Legge sull'asilo

Disegno

(LAsi) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 26 maggio 20101, decreta: I La legge del 26 giugno 19982 sull'asilo è modificata come segue: Ingresso L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 121 della Costituzione federale3; visto il messaggio del Consiglio federale del 26 maggio 20104, decreta: Sostituzione di un'espressione In tutta la legge l'espressione «Centro di registrazione» è sostituita, con i necessari adeguamenti grammaticali, con l'espressione «Centro di registrazione e di procedura».

Art. 3 cpv. 3 (nuovo) Non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi unicamente per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato.

3

Art. 10 cpv. 2 Le autorità e i servizi amministrativi mettono al sicuro, a destinazione dell'Ufficio federale, i documenti di viaggio e d'identità o qualsiasi altro documento atto a fornire indicazioni sull'identità delle persone che hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ai rifugiati riconosciuti si applica il capoverso 5.

2

1 2 3 4

FF 2010 3889 RS 142.31 RS 101 FF 2010 3889

2008-1185

3961

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Art. 12 cpv. 3 Abrogato Art. 16 cpv. 2 e 3 Le decisioni o le decisioni incidentali dell'Ufficio federale sono notificate di norma nella lingua ufficiale del luogo di residenza del richiedente.

2

Eccezionalmente l'Ufficio federale può scostarsi dalla regola di cui al capoverso 2 se:

3

a.

il richiedente l'asilo o il suo rappresentante legale parla un'altra lingua ufficiale;

b.

in considerazione di domande entrate o della situazione a livello del personale, ciò è provvisoriamente necessario per un disbrigo efficiente e tempestivo delle domande;

c.

il richiedente l'asilo è sentito direttamente in un centro di registrazione e di procedura ed è assegnato a un Cantone con un'altra lingua ufficiale.

Art. 17 cpv. 3bis (nuovo) e 4 3bis Se sussistono indizi che un richiedente sedicente minorenne ha già raggiunto la maggiore età, l'Ufficio federale può disporre una perizia volta ad accertarne l'effettiva età.

La Confederazione provvede all'accesso alla consulenza in materia di procedura e di valutazione delle opportunità.

4

Art. 17b Abrogato Art. 19 cpv. 1, 1bis e 2 La domanda d'asilo deve essere depositata in occasione del controllo di confine in un aeroporto svizzero, all'atto dell'entrata in Svizzera presso un passaggio di frontiera aperto o in un centro di registrazione e di procedura.

1

1bis Può depositare una domanda solo chi si trovi alla frontiera svizzera o sul territorio svizzero.

2

Abrogato

Art. 20 Abrogato

3962

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Art. 22 cpv. 3 e 6 Nel momento in cui gli rifiuta l'entrata, l'Ufficio federale assegna al richiedente un luogo di soggiorno e gli fornisce un alloggio adeguato. Le spese dell'alloggio sono a carico dell'Ufficio federale. Le società aeroportuali mettono a disposizione alloggi a basso costo.

3

6 L'Ufficio federale può in seguito attribuire il richiedente a un Cantone. Negli altri casi, l'ulteriore procedura all'aeroporto è retta dagli articoli 23, 29, 36 e 37.

Art. 23 cpv. 1 Se non autorizza l'entrata in Svizzera, l'Ufficio federale può non entrare nel merito della domanda d'asilo o respingere la domanda d'asilo.

1

Art. 26, rubrica e cpv. 2bis Centri di registrazione e di procedura 2bis

Abrogato

Art. 27 cpv. 4, frase introduttiva e lett. c Non sono attribuite ai Cantoni le persone per le quali non si è entrati nel merito della domanda d'asilo presso un centro di registrazione e di procedura oppure la cui domanda d'asilo è stata respinta presso un siffatto centro. Questa norma non si applica segnatamente se:

4

c.

abrogata

Art. 29 cpv. 3 3

L'audizione è messa a verbale. Questo deve essere firmato dai partecipanti.

Art. 29a (nuovo)

Collaborazione all'accertamento dei fatti

Il Consiglio federale può concludere con Stati terzi e organizzazioni internazionali accordi concernenti la collaborazione all'accertamento dei fatti. Può in particolare concludere accordi concernenti lo scambio reciproco di informazioni per accertare nello Stato d'origine o di provenienza i motivi di fuga di un richiedente, l'itinerario seguito e il soggiorno in uno Stato terzo.

