Traduzione1

Accordo tra la Svizzera e l'Eurojust Concluso a Bruxelles il 27 novembre 2008 Approvato dall'Assemblea federale il ...

Entrato in vigore mediante scambio di note il ...

La Svizzera e l'Eurojust, (di seguito denominate «le Parti»), vista la Decisione del Consiglio del 28 febbraio 2002 che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità e vistone in particolare l'articolo 27 paragrafo 1 lettera c e paragrafo 3; visto il parere dell'autorità di controllo comune del 24 aprile 2008; considerato l'interesse comune della Svizzera e dell'Eurojust a sviluppare una stretta e fattiva cooperazione per fronteggiare le sfide attuali e future costituite dalle forme gravi di criminalità internazionale; considerato il desiderio di migliorare la cooperazione giudiziaria tra la Svizzera e l'Eurojust per agevolare il coordinamento delle attività d'indagine e delle misure di perseguimento penale sul territorio della Svizzera e di uno o più Stati membri dell'Unione europea; considerato che la Svizzera dispone di un elevato livello di protezione dei dati personali e che ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale, che risulta di fondamentale importanza anche per il sistema di protezione dei dati dell'Eurojust; considerato l'elevato livello di protezione dei dati personali esistente all'interno dell'Unione europea, soprattutto per quanto riguarda l'elaborazione dei dati personali secondo la Decisione del Consiglio del 28 febbraio 2002 che istituisce l'Eurojust, il Regolamento interno dell'Eurojust relativo alla protezione dei dati e altre norme applicabili; nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi giuridici della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che sono ripresi nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; considerata la stretta cooperazione già in essere nel settore della giustizia e del perseguimento penale tra la Svizzera e gli Stati membri in virtù dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen e dell'Accordo di cooperazione fra la Confederazione Svizzera,

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Dal testo originale tedesco.

2009-2002

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Accordo tra la Confederazione Svizzera e l'Eurojust

da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall'altro, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari; hanno concordato quanto segue: Art. 1

Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

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a)

«Decisione Eurojust» designa la Decisione del Consiglio del 28 febbraio 2002 che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità, modificata dalla decisione del Consiglio del 18 giugno 20032;

b)

«Stati membri» designa gli Stati membri dell'Unione europea;

c)

«collegio» designa il collegio dell'Eurojust ai sensi dell'articolo 10 della Decisione Eurojust;

d)

«membro nazionale» designa il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust da ciascuno Stato membro dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 1 della Decisione Eurojust;

e)

«procuratore di collegamento» designa un agente o un magistrato di collegamento svizzero ai sensi dell'articolo 27 paragrafo 3 della Decisione Eurojust;

f)

«assistente» designa una persona che assiste un membro nazionale secondo l'articolo 2 paragrafo 2 della Decisione Eurojust o il procuratore di collegamento secondo l'articolo 6 del presente Accordo;

g)

«direttore amministrativo» designa il direttore amministrativo ai sensi dell'articolo 29 della Decisione Eurojust;

h)

«personale Eurojust» designa il personale ai sensi dell'articolo 30 della Decisione Eurojust;

i)

«Regolamento interno dell'Eurojust relativo alla protezione dei dati» designa le Disposizioni del Regolamento interno dell'Eurojust relative al trattamento e alla protezione dei dati personali, approvate dal Consiglio dell'Unione europea il 24 febbraio 20053;

j)

«dati personali» designa qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento a un numero d'identificazione o a uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale; Decisione 2002/187/GAI del Consiglio del 28 febbraio 2002 che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità, GU L 63 del 6 marzo 2002, pag. 1, modificata in base alla Decisione 2003/659/GAI (GU L 245 del 29 settembre 2003, pag. 44).

GU C 68 del 19 marzo 2005, pag. 1.

Accordo tra la Confederazione Svizzera e l'Eurojust

k)

Art. 2

«trattamento di dati personali» designa qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati, applicate a dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'impiego, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, l'allineamento o l'associazione, nonché il blocco, la cancellazione o la distruzione; Scopo dell'Accordo

Il presente Accordo («presente Accordo») si prefigge di rafforzare la cooperazione tra la Svizzera e l'Eurojust nella lotta contro le forme gravi di criminalità internazionale.

