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FOGLIO JFEDERALE Anno VII0.

Berna, 26 marzo 1924. Volume I.

Si pubblica di regola una volta la settimana. Prezzo: Fr. 1 l'anno per gli abbonati paganti al Foglio officiale del Cantone Ticino e per gli abbonati di lingua italiana al Foglio officiale del Cantone dei Grigioni, e fr. tO per i soli abbonati al Foglio Federale Svizzero.

Amministrazione : Tipografìa Cantonale Grassi & C.*, Bellinzona.

Disegno Legge federale concernente 1' uso delle cauzioni di società germaniche d'as¬ sicurazioni sulla vita e la concessione d'un soc¬ corso federale agli assicurati svizzeri.

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, Visti l'art. 34, secondo capoverso e l'art. 64 della Costituzione federale, a compimento e modificazione della legge federale sulle cauzioni delle società d'assicurazioni del 4 febbraio 1919 e della legge federale sul contratto d'assicurazione del 2 aprile 1908, visto il messaggio del Consiglio federale del 2G feb¬ braio 1924, decreta : Art. 1.

Le cauzioni prestale al Consiglio federale, in confor- u30 deiie mità della leggo federale sulle cauzioni delle società d'ascauzioni, sicurazioni del 4 febbraio 1919 («legge sulle cauzioni»), 31

824 dalle società germaniche d'assicurazioni sulla vita men¬ zionate all'art. 2 saranno adoperate, giusta la presento legge, a pagare parzialmente le prestazióni dovute agli aventi diritto o ai creditori pignoratizi in virtù di con¬ tratti d'assicurazione che devono essere eseguiti in Isvizzera (« aventi diritto »).

· I provvedimenti previsti nella presente legge sosti¬ tuiscono la procedura di cui all'art. 10 della legge sulle cauzioni.

Art. 2.

Società ger- Il provvedimento di cui all'art. 1 si estende alle caumaniche.

zioni delle seguenti società germaniche d'assicurazioni sulla vita. : La Gotha, Banca d'assicurazione mutua sulla vita, in Gotha ; ' La Lipsia, (Società d'assicurazione mutua sulla vita, in Lipsia ; La Karlsruhe, ^Società d'assicurazione mutua sulla vi¬ ta, in Karlsruhe;.

·Società anonima d'assicurazione sulla vita e di ren¬ dite, a Berlino (Teutonia, succursale di Lipsia del Nordstern) ; La Concordia, Compagnia d'assicurazione sulla vita a Colonia ; La Stoccarda, Banca d'assicurazione mutua sulla vita, a Stoccarda ; .

' La Germania, iSocletà anonima d'assicurazione sulla vi¬ ta, a iStettino ; iL'Atlas, iSocietà iGoTmauioa d'assicurazione sulla vita, a Ludwigsliafen sul Reno.

Diritto (Ii fron

Art. 3.

Coll'entrata in vigore della presente legge, nelle as-

detà ger-°" sicurazioni ancora in .coreo il credito derivante dall'assimanica.

curazionc è sostituito da un diritto, di fronte alla società germanica, sulla riserva matematica calcolata secondo à criteri e le basi contabili della società approvati dall'Uf' ' fimo federale delle assicurazioni. Trattandosi di assicu¬ razioni per lo quali il caso d'assicurazione siasi già verifi¬ cato prima dell'entrata in vigore della logge, il diritto di

3âo fronte alla società germanica, comprende l'intiera presta¬ zione prevista nel contratto.

Resta garantito il diritto di risarcimento giusta gli art. 36 e 37 della legge federale sul contratto d'assicu¬ razione del 2 aprile 10ÓS.

I diritti risultanti in virtù della presente disposizìo- · ne non soggiacciono alla prescrizione biennale dell'art. 46 della legge federale sul contratto d'assicurazione.

Art. 4.

