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81.007

Messaggio concernente l'adeguamento delle prestazioni dell'assicurazione militare all'evoluzione dei redditi

del 18 febbraio 1981

Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo per approvazione un disegno di decreto federale concernente l'adeguamento delle prestazioni dell'assicurazione militare all'evoluzione dei redditi, conformemente all'articolo 25bi della legge federale del 20 settembre 1949 sull'assicurazione militare.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione".

18 febbraio 1981

1981 - 74 40

Foglio federale 1981, Voi. I

In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Furgler II cancelliere della Confederazione, Huber

617

Compendio L'ultimo adeguamento delle rendite dell'assicurazione militare all'evoluzione dei redditi, giusta l'artìcolo 25bis capoverso 2 LAM, ha avuto luogo il 1° gennaio 1975. A contare da questa data, le rendite sono state adeguate soltanto al rincaro. Il 1° gennaio 1980, la compensazione uguagliava l'indice nazionale dei prezzi al consumo (stato sett. 1977 = 100) di 106,20 punti.

L'adeguamento delle rendite a contare dal 1° gennaio 1982 deve dunque tener conto dell'aumento reale dei solari e del rincaro sopraggiunti, rispettivamente, dal 1° gennaio 1975 e dal 1° gennaio 1980. La compensazione sarà graduata secondo l'anno d'assegnazione della rendita.

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1

Fondamento legale

Le disposizioni concernenti l'adeguamento delle prestazioni dell'assicurazione militare (AM) figurano all'articolo 25bis della legge federale sull'assicurazione militare (LAM) (RS 833.1). Quest'articolo è stato introdotto nella LAM giusta la legge federale del 19 dicembre 1963 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1964. Esso è del tenore seguente (legge federale del 21 dicembre 1967): Art. 25bis 1 A ogni sensibile aumento o diminuzione, rispetto alla situazione di partenza, dell'indice nazionale dei prezzi al consumo, il Consiglio federale è tenuto ad adattare le rendite, dall'inizio dell'anno seguente, aumentando o diminuendo il guadagno annuo che le determina.

2 Se le rendite devono essere adattate alle fluttuazioni del reddito del lavoro, il Consiglio federale deve presentare all'Assemblea federale una proposta corrispondente. I decreti federali d'adattamento non sono sottoposti al referendum.

Secondo il diritto vigente, l'adeguamento delle rendite al rincaro compete al Consiglio federale (cpv. 1). Per contro, l'adeguamento delle rendite all' evoluzione dei redditi incombe all'Assemblea federale (cpv. 2).

2 21

Prassi attuale nell'adeguamento delle rendite Adeguamento al rincaro

L'articolo 25 bis capoverso 1 LAM non precisa l'aliquota dell'aumento o della diminuzione del rincaro che fa stato per l'adeguamento delle rendite.

Tuttavia, secondo una coerente prassi pluriennale (a contare dall'entrata in vigore di questo articolo il 1° gennaio 1964) per «sensibile» ai sensi della legge si deve intendere una modificazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo del 5 per cento rispetto all'ultimo adeguamento. Di conseguenza, le rendite, giusta l'articolo 25bis capoverso 1 LAM, sono state indicizzate con ritardo.

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Adeguamento all'evoluzione dei redditi

Si è ritenuto che, anche per l'adeguamento all'evoluzione dei redditi, fosse necessario attendere che l'indice nazionale dei prezzi al consumo aumentasse almeno del 5 per cento. Inoltre, l'aumento dei salari dovrebbe essere notevolmente maggiore del rincaro. A dire il vero, per adattare le rendite giusta l'articolo 25bis capoverso 2 LAM si è tenuto conto dell'indice dei salari, ossia dell'evoluzione media dei salari dei lavoratori e degli impiegati di tutte le professioni. Tuttavia, finora l'adeguamento stesso è avvenuto individualmente per tutti gli assicurati che esercitavano un'attività lucrativa o che sarebbero stati ancora capaci di guadagnare senza l'affezione assicurata (vale a dire per tutti i beneficiari di rendite d'invalidità che non avevano ancora 65 anni e per i beneficiari di rendite di superstiti il cui assicurato defunto non avrebbe ancora compiuto i 65 anni). In ogni caso, il guadagno