Art. 3

Portata della cooperazione

1. La Svizzera e l'Eurojust cooperano nei settori di attività definiti all'articolo 4 della Decisione Eurojust. La cooperazione può riguardare tutti i compiti dell'Eurojust indicati agli articoli 6 e 7 della Decisione Eurojust. La cooperazione è soggetta alle disposizioni legali vigenti e all'ordinamento giuridico delle Parti.

2. Se il mandato dell'Eurojust viene esteso a ulteriori settori di attività o competenze rispetto a quelli di cui al paragrafo 1, a partire dalla data di entrata in vigore del mandato modificato l'Eurojust può presentare alla Svizzera una proposta scritta di estensione del campo d'applicazione del presente Accordo in base al nuovo mandato. Il presente Accordo si applica in relazione al nuovo mandato dalla data in cui l'Eurojust riceve l'accettazione scritta della Svizzera in conformità con le procedure interne di quest'ultima.

3. Le disposizioni del presente Accordo non conferiscono ad alcuna persona privata il diritto di ottenere, eliminare o escludere elementi di prova o di impedire l'esecuzione di una richiesta, né ampliano o limitano altri diritti riconosciuti dalla legislazione delle Parti.

Art. 4

Rapporto con altri strumenti della cooperazione giudiziaria in materia penale

Il presente Accordo non influisce sulle disposizioni di accordi bilaterali o multilaterali riguardanti la cooperazione giudiziaria in materia penale tra la Svizzera e gli Stati membri, né sulle disposizioni di accordi stipulati tra la Svizzera, da una parte, e l'Unione europea o la Comunità europea e i suoi Stati membri dall'altra.

Art. 5

Autorità competente

1. L'autorità svizzera competente per l'esecuzione del presente Accordo è l'Ufficio federale di giustizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia.

2. La Svizzera comunica per scritto all'Eurojust eventuali cambiamenti dell'autorità competente di cui al presente articolo. Un tale cambiamento ha effetto a partire dalla data in cui la Svizzera riceve l'accettazione scritta da parte dell'Eurojust.

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Accordo tra la Confederazione Svizzera e l'Eurojust

3. All'interno dell'Eurojust e in conformità con gli articoli 6 e 7 della Decisione Eurojust, per l'esecuzione del presente Accordo sono competenti i membri nazionali interessati e il collegio.

Art. 6

Procuratore di collegamento presso l'Eurojust

1. Per facilitare la cooperazione prevista dal presente Accordo e in conformità con le disposizioni dell'articolo 27 paragrafo 3 della Decisione Eurojust, la Svizzera può distaccare un procuratore di collegamento presso l'Eurojust.

2. Il procuratore di collegamento rappresenta ufficialmente la Svizzera presso l'Eurojust.

3. Il procuratore di collegamento è designato e il suo mandato e la relativa durata sono stabiliti dalla Svizzera in base al diritto nazionale.

4. Il procuratore di collegamento può essere assistito da una persona. In caso di necessità può essere rappresentato da tale assistente.

5. La Svizzera comunica all'Eurojust la natura e la portata dei poteri giudiziari attribuiti al procuratore di collegamento sul territorio svizzero, affinché possa adempiere alle proprie funzioni in conformità con l'obiettivo del presente Accordo. La Svizzera conferisce al procuratore di collegamento la facoltà di agire nei rapporti con le autorità giudiziarie straniere. L'Eurojust si impegna ad accettare e a riconoscere i poteri così conferiti.

6. Il procuratore di collegamento ha accesso alle informazioni contenute nel casellario giudiziale nazionale o in qualsiasi altro registro svizzero come previsto dall'ordinamento svizzero per un procuratore pubblico o una persona con pari facoltà.

7. Il procuratore di collegamento può contattare direttamente le autorità di perseguimento penale svizzere.

8. L'Eurojust si impegna a mettere a disposizione sufficienti strutture di collegamento, inclusi uffici e servizi di telecomunicazione, nei limiti della propria infrastruttura e del proprio budget. L'Eurojust può esigere il rimborso dei costi sostenuti per mettere a disposizione tali strutture. Il rimborso può essere preteso solo per i costi sostenuti nei tre mesi precedenti la richiesta.

9. L'Eurojust garantisce l'inviolabilità dei documenti di lavoro del procuratore di collegamento.

Art. 7

Punto di contatto Eurojust

1. L'Ufficio federale di giustizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia è il punto di contatto svizzero per Eurojust.

