Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantonie dei Comuni (LAID)
Disegno
(Esenzione fiscale del minimo vitale) Modifica del ...
L'Assemblea federale della Confederazione svizzera, visto il rapporto del 5 maggio 20061 della Commissione della sicurezza sociale e della sanitā del Consiglio nazionale; visto il parere del Consiglio federale del 30 agosto 20062, decreta: I La legge federale del 14 dicembre 19903 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni č modificata come segue: Art. 11 1
Il minimo vitale di ogni contribuente č esente dall'imposta.
Per le persone coniugate che vivono legalmente e di fatto in comunione domestica l'imposta deve essere ridotta in modo adeguato rispetto a quella dovuta dalle persone sole. La medesima riduzione si applica ai contribuenti vedovi, separati, divorziati o celibi che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose e provvedono in modo essenziale al loro sostentamento. Il diritto cantonale determina se la riduzione č concessa sotto forma di una deduzione percentuale dell'ammontare dell'imposta, limitata a una somma espressa in franchi, oppure sotto forma di tariffe speciali per le persone sole e per le persone coniugate.
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Se i proventi comprendono liquidazioni in capitale in sostituzione di prestazioni ricorrenti, l'imposta č calcolata, tenuto conto degli altri proventi, con l'aliquota che sarebbe applicabile se al posto della prestazione unica fosse versata una prestazione annuale corrispondente.
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Le prestazioni in capitale versate da istituzioni di previdenza, come pure i versamenti in caso di morte o di danni durevoli al corpo e alla salute, sono imposti separatamente. Essi soggiacciono in tutti i casi a un'imposta annua intera.
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FF 2006 6909 FF 2006 6921 RS 642.14
2006-1389
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Armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni. LF
Art. 72f (nuovo)
Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica
I Cantoni adeguano la loro legislazione all'articolo 11 modificato entro tre anni dall'entrata in vigore della modifica del ...
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Scaduto tale termine, si applica la regolamentazione di cui all'articolo 72 capoverso 2.
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II 1
La presente legge sottostā a referendum facoltativo.
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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
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