Rapporto concernente lo stralcio di interventi parlamentari pendenti sugli averi non rivendicati del 1° ottobre 2010

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente rapporto vi proponiamo di togliere di ruolo i seguenti interventi parlamentari: 2000

M 97.3306

Esperienze con averi risalenti al tempo della Seconda guerra mondiale. Conseguenze legali (N 10.10.1997, Rechsteiner Paul; S 20.6.2000)

2000

M 97.3401

Averi non reclamati. Il Consiglio federale deve agire (N 3.3.1999, Grobet; S 20.6.2000)

2005

P

05.3069

Adeguamento delle procedure di dichiarazione della scomparsa in caso di catastrofi naturali (N 17.6.2005, Nordmann)

2010

P

09.4040

Limitazione dell'obbligo di conservazione?

(N 19.3.2010, Fässler-Osterwalder)

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

1° ottobre 2010

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2010-2305

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Rapporto 1

Situazione iniziale

Negli anni Novanta del secolo scorso, dopo la caduta della cortina di ferro la Svizzera e la piazza finanziaria elvetica furono nuovamente accusate di essersi arricchite con i fondi in giacenza delle vittime del nazismo1. In seguito le banche svizzere profusero sforzi ingenti per analizzare i fatti e riparare gli eventuali errori commessi.

Nel 1996 fu istituito un comitato sotto la direzione di Paul Volcker, incaricato di individuare i conti delle vittime del nazionalsocialismo e di valutarne il trattamento da parte delle banche svizzere2. Nel 1997 furono pubblicati vari elenchi di conti non rivendicati e fu istituito il Claims Resolution Tribunal for Dormant Accounts in Switzerland (CRT), incaricato di liquidare le pretese avanzate. Nel 1999 CS e UBS SA approvarono una transazione negli Stati Uniti pari a oltre 1,25 miliardi di dollari, di cui 800 milioni furono destinati a soddisfare pretese relative ad averi non rivendicati (anche detti «fondi in giacenza»).

Nel contempo il Parlamento invitò il Consiglio federale a riesaminare il regime legale svizzero in materia di averi non rivendicati e a sottoporgli le modifiche necessarie3. Nel 2000 il Consiglio federale, in adempimento di questo mandato, pose in consultazione l'avamprogetto di legge federale sugli averi non rivendicati (LANR)4, che obbligava gli attori finanziari a fare tutto il possibile per mantenere o ripristinare il contatto con i loro clienti e, se non vi fossero riusciti, a segnalare gli averi non rivendicati ­ sotto comminatoria di una pena ­ a una centrale d'informazione istituita dallo Stato, la quale ne avrebbe pubblicato l'elenco. Trascorsi 50 anni dall'ultimo contatto con il cliente, l'avere non rivendicato sarebbe stato devoluto alla Confederazione.

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Più dettagliatamente in Barbara Bonhage/Hanspeter Lussy/Marc Perrenoud, Nachrichtenlose Vermögen bei Schweizer Banken ­ Depots, Konten und Safes von Opfern des nationalsozialistischen Regimes und Restitutionsprobleme in der Nachkriegszeit, edito dalla Commissione indipendente di esperti «Svizzera ­ Seconda Guerra mondiale», vol. 15, Zurigo 2001.

Cfr. Independent Committee of Eminent Persons (ICEP), Report on Dormant Accounts of Victims of Nazi Persecution in Swiss Banks/Bericht über nachrichtenlose Konten von Opfern des Nationalsozialismus bei Schweizer Banken, Berna 1999.

