Termine di referendum: 28 settembre 1981

Decreto federale sul controllo ufficiale della qualità nell'industria orologiera svizzera # S T #

Modificazione del 19 giugno 1981

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 19 novembre 1980 1', decreta:

II decreto federale del 18 marzo 1971 2> sul controllo ufficiale della qualità nell'industria orologiera svizzera è modificato come segue: Art. l cpv. l primo periodo 1 Per orologi e movimenti di orologi (detti qui di seguito : «orologi»), nel senso del presente decreto, s'intendono gli apparecchi di cronometria il cui movimento non superi 50 mm di larghezza, di lunghezza o di diametro, oppure il cui spessore non superi 12 mm. . . .

Art. 5 cpv. 2 e 3 2 II controllo della qualità avviene mediante prelevamento di campioni rappresentativi. Per tale scopo, il numero degli orologi su cui sono esperite le prove deve essere sufficientemente elevato, cosi da consentire la determinazione del loro grado qualitativo effettivo. La scelta dei campioni è fatta secondo procedura oggettiva. Se lo esigono motivi tecnici, il controllo della qualità può essere completato con esami del tipo.

3 1 campioni possono essere prelevati in dogana e presso le singole aziende.

I prelievi degli invii in esportazione avvengono di regola presso gli uffici doganali ad opera di istituende controllerie. Per tale scopo, la Direzione generale delle dogane può, d'intesa con l'operatore del controllo ufficiale della qualità, limitare a determinati uffici doganali l'esportazione di orologi. Per gli altri orologi, il prelevamento dei campioni avviene nelle singole aziende.

Art. 6 cpv. 1 1 Se il controllo rivela che un lotto d'orologi non soddisfa ai requisiti di qua" FF 1980 III 1333 2) RS 934.11

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Industria orologiera svizzera lila, l'operatore del controllo ufficiale della qualità lo comunica mediante decisione all'azienda interessata. La decisione deve essere motivata e indicare i rimedi giuridici. I lotti contestati non possono essere esportati né venduti in Svizzera. Gli orologi di un tipo, se nell'esame del medesimo non soddisfano ai requisiti di qualità, non possono essere venduti.

Titolo precedente l'articolo 7 III. Operatore del controllo ufficiale deUa qualità Art. 7 Delega del controllo ufficiale della qualità 1 II Consiglio federale può delegare il controllo ufficiale della qualità, mediante contratto di diritto pubblico, a una corporazione privata.

2 Questa corporazione (detta qui di seguito : «operatore») deve : a. essere tecnicamente qualificata per i compiti di controllo; b. rappresentare il settore economico nella misura in cui esso sottosta al controllo ufficiale della qualità; e. istituire un'organizzazione idonea all'attività di controllo, approvata dal Dipartimento federale dell'economia pubblica; d. offrire la garanzia di un controllo efficace, indipendente e imparziale.

Art. 8 Vigilanza 1 L'operatore sottosta alla vigilanza della Confederazione.

2 A tale scopo, la Confederazione è rappresentata negli organi competenti dell'operatore.

3 La Confederazione può impartire all'operatore istruzioni sull'esecuzione del controllo ufficiale della qualità.

Art. 9 Compiti L'operatore ha i compiti seguenti : a. esecuzione delle disposizioni concernenti il controllo della qualità: b. consulenza alle aziende riguardo al controllo della qualità; e. indagini e lavori di sviluppo nel campo dei procedimenti di controllo e della tecnica di misurazione; d. partecipazione all'elaborazione di norme qualitative intemazionalmente riconosciute per orologi e altri apparecchi di cronometria.

Art. 10 Diritto di proposta L'operatore può proporre al Dipartimento federale dell'economia pubblica, a destinazione del Consiglio federale, l'emanazione di nuove norme di controllo e di nuovi requisiti di qualità oppure la modificazione di quelli esistenti.

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Industria orologiera svizzera Art. 11 Amministrazione, conti e rapporti annui L'operatore tiene una contabilità separata per il controllo ufficiale della qualità e compila annualmente un rapporto. Presenta i conti annui e il rapporto annuale al Dipartimento federale dell'economia pubblica per approvazione.

Art. 12 Controllerie 1 Presso gli uffici doganali cui competono le operazioni di sdoganamento per l'esportazione degli orologi, sono istituite controllerie speciali. Il Dipartimento federale dell'economia pubblica, udito l'operatore e d'intesa con la Direzione generale delle dogane, ne stabilisce il numero e la sede.