Art. 30 Abrogato Art. 31

Preparazione delle decisioni da parte dei Cantoni

D'intesa con i Cantoni, il Dipartimento può decidere che gli impiegati cantonali con contratto di diritto pubblico preparino decisioni sotto la direzione dell'Ufficio federale e a sua destinazione.

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Art. 31a (nuovo)

Decisioni dell'Ufficio federale

Di norma l'Ufficio federale non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente: 1

a.

può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'articolo 6a capoverso 2 lettera b nel quale aveva soggiornato precedentemente;

b.

può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento;

c.

può ritornare in uno Stato terzo nel quale aveva soggiornato precedentemente;

d.

può recarsi in uno Stato terzo per il quale possiede un visto e in cui può chiedere protezione;

e.

può recarsi in uno Stato terzo nel quale vivono persone con cui egli intrattiene rapporti stretti o suoi parenti prossimi.

Il capoverso 1 lettere c­e non si applica se vi sono indizi che, nel singolo caso, nello Stato terzo non vi sia una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1.

2

L'Ufficio federale non entra nel merito della domanda se non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 18. Tale è il caso segnatamente qualora siano invocati esclusivamente motivi economici o medici.

3

Negli altri casi respinge la domanda d'asilo qualora non sia stata dimostrata o resa verosimile la qualità di rifugiato o in presenza di un motivo d'esclusione ai sensi degli articoli 52­54.

4

Art. 32­35a Abrogati Art. 36

Procedura prima delle decisioni

In caso di decisione di non entrata nel merito secondo l'articolo 31a capoverso 1, al richiedente è concesso il diritto di essere sentito. Lo stesso vale se il richiedente:

1

2

a.

inganna le autorità sulla propria identità e tale fatto è stabilito dai risultati dell'esame dattiloscopico o da altri mezzi di prova;

b.

basa la sua domanda in modo determinante su mezzi di prova falsificati o contraffatti;

c.

si rende colpevole di un'altra violazione grave del suo dovere di collaborare.

Negli altri casi ha luogo un'audizione secondo l'articolo 29.

Art. 37 cpv. 1­3 Di norma, la decisione di non entrata nel merito dev'essere presa entro cinque giorni lavorativi dal deposito della domanda.

1

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Legge sull'asilo

Negli altri casi, la decisione dev'essere presa di norma entro dieci giorni lavorativi dal deposito della domanda.

2

3

Abrogato

Art. 37a (nuovo)

Motivazione

La decisione di non entrata nel merito dev'essere motivata sommariamente.

Art. 38 Abrogato Art. 39

Concessione della protezione provvisoria

Se dalle informazioni raccolte nel centro di registrazione e di procedura o dall'audizione sui motivi d'asilo emerge che il richiedente fa manifestamente parte di un gruppo di persone da proteggere ai sensi dell'articolo 66, gli è accordata la protezione provvisoria.

Art. 40­41 Abrogati Art. 43 cpv. 2 e 3 L'autorizzazione d'esercitare un'attività lucrativa si estingue con lo spirare del termine di partenza fissato allorquando la procedura d'asilo termina con una decisione negativa passata in giudicato, anche se il richiedente si è avvalso di un mezzo d'impugnazione straordinario ed è stata sospesa l'esecuzione dell'allontanamento.

Se l'Ufficio federale prolunga il termine di partenza nell'ambito della procedura ordinaria, può continuare a essere autorizzata un'attività lucrativa. Durante una procedura secondo l'articolo 111c non sono rilasciate autorizzazioni d'esercitare un'attività lucrativa.

2

Il Dipartimento può, d'intesa con il Dipartimento federale dell'economia, autorizzare i Cantoni a prorogare l'autorizzazione d'esercitare un'attività lucrativa per determinate categorie di persone oltre lo scadere del termine di partenza, purché circostanze speciali lo giustifichino. Questo vale per analogia anche per la procedura d'asilo secondo l'articolo 111c.

