06.042 Messaggio concernente un Protocollo che modifica la Convenzione di doppia imposizione con la Repubblica di Finlandia del 24 maggio 2006

Onorevoli presidenti e consiglieri, vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale che approva il Protocollo che modifica la Convenzione e il relativo Protocollo per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio con la Repubblica di Finlandia, firmato il 19 aprile 2006.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

24 maggio 2006

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Compendio La presente modifica della Convenzione concerne, da un lato, l'adozione di una disposizione, formulata in modo reciproco, che prevede lo sgravio completo dall'imposta alla fonte dei dividendi da partecipazioni determinanti a società di capitali e, dall'altro, l'estensione dello scambio di informazioni. L'assistenza amministrativa secondo l'articolo 26 è ora possibile anche in caso di frode fiscale e per le società holding. La nuova disposizione in materia di assistenza amministrativa è pertanto paragonabile a quella convenuta con la Norvegia e già in vigore.

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Messaggio 1

Caratteristiche del Protocollo

1.1

Situazione iniziale, svolgimento e risultati dei negoziati

La presente revisione, da un lato, attua gli obblighi per la garanzia dello scambio di informazioni nei casi che costituiscono frode fiscale e violazioni analoghe contenuti nel Memorandum d'intesa concernente l'Accordo sulla tassazione dei redditi da risparmio (RS 0.641.926.81) e, dall'altro, integra nella Convenzione, in forma leggermente modificata, la soppressione dell'imposizione alla fonte dei pagamenti transfrontalieri di dividendi tra imprese associate, di cui all'articolo 15 dell'Accordo sulla tassazione dei redditi da risparmio. La Svizzera era d'altronde disposta a riprendere nel Protocollo la sua posizione in relazione allo scambio di informazioni per le società holding sostenuta in occasione dei lavori in seno all'OCSE sulle pratiche fiscali dannose.

1.2

Apprezzamento

Con la nuova disciplina dell'imposizione dei dividendi non viene unicamente integrata nella Convenzione di doppia imposizione la regolamentazione già convenuta nell'articolo 15 dell'Accordo sulla tassazione dei redditi da risparmio, ma viene pure adottata una soluzione più favorevole che tralascia diversi presupposti restrittivi (durata minima di detenzione del capitale, nessuna esenzione fiscale) contenuti nell'Accordo in materia di tassazione dei redditi da risparmio). Il presente Protocollo accorda pertanto alle imprese svizzere con partecipazioni determinanti in Finlandia condizioni analoghe a quelle valide con altri Paesi scandinavi. La disposizione contribuisce in tal modo a migliorare l'attrattiva della Svizzera quale piazza imprenditoriale. Con l'introduzione della clausola di assistenza amministrativa nell'ambito dei delitti fiscali si vuole evitare che in futuro atti non meritevoli di alcuna protezione vengano realizzati a partire dalla Svizzera.

L'assistenza amministrativa nel campo delle società holding corrisponde all'atteggiamento della Svizzera nei confronti dell'OCSE. Il segreto bancario non è toccato da questa misura. Infatti, nel caso di domande di assistenza amministrativa per le società holding non vengono richieste informazioni presso contribuenti o terzi (a meno che sia dato un caso di frode fiscale), ma vengono unicamente trasmesse informazioni che si trovano o dovrebbero già trovarsi in possesso delle autorità fiscali.

Il Protocollo di revisione è conforme alla politica svizzera in materia di doppia imposizione ed è nel suo insieme equilibrato.

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Spiegazioni dei singoli articoli del Protocollo

Art. 1 (concerne l'art. 10 della Convenzione: Dividendi) Con la modifica della legislazione interna tributaria, la Finlandia ha abrogato il credito d'imposta sui pagamenti di dividendi con effetto al 31 dicembre 2004, per cui dal 1° gennaio 2005 l'aliquota dell'imposta alla fonte sui dividendi provenienti dalla Finlandia nei rapporti di partecipazione è aumentata dallo 0 al 5 per cento, rispettivamente dal 5 al 10 cento in tutti gli altri casi. Pertanto a partire dal 1° gennaio 2005 sia i pagamenti di dividendi svizzeri, sia quelli finlandesi soggiacciono alla stessa imposta alla fonte del 5 rispettivamente 10 per cento.

Dal 1° luglio 2005 può essere richiesto, per i pagamenti di dividendi, l'esenzione completa dall'imposta alla fonte, purché siano adempiute le disposizioni di cui all'articolo 15 dell'Accordo sulla tassazione dei redditi da risparmio.

L'articolo 1 del Protocollo modifica l'articolo 10 paragrafi 2 e 3 della Convenzione come segue: i dividendi corrisposti dalle società figlie alle società madri, a condizione che queste ultime detengano almeno il 20 per cento del capitale, sono esenti dall'imposta alla fonte e i dividendi del portafoglio soggiacciono a un'imposta alla fonte del 10 per cento. Dopo l'abrogazione secondo il diritto finlandese del credito d'imposta per i pagamenti di dividendi corrisposti da società finlandesi, le disposizioni speciali di cui all'articolo 10 paragrafo 3 della Convenzione nonché al numero 2 del Protocollo hanno potute essere soppresse.

