Scambio di note dell'8 luglio 2008 tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento della decisione 2008/456/CE recante modalità di applicazione del Fondo per le frontiere esterne (Sviluppo dell'acquis di Schengen) Entrato in vigore il ...

Traduzione1 Missione della Svizzera presso l'Unione europea

Bruxelles, 8 luglio 2008 Commissione delle Comunità europee, Segretariato generale, SG.A.3 Bruxelles

La Missione della Svizzera presso l'Unione europea porge i complimenti al Segretariato generale della Commissione europea e ha l'onore di accusare ricezione della notifica della Commissione del 9 giugno 2008, emessa in virtù dell'articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 20042, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (qui di seguito Accordo di associazione), del tenore seguente: «Decisione della Commissione, del 5/III/2008, recante modalità di applicazione della decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007­2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», relative ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all'ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo»3 La presente decisione è stata notificata alla Svizzera con il numero C(2008) 789 definitivo.

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Dal testo originale francese.

RS 0.362.31 Decisione 2008/456/CE della Commissione, del 5 marzo 2008, recante modalità di applicazione della decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007­2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», relative ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all'ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo, GU L 167 del 27.6.2008, pag. 1.

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Recepimento della decisione 2008/456/CE recante modalità di applicazione del Fondo per le frontiere esterne. Scambio di note

Conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera a secondo periodo dell'Accordo di associazione e con riserva dell'adempimento dei requisiti costituzionali, la Missione della Svizzera presso l'Unione europea informa il Segretariato generale della Commissione europea che la Svizzera accetta e si impegna a trasporre nel proprio ordinamento giuridico interno il contenuto dell'atto annesso alla notifica della Commissione. L'atto in questione costituisce parte integrante della presente nota di risposta.

Conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell'Accordo di associazione, la Svizzera informa immediatamente il Segretariato generale della Commissione europea non appena tutti i requisiti costituzionali sono stati adempiuti.

Conformemente all'articolo 7 paragrafo 3 dell'Accordo di associazione, la notifica della Commissione europea del 9 giugno 2008 e la presente nota di risposta instaurano diritti e obblighi tra la Svizzera e la Comunità europea e costituiscono pertanto un accordo tra la Svizzera e la Comunità europea.

Il presente accordo entrerà in vigore quando la Svizzera avrà notificato l'adempimento dei requisiti costituzionali. Esso può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 dell'Accordo di associazione.

Una copia della presente nota è trasmessa al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, Direzione generale H, Giustizia e affari interni, Bruxelles.

La Missione della Svizzera presso l'Unione europea coglie l'occasione per rinnovare al Segretariato generale della Commissione europea le assicurazioni della più alta considerazione.

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