ad 10.400 Iniziativa parlamentare Retribuzione dei giudici ordinari del Tribunale federale dei brevetti Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 25 febbraio 2010 Parere del Consiglio federale del 5 marzo 2010

Onorevoli presidenti e consiglieri, conformemente all'articolo 112 capoverso 3 della legge sul Parlamento (LParl) vi sottoponiamo il nostro parere in merito al rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 25 febbraio 2010 concernente la retribuzione dei giudici ordinari del Tribunale federale dei brevetti.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

5 marzo 2010

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2010-0356

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Parere 1

Situazione iniziale

La legge federale del 20 marzo 20091 sul Tribunale federale dei brevetti (Legge sul Tribunale federale dei brevetti, LTFB) prevede l'istituzione di un tribunale civile della Confederazione con competenza nelle controversie in ambito brevettuale. È previsto che il Tribunale federale dei brevetti inizi la sua attività il 1° gennaio 2011.

Poiché fungono da base per l'elezione dei giudici del Tribunale prevista durante la sessione estiva 2010, le disposizioni istituzionali e organizzative della legge sul Tribunale federale dei brevetti sono entrate in vigore il 1º marzo 20102.

La Commissione giudiziaria competente ha dedicato due sedute ai preparativi per l'elezione dei giudici del Tribunale federale dei brevetti. In occasione della seduta del 20 gennaio 2010 la Commissione ha discusso, tra l'altro, della retribuzione dei giudici ordinari.

La retribuzione dei giudici ordinari del Tribunale federale dei brevetti è retta dall'ordinanza del 13 dicembre 20023 sui giudici, modificata dall'ordinanza del 20 marzo 20094 sui giudici del Tribunale federale dei brevetti la cui entrata in vigore è fissata per il 1° marzo 2010. Conformemente all'articolo 5 dell'ordinanza sui giudici, la retribuzione dei giudici rientra nella classe di stipendio 33 secondo l'articolo 36 dell'ordinanza del 3 luglio 20015 sul personale federale (OPers).

L'importo massimo della retribuzione annua ammonta attualmente a 228 976 franchi. Al momento non sono previsti assegni di funzione per i giudici ordinari del Tribunale federale dei brevetti. Infatti, l'ordinanza sui giudici del Tribunale federale dei brevetti non modifica gli articoli 6 e 6a dell'ordinanza sui giudici che prevedono il versamento di assegni di funzione; tali articoli non si applicano pertanto ai giudici ordinari del Tribunale federale dei brevetti.

Temendo che il limite massimo fissato per lo stipendio annuo renda difficile attirare candidati qualificati per i due posti di giudice ordinario presso il Tribunale federale dei brevetti, la Commissione giudiziaria ritiene necessario migliorare le loro condizioni di retribuzione. Con scritto del 21 gennaio 2010 la Commissione giudiziaria ha invitato le Commissioni degli affari giuridici a esaminare la sua richiesta e, se del caso, a darvi seguito mediante un'iniziativa parlamentare.

La Commissione degli affari giuridici
del Consiglio nazionale ha esaminato la questione in occasione della sua seduta del 28 gennaio 2010 e ha deciso di depositare un'iniziativa parlamentare6 tesa a modificare l'ordinanza sui giudici del Tribunale federale dei brevetti in modo tale da aumentare la retribuzione dei giudici ordinari.

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RS 173.41; RU 2010 513 RU 2010 513 Ordinanza dell'Assemblea federale del 13 dicembre 2002 concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione dei giudici del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale (Ordinanza sui giudici); RS 173.711.2.

Ordinanza dell'Assemblea federale del 20 marzo 2009 sui giudici del Tribunale federale dei brevetti (Ordinanza sui giudici del Tribunale federale dei brevetti); RS 173.411; RU 2010 529.

RS 172.220.111.3 10.400 Iv. pa. Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale: Retribuzione dei giudici ordinari del Tribunale federale dei brevetti, FF 2010 1525

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Il 15 febbraio 2010 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati ha accolto l'iniziativa. Il 25 febbraio 2010 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha deciso di modificare l'ordinanza sui giudici e ha approvato il rapporto esplicativo. Conformemente all'articolo 112 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 20027 sul Parlamento la Commissione ha invitato il Consiglio federale a esprimere il proprio parere in merito.

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Progetto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale

La Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale propone una modifica degli articoli 6 e 6a dell'ordinanza sui giudici. Il progetto prevede che il presidente del Tribunale federale dei brevetti e il secondo giudice ordinario, investito della funzione di vicepresidente o attivo nella direzione del Tribunale, ricevano un assegno non assicurato definito secondo la funzione. I giudici non di carriera attivi nella direzione del Tribunale o che esercitano la funzione di vicepresidente non ricevono invece alcun assegno poiché, per il maggior onere lavorativo richiesto dalla loro funzione, sono indennizzati conformemente all'ordinanza dell'Assemblea federale del 23 marzo 20078 sulle diarie e le indennità per i viaggi di servizio dei giudici federali.

Il progetto non prevede altri miglioramenti della remunerazione dei giudici ordinari del Tribunale federale dei brevetti; in particolare non è previsto un aumento dello stipendio massimo di cui all'articolo 5 capoverso 2 dell'ordinanza sui giudici.

