8.2.1

Messaggio concernente l'emendamento degli accordi di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Israele, la Romania e la Turchia dell'11 gennaio 2006

8.2.1.1

Parte generale

Gli Stati dell'AELS dispongono attualmente di una rete di 14 accordi di libero scambio (ALS) conclusi con Paesi non membri dell'UE1. Tali accordi necessitano di un adeguamento regolare che tenga conto dell'evoluzione internazionale in materia di politica commerciale ­ per esempio nell'ambito dell'OMC, del Consiglio mondiale delle dogane o dei nuovi accordi preferenziali.

L'emendamento di accordi deciso dai Comitati misti deve rispettare la procedura prevista negli ALS. Le decisioni che devono essere sottoposte per approvazione alle parti contraenti dell'ALS entrano in vigore soltanto una volta che tutte queste le avranno approvate conformemente alle loro procedure interne.

Nel presente messaggio, vi sottoponiamo l'emendamento di accordi soggetto ad approvazione. Esso concerne l'introduzione di un nuovo protocollo relativo all'assistenza reciproca nel settore doganale nell'ALS concluso tra gli Stati dell'AELS e Israele (RS 0.632.314.491), la modifica delle disposizioni concernenti le difficoltà nella bilancia dei pagamenti nell'accordo con Israele, come pure la modifica delle disposizioni sugli aiuti governativi negli ALS conclusi dagli Stati dell'AELS con la Romania (RS 0.632.316.631) e la Turchia (RS 0.632.317.631).

8.2.1.2 8.2.1.2.1

Parte speciale: contenuto dell'emendamento Introduzione di disposizioni sull'assistenza reciproca nel settore doganale nell'accordo di libero scambio con Israele

Motivo dell'emendamento La cooperazione tra le autorità doganali era finora limitata al settore delle regole d'origine, disciplinato nel protocollo B. La modifica dell'articolo 3 dell'Accordo e la corrispondente introduzione di un nuovo protocollo E sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale stabilita dalla decisione 3/2005 del Comitato misto AELS-Israele consentono di estendere le possibilità di cooperazione ad altre infrazioni alle prescrizioni doganali e alle disposizioni di diritto economico esterno che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito di merci.

1

Bulgaria, Cile, Croazia, Giordania, Israele, Libano, Macedonia, Marocco, Messico, OLP/Autorità palestinese, Romania, Singapore, Tunisia e Turchia. Un ulteriore accordo è stato firmato il 15 dicembre 2005 con la Repubblica di Corea.

2005-2465

1647

Contenuto dell'emendamento Il nuovo protocollo E consente uno scambio diretto d'informazioni prima che sia avviata una procedura di assistenza giudiziaria. Conformemente alla legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP, RS 351.1), l'assistenza giudiziaria rimane esclusa in caso di frode doganale, ma può essere prestata in caso di vera e propria truffa in materia fiscale (p. es. utilizzazione di documenti falsi) purché le altre condizioni dell'AIMP siano adempiute. Il campo d'applicazione del protocollo comprende l'intero traffico merci transfrontaliero (cap. 1­97 del Sistema armonizzato), a prescindere dal campo d'applicazione dell'Accordo di libero scambio AELS-Israele. Le Parti contraenti si presteranno reciprocamente assistenza amministrativa allo scopo di garantire il rispetto delle prescrizioni doganali e delle disposizioni pertinenti del diritto economico esterno adottate dalle Parti contraenti. A tal fine, l'autorità interpellata fornisce all'autorità richiedente tutte le informazioni necessarie affinché quest'ultima possa sincerarsi che una procedura doganale sia stata eseguita in maniera conforme. Su richiesta dell'altra Parte contraente, e nei limiti delle prescrizioni nazionali e delle risorse disponibili, sono aperte inchieste nei confronti di ditte o singole persone sospettate di compiere o di aver compiuto infrazioni in ambito doganale. Se lo riterranno utile ai fini dell'osservanza della legislazione in materia doganale, le amministrazioni doganali trasmetteranno informazioni anche di propria iniziativa.

Dal punto di vista del contenuto, il nuovo protocollo E corrisponde ad altri accordi sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale conclusi dalla Svizzera, in particolare all'Allegato B della Convenzione dell'AELS riveduta (RS 0.632.31) o al protocollo D dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Turchia.