2. A fini operativi le autorità cantonali e federali svizzere e l'Eurojust possono entrare direttamente in contatto tra loro nel rispetto dei limiti delle competenze loro attribuite. In tali casi l'autorità svizzera interessata informa l'Ufficio federale di giustizia.

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Accordo tra la Confederazione Svizzera e l'Eurojust

Art. 8

Consultazioni periodiche

Le Parti si consultano periodicamente, almeno una volta all'anno, in merito all'attuazione delle disposizioni del presente Accordo. In particolare è intrattenuto periodicamente uno scambio d'opinioni sull'implementazione e sugli ulteriori sviluppi nel campo della protezione e della sicurezza dei dati.

Art. 9

Riunioni operative e strategiche

1. Il procuratore di collegamento, il suo assistente e altre autorità di perseguimento penale svizzere, incluso il punto di contatto Eurojust, possono partecipare a riunioni operative o strategiche su invito del presidente del collegio e con l'approvazione dei membri nazionali interessati. L'autorità svizzera competente può chiedere all'Eurojust sia di poter partecipare a una riunione sia di convocarla.

2. I membri nazionali e i loro assistenti, il direttore amministrativo e il personale Eurojust possono partecipare anche a riunioni organizzate dal procuratore di collegamento o da altre autorità di perseguimento penale svizzere, incluso il punto di contatto Eurojust.

Art. 10

Scambio di informazioni

1. Le Parti possono scambiarsi tutte le informazioni che risultano necessarie, pertinenti e non eccessive per conseguire lo scopo del presente Accordo in conformità con le relative disposizioni.

2. Lo scambio di informazioni avviene: a)

tra il procuratore di collegamento oppure, se questi non è stato nominato o non è disponibile, tra il punto di contatto Eurojust e i membri nazionali interessati o il collegio; oppure

b)

direttamente tra le autorità di perseguimento penale cantonali o federali responsabili delle indagini o del perseguimento del caso e i membri nazionali interessati o il collegio. In tal caso il procuratore di collegamento oppure, se questi non è stato nominato, il punto di contatto Eurojust deve essere informato dello scambio di informazioni.

3. Le Parti sono libere di concordare altri canali per lo scambio di informazioni in casi particolari.

4. Entrambe le Parti assicurano che i loro rispettivi rappresentanti siano autorizzati a scambiare informazioni al livello adeguato e siano soggetti a verifiche idonee.

Art. 11

Trasmissione di informazioni all'Eurojust

1. Al momento o prima della trasmissione di informazioni, la Svizzera comunica all'Eurojust la finalità per cui le informazioni sono fornite ed eventuali restrizioni d'uso. Queste ultime includono possibili limitazioni d'accesso, restrizioni relative alla trasmissione alle autorità competenti degli Stati membri e condizioni di cancellazione e distruzione. Tale notifica può essere effettuata anche successivamente, se la necessità di applicare restrizioni simili si manifesta dopo la trasmissione.

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Accordo tra la Confederazione Svizzera e l'Eurojust

2. L'Eurojust non è autorizzato a trasmettere a Stati o organismi terzi le informazioni ricevute dalla Svizzera senza il consenso di quest'ultima e senza la garanzia di adeguate misure di sicurezza.

3. L'Eurojust tiene un registro di tutti i dati ricevuti dalla Svizzera nell'ambito del presente Accordo.

Art. 12

Trasmissione di informazioni alla Svizzera

1. Al momento o prima della trasmissione di informazioni, l'Eurojust comunica alla Svizzera la finalità per cui le informazioni sono fornite ed eventuali restrizioni d'uso. Queste ultime includono possibili limitazioni d'accesso, restrizioni relative alla trasmissione da parte delle autorità competenti degli Stati membri e condizioni di cancellazione e distruzione. La comunicazione può avvenire anche successivamente, se la necessità di applicare restrizioni simili si manifesta dopo la trasmissione.

2. La Svizzera non è autorizzata a trasmettere a Stati o organismi terzi le informazioni ricevute dall'Eurojust senza il consenso dei membri nazionali interessati e senza la garanzia di adeguate misure di sicurezza.

3. La Svizzera tiene un registro di tutti i dati ricevuti dall'Eurojust nell'ambito del presente Accordo.

Art. 13

Trattamento dei dati personali trasmessi dalla Svizzera

1. Per i dati personali trasmessi dalla Svizzera l'Eurojust garantisce un livello di protezione almeno equivalente a quello risultante dall'applicazione dei principi sanciti dalla Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale e successive modifiche come il Protocollo aggiuntivo del Consiglio d'Europa dell'8 novembre 2001 alla Convenzione per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale concernente le autorità di controllo e i flussi internazionali di dati.

