10.103 Messaggio concernente l'approvazione di un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e il Kazakistan per evitare le doppie imposizioni del 3 dicembre 2010

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale che approva un Protocollo volto a modificare la Convenzione del 21 ottobre 1999 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Kazakistan per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

3 dicembre 2010

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Compendio Il Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e il Kazakistan prevede di inserire una disposizione concernente lo scambio di informazioni secondo lo standard OCSE. Inoltre, per i dividendi versati alle istituzioni di previdenza e alle Banche centrali di entrambi gli Stati è introdotta l'aliquota zero. Infine, con l'integrazione di una clausola arbitrale e la precisazione nel Protocollo secondo cui anche le prestazioni in capitale versate dalle istituzioni di previdenza rientrano nel campo di applicazione della Convenzione, è stato possibile prendere in considerazione due esigenze della più recente politica svizzera in materia di convenzioni.

I Cantoni e le associazioni dell'economia interessate hanno accolto favorevolmente la conclusione del Protocollo.

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Messaggio 1

Considerazioni generali sullo sviluppo ulteriore della politica in materia di convenzioni contro le doppie imposizioni

Le convenzioni per evitare le doppie imposizioni sono uno strumento importante della politica fiscale. Buone convenzioni favoriscono l'attività della nostra economia d'esportazione, promuovono investimenti esteri in Svizzera e contribuiscono in tal modo al benessere del nostro Paese e dello Stato partner.

La politica svizzera in materia di convenzioni per evitare le doppie imposizioni si basa da sempre sugli standard dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), poiché sono i più idonei al raggiungimento degli obiettivi in materia di benessere. Elementi importanti sono la chiara ripartizione del diritto d'imposizione delle persone fisiche e giuridiche, un'imposta residua per quanto possibile uguale a zero o molto bassa su interessi, dividendi e canoni nonché l'eliminazione in generale di conflitti in campo fiscale che arrecano svantaggi ai contribuenti attivi a livello internazionale. Da sempre esistono tensioni tra le condizioni quadro favorevoli e la riconoscenza internazionale del nostro regime fiscale.

Buone soluzioni svizzere possono perdere valore se non sono riconosciute a livello internazionale.

Il 13 marzo 2009 il Consiglio federale ha deciso di adeguare l'assistenza amministrativa nelle questioni fiscali alla nuova realtà della politica internazionale.

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Situazione iniziale, svolgimento e risultato dei negoziati

La Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Kazakistan per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (RS 0.672.947.01; di seguito CDI-KAZ) reca la data 21 ottobre 1999.

Finora non è stata sottoposta a revisione. L'articolo 26 della CDI-KAZ prevede una disposizione sullo scambio di informazioni. Conformemente alla prassi svizzera lo scambio si limita alle informazioni che servono all'applicazione della Convenzione.

Dal 1° gennaio 2009 il Kazakistan ha posto in vigore ampie modifiche della sua legislazione tributaria. Una parte di queste modifiche consisteva in norme per la lotta contro i centri offshore stranieri. Tra questi rientrano, secondo il diritto kazako, anche Stati la cui legislazione tratta in modo confidenziale i dati relativi alle finanze, ai diritti di proprietà e al reddito. Il Kazakistan ha iscritto questi Stati in una lista nera e ha inasprito sotto diversi aspetti il commercio con essi. Oltre ai classici Paesi offshore, la Svizzera, assieme ad altri Paesi con cui il Kazakistan ha pure concluso convenzioni per evitare le doppie imposizioni, è stata posta nella lista nera, valida dal 1° gennaio 2009.

Nonostante gli enormi sforzi da parte della diplomazia svizzera, non si è riusciti a trovare una soluzione che spronasse il Kazakistan a stralciare la Svizzera dalla lista nera. Dato che il Kazakistan dispone di grandi riserve di materie prime di notevole importanza per le società svizzere attive nel commercio di tali materie, l'inserimento 7837

della Svizzera in questa lista ha avuto forti ripercussioni per una parte dell'economia elvetica.

Dopo la decisione del Consiglio federale del 13 marzo 2009, di ritirare la riserva della Svizzera sullo scambio di informazioni secondo il modello di Convenzione dell'OCSE, il Kazakistan ha espresso il desiderio di avviare negoziati per adeguare la disposizione concernente lo scambio di informazioni alle prescrizioni dello standard dell'OCSE. La Svizzera ha dato seguito a questa domanda d'intesa con le direttive del Consiglio federale.