I mutui e 1 pagamenti anticipati su polizze concessi Conteggi« di m ui BU dalle società germaniche diventano esigibili il giorno del^ p lzze l'entrata in vigore della legge. L'assicurato dove invitare ° " la società germanica a conteggiare i mutui c d pagamenti anticipati. La società è tenuta a eseguire il conteggio se¬ condo i suoi criteri e le sue basi contabili approvati dal¬ l'Ufficio federale delle assicurazioni, ad annotare sulla polizza la somma assicurata e il premio nei loro importi ridotti e a consegnare la polizza all'assicurato.

Rn somma assicurata così ridotta è considerata, a' sensi 'della presente legge, come somma assicurata presso la società germanica, e l'assicurato può partecipare solo con questa somma alla realizzazione della cauzione o- al¬ l'azione di soccorso.

Art. 5.

jl Consiglio federale stipula con le società svizzere Convenzione co n d'assicurazioni spila vita una convenzione circa l'uso del. società Io cauzioni delle società germaniche e circa il anodo di svizzere, rendere possibile la conclusione di nuove assicurazioni, con un soccorso federale da accordare a tal uopo (« con¬ venzione »)· Art. 6.

Con l'entrata in vigore ideila presente legge, i valori Cauzioni in in moneta estera depositati a cauzione passano, insieme valuta econ gli interessi, in proprietà ideila Confederazione. : Trapasso Il loro valore dev'essere determinato dalla Banca Na- ' dei valori zionaie Svizzera, prendendosi come base, in quanto sia costituenti ,a caL ZIOIie Possibile, i corsi ufficiali del giorno in cui entrerà in vill gore la legge. Esso sarà versato alla cauzione in contanti de razione^" delle singole società germaniche, s eruppe oh ò la Confede¬ razione non debba, giusta l'art. 7, adoperare questi valo¬ ri delle cauzioni a pagare le somme assicurate.

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0

' dcîleTomme assicu- ' rate in valuta estera,

Art. 7.

Per 10 assicurazioni di capitali pagabili in marchi ger¬ manici o in corone austriache, che furono conchiuse dopo il 1° gennaio 1893, la Confederazione paga agli aventi diritto, entro il termine dell'art. 25, l'intero capitale assi. curato nella valuta stabilita nel contratto. Per le assicu¬ razioni di rendite è sborsata la riserva matematica esi¬ stente presso la società germanica. 'Le assicurazioni in co¬ rone oro e in marchi oro sono trattate come assicurazioni in franchi.

Gli importi menzionati nel capoverso precedente so¬ no pagati agli aventi diritto dalla Banca Nazionale Sviz¬ zera per ordine dell'Ufficio foderalo delle assicurazioni.

Art. 8.

Cauzioni in Trascorsi tre mesi dall'entrata in visore della presen¬ zerà.*'1 SVÌZ" 'tc legge, -lo-cauzioni.costituite da valori'e contanti in va1. Trapasso svizzera sono trasferite alle società svizzere in conalle società formità della ripartizione prevista nella convenzione, svizzere dei valori costi¬ tuenti le cauzioni. g 2. Esclusione nen^ zicTè

3. Prezzo di assunzione,

I capitali e gli interassi dei valori costituenti le cauZ 0TI

' * ìl0n Toss<)no c^crc compensati dai debitori con cre¬ diti derivanti da contratti d'assicurazione.

Art. 10.

.

Il prezzo d'assunzione delle cauzioni da rilevare dalle società svizzere ò stabilito secondo le disposizioni della convenzione.

Art. 1,1.

4. Quota nella Ciascun avente diritto riceve, come quota spettante cauzione.

alla sua assicurazione sul prezzo d'assunzione della cau¬ zione, {« quota nella cauzione ») una percentuale fissa del¬ la riserva matematica a' sensi dell'art. 12 e precisamente : 27,5 % per la Gotha, Banca d'assicurazione mutua sul¬ la vita; 27,0 % per la Lipsia, Società d'assicurazione mutua sulla vita ;

327 9,9 % per la Karlsruhe, Società d'assicurazione niu. tua sulla vita ; 16,3 % per la Società Anonima d'assicurazioni sulla vivita e di rendite (Teutonia, succursale di Lip¬ sia del Nordstern) ; 4,5 % per la Concordia, Compagnia d'assicurazione sulla vita, in Colonia ; 21.3 % per la iStoccarda, Banca d'assicurazione mutua sulla vita ; 19,6 % per la Germania, (Società Anonima d'assicura¬ zione sulla vita ; 18.4 % per l'Atlas, Società Germanica d'assicurazione sulla vita.

