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81.010

Messaggio concernente la modificazione della legge sull'ordinamento dei funzionari federali e degli statuti della Cassa federale d'assicurazione del 9 marzo 1981

Onorevoli presidenti e consiglieri, Ci pregiamo presentarvi con il presente messaggio i disegni concernenti la modificazione della legge sull'ordinamento dei funzionari federali e degli statuti della Cassa federale d'assicurazione, proponendovene l'adozione.

Inoltre, vi preghiamo di togliere di ruolo i postulati seguenti: 1976 P 11971 Personale federale. Aumento del salario reale (N 11.3.76, Müller-Berna) Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

9 marzo 1981

1981 -- 130 52

Foglio federale 1981, Voi. I

In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Furgler II cancelliere della Confederazione, Huber

.

797

Compendio L'ultimo miglioramento della retribuzione, espressa in termini reali, del personale federale è avvenuto nel 1973 e, da allora, vi è stato solo l'adeguamento al rincaro. Tuttavia, l'evoluzione dei solari corrisposti nell'economia privata, le difficoltà riscontrate dai servizi federali nel reclutamento del personale, nonché l'aumento del numero degli agenti che lasciano i servizi federali evidenziano un calo della competitivita della Confederazione sul mercato del lavoro. Pertanto, il disegno che vi presentiamo mira anzitutto a risalire la china, aumentando il salario reale almeno degli agenti attribuiti alle classi inferiori della scala degli stipendi. Il disegno prevede segnatamente le modificazioni seguenti: 1. Legge sull'ordinamento dei funzionari federali: a. Incorporazione del 15 per cento dell'indennità di rincaro nella retribuzione legale (stipendio di base, assegni per i figli e indennità di residenza).

b. Aumento del 15 per cento dell'assegno di matrimonio e di quello di nascita (ripristino del valore reale).

e. Aumento della retribuzione reale, graduato secondo i massimi, segnatamente: 1200 franchi per le classi di stipendio dalla 25a alla 12a, 900 franchi per le classi di stipendio dall'11a alla 9", 600 franchi per le classi di stipendio dall'8a alla 4a.

d. Soppressione della 24a classe di stipendio e armonizzazione della scala per le classi dalla 21a alla 25a.

e. Aumento di 279 franchi, in valore reale, dell'indennità di residenza prevista per i funzionari coniugati.

f. Modificazione della competenza per convocare la Commissione paritetica incaricata delle questioni del personale.

2. Statuti della cassa d'assicurazione: a. Inserimento, all'articolo 16 capoverso 2, di una disposizione giusta cui, in caso di miglioramento generale dei solari reali, il Consiglio federale può rinunciare ad assumersi la somma corrispondente al maggior aumento della riserva matematica, sempre garantendo però gli interessi che ne derivano.

b. Modificazione dell'importo fisso da dedurre secondo l'articolo 14 capoverso 1 degli statuti della cassa d'assicurazione, quando una parte dell'indennità di rincaro è incorporata nel guadagno assicurato senza che sia corrispondentemente aumentato il massimo della rendita semplice di vecchiaia.

Tali provvedimenti dovrebbero entrare in vigore il 7° gennaio 1982.

798

Gli agenti che non sottostanno alla legge sull'ordinamento dei funzionari dovrebbero poter beneficiare degli stessi miglioramenti come i funzionari.

H maggior onere derivante dalle modificazioni proposte per la retribuzione del personale ammonta a 181,5 milioni di franchi e costituisce un aumento del 3 per cento rispetto alle uscite iscritte nel bilancio del 1981. A tale somma devono essere aggiunti i contributi suppletivi da versare alla Cassa federale d'assicurazione.

799

I

Parte generale

II

Introduzione

Secondo il messaggio del 15 dicembre 1975 (FF 1975 II 2189), le somme stabilite nella legge federale del 30 giugno 1927 sull'ordinamento dei funzionari (RS 172.221.10) per lo stipendio di base, l'assegno per I figli e l'indennità di residenza, corrispondono a 94,9 punti (1977 = 100) dell'indice nazionale dei prezzi al consumo. Il resto è compensato fino a concorrenza di 111,5 punti mediante un'indennità di rincaro che attualmente ammonta al 17,5 per cento.

Gli assegni di matrimonio e di nascita previsti nella legge sull'ordinamento dei funzionari ammontano rispettivamente a 1500 e 400 franchi; essi sono pagati al funzionario che contrae matrimonio oppure in occasione della nascita di un figlio. Tali assegni sono stati adeguati l'ultima volta il 1° gennaio 1977 con l'incorporazione dell'indennità di rincaro nel salario normale.

La rimunerazione legale del personale federale è stata aumentata in valore reale dell'8 1/3 per cento il 1° gennaio 1973 con l'introduzione della 13a mensilità. Da allora, non è più stato attuato nessun provvedimento di portata generale atto a migliorare il reddito reale dell'insieme del personale.

Tuttavia, diversi miglioramenti di ordine strutturale hanno leggermente aumentato la media dei salari annui. Riguardo ai provvedimenti presi in materia di salari reali prima del 1973, rinviamo alla lista pubblicata nel messaggio del 24 novembre 197-1 (FF 1971 II 1915) concernente la modificazione della legge sull'ordinamento dei funzionari e la competenza di disciplinare le indennità di rincaro.

Pure l'attuale concezione dell'indennità di residenza, in cui è fatta distinzione tra gli agenti celibi e quelli coniugati, risale al 1973; allora era stato istituito un divario uniforme di 400 franchi tra le due categorie. Ma, con l'incorporazione di una parte dell'indennità di rincaro nella rimunerazione legale, il 1° gennaio 1977, tale differenza è aumentata e attualmente è di 540 franchi.

12

Evoluzione statistica dei salari

La diversità d'evoluzione tra i salari nominali e reali pagati dalla Confederazione e nell'economia privata è calcolata da un canto secondo l'indice dei salari medi del personale federale e dall'altro secondo i risultati, in valore relativo, giusta l'«indagine sui salari e sugli stipendi» dell'UFIAML.

La «statistica concernente la rimunerazione dei salariati vittime d'infortunio» può servire come complemento d'informazione. Ancorché gli elementi di valutazione e il modo di analizzarli varino in ognuna delle tre statistiche, è pur sempre possibile confrontare con sufficiente precisione l'aliquota di variazione dei salari. All'uopo, la scelta del periodo di riferimento assume importanza primordiale. Infatti, secondo l'anno scelto come punto di partenza, i salari variano più pronunciatamente o presso la Confederazione oppure nell'economia privata. La tavola 1 che segue riproduce , 800

l'evoluzione relativa dei salari reali durante il periodo dal 1973 al 1979.

Rinunciamo a indicare l'evoluzione seguita dai salari nominali in quanto ogni volta è stato tenuto conto della medesima curva di rincaro.

