginevra non supera in questo caso i limiti di siffatta autonomia: alla modifica costituzionale può quindi essere conferita la garanzia.

2

Costituzionalità

Dall'esame risulta che le modifiche costituzionali dei Cantoni di Glarona, Zugo, Friburgo, San Gallo, Grigioni e Ginevra soddisfano i requisiti dell'articolo 51 della Costituzione federale. La garanzia federale può pertanto essere conferita.

In virtù degli articoli 51 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale, spetta alla vostra Assemblea conferire la garanzia federale alle disposizioni costituzionali cantonali.

1

In occasione della votazione cantonale dell'8 febbraio 2009, questo nuovo capoverso è stato sottoposto all'elettorato in quanto capoverso 4. La diversa numerazione dei capoversi è dovuta alle successive modifiche di tale disposizione transitoria (FF 2009 7985).

1917

1918