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FOGLIO _FEDERALE Anno XIIo. Berna, 3 luglio 1929. Volume 1.

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Amministrazione: Tipografia Cardinale Grassi & C.°, Bellinzona.

Termine d'opposizione: 24 settembre 1929.

Decreto federale che riunisce in un solo

ufficio la divisione dell' industria e delle arti e mestieri e 1' ufficio del lavoro.

(Del 21 giugno 1929.)

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L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federalo, dell'll marzo 1929, decreta : Art. 1.

La Divisione dell'industria e delle arti e mestieri e l'Ufficio federale del lavoro sono riuniti in una sola divisione del Dipartimento federale dell'economia pubblica che è denominata « Ufficio federale dell' indu¬ stria, delle arti e mestieri e del lavoro».

Art. 2.

L'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro ha le competenze che fino ad ora erano attribuite alla Divisione della 1 industria, delle arti e mestieri o all'Ufficio federale del lavoro in virtù.

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,610 della.legge federale del 26 marzo. 1914 sull'organizzazione dell'ammini¬ strazione'.-federale, del decreto federale dell'8 'ottobre 1920 concérnente la costituzione, dell'ufficio del lavoro, nonché di altre disposizioni legi¬ slative. ......

Art. 3.

" 'Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

In particolare, esso emaina le disposizioni speciali circa l'organizza¬ zione, dell'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro.

Art. 4.

Il Consiglio federale è incaricato, in conformità delle disposizioni della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popo¬ lari su leggi e risoluzioni federali, di pubblicare il presente decreto.

Esso fissa la data a cui il presente decreto entra in vigore.

Così decretato dal Consiglio degli Stati, Berna, 6 giugno 1929.

Il Presidente : WETTSTEIN.

il Segretario.' Kaeslin.

Così decretato dal Consiglio nazionale, Berna, 21 giugno 1929.

; il Presidente: WALTHER.

il Segretario : F. v. Ernst.

Il Consiglio federale decreta : Il presente decreto federale sarà pubblicato in conformità all'arti¬ colo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale, e all'art. 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 21 giugno 1929.

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Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione : Kakslin.

Data della pubblicazione : 26 giugno 1029.

Termine d'opposizione : 24 settembre 1929.

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Decreto federale che riunisce in un solo ufficio la divisione dell`industria e delle arti e mestieri e l`ufficio del lavoro. (Del 21 giugno 1929.)

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1929

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27

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03.07.1929

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609-610

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