Decreto federale concernente la pianificazione di misure per limitare i rischi economici dovuti alle grandi imprese
Disegno
del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 173 capoverso 1 lettera g della Costituzione federale1; visti gli articoli 28 e 148 della legge del 13 dicembre 20022 sul Parlamento; visto il messaggio del Consiglio federale del 12 maggio 20103, decreta: Art. 1 L'Assemblea federale, d'intesa con il Consiglio federale, intende limitare in maniera rapida ed efficace, per il tramite di misure legislative, i rischi economici connessi con determinate grandi imprese.
Art. 2 L'obiettivo delle misure è in particolare di limitare i rischi delle banche di rilevanza sistemica e in tal modo:
1
a.
ridurre in maniera determinante i rischi per la stabilità del sistema finanziario svizzero;
b.
garantire il proseguimento di funzioni economiche importanti;
c.
evitare interventi di aiuto dello Stato.
Le banche di rilevanza sistemica sono banche, gruppi finanziari e conglomerati dominati da banche il cui crollo danneggerebbe notevolmente l'economia svizzera e il sistema finanziario svizzero.
2
I rischi devono in particolare essere limitati mediante una modifica della legge dell'8 novembre 19344 sulle banche. Va data la priorità a misure ed esigenze più severe nei seguenti settori: 3
1 2 3 4
a.
fondi propri;
b.
liquidità;
c.
ripartizione dei rischi;
d.
organizzazione.
RS 101 RS 171.10 FF 2010 2923 RS 952.0
2010-1081
2931
Pianificazione di misure per limitare i rischi economici dovuti alle grandi imprese. DF
Le esigenze vanno stabilite in maniera tale da ridurre in modo determinante i rischi per la stabilità del sistema finanziario e dell'economia svizzera connessi con banche di rilevanza sistemica.
4
L'entità e la forma delle misure dipendono dal grado di rilevanza sistemica delle banche. Le misure devono essere proporzionate e vanno adottate prendendo in considerazione le ripercussioni sulle banche interessate e sulla concorrenza e tenendo conto degli standard riconosciuti a livello internazionale.
5
Art. 3 Considerato il rapporto finale della Commissione di esperti sulla limitazione dei rischi economici dovuti alle grandi imprese che dovrà essere presentato a fine agosto 2010 è previsto il seguente scadenzario per le necessarie modifiche di legge: a.
procedura di consultazione in forma di conferenza: ottobre 2010;
b.
adozione del messaggio da parte del Consiglio federale: fine dicembre 2010;
c.
deliberazione da parte del Parlamento: a contare dalla sessione primaverile 2011;
d.
entrata in vigore: 1° gennaio 2012.
Art. 4 L'Assemblea federale prende atto che nell'autunno 2010 il Consiglio federale sottoporrà un avamprogetto sulle due misure seguenti: a.
limitazione legale delle rimunerazioni variabili nelle imprese finanziarie che beneficiano di aiuti da parte dello Stato;
b.
qualifica quale distribuzione di utili delle componenti variabili di rimunerazione stabilite in funzione degli utili delle imprese.
Art. 5 Il presente decreto non sottostà a referendum.
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