Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Progetto

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 103 della Costituzione federale1; visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 15 novembre 20052; visto il parere del Consiglio federale del 10 marzo 20063, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1

Principio

La presente legge ha lo scopo di agevolare la concessione di mutui bancari a piccole e medie imprese efficienti e in grado di svilupparsi. Si vuole così promuovere segnatamente la costituzione di tali imprese.

1

A tal fine la Confederazione può accordare aiuti finanziari a organizzazioni di diritto privato che concedono fideiussioni.

2

Art. 2

Principi della promozione

Ai fini della promozione la Confederazione provvede affinché a.

sia tenuto conto delle necessità delle regioni del Paese;

b.

le fideiussioni siano offerte in tutta la Svizzera;

c.

siano tenute in particolare considerazione le esigenze delle donne dirigenti d'azienda e quelle delle persone che aspirano a un'attività indipendente;

d.

gli aiuti finanziari siano versati sussidiariamente rispetto ad analoghe misure dei Cantoni e tali misure siano coordinate tra loro.

Minoranza (Baader, Bührer, Gysin Hans-Rudolf, Leu, Miesch, Rime, Schibli, Theiler, Walter, Wandfluh, Zuppiger) Stralciare: lett. a e lett. c

1 2 3

RS 101 FF 2006 2771 FF 2006 2799

2006-0066

2791

Aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese. LF

Sezione 2: Concessione di aiuti finanziari Art. 3

Beneficiari di aiuti finanziari

Possono chiedere aiuti finanziari le organizzazioni riconosciute che forniscono garanzie sotto forma di fideiussioni solidali alle piccole e medie imprese che contraggono mutui presso banche conformemente alla legge dell'8 novembre 19344 sulle banche.

Condizioni del riconoscimento

Art. 4 1

Sono riconosciute le organizzazioni: a.

gestite senza scopo di lucro;

b.

aperte alle imprese di tutti i settori;

c.

indipendenti dai mutuanti dal profilo giuridico ed economico;

d.

dirette con professionalità ed efficienza; e

e.

attive a livello sovracantonale.

Il Consiglio federale può limitare il numero delle organizzazioni riconosciute.

Queste scelgono liberamente la loro forma organizzativa.

2

Minoranza (Baader, Bührer, Gysin Hans-Rudolf, Miesch, Rime, Schibli, Theiler, Walter, Wandfluh, Zuppiger) Il Consiglio federale limita a tre il numero delle organizzazioni riconosciute. Queste scelgono liberamente la loro forma organizzativa.

Art. 5 1

Aiuti finanziari

Gli aiuti finanziari sono versati: a.

per la copertura di perdite su fideiussioni;

b.

per le spese generali d'amministrazione.

In casi eccezionali motivati, la Confederazione può mettere a disposizione delle organizzazioni mutui di grado posteriore.

2

Minoranza (Baader, Bührer, Leu, Miesch, Schibli, Walter, Wandfluh, Zuppiger) Stralciare: cpv. 1 lett. b Art. 6

Perdite su fideiussioni

Le perdite su fideiussioni sono coperte soltanto fino a un massimale di 500 000 franchi. La Confederazione assume il 65 per cento della perdita.

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4

RS 952.0

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Sono fatte salve le disposizioni sulla partecipazione alle perdite della legge federale del 25 giugno 19765 sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane, nonché gli articoli 71a­71d della legge federale del 25 giugno 19826 sull'assicurazione contro la disoccupazione.

2

Art. 7

Spese generali d'amministrazione

La Confederazione assume le spese che le organizzazioni sostengono per la concessione di fideiussioni, nella misura in cui tali spese non siano coperte dal beneficiario della fideiussione e dai Cantoni e le rimanenti possibilità di finanziamento siano insufficienti.

Minoranza (Baader, Bührer, Leu, Miesch, Schibli, Walter, Wandfluh, Zuppiger) Stralciare Art. 8

Finanziamento

L'Assemblea federale stanzia con decreto federale semplice i crediti quadro limitati nel tempo per finanziare: 1

a.

impegni eventuali risultanti dall'assunzione delle perdite su fideiussioni prestate conformemente all'articolo 6 capoverso 1;

b.

mutui di grado posteriore secondo l'articolo 5 capoverso 2.