Questo .calcolo vale di fronte alle società germaniche e di fronte agli aventi diritto.

Art. 12.

La riserva matematica delle assicurazioni presso le Determinazio¬ società germaniche è calcolata in hase a criteri e a basi ne della ri¬ serva mate¬ contabili uniformi. Il calcolo è fatto nell'ipotesi clic l'as¬ matica.

sicurato abbia scelto per l'assicurazione primitiva, la stes¬ sa .combinazione che quella stabilita dalla società svizzera, giusta l'art. 28, 3° .capoverso, per la nuova assicurazione da (condiiudore con essa, applicando le basi tecniche clic per essa fanno stato.

Salvo .disposizione contraria, per riserva matematica nella .presente legge s'intende quella definita nel prece¬ dente capoverso.

Art. 13.

Entrata in vigore la presente legge, il Consiglio fede- Avviso ai crerale farà inserire nel « Foglio federale », nel « Foglio uf- ditori, fidale svizzero di commercio » e in tutti i fogli ufficiali Notificazione della cantonali un avviso col quale gli aventi diritto saranno pretesa.

invitati a notificare le loro pretese. La notificazione va fatta entro due mesi dopo l'entrata in vigore della leg¬ ge, .presso la società svizzera designata dalla conven¬ zione. Si considerano senz'altro come notificati gli aventi diritto i cui indirizzi risultano dai registri dei mandatari generali svizzeri (art. 4G, secondo capoverso).

328 Ari. 14.

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ze°delitra " Se l'avente diritto non notifica la sua pretesa entro scorrimento due me&i dall'entrata in vigore della legge, perde la pardel termine, tecipazione al soccorso federale e non lia più diritto se non alla quota nella cauzione.

Se l'avente diritto lascia trascorrere invano, senza sua 'colpa, il termine per la notificazione, egli , può farla posticipatamente subito dopo tolto l'impedimento, ma non dopo che sia passato un anno dall'entrata in vigore del¬ la legge.

Se l'avente diritto non notifica la sua pretesa entro un anno dall'entrata in vigore della legge, egli perde an¬ che il diritto alla sua quota nella cauzione.

Art. 15.

Nuove assicu¬ Gli aventi diritto possono conchiudere nuove assicu¬ razioni.

razioni con le società svizzere, giusta le disposizioni della 1. Diritto.

convenzione (« nuova assicurazione »). I creditori pprnoratizi hanno questo 'diritto solo se lo consente l'assicurato.

Nei casi menzionati negli art. 22 a 24 non possono essere con chiuse nuove assicurazioni.

Art. 1G.

2. Questiona¬ L'avente diritto che si notifica o che risulta dai regi¬ rio.

stri ricevo dalla società svizzera un questionario ch'egli deve ritornarlo riempito entro venti giorni, allegando la polizza con le aggiunte e la quietanza dell'ultimo premio pagato alla società germanica. iSo non si può presentare la quietanza dell'ultimo premio, si deve fornire in altro modo la prova del pagamento. iSe la polizza era costituita in pegno presso la società germanica, essa deve portare l'annotazione menzionata nell'art. 4, primo capoverso.

'3. Proposta.

Art. 17.

Quando la società svizzera ha ricevuto di questiona¬ rio riempito come pure la polizza, le aggiunte e la quietan¬ za dell'ili limo premio, essa presenta all'aveuitc diritto una proposta' per la conclusione di un'assicurazione a premi oppure liberata. Essa gl'indica anche l'ammontare della stia quota nella enizione.

329 ' (Entro 20 giorni da ohe ha ricevuto la proposta della società svizzera, l'avente diritto deve dichiarare quale delle assicurazioni propostegli giusta il 1° capoverso egli accetta o se egli chiede che gli sia pagata la sua quota nel¬ la cauzione.

Art. 18.