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annuo determinante per la rendita è stato esaminato ex novo. Conseguentemente, le rendite hanno subito una dinamicità totale differita. Quest'ultima si giustifica unicamente fino a quando l'assicurato o la persona il cui decesso ha causato il pagamento della rendita, esercita o avrebbe potuto esercitare un'attività lucrativa. Gli assicurati che hanno compiuto i 65 anni non esercitano più, in generale, un'attività lucrativa, anche se non sopraggiunge un'affezione, e quindi non possono più partecipare all'evoluzione dei salari. Al fine di mantenere immutato il potere d'acquisto delle loro rendite, quest'ultime devono essere adattate al rincaro. Per questo motivo le rendite degli assicurati che hanno compiuto i 65 anni sono state indicizzate unicamente secondo l'adeguamento previsto all'articolo 25bis capoverso 2 LAM. Lo stesso dicasi per le rendite di padre e madre, di fratelli e sorelle e di avi.

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Metodo d'adeguamento

Dai capitoli 21 e 22 risulta che l'AM si è servita finora, per l'adeguamento delle proprie rendite, del metodo della dinamicità totale differita I indicizzazione. Con un certo ritardo, le rendite degli assicurati che non avevano ancora compiuto i 65 anni e quelle per vedove ed orfani sono state adeguate individualmente e globalmente all'evoluzione dei redditi; le rendite degli assicurati che avevano già compiuto i 65 anni e dei beneficiari di rendite di padre e madre, fratelli e sorelle e avi sono state adeguate al rincaro. L'AM, che contemporaneamente è assicurazione invalidità, super-, stili e vecchiaia, applica sovente questo metodo e, per l'essenziale, continuerà ad applicarlo.

3 31

Coordinazione con le assicurazioni sociali Disciplinamento dell'AVS/AI

Con l'entrata in vigore della 9a revisione dell'AVS, l'adeguamento delle rendite dell'AVS/AI è stato chiaramente disciplinato dalla legge. Giusta l'articolo 33bis LAVS, l'adeguamento avviene in generale ogni due anni.

Esso deve tener conto dell'evoluzione dell'indice delle rendite che corrisponde alla media aritmetica dell'indice dei salari allestito dall'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo (indice misto). La competenza dell'adeguamento spetta al Consiglio federale.

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Disciplinamento dell'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

Giusta il diritto vigente, le rendite dell'INSAI sono adeguate al rincaro (quindi unicamente indicizzate) conformemente alle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1962 sulle indennità di rincaro ai beneficiari di pensioni dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni 620

e del servizio del lavoro, militare o civile. L'adattamento segue ogni aumento o diminuzione del rincaro del 5 per cento rispetto all'ultimo adeguamento ed è di competenza dell'INSAI stesso.

Nella nuova legge sull'assicurazione contro gli infortuni (LAI), che sarà probabilmente adottata dalle Camere federali nel 1981, l'adeguamento delle rendite è disciplinato all'articolo 34. Giusta le disposizioni di quest' articolo, i beneficiari di rendite d'invalidità e di superstiti riceveranno indennità per compensare il rincaro. Quindi le rendite saranno unicamente indicizzate come finora. L'adeguamento avverrà in generale ogni due anni, al pari dell'AVS/AI, e la competenza spetterà al Consiglio federale.

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Coordinazione degli adeguamenti delle rendite AM con quelle dell'AVS/AI e dell'Assicurazione contro gli infortuni

La coordinazione fra le assicurazioni sociali è una vecchia rivendicazione (postulato Hofstetter, accettato dal Consiglio nazionale il 9 marzo 1967; mozione Josi Meier, accettata dal Consiglio nazionale il 14 dicembre 1973 e dal Consiglio degli Stati il 13 marzo 1974; postulato del Gruppo socialista, accettato il 14 dicembre 1976). Per fare un passo innanzi in questa direzione, il Consiglio federale ha deciso, il 2 maggio 1979, che l'adeguamento delle rendite dell'assicurazione militare deve avvenire contemporaneamente a quello delle rendite dell'AVS/AI, come è stato già il caso il 1° gennaio 1980. In tal modo è stato creato il fondamento per una sincronizzazione futura dell'adeguamento delle rendite.

Finora, l'AM ha adeguato le rendite, in modo per così dire automatico, unicamente al rincaro, mentre le ha adeguate all'evoluzione dei redditi solo di caso in caso (giusta l'art. 25bis cpv. 2 LAM). Volendo sincronizzare l'adeguamento, è indispensabile tener conto di entrambi i fattori. La coordinazione sarà effettiva unicamente a questa condizione, a causa dell'obbligo dell'AM di ridurre le proprie prestazioni.

