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FOGLIO JEDER ALE Anno XIIo. Berna, 14 agosto 1929. Volume I.

Si pubblica di regola una volta la settimana. Prezzo: Fr. 1 Panno per gli abbonati paganti al Foglio officiale del Cantone Ticino e per gli abbonati di lingua italiana al Foglio officiale del Cantone dei Grigioni, e fr. 10 per i soli abbonati al Foglio Federale.

Amministrazione: Tipografia Cantonale Grassi db C.#, Bellinzona.

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Messaggio del

Consiglio federale all'Assemblea federale che accompagna un disegno di legge su la dimora e il domicilio degli stranieri.

(Del 17 giugno 1929.)

Onorevole signor Presidente, Onorevoli signori Consiglieri, L'art. G9 ter della Costituzione federale, accettato nella votazione popolare del 25 ottobre 1925, conferisce alla Confederazione, fissandolo certe direttive, il diritto di legiferare su l'entrata, l'uscita, la dimora e il domicilio degli stranieri. Ci pregiamo sottoporvi il disegno di una legge che regola questo oggetto.

Il presente messaggio prende le mosse da quello del 2 giugno 1924 che concerne l'articolo costituzionale suddetto e il cui contenuto si pre¬ suppone sia noto. Nei cinque anni trascorsi dalla votazione le condi¬ zioni sono rimaste press'a poco le stesse, così che si può eseguire senza grandi modificazioni il programma allora abbozzato. Già nel messaggio succitato si rilevava come le nostre misure di controllo tendessero a trasferirsi dall'esterno (visto) all'interno del paese (con¬ cessione dei permessi) ; questa tendenza è amdata sempre più svilup¬ pandosi conformemente alle previsioni ; il visto è già stato abolito per i sudditi di tutti i paesi non europei e della maggior parte degli Stati dell'Europa. L'unico dei mezzi esterni, di difesa che ancora resti è 71

742 il controllo dei passaporti al confine, che non si può sopprimere fin tanto che non abbiamo una garanzia sufficiente che i paesi limitrofi riprenderanno le persone sprovviste di carte che vengono in Isviz¬ zera, nel caso in cui non le volessimo tenere. È possibile che quando sarà in vigore la legge si crei urna siffatta sicurezza mediante la con¬ clusione di un accordo internazionale. In considerazione di questo stato di cose, il nostro disegno non stabilisce delle morme su l'entrata e l'uscita della Svizzera, sul controllo al confine e sul piccolo traffico di confine, ma riserva al Consiglio federale la facoltà di disciplinare questa ma¬ teria mediante ordinanza (art. 25, leti. a). Ciò permette di abrogare successivamente le altre . disposizioni sul controllo senza che occorra modificare la legge, ma procura anche la possibilità di prendere solle¬ citamente i provvedimenti necessari ove sopravvenissero circostanze straordinarie. Premuniti che siamo per il caso in cui delle crisi politiche od economiche minacciassero di' far affluire in Isvizzera una quantità eccessiva di stranieri, la legge può, in quanto al resto, essere adattata a condizioni normali. Fanno eccezione solo le disposizioni sulla notifi¬ cazione, per le quali devono purè essere riservati provvedimenti spe¬ ciali in caso di condizioni straodinarie. Non si trova quimdi più nella legge ciò che costituiva ancora la parte essenziale dell'ordinanza del : 21 novembre 1917, cioè le disposizioni sul controllo all'estero, al confine e subito dopo varcato quest'ultimo, il restò della materia ivi disciplinata è distribuito nel disegno sotto due titoli. Titolo I : Permesso di dimora e di domicilio, e Titolo II: Autorità e procedura. Seguono poi un titolo III con le disposizioni penali e'un titolo finale contenente le disposizioni esecutive e transitorie.

Il titolo primo regola principalmente i diritti e i doveri dello straaiiero. Durante il tempo che precede la concessione del permesso di di¬ mora o di domicilio o della tolleranza, lo straniero ha per legge il di¬ ritto di trattenersi in Isvizzera (art. 1), purché non vi sia venuto tras¬ gredendo una prescrizione speciale (espulsione, divieto d'entrata ecc.).

