Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Per l'espulsione degli stranieri che commettono reati (Iniziativa espulsione)» del 18 giugno 2010
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; esaminata l'iniziativa popolare «Per l'espulsione degli stranieri che commettono reati (Iniziativa espulsione)», depositata il 15 febbraio 20082; visto il messaggio del Consiglio federale del 24 giugno 20093, decreta: Art. 1 L'iniziativa popolare del 15 febbraio 2008 «Per l'espulsione degli stranieri che commettono reati (Iniziativa espulsione)» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.
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L'iniziativa ha il tenore seguente:
I La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 121 cpv. 36 (nuovi) A prescindere dallo statuto loro riconosciuto in base alla legislazione sugli stranieri, gli stranieri perdono il diritto di dimora in Svizzera e ogni diritto di soggiorno se: 3
a.
sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per omicidio intenzionale, violenza carnale o un altro grave reato sessuale, per un reato violento quale ad esempio la rapina, per tratta di esseri umani, traffico di stupefacenti o effrazione; o
b.
hanno percepito abusivamente prestazioni delle assicurazioni sociali o dell'aiuto sociale.
4 Il legislatore definisce le fattispecie di cui al capoverso 3. Può aggiungervi altre fattispecie.
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RS 101 FF 2008 1649 FF 2009 4427
2009-1082
3717
Iniziativa popolare «per l'espulsione degli stranieri che commettono reati (Iniziativa espulsione)». DF
L'autorità competente espelle gli stranieri che perdono il diritto di dimora e ogni diritto di soggiorno secondo i capoversi 34 e pronuncia nei loro confronti un divieto d'entrata di durata compresa tra 5 e 15 anni. In caso di recidiva, la durata del divieto d'entrata è di 20 anni.
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Chi trasgredisce il divieto d'entrata o entra in Svizzera in modo altrimenti illegale è punibile. Il legislatore emana le relative disposizioni.
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II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue: Art. 197 n. 84 (nuovo) 8. Disposizione transitoria dell'art. 121 (Dimora e domicilio degli stranieri) Entro cinque anni dall'accettazione dell'articolo 121 capoversi 36 da parte del Popolo e dei Cantoni, il legislatore definisce e completa le fattispecie di cui all'articolo 121 capoverso 3 ed emana le disposizioni penali relative all'entrata illegale di cui all'articolo 121 capoverso 6.
Art. 2 Se non è ritirata, l'iniziativa popolare è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni insieme al controprogetto (DF del 10 giu. 20105 concernente l'espulsione e l'allontanamento, nel rispetto della Costituzione federale, degli stranieri che commettono reati), secondo la procedura di cui all'articolo 139b della Costituzione federale.
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L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa e di accettare il controprogetto.
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Consiglio degli Stati, 18 giugno 2010
Consiglio nazionale, 18 giugno 2010
La presidente: Erika Forster-Vannini Il segretario: Philippe Schwab
La presidente: Pascale Bruderer Wyss Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
4 5
Il numero della disposizione transitoria del presente articolo sarà determinato dopo la votazione popolare.
FF 2010 3719
3718