Art. 2 (concerne l'art. 23 della Convenzione: Eliminazione della doppia imposizione) Secondo il diritto finlandese le persone fisiche che hanno trasferito il loro domicilio dalla Finlandia alla Svizzera possono sempre essere considerati dalle autorità fiscali finlandesi come residenti di Finlandia e tassate di conseguenza, qualora non forniscano la prova di non più essere residenti di Finlandia. Ai fini dell'osservanza di detto provvedimento secondo il diritto interno, la Finlandia fa salva nell'articolo 23 paragrafo 1 lettera c della Convenzione la possibilità di tassare a determinate condizioni queste persone (cittadinanza finlandese, fino a tre anni dalla partenza), ritenuto che le imposte dovute in Svizzera siano computate su quelle finlandesi. Dato che il significato pratico di questa disposizione era minimo, la
Finlandia si è dichiarata disposta ad abrogare l'articolo 23 paragrafo 1 lettera c della Convenzione.

Art. 3 (concerne l'art. 26 della Convenzione: Scambio di informazioni) Sulla base del Memorandum d'intesa concernente l'Accordo sulla tassazione dei redditi da risparmio, la Finlandia ha potuto chiedere l'introduzione di una disposizione sull'assistenza amministrativa per lo scambio di informazioni, che servono ­ oltre alla corretta applicazione della Convenzione ­ anche alla corretta applicazione del diritto interno in caso di frode fiscale e «violazioni analoghe». Tuttavia, dato che nella procedura di tassazione finlandese non hanno potuto essere riscontrati fatti, che sebbene non costituiscano frode fiscale ai sensi del diritto svizzero, presentano lo stesso livello di illiceità della frode fiscale come definita nel diritto svizzero, si è rinunciato all'integrazione delle «violazioni analoghe». L'articolo 26 parafato prevede lo scambio di informazioni solo ai fini della corretta applicazione della Convenzione e per l'osservanza del diritto interno nei casi di frode fiscale. Dal punto di 4362

vista materiale, la nuova disposizione non implica alcuna estensione degli obblighi di cooperazione internazionale della Svizzera, in particolare non per quanto riguarda la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (RS 351.1; AIMP), segnatamente in relazione al principio della doppia punibilità. Da ora, nelle relazioni con la Finlandia entrambi gli Stati possono avvalersi dell'assistenza amministrativa nei casi di frode fiscale, come già avviene con gli USA o la Germania. Il vantaggio per le autorità fiscali è che possono utilizzare anche per la tassazione le informazioni ricevute da altri Stati. Ciò non è il caso per le informazioni trasmesse per la via dell'assistenza giuridica. A causa del principio di specialità stabilito nell'AIMP, le informazioni ottenute in tal modo possono essere utilizzate solo dal giudice penale, ma non dalle autorità fiscali.

Conformemente alla prassi svizzera in materia di assistenza amministrativa, nel numero 3 del Protocollo è stabilito il principio della reciproca punibilità e si rammenta che deve esistere un rapporto diretto tra il comportamento fraudolento e la misura di assistenza amministrativa richiesta. Le richieste che servono alla mera raccolta di prove sono espressamente escluse.

Nel Protocollo di negoziazione del 10 agosto 2005, le autorità competenti hanno definito le necessarie disposizioni procedurali ai fini dell'osservanza della richiesta finlandese. Queste disposizioni corrispondono per l'essenziale a quelle convenute con la Germania e la Norvegia.

Conformemente alla posizione della Svizzera in merito alle pratiche fiscali dannose sostenuta nell'ambito dei lavori dell'OCSE, è inoltre integrata, sulla base del principio della reciprocità, una disposizione secondo cui in caso di società holding è prestata assistenza amministrativa ai fini dell'applicazione della legge nazionale dell'altro Stato. Per la Svizzera ciò significa che essa presta assistenza amministrativa ai fini dell'osservanza del diritto finlandese, purché si tratti di informazioni concernenti una società holding di cui all'articolo 28 capoverso 2 della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (RS 642.14; LAID). Dato che non conosce una normativa corrispondente, la Finlandia presta assistenza amministrativa a società
paragonabili a quelle svizzere. Lo scambio di informazioni avviene nel singolo caso su domanda dello Stato richiedente. Riguardo all'articolo 26 il Protocollo chiarisce che possono essere scambiate solo le informazioni in possesso delle autorità fiscali o che devono essere trasmesse in via ordinaria alle autorità fiscali e che possono essere ottenute dalle stesse autorità fiscali in una procedura ordinaria (ad es. per mezzo di diffida a presentare il bilancio e il conto economico in allegato al modulo 103). L'esecuzione di misure specifiche, in particolare di misure coercitive, è espressamente esclusa.

