05.090 Messaggio concernente l'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Corea, l'Accordo sugli investimenti tra l'Islanda, il Liechtenstein, la Svizzera e la Corea, nonché l'Accordo agricolo tra la Svizzera e la Corea del 9 dicembre 2005

Onorevoli presidenti e consiglieri, vi sottoponiamo per approvazione il disegno di decreto federale che approva l'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Corea, l'Accordo sugli investimenti tra l'Islanda, il Liechtenstein, la Svizzera e la Corea nonché l'Accordo agricolo fra la Svizzera e la Repubblica di Corea.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

9 dicembre 2005

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2005-2832

839

Compendio Il 15 dicembre 2005, gli Stati membri dell'AELS (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera) hanno concluso con la Repubblica di Corea un accordo di libero scambio di ampia portata che deve entrare in vigore 1° luglio 2006, fatta salva la sua ratifica da parte degli Stati contraenti. Questo accordo di libero scambio comprende il commercio dei prodotti industriali (compresi i prodotti agricoli trasformati nonché il pesce e gli altri prodotti del mare), lo scambio di servizi, la proprietà intellettuale, gli appalti pubblici e la concorrenza. Dato che la Norvegia ha rinunciato a negoziare regole d'investimento con la Corea, Svizzera, Liechtenstein e Islanda hanno concluso con la Corea, oltre all'accordo di libero scambio, un accordo sugli investimenti. Questo accordo comprende l'accesso al mercato per i nuovi investimenti e la protezione degli investimenti già realizzati. Sostituirà l'attuale accordo bilaterale di protezione degli investimenti che risale al 1971. Il commercio di prodotti agricoli non trasformati è disciplinato da un accordo agricolo che ognuno degli Stati membri dell'AELS ha concluso bilateralmente con la Corea, alfine di tener conto delle particolarità dei mercati e delle politiche agricole dei vari Stati dell'AELS.

Gli accordi conclusi con la Corea migliorano su un'ampia base l'accesso al mercato e la certezza del diritto per le esportazioni svizzere (merci e servizi), garantendo l'ammissione e il godimento degli investimenti nonché la tutela dei diritti di proprietà intellettuale. Essi accrescono la competitività dell'economia svizzera sul mercato coreano non soltanto perché eliminano discriminazioni derivanti da accordi preferenziali esistenti e futuri della Corea con altri Stati partner, ma anche perché costituiscono un accesso preferenziale al mercato coreano, mentre questo non è il caso per ora per i loro principali concorrenti quali l'UE, gli Stati Uniti e il Giappone. Finora la Corea ha concluso accordi di libero scambio con il Cile e Singapore e sta negoziando con Canada, Giappone e gli Stati dell'Associazione delle nazioni dell'Asia sudorientale (ASEAN).

Dopo Messico, Cile e Singapore, la Corea è il quarto partner con il quale gli Stati dell'AELS hanno concluso un accordo di libero scambio di ampia portata. In base al prodotto interno lordo, la Corea è una
delle dieci maggiori economie a livello mondiale e diventerà (dopo l'UE) il maggior partner di libero scambio degli Stati dell'AELS. Il potenziale di sviluppo derivante da questo accordo per il commercio e gli investimenti è dunque importante. Le esportazioni della Svizzera verso la Corea ammontavano a circa 1,3 miliardi di franchi nel 2004, mentre le importazioni erano di 600 milioni di franchi. I principali prodotti d'esportazione svizzeri sono macchine, prodotti chimici e farmaceutici, strumenti di precisione e orologi. Gli investimenti diretti svizzeri in Corea superano 1 miliardo di franchi. Oltre all'industria, numerose società di servizi vi sono rappresentate.

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Indice Compendio

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1 Situazione iniziale e valutazione degli Accordi

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2 Situazione economica e politica economica esterna della Corea; relazioni economiche della Svizzera con la Corea

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3 Svolgimento dei negoziati

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4 Struttura degli accordi

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5 Contenuto dell'Accordo di libero scambio 5.1 Scambi di merci 5.1.1 Riduzione dei dazi doganali e discipline commerciali 5.1.2 Regole d'origine e procedure doganali 5.2 Servizi 5.2.1 Disposizioni orizzontali 5.2.2 Servizi finanziari 5.2.3 Servizi di telecomunicazione 5.2.4 Impegni specifici 5.3 Concorrenza 5.4 Appalti pubblici 5.5 Proprietà intellettuale 5.6 Altre disposizioni 5.6.1 Disposizioni istituzionali 5.6.2 Composizione delle controversie 5.6.3 Preambolo, disposizioni generali e disposizioni finali

847 847 847 848 849 849 850 851 851 852 853 853 854 854 855 856

6 Contenuto dell'Accordo sugli investimenti fra Islanda, Liechtenstein, Svizzera e Corea

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7 Contenuto dell'accordo bilaterale sull'agricoltura tra la Svizzera e la Corea

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8 Entrata in vigore

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9 Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

860

10 Ripercussioni sul piano dell'economia pubblica

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11 Programma di legislatura

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12 Relazione con l'OMC e con il diritto europeo

861

13 Validità per il Principato del Liechtenstein

861

14 Pubblicazione degli allegati relativi all'accordo di libero scambio e all'accordo sugli investimenti

862

15 Costituzionalità

862

841

Allegato 1: Decreto federale che approva l'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Corea, l'Accordo sugli investimenti tra l'Islanda, il Liechtenstein, la Svizzera e la Corea e l'Accordo agricolo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Corea (Disegno)

865

Allegato 2: Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Corea

867

Allegato 3: Accordo sugli investimenti tra la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Corea

899

Allegato 4: Accordo agricolo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Corea

913

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Messaggio 1

Situazione iniziale e valutazione degli Accordi

L'Accordo di libero scambio tra la Corea e gli Stati dell'AELS (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera) comprende lo scambio di prodotti industriali (compresi i prodotti agricoli trasformati, nonché il pesce e gli altri prodotti del mare), lo scambio di servizi, gli appalti pubblici, la protezione intellettuale e la concorrenza (n. 5). Le disposizioni concernenti gli investimenti esteri sono disciplinate in un accordo separato concluso dalla Corea e, da parte degli Stati dell'AELS, dalla Svizzera, il Liechtenstein e l'Islanda (n. 6). Come per i precedenti accordi di libero scambio dell'AELS, lo scambio di prodotti agricoli non trasformati è disciplinato da accordi agricoli bilaterali conclusi tra la Corea e i vari Stati dell'AELS al fine di tener conto delle particolarità dei mercati e delle politiche agricole di questi ultimi (n. 7).

Gli accordi negoziati fra gli Stati dell'AELS e la Corea migliorano su un ampia base l'accesso al mercato delle esportazioni svizzere, sia delle merci che dei servizi.

Garantiscono inoltre l'accesso al mercato e il godimento degli investimenti nonché la protezione dei diritti di proprietà intellettuale. Inoltre, gli accordi rafforzano la certezza del diritto e la prevedibilità delle condizioni quadro per le nostre relazioni economiche con la Corea. Questi accordi non aumentano soltanto la competitività dell'economia svizzera sul mercato coreano rimuovendo le discriminazioni inerenti agli accordi preferenziali esistenti e futuri della Corea con altri partner. Gli Stati dell'AELS godono anche di un vantaggio concorrenziale dovuto al fatto di ricevere un accesso preferenziale al mercato coreano, mentre questo non avviene attualmente per i loro principali concorrenti, ossia l'UE, gli Stati Uniti e il Giappone.

Per quanto riguarda i prodotti industriali, gli accordi realizzano l'esonero dei dazi doganali su base reciproca, con la Corea che gode di un periodo transitorio per un numero limitato di prodotti. Per quanto attiene ai prodotti agricoli trasformati e non trasformati, la Corea e gli Stati dell'AELS si accordano concessioni doganali che migliorano le possibilità di commercializzazione dei prodotti agricoli svizzeri (ad es.

prodotti di trasformazione e formaggio). Quanto alla Svizzera, essa non ha fatto concessioni che potrebbero rimettere in discussione la
sua politica agricola. Per la prima volta nell'ambito di un accordo di libero scambio dell'AELS, ci si è intesi su una regola del trasporto diretto che permette di dividere gli invii in un Paese di transito e che facilita così le esportazioni che transitano da Paesi terzi. Considerata la posizione geografica della Svizzera si tratta di un miglioramento importante per la nostra industria d'esportazione.

Per le prestazioni di servizi, sono previsti obblighi d'accesso al mercato che vanno al di là delle disposizioni attuali dell'OMC. Le definizioni e regole nonché il metodo di liberalizzazione seguono tuttavia l'Accordo generale dell'OMC sul commercio dei servizi (GATS). Nel settore degli appalti pubblici, gli Stati dell'AELS e la Corea prevedono di anticipare la messa in vigore delle disposizioni d'apertura del mercato che deriveranno dai negoziati in corso per la revisione dell'accordo dell'OMC sugli appalti pubblici. Vi si aggiungono le disposizioni intese a proteggere i diritti di proprietà intellettuale che precisano o completano l'Accordo TRIPS (accordo dell'OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio).

L'accordo sugli investimenti garantisce l'apertura del mercato e fornisce garanzie giuridiche per quanto riguarda l'autorizzazione e il godimento degli investimenti.