Po. 96.3574 Nabholz «Sostanza dei cui intestatari non si hanno più notizie»; Mo. 96.3610 Plattner «Averi non rivendicati»; Mo. 96.3606 Rechsteiner Paul «Sostanza dei cui intestatari non si hanno più notizie; obbligo di notifica»; Mo. 96.3611 Gruppo radicale liberale «Averi non rivendicati. Creazione di un fondo»; Mo. 97.3306 Rechsteiner Paul «Esperienze con averi risalenti al tempo della Seconda guerra mondiale. Conseguenze legali»; Mo. 97.3369 Baumann J. Alexander «Fondi in giacenza nelle banche svizzere. Creazione di una procedura civile di diritto federale»; Mo. 97.3401 Grobet «Averi non rivendicati. Il Consiglio federale deve agire». Attualmente sono pendenti la Mo. 97.3306 Rechsteiner Paul e la Mo. 97.3401 Grobet. Gli interventi restanti sono stati stralciati dal ruolo in vista della nuova legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento (FF 2003 5959).

L'avamprogetto e il rapporto esplicativo sono consultabili al seguente indirizzo: http://www.bj.admin.ch/bj/it/home/dokumentation/medieninformationen/2000/27.html.

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La consultazione ebbe un esito controverso: secondo il settore assicurativo il campo d'applicazione era troppo ampio; dal canto loro le banche deploravano il fatto che l'avamprogetto non teneva conto dell'autodisciplina ­ notevolmente intensificata nel mese di giugno 20005 ­ ma definiva un ordinamento giuridico che vi si sostituisse.

L'istituzione di una centrale d'informazione gestita dallo Stato e la pubblicazione degli averi non rivendicati erano ritenute inutili, se non addirittura pericolose. Alcuni partecipanti alla consultazione deploravano la devoluzione degli averi alla Confederazione, altri la ritenevano un'espropriazione anticostituzionale e secondo altri ancora i Cantoni venivano trascurati.

Data la situazione, il Consiglio federale ritenne necessario sottoporre l'avamprogetto a una rielaborazione approfondita. A tal fine il Dipartimento federale delle finanze (DFF) istituì una piccola commissione di esperti6, che presentò, nel 2004, una versione totalmente nuova di avamprogetto di legge federale sugli averi non rivendicati7. Il Consiglio federale, tuttavia, respinse la proposta elaborata e nel 2007 incaricò il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di preparare un nuovo avamprogetto teso a risolvere il problema degli averi non rivendicati apportando qualche modifica al Codice delle obbligazioni (CO) e al Codice civile (CC). Fu così preparato l'avamprogetto di legge federale sulla revisione parziale del Codice civile, del Codice delle obbligazioni e del Codice di procedura civile (averi non rivendicati), la cui consultazione si è svolta dal 28 agosto 2009 al 30 novembre 20098.

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Cfr. Direttive dell'Associazione svizzera dei banchieri relative alla gestione degli averi senza notizie (conti, depositi e cassette di sicurezza) presso le banche svizzere, consultabili al seguente indirizzo: http://www.swissbanking.org/114_i.pdf.

La commissione era composta da: dott. iur. Luc Thévenoz, avvocato, professore presso l'Università di Ginevra, membro della CFB (presidente); Victor Füglister, lic. iur., avvocato, presidente ad interim dell'Associazione svizzera dei banchieri (sostituito dal 2003 da Alexandra Salib, avvocato, procuratrice dell'Associazione svizzera dei banchieri); LD dott. iur. Stephan Fuhrer, membro della Direzione La Basilese Assicurazioni, presidente della Commissione Rechtsfragen Leben des Schweizerischen Versicherungsverbandes; dott. iur. Beat Kaufmann, capo supplente della Divisione degli affari economici e finanziari, DFAE (sostituito dal 2003 da Christoph Burgener); LD dott. iur. Felix Schöbi, UFG, Divisione progetti e metodologia legislativi; dott. iur. Andrea Kiefer, avvocato, UFAP, Servizio giuridico (sostituita da novembre 2002 da Olivier Salamin, lic.oec., lic.iur.); dott. iur. Simona Bustini, segreteria CFB, Sevizio giuridico; Jacqueline Cortesi-Künzi, avvocato, AFF, Servizio giuridico, caposezione.