Evoluzione dei salari reali in per cento Periodo

Confede-

Tavola 1 Indagine sui sialari e stipendi Orari

1973-79 1974-79 1975-79 1976-79 1977-79 1978-79

+ 4,4

+3,7

+1,8 +03 +0,4 -1,1

+ 5,8 + 3,3 + 27 + 26 + 16 -02

Mensili

+ 7,3

+ 5,5 + 4,6 + 3,3 + 2,1 -0,4

La scelta del periodo dal 1973 al 1979 è stata determinata dall'ultimo aumento generale dei salari concesso al personale federale e dal decreto del Consiglio federale del 18 ottobre 1972 concernente la classificazione delle funzioni (RS 172.221.111.1), entrambi in vigore dall'inizio del 1973. Quindi, si può ritenere che la parità salariale tra la Confederazione e l'economia privata sia stata realizzata in quel momento.

Per il surriferito periodo, le statistiche evidenziano come la retribuzione reale del personale federale denunci un ritardo di circa il 3 per cento rispetto ai guadagni mensili recati nella statistica della remunerazione dei salariati vittime d'infortuni e nell'indagine sui salari e stipendi. Per i periodi successivi al 1973 si riscontrano parzialmente dei valori identici ma anche talune differenze nell'evoluzione dei salari reali.

Nella statistica salariale si ricorre frequentemente al confronto tra l'evoluzione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo e quella dei salari nominali effettivamente versati dalla Confederazione. Tale confronto rivela che se il rincaro non è interamente compensato, il potere d'acquisto diminuisce durante un determinato periodo. Giusta l'indice, risulta che la Confederazione, dal 1977 al 1980, non ha compensato al proprio personale più del 3 per cento del rincaro. Conseguentemente, la retribuzione in valore reale denuncia un ritardo analogo rispetto al livello effettivo dell'indice. Tuttavia, poiché i salari di talune categorie di lavoratori dell'economia privata hanno conosciuto un'evoluzione identica, è impossibile dedurre che i salari della Confederazione abbiano subito un ritardo suppletivo.

801

13

Condizioni di retribuzione e d'assunzione

Come indicato nel numero 14, la situazione sul piano del personale rivela che le condizioni di retribuzione e d'assunzione presso gli stabilimenti in regìa della Confederazione sembrano talvolta non più essere tali da poter sostenere la concorrenza con i grandi centri economici raggruppanti una forte proporzione di importanti aziende. Conseguentemente, a fine 1979 e all'inizio del 1980, l'Ufficio federale del personale ha condotto un'indagine comparativa presso 9 grandi ditte che, nonostante l'esiguo numero, sono rappresentative delle diverse branche economiche, strutture delle professioni e regioni. L'indagine ha consentito di ricavare preziosi elementi di valutazione.

Eccone succintamente i risultati: - I salari iniziali offerti dalla Confederazione risultano essere medi. Quelli versati al personale ausiliario amministrativo di sesso femminile, agli agenti titolari di diploma universitario o di certificato di capacità d'impiegato di commercio risultano superiori alla media. Unicamente i salari iniziali degli agenti semiqualificati oppure privi di formazione professionale, occupati nell'esercizio o nell'artigianato, risultano talvolta inferiori alla media.

- I salari medi riscossi dagli agenti della Confederazione in fine di carriera concordano soltanto parzialmente con quelli versati nell'economia privata. I salari pagati agli agenti semiqualificati o senza formazione professionale, occupati nell'esercizio o nell'artigianato e agli artigiani particolarmente qualificati, tendono ad essere inferiori rispetto a quelli pagati nell'economia privata. I salari dei quadri medi della Confederazione, nella maggior parte dei casi, non sostengono il confronto. È stato tuttavia impossibile ottenere indicazioni per quanto concerne i quadri superiori e i direttori generali.

- Le altre condizioni d'assunzione non hanno potuto essere valutate in franchi. In generale, il campo delle prestazioni sociali, prestazioni in caso di malattia, gratificazione per anzianità di servizio, vacanze e previdenza vecchiaia è meglio disciplinato presso la Confederazione che nell' economia privata. Per contro, le aziende consultate offrono migliori condizioni riguardo alla durata del lavoro, ai vantaggi e privilegi nonché al pensionamento anticipato.

14 141

Situazione sul piano del personale Effettivo

A contare dal 1970, l'effettivo del personale dell'Amministrazione generale della Confederazione e delle Aziende di trasporto e di comunicazione ha registrato l'evoluzione seguente:

802

Tavola 2 Anno

Effettivo del personale per amministrazioni ^ Amministrazione generale della Confederazione

1

2

PTT

FFS

Totale

Popolazione media residente 2>

3

4

. 5

6

39562 41 763 40231 40003 40373 40540 40662 40487 39443 38184 37637 37759 38013

105 243 116973 122986 124703 127 310 128 550 128 932 128207 126338 124 774 124 395 125 540 126887

5 362 000 5 943 000 6 267 000 6 324 000 6 385 000 6431000 6 443 000 6 405 000 6 346 000 6 327 000 6 337 000 6 356 000 6 329 000

100,0 105,6 101,7 101,1 102,0 102,5 102,8 102,3 99,7 96,5 95,1 95,4 96,1

100,0 111,1 116,9 118,5 121,0 122,1 122,5 121,8 120,0 118,6 118,2 119,3 120,6

100,0 110,8 116,9 117,9.

119,1 119,9 120,2 119,5 118,4 .

118,0 118,2 118,5 118,0

7,4 7,0 6,4 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,2 6,0 5,9 5,9 6,0

19,6 19,7 19,6 19,7 19,9 20,0 20,0 20,0 19,9 19,7 19,6 19,8 20,0

Cifre assolute

1960 1965 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980

28792 31 802 35371 36203 37165 37398 37507 37135 36958 37021 37016 37394 37637

36889 43408 47384 48497 49772 50612 50763 50585 49937 49569 49742 50387 51237

Cifre in percento (1960 = 100)

1960 1965 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980

100,0 110,5 122,9 125,7 129,1 129,9 130,3 129,0 128,4 128,6 128,6 129,9 130,7

100,0 117,7 128,5 131,5 134,9 137,2 137,6 137,1 135,4 134,4 134,8 136,6 138,9

Agenti federali per 1000 abitanti

1960 1965 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980

5,3 5,4 5,6 5,7 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,9 5,8 5,9 5,9

6,9 7,3 7,6 7,7 7,8 7,9 7,9 7,9 7,9 7,8 7,9 7,9 8,1

1

*> Senza gli apprendisti assoggettati alla LF sulla formazione professionale «Annuario statistico della Svizzera», 1980 pagina 16; 1980 = cifra provvisoria

2)

803

L'effettivo del personale dell'amministrazione generale della Confederazione è rimasto immutato a contare dal 1975, anno in cui è stato introdotto il blocco del personale. Il debole aumento dell'effettivo reale registrato nel 1979 e 1980 va riferito allo sfruttamento ottimale dei posti autorizzati.

L'effettivo attuale del personale dell'amministrazione generale della Confederazione rimarrà immutato anche nel prossimo avvenire. Considerato lo stato precario delle finanze della Confederazione, cerchiamo di mantenere per quanto possibile il blocco dell'effettivo del personale e di partecipare in tal modo veramente agli sforzi di risparmio voluti dal Parlamento e dall' opinione pubblica.