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Con l'integrazione europea e l'affiliazione a organizzazioni economiche multilaterali (in particolare l'OMC e l'OCSE), gli accordi di libero scambio costituiscono uno dei tre pilastri della politica svizzera intesa a aprire i mercati e a migliorare la certezza del diritto e la prevedibilità delle condizioni quadro delle attività economiche esterne. La Svizzera come Paese fortemente vincolato alle esportazioni, che inoltre non appartiene ad alcuna entità più ampia come l'UE, dipende particolarmente da un accesso ai mercati mondiali che sia il più possibile libero da ogni ostacolo. Contemporaneamente, per un Paese il cui mercato interno è ristretto, la discriminazione reale e potenziale che deriva, sui mercati terzi, dal numero crescente di accordi preferenziali fra i Paesi e i gruppi di Paesi a livello mondiale, è particolarmente grave. Per questo motivo la Svizzera svolge un ruolo attivo negli sforzi per estendere la rete di accordi di libero scambio degli Stati dell'AELS.

Fondamentalmente una liberalizzazione multilaterale e il miglioramento delle condizioni quadro multilaterali servono meglio gli interessi delle economie piccole e medie in materia di politica economica esterna. Per questo motivo la Svizzera sostiene sempre attivamente gli sforzi delle organizzazioni responsabili in materia.

Gli accordi preferenziali bilaterali e plurilaterali non entrano tuttavia in contraddizione con gli sforzi progressivi di liberalizzazione nell'ambito dell'OMC e di altre organizzazioni multilaterali. Simili accordi possono al contrario svolgere un ruolo pionieristico per lo sviluppo delle regole del gioco e per ulteriori fasi di liberalizzazione a livello multilaterale.

Dopo gli accordi con il Messico (in vigore del 1° luglio 2001, RS 0.632.315.631.1), con Singapore (in vigore del 1° gennaio 2001, RS 0.632.316.891.1) e il Cile (in vigore dal 1° dicembre 2004, RS 0.632.312.141), il presente accordo di libero scambio rappresenta il quarto accordo di questo tipo con un partner esterno allo spazio euro-mediterraneo. È anche il quarto di ampia portata.

L'Accordo con la Corea si iscrive nell'estensione geografica e tematica della politica di libero scambio perseguita dagli Stati dell'AELS. Nel corso degli anni Novanta, gli Stati dell'AELS hanno soprattutto operato per concludere accordi di libero scambio per
il commercio di merci con gli Stati dell'Europa centrale e orientale nati o diventati indipendenti dopo la caduta del muro di Berlino e il crollo dell'Unione Sovietica. Per poter partecipare senza restrizioni alla zona di cumulo euro-mediterranea, che l'UE prevede di instaurare entro il 2010 nell'ambito del processo di Barcellona, l'AELS sta negoziando anche accordi con gli Stati del Bacino mediterraneo. Più recentemente, gli Stati dell'AELS hanno iniziato ad estendere la loro rete di accordi di libero scambio anche a partner al di fuori dello spazio euro-mediterraneo, ampliando la copertura degli accordi dai settori dello scambio di merci e della proprietà intellettuale a quelli dei servizi, degli investimenti e degli appalti pubblici.

Con questa politica gli Stati dell'AELS intendono contrastare l'erosione che minaccia la competitività della loro piazza economica a causa della crescente tendenza, sul piano mondiale, a concludere accordi preferenziali regionali e sovraregionali. La Corea è attiva in questo settore soltanto da poco tempo: finora ha concluso accordi di libero scambio con il Cile (febbraio 2004) e Singapore (agosto 2005), e sta negoziando con gli Stati dell'ASEAN, il Giappone e il Canada. L'apertura di negoziati di libero scambio con altri partner potenziali quali gli Stati Uniti, il Messico e gli Stati del Mercosur è attualmente allo studio.

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2

Situazione economica e politica economica esterna della Corea; relazioni economiche della Svizzera con la Corea

Se si considera il prodotto interno lordo (PIL), la Corea è una delle dieci principali economie del mondo e, dopo Giappone e Cina, la terza per importanza in Asia.

L'economia coreana è stata dominata, fino agli anni Ottanta, dal settore dell'industria, che svolge un ruolo importante nello sviluppo del Paese. Da allora, tuttavia, il settore dei servizi ha assunto un'importanza considerevole: rappresentava già il 70 per cento del PIL nel 2003.

L'economia coreana è caratterizzata da una solida crescita. Negli ultimi anni questa era compresa fra il 3 e il 4 per cento in media. È però prevedibile che questa crescita rallenti a partire dal 2005: nel 2004 la produzione industriale ha subìto una stagnazione, si prevede un calo delle esportazioni e, da poco tempo, la domanda dei consumatori sul mercato nazionale è in forte diminuzione. Per affrontare queste difficoltà, il governo ha lanciato nel 2005 il programma di politica fiscale «New Deal», con il quale intende lasciar confluire fondi pubblici considerevoli in progetti di infrastruttura per rilanciare l'economia. Sia il tasso di inflazione sia la disoccupazione sono bassi e stabili: l'inflazione è stata del 3,6 per cento nel 2004 e il tasso di disoccupazione del 3,5 per cento.

L'economia coreana è fortemente incentrata sull'esportazione. I principali acquirenti della Corea sono la Cina (2004: 20%), gli Stati Uniti (17%) l'UE (15%) e il Giappone (9%), e i suoi principali fornitori il Giappone (2004: 21%), la Cina (13%) gli Stati Uniti (13%) e l'UE (11%). Le esportazioni della Svizzera verso la Corea sono state di 1,3 miliardi di franchi nel 2004, ossia il 2,5 per cento delle nostre esportazioni mondiali al di fuori dell'UE. Le principali categorie di prodotti d'esportazione erano le macchine, i prodotti chimici e farmaceutici, gli strumenti di precisione e i prodotti dell'industria orologiera. Le nostre importazioni provenienti dalla Corea (600 milioni di franchi nel 2004) rappresentavano il 2,7 per cento del totale delle nostre importazioni al di fuori dell'UE e si componevano in particolare di automobili, apparecchi elettronici, materie sintetiche e prodotti chimici.

Nel 2003 gli investimenti diretti svizzeri in Corea superavano 1 miliardo di franchi.

Oltre alle imprese industriali (industria delle macchine, degli apparecchi, strumenti, orologi,
prodotti chimici e farmaceutici, derrate alimentari), vi si trovavano le filiali di numerose imprese di servizi (in particolare banche, assicurazioni, logistica, controllo delle merci e consulenza d'impresa).

La Corea, che è uno dei cinque principali partner commerciali della Svizzera in Asia, dispone di un grande potenziale di crescita che la Svizzera potrà sfruttare maggiormente grazie al presente accordo. A questo stadio, le relazioni contrattuali bilaterali tra la Svizzera e la Corea erano basate essenzialmente, nel settore economico, su un accordo in materia di doppia imposizione del 1981, su un accordo di protezione dei marchi e dei brevetti del 1977, su un accordo relativo ai trasporti aerei del 1976, su una convenzione sulla protezione degli investimenti del 1971 e su una convenzione sul commercio e la cooperazione economica del 1999.

845

3

Svolgimento dei negoziati

Nel maggio 2004 gli Stati dell'AELS e la Corea hanno deciso, a livello ministeriale, di costituire un gruppo di studio comune per elaborare un rapporto sulla fattibilità di un accordo di libero scambio di ampia portata. Il 16 dicembre 2004, nel corso di una riunione ministeriale dell'AELS, i ministri competenti della Corea e degli Stati dell'AELS hanno preso conoscenza di questo rapporto e deciso di aprire negoziati su un accordo di libero scambio di ampia portata.

I negoziati si sono svolti in quattro tornate (dal 18 al 21 gennaio 2005 a Ginevra, dal 4 all'8 aprile 2005 a Seul, dal 30 maggio al 2 giugno 2005 a Oslo e dal 4 all'8 luglio 2005 a Seul). Essi si sono conclusi per quanto riguarda la sostanza dopo sei mesi di lavori, l'8 luglio 2005. L'accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Corea, l'accordo sugli investimenti tra la Svizzera, il Liechtenstein, l'Islanda e la Corea nonché gli accordi agricoli bilaterali sono stati parafati il 13 settembre 2005 a Ginevra e firmati dai ministri competenti il 15 dicembre 2005 a Hong Kong in margine a una riunione ministeriale dell'OMC.

I negoziati hanno presentato sfide particolari nei settori degli investimenti e del pesce. A causa di riserve di natura costituzionale, la Norvegia si è ritirata dai negoziati condotti con la Corea sulle disposizioni in materia di investimenti. Le altre Parti si sono accordate per disciplinare gli investimenti mediante un accordo separato, ma legato all'accordo di libero scambio, fra la Corea da un lato, la Svizzera, l'Islanda e il Liechtenstein dall'altro.

Nel settore del pesce e degli altri prodotti del mare è stato possibile conciliare, nonostante una difficile situazione di partenza, gli interessi d'esportazione offensivi degli Stati nordici dell'AELS con gli interessi difensivi della Corea.