Il DFF ha pubblicato i testi della commissione di esperti sui seguenti siti (disponibili nella versione tedesca): avamprogetto: http://www.efd.admin.ch/dokumentation/zahlen/00578/ 00911/index.html?download=M3wBUQCu/8ulmKDu36WenojQ1NTTjaXZnqWfVpzLh mfhnapmmc7Zi6rZnqCkkIN0gniBbKbXrZ2lhtTN34al3p6YrY7P1oah162apo3X1cjYh2+ hoJVn6w==&lang=de rapporto: http://www.efd.admin.ch/dokumentation/zahlen/00578/ 00911/index.html?download=M3wBUQCu/8ulmKDu36WenojQ1NTTjaXZnqWfVpzLh mfhnapmmc7Zi6rZnqCkkIN0gniAbKbXrZ2lhtTN34al3p6YrY7P1oah162apo3X1cjYh2+ hoJVn6w==&lang=de FF 2009 5161

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Avamprogetto 2009

2.1

Obbligo di mantenere il contatto

L'avamprogetto 2009 era incentrato sull'obbligo degli intermediari finanziari (e quindi in particolare delle banche) di adottare tutte le misure ragionevolmente esigibili per mantenere il contatto con il creditore (art. 96a cpv. 1 AP-CO).

L'avamprogetto non specificava l'espressione ragionevolmente esigibili, affidando quindi tale compito alla giurisprudenza e lasciando ampio spazio all'autodisciplina.

Quest'ultima non era tuttavia esplicitamente definita come fonte giuridica vincolante anche per i giudici civili.

2.2

Obbligo di comunicazione

In base all'avamprogetto 2009, se dall'ultimo contatto con il creditore erano trascorsi 30 anni, questo andava comunicato al giudice competente per la dichiarazione di scomparsa (art. 96a cpv. 2 AP-CO). Erano fatte salve le intese di disporre in altro modo degli averi non rivendicati (art. 96a cpv. 3 AP-CO). Il creditore era pertanto libero di scegliere le misure da intraprendere per ovviare alla mancata rivendicazione. È chiaro che simili disposizioni erano legittime soltanto se applicate entro i limiti della facoltà di disporre in materia successoria.

Contrariamente a quanto statuito dall'avamprogetto risalente al 2000 (cfr. n. 1), il debitore che avesse omesso di comunicare gli averi non rivendicati al giudice competente non incorreva in una sanzione penale. La rinuncia a prevedere sanzioni penali era motivata dal fatto che la segnalazione degli averi non rivendicati è anche nell'interesse del debitore, per il quale rappresenta l'unico modo di liberarsi dagli impegni contrattuali. Per il resto, il Consiglio federale riteneva che le banche che omettono sistematicamente di segnalare gli averi non rivendicati non garantiscano più un'attività irreprensibile (art. 3 cpv. 2 lett. c LBCR9), esponendosi quindi a sanzioni in materia di vigilanza quale addirittura il ritiro dell'autorizzazione d'esercizio.

2.3

Dichiarazione di scomparsa e appello agli eredi

La comunicazione al giudice competente per la dichiarazione di scomparsa prevista dall'avamprogetto 2009 non era fine a se stessa, ma serviva anche alla ricerca degli aventi diritto da parte delle autorità (art. 38a cpv. 1 AP-CC). Visto che spesso si deve presumere che l'avente diritto sia morto, la ricerca poteva comprendere un appello agli eredi. In questo modo l'avamprogetto permetteva di liquidare gli averi non rivendicati nel pieno rispetto dei principi dello Stato di diritto10.

9 10

Legge dell'8 novembre 1934 sulle banche (LBCR; RS 952.0).

La promozione d'ufficio di una dichiarazione di scomparsa non è estranea al diritto vigente: se l'amministrazione d'ufficio dei beni di una persona sparita è durata dieci anni, o questa persona avrebbe cento anni, l'autorità competente avvia la procedura giudiziale per la dichiarazione di scomparsa (art. 550 cpv. 1 CC).