Se 1 avente dnitto accetta la proposta per un'assicu- 4. Conclusione razione a premi, egli deve pagare, all'atto stesso della di un'assisua dichiarazione, il premio parziale fino al 1° gen- curazione a nai-o 1925, calcolato secondo le disposizioni della conPre¬ venzione e il premio che scade il 1° gennaio 1925. Gol paagmento di questo premio l'assicurazione è conchiusa e comincia la responsabilità della società svizzera.

Art. 19.

L'avente ^ diritto può conchiudere la nuova assicura- 5. Conclusione zLone a premi an olio prima di ricevere la proposta del- di un'assila società svizzera, se fa a quest' ultima un primo curazione versamento ammontante al 2 % della somma assicurata provvisoria, presso la società germanica. Avvenuto questo versamento, la nuova assicurazione si considera conchiusa · e comin¬ cia la responsabilità della società svizzera per l'ammon¬ tare della nuova assicurazione a premi. L'importo del versamento è dedotto dal premio dovuto per la nuova assicurazione.

iSe il primo versamento non basta a coprire il pre¬ mio, il resto dev'essere pagato entro venti giorni dopo ricevuto l'invito. Se l'invito rimane infruttuoso, si proce¬ de come se l'avente diritto si fosse dichiarato fin da prin¬ cipio per un'assicurazione liberata. Il primo versamento .

dev'essere restituito all'assicurato, dedotto il premio per il rischio sopportato dalla società e una somma per le spese d'amministrazione, da calcolarsi secondo le disposi¬ zioni della convenzione.

Art. 20.

,Se l'avente diritto accetta la proposta per un'as- 6. Conclusione sieurazione liberata o se questa gli dev'essere ridi un'assiJ&sciata secondo le disposizioni della presente legge, il curazione hberata contratto è considerato come .conchiuso con l'invio della * polizza alla persona autorizzata a riceverla. La respon.

sabilità della società svizzera comincia il 1° gennaio 1925.

330 Art. 21 7. Mancata L'avente diritto che non osserva il · termine di venti dichiarazio- giorni dell'art. 16 può rivendicare solo Ja sua quota nella ne d'accet¬ cauzione. Se non riempie il questionario entro il 1° lu¬ tazione e glio 1925, egli perde anche il diritto sulla quota suddetta.

trascorrimento del Se l'avente diritto non osserva il termine di oui al¬ termine.

l'art. 17 o'non fa il pagamento del · premio previsto nel¬ l'art. 18, gli viene rilasciata un'assicurazione liberata.

In caso di trase or rimento di questo termine senza col¬ pa dell'avente diritto, è applicabile per analogia l'art. 14.

secondo capoverso. Itesta riservato l'art. 45, secondo ca¬ poverso, della legge federale sul contratto d'assicurazione.

Ari. 22.

La società svizzera sborsa in contanti la loro quota Pagamento della quota nella cauzione a quegli aventi diritto che le si notificano nella cau¬ in conformità degli art. 13 e 14 o si 'considerano come no¬ zione.

tificati a' sensi dell'art. 13, ma che giusta le-disposizioni dolila legge hanno una pretosa sulla quota nella cauzione, nonché agli aventi diritto che dichiarano di non voler con¬ chiudere una nuova assicurazione.

Art. 23.

Liquidazione Se l'assicurato è morto, essendo in corso o scaduta-la di un'assicu¬ sua assicurazione presso la società germanica e prima razione sca¬ clic l'avente diritto abbia conchkiso -una nuova .assicura¬ duta per zione o abbia chiesto il pagamento della quota nella cau¬ morte.

zione, è pagato all'avente diritto il 50 % della somma as¬ sicurata; ' f i iSe un assicurato la cui pretesa, senza colpa dell'a¬ vente diritto, non fu notificata, è morto nel tempo da.1 lo gennaio 1925 al 30 giugno 1925 e non era ancora oonch'iusa una nuova assicurazione, ,ò pagato anche in questo caso il 50 % della somma assicurata, salvo clic, giusta le disposizioni, della presente legge, l'avente diritto possa protendere solo un'assicurazione liberata o Ja quota nel¬ la cauzione.