4

Struttura degli accordi

Le relazioni di libero scambio tra la Svizzera e la Corea sono instaurate mediante l'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Corea (preambolo, art. 1.1­10.7, Allegati I­XIII, protocollo d'intesa, dichiarazione comune sulla riduzione dei dazi doganali e dichiarazione della Corea e della Svizzera concernente i dispositivi medici), l'Accordo sugli investimenti tra l'Islanda, il Liechtenstein, la Svizzera e la Repubblica di Corea (preambolo, art. 1­28, Allegati I­V), nonché l'Accordo agricolo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Corea (preambolo, art. 1­12, Allegati I e II).

L'Accordo di libero scambio (allegato 2 del presente messaggio, n. 5) consiste in dieci capitoli (disposizioni generali, scambi di merci, scambi di servizi, servizi finanziari, concorrenza, appalti pubblici, proprietà intellettuale, disposizioni istituzionali, composizione delle controversie, disposizioni finali). I tredici allegati sono parte integrante dell'accordo (art. 10.2).

L'Accordo sugli investimenti tra l'Islanda, il Liechtenstein, la Svizzera e la Corea (allegato 3 del presente messaggio, n. 6) e gli accordi agricoli fra i vari Stati dell'AELS e la Corea (Accordo agricolo tra la Svizzera e la Repubblica di Corea: allegato 4 del presente messaggio, n. 7) costituiscono per le Parti interessate una componente essenziale degli strumenti istitutivi della zona di libero scambio (art. 1.4 o art. 2.1 par. 2).

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5

Contenuto dell'Accordo di libero scambio

5.1

Scambi di merci

Il campo d'applicazione del capitolo II (scambi di merci) dell'accordo di libero scambio comprende i prodotti industriali dei capitoli 25­97 del Sistema armonizzato conformemente alla Convenzione internazionale del 14 giugno 1983 sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (RS 0.632.11), il pesce e gli altri prodotti del mare nonché i prodotti agricoli trasformati (art. 2.1). Questo capitolo segue essenzialmente il modello tradizionale degli accordi dell'AELS.

5.1.1

Riduzione dei dazi doganali e discipline commerciali

Gli obblighi delle Parti in materia di soppressione dei dazi doganali (art. 2.3 e allegato VI) sono in generale concepiti simmetricamente in modo tale che le parti si accorderanno reciprocamente, all'entrata in vigore dell'accordo, l'esonero dei dazi doganali per oltre il 90 per cento delle linee tariffali dei prodotti industriali. Eccettuate talune posizioni che riguardano la politica agricola (in particolare il foraggio, allegato III), gli Stati dell'AELS sopprimeranno completamente i loro dazi doganali nei settori dei prodotti industriali e del pesce con l'entrata in vigore dell'accordo. Per quanto riguarda i prodotti per i quali la Corea ha fatto valere sensibilità particolari (ad es. un numero ridotto di prodotti chimici e farmaceutici, pannelli di truciolato, cuscinetti a sfere, pile al manganese, pile alcaline al manganese), le è stato accordato un termine transitorio di 7 anni al massimo per ridurre progressivamente i suoi dazi doganali. I dazi doganali coreani sui prodotti petroliferi, che hanno un carattere fiscale, sono esclusi per ora dalla riduzione dei dazi doganali e sottostanno a una clausola di riesame.

Per quanto riguarda i prodotti agricoli trasformati (cioccolato, articoli di pasticceria, caffè torrefatto, estratti di caffè, minestre e salse ecc.), sono state convenute su una base di reciprocità concessioni doganali che corrispondono all'elemento di protezione industriale degli Stati dell'AELS (Allegato IV). Al momento dell'esportazione di simili prodotti, gli Stati dell'AELS conservano la possibilità di rimborsare la differenza fra il prezzo della materia prima sui mercati dell'AELS e quello del mercato mondiale (compensazione dell'handicap agricolo).

Per quanto riguarda il pesce e gli altri prodotti del mare, è prevista una riduzione parzialmente asimmetrica dei dazi doganali a favore della Corea, con termini di transizione che possono raggiungere dieci anni e, per i prodotti particolarmente sensibili, contingenti tariffali o clausole di riesame (Allegato V).

Come gli accordi di libero scambio dell'AELS, il presente accordo comprende anche disposizioni che vietano i dazi doganali all'esportazione, le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente all'importazione e all'esportazione (art. 2.5). Per una serie di altre misure relative al commercio, l'accordo di
libero scambio rinvia ai diritti e obblighi conformemente all'OMC. È il caso del trattamento nazionale (art. 2.6), delle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS, art. 2.7), delle prescrizioni tecniche (TBT, art. 2.8), delle sovvenzioni e misure compensative (art. 2.9), delle misure antidumping (art. 2.10), delle misure in materia di bilancia dei pagamenti (art. 2.12), delle imprese commerciali statali (art. 2.13 lett. a) nonché delle altre disposizioni d'eccezione, in particolare quelle intese a tutelare l'ordine pubblico, la 847

sanità e la sicurezza interna ed esterna del Paese (art. 2.13 lett. b e c). Queste disposizioni che rinviano all'OMC non si applicano soltanto ai prodotti originari, bensì a tutte le merci che entrano nel commercio bilaterale (art. 2.1 par. 1). Una clausola di salvaguardia bilaterale permette, in caso di perturbazioni del mercato causate dall'accordo di libero scambio, di prendere misure di salvaguardia limitate nel tempo nei confronti di una Parte contraente (art. 2.11).

Inoltre, l'accordo prevede la designazione di punti di contatto per le questioni sanitarie e fitosanitarie (SPS) e per le prescrizioni tecniche (TBT), lo scambio di informazioni, la consultazione di esperti e una clausola di sviluppo. La Svizzera e la Corea hanno poi convenuto, mediante una dichiarazione comune, di proseguire i lavori intrapresi nell'ambito dei negoziati di libero scambio in vista di un eventuale accordo sul riconoscimento agevolato delle valutazioni di conformità per i dispositivi medici. Per quanto riguarda le sovvenzioni e le misure compensative, l'accordo prevede al di là delle regole dell'OMC che ogni Parte può avviare una procedura di consultazione prima che un'altra Parte apra un'inchiesta conformemente all'articolo 11 dell'Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative compreso nell'Accordo che istituisce l'OMC (RS 0.632.20, Allegato 1A.13) alfine di determinare l'esistenza, il grado e l'effetto di una presunta sovvenzione. Questa procedura di consultazione concede alle Parti coinvolte un termine di 30 giorni per trovare una soluzione amichevole ed evitare così la procedura dell'OMC. Un meccanismo di consultazione simile è previsto anche prima che procedure antidumping siano avviate all'OMC, tuttavia senza termini vincolanti.

5.1.2

Regole d'origine e procedure doganali

Le regole d'origine alle quali bisogna conformarsi affinché una merce rientri nel regime delle regole preferenziali dell'accordo per quanto concerne i dazi doganali e le misure di salvaguardia corrispondono ampiamente al modello europeo. Per la prima volta in un accordo di libero scambio dell'AELS è stata convenuta una nuova regola del trasporto diretto che permette di dividere gli invii in un Paese di transito e facilita così l'esportazione passando da un Paese terzo. Come in altri accordi dell'AELS, la dichiarazione su fattura è la sola prova d'origine prevista. Benché la Corea auspicasse di fissare il sistema della verifica extraterritoriale dell'origine, gli Stati dell'AELS hanno ottenuto che i rappresentanti dell'autorità del Paese importatore possano prendere parte al massimo come osservatori alla procedura di controllo nel Paese esportatore. Quale controparte, la parte AELS ha rinunciato a vietare il rimborso dei dazi doganali all'importazione sui semiprodotti («drawback»), che è sancito nella legislazione coreana. Per quanto riguarda le regole di liste sono state convenute regole semplificate parzialmente più liberali che nel modello europeo.

Nell'ambito di un accordo di libero scambio con un partner non europeo (dove il cumulo delle origini con l'UE non è possibile), questa misura unitamente alle disposizioni convenute sul perfezionamento passivo (outward processing) e la regola già menzionata del trasporto diretto, facilita il ricorso alle preferenze tariffali per esportatori. Per la Corea era importante che le regole di tolleranza applicabili in caso di perfezionamento passivo permettessero di far beneficiare i prodotti finiti nella zona industriale di Gaesong, situata sul territorio nord-coreano in prossimità della frontiera, delle preferenze tariffali conformemente all'accordo.

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L'allegato I dell'accordo di libero scambio prevede un Sottocomitato per le questioni doganali e d'origine. Subordinato al Comitato misto, questo sottocomitato tratterà le regole d'origine, le procedure doganali, la cooperazione amministrativa e altre questioni tecniche nel settore dello scambio di merci.

5.2

Servizi

Dopo gli accordi dell'AELS con il Messico, Singapore e il Cile, quello concluso con la Corea è il quarto accordo preferenziale della Svizzera che comprende impegni sostanziali in materia di liberalizzazione del commercio dei servizi. Le definizioni e le regole (quattro modalità di fornitura, trattamento della nazione più favorita, trattamento nazionale, regolamentazione interna, vigilanza finanziaria ecc.) e il metodo di liberalizzazione (lista positiva per gli impegni in materia di accesso al mercato) si conformano all'Accordo generale dell'OMC sugli scambi di servizi (GATS, RS 0.632.20, Allegato II.1B), mentre talune disposizioni del GATS sono precisate o semplificate.