Le differenze constatate nell'evoluzione degli effettivi del personale dell' Azienda delle PTT e delle FFS rispecchiano le fluttuazioni di traffico prodottesi in dette aziende di trasporto e di comunicazione. Per il periodo dal 1973 al 1979 l'Azienda delle PTT ha registrato un aumento di traffico del 12,5 per cento; l'evoluzione del traffico delle FFS è stato nel 1979 di circa il 2 per cento inferiore al livello conseguito nel 1973.

Il fabbisogno in personale delle aziende di trasporto e di comunicazione dipende direttamente dall'evoluzione demografica, dalla struttura delle zone d'abitazione e dall'aumento del traffico. Orbene, il ricorso alle prestazioni delle PTT e delle FFS, considerevolmente aumentato negli anni recenti, si ripercuote direttamente sull'effettivo di personale di tali imprese.

Per poter garantire le prestazioni suppletive richieste, tali aziende devono sfruttare completamente tutti i provvedimenti di razionalizzazione e inoltre poter aumentare se necessario il numero dei loro agenti. I servizi d'esercizio dei grandi centri economici già denunciano una penuria di personale. Inoltre, sono in aumento il numero delle partenze talché il personale rimanente è costretto a fornire sforzi supplementari. Le aziende di trasporto e di comunicazione non sono più in grado di affrontare la concorrenza sul mercato del lavoro soprattutto per quanto concerne gli agenti semiqualificati o senza tirocinio talché si trovano pressoché nell'impossibilità di assumere il personale di cui esse hanno urgente bisogno. Viste le esigenze dell'aumentato traffico, occorre migliorare le condizioni d'assunzione, segnatamente
quelle del personale d'esercizio, talché la Confederazione, nella sua qualità di datore di lavoro, possa nuovamente adeguare le proprie condizioni a quelle abitualmente offerte dall'economia. Tale miglioramento consentirebbe parimente di supplire alla carenza di personale e di ricondurre a proporzioni accettabili la prestazione di lavoro suppletivo, nonché la soppressione e la compensazione pecuniaria delle giornate di riposo e di vacanze.

142

Partenze

La tavola 3 che segue ragguaglia circa le partenze registrate presso l'amministrazione generale della Confederazione a contare dal 1974. In questa statistica non sono compresi gli apprendisti che assolvono il tirocinio con.formemente alla legge sulla formazione professionale (RS 412.10) come anche i mutamenti di posto in seno all'amministrazione.

804

Tavola 3

Mutazioni nell'effettivo del personale federale Amministrazione generale della Confederazione Anno

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980

.

,

Numero delle partenze

In per cento dell'effettivo

3135

8,4 7,6 6,5 6,7 7,3 7,4 7,7

. .

....

....

2833 2392 2470

....

2716

. . . . 2762 . . . . 2893

Azienda delle PTT Anno

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980

....

Numero delle partenze

In per cento dell'effettivo

3982

8,4 5,7 4,1

2771 . . 1976 2421 2501

....

2658 . . . 2896

51 5,2 ·

5,5 5,9

Ferrovie federali svizzere Anno

Numero delle partenze

In per cento dell'effettivo

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980

2246

5,5 41

...

....

....

1682 2216 1635 1717 .. 1822 . . 2091

5,6 43 46 4,7 54

II numero delle partenze, dopo essere sceso nel 1976 e nel 1977 ha ripreso in tutti i settori. Tuttavia non ha ancora uguagliato i valori massimi accertati agli inizi degli anni settanta. Notevole è il fatto che esso è sensibilmente aumentato nei grandi centri economici. Nei servizi dell'esercizio postale delle regioni.di Zurigo, Basilea, Aarau e Berna il numero delle partenze è aumentato di oltre il 50 per cento tra il 1977 e il 1980. Presso le FFS,

805

l'aliquota delle partenze riguardante le cinque grandi città segnatamente Basilea, Berna, Ginevra, Losanna e Zurigo è aumentato di oltre il 42 per cento durante lo stesso periodo. Infine, il corpo delle guardie di confine ha annunciato 30 partenze nel 1977 e 74 nel 1980 con un aumento di circa il 150 per cento. Nei prossimi anni, l'Azienda delle PTT e le FFS dovranno aumentare i propri effettivi. Infatti, l'accrescimento del traffico nonché la sostituzione dei collaboratori che dovranno andare in quiescenza richiedono annualmente 3 500/3 700 nuovi agenti per l'Azienda delle PTT e circa 2 500 agenti per le FFS. La maggior parte del personale è destinata alle regioni delle grandi città e dei grandi centri economici.

Presso le PTT, le FFS e le dogane, un cambiamento di posto corrisponde generalmente a un cambiamento di professione. Il nuovo agente deve infatti essere introdotto, mediante un tirocinio sommario, in un nuovo campo d'attività. Quindi egli costituisce un onere suppletivo per l'esercizio e diverrà produttivo unicamente dopo alcuni mesi o addirittura alcuni anni.

Le mutazioni che intervengono nell'effettivo dei diversi datori di lavoro sono comparabili soltanto se la struttura del personale risulta analoga per l'età, la proporzione tra personale maschile e femminile, lavoratori stranieri, professioni, ecc. Orbene, sussistono differenze considerevoli anche tra il personale dell'Azienda delle PTT e quella delle FFS. In media, gli agenti delle PTT risultano più giovani di quelli delle FFS; inoltre, le PTT occupano un effettivo femminile quattro volte superiore a quello delle FFS.

Tale diversità si rispecchia nella frequenza delle entrate e delle partenze come anche nella durata media d'attività del personale.

15

Produttività del lavoro

Le fluttuazioni della produttività del lavoro sono determinabili soltanto se sono noti con sufficiente precisione il volume del traffico e il numero degli agenti impiegati, come è il caso nei servizi d'esercizio dell'Azienda delle PTT e delle FFS come anche nel corpo delle guardie di confine. Dal 1973 al 1979, la produttività del personale (unità di prestazione: unità di manodopera) è evoluta come segue: Tavola 4 Anno

Azienda delle PTT

FFS

Corpo delle guardie di confine

1973

100

100 98 85 92 97 101 110

100 113 115 120 128 140 144

102 1974 . . . .

1975 . . . . . . . 102 103 1976 108 1977 110 1978 . . .

1979 . . .

113 806

L'aumento riscontrato della produttività è dato dai provvedimenti di razionalizzazione nonché dall'aumento del traffico. Il personale, ancorché in effettivo immutato o addirittura ridotto, ha dovuto fornire un considerevole numero di prestazioni suppletive. Per l'amministrazione generale della Confederazione, a prescindere dal corpo delle guardie di confine, non sono disponibili elementi di valutazione assolutamente misurabili. Tuttavia una cosa è certa: il fatto di dover assumere maggiori compiti coi medesimi effettivi costringe il personale a una maggiore produzione. Ad esempio, presso l'Ufficio federale degli aerodromi militari, il maggiore lavoro causato dalla riparazione e dalla manutenzione degli aviogetti moderai ha fatto aumentare la produttività di circa il 25 per cento durante il periodo dal 1974 al 1980.