.Se l'assicurato ha coiichiuso una nuova assicurazione liberata e il caso d'assicurazione si verifica prima del 1° gennaio ' 1925, vien pagato l'importo della nuova assicu-

Sài razione liberata, ma non più della somma menzionata nel primo capoverso.

Qualora, nel caso del pruno e secondo capoverso, la somma delle assicurazioni su di una vita eoncliiuse presso Io società germaniche da un assicurato superi fr. 50.000.

saranno pagati, per tutte le assicurazioni insieme, fran¬ chi 25.000 o almeno la quota nella cauzione.

I pagamenti già fatti sulla cauzione sono computati sulle somme di liquidazione che vengono sborsate in con¬ formità dei capoversi 1 a 4.

Art. 24.

La società svizzera paga agli aventi diritto, i cui Liquidazione crediti si fondano su assicurazioni in caso di vita, la loro dell'aBBicuquota nellaj cauzione aumentata del soccorso federale io-UI Vi!"Let v.»tN(J ro spettante.

Art. 25.

Il pagamento delle somme menzionate negli art. 22 Termini del a 24 è fatto sei mesi dopo l'entrata in vigore della leggo.

pagamento, e, per le assicurazioni notificate 'tardivamente, entro tre mesi dalla rivendicazione dell diritto presso la società svizzera. Quest'ultima può fare una deduzione su queste somme per coprire le sue spese. L'ammontare della de¬ duzione è fissato nella convenzione.

Con questo ^ pagamento o col conteggio della quota nella cauzione si estinguono le pretese ddiavente diritto sulla cauzione.

Art. 26.

Le assicurazioni di capitali scadute all'entrata in vi- Assicurazioni gore della legge o che scadono entro il fermine di notifiscadute, cazione previsto negli articoli 13 e 14, secondo capover¬ so, sono trattate come assicurazioni non scadute.

Art. 27.

Per le assicurazioni conchiuse in una valuta estera Assicurazioni ia somma assicurata presso la società germanica è conver'n valuta estera tifa in valuta svizzera al censo che la valuta estera ha in Isvizzera il giorno dell'entrata in vigore della legge. E' riservato l'art. 7.

âsâ Per le assicuiazioni conchìuse prima del 1° gennaio 1893 il 'corso idi conversione importa almeno il 40 % della quotazione alla pari.

Art. 28.

Per le nuove assicurazioni sono stabiliti nella con¬ Criteri e basi contabili venzione dei criteri e ideile basi contabili uniformi vale¬ uniformi.

voli per tutte le società svizzere.

Le nuove assicurazioni sono concliiuse soltanto come assicurazioni con premi costanti e nelle combinazioni pre¬ viste nella convenzione.

Alla nuova assicurazione si applica la combinazione che pili si avvicina all'assicurazione con chiusa presso la società germanica.

Art. 29. ' Computo della p,a quota nella cauzione spettante all'avente diritto ( uot nella * f__ che conchiude con la società svizzera una nuova assicu¬ del versa¬ razione,, è computata su quest'ultima come un versamento mento al unico.

conto vin¬ I premi versati al conto vincolato presso la Banfca colato.

Nazionale Svizzera sono messi a disposizione dell'avente diritto, a sua richiesta, presso la società svizzera.

Entrata in vigore la legge, la Banca Nazionale Svìz¬ zera accrediterà a ciascun assicurato, per i versamenti al conto vincolato, fino al momento in cui esso disporrà ilei versamenti, ma al più .tardi fino al 1° gennaio 1925, un interesse calcolato in base al suo saggio di sconto, ina non più del 4 %.

Art. 30.

Soccorso delia In quanto la presente legge non preveda eccezioni, Confedera¬ la Confederazione concede un soccorso finanziario agli zione.

aveùti diritto i cui crediti si fondano su assicurazioni concliiuse presso società germaniche. Questo soccorso viene prestato in parte sotto forma di sussidio unico, in parte con versamenti periadici. ' 1. Sussidio fcderate uni- ]a

Art. 31.