Le disposizioni concernenti gli scambi di servizi sono contenute nei capitoli III (scambi di servizi) e IV (servizi finanziari). Le liste nazionali degli impegni specifici, nelle quali sono fissati i settori in cui i fornitori di servizi dell'altra Parte ricevono il diritto d'accesso al mercato e il trattamento nazionale nonché le relative riserve, sono contenute in allegati. Altri allegati riguardano regole specifiche dei servizi di telecomunicazione, il riconoscimento reciproco delle qualifiche e la coproduzione di programmi televisivi.

5.2.1

Disposizioni orizzontali

Il capitolo III sullo scambio dei servizi (non finanziari) e il capitolo IV sui servizi finanziari si rifanno strettamente al GATS. Si è fatto sistematicamente ricorso a rinvii diretti al GATS, salvo quando le Parti hanno preferito precisare, semplificare o rafforzare una determinata disposizione del GATS. Se confrontato a una redazione a tutte lettere, questo sistema mediante rinvii garantisce maggiormente che le disposizioni dell'accordo identiche a quelle del GATS siano interpretate alla stessa maniera.

Per quanto attiene ai servizi, il campo di applicazione dell'accordo è identico a quello del GATS. Gli articoli 3.1 e 4.1 riprendono in forma compatta le pertinenti disposizioni del GATS. La clausola di esclusione delle misure concernenti i diritti del traffico aereo è redatta in maniera più precisa ed elimina determinate ambiguità delle corrispondenti disposizioni del GATS.

Quasi tutte le definizioni contenute nel GATS sono riprese nell'accordo, per lo più mediante rinvio (art. 3.3 e 4.3). Soltanto una definizione è stata modificata nel suo contenuto per adeguarla al contesto bilaterale: è la definizione di «persona giuridica di una Parte» (art. 3.3 par. 4, applicabile anche al capitolo IV). Questa formulazione comprende qualsiasi entità (p. es. una filiale o una succursale) attiva in qualsiasi Paese membro dell'OMC, a condizione che sia posseduta o controllata da persone fisiche o giuridiche di una Parte all'Accordo di libero scambio. Questa clausola è intesa a evitare che entità di Paesi terzi approfittino dell'accordo, mentre la formula-

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zione scelta consente di tutelare in larga misura gli interessi delle Parti anche se situati all'estero.

L'accordo prevede una clausola della nazione più favorita sostanzialmente identica a quella del GATS (art. 3.4 e 4.4). Lo stesso vale per le disposizioni sul riconoscimento reciproco (art. 3.9 e 4.9 par. 1) la cui formulazione è stata adeguata al contesto bilaterale. Inoltre, un allegato sul riconoscimento reciproco (Allegato IX) conferma l'intenzione delle Parti di cooperare in materia di riconoscimento di qualifiche, autorizzazioni, licenze e altre prescrizioni pertinenti.

Gli articoli relativi ai pagamenti e trasferimenti (art. 3.13 e 4.13) e alla bilancia dei pagamenti (art. 3.14 e 4.14) riprendono prevalentemente le norme corrispondenti del GATS. Le seguenti disposizioni sono riprese mediante rinvio diretto al GATS: accesso al mercato (art. 3.5 e 4.5), trattamento nazionale (art. 3.6 e 4.6 par. 1), impegni aggiuntivi (art. 3.7 e 4.7), disciplinamenti interni (art. 3.8 e 4.8 par. 1), attraversamento del confine da parte di persone fisiche (art. 3.10 e 4.10, con la garanzia che l'Accordo si applichi unicamente ai cittadini di una delle Parti), monopoli (art. 3.11 e 4.11), pratiche commerciali (art. 3.12 e 4.12), eccezioni (art. 3.15 e 4.15) e trasparenza (art. 3.18 e 4.18 par. 1, clausole che vanno ad aggiungersi a quella contenuta nell'art. 10.1, cfr. n. 5.6.3).

Su richiesta coreana, nell'Accordo è stato introdotto un allegato sulla coproduzione di programmi audiovisivi (Allegato XI). Questo allegato corrisponde ad accordi di coproduzione conclusi dalla Svizzera con altri Stati. Fatta salva la legislazione nazionale, esso prevede in particolare il trattamento nazionale per i programmi in coproduzione.

Occorre infine rilevare che le disposizioni generali dell'accordo (capitolo I) si applicano ai servizi, segnatamente in occasione della loro applicazione da parte delle autorità regionali e locali (art. 1.6, cfr. n. 5.6.3).

5.2.2

Servizi finanziari

Le disposizioni sui servizi finanziari sono contenute nel capitolo IV che è strutturato e redatto in modo tale che tutte le disposizioni sono riprese mediante rinvio diretto al GATS oppure sono applicabili conformemente al capitolo III sugli scambi di servizi.

Il capitolo IV fa sistematicamente riferimento direttamente al GATS oppure alle corrispondenti disposizioni del capitolo III, sempreché le Parti non abbiano preferito precisare, semplificare o rafforzare una disposizione del GATS. In tal modo si garantisce l'uniformità del regime applicabile a tutti i servizi. Una tale uniformità delle pertinenti disposizioni dei capitoli III e IV garantisce una loro applicazione e una loro interpretazione omogenee. Anche l'uniformità degli elenchi degli impegni specifici è garantita dal momento che esiste un solo elenco (cfr. n. 4.2.4) basato e disciplinato materialmente da un solo articolo per i due capitoli (art. 3.16).

Per la Svizzera, le disposizioni del capitolo IV non superano gli obblighi derivanti dal GATS, in particolare dal suo Allegato sui servizi finanziari e dall'Intesa sui servizi finanziari da essa sottoscritto. La Corea, che non ha sottoscritto l'Intesa nel quadro del GATS, con l'Accordo di libero scambio assume per contro obblighi aggiuntivi rispetto agli obblighi da essa assunti nel quadro del GATS. Questo vale in particolare per le disposizioni dell'accordo ­ riprese dall'Intesa ­ sul trattamento nazionale in caso di accesso delle banche ai sistemi di pagamento e di clearing, a 850

facilità di finanziamento e di credito nonché in caso di adesione a organi di autodisciplina (art. 4.6 par. 2 e 3). Lo stesso vale per le disposizioni in materia di controllo prudenziale (art. 4.8 par. 2) e di promozione della trasparenza nei servizi finanziari (art. 4.18 par. 2). L'ampia eccezione contenuta nel GATS per le misure prudenziali è stata riequilibrata mediante un test di proporzionalità: le autorità finanziarie di sorveglianza non possono prendere misure più restrittive, riguardo al loro impatto sugli scambi di servizi, di quanto esiga il controllo prudenziale.

L'articolo 4.20 istituisce un Sottocomitato dei servizi finanziari incaricato di garantire l'attuazione del capitolo IV dell'accordo sotto l'alta vigilanza del Comitato misto.

5.2.3

Servizi di telecomunicazione

A complemento delle disposizioni orizzontali in materia di scambio dei servizi (n. 5.2.1), l'Allegato X dell'Accordo di libero scambio contiene disposizioni supplementari inerenti il settore delle telecomunicazioni. Queste norme si fondano sul corrispondente documento di riferimento del GATS.

Questo allegato obbliga in particolare le Parti a garantire l'indipendenza delle autorità di regolamentazione nei confronti dei fornitori di servizi di telecomunicazione di base e prevede procedure imparziali, trasparenti e non discriminanti per la concessione delle autorizzazioni in materia di telecomunicazione. Inoltre, l'allegato contiene determinati principi in materia di concorrenza nonché standard minimi per disciplinare l'interconnessione con i fornitori che dominano il mercato. Questi ultimi sono tenuti ad accordare l'interconnessione senza discriminazioni e a prezzi correlati ai costi. Se gli esercenti non riescono a raggiungere un accordo sull'interconnessione, le autorità di regolamentazione devono contribuire a risolvere la controversia e, se necessario, devono stabilire condizioni e prezzi di interconnessione adeguati.

L'allegato riprende infine il riconoscimento del servizio universale contemplato dal GATS.

5.2.4

Impegni specifici

Come per il GATS, i settori per i quali le Parti accettano gli impegni in materia di accesso al mercato e di trattamento nazionale nonché le eventuali riserve in merito, sono menzionati negli elenchi nazionali degli impegni specifici (art. 3.16, 4.16 e Allegato VII). Conformemente al metodo degli elenchi positivi (detto metodo «bottom-up»), l'assenza di un settore nell'elenco di una Parte significa che quest'ultima non assume in quel settore alcun impegno in merito all'accesso al mercato e al trattamento nazionale.

Nel presente accordo, rispetto al suo vigente elenco di impegni in base al GATS, la Corea ha migliorato i suoi impegni in tutti i settori, ad eccezione della sanità. Anche gli impegni specifici della Corea superano la seconda offerta trasmessa nel quadro dei negoziati di Doha.