Ma di questo diritto egli può essere privato in qualsiasi tempo (art. 12, primo capoverso); la polizia deve potere, senz'ultra
formalità, sfrattare, accompagnare al confine o addirittura respingere i vagabondi, le me¬ retrici e i loro lenoni, i delinquenti e simile genia. Fatta astrazione da questi casi, lo straniero ha il diritto di restare in Isvizzera fino alla sua notificazione, e anche dopo, fino a quando abbia ottenuto il permesso (o avuto una risposta negativa).

11 termine per la notificazione dello straniero è di 14 giorni, se quest'ultimo esercita un'attività lucrativa o intende stabilirsi nel paese (per quanto concerne l'assunzione d'un impiego si confronti l'art. 3, terzo capoverso), e di tre mesi negli altri casi. Questa norma accresce di molto il numero degli stranieri tenuto a notificarsi solo dopo tre

743 mesi,, inquantochè agli ospiti degli alberghi, degli stabilimenti di cura e simili, essa aggiunge anche gli stranieri dimoranti presso altri allog¬ giatori (affittacamere, privati) ; d'altra parte, anche questi ultimi do¬ vranno in avvenire notificare senza ritardo i loro ospiti, almeno quelli non alloggiati gratuitamente, obbligo che presentemente vige per gli albergatori (lista degli ospiti), locandieri ecc. Chi dà alloggio gratuito a uno straniero è tenuto a notificare l'ospite solo entro un mese, il che in pratica succederà piuttosto di rado, poiché di solito l'ospitalità gratuita non supera la durata di un mese. Resta però riservato ai Cantoni la facoltà di abbreviare questo termine ; è giusto che qui si possa tener conto di condizioni locali le quali possono far temere che nascano degli abusi ; può darsi, per esempio, che alcuno finga di al¬ loggiare gratuitamente una o più persone, mentre in realtà esse pagano l'alloggio. Il disegno prevede inoltre che il Consiglio federale possa, per certe categorie idi stranieri che hanno un'occupazione lucrativa, por¬ tare a tre mesi il termine di notificazione ; questa disposizione ha di mira specialmente i commessi viaggiatori di ditte estere e i dipendenti delle persone venute dall'estero a scopo di cura (governanti, conducenti d'automobili ecc.). Sono tenuti alla notificazione tanto lo straniero (art.

2, primo capov.) quanto il suo alloggiatore (art. 2, secondo capov.).

La notificazione fatta da quest'ultimo non esime dunque lo straniero dall'obligo di annunziarsi all'autorità per regolare la sua dimora. Il sistema previsto dal disegno vuol tener conto delle necessità dì controllo della polizia ordinaria e di quella degli stranieri, evitando però d'impor¬ tunare il forestiero più dello stretto necessario. I casi che possono pre¬ sentarsi sono così svariati che non si sarebbe potuto applicare un ordi¬ namento più semplice senza pregiudizio dell'una o dell'altra delle parti interessate.

Documento di legittimazione. -- iChi non possiede un documento di legittimazione riconosciuto e valido sarà assoggettato, come già pre¬ sentemente, a un trattamento speciale. È necessario stabilire delle re¬ gole uniformi circa il riconoscimento dei documenti di legittimazione, ma questo regolamento non può essere fatto addirittura nella legge.

Nell'ordinanza
d'esecuzióne si dovrà indicare, tra le altre cose, i requi¬ siti a cui deve soddisfare un siffatto documento (fotografia, lingua, scrittura ecc.), tenuto conto anche degli accordi conchiusi con gli altri Stati per questi requisiti ; si dovfrà inoltre pronunziare caso per caso il riconoscimento, p. es. quando si costituisce un nuovo Stato.

Assunzione di un impiego. -- Chi vuol occupare un impiego deve prima notificare il suo arrivo e procurarsi un permesso speciale di di¬ mora per l'assunzione di un impiego. La novità sta in ciò che anche il datore di lavoro risponderà dell'osservanza di questa disposizione.

