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81.002

Iniziativa parlamentare concernente la revisione della legge federale sulle indennità parlamentari Rapporto della Commissione del Consiglio nazionale del 26 gennaio 1981

Onorevoli presidenti e consiglieri, Ci pregiamo sottoporvi per approvazione un disegno di modificazione della legge federale del 17 marzo 1972 sulle indennità parlamentari (allegato 1) e del relativo decreto federale del 28 giugno 1972 (allegato 2), corredati di un rapporto esplicativo (allegato 3).

Vi proponiamo inoltre di togliere di ruolo la seguente mozione del Consiglio nazionale : 1980 M 80.499 Indennità parlamentari. Compensazione del rincaro (N 18.12.80, Aider) Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

26 gennaio 1981

«si - 116 12

Foglio federale 1981, Voi. I

In nome della Commissione: II presidente, Hubacher

1101

Allegato 1

Legge federale sulle indennità parlamentari

Disegno

Modificazione del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto del 26 gennaio 1981 1} della commissione del Consiglio nazionale incaricata di esaminare l'iniziativa parlamentare inerente alla riforma del Parlamento, decreta:

I La legge federale del 17 marzo 1972 2) sulle indennità parlamentari è modificata come segue: Art. 2 Onorario Per la partecipazione alle sedute consiliari e commissionali, come anche per ogni giornata lavorativa dedicata all'adempimento di compiti speciali su incarico dei Consigli legislativi, dei loro presidenti o delle commissioni, il parlamentare riceve un onorario di 230 franchi al giorno.

Art. 4a (nuovo) Indennità di percorso I parlamentari che, abitando lontano, devono effettuare tragitti particolarmente lunghi per recarsi a Berna hanno diritto ad un'indennità speciale di 5000 franchi al massimo. Il segretario generale dell'Assemblea federale determina l'ammontare dell'indennità; la sua decisione può essere impugnata presso l'Ufficio.

Art. 5 cpv. 2, come anche 3 e 4 (nuovi) - Per ogni giorno di seduta durante il quale presiede una commissione parlamentare, una sezione, una sottocommissione o un gruppo di lavoro, il parla-

"FF 1981 I 1101 2) RS 171.21

1102

Legge sulle indennità montare riceve l'onorario doppio. Sono eccettuate le brevi riunioni durante la sessione.

3 Per ogni giorno di deliberazione durante il quale devono parlare in nome di una commissione, i relatori ricevono un'indennità supplementare pari alla metà dell'onorario; l'indennità non è versata in caso di brevi dichiarazioni.

4

Se l'esercizio del mandato parlamentare causa a un parlamentare una perdita di reddito o un aumento di spese che non si possano ragionevolmente pretendere da lui, una delegazione (formata del presidente consiliare in carica, del vicepresidente e del presidente dell'anno prima) può assegnargli un'indennità speciale, di 10000 franchi al massimo.

Art. 6 Annualità Quale risarcimento per le spese generali e di segreteria e quale indennizzo per i lavori preparatori, il parlamentare riceve un'annualità di 15 000 franchi, pagata in rate trimestrali.

Art. 7 Assegno di presidenza I presidenti dei due Consigli ricevono dalla Confederazione, in compensazione delle spese personali inerenti al loro ufficio, un assegno di 18 000 franchi.

Art. 9 cpv. 2 2 1 contributi constano di : a. un'indennità base, identica per tutti i gruppi, di 15 000 franchi per anno; b. un supplemento annuo di 3000 franchi per ogni membro dei gruppi.

Art. 9a (nuovo) Contributi per le relazioni interparlamentari 1 Per permettere una partecipazione adeguata ai lavori dell'Unione interparlamentare, la Confederazione sopperisce alle spese del gruppo svizzero e delle sue delegazioni.

2 Se l'Assemblea federale decide formalmente di aderire all'Unione interparlamentare e se le delegazioni sono designate dagli uffici dei due Consigli, i delegati sono indennizzati come i membri delle commissioni.

