Autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale per scopi di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica, nella seduta plenaria del 2 giugno 2010 e nella procedura per circolazione degli atti dell'8 giugno 2010, visti l'articolo 321bis del Codice penale (CP; RS 311.0) e gli articoli 1, 2, 9, 10 e 11 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 concernente l'autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica (OATSP; RS 235.154); in re NEO Schweizerische Gesellschaft für Neonatologie, prof. dr. med. H.U.

Bucher, Klinik für Neonatologie, Universitätsspital Zürich, progetto «Erweiterung des Schweizerischen Frühgeborenen-Registers der Swiss Neonatal Network & Follow-up Group: Einschluss von Neugeborenen mit perinataler Asphyxie», concernente la domanda del 29 marzo 2010 per un adeguamento dell'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica, decide: Il dispositivo della decisione relativa all'autorizzazione particolare del 10 gennaio 2007 per lo «Schweizerische Frühgeborenen-Register der Swiss Neonatal Network & Follow-up Group» è adeguato come segue: 1. Titolari dell'autorizzazione Invariato.

2. Oggetto dell'autorizzazione a)

Ai medici curanti dei centri perinatali di Aarau, Basilea, Berna, Coira, Ginevra, Losanna, Lucerna, San Gallo, Zurigo che hanno preso parte all'allestimento del registro è rilasciata l'autorizzazione di comunicare ai titolari dell'autorizzazione i dati di ­ prematuri con un peso corporeo alla nascita <1500 g e/o a <32 settimane di gestazione, ­ neonati (>36 settimane di gravidanza) con segni clinici di asfissia perinatale, che sono stati ospedalizzati in uno dei centri menzionati e per i quali non ha potuto essere chiesto al rappresentante legale il consenso per la comunicazione dei dati.

b)

Con il rilascio dell'autorizzazione non s'impone a nessuno l'obbligo di comunicare i dati.

3. Scopo della comunicazione dei dati Invariato.

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4. Protezione dei dati comunicati Invariato.

5. Responsabilità della protezione dei dati comunicati Invariato.

6. Oneri Invariato.

7. Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale (Casella postale, 3000 Berna 14) entro 30 giorni dalla notifica rispettivamente dalla pubblicazione, in virtù dell'articolo 44 e seguenti della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). Il ricorso deve essere presentato in duplice copia e deve contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova.

8. Comunicazione e pubblicazione La presente decisione è notificata per scritto ai titolari dell'autorizzazione nonché all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza. Il dispositivo della decisione è pubblicato nel Foglio federale. Chi è legittimato a ricorrere può, entro il termine di ricorso e dopo essersi annunciato telefonicamente (tel. 031 322 94 94), prendere conoscenza dell'intera decisione presso il segretariato della Commissione peritale, Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione diritto, 3003 Berna.

12 ottobre 2010

Commissione peritale per il segreto professionale in materia di ricerca medica Il presidente, Franz Werro

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