Autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale per scopi di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica, nella procedura per circolazione degli atti del 25 agosto 2010, visti l'articolo 321bis del Codice penale (CP; RS 311.0) e gli articoli 1, 2, 9, 10 e 11 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 concernente l'autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica (OATSP; RS 235.154); in re Ospedale cantonale di San Gallo, Departement Innere Medizin, Onkologie/ Hämatologie, progetto «Datensatzerstellung zum Krankheitsverlauf von Lungenkrebs- und Hals-Nasen-Ohren-Krebs-Patienten, welche im Kanton St. Gallen behandelt wurden», concernente la domanda del 28 luglio 2010 per un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP, a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica, decide: 1. Titolari dell'autorizzazione Al dr. med. Marco Siano, capoclinica, Settore oncologia/ematologia dell'Ospedale cantonale di San Gallo, in qualità di responsabile del progetto di ricerca è rilasciata, alle condizioni e agli oneri sotto indicati, un'autorizzazione particolare in virtù dell'articolo 321bis CP nonché dell'articolo 2 OATSP per la ricezione di dati non anonimizzati secondo i punti 2 e 3 della presente decisione.

Il titolare dell'autorizzazione deve firmare una dichiarazione relativa all'obbligo di mantenere il segreto secondo l'articolo 321bis CP e consegnarla alla Commissione peritale.

2. Oggetto dell'autorizzazione a)

Ai medici curanti dell'Ospedale cantonale di San Gallo nonché al loro personale ausiliario è rilasciata l'autorizzazione per trasmettere al titolare di cui al punto 1 dati sul decorso della malattia di pazienti affetti da tumore ai polmoni o da tumore dell'orecchio, naso e gola, domiciliati nel Cantone di San Gallo e curati presso l'Ospedale cantonale a partire dall'anno 2000, qualora non fosse più possibile ottenere il loro consenso per la trasmissione dei loro dati, perché nel frattempo sono deceduti o perché non hanno risposto alla richiesta di consenso. La comunicazione dei dati deve servire unicamente allo scopo di cui al punto 3.

b)

Con il rilascio dell'autorizzazione non s'impone a nessuno l'obbligo di comunicare dati.

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3. Scopo della comunicazione dei dati I dati personali comunicati in base alla presente autorizzazione che soggiacciono al segreto professionale in materia di ricerca medica secondo l'articolo 321 CP possono essere utilizzati solo per il progetto «Datensatzerstellung zum Krankheitsverlauf von Lungenkrebs- und Hals-Nasen-Ohren-Krebs-Patienten, welche im Kanton St. Gallen behandelt wurden».

4. Protezione dei dati comunicati Il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad adottare le misure tecniche e organizzative necessarie alla protezione dei dati dall'accesso non autorizzato, secondo le disposizioni del diritto in materia di protezione dei dati.

5. Responsabilità della protezione dei dati comunicati Il dr. med. Marco Siano, in qualità di capoprogetto, è responsabile della protezione dei dati comunicati.

6. Oneri a)

I dati necessari per la realizzazione del progetto devono essere anonimizzati il più presto possibile.

b)

I dati non anonimizzati devono essere distrutti non appena non siano più necessari.

c)

Non deve essere concesso a persone non autorizzate il diritto di prendere visione di dati non anonimizzati.

d)

Le misure di cui al punto 4 devono essere conformi allo stato attuale della tecnica.

e)

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a informare per scritto i medici che partecipano al progetto in merito alla portata dell'autorizzazione rilasciata.

Prima dell'invio, la comunicazione scritta deve essere fatta pervenire al segretariato della Commissione peritale e sottoposta per conoscenza al presidente.

f)

Se più tardi, oltre il titolare dell'autorizzazione, altri collaboratori dovessero partecipare al trattamento dei dati e quindi prendere visione di dati non anonimizzati, i loro nomi devono essere annunciati immediatamente alla Commissione peritale affinché la presente autorizzazione possa essere adeguata.

7. Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale (casella postale, 3000 Berna 14) entro 30 giorni dalla notifica rispettivamente dalla pubblicazione, in virtù dell'articolo 44 segg. della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). Il ricorso deve essere presentato in duplice copia e deve contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova.

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8. Comunicazione e pubblicazione La presente decisione è notificata per scritto al titolare dell'autorizzazione nonché all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza. Il dispositivo della decisione è pubblicato nel Foglio federale. Chi è legittimato a ricorrere può, entro il termine di ricorso e dopo essersi annunciato telefonicamente (tel. 031 322 94 94), prendere conoscenza dell'intera decisione presso il segretariato della Commissione peritale, Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione diritto, 3003 Berna.

23 novembre 2010

Commissione peritale per il segreto professionale in materia di ricerca medica: Il presidente, Franz Werro

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