Esecuzione della legge federale sulla formazione professionale In virtù dell'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (RS 412.10) e degli articoli 25 e 26 della relativa ordinanza d'esecuzione del 19 novembre 2003 (RS 412.101), Schweizer Fachverband für Kosmetik (SFK), swissnaildesign.ch, Visagisten Verband der Schweiz (VVdS), Association Suisse des Esthéticiennes Propriétaires (ASEPIB) e Associazione Estetiste della Svizzera Italiana (AESI) hanno presentato un disegno di regolamento concernente l'esame professionale di Estetista con attestato professionale federale orientamento estetica medica/Estetista con attestato professionale federale orientamento estetica medica; Estetista con attestato professionale federale orientamento estetica benessere/Estetista con attestato professionale federale orientamento estetica benessere; Onicotecnica con attestato professionale federale/Onicotecnico con attestato professionale federale; Truccatrice con attestato professionale federale/ Truccatore con attestato professionale federale; Derma-pigmentologa con attestato professionale federale/Derma-pigmentologo con attestato professionale federale.

L'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia, Effingerstrasse 27, 3003 Berna, tiene tale progetto a disposizione degli interessati e ha stabilito un termine d'opposizione di 30 giorni.

2 novembre 2010

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Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia

2010-2709