Termine di referendum: 20 gennaio 2011

Legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia Modifica del 1° ottobre 2010 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 17 febbraio 20101, decreta: I La legge federale del 4 ottobre 20022 sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia è modificata come segue: Art. 2, rubrica (concerne soltanto il testo tedesco), cpv. 1 lett. d 1

Gli aiuti finanziari possono essere concessi: d.

alle persone fisiche, ai Cantoni, ai Comuni e ad altre persone giuridiche per progetti a carattere innovativo nel settore della custodia di bambini in età prescolastica complementare alla famiglia.

Art. 3 cpv. 1 lett. a e 3 Gli aiuti finanziari possono essere concessi alle strutture di custodia collettiva diurna e di custodia parascolastica:

1

a.

3

1 2

che sono gestite da persone fisiche, Cantoni, Comuni o da altre persone giuridiche;

Gli aiuti finanziari per progetti a carattere innovativo possono essere concessi se: a.

il progetto ha valore di modello per lo sviluppo della custodia di bambini in età prescolastica complementare alla famiglia e contribuisce all'istituzione di posti di custodia per l'infanzia;

b.

il progetto beneficia di un sostegno finanziario erogato dai Cantoni o dai Comuni in cui viene realizzato; e

c.

i Cantoni o i Comuni che presentano una domanda di aiuti finanziari o partecipano al finanziamento di un progetto a carattere innovativo realizzato da terzi continuano a sostenere finanziariamente la custodia di bambini in età

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prescolastica complementare alla famiglia con un importo complessivo almeno equivalente a quello dell'anno civile precedente l'inizio del progetto.

Art. 4 cpv. 2bis Per progetti a carattere innovativo può essere impiegato al massimo il 15 per cento dei mezzi messi a disposizione mediante il credito d'impegno.

2bis

Art.5

Calcolo e durata degli aiuti finanziari

Gli aiuti finanziari alle strutture di custodia collettiva diurna e di custodia parascolastica coprono al massimo un terzo delle spese d'investimento e di gestione. Non possono eccedere 5000 franchi per posto e per anno.

1

Gli aiuti finanziari alle strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne coprono al massimo un terzo delle spese della misura prevista all'articolo 3 capoverso 2 lettera a o b.

2

Gli aiuti finanziari destinati a progetti a carattere innovativo coprono al massimo un terzo dei costi del progetto, valutazione compresa.

3

4

Gli aiuti finanziari sono concessi per tre anni al massimo.

Art.6

Domande di aiuti finanziari

Le domande di aiuti finanziari devono essere presentate all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

1

Le strutture di custodia collettiva diurna e di custodia parascolastica devono presentare la loro domanda prima dell'apertura della struttura o dell'aumento dell'offerta.

2

Le strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne devono presentare la loro domanda prima di iniziare l'attuazione della misura.

3

Le persone fisiche, i Cantoni, i Comuni e le altre persone giuridiche devono presentare la loro domanda prima di avviare il progetto a carattere innovativo.

4

Art. 7

Concessione di aiuti finanziari

L'UFAS statuisce, con decisione formale, sulle domande presentate dalle strutture di custodia collettiva diurna, dalle strutture di custodia parascolastica e dalle strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne; consulta preliminarmente l'autorità cantonale competente.

1

L'UFAS concede aiuti finanziari per progetti a carattere innovativo sulla base di contratti di prestazioni. Per i progetti gestiti da una persona fisica, da un Comune o da un'altra persona giuridica, consulta preliminarmente l'autorità cantonale competente.

2

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Art. 10 cpv. 4 La durata di validità della presente legge è prorogata per l'ultima volta sino al 31 gennaio 2015.

4

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Entra in vigore il 1° febbraio 2011 con effetto sino al 31 gennaio 2015.

Consiglio nazionale, 1° ottobre 2010

Consiglio degli Stati, 1° ottobre 2010

La presidente: Pascale Bruderer Wyss Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

La presidente: Erika Forster-Vannini Il segretario: Philippe Schwab

Data della pubblicazione: 12 ottobre 20103 Termine di referendum: 20 gennaio 2011

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