I principali miglioramenti concessi dalla Corea e che superano i suoi impegni GATS in vigore sono i seguenti: la Corea assume un impegno a favore delle persone fisiche che forniscono servizi nel quadro di un contratto di prestazioni. Queste persone potranno rimanere in Corea nel quadro di un determinato contratto per un periodo di 851

al massimo un anno. Questo impegno vale per gli ingegneri, gli architetti, i consulenti in gestione e in alte tecnologie nonché per determinati settori della revisione e della contabilità. Lo stesso impegno va a beneficio anche di installatori e riparatori di macchine e di impianti industriali. Questi impegni soddisfano le richieste svizzere. La Corea ha assunto un nuovo impegno a favore della prestazione di servizi dall'estero nel settore delle commissioni di borsa e della negoziazione (courtage e trading) nonché della distribuzione all'ingrosso. Essa ha sensibilmente migliorato il suo impegno nel settore dei servizi ambientali. Ha migliorato parimenti i suoi impegni relativi ai servizi finanziari per tener conto di sviluppi legislativi recenti e in particolare ha preso un nuovo impegno nella gestione degli attivi. Da ultimo, essa ha assunto nuovi impegni concernenti i servizi di ispezione del carico delle navi nonché la manutenzione e la riparazione di aerei.

L'elenco degli impegni della Svizzera corrisponde ampiamente alla seconda offerta trasmessa nel quadro dei negoziati di Doha. Anche la Svizzera quindi ha migliorato i suoi impegni rispetto all'elenco di impegni esistente e basato sul GATS. La Svizzera ha in particolare ampliato il suo impegno a favore delle persone fisiche che vengono a fornire servizi nel quadro di un contratto di prestazione. La durata dell'ammissione resta tuttavia limitata a tre mesi. Essa ha anche assunto un impegno concernente gli installatori e i riparatori di macchine e di impianti industriali. Ha ritirato l'obbligo di avere almeno il 50 per cento di cittadini svizzeri nel consiglio di amministrazione di determinate società. Essa ha adattato i suoi impegni nel settore finanziario per tener conto degli ultimi sviluppi legislativi. Inoltre, la Svizzera ha assunto nuovi impegni nel settore marittimo che sono di ampia portata ma corrispondono alla legislazione vigente.

Gli articoli 3.17 e 4.17 consentono a una Parte di domandare consultazioni per modificare il suo elenco di impegni. L'accordo comporta inoltre una clausola di revisione per i servizi (art. 3.19 e 4.19), in base alla quale le Parti riesamineranno regolarmente gli elenchi di impegni specifici al fine di ottenere un livello sempre più alto degli impegni. In ambedue i casi, si applica la procedura per la modifica di allegati da parte del Comitato misto (art. 8.1 par. 7).

5.3

Concorrenza

Impedire che comportamenti aziendali contrari alla concorrenza compromettano i benefici derivanti dall'accordo costituisce l'obiettivo delle disposizioni relative alla concorrenza (capitolo V). Queste disposizioni precisano che determinati comportamenti anticoncorrenziali di ostacolo al commercio (intese, abusi di posizioni dominanti sul mercato) sono incompatibili con l'accordo (art. 5.1 par. 1 e 2). Le discipline in materia di concorrenza previste dall'accordo si applicano a tutte le attività economiche interessate da quest'ultimo e riguardano sia le aziende private sia le aziende pubbliche senza introdurre obblighi diretti per le aziende. Per contro, le Parti contraenti sono tenute ad applicare in maniera corrispondente il proprio diritto nazionale in materia di concorrenza ed eventualmente a tenere consultazioni (art. 5.1 par. 4 e 5).

In caso di controversie, l'accordo prevede consultazioni in seno al Comitato misto.

Tali consultazioni hanno luogo su richiesta di una delle Parti entro 30 giorni dalla richiesta e hanno lo scopo di favorire una soluzione che permetta di porre fine a un

852

eventuale comportamento anticoncorrenziale e, se del caso, di ristabilire l'equilibrio dei diritti e degli obblighi sulla base dell'accordo (art. 5.1 par. 6).

5.4

Appalti pubblici

Nel capitolo VI (appalti pubblici) dell'Accordo di libero scambio, le Parti confermano diritti e obblighi previsti dall'Accordo dell'OMC sugli appalti pubblici (AAP, RS 0.632.231.422), a cui sia gli Stati dell'AELS sia la Corea hanno aderito (art. 6.1 par. 1). Le Parti si impegnano a cooperare in seno al Comitato misto per far progredire la liberalizzazione e l'apertura reciproca dei mercati nel settore degli appalti pubblici (art. 6.1 par. 2). Per facilitare la cooperazione sono designati punti di contatto destinati allo scambio delle informazioni pertinenti (art. 6.2 e Allegato XII).

Per quanto riguarda i negoziati in corso sulla revisione dell'AAP, si è provvisoriamente rinunciato a stipulare ulteriori liberalizzazioni nel quadro dell'Accordo di libero scambio. In compenso, s'intende anticipare, nel quadro dell'Accordo di libero scambio, la messa in vigore delle misure di liberalizzazione supplementari che derivano dai negoziati sull'AAP (art. 6.3 par. 1). Se in virtù di un accordo preferenziale futuro, uno Stato dell'AELS o la Corea dovesse accordare a uno Stato terzo un miglior accesso agli appalti pubblici, una clausola prevede che la Parte interessata negozi con altre Parti, su loro richiesta e sulla base di reciprocità, un'estensione del miglioramento dell'accesso ai suoi appalti pubblici (art. 6.3 par. 2).

5.5

Proprietà intellettuale

Nel capitolo VII (proprietà intellettuale), le Parti si impegnano a garantire una protezione effettiva dei diritti di proprietà intellettuale conformemente alle disposizioni specifiche dell'Accordo di libero scambio (art. 7.1 e Allegato XIII). A tale proposito si applicano i principi del trattamento nazionale e della nazione più favorita così come sono definiti anche nelle pertinenti disposizioni dell'Accordo TRIPS dell'OMC (Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio; RS 0.632.20, Allegato II.1C). I diritti di proprietà intellettuale protetti dall'Accordo di libero scambio sono esplicitati nell'articolo 7.2. Una clausola di riesame prevede consultazioni su richiesta di una delle Parti al fine di migliorare il grado di protezione e di evitare o di eliminare distorsioni commerciali nel settore della proprietà intellettuale (art. 7.1 par. 4). Inoltre, le Parti si impegnano a rafforzare la cooperazione nel settore della proprietà intellettuale (art. 7.3).

Nell'Allegato XIII, le Parti confermano i loro obblighi derivanti dagli accordi che rappresentano attualmente a livello internazionale i pilastri della protezione della proprietà intellettuale (Accordo TRIPS; Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà intellettuale, riveduta il 14 luglio 1967, RS 0.232.04; Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, riveduta il 24 luglio 1971, RS 0.231.15). Inoltre, le Parti si impegnano, qualora non l'avessero già fatto, ad aderire entro il 1° gennaio 2008 agli accordi internazionale di protezione e di armonizzazione seguenti: Trattato dell'OMPI sul diritto d'autore (Ginevra 1996), Trattato dell'OMPI su interpretazioni, esecuzioni e fonogrammi (Ginevra 1996) e Convenzione internazionale del 26 ottobre 1961 sulla protezione degli artisti interpreti o

853

esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Convenzione di Roma, RS 0.231.171).

In aggiunta sono previsti standard di protezione materiali concernenti determinati settori del diritto della proprietà intellettuale. Nel settore della protezione dei brevetti, le possibilità di esclusione della brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche sono definite conformemente agli standard della Convenzione sul brevetto europeo e quindi in maniera più restrittiva rispetto all'Accordo TRIPS. Per quanto riguarda i farmaci e i prodotti fitosanitari, soggetti a una procedura ufficiale d'autorizzazione di immissione in commercio, è previsto un certificato complementare di protezione.

Applicato alla scadenza della durata di protezione ordinaria del brevetto, questo certificato compensa la riduzione delle possibilità di valorizzazione del brevetto che il titolare dei diritti ha subìto a causa dei termini dettati dalla procedura d'autorizzazione di immissione in commercio. Un tale certificato è rilasciato unicamente se la durata utile del brevetto è risultata inferiore ai 15 anni a causa della procedura d'autorizzazione. In tal caso, la durata effettiva di protezione del brevetto, sommata a quella del certificato complementare, sarà al massimo di 15 anni.

Anche la disposizione dell'Accordo TRIPS sulla protezione di dati non divulgati derivanti da test viene precisata. Le Parti si impegnano a proteggere per un periodo appropriato di diversi anni dati non divulgati derivanti da test obbligatori nel quadro della procedura d'autorizzazione di immissione in commercio di farmaci e di prodotti agrochimici oppure a garantire che il secondo richiedente partecipi adeguatamente ai costi per l'elaborazione dei dati.

L'accordo prevede una durata di protezione dei design di almeno 15 anni. Per quanto concerne le indicazioni geografiche, l'abuso (inganno nei confronti del consumatore) è vietato sia per le merci sia per i servizi. Inoltre, si prevede di avviare, entro tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo, negoziati in vista di un accordo aggiuntivo in materia di riconoscimento reciproco e di protezione delle indicazioni geografiche.

Le disposizioni dell'allegato relative alle procedure di acquisizione e di mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale nonché a quelle intese a
farle rispettare si rifanno all'Accordo TRIPS.