A fine novembre e inizio dicembre 2009 i due Stati si sono incontrati a Berna per i negoziati di revisione. Al riguardo, le due delegazioni hanno potuto accordarsi su una modifica della disposizione concernente lo scambio di informazioni secondo il modello svizzero. Inoltre, la delegazione svizzera ha sfruttato i negoziati per adeguare determinanti punti della Convenzione alle attuali esigenze e per ottenere determinati miglioramenti della Convenzione per evitare le doppie imposizioni con il Kazakistan, che rispetto a quelle concluse con altri Paesi rimane comunque vantaggiosa per la Svizzera. I negoziati si sono conclusi il 2 giugno 2009 con la parafatura del Protocollo che modifica la Convenzione (di seguito: Protocollo di modifica).

Dopo che alla fine di giugno del 2010 il parlamento kazako ha approvato una modifica della legislazione tributaria intesa in particolare a stralciare la Svizzera dalla lista nera, il Kazakistan ha cancellato la Svizzera da tale lista con effetto al 1° settembre 2010. Questo ha levato ogni ostacolo alla firma del Protocollo di modifica da parte della Svizzera. I ministri delle finanze dei due Stati hanno così firmato tale Protocollo in data 3 settembre 2010 ad Astana.

I Cantoni e le cerchie economiche interessate dalla conclusione della Convenzione per evitare le doppie imposizioni hanno accolto favorevolmente la revisione della CDI-KAZ.

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Valutazione

L'introduzione dell'aliquota zero per i dividendi versati alle istituzioni di previdenza facilita gli investimenti transfrontalieri di queste istituzioni. La nuova disposizione sullo scambio di informazioni secondo lo standard dell'OCSE corrisponde esattamente alle direttive del Consiglio federale e limita lo scambio di informazioni alle richieste presentate caso per caso. Con l'integrazione della clausola arbitrale e la precisazione nel Protocollo secondo cui anche le prestazioni in capitale versate dalle istituzioni di previdenza rientrano nel campo di applicazione della Convenzione è stato possibile prendere in considerazione due esigenze della più recente politica svizzera in materia di convenzioni. Inoltre, nel Protocollo di modifica si stabilisce che l'interpretazione delle disposizioni della Convenzione deve avvenire in base al commentario dell'OCSE. In tal modo si tiene conto del fatto che il Kazakistan non è membro dell'OCSE e si contribuisce a un'applicazione uniforme della Convenzione.

Nel Protocollo si è giunti a un risultato equilibrato che contribuirà al ripristino delle relazioni economiche positive in vigore prima dell'inserimento della Svizzera nella lista nera.

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Commento ai singoli articoli del Protocollo

Il Protocollo di modifica adegua e completa alcune disposizioni della CDI-KAZ. Il contenuto principale di queste modifiche è illustrato di seguito.

Articolo I del Protocollo di modifica concernente gli articoli 2 (Imposte considerate), 4 (Residenza), 11 (Interessi), 12 (Canoni) e 19 (Funzioni pubbliche) Per precisare che tutte le differenti collettività della Repubblica del Kazakistan devono attenersi alle disposizioni della CDI-KAZ, si è proceduto a un completamento delle collettività interessate. Oltre allo Stato contraente stesso, alle sue suddivisioni politiche nonché agli enti locali, l'enumerazione comprende ora anche i cosiddetti enti centrali.

Articolo II del Protocollo di modifica concernente l'articolo 3 della Convenzione (Definizioni generali) Su richiesta del Kazakistan è stata effettuata una modifica della descrizione geografica del territorio della Repubblica del Kazakistan. Dato che sia il diritto kazako sia il diritto russo si applicano al Cosmodromo di Bajkonur, era premura del Kazakistan assicurarsi che anche questo territorio entrasse nel campo di applicazione della Convenzione. Sotto il profilo materiale non risultano cambiamenti. La nuova descrizione comprende territori in cui il Kazakistan esercita i suoi diritti sovrani e la sua giurisdizione conformemente al diritto nazionale e al diritto internazionale compresi i trattati internazionali conclusi dal Kazakistan.

Articolo III del Protocollo di modifica concernente l'articolo 4 della Convenzione (Residenza) Analogamente a numerosi altri Stati, neanche il diritto kazako contempla la doppia cittadinanza. Questa circostanza ha permesso di apportare semplificazioni rispetto alla Convenzione esistente e di stralciare il relativo passaggio di cui all'articolo 4 paragrafo 2 lettera d. Sotto il profilo materialmente non cambia nulla.