Il sussidio federale unico consiste in una somma con qua,iCj insieme con la quota nella cauzione spettante

a un a Ammon' assicurazione, la riserva matematica ò porta-ta ' tare. al 27 i/o % per tutte le società. 'Sono dedotti gli acconti

333 già riscossi culla cauzione. Questo importo complessivo viene impiegato, come deposito unico, per la nuova as¬ sicurazione e corrisponde alla riserva matematica iniziale di .quest'ultima.

Dall'ammontare complessivo delle riserve matemati¬ che iniziali sono dedotte le cauzioni da rilevare giusta l'art. 8 col loro prezzo d'assunzione, ridotte delle somme in contanti da pagarsi dalle società svizzere giusta gli art. 22 a 24. La somma rimanente è dovuta dalla Con¬ federazione per il 1° gennaio 1925.

Art. 32.

Il sussidio federale unico è accordato a tutte le nuove j Diritto al assicurazioni nonché agli aventi diritto risultanti da assussidio, sicurazioni di capitali in caso di vita, ohe devono essere tacitati giusta 1 art. 24.

Gli aventi diritto in virtù di assicurazioni in caso di morte, che sono pagate in seguito alla morte dell'assi¬ curato, ricevono come sussidio federale una somma che corrisponde alla differenza tra la liquidazione prevista nell'art. 23 e la quota nella cauzione.

Art. 33.

La Confederazione paga un sussidio periodico che 2. Sussidio viene ad aggiungersi ai premi dovuti per la nuova assi cuperiodico, razione (« sussidio periodico »).

« Misura.

I pagamenti dovuti dalla Confederazione come sus¬ sidio periodico su Lia singola assicurazione importano, ri¬ dotti in contanti, il 19% della riserva matematica.

Art. 34.

II sussidio periodico per rassicurazione di capitale in b. Diritto, caso di morte è concesso soltanto .per il tempo durante il quale vengono pagati premi per la nuova assicurazione.

Art. 35.

II sussidio periodico è pagato o conteggiato in contanti per il suo intiero ammontare nei casi seguenti : 1. nella liquidazione delle assicurazioni in caso di vita .(art. 24) ; 2. nelle nuove assicurazioni di rendite ;

c.

Pagamento in contanti.

3â4 3. nelle nuove assicurazioni idi capitali in caso di mor¬ te, se per l'assicurazione presso la società germa¬ nica sono già state pagate a quest'ultima tutti i premi previsti nel contratto, anche se per la nuova assicurazione non è pagato am premio o se il pa¬ gamento dei premi è successivamente sospeso.

Art. 36.

Contributo Le società svizzere danno all'azione di soccorso un delle socie- contributo pari al 3 14 % ideila riserva matematica giusta ta svizzere. je ^posizioni della convenziono.

Art. 37.

Il sussidio periodico e il contributo della società sviz¬ Diritto in ca¬ so di ridu¬ zera sono concessi intieramente se l'avente diritto paga zione del per la nuova assicurazione almeno 1' 85 % del premio cal¬ premio.

colato in conformità .delle disposizioni della convenziono.

Se: l'avente diritto: paga meno dell'85 % di questo premio, il sussidio periodico e il contributo delle società svizzere sono ridotti nella proporzione esistente t.ra ,l'im¬ porto effettivamente pagato e i'85 % del premio.

- Art. 38.

Esclusione
.Gli assicurati hanno il diritto di conchiudere nuove assicurazioni. Se l'ammontare di quest'assicurazione su¬ pera fr. 10.000, o l'assicurato è stato rifiutato 0 riman¬ dato, dopo il 1° luglio 1923, da una società d'assicurazioni sulla vita, oppure se l'assicurazione sulla sua vita presso la società gei-manica ò stata accettata solo verso paga¬ mento di un premio aumentato, può essere chiesto il certi¬ ficato sanitario previsto nell'art! 40.