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2.4

Diritto successorio degli enti pubblici

L'articolo 466 capoverso 2 AP-CC conferiva alla Confederazione un diritto successorio, colmando la lacuna derivante dal fatto che il diritto vigente non precisa a chi vadano gli averi siti in Svizzera se il disponente non ha lasciato eredi e se il suo ultimo domicilio era all'estero. Gli averi sarebbero quindi stati devoluti alla Confederazione soltanto se non fossero state soddisfatte le condizioni del diritto successorio degli enti pubblici secondo l'articolo 466 CC. In questo modo si metteva a tacere l'accusa mossa nei confronti dell'avamprogetto del 2000, secondo cui soltanto la Confederazione avrebbe approfittato degli averi non rivendicati.

2.5

Diritto transitorio

Per il Consiglio federale le soluzioni summenzionate erano eccessivamente macchinose nel caso di averi che, all'entrata in vigore della legge proposta, risultavano già da tempo non rivendicati. Il valore di questi ultimi era stimato a 400 milioni di franchi e alle banche doveva essere data la possibilità di liquidarli senza previa dichiarazione di scomparsa. In questo caso una metà del ricavo doveva essere versato alla Confederazione, l'altra ai Cantoni.

3

Risultati della consultazione11

3.1

Sostenitori dell'avamprogetto

La proposta di risolvere il problema degli averi non rivendicati sul piano del diritto privato rinunciando a una legge speciale è stata approvata da tutti i Cantoni (tranne ZH), anche se BE e BS hanno chiesto di chiarire le implicazioni dell'avamprogetto per il diritto tutorio. I partiti erano divisi: l'Unione Democratica di Centro (UDC), il Partito Popolare Democratico (PPD) e il Partito ecologista svizzero (I Verdi) si sono dichiarati favorevoli all'avamprogetto. Invece, I Liberali (PLR), il Partito Socialista Svizzero (PS) e il Partito cristiano sociale svizzero (PCS) hanno espresso riserve: il PLR temeva dispendiose procedure giudiziarie, per il PS l'avamprogetto era insufficiente, mentre il PCS sosteneva che per disciplinare un argomento talmente importante fosse necessaria una legge speciale.

3.2

Oppositori all'avamprogetto

All'avamprogetto si sono opposti economiesuisse e swissbanking, che unitamente a ZH reputavano sì necessario un intervento legislativo per risolvere il problema degli averi non rivendicati, ma ritenevano una soluzione di diritto pubblico ­ come quella su cui si erano fondati gli avamprogetti del 2000 e del 2004 ­ più appropriata rispetto alle proposte modifiche del Codice civile e del Codice delle obbligazioni.

L'opposizione all'avamprogetto è stata motivata come segue: 11

Il rapporto sui risultati della procedura di consultazione, con l'elenco dei partecipanti, è disponibile al seguente indirizzo: http://www.bj.admin.ch/bj/it/home/themen/wirtschaft/ gesetzgebung/nachrichtenlosevermoegen.html

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­

una normativa di diritto pubblico va privilegiata per la sua applicabilità sul piano territoriale; vale infatti per tutti gli intermediari finanziari in Svizzera, indipendentemente dalle relativizzazioni previste dal diritto privato internazionale nel caso di clienti con ultimo domicilio all'estero;

­

una normativa di diritto pubblico non obbliga a dichiarare scomparsa una persona soltanto perché ha lasciato in Svizzera averi non rivendicati;

­

una normativa di diritto pubblico può essere concepita analogamente alla perenzione; infatti, tiene conto del fatto che l'obbligo di notifica e di versamento non risultano da una scomparsa pretestuosa, ma dalla negligenza o dalla smemoratezza del cliente.

L'Associazione Svizzera di Gestori di Patrimonio (ASG), ritenendo sufficiente l'autodisciplina attuale, ha auspicato che l'avamprogetto non venisse portato avanti.