Art. 10 cpv. 2 2

Le indennità per spese e le altre indennità (come anche i contributi ai gruppi) possono essere adattati al rincaro mediante decreto federale non sottostante a referendum. L'adattamento avviene di regola all'inizio di una nuova legislatura. Se possibile, sono fissati ammontari in cifra tonda.

1103

Legge sulle indennità

II 1

La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

Essa entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del termine di referendum o alla sua accettazione in votazione popolare.

2

1104

Allegato 2

Decreto federale concernente la legge sulle indennità parlamentari

Disegno

Modificazione del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto del 26 gennaio 1981 1} della commissione del Consiglio nazionale incaricata di esaminare l'iniziativa parlamentare inerente alla riforma del Parlamento, decreta:

II decreto federale del 28 giugno 1972 2> concernente la legge sulle indennità parlamentari è modificato come segue : Art. 2 cpv. 3 3 Per le attività svolte all'estero, la diaria ammonta a 225 franchi. L'Ufficio può stabilire indennità più elevate: a. in genere per singoli Paesi e città, se le circostanze lo richiedono; b. in singoli casi motivati.

Art. 3 cpv. 2 e 3 2 Al parlamentare che, per un viaggio all'estero, non riceve un biglietto d'aereo dalla Confederazione è rimborsata la metà del prezzo del biglietto d'aviolinea di prima classe, nonché il prezzo del biglietto per la corrispondenza. Per le tratte senza collegamento aereo, sono rimborsate le spese di viaggio dei mezzi di trasporto pubblici.

3 Abrogato

Art. 3a (nuovo) Indennità di percorso L'indennità di percorso è di 5 franchi per ogni quarto d'ora di viaggio che ecceda le 2 ore e mezzo, ma al massimo di 5000 franchi per anno.

'> FF 19811 1101 RS 171.211

2)

1105

Legge sulle indennità - DF Art. 4 cpv. 1 a 3 I Abrogato · I presidenti e i relatori di commissioni, sezioni, sottocommissioni e gruppi di lavoro non ricevono l'emolumento speciale (art. 5 cpv. 2 e 3 L) se : a. durante le sessioni, una seduta di commissione, sezione, sottocommissione o gruppo di lavoro dura meno di un'ora; b. l'esposto del relatore in sede consiliare è limitato a 10 minuti.

3 Abrogato Art. 10 cpv. 1 I 1 periti e le persone consultati dalle commissioni ricevono le indennità per spese e gli onorari concessi ai parlamentari. Per le trasferte, è rimborsato loro il prezzo del biglietto ferroviario di prima classe. Le indennità non sono concesse alle persone che informano le commissioni nel loro proprio interesse.

II 1 Giusta l'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 17 marzo 19721' sulle indennità parlamentari, il presente decreto non sottosta al referendum.

2 2 Esso entra in vigore simultaneamente alla modificazione, del >, della legge federale sulle indennità parlamentari.

" RS 171.21

2) RU . . .

1106

Allegato 3 Spiegazioni 1

Cenni generali

II 25 ottobre 1978, l'onorevole Akeret, consigliere nazionale e presidente della ormai sciolta commissione di studio «L'avvenire del Parlamento», ha presentato un'iniziativa parlamentare chiedendo di modificare la legge sui rapporti fra i Consigli, quella sulle indennità parlamentari e il regolamento del Consiglio nazionale nel senso indicato nel rapporto finale della commissione di studio *>.

Nella sessione autunnale del 1979, la commissione incaricata dell'esame preliminare di questa iniziativa 2> ha sottoposto alle Camere una prima serie di proposte (revisione del regolamento del Consiglio nazionale e del decreto federale del 27 settembre 1979 3> sul rimborso delle spese ai parlamentari). Nella seduta del 29 maggio 1980, ha istituito tre sottocommissioni di cui una 4> per preparare una revisione della legge sulle indennità parlamentari. La sottocommissione ha tenuto tre sedute ed ha esaminato, a destinazione della commissione plenaria, le proposte della commissione «L'avvenire del Parlamento».

