Termine di referendum: 7 ottobre 2010

Legge sull'energia (LEne) Modifica del 18 giugno 2010 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 giugno 20091, decreta: I La legge del 26 giugno 19982 sull'energia è modificata come segue: Art. 9 cpv. 4 I Cantoni emanano prescrizioni uniformi sull'indicazione del consumo energetico degli edifici (certificato energetico degli edifici). Possono dichiarare obbligatorio tale certificato per il loro territorio cantonale; se prevedono tale obbligo, ne definiscono il campo d'applicazione.

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Art. 14 cpv. 3, primo periodo, e 5 Per gli aiuti finanziari di cui agli articoli 12 capoverso 2 e 13 sono considerati costi computabili i maggiori costi non ammortizzabili rispetto ai costi delle tecniche convenzionali e, per i risanamenti energetici degli edifici, gli investimenti supplementari rispetto ai costi delle tecniche convenzionali. ...

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Abrogato

Art. 14a

Contributi globali per i programmi di cui agli articoli 10 e 11

La Confederazione può versare ai Cantoni contributi globali annuali per i programmi di cui agli articoli 10 e 11, in particolare per i programmi nel settore dell'impiego parsimonioso e razionale dell'energia.

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2

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Il Consiglio federale stabilisce in particolare: a.

quali provvedimenti possono essere sostenuti;

b.

le condizioni e i criteri per il versamento dei contributi globali.

FF 2009 4623 RS 730.0

2008-2143

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Legge sull'energia

Art.15, rubrica Contributi globali per i programmi di cui all'articolo 13 II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 18 giugno 2010

Consiglio nazionale, 18 giugno 2010

La presidente: Erika Forster-Vannini Il segretario: Philippe Schwab

La presidente: Pascale Bruderer Wyss Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 29 giugno 20103 Termine di referendum: 7 ottobre 2010

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FF 2010 3797

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