Con questo · si porrebbe un freno all'abuso per cui eerti datori di la-

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voro-- particolarmente stranieri -- fanno venire e assumono .degli operai assicurandoli che la cosa è o sarà regolata e, quando interviene l'autorità, lasciano che l'operaio, spesso in buona fede, e incapace a trarsi d'imbarazzo, sopporti da solo le conseguenze di quest'irregola¬ rità. Questa corresponsabilità può essere addossata al datore di lavoro perchè la «tessera di dimora», di cui ci occuperemo più avanti, per¬ metterà di stabilire senz'altro per ogni straniero, se egli sia o no auto¬ rizzato ad assumere un impiego.

La notificazione dell'arrivo apre lo. procedura per il rilascio del permesso. Durante il suo corso, lo straniero può restare in Isvizzerafin.tanto che non sia mandato via espressamente (art. 12, primo capo¬ verso). Egli non è tenuto se non a consegnare i suoi documenti di le¬ gittimazione e a fornire ragguagli veritieri. Il restò è affare delle auto¬ rità e sarà quindi regolato nella seconda parte del disegno. Spetta però' alla prima parte il principio della libera decisione dell'autorità (art. 4), poiché esso determina negativamente la posizione giuridica dello stra¬ niero. Questi non lia, a priori, diritto al permesso (vedi anche l'art. l)p egli deve anzi adagiarsi alla decisione dell'autorità, qualunque essa sia. Può soltanto pretendere che siano osservate le disposizioni sulla procedura (tra l'altro quelle concernenti il ricorso alle autorità can¬ tonali e federali; vedasi il titolo II). Non sono stabiliti per lo straniera tre procedimenti diversi secondo che voglia ottenere un permesso di dimora, o di domicilio oppure una tolleranza. Naturalmente egli puòchiedere all'autorità che gli sia,-concesso questo o quel permesso, ma essa, quando non risponde con un rifiuto in genere, può scegliere libe¬ ramente fra i tre tipi di permesso, semprechè siano adempite le con¬ dizioni poste dalla legge (per es., il possesso dei documenti, per la dimora e il domicilio).

I singoli tipi di permesso (dimora, domicilio, tolleranza) si di¬ stinguono l'uno dall'altro solo quantitativamente, poiché tutti e tre (astraendo dalle condizioni) non danno se non il diritto di restare in Isvizzera, che varia solo per quanto concerne la durata e la possibilità; di perderlo. La polizia degli stranieri accorda al suddito estero null'altro che il permesso di risiedere effettivamente, in persona, sul
territoriodelia Confederazione. Fuori di questo campo la sua inferenza si limita a stabilire delle condizioni (per es.; divieto di assumere un impiego, di attendere a un'occupazione lucrativa ecc.). Tutti gli altri diritti deliostraniero sono regolati in altri campi dell'ordinamento giuridico. La maggior parte di essi competono allo straniero indipendentemente dalla sua presenza nel paese. Così, per es., egli può comperare una casa anche se mon è mai stato qui ; non può però abitarla senza aver il per¬ messo di dimorare in Isvizzera ; la sua qualità di proprietario non gli conferisce menomamente il diritto di ottenére questo- permesso. Questa

745 ultima norma lia un valore generale, cioè: la circostanza che, per eser¬ citare un diritto, uno straniero abbia bisogno di trovarsi in Isvizzera non limita punto la libertà di decisione delle autorità di polizia degli stranieri ; essa può contare .soltanto come un semplice fatto. Consi¬ derate nei particolari, le tre specie di permessi presentano le seguenti differenze. Il permesso di dimora ha sempre una durata determinata (naturalmente non si ha alcun titolo giuridico per pretenderne il pro¬ lungamento), e può essere subordinato a certe condizioni ; questi due caratteri non si riscontrano nel permesso di domicilio, il quale, inoltre, non può essere ritirato così facilmente (art. 8, secondo capov.; art. 9).

La tolleranza è revocabile in qualsiasi tempo ; è quindi ovvio che possa essere anche subordinata a condizioni ; la loro osservanza non dà però alcun diritto alla continuazione della tolleranza stessa. L'unica no¬ vità importante introdotta a questo riguardo dal disegno è l'assoluta incondizionatezza del domicilio ; nei casi, relativamente rari, in cui si dovesse mantenere una condizione, si potrà accordare solo un permesso di dimora.

