Legge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (LSIT)

Norme tecniche per protezione personale1 Visto l'articolo 4a della legge federale del 19 marzo 1976 (modificata il 18 giugno 1993) sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (RS 819.1), le norme menzionate nell'allegato sono soppresse come norme tecniche atte a concretizzare i requisiti essenziali di sicurezza e di salute per protezione personale ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 dell'ordinanza del 12 giugno 1995 sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (RS 819.11). Si tratta a tale proposito di norme armonizzate a livello europeo che sono state soppresse dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) su mandato della Commissione delle Comunità europee e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS).

Gli elenchi dei titoli delle norme tecniche designate dalla SECO e i relativi testi possono essere richiesti all'Associazione svizzera di normalizzazione, Divisione switec, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur.

15 giugno 2010

SECO ­ Direzione del lavoro Installazioni e apparecchi tecnici: Rita Kohlbrenner

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Vedi anche FF 1997 IV 444, 1998 821, 1999 8564, 2000 1644 4310, 2001 1214 2088 5374, 2003 453 665 5681 6409, 2004 1971, 2005 6091, 2006 1783 5425 6183 6220, 2007 1990 7724, 2008 2234 6023 7572, 2009 805 4487

3592

2010-1366

Allegato

Norme tecniche per protezione personale Numero

Titolo

EN 531

Indumenti di protezione per 1995-02-00 lavoratori dell'industria esposti al calore (esclusi gli indumenti per vigili del fuoco e saldatori) Dispositivi di protezione indivi- 2002-08-00 duale contro le cadute dall'alto Parte 1: dispositivi anticaduta di tipo guidato su una linea di ancoraggio rigida Acustica - Protettori auricolari - 2000-05-00 Misurazione dei livelli effettivi di pressione sonora all'interno delle cuffie destinate alla riproduzione del suono (ISO/TR 4869-4:1998)

EN 353-1

EN ISO 4869-4

Edizione

FF-pagina

Riferimento Gazzetta uff. CE

1999/9666

98/C 338/02

2003-7376

2003/C203/11

2006/1907

2005/C 247/02

3593

Abbonamento al Foglio federale e alla Raccolta ufficiale

Il prezzo dell'abbonamento annuo al Foglio federale, inclusa la Raccolta ufficiale delle leggi federali, è di 295.­ franchi, IVA del 2,4 per cento inclusa, compreso l'invio franco di porto su tutto il territorio svizzero. I raccoglitori sono fatturati a un importo forfettario di 135.20 franchi. L'abbonamento può essere però concluso anche senza raccoglitori.

L'abbonamento inizia il 1° gennaio e può essere disdetto di volta in volta per fine anno.

Il Foglio federale pubblica segnatamente i messaggi e i rapporti del Consiglio federale all'Assemblea federale, compresi i disegni di legge e di decreti federali, i testi sottoposti a referendum, le circolari del Consiglio federale, le comunicazioni del Consiglio federale, dei Dipartimenti e di altre amministrazioni della Confederazione ecc.

Il Foglio federale reca quale allegato la Raccolta ufficiale delle leggi federali (leggi e ordinanze federali, decreti federali, regolamenti, trattati conclusi con l'estero, ecc.).

Ci si può abbonare anche al solo Foglio federale (senza la Raccolta ufficiale delle leggi federali). In tal caso il prezzo dell'abbonamento è di 150.­ franchi l'anno (IVA del 2,4 per cento inclusa) oltre all'eventuale fatturazione supplementare dell'importo forfettario di 83.20 franchi relativo ai raccoglitori.

Il prezzo dell'abbonamento alla sola Raccolta ufficiale delle leggi federali ammonta a 145.­ franchi l'anno (IVA del 2,4 per cento inclusa) oltre all'eventuale fatturazione supplementare dell'importo forfettario di 52.­ franchi relativo ai raccoglitori.

Ci si può abbonare al Foglio federale completo, al solo Foglio federale oppure unicamente alla Raccolta ufficiale delle leggi federali, presso presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, Fax: 031 325 50 58 o e-mail: verkauf.gesetze@bbl.admin.ch. Presso questo indirizzo ci si può parimenti procurare gli estratti dei singoli testi legali, come anche dei loro progetti.

Eventuali reclami concernenti la spedizione devono essere indirizzati al competente ufficio postale o all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, 3003 Berna.

15 giugno 2010

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Cancelleria federale