06.039 Rapporto sui trattati internazionali conclusi nel 2005 del 17 maggio 2006

Onorevoli presidenti e consiglieri, vi sottoponiamo il rapporto sui trattati internazionali conclusi nel 2005.

Conformemente all'articolo 48a capoverso 2 della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA, RS 172.010), il Consiglio federale riferisce ogni anno all'Assemblea federale sui trattati conclusi da esso stesso, dai dipartimenti, dagli aggruppamenti o dagli uffici federali.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

17 maggio 2006

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Compendio Secondo l'articolo 48a capoverso 2 della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA, RS 172.010), il Consiglio federale riferisce ogni anno all'Assemblea federale sui trattati conclusi da esso stesso, dai dipartimenti, dagli aggruppamenti o dagli uffici federali. Il presente rapporto è redatto in applicazione di dette disposizioni e concerne i trattati conclusi nel corso del 2004.

Ogni accordo bilaterale o multilaterale che la Svizzera ha firmato, ratificato o approvato senza riserva di ratifica, a cui ha aderito durante lo scorso anno o che era applicabile soprattutto nell'anno in rassegna è presentato brevemente. Non rientrando nell'obbligo di rendiconto, i trattati soggetti all'approvazione delle Camere federali sono esclusi dal presente rapporto.

La presentazione dei singoli accordi è strutturata in maniera uniforme: contempla un riassunto del contenuto dei trattati e una breve presentazione dei motivi della loro conclusione, dei costi legati alla loro attuazione, della base legale sulla quale si fonda la loro approvazione nonché delle modalità di entrata in vigore e di denuncia. Il presente rapporto contiene altresì, separatamente e in forma sinottica, le modifiche di trattati apportate durante l'anno in rassegna.

Il numero complessivo di trattati e la relativa suddivisione fra i vari dipartimenti corrisponde approssimativamente al numero dei trattati contenuti nel rapporto dello scorso anno.

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Indice Compendio

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Elenco delle abbreviazioni

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1 Introduzione

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2 Presentazione dei trattati secondo le competenze dei dipartimenti 2.1 Dipartimento federale degli affari esteri 2.1.1 Accordi bilaterali con gli Stati e con le organizzazioni internazionali conclusi dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) 2.1.1.1 Accordo fra il Governo svizzero e il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh concernente la cooperazione tecnica e finanziaria nel progetto «Reaching Out of School Children», concluso il 10 febbraio 2005 2.1.1.2 Accordo tra il Governo svizzero e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) sulla ripartizione dei costi fra terzi per il programma «Essential Institutional Reforms Operationalisation (EIROP)», concluso il 5 gennaio 2005 2.1.1.3 Accordo tra il Governo svizzero e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente il progetto «Gender Responsive Budgeting Initiative (GRBI)» in Pakistan, concluso il 5 luglio 2005 2.1.1.4 Accordo fra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente il progetto «2005 Afghan Elections Phase II», concluso il 17 aprile 2005 2.1.1.5 Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente il progetto «2005 Afghan Elections Phase II», concluso il 14 settembre 2005 2.1.1.6 Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) concernente un contributo al programma «Child Protection and Empowerment of Adolescents (CPEA)» in Pakistan, concluso il 27 luglio 2005 2.1.1.7 Accordo tra il Governo svizzero e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente un contributo al «Thematic Trust Fund for Crisis Prevention and Recovery» in Afghanistan, concluso il 29 maggio 2005 2.1.1.8 Accordo di cofinanziamento tra il Governo svizzero e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente il programma di sostegno «Genere» (Gender Support Programme; GSP) in Pakistan, concluso il 23 dicembre 2005

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2.1.1.9 Accordo tra il Governo svizzero e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente un contributo al fondo fiduciario per la prevenzione delle crisi e il ripristino del PNUS «Thematic Trust Fund for Crisis Prevention and Recovery» in Afghanistan, concluso il 7 dicembre 2005 2.1.1.10 Accordo tra il Governo svizzero e il Programma delle Nazioni Unite (PNUS) relativo al programma concernente i terremoti «Earthquake ­ Rubble Removal and Emergency Housing Recovery Programme (RHP)», concluso il 23 dicembre 2005 2.1.1.11 Accordo tra il Governo svizzero e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam concernente il progetto «Supporting Public Administration Reform in Cao Bang», concluso il 28 gennaio 2005 2.1.1.12 Accordo tra il Governo svizzero e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam concernente il progetto «Capacity Building of the Institute for the Environment and Resources», concluso il 31 maggio 2005 2.1.1.13 Accordo fra il Governo svizzero e il Governo della Repubblica democratica popolare del Laos concernente il progetto «Laos Extension for Agriculture Project», concluso il 25 luglio 2005 2.1.1.14 Memorandum of Understanding fra il Governo della Repubblica socialista del Vietnam e la Svizzera, il Canada, la Danimarca, i Paesi Bassi e la Svezia concernente il progetto «The International Support Group for Natural Resources and Environment», concluso il 1° febbraio 2005 2.1.1.15 Accordo fra la Svizzera e il Regno del Nepal concernente il progetto «Nepal Swiss Community Forestry Project», concluso il 29 luglio 2005 2.1.1.16 Accordo tra la Svizzera e il Governo della Repubblica democratica popolare di Corea concernente il progetto «Pilot Agricultural Credit Scheme», concluso il 15 settembre 2005 2.1.1.17 Accordo tra il Governo svizzero e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam concernente il progetto «Poverty Alleviation through Livestock Development in the Northern Uplands of Vietnam», concluso il 15 settembre 2005 2.1.1.18 Accordo fra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente il progetto «Capacity Development of the National Human Rights Commission», concluso il 2 marzo 2005

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2.1.1.19 Accordo tra la Svizzera e la Mongolia concernente il progetto «Capacity Building of the State Veterinary Drug Testing Laboratory», concluso il 3 agosto 2005 2.1.1.20 Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), la Divisione politica IV del DFAE e l'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (HCR) concernente il progetto «Establishment of an Office of the High Commissioner for Human Rights in Nepal», concluso il 31 ottobre 2005 2.1.1.21 Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente il progetto «Strengthening the Management of Public Health Emergencies in Vietnam», concluso il 16 novembre 2005 2.1.1.22 Accordo tra il Governo svizzero e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord concernente il progetto «Vietnam: Harmonization of Official Development Assistance Management procedures», concluso il 9 dicembre 2005 2.1.1.23 Accordo tra la Svizzera e la Repubblica del Ciad concernente la fase II del «Programme de réhabilitation de la piste Abéché ­ Goz-Beïda dans la Région du Ouaddaï», concluso il 24 maggio 2005 2.1.1.24 Accordo fra la Svizzera e la Repubblica del Ciad concernente la fase III del «Programme de développement régional pour les départements Tandjilé ouest, Logones occidental et oriental, Mayo Dallah, Kabbia et Mont Illi», concluso il 24 maggio 2005 2.1.1.25 Accordo tra la Svizzera e la Repubblica del Ciad concernente la fase III del «Programme de développement régional pour les départements Bahr Kôh, Mandoul et Lac Iro», concluso il 24 maggio 2005 2.1.1.26 Accordo tra la Svizzera e la Repubblica del Ciad concernente la fase III del «Programme de développement régional pour le département de l'Ennedi», concluso il 24 maggio 2005 2.1.1.27 Accordo fra la Svizzera e la Repubblica del Ciad concernente la fase III del «Programme de développement régional pour le département du Bahr al Ghazal et du Kanem», concluso il 24 maggio 2005 2.1.1.28 Accordo tra la Svizzera e la Repubblica del Ciad concernente la fase III del «Programme de développement régional pour le département du Batha ouest et Batha est et le Fitri», concluso il 24 maggio 2005

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2.1.1.29 Accordo fra la Svizzera e la Repubblica del Ciad concernente la fase III del «Programme de développement régional pour les départements de Biltine, d'Assoungha et du Ouaddaï», concluso il 24 maggio 2005 2.1.1.30 Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Benin, rappresentato dal Ministero degli affari esteri e dell'integrazione africano concernente la fase V del «Programme Socio-Sanitaire (PSS)», concluso il 12 luglio 2005 2.1.1.31 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal Cantone del Giura, e il Camerun, rappresentato dal Ministro degli affari esteri, concernente lo sviluppo rurale e la salute primaria nel Dipartimento di Lékié, concluso il 28 luglio 2005 2.1.1.32 Accordo tra la Svizzera e il Niger concernente il «Programme Genre Niger, Phase 4», concluso il 28 ottobre 2005 2.1.1.33 Accordo tra la Svizzera e il Niger concernente il progetto «Développement Local de Maradi, Phase 4», concluso il 28 ottobre 2005 2.1.1.34 Accordo tra la Svizzera e il Niger concernente il «Programme d'appui au processus démocratique au Niger (Etat de droit), Phase 4», concluso il 28 ottobre 2005 2.1.1.35 Accordo tra la Svizzera e il Niger concernente il «Programme d'appui au secteur de l'élevage (PASEL), Phase 4», concluso il 28 ottobre 2005 2.1.1.36 Accordo fra la Svizzera e il Niger concernente il «Programme de développement local de Tillabéry, Phase 3», concluso il 28 ottobre 2005 2.1.1.37 Accordo tra la Svizzera e il Niger concernente il «Programme d'Autopromotion paysanne, Phase 2», concluso il 28 ottobre 2005 2.1.1.38 Accordo tra la Svizzera e il Niger concernente il «Programme d'éducation non formelle, Phase 2», concluso il 28 ottobre 2005 2.1.1.39 Accordo tra la Svizzera e il Niger concernente il programma «Infrastructures en haute Intensité de Main d'oeuvre dans la zone Téra nord, Phase 1», concluso il 28 ottobre 2005 2.1.1.40 Accordo fra la Svizzera e il Senegal concernente il «Programme d'appui au renforcement des capacités des acteurs du monde rural», concluso il 2 dicembre 2005

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2.1.1.41 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Tanzania, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il «Rural Livelihood Development Programme», concluso il 24 maggio 2005 2.1.1.42 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Repubblica del Madagascar, rappresentata dal Ministero della decentralizzazione e della pianificazione del territorio (MDAT), concernente la Strategia nazionale di sviluppo regionale e comunale, concluso il 24 giugno 2005 2.1.1.43 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Repubblica del Madagascar, rappresentata dal Consiglio superiore per la lotta contro la corruzione, concernente un progetto di sostegno al Consiglio superiore per la lotta contro la corruzione, concluso il 24 febbraio 2005 2.1.1.44 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Ruanda, rappresentato dal Rwanda Information Technology Authority (RITA), concernente un contributo versato a un «Information and Communication Technology Service Centre (TIC)» a Kibuye, concluso l'11 luglio 2005 2.1.1.45 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Governo della Repubblica del Ruanda, rappresentato dal Ministero della sanità, concernente il Programma «Renforcement de la santé publique dans la province de Kibuye», concluso il 13 maggio 2005 2.1.1.46 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Ruanda, rappresentato dal Ministero dell'amministrazione locale, dello sviluppo comunitario e degli affari sociali, concernente il programma «Paix et décentralisation dans la Province de Kibuye», concluso il 13 aprile 2005 2.1.1.47 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e la cooperazione, e la Tanzania, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il programma nazionale per la lotta contro la malaria «NETCELL», concluso il 15 luglio 2005 2.1.1.48 Accordo tra la Svizzera e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente un contributo al progetto «Appui au Processus Electoral en République Démocratique du Congo»,
concluso il 30 settembre 2005 2.1.1.49 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Tanzania, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il programma sanitario, concluso il 24 novembre 2005