; Il permesso è valevole esclusivamente per il territorio del Cantone che lo concede (art. 8, primo capoverso). Se ne potrebbe dedurre che in ogni altro Cantone lo straniero dovesse essere trattato alla stessa stregua di chi venisse (direttamente dall'estero. Questa conseguenza è però tratta solo quando lo straniero « muta di (Cantone » (art. 8, terzo capoverso), cioè trasferisce il suo domicilio in un altro Cantone abbandonando quello che gli ha concesso il permesso. La cosa è di¬ versa, però, quando lo straniero passa in un altro Cantone conser¬ vando il suo domicilio in quello dove si è precedentemente stabilito ; quantunque questi casi oggi non sieno regolati espressamente, egli non è trattato dal secondo Cantone come se fosse appena arrivato dal¬ l'estero. Il nostro disegno propone il seguente regolamento : a) Lo straniero soggiorna temporaneamente in un altro Cantone, sia per esercitare un'attività lucrativa (operaio che monta una macchina in un altro Cantone, commesso viaggiatore), sia senza attendere a una siffatta occupazione (in visita, in gita, in vacanza ecc.). In questi casi egli non deve notificare il suo arrivo alla polizia nè gli occorre
alcun permesso del « secando » Cantone ; b) lo straniero intende trat¬ tenersi per u/n tempo alquanto lungo -- non solo di passaggio -- in un altro Cantone (per es., in un sanatorio), oppure trasferisce in quest'ultimo o vi ha il centro della sua attività lucrativa, pur di¬ morando nel Cantone che gli ha rilasciato il permesso (dimora, per es., a Baden e lavora a Zurigo); in questo caso egli deve dapprima procurarsi il consenso del secondo Cantone. Tanto nei casi riassunti sotto a, quanto in quelli compresi sotto 6, il secondo Cantone potrà, come già ora, proporre all'autorità federale di ritirare allo straniero il permesso di dimora o la tolleranza (non però il permesso di domicilio)

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concessogli nel primo iCantone ; è superfluo avvertire che, di regola, esso si rivolgerà prima direttamente a quest'ultimo." Gon questo si¬ stema, che è piuttosto largo verso gli stranieri, si vuole, in pari tempo dare ai Cantoni quella possibilità di. difendersi, che occorre loro, ma della quale l'esperienza c'insegna che si fa-un uso relativamente raro.

Siccome i permessi noni conferiscono se non il diritto di residenza; e questo è già stabilito nell'art. 1, il disegno può passare di¬ rettamente dal rilascio (art. 4-8) alla cessazione della validità dei per¬ messi (art. 9 e seguenti). --. L'enumerazione, all'art. 9, dei motivi che possono far cessare questa validità e completa, così che lo straniero è sicuro di non vedersi menomato il suo diritto per qualsiasi altra ragione. Ciò vale soprattutto per il domiciliato il quale,, fin tanto che possieda un documento di legittimazione valido, non può, contro sua voglia, essere . privato del suo diritto di domicilio se non mediante la revoca (di un permesso ottenuto con raggiri, art. 9, terzo capo¬ verso e secondo capoverso, lett. a) o con l'espulsione. -- Il terzo capo¬ verso dell'art. 9 introduce una disposizione, finora mancante, per-il caso in cui lo straniero domiciliato si rechi per lungo tempo all'estero senza l'intenzione di stabilirvisi durevolmente.