16

Evoluzione degli altri dati economici

Durante il periodo dal 1973 al 1979, il prodotto nazionale lordo, determinante come criterio per la valutazione della crescita economica, ha registrato un'evoluzione irregolare. Infatti, dal 1973 ha progredito di circa il 2 al 3 per cento all'anno, in termini reali, per cedere sensibilmente in seguito, ovverossia nel 1975 e nel 1976. L'ulteriore rialzo registrato produce quindi parzialmente un effetto compensativo. Verso la fine degli anni settanta, la crescita del prodotto nazionale lordo reale è continuata ed è stata valutata a circa il 3 per cento per il 1980 dal gruppo di lavoro della Confederazione incaricato di allestire previsioni economiche. Permane tuttavia difficile pronunciarsi in merito alle future modificazioni della crescita economica. L'esame della curva della produttività del lavoro, concernente l'economia in generale, evidenzia la tendenza a un'evoluzione analoga a quella del prodotto nazionale lordo. Nel 1973 e 1974, la produttività calcolata secondo il prodotto nazionale lordo reale pro capite esercitante attività lucrativa è aumentata, in media annua, pressappoco nelle stesse proporzioni come i salari reali indicati nell'indagine sui salari e gli stipendi.

Per contro, dal 1976 al 1979, nella fase distensiva dopo la recessione, l'aumento della produttività del lavoro determinata sul fondamento del prodotto interno lordo reale e pro capite esercitante attività lucrativa, è stata, in media annua, leggermente superiore all'evoluzione dei salari reali riscontrati per il medesimo periodo. Indipendentemente dall'alcatorietà dei calcoli e confronti di produttività che evidenziano come, dopo un periodo in cui le capacità di produzione non sono state integralmente sfruttate, i risultati migliorano automaticamente non appena aumenta l'utilizzazione di questo potenziale, si registra ugualmente un'evoluzione chiaramente positiva della produttività. L'economia ne ha tenuto conto migliorando i salari reali (cfr.

tavola 1).

807

17

Le rivendicazioni delle associazioni del personale e i provvedimenti che esse richiedono

Nelle richieste presentate, l'Unione federativa del personale delle amministrazioni e delle imprese pubbliche (Unione federativa), la Federazione dei sindacati cristiani del personale federale, delle amministrazioni pubbliche e delle imprese svizzere di trasporto (VGCV), l'Associazione svizzera del personale militare e l'Associazione dei funzionari superiori della Confederazione perorano per un miglioramento, in valore reale, della retribuzione del personale federale. Ecco particolareggiatamente le rivendicazioni delle singole associazioni: Unione federativa (richiesta rivolta al Consiglio federale il 24 settembre 1979 e il 14 luglio 1980) L'insieme delle rivendicazioni formulate concerne un'aliquota del 5 per cento e si ripartisce come segue: - aumento lineare degli stipendi di base del 2 per cento; - calcolo della somma minima dell'aumento in funzione dell'importo massimo della 21a classe di stipendio; - aumento di 1200 franchi della somma massima degli stipendi per tutte le classi ovverossia di circa il 3 per cento; - soppressione di una classe di stipendio tra la 25a e la 3 l a classe e adeguamento della durata di passaggio dal minimo al massimo delle classi; - inglobamento del 15 per cento delle indennità di rincaro negli stipendi e nelle indennità e assegni indicizzati; - aumento, del 15 per cento, degli assegni di matrimonio, di nascita e delle indennità di soggiorno all'estero, come anche del contributo alle spese funerarie (inglobamento del rincaro); - adeguamento delle indennità aventi carattere salariale (servizio domenicale, ore supplementari, sostituzioni, ecc.) analogo a quello della retribuzione; - adeguamento del guadagno assicurato, in funzione dell'aumento dei salari reali e dell'inglobamento dell'indennità di rincaro.

Federazione dei sindacati cristiani del personale della Confederazione, delle amministrazioni pubbliche e delle Aziende svizzere di trasporto (VGCV) (richieste rivolte al Consiglio federale il 24 settembre 1979 e 6 settembre 1980) - Aumento della retribuzione reale del 5 per cento complessivamente, di cui % a titolo d'aumento lineare degli stipendi di base e 1/3 per le indennità sociali, ossia: a. aumento dell'indennità di residenza per gli agenti coniugati; l'indennità attuale che va da 540 a 2540 franchi dovrebbe essere portata da 1200 a 3200 franchi; b. aumento degli assegni per i figli dell'8 1/3 per cento (versamento di un tredicesimo assegno);

808

- calcolo dell'ammontare minimo dell'aumento dei salati reali secondo il massimo della 19a classe di stipendio (sinora 21a classe di stipendio); - incorporazione delle indennità di rincaro accumulate negli stipendi e nelle indennità e negli assegni indicizzati; - aumento del guadagno assicurato, proporzionale agli aumenti globali in termini reali; - adozione di miglioramenti d'ordine strutturale e armonizzazione della scala degli stipendi.

Associazione svizzera del personale militare (richiesta rivolta al Consiglio federale l'8 settembre 1980) - Aumento lineare della retribuzione del 5 per cento; - calcolo del massimo dell'aumento degli stipendi reali secondo la 19a classe di stipendio; - incorporazione delle indennità di rincaro negli stipendi e nelle indennità e negli assegni indicizzati; - adeguamento del guadagno assicurato.

Associazione dei funzionari superiori della Confederazione (richiesta rivolta al Consiglio federale il 31 ottobre 1979) L'Associazione dei funzionari superiori della Confederazione sostiene le rivendicazioni dell'Unione federativa e della VGCV e attribuisce importanza a un aumento generale e lineare degli stipendi. Essa si oppone a un pronunciato livellamento dei salari e non vorrebbe che siano eccessivamente accentuate le componenti sociali.

Dalle richieste è emerso chiaramente che le associazioni del personale auspicavano il più rapidamente possibile un miglioramento reale dei salari dell' ordine del 5 per cento per l'insieme del personale federale. Secondo i dati forniti dalle statistiche e la situazione vigente nelle amministrazioni e nelle aziende di trasporto e di comunicazione, già innanzi esposte, non possiamo non accogliere la rivendicazione di principio intesa a migliorare, in valori reali, la retribuzione legale. Nella valutazione delle richieste abbiamo tuttavia dovuto tener conto degli aspetti della politica praticata in materia di personale e di salari, della precaria situazione delle finanze federali e delle ripercussioni possibili sulle altre amministrazioni pubbliche e sull'economia.

Infatti ci atteniamo al principio secondo cui occorre disciplinare le condizioni d'impiego e, segnatamente, i salari del personale federale, secondo le norme applicate dalla maggioranza dei datori di lavoro nazionali, sempre che le esigenze professionali siano confrontabili. I
miglioramenti che intendiamo arrecare alle condizioni d'impiego del personale federale si prefiggono di serbare gli agenti in funzione e di ripristinare la capacità competitiva della Confederazione sul mercato del lavoro. Gli agenti della Confederazione non assoggettati all'ordinamento dei funzionari, segnatamente gli impiegati, dovrebbero beneficiare dei medesimi miglioramenti come i funzionari. Ne abbiamo tenuta considerazione nelle ripercussioni finanziarie (cfr. n. 31).

