Termine di referendum: 7 ottobre 2010

Legge federale sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale del 18 giugno 2010

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 23 aprile 20081, decreta: I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Codice penale2 Art. 64 cpv. 1bis, frase introduttiva 1bis Il giudice ordina l'internamento a vita se l'autore ha commesso un assassinio, un omicidio intenzionale, una lesione personale grave, una rapina, una violenza carnale, una coazione sessuale, un sequestro di persona o un rapimento, una presa d'ostaggio, una tratta di esseri umani, un genocidio, un crimine contro l'umanità o un crimine di guerra (titolo dodicesimoter) e se sono adempite le condizioni seguenti:

Art. 101 cpv. 1 e 3 1

1 2

Sono imprescrittibili: a.

il genocidio (art. 264);

b.

i crimini contro l'umanità (art. 264a cpv. 1 e 2);

c.

i crimini di guerra (art. 264c cpv. 1­3, 264d cpv. 1 e 2, 264e cpv. 1 e 2, 264f, 264g cpv. 1 e 2 e 264h);

d.

i crimini che, come mezzi d'estorsione o coazione, mettono o minacciano di mettere in pericolo la vita e l'integrità fisica di molte persone, segnatamente con l'impiego di mezzi di distruzione di massa, lo scatenamento di una catastrofe o una presa d'ostaggio.

FF 2008 3293 RS 311.0

2007-2865

3753

Modifica di leggi federali in vista dell'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale. LF

I capoversi 1 lettere a, c e d e 2 si applicano se il 1° gennaio 1983 l'azione penale o la pena non era ancora caduta in prescrizione secondo il diritto sino allora vigente. Il capoverso 1 lettera b si applica se al momento dell'entrata in vigore della modifica del 18 giugno 2010 della presente legge l'azione penale o la pena non era ancora caduta in prescrizione secondo il diritto sino allora vigente.

3

Art. 259 cpv. 1bis 1bis La pubblica istigazione al genocidio (art. 264), da commettere del tutto o in parte in Svizzera, è punibile anche se l'istigazione avviene all'estero.

Art. 260bis cpv. 1 È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque prende, conformemente a un piano, concrete disposizioni tecniche od organizzative la cui natura ed estensione mostrano che egli si accinge a commettere uno dei seguenti reati: 1

a.

Omicidio intenzionale (art. 111);

b.

Assassinio (art. 112);

c.

Lesioni gravi (art. 122);

d.

Rapina (art. 140);

e.

Sequestro di persona e rapimento (art. 183);

f.

Presa d'ostaggio (art. 185);

g.

Incendio intenzionale (art. 221);

h.

Genocidio (art. 264);

i.

Crimini contro l'umanità (art. 264a);

j.

Crimini di guerra (art. 264c­264h).

Titolo prima dell'art. 264

Titolo dodicesimobis: Genocidio e crimini contro l'umanità Art. 264 Genocidio

3754

Chiunque, nell'intento di distruggere, del tutto o in parte, un gruppo nazionale, razziale, religioso, etnico, sociale o politico in quanto tale: a.

uccide membri di un siffatto gruppo o ne lede gravemente l'integrità fisica o mentale;

b.

sottopone membri del gruppo a condizioni di vita atte a provocare la distruzione totale o parziale del gruppo;

Modifica di leggi federali in vista dell'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale. LF

c.

ordina o prende misure volte a impedire le nascite all'interno del gruppo;

d.

trasferisce o fa trasferire con la forza fanciulli del gruppo a un altro gruppo,

è punito con una pena detentiva a vita o una pena detentiva non inferiore a dieci anni.

Art. 264a Crimini contro l'umanità

Chiunque, nell'ambito di un attacco esteso o sistematico contro popolazioni civili:

1

a. Omicidio intenzionale

a.

uccide intenzionalmente una persona;

b. Sterminio

b.

uccide intenzionalmente molte persone o sottopone la popolazione, nell'intento di distruggerla del tutto o in parte, a condizioni di vita dirette a provocarne la distruzione;

c. Riduzione in schiavitù

c.

si arroga un diritto di proprietà su una persona ed esercita su questa un potere di disposizione, segnatamente nel contesto della tratta di esseri umani, dello sfruttamento sessuale o del lavoro forzato;

d. Sequestro di persona

d.

priva una persona della libertà contravvenendo in modo grave alle regole fondamentali del diritto internazionale;

e. Sparizione forzata di persone

e.

nell'intento di sottrarre una persona per un prolungato periodo di tempo alla protezione della legge: 1. priva la persona della libertà su mandato o con l'approvazione di uno Stato o di un'organizzazione politica, negando in seguito la fornitura di informazioni sulla sorte di tale persona o sul luogo in cui questa si trova, o 2. si rifiuta di fornire informazioni sulla sorte di tale persona o sul luogo in cui questa si trova, su mandato di uno Stato o di un'organizzazione politica oppure in violazione di un obbligo legale;

f. Tortura

f.

infligge a una persona di cui ha la custodia o il controllo grandi sofferenze o un grave danno al corpo o alla salute fisica o psichica;

g. Lesione dell'autodeterminazione sessuale

g.

stupra una persona di sesso femminile o, dopo che questa è stata resa gravida contro la sua volontà, la tiene sequestrata nell'intento di modificare la composizione etnica di una popolazione, costringe una persona a subire un atto sessuale di gravità analoga allo stupro o a prostituirsi, oppure la sottopone a sterilizzazione forzata;