L'espulsione di uno straniero può essere pronunziata mediante sentenza penale o provvedimento amministrativo. Il disegno non si occupa del primo modo d'espulsione (art. 10, secondo capoverso), la¬ sciando così sussistere la situazione giuridica attuale. L'espulsione in via amministrativa è, presentemente, .possibile sotto quattro forme : a) espulsione pronunziata dal Consiglio federale in virtù dell'art. 70 della Costituzione federale ; b) espulsione dalla Svizzera in confor¬ mità agli art. 27-28 dell'ordinanza del Consiglio federale sul controllo degli stranieri, del 29 novembre 1921 ; e) espulsione dalla Svizzera di stranieri condannati in giudizio per un crimine o un delitto, giusta il concordato iintercantònale del 22 marzo 1913"; d) espulsione da un Cantone in virtù del diritto cantonale. Il disegno lascia intatta anche l'espulsione giusta l'art. 70 della Costituzione federale, ma rinunzia all' espulsione in base al concordato, espediente ormai superfluo, e nell'art. 10, primo capoverso,
fa un'enumerazione completa delle ra¬ gioni per le quali uno straniero può essere espulso dalla Svizzera o da un Cantone. Una prima'categoria di questi motivi d'espulsione è fondata sulla condotta delittuosa dello straniero e sull'inosservanza di prescrizioni di polizia, in quanto costituisca un abuso dell'ospitalità (arti¬ colo 10, lett. a). Non ci sembra che la legge possa mantenere, per la espulsione, la formola usata nell'ordinanza del Consiglio federale sul controllo degli stranieri (articolo 27: «I Cantoni sono competenti a pronunziare l'espulsione degli stranieri che,... non provino sufficiente¬ mente che lo scopo del loro soggiorno è irreprensibile e non contrario

747 agi' interessi della Svizzera »). L'elasticità di questa formala ha reso ottimi servizi, permettendo di epurare il paese da molte figure losche che vi erano affluite in gran numero, soprattutto quando non si dispo¬ neva ancora degli odierni mezzi di difesa. Il disegno cerca di essere più preciso disponendo che non ogni abuso dell'ospitalità basta a giustifi¬ care l'espulsione, ma che occorre siano state violate delle disposizioni di polizia. Non basteranno più delle semplici ragioni d'ordine, morale ; bisognerà che lo straniero abbia commesso un'infrazione perchè lo Stato possa, dal canto suo, togliergli i diritti che gli aveva assicurati e ritirare la promessa fattagli con la concessione del permesso di dimora o di domicilio. Anche supponendo che, grazie alla formola del disegno, alcuni stranieri indesiderabili possano insinuarsi attraverso le maglie, soprattutto quelli che sanno rasentare il codice penale senza incapparvi, si potrà sempre, purché siano domiciliati, allontanarli presto o tardi in altro modo (ritiro della tolleranza, rifiuto di prolungare il permesso di dimora o ritiro di quest'ultimo, giusta l'art. 9, secondo capov., lett. b, se necessario, vietando l'entrata). In quanto agli stranieri provvisti di un permesso di domicilio, il disegno cerca precisamente di procurare loro una situazione abbastanza sicura. Poiché l'eccessiva immigrazione costringe a fare una rigorosa selezione prima di concedere il domicilio, quest'ultimo dovrebbe offrire ogni sicurezza allo straniero ammesso a vivere in comunanza con noi. La lett b enuncia un'eccezione alla regola, secondo cui l'espulsione non può essere ordinata se non in caso di contravvenzione ; essa concerne quelle persone malate di mente che non possono essere punite e non è sempre possibile internare, ma che si debbono poter espellere quando pregiudichino l'ordine pubblico.

Il disegno vuol colpire qui, particolarmente i pervertiti sessuali. Come nei casi di cui alla lett. a, lo Stato pone la condizione che lo straniero si uniformi alle nostre leggi, così nella lett c esige ch'esso non. cada a carico dell'assistenza pubblica e privata. In questi casi, invece di espel¬ lere la persona di cui si tratta, si potrà ordinare solo il rimpatrio, riti¬ rando anche il permesso che le fosse stato rilasciato, senza però che questo provvedimento tragga
seco il divieto di ritornare in Isvizzera, che è la conseguenza propria dell'espulsione (art. 11, quarto capoverso).