809

In considerazione delle discussioni circa la proroga del regime delle indennità di rincaro per gli anni 1981-1984 (messaggio del 12 settembre 1979, FF .7979 II 881) sorte in seno ai consigli legislativi e in considerazione delle principali rivendicazioni delle associazioni del personale vorremmo rinunciare di far beneficiare tutte le classi di stipendio di un miglioramento in termini reali. Nell'essenziale, proponiamo un aumento reale del massimo degli stipendi, graduato secondo una somma fissa per classe di stipendio, la soppressione della 24a classe nonché una leggera armonizzazione degli stipendi versati al personale delle classi inferiori e l'aumento dell'indennità di residenza concessa ai funzionari coniugati come anche degli assegni di matrimonio e di nascita.

Risulterà migliorato in valore reale lo stipendio di circa 113 000 (96%) dei 117 620 agenti attribuiti alle classi di stipendio. Per 86000 di questi agenti (73%) l'aumento sarà di 1200 franchi; 14000 agenti (12%) beneficeranno di un aumento di 900 franchi e 13000 agenti (11%) di 600 franchi. Lo stipendio di circa 4 700 funzionari delle classi 3a e più alte non sarà aumentato.

L'aumento reale proposto per gli agenti delle classi inferiori costituisce un aumento salariale superiore al 5 per cento; quello per i funzionari appartenenti alla classe 4a corrisponde allo 0,9 per cento. L'aumento delle indennità di residenza andrà a beneficio degli agenti di tutte le classi di stipendio riscuotenti l'indennità per funzionari coniugati; complessivamente, circa i tre quarti dei funzionari federali dovrebbe beneficiarne. D'altronde, abbiamo tutta la comprensione per le rivendicazioni presentate dai nostri quadri i quali, viste le circostanze, non entrano stavolta in linea di conto.

I dipartimenti, come anche le direzioni generali delle PTT e delle FFS approvano questa soluzione differenziata e sperano che essa contribuisca a far diminuire il numero delle partenze e migliorare sensibilmente il reclutamento. Tutti i provvedimenti mirano ad aumentare la retribuzione del personale delle classi inferiori e medie. La tavola n. 5 illustra circa gli effetti.

Siamo coscienti che siffatta soluzione, a prescindere dai vantaggi che comporta, rischia di provocare un livellamento degli stipendi. Tuttavia gli effetti saranno sopportabili. Onde non sia
pregiudicato il principio della rimunerazione secondo le prestazioni, il sistema adottato con il presente miglioramento salariale non dovrà servire da modello per eventuali futuri provvedimenti.

18 Pareri delle associazioni del personale

L'Unione federativa, le cui rivendicazioni vanno oltre a quanto da noi proposto, non considera la nostra soluzione una soluzione di compromesso.

Essa riconosce infatti che tali provvedimenti realizzano quasi interamente i postulati minimi da essa presentati riguardanti un aumento reale dei salari pari in media al 3 per cento poiché nel momento in cui tali provvedimenti entreranno in vigore, il salario del personale federale segnerà già un ritardo di circa il 5 per cento. Essa critica poi l'ampia graduatoria delle somme 810

Rimunerazione per il 1981 e nuovi stipendi dal 1982 Retribuzione annua per il 1981: stipendi legali; indice = 94,9 punti.

Retribuzione annua con 15 per cento di indennità di rincaro: stipendi pari a un indice di 109,1 punti.

Nuova retribuzione annua per il 1982: nuovi stipendi legali dopo l'aumento reale dei massimi e la soppressione della 24a classe.

Tavola 5 Classe

Retribuzione annua per il 1981 Minimo Fr.

Fuori classe *> 1 , grado a . .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

-- 71 600 64 030 57 400 50 800 44 620 40 280 38 080 35 880 33 680 31 560 29 840 28 220 26 600 25 620 25 000 24 570 24 300 24 030 23 770 23 520 23 270 23 030 22 790 22 550 22 310 22 070

Nuova retribuzione annua Retribuzione annua dopo per il 1982 l'incorporazione del 15% dell'indennità di rin
.Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

sino a 156830 -- 83740 82340 76160 73640 69540 66010 62940 58420 56750 51 320 52420 46330 50220 43800 48020 41270 45820 38740 43700 36300 41980 34320 40270 32460 38580 30590 37190 29550 35800 28930 34420 28500 33030 28230 31 640 27960 30270 27700 28900 27450 27520 27200 26 160 26960 25400 27720 24800 26480 24340 (26 240) 23950 26000

sino a 180360 96310 87590 79890 72390 65270 60290 57760 55230 52700 50260 48280 46320 44370 42770 41 170 39590 37990 36390 34820 33240 31 650 30090 29330 28730 (28 270) 27880

-- sino a 82340 73640 66010 58420 51320 46330 43800 41270 38740 36300 34320 32460 30590 29550 28930 28500 28230 27960 27700 27450 27200 26960 26720 26480 26000

180360 96310 87590 79980 72390 65870 60890 58360 55830 53300 51 160 49 180 47220 45570 43970 42370 40790 39190 37590 36020 34440 32850 31880 31030 30180 29330

') II Consiglio federale stabilisce nei singoli casi gli stipendi fino a questo limite per le funzionane fuori classe.

Aumento reale, in per cento, dopo i massimi

0 0 0 0 0 0,92 1,00 1,04 1,09 1,14 1,79 1,86 1,94 2,70 2,81 2,91 3,03 3,16 3,30 3,45 3,61 3,79 5,95 5,80 5,05 5,20

fisse e il fatto che gli agenti delle classi da 3 a 1 grado a non beneficiano di aumento alcuno.

La VGCV considera pressoché realizzate le proprie rivendicazioni concernenti il personale delle classi inferiori. Essa è segnatamente soddisfatta dell' aumento delle indennità di residenza per i funzionari coniugati, aumento che costituisce un provvedimento sociale nei confronti delle famiglie. Essa non condivide la riduzione uniforme della somma a partire dall'I l a classe di stipendio. Viste le costrizioni imposte dalla situazione politica e finanziaria, la VGCV accetta, pur con certe riserve, l'offerta del Consiglio federale, quale ultimo compromesso.

U Associazione svizzera del personale militare accoglie la proposta e la considera una soluzione di compromesso.

L'Associazione dei funzionari superiori della Confederazione ritiene la proposta inaccettabile ravvedendovi una discriminazione dei quadri. Nella richiesta rivoltaci il 5 febbraio 1981 essa fa osservare che la delegazione del Consiglio federale che ha partecipato ai negoziati aveva garantito il rispetto del principio della rimunerazione corrispondente alla prestazione e che il disciplinamento proposto debba essere considerato come un'eccezione straordinaria nel suo genere.

2 21 211

Parte speciale Modificazione della legge sull'ordinamento dei funzionari federali Stipendi (art. 36)

Gli attuali stipendi legali corrispondono al 94,9 punti (1977 = 100) dell' indice nazionale dei prezzi al consumo. Nel gennaio 1980, l'indice era di 112 punti. Proponiamo l'incorporazione, negli stipendi di base, del rincaro accumulato fino a concorrenza di 109,1 punti (15%) e l'aumento degli stipendi inferiori al massimo della 21a classe della somma di 3924 franchi almeno, calcolato secondo detto massimo. A titolo di provvedimento espresso in termini reali, proponiamo un aumento dei massimi degli stipendi come segue: classi da 25 a 12 di 1200 franchi; classi da 11 a 9 di 900 franchi; classi da 8 a 4 di 600 franchi.