Nelle sedute del 19 novembre 1980 e del 26 gennaio 1981, la commissione plenaria ha deciso di sottoporre al Consiglio nazionale un disegno di revisione della legge sulle indennità parlamentari (LI), riguardante segnatamente l'adeguamento al rincaro -- intervenuto dal 1972 -- degli onorari, dell'annualità, dei supplementi per i presidenti consiliari e dei contributi ai gruppi, come anche l'introduzione di un'indennità supplementare di percorso per i parlamentari che abitano lontano da Berna e di un emolumento speciale per compensare eventuali perdite di guadagno.

Le due altre sottocommissioni si occupano della revisione della legge sui rapporti fra i Consigli6) e delle questioni inerenti all'incompatibilità e all'obbligo, per i parlamentari, di indicare gli interessi da loro rappresentati.

2

Sviluppo delle indennità parlamentari

Sino al 1968, i parlamentari ricevevano soltanto indennità di presenza (in particolare per sopperire alle spese) e indennità di trasferta. All'inizio, l'indennità di presenza era di 14 franchi; nel 1874, fu portata a 20 franchi. Dal 1918 al 1950, fu modificata più volte e passò da 25 a 40 franchi. Nel 1950, era di 60 franchi e nel 1957 fu stabilita a 65 franchi. L'indennità di trasferta, versata per ogni sessione, era di 30 centesimi per chilometro (andata e ritorno) nel '> FF 1978 H 1017 2> Hubacher, Akeret, Auer, Barchi, Biel, Bonnard, Bratschi, Butty, Eng, Hunziker, Jelmini, Kohler, Raoul, Koller Arnold, Lang, Meier Josi, Meizoz, Nebiker, Reichling, Ribi, Riesen-Friburgo, Rüttimann, Weber Leo, Weber Arbon.

"> RS 171.212 '' Auer, Butty, Eng, Hubacher, Jelmini, Meizoz, Nebiker, Ribi.

" RS 171.11

1107

1878, di 50 centesimi a partire dal 1920, di 40 centesimi tra il 1934 e il 1948 ed in seguito nuovamente di 50 centesimi. Per le sedute commissionali, l'indennità era di 20 centesimi per chilometro (andata e ritorno) tra il 1878 e il 1920 e tra il 1934 e il 1948 e di 30 centesimi tra il 1920 e il 1934 e a contare dal 1948.

Nel 1962, un tentativo di migliorare sensibilmente le indennità parlamentari fallì in votazione popolare. Il referendum non tendeva tanto ad impedire un miglioramento della situazione dei parlamentari, quanto ad evitare un aumento uniforme della diaria, stabilita a 100 franchi per tutti i parlamentari.

Le indennità parlamentari furono tuttavia aumentate nel 1965, ma in modo differenziato: si decise di versare, oltre a 70 franchi di diaria, una indennità di pernottamento di 20 franchi per i parlamentari obbligati a trascorrere la notte fuori domicilio.

La legge del 4 ottobre 1968 sulle indennità parlamentari portò l'indennità di pernottamento a 30 franchi, istituì un'annualità fissa di 3000 franchi per parlamentare e un'indennità speciale di 3000 franchi annui in favore del presidente del Consiglio nazionale e di quello del Consiglio degli Stati. Inoltre, i membri del Consiglio nazionale che partecipavano a sedute preparatorie di gruppo ricevevano la stessa indennità di quella assegnata per le sedute commissionali, in ragione di una seduta preparatoria per sessione.

11 17 marzo 1972, i due Consigli hanno accettato la legge odierna sulle indennità parlamentari. Con l'introduzione degli onorari, è stato creato un nuovo sistema ed abbandonato il principio del mandato a titolo onorifico. 11 nuovo sistema si fonda sull'idea che lo sforzo individuale dei parlamentari deve essere indennizzato e che occorre differenziare tra rimborso delle spese ed onorari. Un nuovo sistema è stato introdotto anche per il rimborso delle spese di viaggio. Invece dell'indennità chilometrica si è optato per il rimborso del biglietto ferroviario di prima classe o per la consegna di un abbonamento generale. Altre revisioni hanno portato, nel 1973, ad un aumento dei contributi assegnati ai gruppi e, nel 1979, all'adeguamento al rincaro dell'indennità per pasti e di quella di pernottamento.