In un confronto internazionale, la Corea e la Svizzera dispongono di un sistema di protezione dei diritti di proprietà intellettuale molto sviluppato. Le disposizioni dell'accordo non comportano adeguamenti per la Svizzera. Soltanto l'impegno ­ già assunto in altri accordi di libero scambio dell'AELS ­ di aderire al Trattato dell'OMPI sul diritto d'autore (Ginevra 1996) e al Trattato dell'OMPI su interpretazioni, esecuzioni e fonogrammi (Ginevra 1996) deve ancora essere concretato.

5.6

Altre disposizioni

5.6.1

Disposizioni istituzionali

Per garantire la gestione dell'accordo e l'applicazione corretta delle rispettive disposizioni (art. 8.1 par. 1) viene istituito un Comitato misto. Quest'ultimo è composto di rappresentanti di tutte le Parti contraenti e ha il compito di sorvegliare il rispetto degli impegni delle Parti, di tenere consultazioni in caso di problemi nell'applicazione dell'accordo e di esaminare le possibilità di estendere e approfondire 854

le disposizioni (art. 8.1 par. 2). In determinati casi, l'accordo assegna al Comitato misto anche competenze decisionali.

Il Comitato misto può decidere di emendare l'accordo. Se interessano la parte principale dell'accordo (preambolo e articoli), queste decisioni sono presentate alle Parti affinché le approvino e le ratifichino secondo le rispettive procedure interne (art. 10.3). Per contro, il Comitato misto ha la competenza di emendare direttamente gli allegati dell'accordo (art. 8.1 par. 7). In Svizzera tali decisioni del Comitato misto rientrano generalmente nella competenza di approvazione del Consiglio federale che ne informa l'Assemblea federale nel quadro del suo rapporto annuale sui trattati internazionali conclusi nell'ambito della propria competenza.

Nel caso dell'Accordo di libero scambio dell'AELS, la competenza di emendare gli allegati è delegata al Comitato misto per semplificare la procedura in materia di adeguamenti tecnici e per facilitare così la gestione degli accordi. Gli allegati degli accordi di libero scambio degli Stati dell'AELS sono periodicamente aggiornati, per tenere conto in particolare dell'evoluzione nel sistema del commercio internazionale (p.es. OMC, Organizzazione mondiale delle dogane, altre relazioni di libero scambio degli Stati dell'AELS e dei loro partner). Gli allegati tecnici del presente accordo inclusi in questa delega di competenze sono i seguenti: Allegato I (regole d'origine e procedure doganali), Allegato II (campo d'applicazione geografico: disciplinamento per Spitzberg), Allegato III (prodotti esclusi dal capitolo sul commercio delle merci), Allegato IV (trattamento dei prodotti agricoli trasformati), Allegato V (trattamento del pesce e di altri prodotti del mare), Allegato VI (riduzione dei dazi coreani sui prodotti industriali), Allegato VII (impegni specifici delle Parti concernenti gli scambi di servizi), Allegato VIII (deroghe al principio della nazione più favorita in materia di scambi di servizi), Allegato IX (riconoscimento reciproco delle qualifiche), Allegato X (norme specifiche per i servizi di telecomunicazione), Allegato XI (coproduzione di programmi audiovisivi), Allegato XII (punti di contatto in materia di appalti pubblici) e Allegato XIII (disposizioni specifiche concernenti la protezione dei diritti di proprietà intellettuale).
Il Comitato misto è un organo paritetico che adotta decisioni su base consensuale (art. 8.1 par. 4). Le sue decisioni sono pertanto vincolanti unicamente se tutte le Parti vi hanno acconsentito. Inoltre, il Comitato misto può esprimere all'unanimità raccomandazioni all'indirizzo delle Parti.

L'Accordo attribuisce inoltre al Comitato misto la competenza di istituire sottocomitati o gruppi di lavoro che agiscono su mandato del Comitato misto (art. 8.1 par. 3).

Il Segretariato dell'AELS e il Ministero coreano degli affari esteri e del commercio sono designati come segreterie per il presente accordo (art. 8.2).

5.6.2

Composizione delle controversie

Il capitolo IX (composizione delle controversie) prevede una procedura dettagliata di composizione delle controversie qualora una delle Parti ritiene che un'altra Parte violi gli obblighi dell'Accordo o vanifichi i vantaggi che dovrebbero derivare dall'applicazione corretta dello stesso.

Se la controversia riguarda sia le disposizioni dell'Accordo di libero scambio sia le disposizioni dell'OMC, la Parte instante può scegliere di sottoporre il caso alla procedura di composizione delle controversie dell'Accordo di libero scambio oppure 855

a quella dell'OMC (art. 9.1). Un cambiamento successivo di procedura è tuttavia escluso.

L'articolo 9.3 disciplina le consultazioni formali che le Parti devono tenere prima di poter esigere l'istituzione di un tribunale arbitrale. La Parte che domanda le consultazioni ne informa anche le Parti contraenti che non sono implicate nella controversia. Le consultazioni hanno luogo in seno al Comitato misto, salvo che una delle Parti alla controversia non vi si opponga. In caso di composizione amichevole della controversia le altre Parti ne vengono informate.

Se la controversia non può essere risolta entro 60 giorni (entro 30 giorni per i casi urgenti) mediante la summenzionata procedura di consultazione, la Parte instante è autorizzata a esigere l'istituzione di un tribunale arbitrale (art. 9.4).

Il tribunale arbitrale si compone di tre membri: la Parte instante e la Controparte ne nominano ciascuna uno (art. 9.5). Il membro al quale spetta la presidenza è eletto congiuntamente dalle due Parti. Se le Parti alla controversia non riescono a mettersi d'accordo, la nomina è affidata al direttore generale dell'OMC. Al massimo 90 giorni dopo essere stato istituito, il tribunale arbitrale fa conoscere la propria decisione iniziale in merito alla quale le Parti alla controversia possono esprimere il loro parere entro 14 giorni (art. 9.9). La decisione finale del tribunale arbitrale è vincolante e definitiva per le Parti alla controversia (art. 9.10 par. 1). Le Parti alla controversia adottano misure adeguate per attuare la decisione. Se le Parti non riescono a mettersi d'accordo sulle misure da adottare o se una di esse non rispetta l'attuazione concordata, le Parti tengono nuove consultazioni. Se non è raggiunta alcuna intesa, la Parte instante può sospendere provvisoriamente i vantaggi accordati sulla base dell'Accordo nei confronti della Controparte (art. 9.10 par. 4­7). Su richiesta di una Parte alla controversia, lo stesso tribunale arbitrale decide sull'ammissibilità delle misure di sospensione.

5.6.3

Preambolo, disposizioni generali e disposizioni finali

Il preambolo stabilisce gli obiettivi generali della cooperazione tra le Parti nel quadro dell'Accordo di libero scambio. Le Parti sottolineano e confermano l'importanza accordata al rispetto della Carta delle Nazioni Unite e della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nonché alla protezione dell'ambiente e allo sviluppo sostenibile. L'articolo 1.1 prescrive agli Stati dell'AELS e alla Corea di instaurare una zona di libero scambio mediante la conclusione dell'Accordo di libero scambio e definisce i seguenti obiettivi dell'accordo: liberalizzazione dello scambio di merci e di servizi secondo i parametri dell'OMC, apertura reciproca del mercato degli appalti pubblici, protezione dei diritti di proprietà intellettuale, promozione della concorrenza e degli investimenti ed estensione del commercio mondiale.

L'accordo si applica sul territorio sovrano delle Parti e al di là delle loro acque territoriali, nella misura in cui una Parte possa esercitarvi la propria sovranità o la propria giurisdizione in conformità con il diritto internazionale (art. 1.2). L'accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi assunti dalle Parti nel quadro di altri accordi internazionali o dell'OMC (art. 1.5) né ha alcuna ripercussione sulle relazioni commerciali esistenti fra i diversi Stati dell'AELS (art. 1.3).

856

Le disposizioni finali del capitolo X disciplinano gli obblighi di informare delle Parti. Esse devono innanzitutto pubblicare o rendere accessibili leggi, prescrizioni e decisioni amministrative e giudiziarie di loro competenza generalmente applicabili (art. 10.1). Tale obbligo si applica anche agli accordi internazionali che influiscono sull'attuazione dell'Accordo di libero scambio. Le Parti si impegnano inoltre a rispondere alle questioni inerenti le misure che potrebbero interessare l'applicazione dell'accordo. Il capitolo X contiene anche disposizioni concernenti gli emendamenti dell'accordo (art. 10.3, cfr. n. 5.6.1), l'adesione di nuove Parti (art. 10.4), il recesso di una Parte o l'estinzione dell'accordo (art. 10.5, cfr. n. 14) e l'entrata in vigore dello stesso (art. 10.6, cfr. n. 8). Il Governo della Norvegia è infine stato designato quale depositario dell'accordo (art. 10.7).

6

Contenuto dell'Accordo sugli investimenti fra Islanda, Liechtenstein, Svizzera e Corea

Le disposizioni concernenti gli investimenti sono contenute in un accordo separato concluso fra gli Stati dell'AELS (Svizzera, Islanda e Liechtenstein) e la Corea.

