Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo Proroga e modifica del 18 maggio 2010 Il Consiglio federale svizzero decreta: I La validità dei decreti del Consiglio federale del 10 luglio 2003, del 18 agosto 2006, del 30 giugno 2008 e del 30 giugno 20091 che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo, è prorogata2 sino al 31 dicembre 2012.

II Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per l'industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati sotto la cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale: Art. 4

Salario

III I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2010, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 4 del contratto collettivo di lavoro.

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FF 2003 4473, 2006 6205, 2008 5258, 2009 4475 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

2010-1270

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Dichiarazione d'obbligatorietà generale del contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo. DCF

IV Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2010 e ha effetto sino al 31 dicembre 2012.

18 maggio 2010

In nome del Consiglio federale svizzero: Il vice-presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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