3

Lavori preparatori

La commissione di studio «L'avvenire del Parlamento» e il suo gruppo di lavoro per l'esame delle indennità parlamentari hanno allestito le basi necessarie per migliorare le indennità parlamentari e, indirettamente, per consolidare il Parlamento. Nel suo rapporto finale, la commissione di studio afferma che «ogni cittadino, indipendentemente dalla sua situazione finanziaria, dovrebbe poter esercitare un mandato parlamentare» e che ogni deputato «deve pur ricevere un'indennità equa, commisurata al lavoro fatto e al tempo dedicato all'attività legislativa, e tale da consentirgli di svolgere il mandato con sufficiente autonomia».1) La commissione di studio propone, in linea di principio, i seguenti provvedimenti: " Rapporto finale; FF 1978 II 1043/44.

1108

- mantenimento del sistema instaurato dalla legge sulle indennità parlamentari del 1972 (occorre prescindere da un sistema generalizzato di compensazione delle perdite di guadagno); - applicazione a tutti i parlamentari degli stessi criteri per la determinazione delle indennità; - aumento, nella stessa proporzione, degli onorari e dell'annualità (contrariamente alla proposta del gruppo di lavoro che suggerisce un considerevole aumento dell'annualità); lo scopo di questo aumento è di risarcire equamente le prestazioni personali dei parlamentari.

La commissione propone inoltre le seguenti modificazioni particolari: - le indennità devono essere sostanzialmente aumentate; - all'inizio di ogni legislatura, le aliquote delle indennità devono essere adattate al rincaro ; - ai parlamentari che abitano ad una certa distanza da Berna, dev'essere accordato un emolumento speciale; - gli onorari versati per sedute di mezza giornata devono essere ridotti; - deve essere versato un emolumento speciale per oneri supplementari, per esempio per quelli dei presidenti dei Consigli, dei presidenti delle commissioni delle finanze e delle commissioni della gestione; - i presidenti delle sezioni, delle sottocommissioni e dei gruppi di lavoro devono essere indennizzati come i presidenti commissionali; - occorre esaminare se non sia opportuno assegnare un'indennità per i lavori preparatori, per esempio un'indennità corrispondente a due giorni di lavoro per settimana di sessione o a un giorno di lavoro per giorno di seduta in commissioni permanenti o in commissioni ad hoc che si occupano di.affari importanti; - dev'essere versata un'indennità di uscita, proporzionale alle indennità ricevute precedentemente, al fine d'attenuare rigori eccessivi (decisione riservata alla delegazione delle finanze).

Inoltre, la commissione di studio domanda un aumento dei contributi assegnati ai gruppi.

Anche una sottocommissione 1) della commissione delle finanze del Consiglio nazionale si è occupata della revisione della legge sulle indennità parlamentari.

La commissione delle finanze l'ha incaricata di esaminare, a destinazione della Conferenza dei presidenti di gruppo, i provvedimenti occorrenti per migliorare la retribuzione insufficiente dei parlamentari o perlomeno per adattarla il più presto possibile al rincaro. Il 19 settembre 1978,
la sottocommissione ha consegnato un rapporto particolareggiato, nel quale espone il risultato dei suoi studi circa l'estensione del rincaro, esprime il suo parere sui principali miglioramenti che si potrebbero apportare alla situazione nel campo delle indennità e delinea un quadro generale degli altri miglioramenti chiesti in questi ultimi anni, ecc. Nel frattempo, la proposta di adeguare il rimborso delle spese al rincaro è stata accettata (decreto federale del 27 settembre 1979 2) sul rimborso delle spese ai parlamentari).

0 2)

Auer, Allgöwer, Egli, Fischer-Weinfelden, Welter.

