FOGLIO JEDERALE Anno VIIo.

Berna, 9 gennaio 1924.

Volume I.

Si pubblica di regola una volta la eettimana. Prezzo. Fr. 1 l'anno per gli abbonati paganti al Foglio officiale del Cantone Ticino e per gli abbonati di lingua italiana al Foglio officiale del Cantone dei Grigioni, e fr. 10 per i soli abbonati al Foglio Federale.

Amministrazione: Tipografia Cantonale Grassi db Cs, Bellinzona.

Scadenza del termine di referendum: 3i marzo Î924.

Decreto federale che accorda un sussidio straordinario alle Casse-malati riconosciute.

(Del 21 dicembre 1923.)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, Visto l'art. 34-bis della Costituzione federale, Visto il messaggio del Consiglio federale del 18 giugno 1923, decreta : Art. 1. E' accordato una volta tanto un sussidio federale ordinario dell'importo complessivo di tre milioni di franchi ^le casse-malati riconosciute giusta le disposizioni della legge fderale del 13 giugno 1911 sull'assicurazione contro le malat1,e e gl'infortuni. Il sussidio sarà prelevato sul fondo federale assicurazioni e sarà pagato in parti eguali negli anni 1924, \92o e 1926.

Art. 2. Il Consiglio fede mi e stabilisce i criteri di riparti°be del sussìdio tra le singole casse-malati, tenendo conto spe-

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cialmerite dei bisogni delle: casse di cura degli ammalati e del¬ l'assicurazione delle donne. Esso ha la (facoltà di. vincolare a certe condizioni la concessione del sussidio a una cassa e spe¬ cialmente di subordinarla a iprovvedimenti finanziari da parte della cassa, oppure _di stabilire delle norme speciali1 circa l'uso del sussidio.

Art. 3. Il Consiglio federale è incaricato di provvedere alla pubblicazione del presente decreto, giusta le disposizioni della legge foderale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni po¬ polari sulle leggi e sui decreti federali, e di fissarne l'entrala in vigore.

Così decretato dal Consiglio degli Stati, Berna, 13 dicembre 1923.

Il Presidente : SIMON.

Il Segretario: Kaeslin, Cesi decretato dal Consiglio nazionale, .

Berna, 21 dicembre 1923.

Il Presidente : R. EVÉQUOZ.

Ih Segretario : G. Boy et.

Il Consiglio federale decreta: Il presente decreto federale sarà pubblicato, conforme al¬ l'art. 89 della Costituzione federale e all'art. 3 della legge fede¬ rale 17 giugno 1874 concernente la votazione popolare sulle leggi e sui decreti federali.

Benui, 21 dicembre 1923.

Per ordine del Consiglio federale svizzero.

Il Cancelliere della Confederazione : Steigrk.

Data della pubblicazione : 2 gennaio 1924.

Scadenza del termine di referendum: 81 marzo 1924.

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Decreto federale che accorda un sussidio straordinario alle Casse-malati riconosciute. (Del 21 dicembre 1923.)

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