Articolo IV del Protocollo di modifica concernente l'articolo 10 della Convenzione (Dividendi) L'attuale disposizione prevede al paragrafo 2 un diritto d'imposizione dei dividendi del 15 per cento per lo Stato della fonte. Se una società detiene una partecipazione del 10 per cento nella società che versa i dividendi, l'imposta residua ammonta al 5 per cento. Rispetto alle convenzioni concluse con altri Stati, la Convenzione con il Kazakistan prevede già una regolamentazione relativamente vantaggiosa. Con
l'introduzione dell'aliquota zero sui dividendi versati alle istituzioni di previdenza e alle Banche centrali dei due Stati (par. 3) si è potuto ottenere un ulteriore miglioramento. La cerchia delle istituzioni di previdenza favorite è disciplinata nel Protocollo. Per la Svizzera si tratta di tutte le istituzioni del primo e del secondo pilastro nonché del pilastro 3a. Gli investimenti collettivi di capitale riservati esclusivamente agli investimenti delle istituzioni di previdenza saranno trattati come gli investimenti diretti di capitale effettuati dalle stesse istituzioni di previdenza. Questi includono,

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oltre ai fondi di investimento menzionati nel Protocollo, anche gli investimenti effettuati da fondazioni di investimento.

Articolo V del Protocollo di modifica concernente l'articolo 25 della Convenzione (Procedura di conciliazione) La disposizione prevede l'introduzione nella Convenzione di una clausola arbitrale sulla base di quella contenuta nel modello di convenzione dell'OCSE. Essa è conforme alla più recente politica svizzera in materia di convenzioni. Per i dettagli concernenti la procedura d'arbitrato si rimanda al Messaggio concernente una nuova Convenzione di doppia imposizione con il Sudafrica (FF 2007 5985).

La procedura d'arbitrato è avviata su richiesta del contribuente interessato qualora le autorità competenti di entrambi gli Stati contraenti non riescano a trovare un accordo amichevole entro tre anni dalla presentazione del caso e se in nessuno degli Stati contraenti è già stata emessa una decisione giurisdizionale. Il lodo arbitrale è vincolante per gli Stati contraenti, a condizione che nessuno dei contribuenti interessati si opponga alla decisione. Le questioni concernenti la procedura devono essere ancora convenute dalle autorità competenti.

Articolo VI del Protocollo di modifica concernente l'articolo 26 della Convenzione (Scambio di informazioni) Sulla scia della globalizzazione dei mercati finanziari e in particolare alla luce della crisi finanziaria, la collaborazione internazionale ha assunto ulteriore importanza. La Svizzera sostiene da sempre gli sforzi compiuti in tal senso. Con la sua decisione del 13 marzo 2009 il Consiglio federale ha dunque deciso di adottare lo standard dell'OCSE concernente l'assistenza amministrativa nelle questioni fiscali. Al contempo ha dichiarato il mantenimento della tutela procedurale, la limitazione dell'assistenza amministrativa al singolo caso, soluzioni transitorie corrette, la limitazione alle imposte considerate nella convenzione, il principio di sussidiarietà nonché l'eliminazione di eventuali discriminazioni concernenti gli indicatori da perseguire a seguito del passaggio allo standard OCSE. Il Kazakistan ha richiesto una disposizione concernente lo scambio di informazioni possibilmente vicina al modello di Convenzione dell'OCSE, ma ha dato il suo accordo a tutte le deroghe della Svizzera in virtù delle direttive del Consiglio
federale.

La disposizione parafata riprende in ampia misura il tenore dell'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE. Esistono scostamenti alla limitazione dello scambio di informazioni alle imposte considerate dalla Convenzione, alla rinuncia alla trasmissione delle informazioni ottenute alle autorità di vigilanza, la possibilità di utilizzare per altri fini le informazioni previo consenso di entrambi le parti nonché l'autorizzazione delle autorità competenti degli Stati contraenti a impiegare misure coercitive per l'applicazione di richieste di informazioni nei confronti di banche, altri istituti finanziari, mandatari e fiduciari nonché per determinare i rapporti di partecipazione. Le deroghe sono contenute nel commentario relativo al modello di Convenzione dell'OCSE e sono compatibili con lo standard dell'OCSE.