Infatti, se l'assicurazione adatta le rendite unicamente al rincaro, allorché l'AVS/AI, in applicazione dell'indice misto, tiene conto anche dell'evoluzione dei salari reali, ne risulta una situazione spiacevole poiché l'AM deve procedere a una riduzione per prevenire ogni sovrassicurazione. In questo caso, l'AM riduce nuovamente la parte dell'aumento della rendita AVS/AI risultante dall'evoluzione dei salari reali considerato che il reddito annuo su cui si fonda la rendita AM, determinante per la riduzione, può essere aumentato solo corrispondentemente al rincaro. L'adeguamento simultaneo al rincaro e all'evoluzione dei salari reali consente inoltre all'AM d'adattare le rendite fino allo stesso livello dei due indici considerato dall'AVS/AI (indice del salario nominale e indice nazionale dei prezzi al consumo, entrambi allestiti dall'UFIAML). Si tratta in fondo di un adeguamento costante all'evoluzione dei salari nominali che, di principio, ha anche lo scopo di adeguare le rendite AVS/AI (giusta l'indice misto, tuttavia, solo parzialmente).

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4

Punto di partenza per l'adeguamento delle rendite

L'ultimo adeguamento delle rendite dell'Assicurazione militare all'evoluzione dei redditi giusta l'articolo 25bis capoverso 2 LAM è stato effettuato il 1° gennaio 1975. Le rendite sono state allora adattate al livello dei salari del 1974 (indice nominale di fine ottobre 1974 = 838 punti). Da quel momento, le rendite sono state adeguate soltanto al rincaro sia il 1° gennaio 1976, sia il 1° gennaio 1980. A quest'ultima data, la compensazione uguagliava l'indice nazionale dei prezzi al consumo (stato: sett. 1977 = 100) di 106,20 punti (vecchio indice 179,03 punti).

Con l'adeguamento delle rendite a contare dal 1° gennaio 1982, l'aumento reale dei salari e il rincaro sopraggiunti rispettivamente dal 1° gennaio 1975 e dal 1° gennaio 1980 devono essere compensati gradualmente secondo l'anno d'assegnazione della rendita (vedi tavola seguente). Considerato che è necessario coordinare anche i punti di riferimento dell'indice con l'adeguamento delle prestazioni dell'AVS/AI, l'Assicurazione militare non può più adeguare le proprie rendite individualmente (inchieste particolari in ogni singolo caso). Essa si fonderà, come l'AVS/AI, sull'indice dei salari dell' UFIAML e procederà all'adeguamento delle rendite giusta le aliquote calcolate secondo l'anno d'assegnazione della rendita. L'adeguamento individuale non è più giustificato anche in considerazione dei costi e del lavoro suppletivi. Inoltre ricordiamo che un'inchiesta individuale non condurrebbe a risultati più precisi in quanto essa dipende sostanzialmente dalla valutazione soggettiva di chi pone le domande e di chi risponde. Con l'accordo dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, le rendite dell'AVS/AI e dell'AM saranno aumentate fino alla stessa aliquota dell'indice dei salari nominali. In tal modo, la coordinazione sarà garantita in avvenire anche per quanto concerne i punti di riferimento dell'indice.

5

Adeguamento delle rendite all'evoluzione dei redditi per gli assicurati che non hanno ancora compiuto i 65 anni (cfr. art. 25bis cpv. 2 LAM)

I guadagni annui considerati per il calcolo delle rendite di invalidità i cui beneficiari non hanno ancora compiuto i 65 anni e delle rendite di superstiti di assicurati nati da meno di 65 anni, devono essere adattati all'evoluzione dei redditi. Infatti, questi assicurati sarebbero stati totalmente capaci al guadagno senza l'affezione o la morte e avrebbero di conseguenza beneficiato di aumenti del salario reale maggiori di quello dei prezzi al consumo.

Riteniamo che l'adeguamento proposto compensi l'aumento dei salari reali e il rincaro sopraggiunti rispettivamente dal 1° gennaio 1975 e dal 1° gennaio 1980. La compensazione raggiungerà il livello dell'indice dei salari di 1100 punti.