335 Art. 39.

Se 1 ammontare complessivo delle assicurazioni di ca¬ Limitazione pitali in caso di morte conchiuse da un assicurato su di del sussidio della Confe¬ una vita presso le società germaniche supera, estinti rii derazione e eventuali mutui sulle polizze, la somma di fr. 50.000 °il del contri¬ sussidio federale ^ unico, il sussidio periodico e il contri¬ buto delle buto delie società svizzere sono ridotti. .La riduzione av¬ società sviz¬ zere.

viene nella proporzione esistente tra fr. 50.000 e la som¬ ma totale assicurata presso Je società germaniche.

Art. 40.

Quando sia fornita la prova sommaria ohe la salute Integrazione dell'assicurato e ancora buona, la società svizzera, se trodella somva sufficiente questa prova, integrerà, su proposta speScu¬ rata ciale, la nuova assicurazione fino all'importo dell'assicu' razione presso -la società germanica, verso pagamento dei premi stabiliti, secondo le basi della convenzione, per l'e¬ tà presente dell'assicurato.

Art. 41.

iSe J assicurato chiede il riscatto entro i primi dieci Restituzione del sussidio anni dalla conclusione dell'assicurazione presso la società federale al¬ svizzera, questa deduce dal valore di riscatto una somma l'atto del a favore della Confederazione. All'inizio dcll'assicurazioriscatto.

ne questa deduzione è eguale al sussidio federale unico (art. 31) e, se il riscatto avviene più tardi, essa diminui¬ sce regolarmente con lo scadere di ciascun trimestre d'as¬ sicurazione, così che alla fine, del periodo d'assicurazione, al più tardi, però, dopo dieci anni, la deduzione non ha più luogo.

Il restante valore di riscatto non può essere inferio¬ re alla quota nella cauzione. Le anticipazioni che occor¬ ressero a questo scopo sono rimborsate alle società sviz¬ zere dalla Confederazione.

Art. 42.

_ Se l'ammontare complessivo delle nuove assicurazio- Soprappre·JM di capitali in caso di morte conohiuse fino al 1° luglio m*° 8U^8U8_ 1V&5 non raggiunge la somma di 300 milioni di franchi ßidio perio" la Confederazione paga per cbscun'assicurazione in caso dic°'

336 di morte, oltre al sussidio periodico, un sop rapprendo an¬ nuale, che importa tante volte il 2 %0 del sussidio perio¬ dico, quanti sono i milioni che mancano all'ammontare complessivo 'dei capitali assicurati, per compiere la som¬ ma di 300 milioni di franchi.

Pagamento in

Art. 43.

h Consiglio federale può, di concerto con le società

sùssidio^csvizzere, sostituire al sussidio periodico ed al soprappremio riodìcò. P° il pagamento di una o più somme globali.

Art. 44.

Le società svizzere depositano alla Banca Nazionale Svizzera, come cauzione a' sensi della legge sulle cau¬ zioni, il valsente della risemi matematica delle nuove as¬ sicurazioni. Questa cauzione risponde in prima linea, giu¬ sta l'art. 16 della leggo suddetta, per le nuove assicura¬ zioni.

Lo società svizzere sopportano in comune il rischio di mortalità.

Art. 45.

Esenzione Le somme che la Confederazione deve pagare a ti¬ dalla tassa tolo di quota nella cauzione, di sussidio unico, di sussidio di bollo e dalla con¬ periodico o di soprappremio, nonché il contributo delle so¬ tribuzione. cietà svizzero di cui all'art. 3G, sono esenti dalla tassa sul bollo e dalla contribuzione prevista nell'art. 12 della legge federale 25 giugno 1885 sulla sorveglianza delle imprese privato in materia di assicurazione (logge sulla sorveglianza) e nell'art.. 25, secondo capoverso, della leg¬ ge sulle cauzioni.

Garanzia del¬ la riserva matematica delle nuovr assicura¬ zioni.

Art. 46.

Le società germaniche hanno l'obbligo di cpnsegnare Cessione di atti e regi¬ senza spese alilo società svizzere gli atti e i registri trostri.

vantisi in loro possesso, in quanto servano alla costitu¬ zione e alla liquidazione delle nuove assicurazioni, e di fornire qualsiasi informazione utile.

