Legge federale sul trasferimento internazionale dei beni culturali

Richiesta di rilascio di una garanzia di restituzione Il Kunsthaus Zürich, in virtù degli articoli 10 e 11 della legge federale del 20 giugno 2003 sul trasferimento internazionale dei beni culturali (RS 444.1) e dell'articolo 7 della relativa ordinanza del 13 aprile 2005 (RS 444.11), ha presentato la seguente richiesta di rilascio di una garanzia di restituzione: A.

Nome e indirizzo dell'istituzione che dà in prestito il bene culturale: Tehran Museum of Contemporary Art, North Karegar Ave., 1415611 Tehran, Iran;

B.

Descrizione del bene culturale: vedi Appendice1;

C.

Provenienza del bene culturale, nel modo più esatto possibile: vedi Appendice1;

D.

Data prevista dell'importazione temporanea del bene culturale in Svizzera: 1° ottobre 2010;

E.

Data prevista dell'esportazione del bene culturale dalla Svizzera: 14 febbraio 2011;

F.

Durata dell'esposizione: dal 15 ottobre 2010 al 30 gennaio 2011;

G.

Durata della garanzia di restituzione richiesta: dal 1° ottobre 2010 al 14 febbraio 2011.

Servizio specializzato trasferimento internazionale dei beni culturali, Ufficio federale della cultura, Hallwylstrasse 15, 3003 Berna.

Le opposizioni al rilascio di una garanzia di restituzione devono essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione al servizio sottoscritto.

6 luglio 2010

Ufficio federale della cultura: Servizio specializzato trasferimento internazionale dei beni culturali

1

La richiesta (Appendice inclusa) è pubblicata sul sito dell'Ufficio federale della cultura (www.bak.admin.ch/kgt, rubrica «Richieste di rilascio di una garanzia di restituzione») e può essere ottenuta presso l'Ufficio federale della cultura, Hallwylstrasse 15, 3003 Berna.

2010-1604

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