Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantonie dei Comuni (LAID)

Disegno

(Esenzione fiscale del minimo vitale) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera, visto il rapporto del 5 maggio 20061 della Commissione della sicurezza sociale e della sanitā del Consiglio nazionale; visto il parere del Consiglio federale del 30 agosto 20062, decreta: I La legge federale del 14 dicembre 19903 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni č modificata come segue: Art. 11 1

Il minimo vitale di ogni contribuente č esente dall'imposta.

Per le persone coniugate che vivono legalmente e di fatto in comunione domestica l'imposta deve essere ridotta in modo adeguato rispetto a quella dovuta dalle persone sole. La medesima riduzione si applica ai contribuenti vedovi, separati, divorziati o celibi che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose e provvedono in modo essenziale al loro sostentamento. Il diritto cantonale determina se la riduzione č concessa sotto forma di una deduzione percentuale dell'ammontare dell'imposta, limitata a una somma espressa in franchi, oppure sotto forma di tariffe speciali per le persone sole e per le persone coniugate.

2

Se i proventi comprendono liquidazioni in capitale in sostituzione di prestazioni ricorrenti, l'imposta č calcolata, tenuto conto degli altri proventi, con l'aliquota che sarebbe applicabile se al posto della prestazione unica fosse versata una prestazione annuale corrispondente.

3

Le prestazioni in capitale versate da istituzioni di previdenza, come pure i versamenti in caso di morte o di danni durevoli al corpo e alla salute, sono imposti separatamente. Essi soggiacciono in tutti i casi a un'imposta annua intera.

4

1 2 3

FF 2006 6909 FF 2006 6921 RS 642.14

2006-1389

6919

Armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni. LF

Art. 72f (nuovo)

Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica

I Cantoni adeguano la loro legislazione all'articolo 11 modificato entro tre anni dall'entrata in vigore della modifica del ...

1

Scaduto tale termine, si applica la regolamentazione di cui all'articolo 72 capoverso 2.

2

II 1

La presente legge sottostā a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

6920