RS 171.212

1109

La commissione per la riforma del Parlamento ha esaminato le altre proposte della sottocommissione intese a: - adeguare al rincaro le altre indennità assegnate ai parlamentari (onorari, annualità e indennità speciali ai presidenti consiliari) e modificare l'articolo 10 capoverso 2 LI, il che permetterà di adattare uniformemente, all'inizio di ogni legislatura, le aliquote di tutte le indennità con un decreto federale non sottostante a referendum; - mantenere la struttura del sistema odierno di indennizzo; - istituire altre innovazioni (per es. introduzione di un'indennità supplementare di percorso a favore dei deputati che abitano lontano da Berna).

4

Parere della commissione in merito ai lavori preparatori e alle proposte di revisione

Come la commissione di studio «L'avvenire del Parlamento», la commissione si schiera in favore dell'odierno sistema delle indennità. Essa approva anche i principi secondo cui le indennità devono essere versate a tutti i parlamentari, secondo gli stessi criteri, e gli onorari e l'annualità aumentati nella stessa proporzione.

La commissione si pronuncia come segue quanto alle diverse proposte di riforma : 41

Ammontare delle indennità

(art. 2, 6 e 7 LI) La commissione ammette che un parlamentare dedica circa sei mesi all'anno ai lavori del Parlamento (tre mesi per le sessioni, un mese per le commissioni e sedute di gruppo, due mesi per la preparazione e per gli oneri supplementari), ossia 22 ore per settimana. Tenuto conto dell'onere medio di lavoro, un parlamentare riceve annualmente 13 500 franchi d'onorario per circa 80 sedute (12000 franchi e 15% dell'annualità). Vi si deve aggiungere il rimborso delle spese (10 000 franchi in media per i viaggi, i pasti e i pernottamenti) e l'85% dell'annualità per i lavori di segreteria e le spese generali (8500 franchi). Questo reddito netto di 13 500 franchi è debole e, paragonato a quello dei parlamentari di altri Paesi, estremamente modesto.

Nondimeno, la commissione rinuncia a proporre un aumento reale delle indennità. Essa ritiene che l'adeguamento al rincaro intervenuto dal 1972 rappresenti già un certo miglioramento. Tra il 1971 (quando furono stabiliti gli ammontari odierni) e il 1980, l'indice dei prezzi al consumo è aumentato del 52,5 per cento. Con un rincaro del 4 per cento nel 1981, si giungerebbe al 58,5 per cento per il periodo 1971-1981. La modificazione proposta (aumento degli onorari da 150 a 230 franchi e dell'annualità da 10 000 a 15 000 franchi) porterebbe il reddito del parlamentare da 13 500 franchi in media a 20 700 franchi circa, con un aumento del 53 per cento. Secondo i dati di bilancio, tra il 1971 e il 1981 i salari medi del personale della Confederazione (amministrazione e aziende) sono aumentati dell'86 per cento.

1110

La commissione propone pure di aumentare gli emolumenti supplementari dei presidenti delle Camere da 12 000 a 18 000 franchi.

42

Adeguamento al rincaro

(art. 10 cpv. 2 LI) Secondo l'articolo 10 capoverso 2 LI, soltanto la diaria e i contributi ai gruppi possono essere adattati al rincaro con decreto federale semplice. La commissione si è associata alla proposta della sottocommissione delle finanze secondo cui tutte le indennità dovrebbero di regola poter essere adattate al rincaro con un decreto di questo genere all'inizio di ogni legislatura.

43

Indennità supplementare di percorso

(art. 4a LI e 3a del decreto) La commissione ha esaminato la proposta della commissione di studio intesa ad introdurre un'indennità supplementare di percorso per i parlamentari che abitano lontano da Berna ed ha elaborato diverse varianti. In merito, determinante non è tanto la distanza tra il domicilio dell'interessato e Berna, bensì la durata del viaggio.

Conformemente alle intenzioni iniziali di accordare un'indennità soltanto per i lunghi tragitti, essa propone di assegnare un'indennità di percorso di 5000 franchi al massimo per anno e soltanto per i viaggi di due ore e mezzo e più (5 ore per l'andata e il ritorno). Se la durata del viaggio supera le 2 ore e mezzo, 5 franchi sono versati per ogni quarto d'ora o frazione di quarto d'ora supplementare.