Questo Accordo sugli investimenti concede agli investitori il diritto di accedere al mercato sul territorio dell'altra Parte e comprende ampie disposizioni concernenti la protezione degli investimenti effettuati. L'impostazione e il tenore di questo accordo sono paragonabili a quelli delle disposizioni sugli investimenti dell'Accordo di libero scambio dell'AELS con Singapore. Il presente accordo introduce notevoli miglioramenti rispetto alla convenzione bilaterale sulla protezione degli investimenti conclusa nel 1971 tra la Svizzera e la Corea (RS 0.975.228.1). Conformemente all'articolo 27, il presente accordo sostituirà, fintanto che resterà in vigore, la convenzione bilaterale sulla protezione degli investimenti.

Il punto di partenza dell'accordo risiede in un'accezione ampia della nozione di investimento: oltre agli investimenti diretti che riguardano una relazione economica durevole in loco grazie a partecipazioni sostanziali al capitale di aziende con diritto di voto o alla fondazione di filiali, essa comprende anche gli investimenti in portafoglio (art. 1). Il campo di applicazione dell'Accordo si estende agli investimenti che appartengono a una persona fisica o giuridica proveniente da un altro Stato contraente o che sono controllati da queste persone.

L'introduzione del principio dell'accesso non discriminatorio al mercato per gli investimenti (art. 4) è la novità principale rispetto agli accordi bilaterali tradizionali di protezione degli investimenti. I privati e le aziende provenienti da Stati contraenti ottengono così il diritto di investire alle stesse condizioni dei residenti (trattamento nazionale) o, se dovesse essere più vantaggioso, alle condizioni dei partecipanti al mercato provenienti da Stati terzi (trattamento secondo il principio della nazione più favorita: NPF). La clausola NPF non si applica a eventuali vantaggi derivanti da accordi di libero scambio, unione doganale o accordi simili con Stati terzi e che comportano anche un disciplinamento sostanziale degli investimenti. Per contro, è previsto l'obbligo di offrire alle altre Parti contraenti, su loro richiesta, l'occasione di negoziare tali vantaggi.
Per quanto riguarda gli investimenti nel settore dei servizi, le corrispondenti disposizioni dell'Accordo di libero scambio si applicano, relativamente al trattamento nazionale e alla clausola NPF, al posto dell'articolo 4 (cfr. n. 5.2), in quanto il settore in questione rientri nel capitolo III o nel capitolo IV dell'Accordo di libero scam857

bio (art. 2 par. 2). Agli investimenti al di fuori del settore dei servizi si applica, di regola senza eccezioni, il divieto di discriminazione. Riguardo a quest'ultimo, gli Stati contraenti hanno la possibilità, in questo settore, di esprimere riserve sotto forma di un elenco negativo (art. 12 e Allegati I­V). Le Parti all'accordo hanno fatto variamente ricorso a queste riserve in particolare per il settore dell'energia o per quello immobiliare, nonché per soddisfare esigenze legali nell'ambito del diritto delle società in materia di nazionalità. Per tenere conto di eventuali modifiche della legislazione interna, l'introduzione di nuove riserve nell'elenco negativo rimane senz'altro possibile, ma sarà ormai soggetta all'obbligo di tenere consultazioni. Le Parti dovranno verificare periodicamente le riserve in vista di una loro riduzione o di una loro eliminazione.

Il principio del trattamento nazionale si applica pure in materia di imposizione, anche se eventuali deroghe restano ancora possibili qualora risultasse necessaria una riscossione giusta ed efficace di imposte dirette (art. 4 par. 3). Nel settore delle sovvenzioni, il trattamento nazionale non si applica agli aiuti motivati da ragioni di politica sociale o di sviluppo; per contro, è previsto un diritto di consultazione quando tali sovvenzioni comportano importanti effetti di distorsione del mercato (art. 4 par. 4).

Nell'ambito delle espropriazioni, del traffico internazionale dei pagamenti e dei movimenti internazionali di capitali si applicano disposizioni di protezione specifiche. Le espropriazioni sono autorizzate unicamente se sono dettate da un interesse pubblico, non discriminano gli investitori di Stati contraenti, sono conformi alla procedura legale e danno luogo a un indennizzo completo (art. 13). Una disposizione dettagliata concernente i trasferimenti di capitali garantisce il rimpatrio tempestivo ad esempio dei redditi o dei proventi di liquidazioni da investimenti (art. 5). Inoltre, l'Accordo sugli investimenti comporta, analogamente agli accordi moderni di protezione degli investimenti, una disposizione generale sulla promozione e la protezione degli investimenti (art. 3), disposizioni sul personale con incarichi chiave (art. 8) e una clausola di surrogazione (art. 15). Per la prima volta, un accordo di libero scambio
dell'AELS prevede una cosiddetta « clausola di rispetto». Questa disposizione permette di invocare l'accordo in caso di violazione di convenzioni di investimento concluse fra lo Stato ospitante e un investitore, se quest'ultimo si è visto garantire condizioni specifiche nel quadro di un progetto concreto (art. 3 par. 3).

L'accordo comprende le usuali eccezioni in materia di protezione dell'ordine pubblico, della salute e dell'ambiente (art. 20). Inoltre, le Parti si riservano esplicitamente il diritto di emanare e di applicare prescrizioni di interesse pubblico non discriminatorie segnatamente a protezione della salute, della sicurezza e dell'ambiente (art. 9).

Per quanto riguarda la composizione delle controversie fra Stati contraenti, si applica, mutatis mutandis, (art. 18) il capitolo IX dell'Accordo di libero scambio (cfr.

n. 5.6.2). Inoltre, l'Accordo sugli investimenti prevede la possibilità per un investitore interessato di domandare consultazioni direttamente presso lo Stato ospitante (art. 16). Se queste consultazioni non producono alcun risultato, l'investitore è autorizzato ad adire un tribunale arbitrale internazionale. Tuttavia, l'autorizzazione dello Stato ospitante è necessaria per le questioni inerenti l'accesso al mercato.

Per garantire l'amministrazione e l'applicazione corretta delle disposizioni dell'accordo, è istituito un Comitato (art. 21) composto di rappresentanti di tutte le Parti all'accordo. Il Comitato ha il compito di controllare il rispetto degli impegni delle 858

Parti contraenti, di tenere consultazioni in caso di problemi nell'applicazione e di discutere qualsiasi altra questione inerente il funzionamento dell'accordo. Analogamente al Comitato misto dell'Accordo di libero scambio, questo Comitato può emendare gli allegati dell'Accordo sugli investimenti (cfr. n. 5.6.1).

L'accordo contiene inoltre disposizioni concernenti l'entrata in vigore (art. 25, cfr.

n. 8) e il recesso di una Parte o l'estinzione dell'accordo (art. 10.5, cfr. n. 15). Il Governo svizzero è infine designato depositario dell'accordo (art. 10.7).

7

Contenuto dell'Accordo agricolo bilaterale tra la Svizzera e la Corea

Parallelamente all'Accordo di libero scambio, ogni Stato dell'AELS ha concluso con la Corea un accordo bilaterale sui prodotti agricoli di base. L'accordo tra la Svizzera e la Corea è legato all'Accordo di libero scambio e non può esplicare effetti giuridici autonomi (cfr. n. 8).

L'Accordo agricolo riguarda gli scambi di prodotti agricoli che non sono considerati dall'Accordo di libero scambio (art. 1). Nel settore non tariffale si rimanda alle regole rilevanti dell'Accordo di libero scambio e dell'OMC (art. 6 e 7). Ciò vale anche per le misure di protezione in caso di perturbazioni del mercato. In caso di controversie è applicabile mutatis mutandis la procedura di composizione delle controversie dell'Accordo di libero scambio (cfr. n. 5.6.2).

In ambito tariffale, Corea e Svizzera si accordano reciprocamente concessioni doganali per determinati prodotti. Per quanto riguarda le regole d'origine, si applicano quelle dell'Accordo di libero scambio, ad eccezione delle disposizioni relative al cumulo (art. 3). Le concessioni accordate dalla Svizzera (Allegato II) consistono nella riduzione o eliminazione di dazi d'importazione per determinati prodotti agricoli di particolare interesse per la Corea, soprattutto per determinati frutti, verdura, succhi di frutta e spezie nonché specialità come vino di riso e preparati fermentati a base di cavolo e barbabietole («kimchi»). Ad eccezione di queste specialità, la Svizzera si è limitata ad accordare concessioni che già aveva accordato autonomamente ad altri partner di libero scambio o a Paesi in sviluppo nell'ambito del Sistema di preferenze generalizzate a favore dei Paesi in sviluppo (decreto federale sulla concessione di preferenze tariffali a favore dei Paesi in sviluppo; decreto sulle preferenze tariffali, RS 632.91). La protezione doganale per i prodotti sensibili per l'agricoltura svizzera rimane garantita.

In compenso, la Corea accorda alla Svizzera facilitazioni doganali fra l'altro per il formaggio (esenzione doganale graduale nell'arco di 10 anni per un contingente annuo di 45 tonnellate nei primi 5 anni, in seguito per 60 tonnellate), vino rosso, vino bianco e sidro (esenzione doganale graduale nell'arco di 10 anni), estratti vegetali, alcuni succhi di frutta, additivi per foraggi nonché bestiame da reddito e sperma bovino (Allegato I).
Le concessioni doganali concesse dalla Corea migliorano le possibilità di smercio di diversi prodotti agricoli svizzeri sul mercato coreano. L'Accordo agricolo con la Corea è compatibile con la politica agricola svizzera. Anche un'eventuale decisione in materia di composizione delle controversie non può limitare l'autonomia della politica agricola oltre gli impegni multilaterali vigenti.