2. All'elaborazione dei dati personali trasmessi dalla Svizzera si applicano i principi e le norme in materia di protezione dei dati sanciti nella Decisione Eurojust, in particolare nell'articolo 17, e nel Regolamento interno dell'Eurojust relativo alla protezione dei dati.

Art. 14

Trattamento dei dati personali trasmessi dall'Eurojust

1. Per i dati personali trasmessi dall'Eurojust la Svizzera garantisce un livello di protezione almeno equivalente a quello risultante dall'applicazione dei principi sanciti nella summenzionata Convenzione del Consiglio d'Europa e, dalla data della sua ratifica ed entrata in vigore in Svizzera, del Protocollo aggiuntivo del Consiglio d'Europa dell'8 novembre 2001 alla Convenzione per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale concernente le autorità di controllo e i flussi internazionali di dati.

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Accordo tra la Confederazione Svizzera e l'Eurojust

2. Per l'elaborazione e la protezione dei dati personali trasmessi dall'Eurojust, la Svizzera applica principi almeno equivalenti a quelli sanciti nella Decisione Eurojust e nel Regolamento interno dell'Eurojust relativo alla protezione dei dati.

Art. 15

Sicurezza dei dati

1. Conformemente all'articolo 22 della Decisione Eurojust, l'Eurojust garantisce la protezione dei dati personali ricevuti contro la distruzione accidentale o illecita, la perdita accidentale o la diffusione, l'alterazione e l'accesso non autorizzati o contro qualsiasi altra forma di trattamento non autorizzato. Alle informazioni fornite dalla Svizzera sono applicate le misure tecniche e le disposizioni organizzative previste nel Regolamento interno dell'Eurojust relativo alla protezione dei dati e in qualsiasi altro documento pertinente.

2. La Svizzera garantisce un livello di protezione dei dati personali ricevuti contro la distruzione accidentale o illecita, la perdita accidentale o la diffusione, l'alterazione e l'accesso non autorizzati o contro qualsiasi altra forma di trattamento non autorizzato almeno equivalente ai principi di cui all'articolo 22 della Decisione Eurojust. La Svizzera garantisce misure tecniche di protezione e disposizioni organizzative almeno equivalenti a quelle dell'Eurojust.

Art. 16

Diritti degli interessati

Le persone interessate hanno il diritto di accedere ai dati personali che le riguardano e possono esigere che vengano rettificati, bloccati o cancellati. Tali diritti sono stabiliti in base all'ordinamento giuridico della Parte che riceve la richiesta.

Art. 17

Rettifica e cancellazione dei dati personali

1. Su richiesta del punto di contatto Eurojust o del procuratore di collegamento e sotto la loro responsabilità, secondo la Decisione Eurojust e il Regolamento interno relativo alla protezione dei dati, l'Eurojust rettifica, blocca o cancella i dati personali trasmessi dalla Svizzera che sono inesatti o incompleti o che sono stati registrati o conservati in contrasto con le disposizioni del presente Accordo. L'Eurojust comunica alla Svizzera di aver effettuato la rettifica, il blocco o la cancellazione.

2. Se constata che i dati personali trasmessi alla Svizzera sono inesatti o incompleti oppure che sono stati registrati o conservati in contrasto con le disposizioni del presente Accordo o della Decisione Eurojust, l'Eurojust invita il punto di contatto Eurojust o il procuratore di collegamento ad adottare le misure necessarie per la rettifica, il blocco o la cancellazione dei dati. La Svizzera comunica all'Eurojust di aver effettuato la rettifica, il blocco o la cancellazione.

3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2 tutti i fornitori e destinatari di tali dati sono informati senza indugio. I destinatari sono altresì tenuti, in base alle norme cui sono soggetti, a procedere alla rettifica, al blocco o alla cancellazione di tali dati dal proprio sistema.

4. I principi applicati dalla Svizzera per la rettifica, il blocco e la cancellazione dei dati personali trasmessi dall'Eurojust devono essere almeno equivalenti a quelli 47

Accordo tra la Confederazione Svizzera e l'Eurojust

sanciti nell'articolo 20 della Decisione Eurojust e nel Regolamento interno dell'Eurojust relativo alla protezione dei dati.