3755

Modifica di leggi federali in vista dell'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale. LF

h. Deportazione o trasferimento forzato

h.

deporta persone dalla regione nella quale si trovano legittimamente o le trasferisce con la forza in un altro luogo;

i. Persecuzione e apartheid

i.

lede in modo grave i diritti fondamentali di un gruppo di persone non riconoscendo loro tali diritti, o privandole degli stessi, per motivi politici, razziali, etnici, religiosi, sociali o per altri motivi non ammessi dal diritto internazionale, in relazione a un reato previsto dal titolo dodicesimobis o dodicesimoter o ai fini dell'oppressione e dominazione sistematica di un gruppo razziale;

j. Altri atti inumani

j.

commette un altro atto di gravità paragonabile ai crimini indicati nel presente capoverso, che provoca a una persona grandi sofferenze o gravi danni al corpo o alla salute fisica o psichica,

è punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni.

In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso nei confronti di molte persone o se l'autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.

2

Nei casi meno gravi rientranti nel campo d'applicazione del capoverso 1 lettere c­j il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.

3

Titolo prima dell'art. 264b

Titolo dodicesimoter: Crimini di guerra Art. 264b 1. Campo d'applicazione

Gli articoli 264d­264j si applicano nel contesto di conflitti armati internazionali, inclusi i casi di occupazione, come pure nel contesto di conflitti armati non internazionali, sempreché non risulti diversamente dalla natura dei reati.

Art. 264c

2. Gravi violazioni 1 Chiunque, delle Convenzioni modo grave di Ginevra

nel contesto di un conflitto armato internazionale, viola in le Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 19493, commettendo uno dei seguenti atti contro persone o beni protetti da queste Convenzioni:

3

Convenzione di Ginevra del 12 ago. 1949 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna (CG I), RS 0.518.12; Convenzione di Ginevra del 12 ago.

1949 per migliorare la sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate di mare (CG II), RS 0.518.23; Convenzione di Ginevra del 12 ago. 1949 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra (CG III), RS 0.518.42; Convenzione di Ginevra del 12 ago. 1949 per la protezione delle persone civili in tempo di guerra (CG IV), RS 0.518.51.

3756

Modifica di leggi federali in vista dell'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale. LF

a.

omicidio intenzionale;

b.

presa d'ostaggio;

c.

inflizione di grandi sofferenze o di gravi danni al corpo o alla salute fisica o psichica, segnatamente mediante tortura, trattamento inumano o esperimenti biologici;

d.

distruzione o appropriazione di beni, non giustificate da necessità militari e compiute su larga scala;

e.

costrizione a prestare servizio nelle forze armate di una potenza nemica;

f.

deportazione, trasferimento o detenzione illegali;

g.

privazione del diritto a un equo e regolare processo prima dell'inflizione o dell'esecuzione di una pena severa,

è punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni.

Gli atti elencati al capoverso 1 commessi nel contesto di un conflitto armato non internazionale sono equiparati alle gravi violazioni del diritto internazionale umanitario, se sono diretti contro una persona o un bene protetti dal diritto internazionale umanitario.

2

In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso nei confronti di molte persone o se l'autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.

3

Nei casi meno gravi rientranti nel campo d'applicazione del capoverso 1 lettere c­g il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.

4

Art. 264d 1 3. Altri crimini di guerra a. Attacchi contro persone e beni di carattere civile

4

Chiunque, nel contesto di un conflitto armato, dirige attacchi contro: a.

la popolazione civile in quanto tale o contro persone che non partecipano direttamente alle ostilità;

b.

persone, installazioni, materiale o veicoli utilizzati nell'ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace in conformità della Carta delle Nazioni Unite del 26 giugno 19454, nella misura in cui gli stessi siano protetti dal diritto internazionale umanitario;

c.

beni di carattere civile, luoghi o edifici non difesi oppure contro zone smilitarizzate che non costituiscono un obiettivo militare;

RS 0.120

3757

Modifica di leggi federali in vista dell'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale. LF

d.

unità sanitarie, edifici, materiale o veicoli che portano un emblema distintivo del diritto internazionale umanitario, o il cui carattere protetto è riconoscibile anche senza emblemi distintivi, ospedali o luoghi dove sono riuniti malati e feriti;

e.

beni culturali, persone cui è affidata la loro protezione o veicoli adibiti al trasporto di tali beni, edifici dedicati al culto religioso, all'arte, all'educazione, alla scienza o a scopi umanitari, nella misura in cui siano protetti dal diritto internazionale umanitario,

è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.

Nei casi particolarmente gravi concernenti attacchi contro persone, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.

2

Nei casi meno gravi il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.

3

Art. 264e 1 b. Trattamento medico ingiustificato, lesione dell'autodeterminazione sessuale e della dignità umana

Chiunque, nel contesto di un conflitto armato: a.

cagiona gravi danni al corpo oppure viola o mette gravemente in pericolo la salute fisica o psichica di una persona protetta dal diritto internazionale, sottoponendola a un trattamento medico che il suo stato di salute non rende necessario e che non è conforme ai principi medici generalmente riconosciuti;

b.

stupra una persona di sesso femminile protetta dal diritto internazionale o, dopo che questa è stata resa gravida contro la sua volontà, la tiene sequestrata nell'intento di modificare la composizione etnica di una popolazione, la costringe a subire un atto sessuale di gravità analoga allo stupro o a prostituirsi, oppure la sottopone a sterilizzazione forzata;

c.

sottopone una persona protetta dal diritto internazionale a un trattamento gravemente umiliante o degradante,

è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.