Fur lasciando immutato il sistema attuale, il disegno stabilisce espressamente che tanto la revoca quanto il rifiuto di un permesso im¬ portano, per lo straniero, l'obbligo di lasciare il paese (art. 12). Se la validità del permesso cessa in seguito alla decisione di un'autorità, la decisione stabilirà di regola anche il giorno entro il quale deve avve¬ nire la partenza (termine per la partenza), salvo che nelle espulsioni, dove il « termine per la liquidazione degli affari » è per lo più fissato con una decisione speciale. Lo straniero potrà essere obbligato a lasciare solo il Cantone oppure la .Svizzera. Nel primo caso gli resterà la pos¬ sibilità di chiedere un permesso in un altro Cantone. Non è escluso che

questo gli sia accordato ; così, per es., colui clie è stato rifiutato da un Cantone a cagione delle condizioni del mercato del lavoro, potrà essere accolto in un altro Cantone dove non ci sia sovrabbondanza di per¬ sone che esercitano la sua professione. Oltre agli stranieri che devono essere fatti partire subito dalla Svizzera, ce ne sono molti che non con¬ viene brattare in modo troppo rigoroso. Si deve quindi lasciare alle autorità la cura di décider© se si debba procedere con o senza riguardi.

Soprattutto importa che, in caso di necessità, si possa raggiungere subito o più tardi lo scopo che è quello di allontanare lo straniero. Pos¬ sono essere adoperati gradatamente anche dei mezzi più energici (arti¬ colo 12, primo capoverso, terzo capov., in fine ; art. 14, inoltre la puni¬ zione e l'espulsione). Ove sia necessario, si procurerà, con restrizioni o divieti d'entrata (art. 13) che lo straniero di cui si tratta non possa ripre¬ sentarsi il giorno dopo come nuovo arrivato e che agl'indesiderabili sia chiùsa la frontiera per un certo tempo.

Il II titolo: Autorità e procedura, non porta quasi nessun muta¬ mento alla Spartizione, oggi esistente, delle incombenze tra le autorità federali e cantonali. In alcuni pochi casi che si verificano di rado^è competente solo un'autorità federale, e precisamente: per l'internamento a spese della Confederazione, il dipartimento federale di giustizia e poli¬ zia (art. 15, quarto capoverso), per le restrizioni e il divieto d'entrata (art. 13 e 15, terzo capoverso) come pure per il ritiro del permesso di dimora o delia tolleranza, di cui all'art. 8, secondo capoverso, la polizia federale'degli stranieri ; spetta pure a quest'ultima estendere, dato il caso, a tutto il territorio della Confederazione gli effetti di una deci¬ sione di. rimpatrio pronunziata da un Cantone.. Prescindendo da queste eccezioni che esistono , già anche , oggi, sono sempre competenti le-auto¬ rità cantonali, sia sole; sia coadiuvate da autorità federali. In parti¬ colare tocca sempre alle autorità cantonali (salvo il caso, piuttosto raro, previsto nell'art. 8, secondo capoverso) decidere della concessione, del rifiuto o del mantenimento di un permesso. La cooperazione dell'autorità federale e invece*regolata in modo diverso. Essa non ha luogo quando si tratti di rifiutare un permesso,
essendo allora inappellabile la deci¬ sione cantonale (restano riservati i casi di asilo, art. 18, primo capo¬ verso^^-- e gli obblighi contratti in virtù di trattati internazionali). In un numero alquanto grande di casi, che il nostro disegno ha aumentato in confronto delle condizioni attuali, i Cantoni possono da soli rila¬ sciare anche permessi di dimora (art. 18, secondo capoverso). Le auto¬ rità federali possono cooperare in due modi diversi: o la decisione can¬ tonale è soggetta alla loro approvazione ; o si può ricorrere a loro contro di essa. Il primo caso si ha in tutte le decisioni con cui è rilasciato un permesso, le quali non rientrano, giusta l'art. 18, secondo capoverso, nella, esclusiva competenza delle autorità cantonali (art. 18, terzo capo-

749 -verso : approvazione della polizia federale degli stranieri) laddove la sospensione e la revoca di espulsioni dalla Svizzera devono essere ap-provate dal dipartimento federale di giustizia e polizia. Contro un prov¬ vedimento cantonale si può ricorrere a un'autorità federale solo nei casi di espulsione (art. 10, primo capoverso ; art. 20, primo capoverso).

