Concessione rilasciata a Teleclub (Concessione Teleclub) del 24 maggio 2006

Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 21 giugno 19911 sulla radiotelevisione (LRTV); in esecuzione dell'ordinanza del 6 ottobre 19972 sulla radiotelevisione (ORTV), rilascia a Teleclub SA, Löwenstrasse 11, 8021 Zurigo la seguente concessione:

Sezione 1: In generale Art. 1

Oggetto

Teleclub SA è autorizzata a diffondere sul piano nazionale sette programmi televisivi per abbonamento.

1

Salvo disposizioni contrarie della presente concessione, le indicazioni date nella richiesta e nei documenti complementari sono determinanti e vincolanti per quanto concerne l'estensione, il contenuto e il tipo di programma, l'organizzazione e il finanziamento.

2

Art. 2 1

1 2

Scopi

Nel quadro del suo mandato, Teleclub SA deve: a.

fornire ai telespettatori un'informazione diversificata e fedele sugli avvenimenti culturali, segnatamente nell'ambito cinematografico;

b.

contribuire al divertimento dei telespettatori;

c.

contribuire alla promozione delle produzioni audiovisive, in particolare della produzione cinematografica svizzera;

d.

prendere in considerazione le produzioni europee, conformemente all'articolo 20c ORTV.

RS 784.40 RS 784.401

2006-1400

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Concessione Teleclub

Sezione 2: Offerta Art. 3

Quadro dell'offerta

Teleclub SA diffonde in forma criptata, fatto salvo il capoverso 3, sette programmi televisivi per abbonamento costituiti essenzialmente di lungometraggi, di serie televisive, di produzioni televisive, di documentari, di trasmissioni di manifestazioni sportive, di reportage su avvenimenti pubblici e di trasmissioni generali di divertimento.

1

2

Non sono autorizzate le realizzazioni intese a formare l'opinione politica.

Almeno il 75 per cento del tempo di trasmissione settimanale e almeno il 75 per cento del periodo di diffusione principale (prime time, tra le ore 18.30 e le ore 22.00) di ogni programma sono diffusi in forma criptata.

3

Art. 4

Promozione delle produzioni cinematografiche europee e svizzere

La promozione delle produzioni europee e svizzere nell'offerta di Teleclub SA si basa sull'articolo 20c ORTV.

1

2 Teleclub SA impiega almeno il quattro per cento degli introiti lordi risultanti dall'attività di diffusore per l'acquisizione, la produzione e la coproduzione di film o di altre opere audiovisive di origine svizzera.

Qualora, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, i mezzi previsti nel capoverso 2 non siano stati spesi o assegnati in modo vincolante a un progetto, l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) determina, dopo aver consultato l'Ufficio federale della cultura (UFC), la somma che Teleclub SA deve impiegare, a titolo di importo compensativo, per la promozione dell'industria cinematografica svizzera.

3

L'importo compensativo ammonta al massimo al quattro per cento degli introiti lordi risultanti dalle attività di diffusore ed è versato su un conto designato dall'UFC. Quest'ultimo decide l'utilizzazione dell'importo.

4

Art. 5

Contratti d'esclusività

Gli accordi e le pratiche commerciali intesi a escludere la diffusione di film e di manifestazioni sportive da parte della Società svizzera di radiodiffusione (SSR) sono vietati.

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Concessione Teleclub

Sezione 3: Organizzazione Art. 6 Teleclub SA è una società anonima secondo gli articoli 620 segg. del Codice delle obbligazioni3, con sede a Zurigo.

Sezione 4: Sorveglianza Art. 7

Protezione della gioventù

Teleclub SA deve prendere misure adeguate per provvedere affinché i bambini e gli adolescenti non siano confrontati con trasmissioni che mettono in pericolo il loro sviluppo fisico, psichico, spirituale, morale e sociale.

Art. 8

Obblighi di notifica

Almeno 30 giorni in anticipo, Teleclub SA notifica all'UFCOM le modificazioni concernenti: a.

la composizione del Consiglio di amministrazione e della Direzione;

b.

gli statuti e il regolamento interno;

c.

la composizione e il regolamento dell'organo di mediazione;

d.

la collaborazione in materia di programmi con altri diffusori e fornitori di programmi;

e

la struttura dell'azionariato, nonché la ripartizione del capitale e dei diritti di voto.