Diversamente dall'Allegato sull'assistenza amministrativa della Convenzione dell'AELS (ma analogamente al protocollo D dell'ALS tra l'AELS e la Turchia), il presente protocollo prevede inoltre, nell'articolo 5, la possibilità di fornire un sostegno tecnico (p. es. nella formazione di funzionari doganali).

8.2.1.2.2

Modifica delle disposizioni concernenti le difficoltà nella bilancia dei pagamenti nell'Accordo di libero scambio con Israele

Motivo dell'emendamento La modifica dell'articolo 22 dell'Accordo mediante la decisione 4/2005 del Comitato misto AELS-Israele ha lo scopo di armonizzare le disposizioni sulle difficoltà nella bilancia dei pagamenti con le norme pertinenti dell'OMC. Le disposizioni risultano così aggiornate e corrispondono a quelle degli accordi di libero scambio dell'AELS più recenti o a quelli già riveduti.

Contenuto dell'emendamento La modifica dell'articolo 22 dell'Accordo tra gli Stati dell'AELS e Israele prevede che, in caso di gravi difficoltà nella bilancia dei pagamenti, le Parti possano adottare provvedimenti restrittivi per gli scambi, di durata limitata e non discriminatori, conformemente alle disposizioni previste dal GATT 1994 e dall'Intesa sulle disposizioni relative alla bilancia dei pagamenti dell'OMC (RS 0.632.20, Allegato 1A.1.c).

Se del caso, la Parte interessata provvede ad informarne immediatamente le altre Parti.

1648

8.2.1.2.3

Emendamento concernente le disposizioni sugli aiuti governativi negli Accordi di libero scambio con la Romania e la Turchia

Motivo dell'emendamento Le modifiche degli articoli 19 e 25 dell'Accordo di libero scambio con la Romania, degli articoli 18 e 23 dell'ALS con la Turchia, nonché l'emendamento o soppressione dei corrispondenti Allegati mediante le decisioni 3/2004 del Comitato misto AELS-Romania e 1/2005 del Comitato misto AELS-Turchia hanno lo scopo di coordinare le disposizioni riguardanti gli aiuti governativi con le pertinenti norme dell'OMC e di evitare doppioni con le procedure dell'OMC. Le disposizioni risultano così aggiornate e corrispondono a quelle degli accordi di libero scambio dell'AELS più recenti o a quelli già riveduti.

Contenuto dell'emendamento Le nuove disposizioni concernenti gli aiuti governativi prevedono che i diritti e gli obblighi delle Parti contraenti siano disciplinati dall'articolo XVI del GATT 1994 (RS 0.632.20 Allegato 1A.1) e dall'Accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (RS 0.632.20 Allegato 1A.13). Viene inoltre introdotta una procedura di consultazione, che deve precedere l'apertura di un'inchiesta conformemente all'articolo 11 dell'Accordo dell'OMC (inchiesta per determinare l'esistenza, il grado e l'effetto di una sovvenzione adottata). La procedura di consultazione concede alle Parti interessate un termine di 30 giorni (che nel caso dell'Accordo con la Turchia è prorogabile di tre mesi su domanda di una Parte) per trovare una soluzione reciprocamente accettabile ed evitare così la procedura dell'OMC.

Le Parti ribadiscono altresì l'impegno a notificare i propri aiuti governativi, conformemente alle disposizioni dell'Accordo dell'OMC. Per evitare doppioni con la procedura dell'OMC, in futuro si rinuncerà alla procedura d'informazione che prevedeva una notifica al Segretariato dell'AELS.

8.2.1.3

Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale per Confederazione, Cantoni e Comuni

I presenti emendamenti agli accordi di libero scambio dell'AELS non comportano ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale per Confederazione, Cantoni e Comuni.

8.2.1.4

Programma di legislatura

L'emendamento degli Accordi è conforme al contenuto dell'Obiettivo 8 (Assumere le responsabilità internazionali/Preservare le opportunità della Svizzera in materia di esportazioni) del Rapporto sul programma di legislatura 2003­2007 (FF 2004 969).

1649

8.2.1.5

Relazione con gli altri strumenti di politica commerciale e con il diritto europeo

L'emendamento degli Accordi è in linea con gli obblighi assunti dalla Svizzera in seno all'OMC. Esso non contraddice né gli obblighi assunti nell'ambito dei trattati internazionali né gli obiettivi della nostra politica d'integrazione europea. Non influisce infatti sui diritti e sugli obblighi nei confronti dell'Unione europea.