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2.1.1.50 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Tanzania, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente la strategia di riduzione della povertà in Tanzania, concluso il 24 novembre 2005 2.1.1.51 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Repubblica del Sudafrica, rappresentata dal Dipartimento dell'economia idraulica e forestale, concernente un progetto volto a sostenere le autorità locali nel settore dell'acqua, concluso il 18 novembre 2005 2.1.1.52 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Tanzania, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il Muhimbili Orthopaedic Institute, concluso l'8 dicembre 2005 2.1.1.53 Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Ecuador, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente il progetto di formazione professionale e di sviluppo locale (PROCEDE), concluso l'11 aprile 2005 2.1.1.54 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Honduras, rappresentato dal Ministero della cooperazione internazionale, concernente la terza fase del programma per la lotta integrata contro i parassiti nel settore agricolo (PROMIPAC), concluso il 12 aprile 2005 2.1.1.55 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Nicaragua, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente la terza fase del programma di promozione delle microimprese (PROEMPRESA), concluso il 29 marzo 2005 2.1.1.56 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e El Salvador, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente la terza fase del programma per la promozione della protezione integrata dei vegetali (PROMIPAC), concluso il 23 giugno 2005 2.1.1.57 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Ecuador, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente il progetto volto a sostenere la decentralizzazione e lo sviluppo locale (PDDL), concluso l'11 aprile 2005

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2.1.1.58 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Ministero peruviano degli affari esteri, rappresentato dall' «Agencia Peruana de Cooperación Internacional» (APCI), concernente il progetto volto a sostenere le micro e piccole imprese (APOMIPE), concluso il 7 aprile 2005 2.1.1.59 Scambio di note tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Bolivia, rappresentata dal Ministero degli affari esteri, concernente la terza fase del progetto PADEM (Programma de Apoyo a la Democracia Municipal) dedicato al consolidamento dei processi democratici locali e allo sviluppo comunale, concluso il 19 gennaio 2005 2.1.1.60 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Ufficio del programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo ad Haiti, concernente la pubblicazione di uno studio sulla situazione delle armi leggere in tale Paese, concluso il 17 novembre 2005 2.1.1.61 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Nicaragua, rappresentato dall'Istituto nazionale di studi territoriali (INETER), concernente un contributo a favore di uno studio sulle acque sotterranee effettuato nell'ambito del programma sull'acqua potabile AGUASAN, concluso il 28 luglio 2005 2.1.1.62 Accordo bilaterale tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Bolivia, rappresentata dal Ministero degli affari esteri e dal Viceministero della giustizia, concernente un progetto a favore della popolazione indigena («Pueblos Indígenas y Empoderamiento») volto a promuovere i diritti umani e, in particolare, quelli della popolazione indigena, concluso l'8 dicembre 2005 2.1.1.63 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Missione di amministrazione ad interim delle Nazioni Unite per il Kosovo (UNMIK), che opera su mandato delle Istituzioni provvisorie di amministrazione autonoma (PISG), concernente il progetto «Women Business Development Project (WBDP)», concluso il 15 dicembre 2004

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2.1.1.64 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Consiglio dei ministri della Bosnia ed Erzegovina concernente la promozione dello sviluppo economico e il miglioramento della situazione occupazionale in Bosnia ed Erzegovina: promozione delle piccole e medie imprese nella Bosnia settentrionale, concluso il 5 giugno 2005 2.1.1.65 Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), rappresentata dall'Ufficio di cooperazione in Bosnia ed Erzegovina, e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente un contributo a favore del progetto «Poverty Reduction Roundtable: Achieving MDG1 in Bosnia and Herzegovina», concluso il 7 giugno 2005 2.1.1.66 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), il Consiglio dei ministri della Bosnia ed Erzegovina, rappresentato dal Ministero del commercio con l'estero e delle relazioni economiche, dal Ministero della sanità della Federazione della Bosnia ed Erzegovina e dal Ministero della sanità e della sicurezza sociale della Republika Srpska, concernente l'attuazione del progetto di medicina familiare in Bosnia ed Erzegovina (fase 3), concluso il 29 marzo 2005 2.1.1.67 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Governo della Serbia e Montenegro, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente il progetto «Support to the Ministry of Foreign Affairs of Serbia and Montenegro», concluso il 28 giugno 2005 2.1.1.68 Memorandum of Understanding tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Repubblica di Serbia, rappresentata dal Comune di Cacak, concernente il progetto «Technical Cooperation in the Establishment of a Regional Centre for Professional Development of Education Personnel», concluso il 10 marzo 2005 2.1.1.69 Accordo tra la Svizzera, rappresentata della Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Repubblica di Serbia, rappresentata dal Ministero dell'educazione, concernente il progetto «Financial Contribution to the Project: Education Reform Coordination Unit (ERCU), Phase 2003­2006», concluso il 14 ottobre 2005

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2.1.1.70 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Repubblica di Macedonia, rappresentata dal Ministero dell'ambiente e della pianificazione tecnica, concernente il progetto «Pelister Mountain Conservation Project», concluso il 14 luglio 2005 2.1.1.71 Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Romania, rappresentata dal Ministero della sanità, concluso il 27 luglio 2005 2.1.1.72 Accordo tra il Governo svizzero e il Consiglio dei ministri dell'Albania concernente l'ammodernamento degli Archivi nazionali di Albania (fase III, marzo 2005­febbraio 2008), concluso il 19 maggio 2005 2.1.1.73 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Repubblica del Kirghizistan, rappresentata dall'Ufficio nazionale per la registrazione dei diritti reali immobiliari, concernente il progetto di assistenza legale alla popolazione rurale, concluso il 14 giugno 2005 2.1.1.74 Accordo tra il Governo svizzero, rappresentato dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Agenzia di aiuto alla cooperazione tecnica e allo sviluppo (ACTED) concernente il progetto «Pamir High Mountains Integrated Project», concluso il 5 settembre 2005 2.1.1.75 Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente l'attuazione del progetto volto a instaurare un sistema di governo elettronico a livello dell'amministrazione territoriale in Armenia, concluso il 26 maggio 2005 2.1.1.76 Accordo quadro tra il Governo svizzero, rappresentato dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) concernente l'assegnazione di esperti, il distaccamento di impiegati e il sostegno al personale dell'OMS in situazioni di emergenza e di postemergenza, concluso il 26 giugno 2005 2.1.1.77 Accordo tra il Governo svizzero, rappresentato dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Governo della Repubblica di Serbia, rappresentato dal Ministero della sanità, concernente il progetto «Project Rehabiliation of the Special Hospital for pulmonary diseases Dr. Vasa SavicZrenjanin, department in Jasa Tomic, after the floods», concluso il 30 settembre 2005

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2.1.1.78 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Repubblica d'Armenia, rappresentata dal Ministero del lavoro e degli affari sociali, concernente l'attuazione del progetto relativo all'istituzione di un centro medico-sociale e di alloggi sociali in un ambiente appropriato, «Socio-Healthcare Center and Social Housing in Supportive Environment» a Kanaker-Zeytoun (Yerevan), concluso il 6 settembre 2005 2.1.1.79 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Armenia, rappresentata dal Dipartimento delle situazioni di emergenza, concernente il progetto di sostegno del sistema armeno di aiuto in caso di catastrofe, concluso l'11 marzo 2005 2.1.1.80 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Georgia, rappresentata dal Ministero dell'interno, concernente il progetto di sostegno del sistema georgiano di aiuto in caso di catastrofe, concluso il 2 dicembre 2005 2.1.1.81 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Repubblica di Bielorussia, rappresentata dal Ministero delle situazioni d'emergenza, concernente l'attuazione del progetto «Amélioration de la sécurité en matière d'incendie dans les ménages de personnes défavorisées en République du Bélarus», concluso il 2 settembre 2005 2.1.1.82 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente la ripartizione dei costi di attuazione delle piccole iniziative locali promosse in Bielorussia nell'ambito del programma CORE (Cooperation for Rehabilitation Programme in Chernobyl area), concluso il 28 luglio 2005 2.1.1.83 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), rappresentata dal Direttore regionale per l'Europa, concernente la costruzione di un istituto d'integrazione per malati mentali a Fushe-Kosovo in Kosovo, firmato il 15 dicembre 2004 dall'OMS e il 4 gennaio 2005 dalla DSC

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2.1.1.84 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dall'Ufficio di collegamento della Svizzera a Pristina per la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), il Ministero della sanità in Kosovo, rappresentato dal Ministro della sanità, e la Missione ad interim delle Nazioni Unite per il Kosovo (UNMIK), rappresentata dal rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite in Kosovo, concernente le costruzioni seguenti: istituto d'integrazione per malati mentali a Mitrovica, istituto d'integrazione per malati mentali a Peja, istituto d'integrazione per malati mentali a Pristina, «Intensive Care Psychiatric Unit» (ICPU) a Pristina, firmato il 10 settembre 2004 2.1.1.85 Memorandum of Understanding tra la Svizzera e l'Indonesia concernente il progetto «Cash for Host», concluso il 4 febbraio 2005 2.1.1.86 Memorandum of Understanding tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Indonesia, rappresentata dal Governo della provincia di Aceh, concernente il ripristino del sistema di distribuzione di acqua potabile a Banda Aceh e a Aceh Besar, concluso il 15 marzo 2005 2.1.1.87 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e lo Sri Lanka, rappresentato dal Ministero delle finanze e della pianificazione, concernente il programma «Cash for Rehabilitation», concluso il 6 aprile 2005 2.1.1.88 Memorandum of Understanding fra la Svizzera e lo Sri Lanka concernente il ripristino e la ricostruzione delle scuole distrutte dallo tsunami del 26 dicembre 2004, concluso il 10 marzo 2005 2.1.1.89 Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) concernente un contributo al progetto di aiuto d'urgenza varato in Afghanistan, concluso l'8 agosto 2005 2.1.1.90 Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) a Khartoum, concluso il 25 ottobre 2005 2.1.1.91 Accordo tra la Confederazione svizzera e la Repubblica Araba Siriana concernente la cooperazione tecnica in caso di catastrofe e la prevenzione delle catastrofi naturali, concluso il 6 luglio 2005 2.1.1.92 Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Hascemita di Giordania concernente il progetto «Capacity Building Project Department of Palestinian Affairs (DPA)», concluso le 17 giugno 2005