Art. 9

Conti e rapporti annui

Nel quadro di un rapporto annuo separato, Teleclub SA informa sulle sue attività di diffusore conformemente alla presente concessione. Presenta questo rapporto all'UFCOM il 30 aprile di ogni anno.

1

2

3

Il rapporto annuo informa su: a.

l'attività di diffusore di Teleclub SA e dei suoi organi;

b.

l'attività dell'organo di mediazione;

c.

gli introiti di Teleclub SA provenienti dalla sua attività di diffusore:

d.

gli ammontari destinati all'acquisto, alla produzione e alla coproduzione di film o di altre opere audiovisive svizzere;

e.

la durata settimanale totale delle trasmissioni e la percentuale di trasmissioni diffuse in chiaro;

RS 220

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Concessione Teleclub

f.

il numero di lungometraggi diffusi e la loro ripartizione per Paese d'origine;

g.

il titolo, la data e l'ora di diffusione, il regista, l'anno di produzione e il distributore dei lungometraggi, dei film d'art e d'essai, dei documentari e dei cortometraggi svizzeri diffusi;

h.

il numero di abbonati;

i.

l'ammontare dell'abbonamento.

Art. 10

Introiti pubblicitari lordi

Il 30 aprile al più tardi, Teleclub SA comunica all'UFCOM l'ammontare degli introiti pubblicitari lordi realizzati l'anno precedente.

1

All'occorrenza, permette al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di consultare i documenti di terzi incaricati dell'acquisizione della pubblicità per suo conto.

2

Sezione 5: Finanziamento Art. 11

Rimunerazioni dovute dagli abbonati

Teleclub SA percepisce una rimunerazione per la ricezione dei suoi programmi televisivi per abbonamento.

Sezione 6: Tecnica e obbligo di esercizio Art. 12

Diffusione

Teleclub SA diffonde i suoi programmi per reti via cavo e reti di comunicazione.

Sono fatti salvi gli accordi necessari con gli esercenti delle reti via cavo e delle reti di comunicazione.

1

Il DATEC approva i mezzi di diffusione in un allegato alla concessione. Qualsiasi modifica gli deve essere sottoposta in precedenza.

2

Art. 13

Obbligo di esercizio

Il DATEC può imporre oneri, o limitare, sospendere, revocare, o ritirare la concessione, se: a.

entro dodici mesi a contare dal rilascio della concessione i programmi in abbonamento di cui all'articolo 3 capoverso 1 non sono diffusi;

b.

l'esercizio è stato interrotto senza l'autorizzazione del DATEC.

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Concessione Teleclub

Art 14

Set-top-box

Teleclub SA garantisce agli altri diffusori l'accesso ai suoi apparecchi di comunicazione e di decriptazione (set-top-box) a condizioni uguali per tutti, adeguate e non discriminatorie.

1

Il contratto vertente sull'offerta televisiva per abbonamento non deve dipendere dall'acquisto o dalla locazione di una set-top-box di Teleclub SA.

2

Gli apparecchi devono disporre di interfacce aperte che garantiscano l'accesso a terzi e permettano parimenti a questi ultimi di gestire i loro propri servizi.

3

Le interfacce devono corrispondere allo stato della tecnica, segnatamente alle norme europee armonizzate.

4

Il DATEC può precisare in modo più dettagliato, nell'allegato alla concessione, i criteri figuranti nel capoverso 1 e esigere la pubblicazione delle specificazioni tecniche.

5

Sezione 7: Disposizioni finali Art. 15

Modifica della concessione

Eventuali modifiche della concessione rese necessarie dall'adeguamento del diritto svizzero alle norme internazionali non conferiscono a Teleclub SA alcun diritto a un'indennità.

Art. 16

Durata di validità

La presente Concessione entra in vigore il 1°giugno 2006 ed è valida fino al 31 maggio 2013. Non vi è alcun diritto ad un suo rinnovo.

24 maggio 2006

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger, La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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