In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso nei confronti di molte persone o se l'autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.

2

Nei casi meno gravi il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.

3

Art. 264f c. Reclutamento e impiego di bambini-soldato

3758

Chiunque arruola o recluta fanciulli di età inferiore a quindici anni nelle forze armate o in gruppi armati o li fa partecipare a conflitti armati, è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.

1

Modifica di leggi federali in vista dell'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale. LF

In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso nei confronti di molti fanciulli o se l'autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.

2

Nei casi meno gravi il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.

3

Art. 264g d. Metodi di guerra vietati

1

Chiunque, nel contesto di un conflitto armato: a.

dirige attacchi, malgrado sappia o debba supporre che gli stessi avranno come conseguenza l'uccisione o il ferimento di civili, danni a oggetti di carattere civile oppure danni diffusi, duraturi e gravi all'ambiente naturale, se tali attacchi sono eccessivi rispetto ai vantaggi militari concreti e diretti previsti;

b.

utilizza come scudo una persona protetta dal diritto internazionale umanitario per influire sulle operazioni militari;

c.

come metodo di guerra saccheggia o si appropria in altro indebito modo di beni altrui, distrugge o confisca beni del nemico senza che la distruzione o la confisca siano imperativamente richieste dalle necessità del conflitto, priva persone civili di beni indispensabili alla loro sopravvivenza o impedisce l'invio di soccorsi;

d.

uccide o ferisce un combattente nemico in modo perfido o quando questi si trova fuori combattimento;

e.

mutila il cadavere di un combattente nemico;

f.

come comandante militare, impartisce l'ordine di non lasciare in vita nessuno o minaccia il nemico di impartire tale ordine;

g.

fa uso improprio della bandiera bianca, della bandiera, dell'uniforme o delle insegne militari del nemico o delle Nazioni Unite, nonché degli emblemi distintivi del diritto internazionale umanitario;

h.

come appartenente a una forza di occupazione, trasferisce una parte della propria popolazione civile nel territorio occupato, oppure trasferisce tutta o parte della popolazione del territorio occupato all'interno o all'esterno di tale territorio,

è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.

In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso nei confronti di molte persone o se l'autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.

2

Nei casi meno gravi il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.

3

3759

Modifica di leggi federali in vista dell'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale. LF

Art. 264h e. Impiego di armi vietate

1

Chiunque, nel contesto di un conflitto armato: a.

utilizza veleno o armi velenose;

b.

utilizza armi biologiche o chimiche, inclusi gas, sostanze e liquidi tossici o asfissianti;

c.

utilizza proiettili che all'interno del corpo umano si espandono o si appiattiscono facilmente oppure vi esplodono;

d.

utilizza armi il cui effetto principale è ferire con schegge che non possono essere localizzate nel corpo umano mediante raggi X;

e.

utilizza armi laser il cui effetto principale è procurare la cecità permanente,

è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.

In casi particolarmente gravi il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.

2

Art. 264i 4. Rottura di un armistizio o della pace. Reati contro un parlamentario. Ritardo nel rimpatrio di prigionieri di guerra

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque: a.

continua le ostilità dopo aver avuto ufficialmente notizia della conclusione di un armistizio o della pace, o viola in altro modo le condizioni dell'armistizio;

b.

maltratta, ingiuria o trattiene senza motivo un parlamentario nemico o una persona che l'accompagna;

c.

ritarda in modo ingiustificato il rimpatrio di prigionieri di guerra dopo la fine delle operazioni militari.

Art. 264j 5. Altre violazioni del diritto internazionale umanitario

3760

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, nel contesto di un conflitto armato e in modo diverso da quanto previsto dagli articoli 264c­264i, viola una disposizione del diritto internazionale umanitario, se tale violazione è dichiarata punibile dal diritto internazionale consuetudinario o da una convenzione riconosciuta come vincolante dalla Svizzera.

Modifica di leggi federali in vista dell'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale. LF

Titolo prima dell'art. 264k

Titolo dodicesimoquater: Disposizioni comuni ai titoli dodicesimobis e dodicesimoter Art. 264k Punibilità dei superiori

Il superiore che sa che una persona a lui subordinata commette o si accinge a commettere un reato previsto dal titolo dodicesimobis o dodicesimoter, e che non adotta misure adeguate per impedirne l'esecuzione, è punito con la stessa pena applicabile all'autore. Se il superiore ha agito per negligenza, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

1

Il superiore che sa che una persona a lui subordinata ha commesso un reato previsto dal titolo dodicesimobis o dodicesimoter e che non adotta misure adeguate per garantire che il reato venga sanzionato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2

Art. 264l Commissione di un reato in esecuzione di un ordine

È punibile il subalterno che su ordine di un superiore o eseguendo un altro ordine di carattere vincolante commette un reato previsto dal titolo dodicesimobis o dodicesimoter, se al momento del reato era consapevole della punibilità dell'atto.

Reati commessi all'estero

È punibile anche colui che ha commesso all'estero un reato previsto dai titoli dodicesimobis, dodicesimoter o dall'articolo 264k, se si trova in Svizzera e non è estradato a un altro Stato o consegnato a un tribunale penale internazionale di cui la Svizzera riconosce la competenza.