I mandatari generali svizzeri sono tenuti a consegna¬ re alle rispettive società svizzere i documenti giustificati¬ vi di cui agli art. 19 c 20 dell'ordinanza d'esecuzione per la legge sulle cauzioni, del 1G agosto 1921.

337 Art. 47.

Se nella^ sua notificazione o nel rispondere a doman- Conseguenze de della società svizzera l'avente diritto ha fornito indid'indicacazioni inesatte o incomplete sulla nazionalità dell'assi*1?? ine" curato, sul numero e l'ammontare delle assicurazioni conchiuse ^ presso le società germaniche, o sui prestiti o an¬ ticipazioni concessi dalla società germanica sull'assicura¬ zione, si dovranno rettificare la somma assicurata, la quota nella cauzione, i sussidi federali, il contributo della società svizzera e il premio.

iSe l'avente diritto ha fornito scientemente indicazio¬ ni false o incomplete, egli perde qualsiasi diritto al sus¬ sidio federale e al 'contributo della società svizzera. La società è autorizzata a sciogliere il contratto d'assicura¬ zione e a pagare il valore di riscatto.

L,e somme che l'avente diritto avesse già riscosse in¬ debitamente vanno da lui versate alla società svizzera che le accrediterà alla Confederazione, in quanto pro¬ vengano dall'erario federale o dalla cauzione.

Resta riservata 1 azione penale per le indicazioni false e incomplete fornite scientemente.

Art. 48.

Le disposizioni della presente legge e della convenzio¬ Obbligazione giuridica di ne sono giuridicamente obbligatorie anche per i terzi che fronte a derivano diritti da assicurazioni presso società germaniche terzi.

o da nuove assicurazioni.

I terzi aventi diritto mantengono, in confronto del¬ le nuove assicurazioni, la stessa posizione giuridica che avevano rispetto all'assicurazione presso la società ger¬ manica.

Art. 49.

"" ì

Le disposizioni delle leggi sulla vigilanza e sulle cau- Diritto sussizioni, nonché quelle della legge federale sul contratto di diario, assicurazione seno applicabili alla liquidazione delle assi¬ curazioni presso le società germaniche e alle nuove as¬ sicurazioni, semprechè la presente legge e la convenzione non dispongano «dirimenti,

338 Art. 50.

Il Consiglio federale può compiere un'azione di soc¬ Assicurazioni della Mag- corso, avente gli stessi effetti che quelli previsti nella deburgo.

presente legge, in favore degli aventi diritto i cui crediti si fondano su assicurazioni stipulate in Isvizzera fino al 188G presso la società di assicurazioni sulla vita di Magdeburgo. In tal caso la concessione di un sussidio federale può essere subordinata alla condizione che l'avente di¬ ritto adoperi conio versamento unico per una nuova assi¬ curazione la somma di tacitazionc pagatagli dalla so¬ cietà.

Art. 51.

Pieni poteri La presente legge conferisce al Consiglio federale la per l'accor¬ do con le facoltà di con chiudere, per gli aventi diritto, con le so¬ società ger¬ cietà germaniche, in generale o singolarmente, un accordo maniche.

circa una conveniente incitazione degili aventi diritto con¬ templati dalla presente legge e di disporre della somma di tacitasi one che dev'essere sversata dalla società germa¬ nica. Le somme di tacitazionc possono essere adoperate a rimborsare le prestazioni della Confederazione agli as¬ sicurati fino a concorrenza delle prestazioni stesse.

Nel conchiudere questo accordo il Consiglio federale non ò vincolato dalle disposizioni della legge nò da quelle della convenzione con le società svizzere.

Art. 52.Esecuzione II Consiglio foderale applica la ìeggo e provvede aidella legge, l'esecuzione della convenzione con le società svizzere. Es¬ so pubblicherà la legge solo so sarà conchiusa · la con¬ venzione.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Legge Federale concernente l`uso delle cauzioni di società germaniche d`assicurazioni sulla vita e la concessione d`un soccorso federale agli assicurati svizzeri.

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1924

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13

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26.03.1924

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323-338

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10 148 158

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