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2.1.1.93 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) concernente il contributo 2005 al programma del Centro di sviluppo dell'OCSE, concluso il 14 giugno 2005 4498 2.1.1.94 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Istituto per la democrazia e l'assistenza elettorale IDEA), concernente il contributo a favore del programma dell'Istituto per gli anni 2005­2007, concluso il 17 marzo 2005 4499 2.1.1.95 Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) concernente il contributo 2005­2007 al «Creditor Reporting System», concluso il 25 marzo 2005 4500 2.1.1.96 Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) concernente il programma «Horizontal Programme on Policy Coherence», concluso il 25 agosto 2005 4501 2.1.1.97 Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Banca mondiale (BM) concernente il contributo al «Multi-Donor Trust Fund for Statistical Capacity Building-II», concluso il 4 gennaio 2006 4502 2.1.1.98 Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) concernente «a voluntary contribution to the Secretariat of the PARIS 21 Consortium», concluso il 20 dicembre 2005 4503 2.1.1.99 Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) concernente il contributo al progetto «Metagora ­ Measuring Democracy, Human Rights and Good Governance», concluso il 20 dicembre 2005 4504 2.1.1.100 Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) concernente il contributo al programma «Humanitarian Action Coverage in the DAC Peer Reviews», concluso il 25 agosto 2005 4505

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2.1.1.101 Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) concernente il «Partenariato internazionale per uno sviluppo sostenibile nelle regioni di montagna», concluso il 19 maggio 2005 2.1.1.102 Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la «United Nations Programme on HIV/AIDS» (UNAIDS) concernente il finanziamento di un posto di consulente, concluso il 24 febbraio 2005 2.1.1.103 Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione, e la Commissione per lo sviluppo sostenibile dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) concernente la 13a sessione, concluso il 20 giugno 2005 2.1.1.104 Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa (CEE-ONU) concernente il «Regional Implementation Forum», concluso il 27 novembre 2005 2.1.1.105 Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente il Rapporto sullo sviluppo umano (HDR), concluso il 28 dicembre 2005 2.1.1.106 Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente il Fondo per il coordinamento delle attività delle Nazioni Unite a livello nazionale (Country Coordination Fund, UNCCF) del Gruppo di sviluppo delle Nazioni Unite (UNDG), concluso il 23 dicembre 2005 2.1.1.107 Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Global Compact delle Nazioni Unite concernente il progetto relativo alle reti informatiche e alle loro ripercussioni nei Paesi in sviluppo, concluso il 23 dicembre 2005 2.1.1.108 Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente il Fondo fiduciario per la prevenzione delle crisi e la ricostruzione (TTF CPR), concluso il 13 dicembre 2005

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2.1.1.109 Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) concernente il progetto volto a potenziare le capacità e gli strumenti per applicare il diritto a un'alimentazione adeguata «Creating capacity and instrument to implement the right to adequate food», concluso il 16 dicembre 2005 2.1.1.110 Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) concernente il progetto di una valutazione esterna indipendente, concluso il 1° dicembre 2005 2.1.1.111 Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Centro di sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) concernente il buon governo economico e l'esecuzione di analisi nel settore degli investimenti, concluso il 13 aprile 2005 2.1.1.112 Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la rete del Comitato di aiuto allo sviluppo (CAS) sui conflitti, la pace e la cooperazione allo sviluppo dell'OCSE, concluso l'8 luglio 2005 a Parigi 2.1.1.113 Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Istituto delle Nazioni Unite per la formazione e la ricerca (UNITAR) concernente il Programma di formazione sulla composizione di conflitti elaborato per le minoranze e le popolazioni indigene, concluso il 25 aprile 2005 2.1.1.114 Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) concernente il cofinanziamento del gruppo di lavoro sulla parità uomo-donna (WP-GEN Gender Equality Fund), concluso il 22 novembre 2005 2.1.1.115 Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (UNHCHR) concernente il contributo della Svizzera al Fondo volontario delle Nazioni Unite per la cooperazione tecnica nel settore dei diritti umani, concluso il 22 dicembre 2005

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2.1.1.116 Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (UNHCHR) concernente il versamento di un contributo al Fondo di contributi volontari delle Nazioni Unite per le popolazioni indigene, concluso il 22 dicembre 2005 2.1.1.117 Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Istituto internazionale di pianificazione dell'educazione (IIPE) a Parigi concernente un contributo speciale della Svizzera all'Istituto, concluso il 4 marzo 2005 2.1.1.118 Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Istituto dell'UNESCO per l'educazione concernente un contributo della Svizzera, concluso il 7 aprile 2005 2.1.1.119 Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) concernente il contributo 2005 a determinati programmi dell'OMS, concluso il 13 maggio 2005 2.1.1.120 Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) concernente un contributo alla Conferenza sul rafforzamento delle capacità nel settore della promozione della salute, concluso il 20 dicembre 2005 2.1.1.121 Accordo fra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) e l'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA) concernente il contributo della DSC, concluso il 16 dicembre 2005 2.1.1.122 Accordo fra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Istituto delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) concernente un contributo della Svizzera, concluso il 16 dicembre 2005 2.1.1.123 Accordo fra il Governo svizzero, rappresentato dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e le Nazioni Unite concernente un contributo al budget 2005/2006 dell'Ufficio delle Nazioni Unite per l'Anno internazionale dello sport e dell'educazione fisica 2005 (UN IYSPE 2005 Office), concluso il 21 febbraio 2005

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2.1.1.124 Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Marocco, rappresentato dell'Ufficio nazionale dell'elettricità (ONE) e l'Associazione interdisciplinare per lo sviluppo e l'ambiente (TARGA) concernente il Programma di elettrificazione decentralizzata della valle dell'Ouneine, concluso il 4 agosto 2005 4529 2.1.1.125 Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Ecuador, rappresentato dal Ministro degli affari esteri e dal Municipio di Quito concernente il Programma di riduzione delle emissioni industriali, concluso il 19 settembre 2005 4530 2.1.1.126 Accordo fra il Governo svizzero, rappresentato dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Governo del Regno del Nepal concernente il progetto di trasferimento di tecnologie per la produzione di mattoni «Vertical Shift Brick Kiln Technology Transfer Programme», concluso il 18 novembre 2005 4531 2.1.1.127 Accordo fra il Governo svizzero, rappresentato dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Governo delle Repubblica socialista del Vietnam, rappresentato dal Comitato popolare della provincia di Nam Dinh concernente l'attuazione del progetto per la produzione sostenibile di mattoni «Vietnamese Sustainable Brick-Making», concluso l'8 dicembre 2005 4532 2.1.2 Accordo fra il Governo svizzero e il Governo della Federazione di Russia concernente il finanziamento dell'attrezzatura e dei servizi per la ricostruzione di una sottostazione elettrica destinata al sito di distruzione di armi chimiche a Kambarka, nella Repubblica di Udmurtia, nella Federazione di Russia, concluso il 3 agosto 2005 4533 2.1.3 Accordo fra il Consiglio federale svizzero e l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) concernente i privilegi e le immunità dell'OPCW, concluso il 20 luglio 2005 4534 2.1.4 Accordo fra il Governo svizzero e il Governo del Sudafrica concernente la formazione di ufficiali di polizia nella Repubblica democratica del Congo, concluso il 22 novembre 2005 4535 2.2 Dipartimento federale dell'interno 4536 2.2.1 Accordo cinematografico fra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica francese, concluso il 7 dicembre 2004 4536 2.2.2 Accordo italo-svizzero che fissa le
modalità particolari di gestione e rimborso dei crediti reciproci per spese sanitarie in applicazione delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e 574/72, concluso il 20 dicembre 2005 4537

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2.2.3 Adesione all'accordo quadro concernente la collaborazione internazionale nella ricerca e nello sviluppo di sistemi per la produzione di energia nucleare di generazione IV nell'ambito dell'OCSE, concluso il 28 febbraio 2005 2.2.4 Memorandum d'intesa (MoU) fra la Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca del Dipartimento federale dell'interno della Confederazione Svizzera e il Dipartimento per la scienza e la ricerca della Repubblica del Sudafrica, concluso il 28 giugno 2005 2.2.5 Accordo fra il Consiglio federale svizzero e il GEIE EDCTP concernente l'associazione al partenariato Europa-Paesi in via di sviluppo per gli studi clinici, concluso il 19 dicembre 2005 2.3 Dipartimento federale di giustizia e polizia 2.3.1 Accordo fra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo del Canada concernente la ripartizione dei beni confiscati e degli importi equivalenti, concluso il 18 maggio 2005 2.3.2 Accordo fra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo del Pakistan concernente la ripartizione di valori patrimoniali confiscati e degli importi equivalenti, concluso il 18 maggio 2005 2.3.3 Accordo fra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Georgia relativo alla riammissione di persone in situazione irregolare, concluso l'8 aprile 2005 2.3.4 Accordo fra la Confederazione Svizzera e il Regno di Norvegia relativo alla riammissione di persone in situazione irregolare, concluso il 16 giugno 2005 2.3.5 Accordo fra il Consiglio federale svizzero e il Governo di Macao, Regione amministrativa speciale della Repubblica popolare Cinese, relativo alla riammissione di persone in situazione irregolare, concluso il 28 ottobre 2005 2.3.6 Accordo fra il Consiglio federale svizzero e il Governo di Macao, Regione amministrativa speciale della Repubblica popolare Cinese, concernente la soppressione reciproca dell'obbligo del visto, concluso il 28 ottobre 2005 2.3.7 Accordo fra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica libanese relativo alla riammissione di persone in situazione irregolare, concluso il 16 dicembre 2004 2.3.8 Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica socialista del Vietnam relativo alla cooperazione in materia di adozione di minori, concluso il 20 dicembre 2005 2.3.9 Accordo sotto forma di scambio di note fra la Svizzera e la Gran Bretagna
concernente l'accreditamento o il distaccamento di addetti di polizia britannici, concluso il 5 settembre 2005 e il 18 ottobre 2005 2.3.10 Accordo sotto forma di scambio di note fra la Svizzera e il Brasile concernente il distaccamento di un addetto di polizia svizzero sul territorio brasiliano, concluso il 30 novembre 2004 e il 15 febbraio 2005