Art. 264m 1

Se l'autore del reato non ha la cittadinanza svizzera e il reato non è stato commesso contro un cittadino svizzero, il giudice può prescindere dal perseguimento penale o abbandonarlo, fatte salve le misure atte ad assicurare le prove, se:

2

a.

un'autorità estera o un tribunale penale internazionale di cui la Svizzera riconosce la competenza persegue il reato e l'autore del reato viene estradato o consegnato a tale tribunale; o

b.

l'autore del reato non si trova più in Svizzera e un suo ritorno in Svizzera appare improbabile.

L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile, a meno che l'assoluzione, il condono o la prescrizione della pena all'estero siano avvenuti con lo scopo di sottrarre ingiustamente l'autore a ogni sanzione.

3

3761

Modifica di leggi federali in vista dell'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale. LF

Art. 264n Esclusione dell'immunità relativa

Il perseguimento dei reati previsti dai titoli dodicesimobis e dodicesimoter e dall'articolo 264k non è subordinato a nessuna delle autorizzazioni di cui agli articoli seguenti: a.

articolo 7 capoverso 2 lettera b del Codice di procedura penale del 5 ottobre 20075;

b.

articoli 14 e 15 della legge del 14 marzo 19586 sulla responsabilità;

c.

articolo 17 della legge federale del 13 dicembre 20027 sull'Assemblea federale;

d.

articolo 61a della legge federale del 21 marzo 19978 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione;

e.

articolo 11 della legge federale del 17 giugno 20059 sul Tribunale federale;

f.

articolo 12 della legge del 17 giugno 200510 sul Tribunale amministrativo federale;

g.

articolo 16 della legge del 20 marzo 200911 sul Tribunale federale dei brevetti;

h.

articolo 50 della legge del 19 marzo 201012 sull'organizzazione delle autorità penali.

2. Codice penale militare del 13 giugno 192713 Art. 3 cpv. 1 n. 9 1

Sono sottoposti al diritto penale militare: 9.

5 6 7 8 9 10 11 12 13

le persone di condizione civile e i militari stranieri che commettono all'estero contro un militare svizzero un reato previsto dal capo sesto (art. 108 e 109) o sestobis (art. 110­114) della parte seconda o dall'articolo 114a.

RS 312.0; RU 2010 1881 RS 170.32 RS 171.10 RS 172.010 RS 173.110 RS 173.32 RS 173.41 RS ...; FF 2010 1813 RS 321.0

3762

Modifica di leggi federali in vista dell'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale. LF

Art. 5 cpv. 1 n. 1 e 5 nonché cpv. 2 In tempo di guerra sono sottoposte al diritto penale militare, oltre alle persone contemplate negli articoli 3 e 4:

1

1.

le persone di condizione civile che si rendono colpevoli di uno dei reati seguenti: a. tradimento nei casi previsti dagli articoli 88, 90 e 91, b. spionaggio contro uno Stato estero (art. 93), c. incendio, esplosione, uso di materie esplosive, inondazione o scoscendimento, in quanto il colpevole commettendo detti reati distrugga cose che servono all'esercito (art. 160 cpv. 2, 160a, 161 n. 1 cpv. 3 e n. 2, 162 cpv. 3, 165 n. 1 cpv. 3 e n. 2), d. genocidio o crimini contro l'umanità (capo sesto della parte seconda), crimini di guerra (capo sestobis della parte seconda e art. 139);

5.

militari stranieri che si rendono colpevoli di genocidio, crimini contro l'umanità (capo sesto della parte seconda) o crimini di guerra (capo sestobis della parte seconda e art. 139).

Alle disposizioni di cui al cpv. 1 n. 1 lett. d e al n. 5 si applicano le disposizioni sulla punibilità dei superiori (art. 114a).

2

Art. 7 Partecipazione di civili

Se a un reato puramente militare (art. 61­85) o a un reato contro la difesa nazionale o contro la forza difensiva del Paese (art. 86­107) hanno partecipato, insieme a persone sottoposte al diritto penale militare, anche altre persone, queste sono pure punibili secondo il presente Codice.

1

Se a un reato comune (art. 115­179), a un genocidio, a un crimine contro l'umanità (art. 108, 109 e 114a) o a un crimine di guerra (art. 110­114a e 139) hanno partecipato, insieme a persone sottoposte al diritto penale militare, anche altre persone, queste rimangono soggette al diritto penale ordinario. È fatto salvo l'articolo 221a.

2

Art. 10 cpv. 1bis, 1ter e 1quater 1bis Le persone di cui all'articolo 5 numeri 1 lettera d e 5 che hanno commesso all'estero un reato previsto dal capo sesto o sestobis della parte seconda o dall'articolo 114a sono pure giudicate secondo il presente Codice se si trovano in Svizzera e non sono estradate a un altro Stato né consegnate a un tribunale penale internazionale di cui la Svizzera riconosce la competenza.

3763

Modifica di leggi federali in vista dell'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale. LF

Se l'autore del reato non ha la cittadinanza svizzera e il reato non è stato commesso contro un cittadino svizzero, il giudice può prescindere dal perseguimento penale o abbandonarlo, fatte salve le misure atte ad assicurare le prove, se

1ter

a.

un'autorità estera o un tribunale penale internazionale di cui la Svizzera riconosce la competenza persegue il reato e l'autore del reato viene estradato o consegnato a tale tribunale;

b.

l'autore del reato non si trova più in Svizzera e un suo ritorno in Svizzera appare improbabile; o

c.

non è possibile assumere i mezzi di prova necessari.

