Ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari

Progetto

(Parlamentari con domicilio all'estero) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto dell'Ufficio del Consiglio nazionale del 12 novembre 20101; visto il parere del Consiglio federale del 3 dicembre 20102, decreta: I L'ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 19883 concernente la legge sulle indennità parlamentari è modificata come segue: Art. 3 cpv. 2bis (nuovo) La Delegazione amministrativa dell'Assemblea federale stabilisce indennità specifiche per parlamentari domiciliati all'estero al momento della loro elezione.

Tiene adeguatamente conto della distanza dal luogo di domicilio.

2bis

Art. 4 cpv. 1bis (nuovo) 1bis La Delegazione amministrativa dell'Assemblea federale stabilisce indennità specifiche per parlamentari domiciliati all'estero al momento della loro elezione.

Tiene adeguatamente conto della distanza dal luogo di domicilio.

Art. 6 cpv. 3bis (nuovo) 3bis La Delegazione amministrativa dell'Assemblea federale stabilisce indennità specifiche per parlamentari domiciliati all'estero al momento della loro elezione.

Tiene adeguatamente conto della distanza dal luogo di domicilio.

II La Conferenza di coordinamento fissa la data dell'entrata in vigore.

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FF 2010 7761 FF 2010 7767 RS 171.211

2010-3024

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Legge sulle indennità parlamentari. O dell'AF

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