3

Art. 44

Allontanamento e ammissione provvisoria

Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStr5.

5

RS 142.20

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Legge sull'asilo

Art. 52 cpv. 2 Abrogato Art. 64 cpv. 1 lett. d 1

L'asilo in Svizzera ha termine se: d.

è stato eseguito l'allontanamento o l'espulsione.

Art. 65

Allontanamento o espulsione

L'allontanamento o l'espulsione di rifugiati sono retti dall'articolo 66 LStr6 in combinato disposto con l'articolo 63 capoverso 1 lettera b e l'articolo 68 LStr. È fatto salvo l'articolo 5.

Art. 68 cpv. 3 Abrogato Art. 76 cpv. 3 Se l'esercizio del diritto d'essere sentiti fa apparire indizi di persecuzione, si procede a un'audizione secondo l'articolo 29.

3

Art. 78 cpv. 4 Prima di revocare la protezione provvisoria, si procede a un'audizione secondo l'articolo 29.

4

Art. 80 cpv. 1 I Cantoni d'attribuzione garantiscono aiuto sociale o soccorso d'emergenza alle persone che soggiornano in Svizzera in virtù della presente legge. Riguardo alle persone che non sono state attribuite a nessun Cantone, il soccorso d'emergenza è prestato dal Cantone designato competente per l'esecuzione dell'allontanamento. I Cantoni possono affidare tutti o parte di questi compiti a terzi.

1

Art. 82 cpv. 2 Per la durata di una procedura straordinaria di ricorso o di una procedura d'asilo secondo l'articolo 111c le persone di cui al capoverso 1 e i richiedenti l'asilo ricevono, su richiesta, un soccorso d'emergenza. Lo stesso vale se l'esecuzione dell'allontanamento è rinviata.

2

6

RS 142.20

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Art. 88 cpv. 4 e 5 Riguardo alle persone aventi diritto unicamente al soccorso d'emergenza secondo l'articolo 82, le somme forfettarie consistono in un'indennità per la concessione del soccorso d'emergenza

4

5

Abrogato

Art. 89a (nuovo)

Obbligo di collaborare dei beneficiari di sussidi

L'Ufficio federale può obbligare i Cantoni a rilevare e mettere a disposizione dell'Ufficio federale i dati necessari per la sorveglianza finanziaria, per la fissazione e l'adeguamento delle indennità finanziarie della Confederazione secondo gli articoli 88 e 91 capoverso 2bis della presente legge nonché gli articoli 55 e 87 LStr7 oppure a registrarli nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) dell'Ufficio federale.

1

Se un Cantone non adempie tale obbligo, l'Ufficio federale può ridurre le indennità finanziarie destinate a tale Cantone o fissarle in funzione dei dati disponibili.

2

Art. 91 cpv. 4 Abrogato Art. 94

Contributi federali per la consulenza in materia di procedura e di valutazione delle opportunità

La Confederazione versa a terzi contributi per la consulenza in materia di procedura e di valutazione delle opportunità (art. 17 cpv. 4).

1

Il Consiglio federale fissa gli importi forfettari dei contributi e le condizioni per la loro concessione.

2

3

La concessione dei contributi è retta da contratti di prestazione di diritto pubblico.

Art. 101 Abrogato Titolo prima dell'articolo 103

Capitolo 8: Protezione giuridica, riesame e domande multiple Art. 108 cpv. 1 e 2 Il ricorso deve essere interposto entro 15 giorni o, se si tratta di decisioni incidentali, entro dieci giorni dalla notifica della decisione.

1

7

RS 142.20

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Legge sull'asilo

Il termine di ricorso contro le decisioni di cui all'articolo 23 capoverso 1 e all'articolo 111b e contro le decisioni di non entrata nel merito è di cinque giorni lavorativi.

2

Art. 109 cpv. 1, 2 e 4 Il Tribunale amministrativo federale decide di norma entro cinque giorni lavorativi sui ricorsi contro le decisioni di cui all'articolo 23 capoverso 1 nonché contro le decisioni di non entrata nel merito.

1

2

Abrogato

4

Negli altri casi, di norma decide sui ricorsi entro 20 giorni.