Uno speciale trattamento, già previsto dall'articolo costituzionale è fatto ai casi d'asilo (art. 21). In complesso, salve le eccezioni accennate più sopra, le competenze sono, come già attualmente, ripartite come segue : la decisione che rifiuta un permesso è esclusivamente canto¬ nale, la Confederazione non può dunque costringere un Cantone a rila¬ sciare un permesso. La decisione che accorda un permesso è soggetta all'approvazione della polizia federale degli stranieri solo quando sia da prevedere che lo straniero resterà durevolmente in Isvizzera ; qui è necessario che intervenga l'autorità federale a regolare la politica di ammissione dei forestieri. Invece i casi in cui non si tratta di immi¬ grazione permanente, sono tutti di competenza esclusiva delle autorità cantonali. Il numero dei casi decisi dai Cantoni, senza il concorso della polizia federale degli stranieri, pur essendo oggi un po' meno estesa la competenza cantonale, è press'a poco il quintuplo di quello in cui la po¬ lizia federale è chiamata a pronunziarsi.

Per quanto concerne l'organizzazione delle autorità cantonali, il disegno si limita a stabilire le disposizioni strettamente indispensabili al funzionamento regolare. I Cantoni devono designare un'autorità -- la « Polizia cantonale degli stranieri » ·-- che si occupa soprattutto delle questioni attinenti alla polizia degli stranieri. Essi possano sce¬ glierla liberamente, ma dev'essere --» come già ora -- un'autorità can¬ tonale. Per principio, nei Cantoni, la polizia degli stranieri deve restare accentrata. Essa prende liberamente le sue decisioni, che però non pos¬ sono essere arbitrarie, ma devono ispirarsi a certi principi, specialmente a una politica nazionale d'immigrazione. È già difficile, con 25 auto¬ rità cantonali, praticare una politica di questo genere in un modo che sia in pari tempo giusto e più o meno uniforme e conseguente ; un maggiore decentramento renderebbe vani tutti gli sforzi in. questo senso.
Ogni decisione relativa alla concessione o al rifiuto e al mantenimento d'un permesso deve quindi emanare da un'autorità cantonale. (Tutta¬ via, l'art. 15, secondo capov., in fine, consente le eccezioni che sembras¬ sero necessarie, purché siano approvate dal Consiglio federale).

In quanto al diritto di ricorrere, il disegno muove dall'idea che in tutti i casi importanti lo straniero debba avere la possibilità di chiedere un nuovo esame, già per il fatto che si tratta di decisioni fondate su di un apprezzamento personale. Ciò vale per tutti i casi in cui è ri¬ fiutato o tolto un permesso a uno straniero. Invece, nei casi d'espulsione non. occorre che il Cantone crei una nuova possibilità di ricorso, perchè

750 questo si può interporre al'dipartimento federale di giustizia e polizia (art, 30, primo capoverso) e:non c'è proprio il bisogno di tre istanze.

Anche per la procedura della concessione dei permessi il disegno si contenta di stabilire le norme strettamente indispensabili. Solo una stretta collaborazione delle autorità preposte alla polizia degli stranieri con gli uffici di collocamento permetterà di tenler sempre conto delle condizioni del mercato del lavoro nell'esamimare le domande d'ammis¬ sione, (art 1G, secondo capoverso). Gli uffici di collocamento devono,, dal canto loro, mantenersi in contatto con l'ufficio federale del lavoro..

La collaborazione di quest'ultimo con la polizia federale. degli stranieri può essere regolata in via d'ordinanza, tèe è da prevedere che lo stra¬ niero si fermerà a lungo in Isvizzera, si dovrà di regola chiedere anche la presentazione di un estratto dal casellario giudiziario. Nel disegno.