Dopo l'incorporazione delle indennità di rincaro, gli ammontari minimi degli stipendi rimarranno immutati. Lo scostamento tra il minimo e il massimo delle classi sarà quindi aumentato della somma surriferita.

Inoltre, proponiamo di sopprimere la 24a classe di stipendio e di armonizzare la scala degli stipendi concernenti le classi più basse. Secondo la classificazione delle funzioni e le prescrizioni riguardanti le promozioni, la 24" classe è una posizione intermedia in cui gli agenti rimangono al massimo per tre anni. Gli agenti che attualmente appartengono a questa classe di 812

stipendio saranno collocati nella 23a classe a contare dal 1° gennaio 1982.

Essi approfitteranno quindi dell'aumento reale dello stipendio di 1200 franchi come anche dell'aumento inerente all'armonizzazione dello stipendio della 23a classe.

Nella primavera 1980, l'effettivo, nelle classi inferiori, risultava il seguente: Tavola 6 Classe

20 21 22 23 24 . . . .

25

..

Amministrazione generale

PTT

FFS

1858 1082

4048 3211 2931 1436 97 372

3119 2103 1399

744 441 187 217

976 166 413

Totale

9025 6396 5074 2853 450 1002

Dopo la revisione della classificazione delle funzioni nel 1973, la 24a classe non ha più importanza. Aggiungiamo che lo scostamento tra le classi di stipendio inferiori si è livellato durante gli anni al punto che la soppressione di una classe verrebbe a costituire un'armonizzazione giudiziosa che comporta oneri supplementari di circa 6,4 milioni di franchi annui per l'insieme dell'amministrazione generale della Confederazione.

La struttura attuale delle carriere sarebbe modificata unicamente in quanto viene soppresso il passaggio attraverso la 24a classe.

Il guadagno risultante dall'armonizzazione degli ammontari massimi delle classi da 21 a 25 si traduce come segue: Classe

Guadagno dovuto all'armonizzazione del massimo

21 22 23 24 nuova che sostituisce la 25a

590 500 250 250

franchi franchi franchi franchi

La nuova scala dei salari è recata alla tavola n. 5 che menziona nel contempo per ciascuna classe di stipendio i miglioramenti in valore reale espressi in per cento. Quando andrà in applicazione la modificazione dell'articolo 36 della legge sull'ordinamento dei funzionari federali, si prevede che tutti gli agenti in attività, salvo i giovani, verranno a beneficiare pienamente dell'aumento in termini reali.

53

Foglio federale 1981, Voi. I

813

212

Indennità di residenza

(art. 37) Le indennità legali attualmente versate corrispondono pure a 94,9 punti dell'indice nazionale dei prezzi al consumo. Proponiamo di aumentarli parimente del 15 per cento, in ragione del rincaro, onde siano adeguati ad un indice di 109,1 punti come gli stipendi. A titolo di misura completiva di carattere reale, proponiamo di aumentare di 279 franchi l'indennità di residenza assegnata agli agenti coniugati di tutte le classi di stipendio. Tali modificazioni impongono la rettifica e il miglioramento dell'indennità di residenza come segue: Diritto attuale

Stato civile dell'agente

Celibe Coniugato . .

213

.

Fr.

Diritto dopo l'incorporazione dell'indennità di rincaro Fr.

Fr.

O a 2000 540 a 2540

0 a 2300 621 a 2921

0 a 2300 900 a 3200

Diritto dopo l'aumento in valore reale

Assegni sociali

(art. 43) 213.1

Assegno di matrimonio e assegno di nascita

L'assegno di matrimonio è stato introdotto nel 1941 e quello di nascita nel 1950. A contare dal 1977, l'assegno di matrimonio ammonta a 1500 franchi e quello di nascita a 400. Tali assegni non danno diritto alla compensazione del rincaro. Negli ultimi anni (1959, 1969, 1973 e 1977), ogni volta che l'indennità di rincaro è stata incorporata nei salari di base, sono stati leggermente adeguati anche questi assegni. Proponiamo quindi di aumentare anche stavolta gli assegni del 15 per cento portandoli rispettivamente a 1725 e 460 franchi.

213.2

Assegni per i figli

A contare dal 1977, l'assegno per i figli ammonta a 960 franchi per quelli di età inferiore ai 12 anni e 1120 franchi per quelli di più di 12 anni. Tali assegni danno diritto alla stessa compensazione del rincaro come gli stipendi. Vi proponiamo quindi di inglobare il 15 per cento dell'indennità di rincaro negli assegni per i figli, assegni che sono arrotondati alla decina superiore e corrisponderanno quindi a 1110 franchi per i figli di età inferiore ai 12 anni e 1290 per quelli di più di 12 anni.

814

214

Commissione paritetica

(art. 66) D'intesa con le associazioni del personale federale, proponiamo di modificare nell'articolo 66 della legge sull'ordinamento dei funzionari federali, la competenza di convocare la commissione peritetica incaricata delle questioni di personale, talché in determinate circostanze anche quest'ultimo ha il diritto di convocare la commissione. Sinora, tale competenza apparteneva unicamente al Dipartimento federale delle finanze. La concessione fatta alle associazioni del personale deve essere interpretata come un'estensione del diritto di partecipazione conferito al personale federale. L'allestimento delle prescrizioni disciplinanti il funzionamento della commissione, i rapporti con il Dipartimento federale delle finanze e il modo di convocazione continuerà ad essere oggetto di negoziati diretti con le associazioni del personale.

22

Modificazione degli statuti delle casse d'assicurazione

II nuovo disciplinamento produrrà effetti anche sui guadagni assicurati definiti all'articolo 14 capoverso 1 degli statuti della Cassa federale d'assicurazione del 29 settembre 1950 (RS 172.222.1). A contare dal 1° gennaio 1980, il guadagno assicurato ingloba il 7 per cento dell'indennità di rincaro meno la trattenuta di coordinamento, ossia una somma fissa di 13 200 franchi corrispondente alla somma massima della rendita semplice di vecchiaia secondo l'articolo 34 LAVS (RS 831.10). Ove non si modifichi la trattenuta di coordinamento, il guadagno annuo assicurato verrebbe aumentato di 987 franchi in valore reale dopo l'incorporazione del 15 per cento dell'indennità di rincaro negli stipendi di base. Tuttavia, la modalità del passaggio dal vecchio al nuovo diritto, il 1° gennaio 1982, sarà deciso soltanto nel momento in cui saranno note le rendite AVS pagate in quel momento poiché tale somma si ripercuote sul guadagno assicurato per il tramite della trattenuta di coordinamento. Attualmente è noto unicamente che le rendite AVS saranno adeguate per il 1° gennaio 1982. L'aliquota d'aumento sarà decretata durante l'estate del 1981. Pertanto prevediamo di stabilire la trattenuta di coordinamento in modo che la nostra proposta di incorporazione dell'indennità di rincaro non abbia a provocare aumenti in valore reale del guadagno assicurato. Qualora si dovesse modificare in tal senso l'articolo 14 capoverso 1 degli statuti delle casse, già presentiamo all'approvazione delle Camere, a titolo cautelativo e per ragioni di termini, il pertinente disegno di decreto federale.