2 L'operatore emana un regolamento disciplinante l'esercizio delle controllerie e l'attività delle persone incaricate del prelevamento dei campioni. Il Dipartimento federale dell'economia pubblica approva il regolamento dopo aver udito la Direzione generale delle dogane.

Art. 13 Indagini e controlli 1 L'operatore può svolgere indagini e controlli nella misura in cui siano richiesti per l'applicazione del presente decreto.

2 Chiunque rende necessari indagini o controlli può essere obbligato ad assumerne le spese. Queste sono fissate con decisione dall'operatore.

Art. 14 Obbligo d'informare e segreto d'ufficio 1 Le aziende, come anche i loro fornitori e Clienti, sono tenuti a fornire alle persone incaricate dell'esecuzione e del controllo informazioni veritiere sui fatti connessi con l'applicazione del presente decreto, a produrre i documenti richiesti e a permettere l'accesso ai locali aziendali.

2 II capoverso 1 è parimente applicabile ai fabbricanti che devono pagare contributi, come anche ai loro fornitori e clienti.

3 Le persone incaricate dell'esecuzione e del controllo, come anche i periti e gli altri mandatari, devono mantenere il segreto d'ufficio su quanto da loro accertato od appreso. Possono dare informazioni soltanto alle autorità o agli organi che le hanno incaricate.

Art. 14a Avviso di invii sospetti 1 L'Amministrazione delle dogane è autorizzata ad avvertire i servizi federali competenti e l'operatore riguardo a determinati invii, se vi è sospetto di reato contro il presente decreto o contro le disposizioni sull'indicazione di provenienza svizzera.

2 L'Amministrazione delle dogane può sequestrare in tutto o in parte gli invii e trasmetterli per controllo all'operatore.

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L'operatore può segnalare gli invii sospetti alle associazioni legittimate ad agire in giudizio, secondo le disposizioni sull'indicazione di provenienza svizzera.

Art. 15 Finanziamento 1 Le spese per il controllo della qualità sono coperte da tasse e contributi.

2 Le tasse sono riscosse sugli orologi fabbricati o venduti in Svizzera ovvero esportati, secondo il numero dei pezzi, il genere di costruzione e il procedimento di controllo.

3 1 contributi sono riscossi sugli sbozzi fabbricati in Svizzera. Ammontano al massimo al 50 per cento delle corrispondenti aliquote di tassa per gli orologi.

4 II Consiglio federale, udite le cerehie interessate dell'industria orologiera, stabilisce annualmente le tasse e i contributi e disciplina la procedura di riscossione.

Art. 16 Opposizione 1 Contro le decisioni giusta gli articoli 6 capoverso 1 e 13 capoverso 2 può essere fatta opposizione scritta, entro dieci giorni, all'operatore. L'opposizione non ha effetto sospensivo.

2 L'operatore decide entro 30 giorni.

Art. 17 cpv. 1 Le decisioni su opposizione, prese dall'operatore, possono essere impugnate innanzi a una commissione di ricorso, i cui membri sono nominati dal Consiglio federale.

1

Art. 22 cpv. 2 2 L'operatore ha facoltà di costituirsi parte nel processo penale e, in caso di condanna, di reclamare il rimborso delle sue spese.

Art. 23 cpv. 3 secondo periodo Abrogato Art. 25 cpv. 2 a 5 2 La validità del decreto è prorogata sino al 31 dicembre 1991.

3 Le domande e i ricorsi in sospeso al 31 dicembre 1981 sono trattati secondo il diritto precedente.

4 Abrogato 5 Abrogato 590

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II presente decreto sottosta al referendum facoltativo.

Esso entra in vigore il 1° gennaio 1982.

Consiglio nazionale, 19 giugno 1981 II presidente: Butty II segretario : Koehler

Consiglio degli Stati, 19 giugno 1981 II presidente: Hefti II segretario : Huber-Hotz

Data di pubblicazione: 30 giugno 19811} Termine di referendum: 28 settembre 1981

" FF 1981II 587

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Decreto federale sul controllo ufficiale della qualità nell'industria orologiera svizzera Modificazione del 19 giugno 1981

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1981

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30.06.1981

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