queste prescrizioni sono precedute dall'indicazione dei principi, a cui devono ispirarsi le autorità nel pronunziare delle decisioni in materia di politica d'immigrazione. Data la natura della cosa, questi principi non possono essere formulati con una precisione tale che permetta di verificare in ogni singolo caso se sia stata presa la decisione più con¬ veniente. Stimiamo però che non si poteva tralasciare quest'indicazione (art, 16, primo capoverso) la quale spiega e in pari tempo giustifica il fatto, pur sempre insolito, clue la 'legge sia costretta a lasciare tante cose al libero apprezzamento delle autorità. Di regola il permesso di domicilio non sarà concesso se non dopo un periodo di osservazione e di prova. L'art. 17, secondo capoverso, contiene una disposizione nuova, giusta la quale la moglie e i figli di uno straniero che abbia il domici¬ lio o, nell'attesa di ottenerlo, sia stato ammesso, a dimorare in Isviz¬ zera a titolo di prova, possono, anche se si trovano ancora all'estero, Venire a far economia comune con lui. Le altre disposizioni circa il domicilio della famiglia saranno stabilite nell'ordinanza esecutiva. Il disegno prescrive che tutte le decisioni negative importanti siano motivate per iscritto, indicando il termine e l'autorità di ricorso, affin¬ chè possano far uso del diritto di ricorso anche quégli stranieri, per lo più privi di mezzi, che non
hanno cognizioni giuridiche e non pos¬ sono valersi dell'opera di un avvocato (art. 19, secondo capov.). L'arti¬ colo 20 regola la procedura in caso di ricorso al dipartimentoì federale di giustizia e polizia, avvertendo che si può ricorrere a quest'ultimo non solo contro i decreti cantonali d'espulsione ma anche contro tutte le misure della polizia federale degli stranieri. ' 11. titolo 111: disposizioni penali non richiede altre spiegazioni · 1 altrettanto non può dirsi del · titolo IV, relativo alle disposizioni esecutive e transitorie. La legge non'può esaurire la materia ch'essa tratta. Non solo essa divente¬ rebbe troppo lunga, ma avrebbè anche il grande inconveniente di do-

/

751 ver essere riveduta ad ogni mutamento di condizioni,' anche non grande. Riservando i particolari alle disposizioni esecutive, si rende l'ordinamento più elastico, più capace di adattarsi alle circostanze.

V'ha quindi ragione1 di credere che le norme fondamentali fissate dal" disegno potranno servire per un tempo relativamente lungo. Da una parte, esse hanno fatto la loro prova per la durata di circa un decennio e d'altra parte sono state imposte da un fattore che con, ogni probabilità resterà costante : l'affluenza eccessiva di stranieri. Fin tanto che sia necessario porre un argine all'immigrazione, si dovrà mante¬ nere anche l'ordinamento adattato alla nostra difesa. Rimandiamo del resto alle ragioni esposte nel messaggio che accompagnava il disegno di articolo costituzionale. L'art. 25 mette particolarmente in rilievo alcuni oggetti che saranno regolati in via d'ordinanza. iGirca la lettera b) devesi osservare che si tratta d'introdurre un libretto (o una tessera) uniforme destinato a provare che lo straniero ha ottenuto il permesso o che ha il diritto di esercitare un'attività lucrativa o di occupare un posto, così che,ogni autorità ed ogni datore di lavoro è in grado di rendersi conto, senz'altro, della posizione giuridica dello straniero. Pro¬ babilmente, nel libretto (o nella tessera) sarà confermato il deposito dei documenti e attestata la notificazione dell' arrivo e della partenza. Si è dovuto riservare alla Confederazione il diritto di fissare un limite massimo alle tasse cantonali, perchè la loro diversità fu non di rado un ostacolo quando si volle procurare delle agevolezze agli Svizzeri all'estero.

Riguardo alle disposizioni transitorie, va notato che tutti i per¬ messi accordati nel passato devono essere trasformati in permessi re¬ golati dal nuovo diritto federale. Non, appena la legge entrerà in vigore, dovranno esservi assoggettati tutti gli stranieri, non solo i nuovi arri¬ vati.

Abbiamo pertanto l'onore di proporvi che adottiate il qui unito disegno di legge.

Gradite, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, i sensi della nostra alta considerazione.

Berna, 17 giugno 1929.

' In nome del Consiglio federale svizzero,.

Il Presidente della Confederazione : Dr. HAAB.

Il Cancelliere della Confederazione : Kaeslin.

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