Il paragrafo 1 stabilisce il principio dello scambio di informazioni. Esso prevede lo scambio delle informazioni verosimilmente pertinenti per l'esecuzione della presente Convenzione oppure per l'applicazione o l'esecuzione del diritto interno relativo alle imposte considerate dalla Convenzione. La restrizione alle informazioni 7840

verosimilmente pertinenti esclude espressamente la cosiddetta «fishing expedition».

Inoltre, lo Stato richiedente deve sfruttare tutte le fonti d'informazione abituali previste dalla sua procedura fiscale interna prima di richiedere informazioni all'altro Stato. Ai fini dello scambio di informazioni non è necessario che il contribuente sia residente in Svizzera o in Kazakistan purché esista un legame economico in uno degli Stati contraenti.

Il paragrafo 2 stabilisce il principio della segretezza. Questa disposizione concerne lo Stato richiedente e prevede che le informazioni scambiate debbano essere accessibili solo a persone o autorità che si occupano dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, dell'esecuzione o del perseguimento penale oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici inerenti a queste imposte. Le informazioni possono quindi anche essere comunicate al contribuente o al suo rappresentante. L'ultima frase di questo paragrafo prevede la possibilità di impiegare le informazioni ricevute per altri scopi non fiscali se questa possibilità è permessa dal diritto di entrambi gli Stati contraenti e lo Stato richiesto vi acconsente. Questa disposizione permette ad esempio di utilizzare le informazioni ottenute in un'altra procedura penale senza tuttavia privare la persona interessata dei diritti procedurali in Svizzera. Essa permette inoltre di evitare che vengano più volte trasmesse le stesse informazioni per scopi diversi. In tutti i casi è necessario il consenso dello Stato richiesto.

Il paragrafo 3 prevede alcune restrizioni allo scambio di informazioni in favore dello Stato richiesto. Questo non è tenuto a eseguire misure amministrative che vanno oltre i limiti posti dalle proprie norme legali o dalla sua prassi amministrativa e nemmeno a eseguire misure amministrative che si scostano dalle norme legali o dalla prassi amministrativa dello Stato richiedente. Nel caso della Svizzera significa in particolare garantire il diritto di essere sentiti delle persone interessate e la possibilità di far esaminare da un tribunale il previsto scambio di informazioni. Lo Stato richiesto può inoltre rifiutarsi di comunicare informazioni che non potrebbero essere ottenute secondo le sue norme legali o la sua prassi amministrativa o secondo quelle dello Stato
richiesto. Infine, lo Stato richiesto può rifiutarsi di comunicare informazioni contrarie all'ordine pubblico o che rivelano un segreto commerciale. In particolare per quest'ultimo caso, potrebbe trattarsi di informazioni che non sono tenute sufficientemente segrete dall'altro Stato.

Il paragrafo 4 prevede l'obbligo dello Stato richiesto di trasmettere e scambiare informazioni anche nel caso in cui esso stesso non necessiti di queste informazioni ai fini dell'imposizione. Di conseguenza lo scambio di informazioni non si limita alle informazioni che presentano un interesse per le autorità fiscali dello Stato richiesto.

Il paragrafo 5 contiene disposizioni speciali concernenti le informazioni detenute da banche o da altri intermediari nonché concernenti i diritti di proprietà di una persona. Tali informazioni devono essere scambiate nonostante le restrizioni del paragrafo 3. Lo Stato richiesto deve poter ottenere e trasmettere le informazioni richieste anche se queste informazioni non sarebbero disponibili secondo le sue norme legali o la sua prassi amministrativa. Di conseguenza la Svizzera non può rifiutarsi di scambiare informazioni invocando il segreto bancario. La disposizione presuppone tuttavia che le informazioni richieste siano disponibili.

In caso di frode fiscale la Svizzera dispone, in virtù della procedura penale di diritto interno, dei mezzi necessari per ottenere le informazioni secondo il paragrafo 5.

Tuttavia lo scambio di informazioni convenuto non pone più la condizione dell'esi7841

stenza di un reato fiscale. Affinché l'attuazione degli obblighi della Convenzione possa essere garantita dagli Stati contraenti è stata introdotta l'ultima frase del paragrafo 5 che fornisce la base legale necessaria per disporre dei poteri di procedura necessari all'ottenimento delle informazioni richieste.