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Aliquota dell'adeguamento delle rendite all'evoluzione dei redditi giusta l'articolo 25 bis capo verso 2 L AM al 1° gennaio 1982 Rendite con anno d'assegnazione

Indice dei salarì a fine ottobre (deve essere compensato fino a un livello di 1100 punti)

Indice dei prezzi (rincaro compensato fino al livello dell'indice dei prezzi al consumo di 179,1 (vecchio) o di 106,2 punti (nuovo) [sett. 1977 = 100])

Fattore d'adeguamento

1974

1100 _ 838

1)31265

effettivamente compensato 1976 5% e 1980 8,5%

1,31265 _ 1,05 . 1,085

1>22 87

effettivamente compensato 1980 8,5%

1,22087 1,085

1)19565

effettivamente compensato 1980 7%

1,19565 _ 1,07

1>11743

U6773

effettivamente compensato 1980 6%

1,16773 _ 1,06

U 163

10,16 = 10%

69

effettivamente compensato 1980 5%

1,13169 _ 1,05

1>0778

7,78 = 8%

1975

iioo _ 901

1976

noe _ 920

1977

iioo 942

1978

noe 972

1979

iioo _ 1004

1980

°

M-"«"

Aliquota d'adeguamento

M5

*Z1

12,52 = 12,5%

1 U5J

'

-

°

956,,

°

1,09562

1>095

^

15,22 = 15%

11,74 = 11,5%

9,56

= 9,5%

110

°- 101761050. 1>0176"

1,04762

4,76 = 5%

Adeguamento al rincaro delle rendite degli assicurati che hanno già compiuto i 65 anni, il 1° gennaio 1982.

1979

106,2 1980

115

110,1

i fto^o/:

1 08 86

' "

- 110445 '0445

Guadagno annuo massimo considerato, valevo e dal 1° gennaio 1982 Guadagno annuo medio valido dal 1° gennaic3 1982

1,08286

8,28 = 8,5%

1,0445

4,45 = 4,5%

70 119 franchi 36560 franchi

6

Adeguamento delle rendite degli assicurati che hanno compiuto i 65 anni, giusta l'articolo 25bis capoverso l L AM

A differenza delle rendite menzionate al capitolo 5 non è indicato adattare ai salari reali attuali le rendite d'invalidità i cui beneficiari hanno più di 65 anni, né le rendite di superstiti di assicurati nati oltre 65 anni or sono, dato che questi assicurati non avrebbero certo potuto migliorare il loro reddito reale, tranne che in rare eccezioni. Adattando il guadagno annuo determinante al rincaro dei prezzi al consumo, il potere d'acquisto di queste rendite è interamente garantito. Con l'adeguamento proposto, il rincaro è compensato fino al livello dell'indice nazionale dei prezzi al consumo (stato sett. 1977 = 100) di 115 punti.

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Adeguamento al guadagno massimo da prendere in considerazione

Giusta gli articoli 20 capoverso 3 e 24 capoverso 2 LAM, il guadagno che viene preso in considerazione in questi articoli deve essere adattato secondo l'articolo 25bis LAM. In occasione di questo adeguamento, il guadagno annuo massimo attuale di 60 973 franchi deve essere aumentato del 15 per cento a 70 119 franchi; lo stesso aumento deve essere previsto per le rendite assegnate prima del 1° gennaio 1975 ai beneficiari che non hanno ancora compiuto i 65 anni.

Così facendo, il guadagno massimo da prendere in considerazione uguaglierà il livello dell'indice dei salari di 1100 punti.

Il guadagno medio determinante per le rendite accordate per menomazione rilevante ammonterà d'ora in poi a 36 560 franchi.

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Ripercussioni finanziarie e conseguenze sull'effettivo del personale

Le spese suppletive cagionate dall'attuazione del presente disegno a contare dal 1982 sono valutate a 9,5-10 milioni di franchi. Dal 1976 la progressione del rincaro ha subito un rallentamento. Non è stato possibile fare un pronostico sicuro quanto all'evoluzione dei salari reali. Da quanto risulta dalle statistiche dell'UFIAML, i salari reali sono perfino diminuiti, tra l'ottobre 1978 e l'ottobre 1979, dell'1,5 per cento. Il momento e la portata del prossimo adeguamento delle rendite dell'Assicurazione militare erano dunque incerti. Di conseguenza, nel piano finanziario per il 1982 si è tenuto conto unicamente dei costi suppletivi di 5 milioni di franchi in cifra tonda relativi alla compensazione del rincaro. La presente proposta non dovrebbe causare un onere smisurato per il personale e richiederebbe unicamente l'assunzione di qualche ausiliario durante alcune settimane.