3.3

Critiche al contenuto dell'avamprogetto

Molti partecipanti alla consultazione (AG, AR, BE, BS, BL, FR, JU, SG, SH, SO, SZ, VD; Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia CDDGP), fra cui in particolare anche i Cantoni che di principio hanno appoggiato l'avamprogetto (cfr. n. 3.1), hanno respinto le proposte tese a un diritto successorio della Confederazione (art. 446 e 550 cpv. 2 AP-CC nonché disposizioni transitorie). L'UDC ha ritenuto che il trasferimento di proprietà alla Confederazione dovesse avvenire semmai semplicemente a titolo provvisorio, dato che una perdita definitiva rappresenta un'ingerenza troppo forte nella garanzia della proprietà.

Dall'altra parte, si è dubitato fortemente che l'autodisciplina fosse sufficiente per centrare l'obiettivo (SZ; I Verdi; Unione sindacale svizzera USS). Al suo posto sono state chieste sanzioni penali o amministrative per gli intermediari finanziari che non rispettano la legge (GE). Occorrerebbe punire perlomeno l'inosservanza dell'obbligo di comunicare gli averi non rivendicati (FR, SO; PCS) o riesaminare di nuovo in dettaglio la questione (USS). Su questo punto il PS ha chiesto in ogni caso una soluzione di diritto pubblico e un ufficio centrale di comunicazione per tutti gli averi non rivendicati.

4

Valutazione e passi successivi

Dalla procedura di consultazione è risultato che la maggior parte dei partecipanti ritiene necessario un ulteriore intervento nell'ambito degli averi non rivendicati.

Tuttavia, le opinioni sulle modalità di intervento divergono notevolmente: mentre gli uni auspicano un nuovo ordinamento legale che confermi lo status quo, gli altri sostengono una regolamentazione completamente nuova in materia di averi non rivendicati. La procedura di consultazione ha inoltre reso evidente che i soggetti maggiormente interessati all'argomento ­ ovvero le banche ­ esprimono scetticismo nei confronti della soluzione di diritto privato proposta nell'avamprogetto o addirittura la respingono, ritenendola impraticabile, in particolare nel caso di clienti stranieri o di importi di lieve entità.

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Il Consiglio federale intende tener conto di questa critica e sottopone pertanto al Parlamento, unitamente al presente rapporto, un messaggio aggiuntivo12 al messaggio del 12 maggio 201013 concernente una modifica della legge sulle banche (Garanzia dei depositi). In questo modo, oltre al nuovo disciplinamento concernente la garanzia dei depositi, il Parlamento ha la possibilità di trovare una soluzione valida anche al problema degli averi non rivendicati. Riunire le due problematiche risponde è sensato, dal momento che già il disegno concernente la legge sulle banche14 affronta l'argomento degli averi non rivendicati, proponendone una gestione centrale da parte delle banche (art. 37l D-LBCR).

5

Interventi parlamentari connessi

5.1

Postulato Nordmann (05.3069)

Insieme alla nuova normativa concernente gli averi non rivendicati, il Consiglio federale ha esaminato il postulato Nordmann 05.3069 «Adeguamento delle procedure di dichiarazione della scomparsa in caso di catastrofi naturali». Anche in questi casi si pone infatti la questione di come procedere quando non è chiaro se il creditore o il titolare sia sopravvissuto.

Secondo il diritto vigente la morte di una persona può reputarsi provata ancorché nessuno ne abbia veduto il cadavere, quando essa sia sparita in circostanze tali da far ritenere la sua morte come certa (art. 34 CC). Per la dichiarazione di scomparsa, invece, basta che la morte della persona interessata sia assai verosimile perché è sparita in pericolo imminente di morte o perché è da lungo tempo assente senza che se ne abbiano notizie (art. 35 CC).

Non è sempre facile distinguere tra morte certa (nonostante il mancato ritrovamento del cadavere) e morte assai verosimile. Per questo motivo, dopo lo tsunami si temeva che i vari giudici sarebbero giunti a conclusioni molto diverse. Per fortuna questo timore si è rivelato infondato, principalmente perché le vittime svizzere difficilmente identificabili erano soltanto cinque. Nell'unico caso diventato di dominio pubblico l'interessato è poi stato dichiarato morto dal giudice competente in base alle circostanze concrete della sua scomparsa15.