Art. 110 cpv. 1 Il termine supplementare per regolarizzare un ricorso è di dieci giorni; è di soli tre giorni per i ricorsi contro le decisioni di non entrata nel merito, le decisioni di cui all'articolo 23 capoverso 1 e le decisioni di cui all'articolo 111b.

1

Titolo prima dell'articolo 111b (nuovo):

Sezione 3: Riesame e domande multiple Art. 111b (nuovo)

Riesame

La domanda di riesame motivata dev'essere indirizzata per scritto all'Ufficio federale entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di riesame. Per il rimanente, la procedura è retta dagli articoli 66­68 della legge federale del 20 dicembre 19688 sulla procedura amministrativa.

1

Di norma, la decisione di non entrata nel merito dev'essere presa entro cinque giorni lavorativi dal deposito della domanda di riesame. Negli altri casi la decisione dev'essere presa di norma entro dieci giorni lavorativi dal deposito della domanda.

2

La presentazione di una domanda di riesame non sospende l'esecuzione, a meno che l'autorità competente per il disbrigo non decida altrimenti.

3

Art. 111c (nuovo) Domande multiple Le domande d'asilo presentate entro cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione in materia d'asilo e di allontanamento devono essere motivate e presentate per scritto. Si applicano i motivi di non entrata nel merito di cui all'articolo 31a capoversi 1­3.

8

RS 172.021

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Legge sull'asilo

Art. 111d (nuovo)

Emolumenti

Qualora respinga la domanda di riesame o la domanda multipla o non entri nel merito, l'Ufficio federale riscuote un emolumento. Se la domanda è parzialmente accolta, l'emolumento è ridotto. Non sono assegnate indennità.

1

A richiesta, l'Ufficio federale esonera dal pagamento delle spese procedurali il richiedente indigente la cui domanda non sembri a priori destinata all'insuccesso.

2

L'Ufficio federale può esigere dal richiedente un anticipo dell'emolumento, equivalente all'importo presumibile delle spese procedurali. Gli assegna a tal fine un congruo termine, pena la non entrata nel merito. Si rinuncia a un anticipo se:

3

a.

sono date le premesse di cui al capoverso 2; o

b.

nella procedura riguardante minori non accompagnati, la domanda di riesame o la domanda multipla non sembri a priori destinata all'insuccesso.

Il Consiglio federale disciplina il calcolo dell'emolumento e l'ammontare dell'anticipo.

4

Art. 112 Abrogato Art. 112a (nuovo)

Sospensione della prescrizione

Durante la procedura di ricorso, la prescrizione delle pretese finanziarie della Confederazione nei confronti di beneficiari di sussidi o dell'aiuto sociale è sospesa.

Art. 114 Abrogato Art. 115 lett. d (nuova) È punito con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere, se non si tratta di un crimine o di un delitto per il quale il Codice penale9 commina una pena più grave, chiunque: d.

con l'intenzione di arricchirsi, ha aiutato altri alla commissione di un reato ai sensi dell'articolo 116 lettera c, segnatamente alla sua pianificazione e organizzazione.

Art. 116 lett. c e d (nuove) È punito con la multa, a meno che il fatto non rientri nel campo d'applicazione dell'articolo 115, chiunque:

9

RS 311.0

3969

Legge sull'asilo

c.

da richiedente l'asilo svolge pubblicamente attività politiche in Svizzera al solo scopo di creare motivi soggettivi insorti dopo la fuga ai sensi dell'articolo 54;

d.

ha aiutato altri alla commissione di un reato ai sensi della lettera c, segnatamente alla sua pianificazione e organizzazione.

II La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

III Disposizioni transitorie della modifica del ...

Fatti salvi i capoversi 2­4, le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... della presente legge sono rette dal nuovo diritto.

1

Per quanto concerne le domande di riesame e le domande multiple, le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... della presente legge sono rette dal diritto vigente nel tenore del 1° gennaio 2008. Gli articoli 43 capoverso 2 e 82 capoverso 2 sono retti dal capoverso 1.

2

3 Le domande d'asilo depositate all'estero prima dell'entrata in vigore della modifica del ... della presente legge sono rette dagli articoli 12, 19, 20, 41 capoverso 2, 52 e 68, nel tenore attuale.