Le persone che hanno commesso all'estero un reato contro un militare svizzero previsto dal capo sesto o sestobis della parte seconda o dall'articolo 114a sono giudicate secondo il presente Codice se si trovano in Svizzera o sono state estradate alla Svizzera per tale reato e se non possono essere estradate a un altro Stato né essere consegnate a un tribunale penale internazionale di cui la Svizzera riconosce la competenza.

1quater

Art. 20, titolo marginale e cpv. 2 Punibilità del superiore e commissione di un reato in esecuzione di un ordine

È pure punibile il subalterno che commette un reato su ordine di un superiore o eseguendo un altro ordine di carattere vincolante, se al momento del reato era consapevole della punibilità dell'atto. Il giudice può attenuare la pena.

2

Art. 59 cpv. 1 e 3 1

Sono imprescrittibili: a.

il genocidio (art. 108);

b.

i crimini contro l'umanità (art. 109 cpv. 1 e 2);

c.

i crimini di guerra (art. 111 cpv. 1­3, 112 cpv. 1 e 2, 112a cpv. 1 e 2, 112b, 112c cpv. 1 e 2 e 112d);

d.

i crimini che, come mezzi d'estorsione o coazione, mettono o minacciano di mettere in pericolo la vita e l'integrità fisica di molte persone, segnatamente con l'impiego di mezzi di distruzione di massa, lo scatenamento di una catastrofe o una presa d'ostaggio.

I capoversi 1 lettere a, c e d nonché 2 si applicano se il 1° gennaio 1983 l'azione penale o la pena non era ancora caduta in prescrizione secondo il diritto sino allora vigente. Il capoverso 1 lettera b si applica se al momento dell'entrata in vigore della modifica del 18 giugno 2010 della presente legge l'azione penale o la pena non era ancora caduta in prescrizione secondo il diritto sino allora vigente.

3

3764

Modifica di leggi federali in vista dell'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale. LF

Titolo prima dell'art. 108

Capo sesto: Genocidio e crimini contro l'umanità Art. 108 Genocidio

Chiunque, nell'intento di distruggere, del tutto o in parte, un gruppo nazionale, razziale, religioso, etnico, sociale o politico in quanto tale: a.

uccide membri di un siffatto gruppo o ne lede gravemente l'integrità fisica o mentale;

b.

sottopone membri del gruppo a condizioni di vita atte a provocare la distruzione totale o parziale del gruppo;

c.

ordina o prende misure volte a impedire le nascite all'interno del gruppo;

d.

trasferisce o fa trasferire con la forza fanciulli del gruppo a un altro gruppo,

è punito con una pena detentiva a vita o con una pena detentiva non inferiore a dieci anni.

Art. 109 Crimini contro l'umanità

Chiunque, nell'ambito di un attacco esteso o sistematico contro popolazioni civili:

1

a. Omicidio intenzionale

a.

uccide intenzionalmente una persona;

b. Sterminio

b.

uccide intenzionalmente molte persone o sottopone la popolazione, nell'intento di distruggerla del tutto o in parte, a condizioni di vita atte a provocarne la distruzione;

c. Riduzione in schiavitù

c.

si arroga un diritto di proprietà su una persona ed esercita su questa un potere di disposizione, segnatamente nel contesto della tratta di esseri umani, dello sfruttamento sessuale o del lavoro forzato;

d. Sequestro di persona

d.

priva una persona della libertà contravvenendo in modo grave alle regole fondamentali del diritto internazionale;

e. Sparizione forzata di persone

e.

nell'intento di sottrarre una persona per un prolungato periodo di tempo alla protezione della legge: 1. priva una persona della libertà su mandato o con l'approvazione di uno Stato o di un'organizzazione politica, negando in seguito la fornitura di informazioni sulla sorte di tale persona o sul luogo in cui questa si trova; o

3765

Modifica di leggi federali in vista dell'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale. LF

2.

si rifiuta di fornire informazioni sulla sorte di tale persona o sul luogo in cui questa si trova, su mandato di uno Stato o di un'organizzazione politica oppure in violazione di un obbligo legale;

f. Tortura

f.

infligge a una persona di cui ha la custodia o il controllo grandi sofferenze o un grave danno al corpo o alla salute fisica o psichica;

g. Lesione dell'autodeterminazione sessuale

g.

stupra una persona di sesso femminile o, dopo che questa è stata resa gravida contro la sua volontà, la tiene sequestrata nell'intento di modificare la composizione etnica di una popolazione, costringe una persona a subire un atto sessuale di gravità analoga allo stupro o a prostituirsi, oppure la sottopone a sterilizzazione forzata;

h. Deportazione o trasferimento forzato

h.

deporta persone dalla regione nella quale si trovano legittimamente o le trasferisce con la forza in un altro luogo;

i. Persecuzione e apartheid

i.

lede in modo grave i diritti fondamentali di un gruppo di persone non riconoscendo loro tali diritti, o privandole degli stessi, per motivi politici, razziali, etnici, religiosi, sociali o per altri motivi non ammessi dal diritto internazionale, in relazione a un reato previsto dal capo sesto o sestobis o ai fini dell'oppressione e dominazione sistematica di un gruppo razziale;

j. Altri atti inumani

j.

commette un altro atto inumano di gravità paragonabile ai crimini indicati nel presente capoverso, che provoca a una persona grandi sofferenze o gravi danni al corpo o alla salute fisica o psichica,

è punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni.

In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso nei confronti di molte persone o se l'autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.

