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Termine d'opposizione: 18 giugno 1929.

Decreto federale che assegna un sussidio in favore dei vecchi indigenti.

(Del 16 marzo 1929.)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visti gli articoli 2 e 34 qua ter della Costituzione federale, visto il messaggio dell Consiglio .federale del 27 settembre 1928, decreta : Art. 1.

È data facoltà al Consiglio federale di versare alla Fondazione svizzera « Per la vecchiaia », fino all'entrata in vigore d'ama legge fede¬ rale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, ma per non più di quattro anni, un sussidio annuo da iscriversi nel conto d'am¬ ministrazione della Confederazione. Il sussidio non potrà superare la metà delle entrate della fondazione nell'anno precedente nò la sommia di fr. 500.000 l'anno.

Art. 2.

La fondazione è tenuta a devolvere il sussidio all'opera di previ¬ denza in favore dei vecchi dei due sessi, in conformità all'atto di fonda¬ zione dell'8 ottobre 1918.

Art. 3.

Il sussidio è versato al comitato direttivo della fondazione che ne distribuirà l'ammontare tra i comitati cantonali. La quota parte di cia¬ scun Cantone sarà calcolata in base all'ultimo censimento della popola¬ zione, secondo il 'numero delle persone di nazionalità svizzera di età su¬ periore ai 65 anni, domiciliate in questo Cantone e tenuto conto della cifra della popolazione svizzera residente nel Cantone,

160 Si potrà pure prendere in considerazione, in misura conveniente, il prodotto dell'ultima colletta organizzata dal rispettivo comitato can¬ tonale, come pure le erogazioni cantonali e comunali a un'istituzione d'assicurazione per lo vecchiaia o a un'opera di soccorso ai vecchi.

Art. 4.

Il Consiglio federale vigila sull'uso che la fondazione farà del sus¬ sidio. Esso delegherà due rappresentanti nel comitato direttivo di essa.

Il rapporto di gestione e i conti della fondazione saranno sottoposti ogni anno alla sua approvazione.

Ogni governo cantonale potrà delegare un rappresentante nel co¬ mitato cantonale della fondazione.

Art. 5.

Un'ordinanza del Consiglio federale disciplinerà nei particolari da distribuzione e il versamento del sussidio federale, come purè la vi¬ gilanza della Confederazione sulla fondazione.

Restano riservati gli obbliglii particolari imposti alla fondazione « Per la vecchiaia » dai Cantoni ohe le assegnano un sussidio.

Art. 6.

Il Consiglio federale è incaricato di pubblicare il presente decreto in virtù della legge federale del 17. giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali. Esso fisserà la data della sua entrata in vigore, che potrà stabilire con effetto retroattivo al 1° gen¬ naio 1929.

Così decretato dal Consiglio nazionale, Berna, 15 marzo 1929.

TI Presidente.' WALTHER.

Il Segretario: F. v. Ehnst.

Così decretato dal Consiglio degli Stati, . Berna, 16 marzo 1929.

Il Presidente : WETTSTEIN.

Il Segretario : Kakslin.

161 Il Consiglio federale decreta: Il presente decreto federale sarà pubblicato in conformità dell'art.

89, capoverso secando, della Costituzione federale e dell'art. 3 della legge federale 17 giugno 1874 concernente le votazioni su leggi e ri¬ soluzioni federali.

Berna, 16 marzo 1929.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione : Kaeslin.

Data della pubblicazione : 20 marzo 1929.

Termine d'opposizione : 18 giugno 1929.

Risoluzione del Consiglio federale che vieta la manifestazione internazionale antifascista (marcia rossa) nonché eventuali controdimostrazioni il 24 marzo 1929 (domenica delle palme).

(Del 16 marzo 1929.)

IL CÜNSIGLIO FEDERALE SVIZZERO, Visto l'art. 102, numeri 8, 9 e 10, della Costituzione del 29 mag¬ gio 1874, l'art. 6 della legge federale del 1° febbraio 1929, concernente l'organizzazione e l'amministrazione delle Strade ferrate federali, l'ar¬ ticolo 4 della legge federale del 2 ottobre 1924 sul servizio delle poste, l'art 5 della legge federale del 14 ottobre 1922 sulla corrispondenza telegrafica e telefonica, risolve : s ArtLa manifestazione internazionale antifascista (marcia rossa) del 29 marzo 1929, nochè eventuali contro manifestazioni sono vietate in qualsiasi forma.

162 Art. 2.

Chiunque si opporrà con violenza agli ordini emanati in virtù del présente divieto sarà punito a norma di codice penale federale del 4 febbraio 1853 per resistenza alle autorità e rivolta (art. 46 e 47), nonché per incitamento alla rivolta (art. 48).

Art. 3.

Gli stranieri che prendono parte a tali manifestazioni devono es¬ sere immediatamente arrestati e quindi espulsi a norma dell'art. 70 della Costituzione.

Art. 4.

Gli stranieri che tentano di entrare in Isvizzera per prender parte a tali manifestazioni devono essere respinti al confine.

Art. 5.

Le imprese di trasporto e di comunicazione della Confederazione sono tenute a rifiutare l'uso dei loro veicoli di trasporto e dei loro impianti di comunicazione per tali manifestazioni.

Art 6.

Il Governo del Cantone di Basilea-Città è incaricato di eseguire la presente risoluzione per quanto concerne il territorio di questo Cantone. .

Il ministero pubblico della Confederazione è incaricato di pren¬ dere i provvedimenti di polizia necessari per l'esecuzione della pre¬ sente risoluzione di concerto con le imprese federali di trasporto e di comunicazione e con le autorità cantonali di polizia.

Berna, 16 marzo 1929.

In nome del Consiglio federale svizzero, Il Presidente della Confederazione : Dr. HAAB.

Il Cancelliere della Confederazione : Kaeslin.

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Decreto federale che assegna un sussidio in favore dei vecchi indigenti. (Del 16 marzo 1929.)

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20.03.1929

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