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2.3.11 Accordo sotto forma di scambio di note fra la Svizzera e la Repubblica slovacca concernente l'accreditamento di un addetto di polizia svizzero sul territorio slovacco, concluso il 30 novembre 2004 e il 1° marzo 2005 2.3.12 Memorandum d'intesa fra l'Ufficio federale di metrologia e di accreditamento e il General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine della Repubblica popolare Cinese concernente la cooperazione nel settore della metrologia, concluso il 12 settembre 2005 2.4 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport 2.4.1 Accordo tecnico fra la Svizzera e l'UNHCR relativo alla partecipazione all'aiuto umanitario dell'UNHCR in Indonesia, concluso il 10/11 febbraio 2005 2.4.2 Accordo tecnico fra la Svizzera e la Francia concernente l'aiuto logistico all'impiego umanitario in Indonesia, concluso il 25 febbraio 2005 2.4.3 Accordo fra la Svizzera e la Norvegia relativo alle esercitazioni e all'istruzione militari, concluso il 20/31 gennaio 2005 2.4.4 Partecipazione della Svizzera all'esercitazione militare «Battle Griffin 2005» in Norvegia, firmato il 15 febbraio 2005 2.4.5 Accordo tecnico fra la Svizzera e l'Austria concernente l'istruzione al tiro destinata ai piloti di aerei militari austriaci sugli F-5E/F in Svizzera nell'ambito del progetto F-5E AQUILA, concluso il 10/17 febbraio 2005 2.4.6 Partecipazione della Svizzera all'esercitazione militare «Cooperative Best Effort 2005» in Ucraina, firmato il 10 giugno 2005 2.4.7 Accordo di sicurezza fra la Svizzera e la Gran Bretagna concernente la protezione reciproca di informazioni classificate, concluso il 14 luglio 2005 2.4.8 Partecipazione della Svizzera all'esercitazione militare «Cooperative Key 2005» in Bulgaria, firmato il 19 agosto 2005 2.4.9 Accordo relativo alla partecipazione della Svizzera all'esercitazione militare «Viking 2005» in Svezia, concluso il 9/14 settembre 2005 2.4.10 Accordo fra la Svizzera e la Finlandia concernente le esercitazioni e l'istruzione militare, concluso il 4 ottobre 2005 2.4.11 Accordo tecnico fra la Svizzera e la Francia concernente l'esecuzione dell'esercitazione militare «Chess 45», firmato il 7 ottobre 2005 2.4.12 Memorandum d'intesa fra la Svizzera, l'Austria, la Bulgaria, il Canada, il Cile, la Norvegia, la Nuova Zelanda, i Paesi Bassi,
il Regno Unito e la Romania concernente la cooperazione delle truppe della Multinational Task Force (North West) all'operazione «ALTHEA» della EUFOR, firmato dalla Svizzera il 16 maggio 2005

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2.4.13 Accordo tecnico fra la Svizzera, l'Austria, la Bulgaria, il Canada, il Cile, la Norvegia, la Nuova Zelanda, i Paesi Bassi e il Regno Unito concernente la responsabilità e il sostegno delle Liaison and Observation Teams della Multinational Task Force (North West) nell'operazione «ALTHEA» della EUFOR, firmato dalla Svizzera il 16 maggio 2005 4565 2.4.14 Accordo tecnico fra la Svizzera, l'Austria, la Bulgaria, il Canada, il Cile, la Norvegia, la Nuova Zelanda, i Paesi Bassi, il Regno Unito e la Romania concernente il sostegno logistico delle truppe delle Liaison and Observation Teams Multinational Task Force (North West) nell'operazione «ALTHEA della EUFOR», firmato dalla Svizzera il 16 maggio 2005 4566 2.5 Dipartimento federale delle finanze 4567 2.5.1 Accordo fra l'Amministrazione federale delle dogane e l'Ufficio dell'economia pubblica del Principato del Liechtenstein concernente l'assistenza delle autorità doganali svizzere nel settore dei diritti dei beni immateriali, concluso il 2 novembre 2005 4567 2.6 Dipartimento federale dell'economia 4568 2.6.1 Accordo fra il Governo della Confederazione Svizzera, il Governo della Repubblica del Kirghizistan e il Municipio di Karakol concernente la concessione di un finanziamento per il «risanamento del sistema di approvvigionamento in acqua potabile a Karakol», concluso il 27 luglio 2005 4568 2.6.2 Accordo fra il Dipartimento federale dell'economia, che agisce per conto della Confederazione Svizzera, e il Ministero dell'economia e del commercio della Romania concernente la cooperazione nei settori dell'energia, dell'ambiente e dell'industria, concluso il 16 giugno 2005 4569 2.6.3 Accordo complementare fra la Svizzera e il Liechtenstein allo scambio di note dell'11 dicembre 2001 concernente la validità della legislazione svizzera per gli agenti terapeutici nel Liechtenstein, relativo all'omologazione di medicamenti contenenti nuove sostanze attive, concluso il 22 aprile 2005 4570 2.6.4 Scambio di note fra la Svizzera e il Liechtenstein concernente l'omologazione di prodotti fitosanitari contenenti nuove sostanze attive, concluso il 22 aprile 2005 4571 2.6.5 Memorandum d'intesa fra la Confederazione Svizzera, rappresentata dal Segretariato di Stato dell'economia (Seco), e la Repubblica del Libano, rappresentata dal Ministero dell'economia e del commercio
(MOET) concernente «l'attuazione del progetto per la tutela delle indicazioni geografiche in Libano», firmato il 28 giugno 2005 4572 2.6.6 Memorandum d'intesa fra la Confederazione Svizzera, rappresentata dal Segretariato di Stato dell'economia (Seco), e la Repubblica del Tagikistan, rappresentata del Ministero dell'economia e del commercio, relativo alla fase III del progetto di aiuto al Tagikistan per l'adesione all'OMC, firmato il 2 settembre 2005 4573 4397

2.6.7 Memorandum d'intesa fra la Confederazione Svizzera, rappresentata dal Segretariato di Stato dell'economia (Seco), e la Repubblica del Libano, rappresentata dal Ministero dell'economia e del commercio (MOET) relativo all' «esecuzione del progetto di certificazione biologica e allo sviluppo del mercato in Libano», firmato il 28 giugno 2005 4574 2.6.8 Accordo fra il Governo della Confederazione Svizzera e la United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK) relativo allo «Sviluppo delle risorse idriche nel Sud-est del Kosovo», concluso il 20 luglio 2005 4575 2.6.9 Accordo fra il Governo svizzero, rappresentato dal Segretariato di Stato dell'economia (Seco), e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (ONUSI) concernente il progetto US/VIE/04/064 ­ Promozione dei servizi nell'ambito della produzione rispettosa dell'ambiente per il tramite del Vietnam Cleaner Production Centre (VNCPC), fase II, concluso il 20 gennaio 2005 4576 2.6.10 Accordo fra il Governo svizzero, rappresentato dal Segretario di Stato per l'economia (Seco) e il Centro internazionale per l'agricoltura biologica (ICCOA) relativo all'«esecuzione del progetto di sviluppo del mercato biologico in India», firmato il 3 febbraio 2005 4577 2.6.11 Accordo fra il Governo svizzero, rappresentato dal Segretariato di Stato dell'economia (Seco), e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (ONUSI) concernente il progetto US/CUB/04/151 ­ Promozione di servizi nel settore del trasferimento delle tecnologie e della gestione sostenibile dei rifiuti solidi all'Avana ­ progetto pilota, firmato il 1° marzo 2005 4578 2.6.12 Accordo fra il Governo svizzero e il Governo della Polonia concernente il rimborso anticipato dei debiti, concluso il 30 giugno 2005 4579 2.6.13 Accordo fra il Governo svizzero e il Governo indonesiano concernente la moratoria di un anno sul debito, concluso il 23 settembre 2005 4580 2.6.14 Accordo fra la Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica gabonese concernente la ristrutturazione dei debiti gabonesi, concluso il 18 febbraio 2005 4581 2.6.15 Accordo fra la Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica del Congo concernente la ristrutturazione e la riduzione di debiti congolesi, concluso il 26 maggio 2005 4582 2.6.16 Accordo fra il Consiglio federale
svizzero e il Governo del Sultanato dell'Oman concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti, concluso il 17 agosto 2004 4583 2.6.17 Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Bosnia e Erzegovina concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti, concluso il 5 settembre 2003 4584

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2.6.18 Accordo fra il Consiglio federale svizzero e il Governo delle Repubblica algerina democratica e popolare concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti, concluso il 30 novembre 2004 2.6.19 Accordo fra il Governo svizzero e il Governo della Repubblica federale della Nigeria concernente il trattamento dei debiti nigeriani, concluso il 17 dicembre 2005 2.6.20 Accordo fra la Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica dell'Iraq concernente la riduzione e la ristrutturazione di debiti dell'Iraq, concluso il 21 dicembre 2005 2.6.21 Accordo fra il Governo svizzero e il Governo del Perù concernente il Programma di aiuto alla promozione delle politiche in materia di concorrenza, concluso l'11 gennaio 2005 2.6.22 Accordo fra il Governo svizzero e il Governo del Costa Rica concernente il Programma di aiuto alla promozione delle politiche in materia di concorrenza, concluso il 14 gennaio 2005 2.6.23 Accordo fra il Governo svizzero e il Governo di El Salvador concernente il Programma di aiuto alla promozione delle politiche in materia di concorrenza, concluso il 18 gennaio 2005 2.6.24 Accordo fra il Governo svizzero e il Governo del Nicaragua concernente il Programma di aiuto alla promozione delle politiche della concorrenza, concluso il 21 gennaio 2005 2.6.25 Accordo fra il Governo svizzero e il Governo della Repubblica unita della Tanzania concernente il Programma di aiuto alla commercializzazione di noci di acagiù e di caffé di qualità, concluso il 24 maggio 2005 2.6.26 Accordo fra il Governo svizzero e il Governo del Nicaragua concernente il Programma di aiuto alla commercializzazione di prodotti biologici (Ecomercados), concluso il 1° giugno 2005 2.7 Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni 2.7.1 Scambio di note del 22 dicembre 2004 e del 29 marzo 2005 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo degli Stati Uniti concernente la trasmissione di dati relativi ai passeggeri (Passeneger Name Record, PNR) da parte di compagnie aeree ad autorità straniere 2.7.2 Scambio di lettere del 2 maggio 2005 fra il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni e la provincia canadese del Manitoba concernente lo scambio di licenze di condurre senza esami 2.7.3 Accordo fra il Consiglio federale
svizzero e il Governo della Repubblica francese relativo al cofinanziamento della Svizzera dei lavori di ammodernamento della linea ferroviaria Parigi­Digione­ Dole­Losanna/Neuchâtel­Berna, firmato il 25 agosto 2005 2.7.4 Accordo fra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese relativo al cofinanziamento della Svizzera dei lavori di ammodernamento della linea ferroviaria Parigi­Ain­ Ginevra/Nord dell'Alta Savoia, firmato il 25 agosto 2005