2

Nei casi meno gravi rientranti nel campo d'applicazione del capoverso 1 lettere c­j il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.

3

Titolo prima dell'art. 110

Capo sestobis: Crimini di guerra Art. 110 1. Campo d'applicazione

3766

Gli articoli 112­114 si applicano nel contesto di conflitti armati internazionali, inclusi i casi di occupazione, come pure nel contesto di conflitti armati non internazionali, sempreché non risulti diversamente dalla natura dei reati.

Modifica di leggi federali in vista dell'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale. LF

Art. 111 2. Gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra

Chiunque, nel contesto di un conflitto armato internazionale, viola in modo grave le Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 194914, commettendo uno dei seguenti atti contro persone o beni protetti da queste Convenzioni:

1

a.

omicidio intenzionale;

b.

presa d'ostaggio;

c.

inflizione di grandi sofferenze o gravi danni al corpo o alla salute fisica o psichica, segnatamente mediante tortura, trattamento inumano o esperimenti biologici;

d.

distruzione o appropriazione di beni, non giustificate da necessità militari e compiute su larga scala;

e.

costrizione a prestare servizio nelle forze armate di una potenza nemica;

f.

deportazione, trasferimento o detenzione illegali;

g.

privazione del diritto a un equo e regolare processo prima dell'inflizione o dell'esecuzione di una pena severa,

è punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni.

Gli atti elencati al capoverso 1 commessi nel contesto di un conflitto armato non internazionale sono equiparati alle gravi violazioni del diritto internazionale umanitario, se sono diretti contro una persona o un bene protetti dal diritto internazionale umanitario.

2

In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso nei confronti di molte persone o se l'autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.

3

Nei casi meno gravi rientranti nel campo d'applicazione del capoverso 1 lettere c­g il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.

4

14

Convenzione di Ginevra del 12 ago. 1949 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna (CG I), RS 0.518.12; Convenzione di Ginevra del 12 ago.

1949 per migliorare la sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate di mare (CG II), RS 0.518.23; Convenzione di Ginevra del 12 ago. 1949 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra (CG III), RS 0.518.42; Convenzione di Ginevra del 12 ago. 1949 per la protezione delle persone civili in tempo di guerra (CG IV), RS 0.518.51.

3767

Modifica di leggi federali in vista dell'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale. LF

Art. 112 1 3. Altri crimini di guerra a. Attacchi contro persone e beni di carattere civile

Chiunque, nel contesto di un conflitto armato, dirige attacchi contro: a.

la popolazione civile in quanto tale o contro persone che non partecipano direttamente alle ostilità;

b.

persone, installazioni, materiale o veicoli utilizzati nell'ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace in conformità della Carta delle Nazioni Unite del 26 giugno 194515, nella misura in cui gli stessi siano protetti dal diritto internazionale umanitario;

c.

beni di carattere civile, luoghi o edifici non difesi oppure contro zone smilitarizzate che non costituiscono un obiettivo militare;

d.

unità sanitarie, edifici, materiale o veicoli che portano un emblema distintivo del diritto internazionale umanitario, o il cui carattere protetto è riconoscibile anche senza emblemi distintivi, ospedali o luoghi dove sono riuniti malati e feriti;

e.

beni culturali, persone cui è affidata la loro protezione o veicoli adibiti al trasporto di tali beni, edifici dedicati al culto religioso, all'arte, all'educazione, alla scienza o a scopi umanitari, nella misura in cui siano protetti dal diritto internazionale umanitario,

è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.

Nei casi particolarmente gravi concernenti attacchi contro persone, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.

2

Nei casi meno gravi il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.

3

Art. 112a b. Trattamento 1 medico ingiustificato, lesione dell'autodeterminazione sessuale e della dignità umana

15

RS 0.120

3768

Chiunque, nel contesto di un conflitto armato: a.

cagiona gravi danni al corpo oppure viola o mette gravemente in pericolo la salute fisica o psichica di una persona protetta dal diritto internazionale, sottoponendola a un trattamento medico che il suo stato di salute non rende necessario e che non è conforme ai principi medici generalmente riconosciuti;

Modifica di leggi federali in vista dell'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale. LF

b.

stupra una persona di sesso femminile protetta dal diritto internazionale o, dopo che questa è stata resa gravida contro la sua volontà, la tiene sequestrata nell'intento di modificare la composizione etnica di una popolazione, la costringe a subire un atto sessuale di gravità analoga allo stupro o a prostituirsi oppure la sottopone a sterilizzazione forzata;

c.

sottopone una persona protetta dal diritto internazionale a un trattamento gravemente umiliante o degradante,

è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.

In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso nei confronti di molte persone o se l'autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.

2

Nei casi meno gravi il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.

3

Art. 112b c. Reclutamento e impiego di bambini-soldato

Chiunque arruola o recluta fanciulli di età inferiore a quindici anni nelle forze armate o in gruppi armati o li fa partecipare a conflitti armati, è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.

1

In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso nei confronti di molti fanciulli o se l'autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.

2

Nei casi meno gravi il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.