I motivi giustificanti la modificazione suppletiva degli statuti delle casse d'assicurazione della Confederazione sono esposti al n. 312 «Assicurazione del personale» del presente messaggio.

815

3

Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale

31

Ripercussioni finanziarie

311

Oneri suppletivi derivanti dalla retribuzione del personale

L'aumento della retribuzione legale (stipendi, indennità di residenza e assegni per i figli) in ragione del 15 per cento per considerazione del rincaro, talché ne risulterebbe compensato un indice pari a 109,1 punti, non comporta oneri supplementari in quanto diminuiranno della stessa proporzione le indennità di rincaro sinora pagate. L'aumento, in valori reali, degli stipendi, delle indennità di residenza, dell'assegno di matrimonio e di quello di nascita causerà annualmente le spese suppletive seguenti:

Spese suppletive

Tavola 7

(in milioni di franchi) Base: bilancio del 1981 Misura

Amministrazione Azienda generale della delle PTT Confederazione

Aumento graduato dei massimi degli stipendi .. 35,4 Aumento di 279 franchi in valore reale dell'indennità di residenza per gli agenti coniugati 8,3 a Soppressione della 24 classe e armonizzazione della scala degli stipendi . . 1 , 3 Aumento dell'assegno di matrimonio e dell'assegno di nascita come anche delle altre indennità dipendenti dallo stipendio 1,9 Aumento della retribuzione degli ausiliari 3,0 Aumento dei contributi periodici del datore di lavoro per AVS/AI/IPG/AC . . . .

2,4 52,3

816

FFS

Totale

52,8

40,3

128,5

10,4

8,0

26,7

3,9

1,2

6,4

1,6

2,0

5,5

J ,5

1,2

5,7

3,6

2,7

8,7

73,8

55,4

181,5

L'aumento della retribuzione per l'insieme del personale federale, derivante dal progetto di revisione della legge, verrà a costare 181,5 milioni di franchi, compresi i contributi da versare dal datore di lavoro all'AVS, AI, IPG e AC. Tale somma costituisce un aumento del 3 per cento delle spese rispetto alle somme recate nel bilancio del 1981. Esso graverà il conto finanziario della Confederazione come anche i conti d'esercizio dell'Azienda delle PTT e delle FFS. A tali costi s'aggiungono l'aumento dei contributi del datore di lavoro alle Casse d'assicurazione del personale, di cui sarà detto più innanzi. I nuovi oneri a carico del personale dell'amministrazione generale della Confederazione graveranno sul conto dello Stato per il tramite del conteggio delle variazioni del patrimonio (le somme sono accreditate alla Cassa federale mediante un'operazione contabile interna). I contributi suppletivi e l'aumento della retribuzione del personale graveranno corrispondentemente sul risultato del conto delle FFS; quindi, aumenterà il loro disavanzo a carico della Confederazione. Il beneficio aziendale previsto nel conto delle PTT sarà pure ridotto alla stessa stregua. Poiché l'Azienda delle PTT è affiliata alla Cassa federale d'assicurazione, i contributi che essa versa per l'assicurazione del proprio personale miglioreranno il risultato del conto di tale istituzione e quindi il conto di stato della Confederazione. Il conto della Cassa d'assicurazione invece di chiudersi con un'eccedenza d'uscita valutata a circa 30 milioni di franchi denuncerà una maggiore entrata proveniente anzitutto dalle somme d'acquisto uniche, pagate dagli assicurati nel 1982.

312

Assicurazione del personale

II nuovo disciplinamento del guadagno assicurato aumenta pure gli oneri delle casse d'assicurazione. In caso d'incorporazione delle indennità di rincaro, è prevista l'applicazione dell'articolo 15 capoverso 2 ultima frase e dell'articolo 16 capoverso 1 ultima frase degli statuti della Cassa (RS 172.222.1). Quindi, la Confederazione e gli assicurati non devono versare il contributo unico. Per contro, gli interessi garantiti dall'amministrazione generale della Confederazione e dall'Azienda delle PTT aumentano di 7,4 milioni di franchi per ciascuno dei due enti e gli interessi sullo scoperto, pagabili dalle FFS alla Cassa pensioni e di soccorso di 7,9 milioni di franchi. A tali somme s'aggiunge l'aumento dei contributi periodici del datore di lavoro talché l'amministrazione generale della Confederazione dovrà pagare 7 milioni di franchi, l'Azienda delle PTT 8,2 milioni e le FFS 7,4 milioni. Il personale pagherà quote più elevate. Le somme da versare per la quota unica dovuta sull'aumento reale del guadagno assicurato è come segue:

817

Amministrazione generale della Confederazione

PTT

FFS

28 108

21 116

In mio. di fr.

Assicurati Datori di lavoro

18 70

Vista la situazione delle finanze federali e delle FFS, il contributo unico da parte del datore di lavoro alle casse d'assicurazione non sarà pagato bensì compensato mediante un aumento proporzionale dell'impegno degli interessi capitalizzati, come avviene in caso dell'inglobamento dell'indennità di rincaro nel guadagno assicurato. Conseguentemente, la somma degli interessi garantiti dall'amministrazione generale della Confederazione aumenta di 2,8 milioni di franchi all'anno, quella delle PTT di 4,3 milioni di franchi e quella delle FFS di 4,6 milioni di franchi. Pertanto vi sottoponiamo per approvazione la modificazione che deve essere arrecata all'articolo 16 capoverso 2 ultima frase degli statuti della Cassa federale d'assicurazione. Riguardo alla Cassa pensioni e di soccorso delle FFS vi chiediamo l'autorizzazione di integrarvi il complemento corrispondente a detta modificazione.

Fondandoci sull'articolo 4 capoverso 2 del decreto federale del 25 giugno 1976 (RS 172.221.153) concernente le indennità di rincaro al personale federale, prevediamo inoltre d'incorporare nelle rendite correnti, a contare dal 1° gennaio 1982, l'8 per cento delle indennità di rincaro oltre al 7 per cento già inglobato affinchè in avvenire si possa applicare la medesima aliquota di indennità di rincaro per gli agenti in attività e per quelli a quiescenza. Non ne risultano costi supplementari in quanto l'aumento della rendita è compensato dalla riduzione proporzionale dell'indennità di rincaro.

32

Ripercussioni sull'effettivo del personale

Le modificazioni proposte non si ripercuotono sull'effettivo del personale.

4

Linee direttive della politica governativa

II progetto che vi presentiamo non è previsto nel rapporto sulle linee direttive della politica governativa per la legislatura in corso. Tuttavia, al numero 462 del piano finanziario abbiamo fatto notare che la retribuzione del personale non comprende un supplemento per un aumento reale dei salari o altri miglioramenti reali degli stipendi.

Inoltre, nelle linee direttive ci siamo riservati la facoltà di riesaminare le finalità qualora si fosse modificata la situazione politica. L'aumento del numero degli agenti che lasciano il servizio della Confederazione e le difficoltà di reclutamento (cfr. n. 141 e 142) ci inducono ora a derogare alle finalità stabilite nelle linee direttive della politica governativa.