La procedura applicabile sarà in un primo momento disciplinata dall'ordinanza del 1° settembre 2010 sull'assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI), che è entrata in vigore il 1° ottobre 2010. L'ordinanza sarà sostituita da una legge la cui elaborazione è già iniziata. Questo modo di procedere è stato confermato nei decreti federali del 18 giugno 2010 che approvano dieci convenzioni di doppia imposizione, nuove o rivedute, e non deve pertanto essere ripetuto, salvo in casi specifici.

Conformemente all'articolo 5 capoverso 2 lettera c OACDI, la Svizzera non concederà assistenza amministrativa se la domanda di assistenza si basa su dati ottenuti illegalmente.

Le domande d'informazione devono essere fatte per scritto (sono così escluse semplici telefonate) conformemente alle prescrizioni dell'OCSE, in particolare il modulo 1 concernente lo scambio di informazioni su domanda secondo il manuale OCSE sull'attuazione dello scambio di informazioni in ambito fiscale.

Le disposizioni dell'articolo 26 sono ulteriormente precisate nel Protocollo della Convenzione (art. VII, n. 5 del Protocollo di modifica). Esso stabilisce il principio di sussidiarietà ed esclude espressamente la cosiddetta «fishing expedition» (n. 5 lett. a e b). Gli Stati contraenti devono sfruttare tutte le fonti d'informazione abituali previste dalla loro procedura fiscale interna prima di richiedere informazioni all'altro Stato. La ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») nella speranza di ottenere informazioni fiscali essenziali è espressamente esclusa. Sono inoltre dettagliati i requisiti per una richiesta di informazioni (n. 5 lett. c). È necessaria una chiara identificazione del contribuente interessato e, nella misura in cui è conosciuta, della persona (ad es. la banca) che verosimilmente detiene le informazioni desiderate dallo Stato richiesto. Lo Stato richiedente deve indicare di quali informazioni ha bisogno, per quale periodo fiscale
nonché per quale scopo fiscale. Ne consegue che lo scambio di informazioni si limita a domande concrete concernenti casi specifici. In assenza dei dati specifici necessari all'identificazione, una richiesta di informazione non potrà essere soddisfatta. Se il nome della banca detentrice delle informazioni non può essere specificato nella richiesta di assistenza amministrativa, sarà impossibile per la Svizzera condurre un'indagine su dati bancari. Questa descrizione permette di escludere le «fishing expedition» (n. 5 lett. c).

È precisato che gli Stati contraenti non sono obbligati a effettuare scambi di informazioni spontanei o automatici, senza pertanto escludere la possibilità per uno degli Stati contraenti di effettuare uno scambio di informazioni spontaneo o automatico, se il suo diritto interno lo prevede (n. 5 lett. d). Sono inoltre garantiti i diritti procedurali dei contribuenti (n. 5 lett. e). In Svizzera il contribuente interessato può impugnare la decisione finale dell'Amministrazione federale delle contribuzioni relativa alla trasmissione delle informazioni con un ricorso al Tribunale amministrativo federale, che decide in ultima istanza. Il ricorso ha effetto sospensivo. Se è interposto ricorso, lo scambio di informazioni può avvenire solo quando il ricorso respinto è passato in giudicato. L'obiettivo di questa procedura non è di impedire o ritardare illecitamente lo scambio di informazioni.

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Le disposizioni modificate concernenti lo scambio di informazioni sono considerate per gli anni fiscali a partire dal 1° gennaio dell'anno immediatamente successivo alla data dell'entrata in vigore. Per gli anni precedenti, lo scambio di informazioni si limita alle informazioni necessarie per la corretta applicazione della Convenzione secondo l'attuale articolo 26.

Articolo VII del Protocollo di modifica concernente il Protocollo della Convenzione Al numero 4 il Protocollo di modifica contiene una precisazione concernente le prestazioni in capitale del secondo pilastro. Esso stabilisce che il diritto di tassare le prestazioni in capitale deve essere attribuito agli Stati contraenti deve essere lo stesso a quello per le rendite del secondo pilastro secondo le disposizioni dell'articolo 18 (Pensioni e rendite) o dell'articolo 19 (Funzioni pubbliche).

Al numero 6 il Protocollo prevede una normativa sull'interpretazione delle disposizioni della Convenzione, che devono essere interpretate in modo uniforme dagli Stati contraenti. Le disposizioni della Convenzione, che sono identiche a quelle del modello di Convenzione dell'OCSE, hanno lo stesso tenore di quello definito nel commentario dell'OCSE. Future modifiche del commentario dell'OCSE devono pure essere tenute in considerazione nell'interpretazione delle disposizioni della Convenzione.