3

Art. 112c d. Metodi di guerra vietati

1

Chiunque, nel contesto di un conflitto armato: a.

dirige attacchi, malgrado sappia o debba supporre che gli stessi avranno come conseguenza l'uccisione o il ferimento di civili, danni a oggetti di carattere civile oppure danni diffusi, duraturi e gravi all'ambiente naturale, se tali attacchi sono eccessivi rispetto ai vantaggi militari concreti e diretti previsti;

b.

utilizza come scudo una persona protetta dal diritto internazionale umanitario per influire sulle operazioni militari;

c.

come metodo di guerra saccheggia o si appropria in altro indebito modo di beni altrui, distrugge o confisca beni del nemico senza che la distruzione o la confisca siano imperativamente richieste dalle necessità del conflitto, priva persone civili di beni indispensabili alla loro sopravvivenza o impedisce l'invio di soccorsi;

3769

Modifica di leggi federali in vista dell'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale. LF

d.

uccide o ferisce un combattente nemico in modo perfido o quando questi si trova fuori combattimento;

e.

mutila il cadavere di un combattente nemico;

f.

come comandante militare, impartisce l'ordine di non lasciare in vita nessuno o minaccia il nemico di impartire tale ordine;

g.

fa uso improprio della bandiera bianca, della bandiera, dell'uniforme o delle insegne militari del nemico o delle Nazioni Unite, nonché degli emblemi distintivi del diritto internazionale umanitario;

h.

come appartenente a una forza di occupazione, trasferisce una parte della propria popolazione civile nel territorio occupato, oppure trasferisce tutta o parte della popolazione del territorio occupato all'interno o all'esterno di tale territorio,

è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.

In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso nei confronti di molte persone o se l'autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.

2

Nei casi meno gravi il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.

3

Art. 112d e. Impiego di armi vietate

1

Chiunque, nel contesto di un conflitto armato: a.

utilizza veleno o armi velenose;

b.

utilizza armi biologiche o chimiche, inclusi gas, sostanze e liquidi tossici o asfissianti;

c.

utilizza proiettili che all'interno del corpo umano si espandono o si appiattiscono facilmente oppure vi esplodono;

d.

utilizza armi il cui effetto principale è quello di ferire con schegge che non possono essere localizzate nel corpo umano mediante raggi X;

e.

utilizza armi laser il cui effetto principale è procurare la cecità permanente,

è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.

In casi particolarmente gravi il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.

2

3770

Modifica di leggi federali in vista dell'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale. LF

Art. 113 4. Rottura di un armistizio o della pace. Reati contro un parlamentario. Ritardo nel rimpatrio di prigionieri di guerra

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque: a.

continua le ostilità dopo aver avuto ufficialmente notizia della conclusione di un armistizio o della pace, o viola in altro modo le condizioni dell'armistizio;

b.

maltratta, ingiuria o trattiene senza motivo un parlamentario nemico o una persona che l'accompagna;

c.

ritarda in modo ingiustificato il rimpatrio di prigionieri di guerra dopo la fine delle operazioni militari.

Art. 114 5. Altre violazioni del diritto internazionale umanitario

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, nel contesto di un conflitto armato e in modo diverso da quanto previsto dagli articoli 111­113, viola una disposizione del diritto internazionale umanitario, se tale violazione è dichiarata punibile dal diritto internazionale consuetudinario o da una convenzione riconosciuta come vincolante dalla Svizzera.

1

2

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Titolo prima dell'art. 114a

Capo sestoter: Disposizioni comuni ai capi sesto e sestobis Art. 114a Punibilità dei superiori

Il superiore che sa che una persona a lui subordinata commette o si accinge a commettere un reato previsto dal capo sesto o sestobis, e che non adotta misure adeguate per impedirne l'esecuzione, è punito con la stessa pena applicabile all'autore. Se il superiore ha agito per negligenza, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

1

Il superiore che sa che una persona a lui subordinata ha commesso un reato previsto dal capo sesto o sestobis e che non adotta misure adeguate per garantire che il reato venga sanzionato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2

Art. 114b Esclusione dell'immunità relativa

Il perseguimento dei reati previsti dai capi sesto e sestobis e dall'articolo 114a non è subordinato a nessuna delle autorizzazioni di cui agli articoli seguenti: 3771

Modifica di leggi federali in vista dell'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale. LF

a.

articoli 14 e 15 della legge del 14 marzo 195816 sulla responsabilità;

b.

articolo 17 della legge federale del 13 dicembre 200217 sull'Assemblea federale;

c.

articolo 61a della legge federale del 21 marzo 199718 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione;

d.

articolo 11 della legge federale del 17 giugno 200519 sul Tribunale federale;

e.

articolo 12 della legge del 17 giugno 200520 sul Tribunale amministrativo federale;

f.

articolo 16 della legge del 20 marzo 200921 sul Tribunale federale dei brevetti;

g.

articolo 50 della legge del 19 marzo 201022 sull'organizzazione delle autorità penali.

Art. 139 Saccheggio

Chiunque, in tempo di guerra o in servizio attivo, commette saccheggio, si appropria in altro indebito modo di beni altrui o esercita atti di violenza contro la proprietà altrui, è punito con una pena detentiva o con una pena pecuniaria non inferiore a 60 aliquote giornaliere.

1

Se il colpevole ha esercitato violenza contro una persona, le ha minacciato un pericolo imminente alla vita o alla salute o l'ha resa in altro modo incapace a opporre resistenza, è punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni.

2

Art. 140 Abrogato Art. 171a cpv. 1bis 1bis La pubblica istigazione al genocidio (art. 108), da commettere in tutto o in parte in Svizzera, è punibile anche se l'istigazione avviene all'estero.