Art. 4 (concerne il Protocollo che modifica la Convenzione) Con l'abrogazione dell'articolo 10 paragrafo 3 della Convenzione è stato possibile sopprimere il numero 2 del Protocollo (cfr. spiegazioni concernenti l'articolo 1 del Protocollo). Nel numero 3 è introdotta la disposizione del Protocollo concernente la frode fiscale già menzionata nell'articolo 3.

Art. 5 (concerne l'entrata in vigore) L'articolo 5 del Protocollo disciplina l'entrata in vigore delle modifiche convenute.

Il Protocollo entra in vigore trenta giorni dopo il ricevimento della seconda notifica, 4363

con la quale è comunicata la fine della procedura di approvazione interna e le sue disposizioni sono di principio applicabili a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo. In relazione ai dividendi versati a una società posseduta almeno in misura del 20 per cento, è stato stabilito che il diritto esclusivo d'imposizione nello Stato di residenza della società beneficiaria vale già a partire dal 1° gennaio 2006, purché il Protocollo entri in vigore nel 2006.

3

Conseguenze finanziarie

La prevista revisione della Convenzione provoca perdite fiscali per entrambi gli Stati. Dato che però la riduzione dell'imposta alla fonte può già essere richiesta per molti casi in base all'Accordo sulla tassazione dei redditi da risparmio, l'ulteriore sgravio dall'imposta preventiva risulta modesto se paragonato allo stato attuale.

L'accordo concernente il diritto esclusivo d'imposizione dei dividendi nello Stato di residenza del beneficiario dei dividendi nel rapporto di partecipazione, dovrebbe comunque produrre un miglioramento della piazza svizzera e ulteriori entrate a livello di imposte dirette.

Le altre modifiche della Convenzione non hanno ripercussioni finanziarie dirette.

4

Costituzionalità

Il Protocollo di revisione si fonda sull'articolo 54 della Costituzione federale (Cost.), che attribuisce alla Confederazione la competenza in materia di affari esteri. Secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost., spetta all'Assemblea federale approvarlo.

Il Protocollo non rientra nella categoria degli atti legislativi sottoposti a referendum obbligatorio. Esso non sottostà neppure al referendum facoltativo per trattati internazionali ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numeri 1 e 2 Cost. La Convenzione riveduta è conclusa per un periodo indeterminato, ma è denunciabile per la fine di ogni anno civile mediante notificazione scritta presentata almeno sei mesi prima. Essa non prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale.

Dal 1° agosto 2003 sottostanno al referendum facoltativo giusta l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. le Convenzioni che contengono importanti norme di diritto o la cui attuazione necessita l'emanazione di leggi federali. Conformemente all'articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento, una disposizione di un trattato internazionale rappresenta una norma di diritto se, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impone obblighi, conferisce diritti o determina competenze.

Sebbene il presente Protocollo di revisione contenga norme di diritto, non giustifica ulteriori obblighi fiscali. Le nuove disposizioni limitano il diritto svizzero d'imposizione solo in misura contenuta. Dato che già ora, l'imposta rimanente sui dividendi applicata nello Stato della fonte è in molti casi ridotta dal 5 allo 0 per cento in base all'articolo 15 dell'Accordo sulla tassazione dei redditi da risparmio, il nuovo articolo 10 della Convenzione provocherà solo un'ulteriore piccola riduzione dell'imposta rimanente in Svizzera (cfr. le spiegazioni all'art. 1 nel n. 2). Le informazioni ottenibili da ora tramite assistenza amministrativa per i casi di frode fiscale possono già oggi essere ottenute mediante assistenza giuridica (cfr. le spiegazioni all'art. 3 nel 4364

n. 2). L'assistenza amministrativa ai fini dell'osservanza del diritto interno nei casi di frode fiscale è già stata convenuta nella stessa misura con la Germania e la Norvegia e contempla le informazioni che già oggi sono ottenibili mediante assistenza giudiziaria. Inoltre questa clausola di assistenza amministrativa è già stata sottoposta alle Camere federali in relazione con l'Accordo con la Comunità europea in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi e definita quale nuovo standard svizzero nei confronti degli Stati dell'OCSE. Pertanto una disposizione simile potrà essere convenuta nei prossimi anni con la maggior parte degli Stati dell'UE e dell'OCSE. Lo scambio di informazioni per le società holding corrisponde alle concessioni fatte dalla Svizzera nel quadro dei lavori dell'OCSE in materia di pratiche fiscali dannose e comprende unicamente informazioni in possesso, o che dovrebbero essere in possesso, delle autorità fiscali; sono dunque escluse misure coercitive e il segreto bancario è garantito. Pertanto, conformemente alla prassi descritta nel messaggio concernente la Convenzione di doppia imposizione con Israele, il presente Protocollo di revisione non contiene importanti obblighi supplementari per la Svizzera. Le norme di diritto del Protocollo di revisione non sono pertanto di importanza tale da giustificarne l'assoggettamento al referendum facoltativo. Il decreto federale concernente il Protocollo di revisione con la Finlandia non sottostà dunque a referendum facoltativo giusta l'articolo 141 capoverso 1 Cost.

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