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Linee direttive della politica di governo

Come già detto al capitolo 8, il momento e la portata dell'adeguamento all'evoluzione dei redditi delle rendite dell'assicurazione militare erano incerti. Per questo motivo il disegno proposto non è stato menzionato nelle linee direttive della politica di governo per la legislatura 1979-1983.

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Costituzionalità

Abbiamo già ricordato che l'articolo 25bis della legge sull'assicurazione militare costituisce il fondamento legale di questo decreto. Il capoverso 2 dell'articolo 25bis precisa che il decreto non è sottoposto a referendum.

La legge menzionata si fonda sugli articoli 18 capoverso 2, 20 e 34bis della Costituzione federale.

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Decreto federale concernente l'adeguamento delle prestazioni dell'assicurazione militare all'evoluzione dei redditi

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 25bi della legge federale del 20 settembre 1949 » sull'assicurazione militare (legge); visto il messaggio del Consiglio federale del 18 febbraio 19812), decreta: Art. l Aumento, se l'assicurato è nato dopo il 31 dicembre 1916 1 II guadagno annuo determinante per le rendite d'invalidi, di coniugi superstiti e di orfani, accordate per un periodo indeterminato innanzi il 1° gennaio 1981, è aumentato del: a. 15 per cento per le rendite fissate nel 1974 e anteriormente b. 12,5 per cento per le rendite fissate nel 1975; e. 11,5 per cento per le rendite fissate nel 1976; d. 10 per cento per le rendite fissate nel 1977; e. 8 per cento per le rendite fissate nel 1978; f. 9,5 per cento per le rendite fissate nel 1979; g. 5 per cento per le rendite fissate nel 1980.

2 È determinante l'anno durante il quale la rendita è stata concessa l'ultima volta con proposta di liquidazione giusta l'articolo 12 capoverso 1 della legge.

Per le rendite fissate a nuovo in virtù del decreto federale del 4 ottobre 1974 *' concernente l'adattamento delle prestazioni dell'assicurazione militare all'evoluzione dei redditi, l'anno determinante è il 1974.

Art. 2 Aumento, se l'assicurato è nato innanzi il 1° gennaio 1917 1 II guadagno annuo determinante per le rendite di invalidi, di coniugi superstiti e di orfani come anche per le rendite di padre e di madre, di fratelli e di sorelle e di avi, accordate per un periodo indeterminato innanzi il 1° gennaio 1981, è aumentato del: a. 8,5 per cento per le rendite fissate nel 1979 e anteriormente; b. 4,5 per cento per le rendite fissate nel 1980.

2 L'anno determinante è stabilito giusta l'articolo 1 capoverso 2.

31

RS 833.1 -' FF 1981 I 617 RU 1974 1538

3)

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Prestazioni dell'assicurazione militare Art. 3 Rendite temporanee e rendite nuove Le rendite temporanee e quelle di durata indeterminata, stabilite a contare dal 31 dicembre 1980, sono adeguate al nuovo diritto, in modo da corrispondere al guadagno annuo stabilito al momento della loro determinazione, se questo guadagno superava il massimo di 60 973 franchi allora autorizzato.

Art. 4 Guadagno annuo massimo e guadagno medio considerati 1 I1 guadagno è considerato fino a 70 119 franchi l'anno (art. 2 cpv. 3 e 24, cpv. 2 della legge).

2 Le rendite per menomazione rilevante dell'integrità fisica o psichica (art. 25 della legge) sono fissate in base a un guadagno medio di 36 560 franchi.

Art. 5 Entità dell'adeguamento 1 Le rendite che devono essere aumentate giusta l'articolo 1 sono adeguate al livello dell'indice del salario nominale di 1100 punti.

2 II rincaro è considerato compensato fino a concorrenza dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 115,0 punti (stato sett. 1977 = 100) per tutte le rendite fissate per un periodo indeterminato.

Art. 6 Disposizioni finali 1 II presente decreto, ancorché di obbligatorietà generale, non sottosta al referendum giusta l'articolo 25bis capoverso 2 della legge.

2 II presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1982.

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