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2.7.5 Accordo fra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese relativo al cofinanziamento della Svizzera dei lavori di realizzazione della prima fase dell'asse Est della linea a grande velocità Reno-Rodano, firmato il 25 agosto 2005 2.7.6 Accordo sotto forma di scambio di note fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana concernente la proroga della concessione del Sempione e delle relative convenzioni, concluso il 25 e 30 maggio 2005 2.7.7 Accordo fra il Governo svizzero e l'Agenzia per l'energia nucleare (NEA/OCSE) relativo al progetto «Fire Incident Records Exchange» (FIRE), concluso il 5 settembre 2005 2.7.8 Accordo fra il Governo svizzero e l'Agenzia per l'energia nucleare (NEA/OCSE) relativo al progetto «International Common Cause Failure Data Exchange» (ICDE), concluso il 21 marzo 2005 2.7.9 Accordo fra il Governo svizzero e l'Agenzia per l'energia nucleare (NEA/OCSE) relativo al progetto «Piping Failure Data Exchange» (OPDE), concluso il 9 marzo 2005 2.7.10 Accordo fra l'Amministrazione svizzera e le Amministrazioni di Francia e di Germania concernente il periodo di transizione per il passaggio dalla radiodiffusione analogica alla radiodiffusione digitale sulle bande di frequenza IV e V, concluso il 22 febbraio 2005 2.7.11 Accordo fra l'Amministrazione svizzera e le Amministrazioni di Germania, Austria e Liechtenstein concernente il periodo di transizione per il passaggio dalla radiodiffusione analogica alla radiodiffusione digitale sulle bande di frequenza IV e V, concluso il 22 febbraio 2005 2.7.12 Accordo fra l'Amministrazione svizzera e l'Amministrazione italiana concernente il periodo di transizione per il passaggio dalla radiodiffusione analogica alla radiodiffusione digitale sulle bande di frequenza IV e V, concluso il 25 maggio 2005 3 Rendiconto delle modifiche di trattati per dipartimento 3.1 Dipartimento federale degli affari esteri 3.2 Dipartimento federale dell'interno 3.3 Dipartimento federale di giustizia e polizia 3.4 Dipartimento federale delle finanze 3.5 Dipartimento federale dell'economia 3.6 Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

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4605 4606 4606 4609 4610 4612 4613 4620

Elenco delle abbreviazioni ACTED ADEA AELS AEN APCI BiH BIRS CAS CBP CEE CEE-ONU CERN COPRET CSI CSS DDPS DPA DSC EDCTP EUFOR FAO FMI FVCT GDI GEIE GFATM GRE GTENF HDR

Agence d'aide à la coopération technique et au développement/Agenzia di aiuto alla cooperazione tecnica e allo sviluppo Association pour le développement de l'éducation en Afrique/ Associazione per lo sviluppo dell'educazione in Africa Associazione europea di libero scambio Agenzia per l'energia nucleare Agenzia Peruana de Cooperación Internacional/Agenzia peruviana di cooperazione internazionale Bosnia ed Erzegovina Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo Comitato per l'aiuto allo sviluppo (OCSE) Customs and Border Protection Comunità economica europea Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa Organizzazione europea per la ricerca nucleare Sezione prevenzione e trasformazione dei conflitti della DSC Comunità degli Stati indipendenti Commissione per lo sviluppo sostenibile (ONU) Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport Department of Palestinian Affaire/Dipartimento degli affari palestinesi Direzione dello sviluppo e della cooperazione European and Developing Countries Clinical Trials Partnership/Partenariato Europa-Paesi in sviluppo per gli studi clinici European Union Force/Forza di pace europea Food and Agriculture Organisation of the United Nations/ Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura Fondo monetario internazionale Fondo volontario per la cooperazione tecnica nel campo dei diritti umani Gender related Development Index/Indice di sviluppo per genere Gruppo europeo di interesse economico Global Fund against AIDS, Tuberculosis and Malaria/Fondo globale per la lotta all'HIV/AIDS, malaria e tubercolosi Garanzia dei rischi delle esportazioni Groupe de travail sur l'éducation non formelle/Gruppo di lavoro sull'educazione non formale Human Development Report/Rapporto sullo sviluppo umano 4401

HIMO ICT IDA IDEA IIPE INETER IPS LDC LOT MENA MoU NATO NEPAD OCSE OMC OMS ONG ONU OPCW OSCE OSM PFL PfP PISG PMI PNR PNUA PNUS PRS SEE SER

4402

Haute intensité de main d'oeuvre/Alta intensità di manodopera Information and Communication Technology/Tecnologia dell'informazione e delle comunicazioni International Development Association/Associazione internazionale per lo sviluppo International Institute for Democracy and electoral Assistance/Istituto internazionale per la democrazia e l'assistenza elettorale Istituto internazionale di pianificazione dell'educazione Istituto nicaraguese de estudios territoriales/Istituto nazionale di studi territoriali Istituto Paul Scherrer Least Developed Countries/Paesi meno sviluppati Liaison and Observation Team/Unità di collegamento e di osservazione Sezione Medio Oriente e Africa del Nord della DSC Memorandum of Understanding/Memorandum d'intesa North Atlantic Treaty Organisation/Organizzazione del trattato del Nord Atlantico New Partnership for Africas Development/Nuovo partenariato per lo sviluppo dell'Africa Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici Organizzazione mondiale del commercio Organizzazione mondiale della sanità Organizzazione non governativa Organizzazione delle Nazioni Unite Organizzazione per la proibizione della armi chimiche Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa Obiettivi di sviluppo del Millennio Politecnico federale di Losanna Partnership for Peace/Partenariato per la pace Provisional Institutions of Self Government/Istituzioni provvisorie di autogoverno Piccole e medie imprese Passenger Name Record/Registro dei nomi dei passeggeri Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo Poverty Reduction Strategy/Strategia di riduzione della povertà Spazio economico europeo Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca

TTF-CPR UE UFAG UFM UIE UN IYSPE UNCCF UNDG UNESCO UNHCHR UNHCR UNICEF UNITAR UNMIK

Thematic Trust Fund ­ Crisis Prevention and Recovery/Fondo fiduciario per la prevenzione delle crisi e la ricostruzione (ONU) Unione europea Ufficio federale dell'agricoltura Ufficio federale della migrazione UNESCO Institute for Education/Istituto dell'UNESCO per l'educazione United Nation's International Year of Sport and Physical Education/Anno internazionale dello sport e dell'educazione fisica delle Nazioni Unite United Nations Country Coordination Fund/Fondo per il coordinamento delle attività delle Nazioni Unite a livello nazionale United Nations Development Group/Gruppo di sviluppo delle Nazioni Unite United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation/Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura United Nations High Commissioner for Human Rights/Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani United Nations Hight Commissioner for Refugees/Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati United Nations Childern's Fund /Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia United Nations Institute for Training and Research/Istituto delle Nazioni Unite per la formazione e la ricerca United Nations Interim Administration Mission in Kosovo/Missione ad interim delle Nazioni Unite per il Kosovo

4403

Rapporto 1

Introduzione

L'articolo 48a capoverso 2 della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA, RS 172.010) prevede l'obbligo, per il Consiglio federale, di riferire ogni anno all'Assemblea federale sui trattati conclusi da esso stesso, dai dipartimenti, dagli aggruppamenti o dagli uffici federali. Il presente rapporto è allestito in applicazione di tale disposizione. Esso contempla i trattati non soggetti all'approvazione del Parlamento, firmati senza riserva di ratifica, ratificati o approvati dalla Svizzera nel corso del 2005 o a cui la Svizzera ha aderito. Vi sono elencati anche gli accordi applicati a titolo provvisorio e un piccolo numero di trattati conclusi alla fine del 2004 che, per motivi di tempo, non è stato possibile integrare nel rapporto del 2004.

Il presente rapporto contiene, separatamente e in forma sinottica, le modifiche dei trattati esistenti concluse durante l'anno in rassegna. Tali modifiche (che possono assumere la forma di protocolli, scambi di note, scambi di lettere, decisioni di organi istituiti dai trattati ecc.) devono altresì comparire nel rapporto in virtù dell'articolo 48a capoverso 2 LOGA, sempre che siano state concluse dal Consiglio federale, da un dipartimento, un aggruppamento o un ufficio nella propria competenza.

Sulla base del rapporto, il Parlamento può esaminare se ogni trattato concluso, o ogni modifica di trattato, sia o no di competenza del Consiglio federale. Qualora ritenga che detta conclusione non rientri nella competenza esclusiva del Consiglio federale ai sensi della legge ma necessiti dell'approvazione del Parlamento, quest'ultimo può incaricare il nostro Consiglio, mediante una mozione, di sottoporglielo successivamente affinché lo esamini secondo la procedura ordinaria. Il Consiglio federale ha pertanto la possibilità di sottoporre per approvazione il trattato o la modifica all'Assemblea federale, accompagnati da un messaggio separato, o di denunciarli per la scadenza più vicina. La trattazione a posteriori di un trattato da parte dell'Assemblea federale non comporta la sospensione della sua applicazione. Il trattato in questione resta in vigore durante la procedura parlamentare. Nel caso in cui ne sia rifiutata l'approvazione, anche il Consiglio federale deve denunciarlo per la scadenza più vicina.

4404

Il rapporto è articolato in funzione delle competenze materiali di ogni dipartimento e dei suoi uffici o servizi competenti. La parte che illustra i nuovi trattati conclusi è strutturata nel modo seguente: A: contenuto; breve presentazione del contenuto dell'accordo.

B: motivi; esposizione dei motivi che hanno portato a concludere l'accordo.

C: ripercussioni finanziarie; indicazione dei costi occasionati dall'attuazione dell'accordo.

D: base legale; indicazione della base legale su cui si fonda la competenza di concludere l'accordo del Consiglio federale, dell'aggruppamento o dell'ufficio.

E: entrata in vigore e modalità di denuncia; indicazione dell'entrata in vigore dell'accordo (che non corrisponde necessariamente alla data della sua conclusione), eventualmente della durata di validità o delle possibilità di denuncia.

4405

2

Presentazione dei trattati secondo le competenze dei dipartimenti

2.1

Dipartimento federale degli affari esteri

2.1.1

Accordi bilaterali con gli Stati e con le organizzazioni internazionali conclusi dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC)

2.1.1.1

Accordo fra il Governo svizzero e il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh concernente la cooperazione tecnica e finanziaria nel progetto «Reaching Out of School Children», concluso il 10 febbraio 2005

A.

Il progetto ROSC ­ Reaching Out-of-School Children ­ istituito con il Governo del Bangladesh è finanziato dalla Banca mondiale e dalla DSC.

L'importo totale che si prevede di destinare a tale progetto fino al 2010 ammonta a 63 milioni di dollari americani. Durante la prima fase (fino al 2006), la DSC assume il 2 per cento di tale importo. In caso di successo, essa intende accordare al progetto un ulteriore 8 per cento in una fase successiva. Il progetto ROSC dà un contributo alla lotta contro la povertà migliorando il livello di formazione. I bambini che fino ad allora non avevano accesso alla formazione scolastica o che sono passati tra le maglie del sistema rappresentavano circa il 25 per cento dei bambini in età di scolarizzazione. Attualmente, si prevede di registrare mezzo milione di bambini nelle Upazila (unità politiche all'interno dei distretti) e di scolarizzarli integrandoli in un programma di transizione.

B.

L'accordo è conforme alla procedura standardizzata adottata dalla DSC per il cofinanziamento di attività in Bangladesh. La conclusione dell'accordo tra la DSC e il Governo del Bangladesh è una delle componenti di un sistema contrattuale in tre fasi. Oltre all'accordo firmato con il Governo del Bangladesh, la DSC ha concluso nel 2004 un accordo di progetto con la Banca mondiale, che è descritto in una scheda separata.

C.

2 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 febbraio 2005 e copre il periodo dal 1° settembre 2004 al 28 febbraio 2006. Può essere denunciato per scritto dalle Parti con un preavviso di tre mesi.