5. Se, ai sensi dell'articolo 17 paragrafo 4 della Decisione Eurojust, il collegio si occupa di dati relativi a persone soggette alla giurisdizione svizzera, il procuratore di collegamento o altre autorità di perseguimento penale svizzere, incluso il punto di contatto Eurojust, possono partecipare alle riunioni del collegio. Il collegio non può decidere in merito a una vertenza senza che il procuratore di collegamento svizzero o l'autorità svizzera competente abbiano avuto la possibilità di esprimere il proprio parere.

Art. 18

Responsabilità

1. La Svizzera è responsabile, conformemente al suo diritto nazionale, di qualsiasi danno arrecato a una persona a causa di errori di fatto o di diritto relativi ai dati scambiati con l'Eurojust. La Svizzera non può invocare il fatto che l'Eurojust abbia trasmesso dati inesatti per sottrarsi alla responsabilità nei confronti di una persona lesa stabilita dal diritto nazionale.

2. Fatto salvo l'articolo 24 della Decisione Eurojust, in caso di errori di fatto o di diritto dovuti alla comunicazione scorretta dei dati da parte dell'Eurojust, di uno Stato membro dell'Unione europea, di uno Stato terzo o di un organismo terzo, l'Eurojust è tenuta, su richiesta, a rimborsare le somme versate a titolo d'indennizzo ai sensi del paragrafo 1, a meno che i dati non siano stati utilizzati in violazione del presente Accordo. Le disposizioni di questo paragrafo valgono anche per errori di fatto o di diritto dovuti al mancato adempimento dei propri obblighi da parte dell'Eurojust, di uno Stato membro dell'Unione europea, di uno Stato terzo o di un organismo terzo.

3. Qualora l'Eurojust sia tenuta a rimborsare a Stati membri dell'Unione europea, a uno Stato terzo o a un organismo terzo, somme versate a una persona lesa a titolo di indennizzo per i danni subiti, e detti danni siano da ascriversi al mancato adempimento da parte della Svizzera degli obblighi derivanti dal presente Accordo, la Svizzera è tenuta, su richiesta, a rimborsare le somme versate dall'Eurojust allo Stato membro, allo Stato terzo oppure all'organismo terzo a titolo di indennizzo.

4. Le Parti non esigono l'una dall'altra il rimborso delle somme versate a titolo di indennizzo dei danni di cui ai paragrafi 2 e 3 qualora si tratti di indennizzi a carattere punitivo, sproporzionati o di altre forme di indennizzo non compensatorio.

Art. 19

Composizione delle controversie

1. Su richiesta di una delle Parti, queste si incontrano tempestivamente per risolvere qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo o qualsiasi questione che riguardi il loro rapporto.

2. Se non è possibile comporre una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, le Parti possono avviare trattative sulla questione controversa.

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Accordo tra la Confederazione Svizzera e l'Eurojust

Art. 20

Denuncia dell'Accordo

1. Il presente Accordo può essere denunciato da ciascuna Parte con un preavviso di tre mesi.

2. In caso di denuncia le Parti si accordano sull'ulteriore utilizzo e conservazione delle informazioni già scambiate. In mancanza di accordo, ciascuna Parte ha il diritto di chiedere la distruzione delle informazioni trasmesse.

Art. 21

Modifiche

1. Le Parti possono modificare il presente Accordo di comune intesa in qualsiasi momento nel rispetto delle relative disposizioni di legge e procedure interne.

2. Su richiesta di una delle Parti, queste si consultano in merito alla modifica del presente Accordo.

3. Le modifiche entrano in vigore alla data in cui ciascuna Parte notifica all'altra per scritto di aver adempiuto alle proprie disposizioni di legge.

Art. 22

Entrata in vigore

Una volta adempiute le rispettive disposizioni di legge, ciascuna Parte notifica all'altra per scritto la conclusione della procedura interna necessaria all'entrata in vigore del presente Accordo. L'Accordo entra in vigore il giorno dopo la ricezione dell'ultima notifica.

Fatto a Bruxelles il 27 novembre 2008 in due originali in lingua tedesca e inglese, entrambi facenti ugualmente fede.

Per la Svizzera

Per l'Eurojust

Capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia:

Presidente del Collegio:

Eveline Widmer-Schlumpf

José Luís Lopes da Mota

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