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FOGLIO _FEDERALE Anno XIIo. Berna, 3 luglio 1929. Volume 1.
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Amministrazione: Tipografia Cardinale Grassi & C.°, Bellinzona.
Termine d'opposizione: 24 settembre 1929.
Decreto federale che riunisce in un solo
ufficio la divisione dell' industria e delle arti e mestieri e 1' ufficio del lavoro.
(Del 21 giugno 1929.)
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L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federalo, dell'll marzo 1929, decreta : Art. 1.
La Divisione dell'industria e delle arti e mestieri e l'Ufficio federale del lavoro sono riuniti in una sola divisione del Dipartimento federale dell'economia pubblica che è denominata « Ufficio federale dell' indu¬ stria, delle arti e mestieri e del lavoro».
Art. 2.
L'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro ha le competenze che fino ad ora erano attribuite alla Divisione della 1 industria, delle arti e mestieri o all'Ufficio federale del lavoro in virtù.
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,610 della.legge federale del 26 marzo. 1914 sull'organizzazione dell'ammini¬ strazione'.-federale, del decreto federale dell'8 'ottobre 1920 concérnente la costituzione, dell'ufficio del lavoro, nonché di altre disposizioni legi¬ slative. ......
Art. 3.
" 'Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.
In particolare, esso emaina le disposizioni speciali circa l'organizza¬ zione, dell'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro.
Art. 4.
Il Consiglio federale è incaricato, in conformità delle disposizioni della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popo¬ lari su leggi e risoluzioni federali, di pubblicare il presente decreto.
Esso fissa la data a cui il presente decreto entra in vigore.
Così decretato dal Consiglio degli Stati, Berna, 6 giugno 1929.
Il Presidente : WETTSTEIN.
il Segretario.' Kaeslin.
Così decretato dal Consiglio nazionale, Berna, 21 giugno 1929.
; il Presidente: WALTHER.
il Segretario : F. v. Ernst.
Il Consiglio federale decreta : Il presente decreto federale sarà pubblicato in conformità all'arti¬ colo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale, e all'art. 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.
Berna, 21 giugno 1929.
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Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione : Kakslin.
Data della pubblicazione : 26 giugno 1029.
Termine d'opposizione : 24 settembre 1929.
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Decreto federale che riunisce in un solo ufficio la divisione dell`industria e delle arti e mestieri e l`ufficio del lavoro. (Del 21 giugno 1929.)
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Jahr
1929
Année Anno Band
1
Volume Volume Heft
27
Cahier Numero Geschäftsnummer
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Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum
03.07.1929
Date Data Seite
609-610
Page Pagina Ref. No
10 148 822
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