Legge federale sulla pianificazione del territorio

Disegno

(Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 20 gennaio 20101, decreta: I La legge del 22 giugno 19792 sulla pianificazione del territorio è modificata come segue: Art. 1 cpv. 1 primo periodo e cpv. 2 lett. abis (nuova), b e bbis (nuova) Confederazione, Cantoni e Comuni provvedono affinché il suolo sia utilizzato con misura e i comprensori edificabili siano separati dai territori non edificabili. ...

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2

Essi sostengono con misure pianificatorie in particolare gli sforzi intesi a: abis. promuovere lo sviluppo centripeto degli insediamenti senza ridurre la qualità abitativa; b.

realizzare insediamenti compatti;

bbis. creare e conservare le premesse territoriali per le attività economiche; Art. 3 cpv. 3 lett. a e abis (nuova) Gli insediamenti devono essere strutturati secondo i bisogni della popolazione e limitati nella loro estensione. Occorre in particolare:

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a.

ripartire razionalmente i luoghi destinati all'abitazione e al lavoro e renderli ben accessibili con una rete di trasporti pubblici;

abis. adottare misure per migliorare l'uso di superfici dismesse o non sufficientemente usate, situate in zone edificabili; Art. 6 cpv. 1, 2 frase introduttiva, 3 lett. a 1

Abrogato

In vista dell'allestimento dei loro piani direttori, i Cantoni elaborano i fondamenti in cui stabiliscono quali territori:

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1 2

FF 2010 931 RS 700

2009-2763

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Essi informano sullo stato e sullo sviluppo a.

del loro comprensorio insediativo;

Art. 8 1

Contenuto minimo dei piani direttori

Ogni Cantone elabora un piano direttore, nel quale definisce almeno: a.

il suo sviluppo territoriale;

b.

le modalità di coordinamento delle attività d'incidenza territoriale in vista dello sviluppo auspicabile;

c.

i tempi e i mezzi previsti per l'attuazione di questi compiti.

I progetti con ripercussioni considerevoli sul territorio e sull'ambiente devono avere una base nel piano direttore.

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Art. 8a (nuovo)

Contenuto del piano direttore nell'ambito degli insediamenti

Nell'ambito degli insediamenti, il piano direttore indica in particolare: a.

le dimensioni complessive delle superfici insediative, la loro distribuzione nel Cantone e le misure atte a garantire il coordinamento regionale della loro espansione;

b.

le misure volte ad assicurare il coordinamento fra insediamenti e trasporti;

c.

le misure finalizzate a uno sviluppo degli insediamenti centripeto e di elevata qualità;

d.

le misure volte ad assicurare la conformità delle zone edificabili alle condizioni di cui all'articolo 15; e

e.

le misure volte a rafforzare il rinnovamento degli insediamenti.

Art. 15

Zone edificabili

Le zone edificabili vanno definite in funzione e nei limiti del fabbisogno presunto calcolato nell'arco di 15 anni.

1

L'ubicazione e le dimensioni delle zone edificabili vanno coordinate al di là dei confini comunali, rispettando gli scopi e i principi della pianificazione del territorio.

In particolare occorre conservare le superfici per l'avvicendamento delle colture e rispettare la natura e il paesaggio.

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Un terreno può essere incorporato in una zona edificabile se: a.

è idoneo all'edificazione;

b.

anche dopo aver esaurito le riserve interne d'utilizzazione delle zone edificabili, sarà prevedibilmente necessario all'edificazione e verrà urbanizzato ed edificato entro 15 anni;

c.

la sua disponibilità è garantita sul piano giuridico; e

d.

l'incorporazione consente di mettere in atto le prescrizioni del piano direttore.

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Confederazione e Cantoni elaborano congiuntamente direttive tecniche per l'incorporazione di terreni nelle zone edificabili, segnatamente per il calcolo del fabbisogno di tali zone.

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Art. 15a (nuovo) Promozione della disponibilità di zone edificabili I Cantoni adottano le misure necessarie affinché le zone edificabili siano utilizzate conformemente alla loro destinazione, segnatamente ordinando misure di diritto fondiario quali la ricomposizione particellare (art. 20).

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Il diritto cantonale prevede che, qualora l'interesse pubblico lo giustifichi, l'autorità competente possa impartire un termine per l'edificazione di un terreno e, in caso di inadempimento, ordinare le misure previste dal diritto cantonale.

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Art. 37b (nuovo) Disposizioni transitorie concernenti la modifica del ...

I Cantoni adattano i propri piani direttori ai requisiti degli articoli 8 e 8a entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

1

Fino all'approvazione dell'adattamento del piano direttore da parte del Consiglio federale non è consentito al Cantone interessato aumentare la superficie complessiva delle zone edificabili delimitate con decisione passata in giudicato.

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3 Scaduto il termine di cui al capoverso 1, non è ammessa la delimitazione di nuove zone edificabili fintantoché il Cantone non ha ottenuto l'approvazione dell'adattamento del piano direttore da parte del Consiglio federale.

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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