Le società aeroportuali sono tenute, entro due anni dall'entrata in vigore della presente modifica di legge, a rendere disponibili gli alloggi negli aeroporti secondo l'articolo 22 capoverso 3.

4

IV 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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Allegato (cifra II)

Modifica del diritto vigente Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 16 dicembre 200510 sugli stranieri (LStr) Art. 55

Contributi finanziari

La Confederazione contribuisce finanziariamente all'integrazione conformemente ai capoversi 2 e 3. Questi contributi completano gli investimenti finanziari dei Cantoni a favore dell'integrazione.

1

I contributi per persone ammesse provvisoriamente, rifugiati riconosciuti e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, per i quali la Confederazione rimborsa ai Cantoni le spese dell'aiuto sociale secondo l'articolo 87 e gli articoli 88 e 89 LAsi11, sono versati sotto forma di somme forfettarie per l'integrazione o di finanziamenti destinati a programmi cantonali d'integrazione. Possono essere subordinati al raggiungimento di obiettivi sociopolitici e limitati a determinati gruppi di persone.

2

Gli altri contributi sono versati per il finanziamento di programmi cantonali di integrazione nonché per programmi e progetti di portata nazionale volti a promuovere l'integrazione degli stranieri a prescindere dal loro statuto. Il coordinamento e l'espletamento delle attività nel quadro dei programmi e progetti possono essere affidati a terzi.

3

Il Consiglio federale fissa l'importo dei contributi della Confederazione secondo i capoversi 2 e 3.

4

Il Consiglio federale designa i settori da promuovere e disciplina le modalità d'applicazione secondo i capoversi 2 e 3.

5

Art. 58

Commissione della migrazione

Il Consiglio federale istituisce una commissione consultiva composta di stranieri e svizzeri.

1

La commissione si occupa di questioni sociali, economiche, culturali, politiche, demografiche e giuridiche sollevate dall'entrata, dalla dimora e dal ritorno di tutti gli stranieri, compresi quelli rientranti nel settore dell'asilo.

2

La commissione collabora con le competenti autorità federali, cantonali e comunali nonché con le organizzazioni non governative attive nella migrazione. Tra queste figurano in particolare le commissioni cantonali e comunali per gli stranieri attive

3

10 11

RS 142.20 RS 142.31

3971

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nel settore dell'integrazione. Essa prende parte allo scambio internazionale di opinioni ed esperienze.

La commissione può essere sentita su questioni di principio inerenti alla promozione dell'integrazione. È autorizzata a sollecitare contributi finanziari presso l'Ufficio federale per svolgere progetti integrativi di portata nazionale.

4

5

Il Consiglio federale può attribuire altri compiti alla commissione.

Art. 76 cpv. 1 lett. b n. 1, 2 e 5 Se è stata notificata una decisione di prima istanza d'allontanamento o espulsione, l'autorità competente, allo scopo di garantire l'esecuzione, può:

1

b.

incarcerare lo straniero se: 1. sono dati i motivi giusta l'articolo 75 capoverso 1 lettera a, b, c, f, g o h, 2. abrogato 5. non si entra nel merito della domanda d'asilo, la decisione d'allontanamento è notificata in un centro di registrazione e di procedura e l'esecuzione dell'allontanamento è presumibilmente attuabile.

Art. 82, frase introduttiva La Confederazione partecipa con una somma forfettaria giornaliera alle spese d'esercizio dei Cantoni per l'esecuzione della carcerazione preliminare, della carcerazione in vista di rinvio coatto e della carcerazione cautelativa nonché del fermo di breve durata. Questa somma è versata per: Art. 83 cpv. 5(nuovo) e 5bis(nuovo) Il Consiglio federale può definire gli Stati d'origine o di provenienza o le regioni di tali Stati nei quali il ritorno è ragionevolmente esigibile. Se gli stranieri allontanati o espulsi provengono da uno di tali Stati, si può presumere che l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione è ragionevolmente esigibile.

5

5bis

Il Consiglio federale verifica periodicamente le decisioni secondo il capoverso 5.