Per quanto riguarda le catastrofi, l'articolo 127 del Codice di procedura civile del 19 dicembre 200816 (CPC; entrata in vigore prevista il 1° gennaio 2011) offre ora la possibilità di disporre la rimessione di cause materialmente connesse dinanzi al 12 13 14 15

16

FF 2010 6629 FF 2010 3513 FF 2010 3557 Cfr. la sentenza del 4 ottobre 2005 dell'Amtsgericht Luzern-Land, che dichiarò morta la presumibile vittima della catastrofe dello tsunami adducendo la seguente motivazione: «Il 26 dicembre 2004 si è verificata la catastrofe dello tsunami che ha investito Khao Lak in maniera particolarmente grave. L'onda si è abbattuta su Khao Lak distruggendo l'albergo Sofitel Magic Lagoon poco dopo le dieci, ovvero quando la maggior parte dei clienti stava facendo colazione o si trovava ancora nelle camere. Secondo la lettera della rappresentante del gruppo Accor, l'onda ha raggiunto il soffitto del secondo piano dove si trovava anche la stanza di C e D. Dopo lo tsunami sono stati ritrovati il cadavere di D ed effetti personali molto insudiciati di C e D. [...] Considerata la portata della catastrofe naturale del 26 dicembre 2004 e le circostanze della scomparsa di C è giuridicamente certo che quest'ultimo sia stato ucciso dal maremoto.» (SJZ 2006, 235 e ZBGR 2007, 86).

RU 2010 1739

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giudice adito per primo. Si pensi ad esempio al caso in cui un velivolo si abbatta sulle Alpi svizzere senza alcuna speranza di recuperare o identificare le vittime17. La disposizione garantisce che la decisione di pronunciare una dichiarazione di scomparsa o di morte si fondi su criteri unitari.

Nel caso di una dichiarazione di scomparsa, gli eredi devono prestare garanzia per un determinato periodo, poiché non può essere escluso che la persona dichiarata scomparsa ricompaia in un secondo tempo (art. 546 segg. CC). Nel caso di averi non rivendicati si può presumere che, di norma, al momento della dichiarazione di scomparsa il termine per la messa al sicuro sia già scaduto da tempo. In linea di principio, quindi, gli eredi possono disporre liberamente di averi non rivendicati. Di conseguenza, in questo ambito non è necessario alcun intervento legislativo.

5.2

Postulato Fässler-Osterwalder (09.4040)

Il 2 dicembre 2009 la consigliera nazionale Fässler-Osterwalder ha depositato il postulato 09.4040 «Limitazione dell'obbligo di conservazione?», che incarica il Consiglio federale di esaminare il problema dell'obbligo di conservazione e di riferire in merito. In particolare occorrerebbe eliminare le incertezze riguardanti la durata dell'obbligo di conservazione. Concretamente nel postulato è citato l'esempio del meccanico di biciclette a cui non viene pagata una riparazione effettuata perché il cliente non è più venuto a ritirare la bicicletta. Il 19 marzo 2010 il Consiglio nazionale ha adottato il postulato.

Il postulato Fässler-Osterwalder affronta le stesse questioni giuridiche che si pongono in materia di averi non rivendicati. In entrambi i casi il debitore intende ottemperare ai propri obblighi, ma non riesce a raggiungere il creditore, ovvero questi non è cooperativo. In questo ambito è quindi pertinente esaminare il postulato FässlerOsterwalder.

Il contratto di deposito è disciplinato negli articoli 472 e seguenti CO. La legge non precisa come procedere nei casi in cui il deponente non ritiri più la cosa depositata.

Di conseguenza, le questioni che emergono in tale contesto vanno regolate in base ai principi generali del diritto contrattuale, considerando anzitutto la libertà contrattuale. In linea di principio, sono i contraenti a stabilire come intendono regolare la situazione nel caso in cui il deponente non ritiri più la cosa depositata. Con il contratto di deposito il depositario può per esempio essere autorizzato a vendere o addirittura a distruggere la cosa depositata se il deponente non la ritira entro un determinato termine.