16 17 18 19 20 21 22

RS 170.32 RS 171.10 RS 172.010 RS 173.110 RS 173.32 RS 173.41 RS ...; FF 2010 1813

3772

Modifica di leggi federali in vista dell'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale. LF

Art. 171b cpv. 1 È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque prende, conformemente a un piano, concrete disposizioni tecniche od organizzative la cui natura ed estensione mostrano che egli si accinge a commettere uno dei seguenti reati: 1

a.

Genocidio (art. 108);

b.

Crimini contro l'umanità (art. 109);

c.

Crimini di guerra (art. 111­112d);

d.

Omicidio intenzionale (art. 115);

e.

Assassinio (art. 116);

f.

Lesioni gravi (art. 121);

g.

Rapina (art. 132);

h.

Sequestro di persona e rapimento (art. 151a);

i.

Presa d'ostaggio (art. 151c);

j.

Incendio intenzionale (art. 160).

Art. 220 Giurisdizione in 1 Se ad un reato puramente militare (art. 61­85), ad un reato contro la caso di partecipadifesa nazionale e contro la forza difensiva del Paese (art. 86­107) zione di civili

hanno, insieme a persone sottoposte al diritto penale militare, partecipato anche altre persone, la giurisdizione militare è competente per tutti i compartecipi.

Se ad un reato comune (art. 115­179) hanno, insieme a persone sottoposte al diritto penale militare, partecipato altre persone, queste rimangono soggette alla giurisdizione ordinaria.

2

Nei casi di cui al capoverso 2, il Consiglio federale può deferire al tribunale penale ordinario anche le persone soggette alla giurisdizione militare. Il giudice civile applica a queste persone il diritto penale militare.

3

Art. 221a Giurisdizione in 1 Se a un genocidio, a un crimine contro l'umanità (capo sesto della caso di genocidio, parte seconda e art. 114a) o a un crimine di guerra (capo sestobis della crimini contro l'umanità e parte seconda e art. 114a) hanno partecipato più persone, sottoposte in crimini di guerra

parte alla giurisdizione ordinaria e in parte a quella militare, il Consiglio federale può, su richiesta dell'uditore in capo o del procuratore generale della Confederazione, sottoporre tutte le persone alla giurisdizione ordinaria o a quella militare. In questo caso ogni persona è soggetta alla stessa giurisdizione.

3773

Modifica di leggi federali in vista dell'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale. LF

Il capoverso 1 è applicabile anche se è già pendente un processo penale ordinario o militare e i fatti in questione sono correlati.

2

Se una persona è accusata di più reati spettanti gli uni alla giurisdizione militare e gli altri a quella ordinaria, e se uno dei reati è il genocidio o un crimine contro l'umanità (capo sesto della parte seconda e art. 114a) o un crimine di guerra (capo sestobis della parte seconda e art. 114a), il giudizio va esclusivamente deferito: 3

a.

al tribunale militare, se l'accusato è sottoposto alla giurisdizione militare;

b.

al tribunale ordinario, se l'accusato non è sottoposto alla giurisdizione militare.

3. Codice di procedura penale del 5 ottobre 200723 Art. 23 cpv. 1 lett. g 1

Sottostanno alla giurisdizione federale i seguenti reati previsti nel CP24: g.

i reati di cui al titolo dodicesimobis e dodicesimoter nonché all'articolo 264k;

4. Legge federale del 20 marzo 198125 sull'assistenza internazionale in materia penale Art. 3 cpv. 2 2

L'eccezione del carattere politico è comunque improponibile:

23 24 25

a.

in caso di genocidio;

b.

in caso di crimini contro l'umanità;

c.

in caso di crimini di guerra; o

d.

se il reato sembra particolarmente riprensibile poiché l'autore, a scopo di estorsione o coazione, ha messo o ha minacciato di mettere in pericolo la libertà, la vita o l'integrità fisica di persone, segnatamente con il dirottamento di un aeromobile, l'impiego di mezzi di distruzione di massa, lo scatenamento di una catastrofe o una presa d'ostaggio.

RS 312.0; RU 2010 1881 RS 311.0 RS 351.1

3774

Modifica di leggi federali in vista dell'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale. LF

Art. 35 cpv. 2 2

La punibilità secondo il diritto svizzero è determinata senza tener conto: a.

delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste;

b.

del campo d'applicazione personale e temporale del Codice penale26 e del Codice penale militare del 13 giugno 192727 riguardo alle disposizioni penali concernenti il genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra.

5. Procedura penale militare del 23 marzo 197928 Art. 70 cpv. 2 La sorveglianza può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti del Codice penale militare del 13 giugno 192729: articoli 86, 86a, 103 numero 1, 106 capoversi 1 e 2, 108­114a, 115, 116, 121, 130­132, 134 capoverso 3, 135 capoversi 1, 2 e 4, 137a, 137b, 141, 142, 151a­151c, 155, 156, 160 capoversi 1 e 2, 161 numero 1, 162, 164­169, 169a numero 1, 170 capoverso 1, 171b, 172 e 177.

2

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 18 giugno 2010

Consiglio degli Stati, 18 giugno 2010

La presidente: Pascale Bruderer Wyss Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

La presidente: Erika Forster-Vannini Il segretario: Philippe Schwab

Data della pubblicazione: 29 giugno 201030 Termine di referendum: 7 ottobre 2010

26 27 28 29 30

RS 311.0 RS 321.0 RS 322.1; RU 2010 1881 RS 321.0 FF 2010 3753

3775

Modifica di leggi federali in vista dell'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale. LF

3776