Articolo VIII del Protocollo di modifica (Entrata in vigore e applicabilità) Il Protocollo di modifica tra la Svizzera e il Kazakistan entra in vigore al momento in cui perverrà l'ultima delle notificazioni con cui viene comunicata la fine delle procedure interne di approvazione.

Le disposizioni del Protocollo di modifica si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore.

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Ripercussioni finanziarie

L'introduzione dell'aliquota zero per i dividendi versati alle istituzioni di previdenza e alle Banche centrali di entrambi gli Stati provocano perdite fiscali, che dovrebbero tuttavia essere moderate. D'altra parte la riduzione delle aliquote residue comporterebbe un miglioramento dell'attrattiva della piazza economica svizzera e quindi entrate fiscali supplementari.

L'introduzione di una clausola arbitrale non incide direttamente sulle entrate fiscali svizzere. Invece, il fatto di poter richiedere una procedura d'arbitrato, può contribuire a far sì che gli Stati contraenti limitino eventuali aggiustamenti a un livello ragionevole, cosa che contribuisce alla protezione delle entrate fiscali svizzere.

L'obbligo di fornire assistenza amministrativa su richiesta per l'esecuzione del diritto interno dello Stato richiedente, da un lato, e l'accesso su domanda a informazioni bancarie per scopi fiscali dall'altro, può in una certa misura mettere in dubbio l'attrattiva della piazza economica svizzera, causando indirettamente effetti indesiderati per le entrate fiscali svizzere. In considerazione degli sforzi internazionali per condizioni quadro uniformi in tutti gli Stati in fatto di assistenza amministrativa («global level playing field») e la garanzia di uno scambio di informazioni efficace

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grazie a un meccanismo di controllo adeguato, la nuova situazione non dovrebbe però comportare ripercussioni particolari per la Svizzera.

I Cantoni e gli ambienti economici interessati hanno accolto favorevolmente la conclusione del Protocollo di modifica. Nel suo insieme quest'ultimo contribuisce in maniera positiva al ripristino delle buone relazioni economiche bilaterali, esistenti sino all'inserimento della Svizzera nella lista nera, e corrisponde quindi agli obiettivi principali della politica svizzera in materia di commercio estero.

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Costituzionalità

Il Protocollo di modifica si fonda sull'articolo 54 della Costituzione federale (RS 101, Cost.), che attribuisce alla Confederazione la competenza in materia di affari esteri. Secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost., spetta all'Assemblea federale approvare il presente Protocollo di modifica, il quale, una volta approvato, sarà parte integrante della Convenzione del 1999. Il Protocollo è stato concluso per un periodo indeterminato, ma è denunciabile per la fine di ogni anno civile con preavviso di almeno sei mesi. Esso non prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale.

Dal 1° agosto 2003 sottostanno al referendum facoltativo giusta l'articolo 141 capoverso 1 lettera d della Costituzione federale, i trattati che contengono importanti norme di diritto o la cui attuazione necessita l'emanazione di leggi federali. Con riferimento all'articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento (RS 171.10), una disposizione di un trattato internazionale rappresenta una norma di diritto se, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impone obblighi, conferisce diritti o determina competenze. Allo scopo di sviluppare una prassi praticabile in relazione al nuovo numero dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d della Costituzione federale ed evitare che Convenzioni analoghe siano di volta in volta sottoposte a referendum, nel suo messaggio del 19 settembre 2003 concernente una Convenzione di doppia imposizione con lo Stato d'Israele, il Consiglio federale ha stabilito che avrebbe proposto in futuro al Parlamento di non sottoporre a referendum facoltativo le Convenzioni che, rispetto a quelle già concluse, non contengono ulteriori obblighi importanti per la Svizzera.

La disposizione riveduta concernente lo scambio di informazioni prevede invece un'assistenza amministrativa ampliata conformemente al modello di convenzione dell'OCSE. Questo fatto è un'importante novità nella prassi svizzera in materia di convenzioni. Rispetto ad altri Protocolli di modifica, quello con il Kazakistan prevede nuove disposizioni importanti per la Svizzera ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale.

Il decreto federale concernente l'approvazione di un Protocollo che modifica la Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra la Svizzera e il Kazakistan sarà sottoposto a referendum facoltativo giusta l'articolo 141 capoverso 1 lettera d della Costituzione federale.

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