Per calcolare la durata media, la commissione ammette che il parlamentare impiega, per il tragitto tra il suo domicilio e la stazione più vicina dove si fermano i treni diretti, un mezzo di trasporto pubblico o la propria vettura e prende in seguito il treno a partire da tale stazione. Per calcolare l'indennità di percorso, la commissione propone di tener conto della durata media del tragitto che deve compiere il parlamentare per recarsi a Berna ad una seduta che inizia alle nove o alle quattordici o per rientrare al suo domicilio dopo una seduta che termina alle dodici o alle diciassette.

L'indennità di percorso è un onorario supplementare destinato a compensare la notevole perdita di tempo che subiscono certi parlamentari a causa dei lunghi tragitti che devono percorrere.

44

Indennità per perdita di guadagno / Indennità supplementare per una diminuzione di reddito o per un aumento di spese che non si potrebbero ragionevolmente pretendere da un deputato

(art. 5 cpv. 4 LI) II versamento di un'indennità per perdita di guadagno è stato discusso più volte ed ogni volta respinto (cfr. il rapporto del 1972 elaborato dalla Confe-

1111

renza dei presidenti di gruppo sulla revisione della legge sulle indennità parlamentari). La commissione di studio «L'avvenire del Parlamento» ha parimente rinunciato ad una soluzione di questo genere. «Instaurando un regime analogo a quello dell'indennità militare per perdita di guadagno, urteremmo contro ingenti difficoltà, già per l'impossibilità d'apprestare un'uniforme base di calcolo ...»1).

Sarebbe difficile determinare la perdita di guadagno effettiva segnatamente per le persone che esercitano una professione indipendente. La commissione condivide questo modo di vedere. La compensazione della perdita di guadagno è opportuna per colui che non può lavorare a causa di malattia o di infortunio o che non può esercitare la propria attività a cagione del servizio militare obbligatorio. Il mandato parlamentare, che è esercitato liberamente, non potrebbe dunque essere paragonato a tali attività. Si cerca d'altronde di migliorare la situazione finanziaria dei parlamentari aumentandone gli onorari e l'annualità.

Per tener conto dei casi in cui l'esercizio del mandato parlamentare causasse una perdita di reddito o un aumento di spese che non si potrebbe ragionevolmente pretendere da un deputato, la commissione desidera tuttavia prevedere la possibilità di versare un'indennità speciale di 10 000 franchi al massimo per anno.

La decisione circa il versamento dell'indennità speciale deve spettare al presidente del Consiglio in carica, al vicepresidente e al presidente dell'anno precedente.

45

Emolumenti speciali

(art. 5 cpv. 2 e 3 LI e art. 4 cpv. 2 del decreto) La commissione ha ripreso, nell'ambito degli emolumenti speciali proposti dalla commissione di studio, l'idea di versare anche onorari doppi ai presidenti delle sezioni, delle sottocommissioni e dei gruppi di lavoro (art. 5 cpv. 2 LI). Questa innovazione è giustificata in particolare dal fatto che un'importante parte dei lavori delle commissioni della gestione, delle finanze e di redazione avviene per mezzo di sottocommissioni.

L'indennità finora versata ai relatori (metà degli onorari) è mantenuta e disciplinata nel nuovo articolo 5 capoverso 3 LI. L'articolo 4 capoversi 1 e 2 è pertanto soppresso.

Presentemente, l'Ufficio designa gli affari per i quali non è versato alcun emolumento speciale (art. 4 cpv. 3 del decreto). Al fine di sgravare l'Ufficio da questo lavoro di routine, l'odierna prassi dev'essere recepita nel decreto medesimo (art. 4 cpv. 2).

La commissione ha tuttavia rifiutato di prevedere emolumenti speciali per oneri supplementari (per es. per i presidenti delle commissioni delle finanze e di quelle della gestione e dei gruppi) e si è attenuta al principio secondo 11

Rapporto finale; FF 1978 II 1044.

1112

cui il versamento delle indennità ai parlamentari dovrebbe essere effettuato secondo norme identiche.