818

5

Costituzionalità

La modificazione della legge sull'ordinamento dei funzionari federali si fonda sull'articolo 85 numeri 1 e 3 della Costituzione federale. Il decreto federale riguardante gli statuti della casse d'assicurazione del personale federale si fonda sull'articolo 48 capoverso 2 della legge federale del 30 giugno 1927 sull'ordinamento dei funzionari federali (RS 172.221.10).

6

Classificazione di un postulato

II postulato n. 11971 inoltrato dal consigliere nazionale Müller-Berna riguardante l'aumento reale degli stipendi, l'armonizzazione della scala degli stipendi e l'aumento dell'indennità di residenza può essere classificato in quanto realizzato, entro i limiti delle possibilità attuali, con il presente disegno di legge.

819

Legge federale sull'ordinamento dei funzionari federali

Disegno

Modificazione del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 9 marzo 19811;, decreta:

1 La legge federale del 30 giugno 1927 2) sull'ordinamento dei funzionari federali è modificata come segue:

Art. 36 1

Gli stipendi dei funzionari sono fissati secondo la scala seguente :

Classe di stipendio

Stipendio ;mnuo minimo massimo Fr.

Fr.

1. grado a

1 2

3 4 5 6 7 8 9. .

10 11 12 1 3 14 15 16 17

,

.

.

.

" FF 1981 I 797 " RS 172.221.10

820

.

.

.

. .

82 340 73 640 66010 58 420 51 320 46 330 43 800 41 270 38 740 36 300 34320 32 460 30590 29 550 28 930 28 500 28 230 27 960

96310

87590 79980 72390 65870 60890 58360 55830 53300 51 160 49 180 47220 45 570 43970 42370 40790 39190 37590

Funzionariu federali

Classe di stipendio

18 19 20 21 22 23 24

Stipendio annuo minimo massimo Fr.

Fr.

v

27 700 27450 27 200 26 960 26 720 26 480 26000

36 020 34440 32 850 31 880 31 030 30 180 29330

Per eccezione, l'autorità eleggente può, con il consenso del Consiglio federale, accordare degli stipendi che superano i massimi fino al 20 per cento.

2 II Consiglio federale fissa uno stipendio annuo di 180 360 franchi al massimo per i direttori generali dell'Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi, i direttori generali delle Ferrovie federali svizzere, come anche per i capi divisione direttamente subordinati ai Dipartimenti ed altri funzionari equivalenti.

Art. 37 cpv. 1 1

Allo stipendio è aggiunta una indennità di residenza, graduata secondo il costo della vita e le imposte, come anche secondo l'importanza e la situazione del luogo di servizio e lo stato civile del funzionario. Essa ascende annualmente fino a 2300 franchi per i funzionari celibi e da 900 a 3200 franchi per i funzionari coniugati.

Art. 43 1

Contraendo il primo matrimonio, il funzionario ha diritto ad un assegno unico di 1725 franchi. L'assegno è versato anche al funzionario vedovo o divorziato che si risposa, se non l'ha già ricevuto per un matrimonio precedente. L'assegno dev'essere rimborsato in tutto o in parte allorché il funzionario recede, di sua volontà, dal rapporto d'impiego prima del compimento del quinto anno di servizio.

2 Alla nascita di un figlio, il funzionario ha diritto ad un assegno unico di 460 franchi.

3 II funzionario ha diritto ad un assegno per ogni figlio minore di 18 anni ; se il figlio è ancora agli studi o a tirocinio, il diritto all'assegno dura fino alla fine degli stessi, ma al massimo fino al compimento del venticinquesimo anno di età. L'assegno ammonta annualmente a 1110 franchi per i figli minori di 12 anni e a 1290 franchi per quelli che hanno compiuto il dodicesimo anno di età. Il Consiglio federale disciplina, entro questi limiti, il diritto all'assegno per i figli maggiori di 18 anni che sono incapaci di guadagnarsi la vita 821

Funzionari federali 0 hanno un reddito modesto, come anche per i figli che non sono interamente a carico del funzionario. Esso può predisporre adeguate misure assicuranti che l'assegno serva effettivamente al mantenimento del figlio.

Art. 66 cpv. 1 frase introd.

1 La Commissione paritetica può dare il suo parere per il Dipartimento federale delle finanze:

II 1

Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione; esso emana le disposizioni transitorie.

2 La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

3 Essa entra in vigore il 1° gennaio 1982.

822

Decreto federale concernente gli statuti della Cassa d'assicurazione del personale dell'Amministrazione generale della Confederazione

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 48 capoverso 2 della legge federale del 30 giugno 1927 *> sull' ordinamento dei funzionari federali; visto il messaggio del Consiglio federale del 9 marzo 19812), decreta:

Art. l 1 II complemento n. 11 degli statuti della Cassa federale d'assicurazione, adottato dal Consiglio federale, è approvato.

2 II Consiglio federale è autorizzato ad approvare un complemento corrispondente per gli statuti della Cassa pensioni di soccorso del personale delle Ferrovie federali svizzere.

Art. 2 1 II Consiglio federale è autorizzato a ragguagliare provvisoriamente l'importo di cui all'articolo 14 capoverso 1 degli statuti della Cassa federale d'assicurazione sino a una somma superiore a quella della rendita semplice di vecchiaia di cui all'articolo 34 LAVS 3> affinchè sia evitato un aumento in valore reale del guadagno assicurato.

2 Siffatta modificazione provvisoria è approvata già sin d'ora.

3 II Consiglio federale è autorizzato ad approvare la modificazione provvisoria analoga degli statuti della Cassa pensione e di soccorso del personale delle Ferrovie federali svizzere.

Art. 3 1 II presente decreto, che non è d'obbligatorietà generale, non sottosta al referendum ferendum.

2 Esso entra in vigore il 1° gennaio 1982

" RS 172.221.10

21

FF 1981 I 797

"' RS 831.10

823

Statuti

Allegato

della Cassa federale d'assicurazione Complemento n. 11 del 9 marzo 1981

// Consiglio federale svizzero decreta: 1

Gli statuti della Cassa federale d'assicurazione del 29 settembre 19501' sono completati come segue:

Art. 16 cpv. 2 La Confederazione prende inoltre a suo carico, per ogni aumento del guadagno assicurato, l'importo corrispondente al rimanente accrescimento della riserva matematica. Il Consiglio federale può prescindere da tale provvedimento quando modifica il guadagno assicurabile giusta l'articolo 14 capoverso 1 lettere b e c , oppure introduce un aumento generale in valore reale degli stipendi di cui all'articolo 36 della legge sull'ordinamento dei funzionari federali 2 >.

2

II

II presente complemento entra in vigore il 1° gennaio 1982.

9 marzo 1981

" RS 172.222.1 2> RS 172.221.10 824

In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Furgler II cancelliere della Confederazione, Huber

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio concernente la modificazione della legge sull'ordinamento dei funzionari federali e degli statuti della Cassa federale d'assicurazione del 9 marzo 1981

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Jahr

1981

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

13

Cahier Numero Geschäftsnummer

81.010

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

07.04.1981

Date Data Seite

797-824

Page Pagina Ref. No

10 113 456

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