4406

2.1.1.2

Accordo tra il Governo svizzero e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) sulla ripartizione dei costi fra terzi per il programma «Essential Institutional Reforms Operationalisation (EIROP)», concluso il 5 gennaio 2005

A.

L'accordo concerne il versamento di un contributo a favore del progetto «Essential Institutional Reforms Operationalisation Programme (EIROP)» (attuazione di riforme istituzionali indispensabili) in Pakistan. Lo scopo principale di tale programma e di sostenere il processo di decentralizzazione nella provincia del Nord-Ovest, ponendo l'accento sul rafforzamento delle capacità a livello distrettuale.

B.

Mediante questo accordo, la DSC incarica il PNUS di realizzare la seconda fase del progetto EIROP in collaborazione con il governo della provincia frontaliera del Nord-Ovest North West Frontier Province (NWFP).

C.

3,02 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 gennaio 2005 e copre il periodo dal 1° dicembre 2004 al 31 dicembre 2007. Può essere denunciato per scritto dalle Parti con un preavviso di 30 giorni.

4407

2.1.1.3

A.

Accordo tra il Governo svizzero e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente il progetto «Gender Responsive Budgeting Initiative (GRBI)» in Pakistan, concluso il 5 luglio 2005 I budget «genere» (gender responsive budgets ­ GRBs) si riferiscono ai processi e strumenti che servono a valutare l'impatto dell'assegnazione delle risorse finanziarie sulle donne e sugli uomini rivolgendo un'attenzione particolare ai rapporti sociali fra i due sessi.

Sebbene il Pakistan abbia adottato una politica nazionale di parità fra uomo e donna, un piano d'azione nazionale e altri programmi volti a rimediare alle disuguaglianze fra i sessi, finora i budget nazionali e locali non sono mai stati analizzati dal profilo del genere. Il documento concernente la strategia di riduzione della povertà (PRSP) 2003 del governo approva l'analisi del budget «genere» del governo federale e provinciale per conoscere l'entità delle risorse impiegate al fine di sconfiggere le disuguaglianze tra i sessi.

B.

La DSC finanzia con la Norvegia questo progetto, per il quale è prevista una durata di due anni e mezzo ed è garantita l'attuazione da parte del PNUS. Si tratta di sollecitare il governo del Pakistan ad assumere la responsabilità per quanto attiene agli obblighi che gli competono in materia di budget e di politica legati al genere.

C.

783 090 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 luglio 2005 e copre il periodo dal 5 luglio 2005 al 31 dicembre 2007. Può essere denunciato per scritto da entrambe le Parti con un preavviso di 30 giorni.

4408

2.1.1.4

Accordo fra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente il progetto «2005 Afghan Elections Phase II», concluso il 17 aprile 2005

A.

Conformemente al programma definito nell'Accordo di Bonn e alla nuova costituzione afgana, l'organizzazione di elezioni presidenziali e parlamentari libere ed eque è uno dei passi principali verso la democrazia e il buon governo. Vincendo le elezioni presidenziali del 9 ottobre 2004, Hamid Karzai è diventato il primo presidente afgano eletto democraticamente. Le elezioni parlamentari previste per il 18 settembre 2005 contribuiranno in larga misura a garantire la stabilità e la democrazia in Afghanistan. Malgrado le violenze e i tentativi di intimidazione compiuti in particolare nel Sud-Ovest del Paese, sia la popolazione afgana sia la comunità internazionale sono convinte che queste prime elezioni democratiche del dopo guerra consentiranno di stabilizzare la situazione in Afghanistan.

B.

Sostenendo il progetto elettorale attuato dal PNUS, la DSC intende contribuire all'organizzazione di elezioni parlamentari libere ed eque in Afghanistan e al potenziamento delle capacità nazionali necessarie ai futuri processi elettorali. Tale progetto deve inoltre consentire di realizzare gli obiettivi fissati nell'Accordo di Bonn e di istituire un governo stabile e rappresentativo in Afghanistan.

C.

1,25 milioni di franchi (il costo globale delle elezioni parlamentari in Afghanistan è valutato a 149 milioni di dollari americani).

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 aprile 2005 e copre il periodo dal 17 aprile 2005 al 30 aprile 2006. Può essere denunciato per scritto da entrambe le Parti con un preavviso di 30 giorni.

4409

2.1.1.5

A.

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente il progetto «2005 Afghan Elections Phase II», concluso il 14 settembre 2005 Conformemente al programma definito nell'Accordo di Bonn e alla nuova costituzione afgana, l'organizzazione di elezioni presidenziali e parlamentari libere ed eque è uno dei passi principali verso la democrazia e il buon governo. Vincendo le elezioni presidenziali del 9 ottobre 2004, Hamid Karzai è diventato il primo presidente afgano eletto democraticamente. Le elezioni parlamentari previste per il 18 settembre 2005 contribuiranno in larga misura a garantire la stabilità e la democrazia in Afghanistan. Malgrado le violenze e i tentativi di intimidazione compiuti in particolare nel Sud-Ovest del Paese, sia la popolazione afgana sia la comunità internazionale sono convinte che queste prime elezioni democratiche del dopo guerra consentiranno di stabilizzare la situazione in Afghanistan.

Su invito del Ministero degli affari esteri afghano, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) ha deciso di inviare sul posto un gruppo di osservatori dell'OSCE affinché seguano lo svolgimento delle elezioni parlamentari.

B.

Sostenendo il progetto elettorale attuato dal PNUS e il gruppo di osservatori dell'OSCE, la DSC intende contribuire all'organizzazione di elezioni parlamentari libere ed eque in Afghanistan e al potenziamento delle capacità nazionali necessarie ai futuri processi elettorali. Tale progetto deve inoltre consentire di raggiungere gli obiettivi fissati nell'Accordo di Bonn e di istituire un governo stabile e rappresentativo in Afghanistan.

C.

935 000 franchi, di cui 200 000 euro (310 000 franchi) per sostenere gli osservatori dell'OSCE e 500 000 dollari americani (625 000 franchi) per contribuire all'organizzazione delle elezioni parlamentari (il costo globale delle elezioni parlamentari in Afghanistan è valutato a 149 milioni di dollari americani).

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 settembre 2005 e copre il periodo dal 14 settembre 2005 al 30 aprile 2006. Può essere denunciato per scritto da entrambe le Parti con un preavviso di 30 giorni.

4410

2.1.1.6

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) concernente un contributo al programma «Child Protection and Empowerment of Adolescents (CPEA)» in Pakistan, concluso il 27 luglio 2005

A.

Il Pakistan, sebbene sia stato uno dei primi Paesi a ratificare, nel 1990, la Convenzione sui diritti del fanciullo, non ha preso provvedimenti concreti sufficienti per far fronte ai suoi impegni. Il governo si è tuttavia dichiarato disposto a partecipare a un nuovo programma istituito dal Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) e intitolato «Child protection and empowerment of adolescents», che fa parte del programma dell'UNICEF per la collaborazione 2004­2008 con il Pakistan. Per la DSC, questa è l'occasione per occuparsi nuovamente di una problematica rimasta in sospeso da molto tempo.

B.

Il programma si prefigge di dimostrare che i sistemi, i meccanismi e le pratiche applicati per tutelare i fanciulli possono essere migliorati se si fondano su basi giuridiche. I beneficiari diretti di tale programma sono i fanciulli e gli adolescenti che devono essere protetti, in particolare, dagli abusi, dallo sfruttamento e dalla violenza.

C.

3,75 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 luglio 2005 e copre il periodo dal 27 luglio 2005 al 31 dicembre 2008. Può essere denunciato per scritto da entrambe le Parti con un preavviso di 60 giorni.

4411

2.1.1.7

Accordo tra il Governo svizzero e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente un contributo al «Thematic Trust Fund for Crisis Prevention and Recovery» in Afghanistan, concluso il 29 maggio 2005

A.

L'insicurezza rappresenta attualmente la sfida principale per il governo afghano, che non detiene il monopolio del potere poiché i capi militari esercitano una forte influenza su tutto il Paese. Questo stato di fatto ostacola considerevolmente la ricostruzione e lo sviluppo del Paese. Occorre istituire un programma efficace di disarmo, di smobilitazione e di reintegrazione per migliorare le prospettive del Paese ­ a breve e a lungo termine ­ e garantire il corretto svolgimento delle elezioni e l'applicazione integrale dell'Accordo di Bonn. La DSC sostiene il programma di reintegrazione, il cui scopo è di trovare soluzioni appropriate per gli ex combattenti che hanno accettato di rendere le armi, affinché possano accedere a impieghi stabili e interessanti.

B.

Il programma di reintegrazione deve consentire agli ex ufficiali e soldati che hanno reso le armi di reinserirsi nella vita civile e di ottenere un impiego rimunerato.

C.

625 000 franchi (l'importo preventivato per l'intero progetto è di 167 milioni di dollari americani e si protrae per tre anni, fino a giugno 2006).

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 29 maggio 2005 e copre il periodo dal 29 maggio 2005 al 30 giugno 2006. Può essere denunciato per scritto da entrambe le Parti con un preavviso di 30 giorni.

4412

2.1.1.8

Accordo di cofinanziamento tra il Governo svizzero e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente il programma di sostegno «Genere» (Gender Support Programme; GSP) in Pakistan, concluso il 23 dicembre 2005

A.

In Pakistan, le disuguaglianze tra uomini e donne caratterizzano tutti gli aspetti della vita. Nel rapporto mondiale sullo sviluppo umano 2005, il Pakistan occupa il 107° posto su 140 nell'indice di sviluppo per genere (GDI), secondo il quale le disparità esistenti concernono sia la speranza di vita sia il tasso di scolarizzazione e il reddito. La DSC sostiene il progetto del PNUS allo scopo di ridurre la povertà in Pakistan. Si tratta, in particolare, di promuovere una gestione del governo che tenga conto delle questioni legate alla parità e uno sviluppo durevole che si fondi su basi giuridiche.

B.

I risultati previsti comprendono l'elaborazione, l'attuazione e il controllo di programmi nei settori seguenti: partecipazione delle donne in politica, rafforzamento del potere socio-economico e riforme istituzionali. Il programma è volto a potenziare la collaborazione tra il governo del Pakistan, le istituzioni accademiche e il settore privato.

C.

1 milione di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 dicembre 2005 e copre il periodo dal 15 dicembre 2005 al 14 dicembre 2008. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 30 giorni.

4413

2.1.1.9

Accordo tra il Governo svizzero e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente un contributo al fondo fiduciario per la prevenzione delle crisi e il ripristino del PNUS «Thematic Trust Fund for Crisis Prevention and Recovery» in Afghanistan, concluso il 7 dicembre 2005

A.