Essa ha pure rifiutato di proporre il versamento di indennità speciali per la preparazione delle sessioni e per i lavori delle commissioni permanenti, poiché tali attività sono rimunerate con gli onorari e l'annualità.

46

Contributi ai gruppi

(art. 9 LI) i contributi ai gruppi sono stati aumentati nel 1973 ]). L'indennità di base è oggi di 10 000 franchi annui; i contributi per ogni membro, di 2000 franchi.

11 rincaro è stato del 31,4 per cento fra il 1973 e il 1980 e del 37 per cento tra il 1973 e i l 1981.

Mentre la commissione di studio si è pronunciata in favore di un aumento massiccio dell'indennità di base per ogni gruppo e del mantenimento al livello attuale del contributo per membro, la commissione «Riforma del Parlamento» si pronuncia per l'aumento delle due indennità. La maggioranza della commissione propone di aumentare di metà le indennità di base e i contributi assegnati ad ogni membro, ossia da 10 000 a 15 000 franchi e da 2000 a 3000 franchi.

47

Sedute d! mezza giornata

La commissione non ha ridotto gli onorari per le sedute di mezza giornata.

Una tale riduzione non terrebbe conto dei lavori preparatori, né del fatto che spesso due sedute si svolgono lo stesso giorno. Le sedute doppie per cui il contributo è versato soltanto per una sola seduta sono così compensate con le sedute di mezza giornata interamente rimunerate.

48

Rimborso delle spese di viaggio all'estero

(art. 2 cpv. 2 e 3 LI e art. 3 cpv. 2 e 3 del decreto) Per le attività all'estero, la diaria è presentemente di 150 franchi. Questa somma è insufficiente. Parecchie volte, l'Ufficio ha dovuto far uso della sua competenza di accordare emolumenti superiori. Nell'autunno del 1980, ha deciso di aumentare del 50 per cento l'indennità versata per le attività all'estero, conformemente all'adattamento al rincaro del rimborso delle spese, operato nel 1979 (art. 3 LI). Pertanto, la commissione propone di adattare al rincaro anche tale indennità, stabilendola a 225 franchi.

I deputati che si recano all'estero su ordine del Parlamento ricevono un biglietto d'aereo di prima classe. Se l'acquistano essi stessi, invece di viaggiare per conto della Confederazione alle condizioni preferenziali generalmente accordate a quest'ultima, è loro rimborsato la metà del prezzo del biglietto sum"FF 1973 I 1193

1113

menzionato. I parlamentari che utilizzano il treno o l'automobile ricevono l'ammontare del biglietto ferroviario di prima classe. Questo disciplinamento presenta taluni inconvenienti. Nella maggior parte dei casi, il prezzo del biglietto ferroviario è inferiore alla metà del prezzo del biglietto d'aereo di prima classe. Al fine di risarcire nello stesso modo tutti i deputati che si recano all'estero, nell'autunno 1980 l'Ufficio ha deciso di rimborsare in genere la metà del biglietto d'aereo di prima classe, indipendentemente dal mezzo di trasporto impiegato, salvo che la Segreteria dell'Assemblea federale metta a disposizione un biglietto gratuito. La commissione propone di modificare conseguentemente l'articolo 3 capoversi 2 e 3 del decreto. Se non vi è corrispondenza aerea (come è il caso, p. es., per Strasburgo), si rimborseranno le spese di viaggio tenuto conto del mezzo di trasporto pubblico impiegato.

49

Contributi all'Unione interparlamentare (art. 9a [nuovo] LI)

II gruppo svizzero dell'Unione interparlamentare (UI) è un'associazione privata che preleva modesti contributi dai suoi membri e riceve ogni anno una certa somma dalla Confederazione per sopperire alle spese di viaggio e alle spese dei membri della delegazione ufficiale e per partecipare al contributo da pagare all'organizzazione come tale. Questo contributo non ha fondamento legale (72000 franchi nel bilancio del 1981). Il nuovo articolo 9a LI colmerà questa lacuna.

