Decreto federale che approva una Convenzione tra la Svizzera e i Paesi Bassi per evitare la doppia imposizione
Disegno
del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 25 agosto 20102, decreta: Art. 1 La Convenzione del 26 febbraio 20103 tra la Confederazione Svizzera e il Regno dei Paesi Bassi per evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito č approvata.
1
2
Il Consiglio federale č autorizzato a ratificare la Convenzione.
Art. 2 1 Il Consiglio federale dichiara al Governo dei Paesi Bassi che la Svizzera non concede assistenza amministrativa in materia fiscale se la domanda di assistenza si basa su dati ottenuti illegalmente e che la Svizzera farā in tal caso richiesta di assistenza giudiziaria.
2 Il Consiglio federale si adopera per ottenere una dichiarazione equivalente dal Governo della Repubblica dei Paesi Bassi.
Art. 3 Il presente decreto sottostā a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).
1 2 3
RS 101 FF 2010 5057 RS ...; FF 2010 5079
2010-0484
5077
Approvazione di una Convenzione di doppia imposizione con i Paesi Bassi. DF
5078