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Entrata in vigore

Secondo l'articolo 10.6 dell'Accordo di libero scambio, quest'ultimo deve entrare in vigore il 1° luglio 2006 per gli Stati che hanno depositato un mese prima gli strumenti di ratifica, a condizione che ciò sia il caso per la Corea. In caso contrario o per gli altri Stati l'entrata in vigore ha luogo il primo giorno del secondo mese che segue il deposito degli strumenti di ratifica. L'articolo 10.6 paragrafo 5 dell'Accordo di libero scambio prevede inoltre la possibilità di un'applicazione provvisoria. L'Accordo agricolo, pure sottoposto a riserva di ratifica, entra in vigore nello stesso momento dell'Accordo di libero scambio (art. 11).

Conformemente all'articolo 25, l'Accordo sugli investimenti entra in vigore nello stesso momento dell'Accordo di libero scambio per gli Stati che sino a quel momento hanno ratificato sia l'Accordo sugli investimenti sia l'Accordo di libero scambio, a condizione che ciò sia il caso per la Corea. In caso contrario o per gli altri Stati, l'entrata in vigore ha luogo il primo giorno del secondo mese che segue il deposito degli strumenti di ratifica. L'articolo 25 paragrafo 4 dell'Accordo sugli investimenti prevede inoltre la possibilità di un'applicazione provvisoria.

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Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

Le ripercussioni finanziarie consistono in una perdita prevista di dazi doganali sulle importazioni provenienti dalla Corea. Nel 2004 i proventi dei dazi sulle importazioni dalla Corea ammontavano a 7,7 milioni di franchi (quasi esclusivamente da importazioni di prodotti industriali, di cui circa la metà riguardavano soltanto i veicoli). Le ripercussioni finanziarie sono quindi contenute e vanno poste in relazione alle ripercussioni economiche positive per la piazza svizzera (cfr. n. 10).

Le ripercussioni sull'effettivo del personale della Confederazione possono risultare dal numero crescente di accordi di libero scambio da attuare e sviluppare ulteriormente. Tali ripercussioni vanno compensate all'interno dell'Amministrazione federale. Per i Cantoni e i Comuni, gli accordi con la Corea non hanno alcuna conseguenza né finanziaria né sull'effettivo del personale.

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Ripercussioni per l'economia

Gli accordi migliorano ampiamente l'accesso al mercato e la certezza del diritto per le esportazioni svizzere sia di merci sia di prestazioni di servizi e garantiscono protezione agli investimenti e ai diritti di proprietà intellettuale. Gli accordi rafforzano inoltre in generale la certezza del diritto e rendono prevedibili le condizioni quadro per le nostre relazioni commerciali con la Corea.

Grazie alla riduzione dei dazi doganali e alla garanzia di un accesso indiscriminato al mercato degli investimenti, di numerose prestazioni di servizi e degli appalti pubblici, gli accordi con la Corea hanno effetti positivi sulle imprese e sui consumatori in Svizzera e in Corea. In particolare, la soppressione di dazi d'importazione coreani favoriscono le esportazioni svizzere verso la Corea. Anche i consumatori e

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le imprese in Svizzera sono sgravati al momento dell'importazione di merci dalla Corea grazie alla soppressione o alla riduzione dei dazi doganali svizzeri.

Dal momento che le concessioni della Svizzera nel settore agricolo riguardano già altri partner di libero scambio o Paesi in sviluppo nell'ambito del Sistema di preferenze generalizzate e sono accordate nell'ambito dei contingenti doganali dell'OMC (sempre che disponibili), non vi sono da prevedere ripercussioni degne di nota sull'agricoltura svizzera.

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Programma di legislatura

L'Accordo di libero scambio, l'Accordo sugli investimenti e l'Accordo agricolo bilaterale con la Corea corrispondono al contenuto dell'obiettivo 8 «Assumere le responsabilità internazionali/Preservare le opportunità della Svizzera in materia di esportazioni» del Rapporto sul programma di legislatura 2003­2007 (FF 2004 969).

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Relazione con l'OMC e con il diritto europeo

La Svizzera e gli altri Stati dell'AELS e la Corea fanno parte dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Sia la Svizzera sia gli altri Stati dell'AELS e la Corea ritengono che il presente accordo sia conforme agli impegni assunti con l'adesione all'OMC. Gli accordi di libero scambio sottostanno alla verifica degli organi competenti dell'OMC e possono essere oggetto di una procedura di composizione delle controversie in seno all'OMC.

La conclusione di accordi di libero scambio con Paesi terzi non è in contraddizione né con gli impegni derivanti da trattati internazionali né con gli obiettivi della politica svizzera in materia d'integrazione. In particolare, essi non tangono né diritti né doveri nei rapporti con l'Unione europea.

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Validità per il Principato del Liechtenstein

Quale membro dell'AELS, il Principato del Liechtenstein è Stato firmatario dell'Accordo di libero scambio con la Corea. In virtù del Trattato del 29 marzo 1923 tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein (Trattato di unione doganale, RS 0.631.112.514), la Svizzera applica le disposizioni contenute nell'Accordo di libero scambio relative agli scambi di merci anche per il Liechtenstein. L'articolo 1.3 capoverso 2 dell'Accordo di libero scambio prevede esplicitamente che la Svizzera rappresenti il Principato del Liechtenstein in questi settori. In virtù del Trattato di unione doganale, l'Accordo agricolo tra la Svizzera e la Corea vale anche per il Principato del Liechtenstein (art. 1 par. 2 dell'accordo agricolo).

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Pubblicazione degli allegati relativi all'Accordo di libero scambio e all'Accordo sugli investimenti

Gli allegati dell'Accordo di libero scambio e dell'Accordo sugli investimenti comprendono complessivamente diverse centinaia di pagine. Si tratta principalmente di disposizioni di natura tecnica. Secondo l'articolo 5 e l'articolo 13 capoverso 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512) e l'articolo 9 capoverso 2 dell'ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), la pubblicazione di simili testi può limitarsi al titolo e a un rimando o all'indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenuti. Gli allegati possono essere ottenuti presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna1 e sono disponibili presso il Segretariato dell'AELS per il tramite di Internet2.

Inoltre, le traduzioni dell'Allegato 1 dell'Accordo di libero scambio relativo alle regole d'origine e alle procedure doganali sono pubblicate elettronicamente dall'Amministrazione federale delle dogane3.

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Costituzionalità

Secondo l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost., RS 101) gli affari esteri competono alla Confederazione. La competenza dell'Assemblea federale di approvare trattati internazionali risulta dall'articolo 166 capoverso 2 Cost.

Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost. sottostanno al referendum facoltativo i trattati internazionali di durata indeterminata e indenunciabili, prevedenti l'adesione a un'organizzazione internazionale e comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per la cui attuazione è necessaria l'emanazione di leggi federali.

L'Accordo di libero scambio e l'Accordo sugli investimenti possono essere denunciati in ogni momento rispettando un preavviso di sei mesi (art. 10.5 dell'Accordo di libero scambio, art. 26 par. 1 dell'Accordo sugli investimenti). Una denuncia dell'Accordo di libero scambio comporta l'estinzione automatica dell'Accordo sugli investimenti e dell'Accordo agricolo (art. 26 par. 3 dell'Accordo sugli investimenti, art. 12 dell'Accordo agricolo). Non è prevista l'adesione a un'organizzazione internazionale. Per l'attuazione degli accordi sono necessarie unicamente modifiche d'ordinanza (modifica delle aliquote di dazio), mentre non sono necessari adeguamenti a livello legislativo.

I presenti accordi contengono diverse disposizioni legislative (concessioni doganali, principi di parità di trattamento ecc.). Per rispondere alla domanda se si tratti di importanti disposizioni legislative ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost. (cfr. anche art. 22 cpv. 4 della legge sul Parlamento, RS 171.10) va osservato che le disposizioni dell'accordo possono essere attuate, da un lato, nell'ambito delle competenze d'ordinanza che la legge sulla tariffa delle dogane (RS 632.10) conferisce al Consiglio federale in relazione alle concessioni doganali. Dall'altro, non vanno però qualificati come fondamentali. Non traspongono norme di diritto interno e non adottano decisioni di principio per la legislazione nazionale. Gli obiettivi degli accordi sono conformi ad altri accordi internazionali conclusi dalla Svizzera. Dal 1 2 3

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www.bbl.admin.ch/bundespublikationen http://secretariat.efta.int/Web/legaldocuments/ http://www.ezv.admin.ch/

profilo del contenuto sono strutturati analogamente ad altri accordi conclusi negli ultimi anni con Paesi terzi nell'ambito dell'AELS e hanno un'importanza simile a livello giuridico, economico e politico. Le differenze che si constatano in singoli settori nel confronto con il contenuto di accordi conclusi precedentemente non comportano alcun impegno supplementare importante per la Svizzera.

In occasione della discussione sulla mozione 04.3203 della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 22 aprile 2004, entrambe le Camere hanno sostenuto l'opinione del Consiglio federale secondo la quale gli accordi internazionali che corrispondono a questi criteri non sottostanno al referendum facoltativo secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost.

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