Sono iscritti nel preventivo gli importi degli aiuti finanziari per la copertura delle perdite prevedibili su fideiussioni e delle spese generali d'amministrazione.

2

Sezione 3: Procedura e rimedi giuridici Art. 9

Riconoscimento e sorveglianza

Il Dipartimento federale dell'economia (Dipartimento) riconosce su richiesta le organizzazioni che adempiono le condizioni di cui agli articoli 3 e 4. Il riconoscimento può essere vincolato a condizioni e oneri.

1

Il Dipartimento sorveglia il rispetto delle condizioni e oneri. Le organizzazioni beneficiarie mettono a disposizione del Dipartimento le informazioni necessarie a tal fine.

2

Se un'organizzazione non adempie più le condizioni, il Dipartimento può revocarne il riconoscimento.

3

5 6

RS 901.2 RS 837.0

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Art. 10

Rimedi giuridici

Le decisioni del Dipartimento, comprese quelle su ricorso, sono impugnabili dinanzi alla Commissione di ricorso del DFE.

1

Per il rimanente si applicano le disposizioni generali sull'organizzazione giudiziaria federale.

2

Sezione 4: Valutazione Art. 11 Il Consiglio federale riferisce regolarmente alle Camere federali sull'adeguatezza, l'efficacia e l'economicità della presente legge.

Sezione 5: Disposizioni finali Art. 12 1

Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

Il Dipartimento è incaricato dell'esecuzione della presente legge. Può delegare a terzi compiti relativi all'esecuzione della presente legge.

2

3

La delega di compiti d'esecuzione è effettuata mediante mandati di prestazioni.

Art. 13

Abrogazione e modifica del diritto vigente

Le seguenti leggi sono modificate come segue: 1. Decreto federale del 22 giugno 19497 inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri Abrogato 2. Legge federale del 25 giugno 19768 sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane Art. 10 cpv. 4 Le domande che non sono conformi al programma di sviluppo regionale possono essere trattate secondo la legge federale del ...9 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese.

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RU 1949 II 1691, 1968 105 RS 901.2 RS ...; RU ... (FF 2006 2791)

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3. Legge federale del 25 giugno 198210 sull'assicurazione contro la disoccupazione: Art. 71a cpv. 2 Per questa categoria di assicurati essa può assumere il 20 per cento dei rischi di perdite per fideiussioni prestate in virtù della legge federale del ...11 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese. In caso di perdita l'indennità giornaliera versata all'assicurato è diminuita dell'importo pagato dal fondo di compensazione.

2

Art. 71b cpv. 2 Gli assicurati che adempiono le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a e c ed entro un termine di nove mesi di disoccupazione controllata presentano a un'organizzazione riconosciuta dalla Confederazione secondo l'articolo 3 della legge federale del ...12 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussiuni alle piccole e medie imprese un progetto elaborato di attività lucrativa indipendente, economicamente sostenibile e durevole possono pretendere il sostegno previsto dall'articolo 71a capoverso 2.

2

Art 71d cpv. 1 1 Al termine della fase di progettazione, ma al più tardi con la riscossione dell'ultima indennità giornaliera, l'assicurato deve informare il servizio competente se intraprende un'attività lucrativa indipendente. L'obbligo di comunicazione incombe all'organizzazione secondo l'articolo 3 della legge federale del ...13 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese, se l'assicurato le ha sottoposto un progetto per valutazione.

Art. 14

Disposizioni transitorie

Le fideiussioni concesse prima dell'entrata in vigore della presente legge sono rette dal decreto federale del 22 giugno 194914 inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri.

Art. 15

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

10 11 12 13 14

RS 837.0 RS ...; RU ... (FF 2006 2791) RS ...; RU ... (FF 2006 2791) RS ...; RU ... (FF 2006 2791) RU 1949 II 1691, 1968 105

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