Art. 85 cpv. 5 Lo straniero ammesso provvisoriamente può scegliere liberamente il luogo di residenza nell'attuale Cantone di soggiorno o nel Cantone attribuitogli. Le autorità cantonali possono assegnare un luogo di residenza o un alloggio nel Cantone alle persone ammesse provvisoriamente che non sono state riconosciute come rifugiati e percepiscono l'aiuto sociale.

5

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Art. 87 cpv. 1 lett. a 1

La Confederazione versa ai Cantoni: a.

per ogni straniero ammesso provvisoriamente, una somma forfettaria secondo gli articoli 88 capoversi 1 e 2 e 89 LAsi12.

Titolo prima dell'articolo 95a

Sezione 3: Obblighi delle società aeroportuali Art. 95a (nuovo)

Alloggi messi a disposizione dalle società aeroportuali

Le società aeroportuali sono tenute a mettere a disposizione degli stranieri che all'aeroporto si vedono rifiutare l'entrata o il prosieguo del viaggio alloggi adeguati e a basso costo, sul territorio dell'aeroporto, fino all'esecuzione dell'allontanamento o fino all'entrata.

Art 97 cpv. 3 (concerne unicamente il testo francese) e cpv. 3 lett. e (nuova) e.

la riscossione di indennità di disoccupazione.

Art. 102, rubrica, nonché cpv. 1bis (nuovo) e 2 Rilevamento di dati per stabilire l'identità e l'età Se sussistono indizi che uno straniero sedicente minorenne ha già raggiunto la maggiore età, le autorità competenti possono disporre una perizia volta ad accertarne l'effettiva età.

1bis

Il Consiglio federale stabilisce quali dati biometrici possono essere rilevati secondo il capoverso 1 e ne disciplina l'accesso.

2

Art. 117 cpv. 3 (nuovo) 3

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 20 000 franchi.

Art. 121, rubrica, nonché cpv. 1, 2 e 3 (nuovi) Messa al sicuro e confisca di documenti Conformemente alle istruzioni dell'Ufficio federale, le autorità e i servizi amministrativi possono confiscare i documenti di viaggio e d'identità falsi o falsificati nonché i documenti di viaggio e d'identità autentici qualora vi siano indizi concreti per ritenere che vengano utilizzati abusivamente, oppure possono metterli al sicuro per riconsegnarli all'avente diritto.

1

La confisca o la riconsegna secondo il capoverso 1 è possibile anche qualora vi siano indizi concreti per ritenere che i documenti di viaggio o d'identità autentici siano destinati a persone che soggiornano illegalmente in Svizzera.

2

12

RS 142.31

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Legge sull'asilo

Sono considerati documenti d'identità ai sensi del capoverso 1 i documenti di legittimazione o qualsiasi altro documento che possa fornire indicazioni sull'identità dello straniero.

3

Disposizioni transitorie della modifica del ...

Le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del ...

della presente legge sono rette dal nuovo diritto, fatto salvo il capoverso 2.

1

L'articolo 83 capoversi 5 e 5bis della presente legge non è applicabile alle procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... della presente legge.

2

3 Le società aeroportuali sono tenute a mettere a disposizione entro due anni dall'entrata in vigore della presente modifica di legge gli alloggi presso gli aeroporti secondo l'articolo 95a.

2. Legge del 25 luglio 198213 sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) Art. 97a cpv. 1 lett. bter (nuova) Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPGA14:

1

bter alle autorità competenti in materia di stranieri, conformemente all'articolo 97 capoverso 3 della legge federale del 16 dicembre 200515 sugli stranieri.

3. Legge federale del 20 giugno 200316 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (LSISA) Art. 1 cpv. 2 Sono fatti salvi gli articoli 101, 102, 103, 104­107, 110 e 111a­111i della legge federale del 16 dicembre 200517 sugli stranieri (LStr), gli articoli 96­99, 102­ 102abis e 102b­102g della legge del 26 giugno 199818 sull'asilo (LAsi) nonché gli articoli 49a e 49b della legge del 29 settembre 195219 sulla cittadinanza (LCit).

2

13 14 15 16 17 18 19

RS 837.0 RS 830.1 RS 142.20 RS 142.51 RS 142.20 RS 142.31 RS 141.0

3974