8.2.1.6

Pubblicazione delle appendici relative all'emendamento degli accordi

I protocolli e gli allegati relativi ad accordi di libero scambio contano spesso centinaia di pagine. Si tratta in prevalenza di disposizioni di natura tecnica. Secondo gli articoli 5 e 13 capoverso 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512) e l'articolo 9 capoverso 2 dell'ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1) la pubblicazione di protocolli e allegati è di regola limitata al titolo, corredato di un rimando o dell'indicazione dell'ente presso cui il testo può essere ottenuto. L'Appendice relativa alla decisione 3/2005 del Comitato misto AELS-Israele non è dunque pubblicata. Può essere richiesta all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, diffusione delle pubblicazioni, 3003 Berna2 ed è disponibile sul sito Internet del segretariato dell'AELS3. L'Amministrazione federale delle dogane provvede inoltre a pubblicare su Internet traduzioni dell'Appendice4.

8.2.1.7

Costituzionalità

Per i presenti emendamenti ad accordi di libero scambio non esiste una delega di competenze ai Comitati misti istituiti dagli accordi corrispondenti5. Essi devono pertanto essere sottoposti alle Parti per accettazione. Secondo l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.), gli affari esteri competono alla Confederazione. La competenza dell'Assemblea federale di approvare i trattati internazionali scaturisce dall'articolo 166 capoverso 2 Cost. Tale competenza si applica anche all'emendamento di trattati esistenti.

Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost., sottostanno a referendum facoltativo i trattati internazionali di durata indeterminata e indenunciabili (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 1), prevedenti l'adesione a un'organizzazione internazionale (n. 2), comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali (n. 3).

I presenti emendamenti agli accordi sottostanno alle disposizioni relative alla denuncia degli accordi di libero scambio, che possono essere denunciati in qualsiasi momento con un preavviso di sei mesi. Le disposizioni rivedute non comportano l'adesione a un'organizzazione internazionale.

2 3 4 5

http://www.bbl.admin.ch/bundespublikationen http://secretariat.efta.int/Web/legaldocuments http://www.ezv.admin.ch Cfr. ALS AELS-Israele, art. 34; ALS AELS-Romania, art. 36; ALS AELS-Turchia, art. 28.

1650

L'articolo 22 capoverso 4 della legge sul Parlamento (RS 171.10) stabilisce che la disposizione di un trattato internazionale contiene norme di diritto se, in forma direttamente vincolante e in termini generali e astratti, impone obblighi, conferisce diritti o determina competenze. È qualificata importante la disposizione il cui oggetto ha valore di disposizione fondamentale di diritto interno. Nell'emendamento apportato agli Accordi non figurano disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione delle quali è necessaria l'emanazione di leggi federali.

Non sostituiscono disposizioni di diritto nazionale e non influiscono in modo fondamentale sulla legislazione nazionale. Gli emendamenti degli accordi previsti non vanno oltre gli obblighi contratti dalla Svizzera nell'ambito di trattati internazionali precedenti. La revisione delle disposizioni sulle difficoltà nella bilancia dei pagamenti nell'Accordo con Israele e delle disposizioni concernenti gli aiuti governativi negli accordi di libero scambio conclusi con la Romania e la Turchia è dunque impostata in modo analogo alle disposizioni degli ALS tra gli Stati dell'AELS e la Croazia (art. 20 e 24, RS 0.632.312.911), la Macedonia (art. 18 e 23, RS 0.632.315.201.1), il Messico (art. 11 e 16, RS 0.632.315.631.1) e il Marocco (art. 18 e 23, RS 0.632.315.491). Il nuovo protocollo E relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale integrato nell'accordo con Israele corrisponde, come menzionato al numero 8.2.1.2.1, all'Allegato B della Convenzione dell'AELS riveduta e al protocollo D dell'accordo di libero scambio concluso tra gli Stati dell'AELS e la Turchia.

In occasione delle deliberazioni relative alla mozione 04.3203 della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 22 aprile 2004, le due Camere hanno sostenuto la posizione del Consiglio federale secondo cui i trattati internazionali ­ e quindi anche i relativi emendamenti ­ che soddisfano questi criteri non sono sottoposti a referendum facoltativo in materia di trattati internazionali secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost.

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