Se l'Assemblea federale decide formalmente di aderire all'Unione interparlamentare, gli Uffici dei due Consigli designeranno i deputati che parteciperanno ai lavori dell'Unione, come già avviene per le altre delegazioni inviate all'estero; i delegati saranno corrispondentemente indennizzati (art. 9a cpv. 2).

410

Retribuzione di periti e di altre persone consultate dalle commissioni

(art. 10 cpv. 1 del decreto) Finora, i periti e le altre persone consultate erano in generale retribuiti come i parlamentari per la loro partecipazione alle deliberazioni delle commissioni.

Parecchi periti hanno tuttavia rinunciato a tale rimunerazione, segnatamente quando si presentavano ad una commissione nel loro proprio interesse. D'ora in poi, i periti e le altre persone che fanno dichiarazioni dinnanzi ad una commissione nel loro proprio interesse, non avranno diritto ad un'indennità.

5

Ripercussioni finanziarie

La proposta revisione della legge sulle indennità parlamentari implicherà probabilmente spese supplementari di circa 3 milioni di franchi all'anno, in quanto le spese totali del Parlamento (servizi parlamentari inclusi) sono di 11,7 milioni di franchi secondo il preventivo 1981. Vi si devono aggiungere

1114

circa 180000 franchi di spese supplementari a carico dei Cantoni per le sessioni del Consiglio degli Stati. I calcoli sono stati fatti su dati medi che tengono conto del numero dei giorni di seduta nel 1978: Nuovo ordinamento Fr.

Ordinamento vigente Fr.

Fr.

3 455 500

2 253 600

1 201 900

391 000

255 000

136 000

Annualità (Consiglio nazionale e Consiglio degli Stati)

3 690 000

2 460 000

1 230 000

Supplementi per i presidenti dei Consigli

36000

24000

12000

11 500

--

11 500

107 000

--

107 000

30 000

--

30 000

105000 723 000

70000 482 000

35000 241 000

8 549 000

5 544 600

3 004 400

504700

329100

175600

1 Onorari 11 Consiglio nazionale (sessioni, commissioni, gruppi) 12 Consiglio degli Stati (commissioni, gruppi) 2 3

e

4 Indennità speciali 41 Presidenza delle sezioni 42 Indennità supplementari di percorso (valutazione) 43 Indennità per perdita di reddito (valutazione) 5 Contributi ai gruppi 51 Indennità di base 52 Supplemento per membro Totale per la Confederazione Totale per i Cantoni (onorari per le sessioni)

6

Costituzionalità

Come la legge medesima, la modificazione proposta poggia sugli articoli 79 e 83 della Costituzione federale.

1115

7

Momento dell'adattamento al rincaro.

Entrata in vigore

Non vi è di per sé una data limite per procedere all'aumento delle indennità.

Tenuto conto della situazione economica e dello stato delle finanze federali, nonché di considerazioni d'ordine politico (prossime elezioni, inizio di una nuova legislatura, ecc.), si è più volte soprasseduto all'attuazione dei progetti di riforma. Nessuno contesta oggi che le indennità assegnate ai deputati siano insufficienti. Pertanto, la commissione ritiene che sia giunto il momento di procedere alla revisione, già più volte ventilata, della legge sulle indennità parlamentari.

Nel corso della sessione invernale del 1980, il Consiglio nazionale ha accettato la mozione Aider, firmata da 88 deputati, la quale chiede che gli onorari e le indennità annue siano adattati, a decorrere dal 1° gennaio 1981, al rincaro prodottosi dopo il 1971. La commissione si sforza di attuare la mozione il più presto possibile. Essa rinuncia tuttavia a proporre la retroattività come per l'ultima revisione del 1972, al fine, fra l'altro, di evitare il conseguente e considerevole aumento di lavoro amministrativo. Essa propone di mettere in vigore la revisione dopo la scadenza del termine di referendum ovvero dopo la sua accettazione da parte del popolo.

1116

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Iniziativa parlamentare concernente la revisione della legge federale sulle indennità parlamentari Rapporto della Commissione del Consiglio nazionale del 26 gennaio 1981

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21.04.1981

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