L'insicurezza rappresenta attualmente la sfida principale per il governo afghano, che non detiene il monopolio del potere poiché i capi militari esercitano una forte influenza su tutto il Paese. Questo stato di fatto ostacola considerevolmente la ricostruzione e lo sviluppo del Paese. Occorre elaborare un programma efficace di disarmo, di smobilitazione e di reintegrazione, gestito dal PNUS e sostenuto dalla DSC e da altri donatori, per migliorare le prospettive del Paese ­ a breve e a lungo termine ­ e garantire il corretto svolgimento delle elezioni e l'applicazione integrale dell'Accordo di Bonn.

Attualmente, esso ha consentito di disarmare e smobilitare oltre 600 000 soldati e ufficiali afgani. Il programma di reintegrazione è tuttora in corso.

Con questo accordo, la DSC sostiene la seconda fase del programma, che pone l'accento sul disarmo, la smobilitazione e la reintegrazione di ufficiali e soldati appartenenti a gruppi armati illegali in Afghanistan.

B.

La prima componente del programma deve consentire di smobilitare e di disarmare ex ufficiali e soldati di gruppi armati illegali. La seconda componente deve consentire loro di reinserirsi nella vita civile e di ottenere un impiego rimunerato.

C.

1,5 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 dicembre 2005 e copre il periodo dal 7 dicembre 2005 al 30 novembre 2006. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 30 giorni.

4414

2.1.1.10

Accordo tra il Governo svizzero e il Programma delle Nazioni Unite (PNUS) relativo al programma concernente i terremoti «Earthquake ­ Rubble Removal and Emergency Housing Recovery Programme (RHP)», concluso il 23 dicembre 2005

A.

Un terremoto di magnitudo 7,6 della scala Richter ha scosso l'Asia meridionale la mattina dell'8 ottobre 2005, devastando alcune regioni situate nel nord del Pakistan, in India e, in misura minore, in Afghanistan. In Pakistan, il sisma ha provocato oltre 70 000 morti, 80 000 feriti e 2 milioni di senza tetto. La DSC intende sostenere il programma del PNUS, il cui obiettivo è di aiutare le vittime del terremoto fornendo loro aiuti finanziari mirati per i lavori di ricostruzione.

B.

Il numero delle famiglie che potranno beneficiare di questa prima fase del progetto (di una durata di sei mesi) è valutato a 32 000.

C.

2 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 dicembre 2005 e copre il periodo dal 15 dicembre 2005 al 15 giugno 2006. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 30 giorni.

4415

2.1.1.11

Accordo tra il Governo svizzero e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam concernente il progetto «Supporting Public Administration Reform in Cao Bang», concluso il 28 gennaio 2005

A.

L'accordo concerne il versamento di un contributo alla provincia vietnamita di Cao Bang.

B.

Il progetto sostiene e rafforza il processo amministrativo di riforma del governo locale fornendo in tal modo un contributo a lungo termine alla lotta contro la povertà.

C.

761 000 dollari americani.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 gennaio 2005 e copre il periodo dal 1° aprile 2005 al 30 settembre 2006. Può essere denunciato per scritto da entrambe le Parti con un preavviso di sei mesi.

4416

2.1.1.12

Accordo tra il Governo svizzero e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam concernente il progetto «Capacity Building of the Institute for the Environment and Resources», concluso il 31 maggio 2005

A.

L'accordo concerne il versamento di un contributo a favore della protezione dell'ambiente in Vietnam.

B.

Il progetto è volto a sostenere l'Istituto «Environment and Resources» dell'Università di Ho Chi Minh City. Esso prevede, in particolare, di potenziare le capacità istituzionali di tale istituto, di sostenerne i lavori di ricerca e di adattarne i programmi concernenti le borse di studio per consentirgli di svolgere una funzione importante nei Paesi del Sud-Est asiatico.

C.

1,1 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 31 maggio 2005 e copre il periodo dal 1° marzo 2005 al 29 febbraio 2008. Può essere denunciato per scritto da entrambe le Parti con un preavviso di sei mesi.

4417

2.1.1.13

Accordo fra il Governo svizzero e il Governo della Repubblica democratica popolare del Laos concernente il progetto «Laos Extension for Agriculture Project», concluso il 25 luglio 2005

A.

L'accordo concerne il versamento di un contributo destinato alla promozione del settore agricolo nel Laos.

B.

Il progetto è volto, in particolare, a migliorare la sicurezza alimentare e le condizioni di vita dei contadini laotiani.

C.

2,2655 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 luglio 2005 e copre il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2007. Può essere denunciato per scritto da entrambe le Parti con un preavviso di sei mesi.

4418

2.1.1.14

Memorandum of Understanding fra il Governo della Repubblica socialista del Vietnam e la Svizzera, il Canada, la Danimarca, i Paesi Bassi e la Svezia concernente il progetto «The International Support Group for Natural Resources and Environment», concluso il 1° febbraio 2005

A.

L'accordo concerne il versamento di un contributo da parte della Svizzera destinato al finanziamento delle attività del gruppo di sostegno internazionale per le risorse naturali e l'ambiente.

B.

In collaborazione con altri donatori internazionali, la Svizzera ha istituito un gruppo di sostegno specializzato nella preservazione delle risorse naturali e ambientali allo scopo di fornire consulenza al governo vietnamita e di sostenerlo nei suoi sforzi a favore dell'ambiente.

C.

40 000 dollari americani.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° febbraio 2005 e copre il periodo dal 1° settembre 2004 al 31 dicembre 2006.

4419

2.1.1.15

Accordo fra la Svizzera e il Regno del Nepal concernente il progetto «Nepal Swiss Community Forestry Project», concluso il 29 luglio 2005

A.

L'accordo concerne il versamento di un contributo a favore del progetto forestale del Nepal.

B.

Il progetto fornisce un notevole contributo al miglioramento delle condizioni di vita della popolazione rurale garantendo un esercizio e uno sfruttamento durevoli della foresta (piani di esercizio a lungo termine).

C.

5,2833 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 29 luglio 2005 e copre il periodo dal 16 luglio 2005 al 15 luglio 2008. Può essere denunciato per scritto da entrambe le Parti con un preavviso di sei mesi.

4420

2.1.1.16

Accordo tra la Svizzera e il Governo della Repubblica democratica popolare di Corea concernente il progetto «Pilot Agricultural Credit Scheme», concluso il 15 settembre 2005

A.

L'accordo concerne il versamento di un contributo a favore di un fondo di credito per il settore agricolo istituito a tale scopo dalla Banca centrale.

B.

Il progetto si prefigge di sostenere le iniziative dei gruppi di contadini mediante la concessione di piccoli crediti al fine di garantire a più lungo termine il reddito e l'approvvigionamento delle loro famiglie.

C.

1 milione di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 settembre 2005 e copre il periodo dal 15 settembre 2005 al 31 dicembre 2007. Può essere denunciato per scritto da entrambe le Parti con un preavviso di 30 giorni.

4421

2.1.1.17

Accordo tra il Governo svizzero e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam concernente il progetto «Poverty Alleviation through Livestock Development in the Northern Uplands of Vietnam», concluso il 15 settembre 2005

A.

L'accordo concerne il versamento di un contributo destinato a lottare contro la povertà nell'altopiano del Vietnam.

B.

Lo scopo del progetto è di migliorare le condizioni di vita dei piccoli contadini nell'altopiano del Vietnam fornendo loro un sostegno tecnico nella produzione animale.

C.

984 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 settembre 2005 e copre il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2007. Può essere denunciato per scritto da entrambe le Parti con un preavviso di sei mesi.

4422

2.1.1.18

Accordo fra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente il progetto «Capacity Development of the National Human Rights Commission», concluso il 2 marzo 2005

A.

L'accordo concerne il versamento di un contributo destinato a rafforzare la Commissione nazionale dei diritti dell'uomo in Nepal.

B.

La Svizzera versa, con altri donatori internazionali, un contributo finanziario al fondo gestito dal PNUS allo scopo di sostenere i diritti dell'uomo nel contesto politico molto teso che caratterizza attualmente il Nepal.

C.

100 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 marzo 2005 e copre il periodo dal 21 febbraio 2005 al 30 aprile 2005. Può essere denunciato per scritto da entrambe le Parti con un preavviso di 30 giorni.

4423

2.1.1.19

Accordo tra la Svizzera e la Mongolia concernente il progetto «Capacity Building of the State Veterinary Drug Testing Laboratory», concluso il 3 agosto 2005

A.

L'accordo concerne il versamento di un contributo a favore del laboratorio veterinario nazionale.

B.

Lo scopo del progetto è di consolidare il laboratorio veterinario nazionale, garantendo e migliorando il sostegno fornito ai numerosi allevatori della Mongolia mediante il finanziamento di apparecchi e l'organizzazione di corsi di formazione.

C.

198 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 agosto 2005 e copre il periodo dal 1° agosto 2005 al 30 giugno 2006. Può essere denunciato per scritto da entrambe le Parti con un preavviso di tre mesi.

4424

2.1.1.20

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), la Divisione politica IV del DFAE e l'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (HCR) concernente il progetto «Establishment of an Office of the High Commissioner for Human Rights in Nepal», concluso il 31 ottobre 2005

A.

L'accordo concerne il versamento di un contributo destinato a sostenere le attività svolte dalla Commissione dei diritti dell'uomo dell'ONU in Nepal.

B.

La Svizzera sostiene finanziariamente la presenza delle Nazioni Unite in Nepal allo scopo di garantire il rispetto dei diritti dell'uomo in un contesto politico molto teso e di contribuire alla soluzione del conflitto.

C.

1,25 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 31 ottobre 2005 e copre il periodo dal 1° agosto 2005 al 31 marzo 2007.

4425

2.1.1.21

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente il progetto «Strengthening the Management of Public Health Emergencies in Vietnam», concluso il 16 novembre 2005

A.

L'accordo concerne il versamento di un contributo destinato a consolidare il settore della sanità in Vietnam nell'ambito della lotta contro le epidemie.

B.

Lo scopo del progetto è di consolidare il settore della sanità in Vietnam e, in particolare, di ridurre il rischio di una pandemia di influenza aviaria nel Paese mediante l'adozione di misure preventive mirate.

C.

400 000 dollari americani.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 novembre 2005 e copre il periodo dal 15 novembre 2005 al 15 maggio 2006. Può essere denunciato per scritto da entrambe le Parti con un preavviso di 30 giorni.

4426

2.1.1.22

Accordo tra il Governo svizzero e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord concernente il progetto «Vietnam: Harmonization of Official Development Assistance Management procedures», concluso il 9 dicembre 2005

A.

L'accordo concerne il versamento di un contributo volto ad armonizzare la cooperazione allo sviluppo con il governo del Vietnam.

B.

Lo scopo del progetto e di consolidare i sistemi centrali del governo vietnamita e di favorire la loro utilizzazione da parte della comunità internazionale dei donatori.

C.

457 000 dollari americani.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 dicembre 2005 e copre il periodo dal 1° dicembre 2005 al 30 giugno 2007. Può essere denunciato per scritto da entrambe le Parti con un preavviso di tre mesi.

4427

2.1.1.23

Accordo tra la Svizzera e la Repubblica del Ciad concernente la fase II del «Programme de réhabilitation de la piste Abéché ­ Goz-Beïda dans la Région du Ouaddaï», concluso il 24 maggio 2005

A.

