Decreto federale concernente gli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia
Disegno
del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 4 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 20022 sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 febbraio 20103, decreta: Art. 1 Un credito d'impegno di un massimo di 80 milioni di franchi č stanziato per il quadriennio che va dal 1° febbraio 2011 al 31 gennaio 2015 per gli aiuti finanziari di cui all'articolo 1 della legge federale del 4 ottobre 2002 sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia.
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I crediti annuali di pagamento sono iscritti nel preventivo.
Mediante il credito a preventivo A2310.0334 dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali possono essere finanziati al massimo 3,5 posti. Le assunzioni sono effettuate sulla base di un contratto di lavoro di diritto pubblico.
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Art. 2 Il presente decreto non sottostā a referendum.
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RS 101 RS 861 FF 2010 1445
2009-3078
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Aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia. DF
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