La Commissione giustifica questa modifica sottolineando che i giudici ordinari rivestono funzioni chiave presso il Tribunale federale dei brevetti. Per consentire a quest'ultimo di soddisfare le aspettative elevate degli aventi diritto è indispensabile che tali funzioni siano conferite a personalità competenti e dotate di una solida esperienza professionale. Il livello degli stipendi degli specialisti che presentano le qualità richieste, sia dal punto di vista tecnico sia da quello linguistico, è comparativamente elevato. Il versamento degli assegni di funzione di cui agli articoli 6 e 6a dell'ordinanza sui giudici (tra i 10 000 e i 30 000 fr.) porterebbe, secondo gli ambienti specializzati, la retribuzione annua dei giudici ordinari a un livello concorrenziale e conforme alle condizioni di mercato, e quindi appropriato e idoneo per attirare candidati qualificati.

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Parere del Consiglio federale

Il Consiglio federale approva la modifica dell'ordinanza sui giudici nella forma proposta dalla Commissione degli affari giuridici. Ritiene che i miglioramenti della retribuzione dei giudici ordinari del Tribunale federale dei brevetti mediante il versamento di assegni di funzione siano corretti e idonei allo scopo di raggiungere un livello salariale conforme alle condizioni di mercato.

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RS 171.10 RS 172.121.2

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Il Consiglio federale concorda con la Commissione degli affari giuridici sul fatto che i giudici ordinari presso il Tribunale federale dei brevetti rivestano una funzione chiave. Essi garantiscono il corretto funzionamento del Tribunale e una giurisprudenza coerente e di qualità. Poiché l'attività dei giudici ordinari è decisiva per l'accettazione e il credito del Tribunale federale dei brevetti, il loro reclutamento merita la massima considerazione.

Oltre ai fattori intrinseci che rendono attrattivi i posti di giudice messi a concorso, la Commissione degli affari giuridici attribuisce, a giusto titolo, grande importanza alla retribuzione quale elemento di motivazione estrinseco. In ragione del loro grado di specializzazione, i candidati che soddisfano le elevate esigenze tecniche e linguistiche provengono da un contesto professionale molto ben retribuito. Una retribuzione conforme alle condizioni del mercato rappresenta pertanto un incentivo importante che contribuisce ad attirare candidati qualificati. Secondo il Consiglio federale gli stipendi versati presso i tribunali cantonali superiori, finora attivi nell'ambito di competenza del futuro Tribunale federale dei brevetti, costituiscono un elemento di confronto per valutare l'adeguatezza delle retribuzioni. Da tale confronto emerge che lo stipendio annuale lordo massimo definito nell'articolo 5 capoverso 2 dell'ordinanza sui giudici corrisponde al livello inferiore della scala cantonale. Il versamento degli assegni previsti negli articoli 6 e 6a dell'ordinanza sui giudici permette di proporre una remunerazione concorrenziale e conforme alle condizioni di mercato, benché inferiori alle retribuzioni annue massime versate dai tribunali cantonali superiori. La modifica dell'ordinanza sui giudici può dunque essere considerata opportuna e addirittura necessaria per attirare candidati qualificati. Il versamento degli assegni di funzione ai giudici ordinari del Tribunale federale dei brevetti non favorisce questi ultimi rispetto ai giudici degli altri tribunali della Confederazione, costituisce al contrario una parificazione delle condizioni. All'interno degli altri tribunali, infatti, chi esercita funzioni supplementari di gestione percepisce un assegno di funzione.

Le spese supplementari per il personale sono sostenibili. Il presidente percepisce
un assegno di 30 000 franchi mentre il secondo membro ordinario del Tribunale federale dei brevetti riceve un assegno compreso tra i 20 000 franchi (se riveste la carica di vicepresidente) e i 10 000 franchi (se è membro della direzione del Tribunale ma non esercita la funzione di vicepresidente). L'aumento delle spese per il personale è pertanto limitato a un massimo di 50 000 franchi.

Il Tribunale federale dei brevetti si finanzia con le tasse di giustizia e i contributi versati dall'Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI) (art. 4 LTFB). Le tasse di giustizia devono essere calcolate in modo tale da garantire alle parti un accesso adeguato al Tribunale, consentendo al contempo a quest'ultimo di autofinanziarsi.

Qualora le tasse di giustizia non permettano di coprire le spese del Tribunale federale dei brevetti, il finanziamento è assicurato dai contributi versati dall'IPI. Il computo include anche le maggiori spese per il personale generate dal versamento degli assegni ai giudici ordinari del Tribunale. Poiché l'IPI è finanziariamente autonomo, i contributi derivanti dalle tasse sui brevetti non graveranno sul bilancio della Confederazione. Tuttavia le entrate dell'Istituto derivanti dalle tasse sui brevetti hanno subito un calo in seguito alle riduzioni delle tasse operate negli ultimi anni e alla crisi economica in atto. Se i livelli di crescita non ritornassero come quelli degli scorsi anni, potrebbe rivelarsi necessario aumentare nuovamente le tasse annuali sui brevetti, al fine di garantire il finanziamento del Tribunale federale dei brevetti durante la fase iniziale e, se le tasse di giustizia non bastassero nel lungo periodo, 1538

anche a più lungo termine. Un aumento moderato delle tasse costituirebbe, per i titolari di brevetti svizzeri e stranieri, il prezzo da pagare per disporre di una migliore giurisprudenza a livello nazionale.

Il Consiglio federale ritiene che il progetto si giustifichi per il fatto che gli assegni sono versati solo ai membri ordinari del Tribunale. Per tutti gli oneri supplementari legati all'adempimento delle loro funzioni, i membri non di carriera della direzione del Tribunale sono indennizzati in conformità con l'ordinanza dell'Assemblea federale del 23 marzo 20079 sulle diarie e le indennità per i viaggi di servizio dei giudici federali.

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Proposta del Consiglio federale

Il Consiglio federale propone di adottare il progetto.

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RS 172.121.2

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