In assenza di un simile accordo (perché le parti non hanno previsto un tale sviluppo) sono applicabili le norme sulla mora del creditore, secondo cui il debitore (che nel caso del deposito è il depositario) è autorizzato a depositare la cosa presso una terza 17

In questa sede va rammentato il velivolo della Swissair precipitato nelle vicinanze di Halifax. Allora le autorità canadesi rilasciarono i certificati di morte per tutti i passeggeri e membri dell'equipaggio in base alla lista dei passeggeri senza che i corpi fossero stati ritrovati: tali certificati furono in seguito riconosciuti dalle autorità svizzere in base all'articolo 32 della legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP; cfr. lettera del 22 settembre 1998 dell'Ufficio federale dello stato civile alle autorità cantonali di vigilanza in materia di stato civile «Flug Swissair SR 111: Absturz ins Meer nahe der Küste der Provinz Neuschottland, Kanada; Eintraung der Todesfälle durch die Zivilstandsämter»; Rivista dello stato civile 1998, pag. 292 segg.).

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persona a rischio e a spese del creditore, per liberarsi in tal modo dalla sua obbligazione (art. 92 cpv. 1 CO). Se non è possibile continuare a custodire la cosa, il debitore può anche farla vendere pubblicamente, previa diffida e dopo aver ottenuto l'autorizzazione del giudice (art. 93 cpv. 1 CO). La diffida e la vendita pubblica non sono invece necessarie se la cosa depositata ha un prezzo di borsa o di mercato o se è di poco valore in confronto alla spesa per il deposito (art. 93 cpv. 2 CO). Il ricavo della vendita va corrisposto al deponente, osservando il termine di prescrizione ordinario di dieci anni (art. 127 CO). Il depositario può detrarre dal ricavo le proprie spese sostenute per il deposito o la vendita, come anche i costi di un'eventuale riparazione. Si tratta infatti di un caso di compensazione (art. 120 segg. CO).

Il Consiglio federale ritiene che la regolamentazione descritta abbia dato buoni risultati e non necessiti di correttivi. È vero che per il depositario può essere difficile valutare se è obbligato a custodire la cosa depositata o se può venderla (a trattativa privata). Tuttavia, tali difficoltà possono essere risolte sulla base di un ordinamento di diritto privato che si fonda sul principio della libertà contrattuale e per il resto attinge a clausole generiche e a nozioni giuridiche generali. Se non è in grado o non intende assumersi la responsabilità del proprio operato, il depositario ha sempre la possibilità di farsi autorizzare dal giudice.

Eventuali altre difficoltà non sono dovute a lacune del diritto in vigore, ma piuttosto alla mancante solvibilità del creditore. Si pensi ad esempio ai conduttori che alla fine di una locazione non sgomberano l'immobile locato. Non di rado il locatore è costretto a costatare che lo sgombero dell'appartamento gli costa di più rispetto al ricavo che otterrebbe dalla vendita degli oggetti lasciati dal conduttore. Per quanto precisa possa essere la legislazione, in questo caso è il locatore a doversi tutelare, richiedendo al conduttore di prestare pertinenti garanzie al momento della stipula del contratto (art. 257e CO).

6

Conclusione

I tentativi intrapresi negli ultimi dieci anni per una nuova regolamentazione in materia di averi non rivendicati hanno dimostrato che si tratta di un'impresa molto difficile: sia un disciplinamento completo di diritto pubblico sia eventuali integrazioni specifiche del Codice civile e del Codice delle obbligazioni non si sono rivelati efficaci. È invece opportuna una modifica della legge sulle banche, che permetta una gestione centralizzata degli averi non rivendicati e disciplini anche i casi in cui, nonostante gli sforzi profusi, non fosse possibile ristabilire i contatti con i clienti.

Visto che non sono necessari ulteriori interventi in materia di averi non rivendicati, il Consiglio federale propone al Parlamento di togliere di ruolo i relativi interventi parlamentari.

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