L'accordo definisce le modalità di attuazione del progetto summenzionato.

Si tratta di un progetto di cooperazione tecnica attuato autonomamente dalla DSC nella regione di Ouaddaï, una delle regioni prioritarie dell'aiuto svizzero in Ciad.

B.

Gli obiettivi di questa fase sono: a) il risanamento e l'organizzazione dei lavori correnti di manutenzione delle principali piste rurali; b) l'adozione di provvedimenti contro l'erosione delle piste e dei terreni minacciati; c) il sostegno dei villaggi in vista della costruzione di bretelle di raccordo volte a proteggere i loro terreni dall'erosione.

C.

4,765 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 maggio 2005 e copre il periodo dal 15 marzo 2005 al 28 febbraio 2007.

4428

2.1.1.24

Accordo fra la Svizzera e la Repubblica del Ciad concernente la fase III del «Programme de développement régional pour les départements Tandjilé ouest, Logones occidental et oriental, Mayo Dallah, Kabbia et Mont Illi», concluso il 24 maggio 2005

A.

L'accordo definisce le modalità di attuazione del progetto summenzionato.

Si tratta di un progetto di cooperazione tecnica attuato autonomamente dalla DSC nella regione di Lagones, una delle regioni prioritarie dell'aiuto svizzero in Ciad. I principali settori d'intervento sono l'economia rurale e l'istruzione di base.

B.

Gli obiettivi di questa fase sono: a) il sostegno dei produttori affinché possano continuare a migliorare le loro aziende familiari; b) il sostegno delle comunità affinché possano consolidare la loro organizzazione interna al fine di migliorare la gestione delle loro scuole; c) il rafforzamento delle prestazioni dell'équipe di sostegno.

C.

1,44 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 maggio 2005 e copre il periodo dal 1° luglio 2004 al 30 giugno 2007.

4429

2.1.1.25

Accordo tra la Svizzera e la Repubblica del Ciad concernente la fase III del «Programme de développement régional pour les départements Bahr Kôh, Mandoul et Lac Iro», concluso il 24 maggio 2005

A.

L'accordo definisce le modalità di attuazione del progetto summenzionato.

Si tratta di un progetto di cooperazione tecnica attuato autonomamente dalla DSC nella regione di Moyen Chari, una delle regioni prioritarie dell'aiuto svizzero in Ciad. I principali settori d'intervento sono l'economia rurale e l'istruzione di base.

B.

Gli obiettivi di questa fase sono: a) il sostegno dei produttori affinché possano continuare a migliorare le loro aziende familiari; b) il sostegno delle comunità affinché possano consolidare la loro organizzazione interna al fine di migliorare la gestione delle loro scuole; c) il rafforzamento delle prestazioni dell'équipe di sostegno.

C.

2,085 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 maggio 2005 e copre il periodo dal 1° luglio 2004 al 30 giugno 2007.

4430

2.1.1.26

Accordo tra la Svizzera e la Repubblica del Ciad concernente la fase III del «Programme de développement régional pour le département de l'Ennedi», concluso il 24 maggio 2005

A.

L'accordo definisce le modalità di attuazione del progetto summenzionato.

Si tratta di un progetto di cooperazione tecnica attuato autonomamente dalla DSC nella regione di Ennedi, una delle regioni prioritarie dell'aiuto svizzero in Ciad. I principali settori d'intervento sono l'economia rurale e l'istruzione di base.

B.

Gli obiettivi di questa fase sono: a) il sostegno dei produttori affinché possano continuare a migliorare le loro aziende familiari; b) il sostegno delle comunità affinché possano consolidare la loro organizzazione interna al fine di migliorare la gestione delle loro scuole; c) il rafforzamento delle prestazioni dell'équipe di sostegno.

C.

2,47 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 maggio 2005 e copre il periodo dal 1° luglio 2004 al 30 giugno 2007.

4431

2.1.1.27

Accordo fra la Svizzera e la Repubblica del Ciad concernente la fase III del «Programme de développement régional pour le département du Bahr al Ghazal et du Kanem», concluso il 24 maggio 2005

A.

L'accordo definisce le modalità di attuazione del progetto summenzionato.

Si tratta di un progetto di cooperazione tecnica attuato autonomamente dalla DSC nella regione di Kanem, una delle regioni prioritarie dell'aiuto svizzero in Ciad. I principali settori d'intervento sono l'economia rurale e l'istruzione di base.

B.

Gli obiettivi di questa fase sono: a) il sostegno dei produttori affinché possano continuare a migliorare le loro aziende familiari; b) il sostegno delle comunità affinché possano consolidare la loro organizzazione interna al fine di migliorare la gestione delle loro scuole; c) il rafforzamento delle prestazioni dell'équipe di sostegno.

C.

2,36 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 maggio 2005 e copre il periodo dal 1° luglio 2004 al 30 giugno 2007.

4432

2.1.1.28

Accordo tra la Svizzera e la Repubblica del Ciad concernente la fase III del «Programme de développement régional pour le département du Batha ouest et Batha est et le Fitri», concluso il 24 maggio 2005

A.

L'accordo definisce le modalità di attuazione del progetto summenzionato.

Si tratta di un progetto di cooperazione tecnica attuato autonomamente dalla DSC nella regione di Batha, una delle regioni prioritarie dell'aiuto svizzero in Ciad. I principali settori d'intervento sono l'economia rurale e l'istruzione di base.

B.

Gli obiettivi di questa fase sono: a) il sostegno dei produttori affinché possano continuare a migliorare le loro aziende familiari; b) il sostegno delle comunità affinché possano consolidare la loro organizzazione interna al fine di migliorare la gestione delle loro scuole; c) il rafforzamento delle prestazioni dell'équipe di sostegno.

C.

1,98 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 maggio 2005 e copre il periodo dal 1° luglio 2004 al 30 giugno 2007.

4433

2.1.1.29

Accordo fra la Svizzera e la Repubblica del Ciad concernente la fase III del «Programme de développement régional pour les départements de Biltine, d'Assoungha et du Ouaddaï», concluso il 24 maggio 2005

A.

L'accordo definisce le modalità di attuazione del progetto summenzionato.

Si tratta di un progetto di cooperazione tecnica attuato autonomamente dalla DSC nella regione di Biltine, una delle regioni prioritarie dell'aiuto svizzero in Ciad. I principali settori d'intervento sono l'economia rurale e l'istruzione di base.

B.

Gli obiettivi di questa fase sono: a) il sostegno dei produttori affinché possano continuare a migliorare le loro aziende familiari; b) il sostegno delle comunità affinché possano consolidare la loro organizzazione interna al fine di migliorare la gestione delle loro scuole; c) il rafforzamento delle prestazioni dell'équipe di sostegno.

C.

2,42 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 maggio 2005 e copre il periodo dal 1° luglio 2004 al 30 giugno 2007.

4434

2.1.1.30

Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Benin, rappresentato dal Ministero degli affari esteri e dell'integrazione africano concernente la fase V del «Programme Socio-Sanitaire (PSS)», concluso il 12 luglio 2005

A.

L'accordo concerne il finanziamento da parte della Svizzera della quinta fase del Programma socio-sanitario (PSS) e si prefigge di sostenere l'applicazione dei tre punti cardine del programma, ossia la promozione della salute, il miglioramento della qualità delle cure e dei servizi sanitari e il dialogo politico.

B.

L'accordo disciplina gli impegni del governo beniniano e del governo svizzero correlati al finanziamento del Programma socio-sanitario per il periodo che intercorre tra il 1° aprile 2004 e il 30 giugno 2007. Il Benin è un Paese prioritario della cooperazione svizzera allo sviluppo e la promozione della salute è uno degli obiettivi strategici della DSC, che contemplano la riduzione della povertà e una maggiore giustizia sociale.

C.

9,8 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 luglio 2005 e copre il periodo dal 1° aprile 2005 al 30 giugno 2007. Ogni Parte contraente può denunciarlo per scritto non appena constata che l'obiettivo dell'accordo non può essere raggiunto in maniera effettiva o appropriata, dei fattori esterni pregiudicano il proseguimento del Programma socio-sanitario (PSS) o una Parte contraente viola manifestamente le disposizioni contrattuali.

4435

2.1.1.31

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal Cantone del Giura, e il Camerun, rappresentato dal Ministro degli affari esteri, concernente lo sviluppo rurale e la salute primaria nel Dipartimento di Lékié, concluso il 28 luglio 2005

A.

Le Parti contraenti si impegnano ad attuare in Camerun un progetto di salute primaria e un progetto di sviluppo rurale sostenibile nei settori dell'agricoltura e della comunicazione. Il progetto di salute primaria concerne i dipartimenti di Méfou e di Lékié, mentre il progetto di sviluppo concerne solo il dipartimento di Lékié.

B.

Gli obiettivi contemplano il miglioramento della salute della popolazione e lo sviluppo nei settori dell'economia rurale, della formazione in ambito agricolo e della comunicazione orientata all'informazione e all'istruzione della popolazione rurale.

C.

1,050 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 luglio 2005 e copre il periodo dal 1° novembre 2002 al 30 settembre 2005. È rinnovabile tacitamente per un periodo di tre anni, fatta salva la denuncia scritta di una Parte con un preavviso di sei mesi.

4436

2.1.1.32

Accordo tra la Svizzera e il Niger concernente il «Programme Genre Niger, Phase 4», concluso il 28 ottobre 2005

A.

L'accordo definisce le modalità di attuazione del sostegno fornito dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) al programma summenzionato. Si tratta di un programma di cooperazione tecnica attuato autonomamente dalla DSC nelle regioni di Tillabéry, Dosso et Maradi, le tre regioni prioritarie dell'aiuto svizzero in Niger.

B.

Il programma si prefigge di agire sull'autodeterminazione, le capacità e la legittimità di uomini e donne al fine di ridurre le disparità tra i sessi e di favorire la partecipazione delle donne nelle istanze decisionali a livello familiare, comunitario e politico, nel rispetto dei valori e dei ritmi di cambiamento della società nigeriana.

C.

988 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 ottobre 2005 e copre il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2008. Può essere denunciato per scritto da entrambe le Parti con un preavviso di sei mesi. È fatto salvo lo scioglimento immediato dell'accordo per motivi di forza maggiore (catastrofi naturali, situazioni di conflitto, cessazione delle attività di cooperazione della Svizzera ecc.).

4437

2.1.1.33

Accordo tra la Svizzera e il Niger concernente il progetto «Développement Local de Maradi, Phase 4», concluso il 28 ottobre 2005

A.

L'accordo definisce le modalità di attuazione inerenti al sostegno fornito dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) al progetto summenzionato. Si tratta di un progetto di cooperazione tecnica attuato autonomamente dalla DSC nella regione di Maradi, una delle tre regioni prioritarie dell'aiuto svizzero in Niger.

B.

Il programma si prefigge di contribuire a creare le condizioni per uno sviluppo sostenibile e di fornire agli attori locali le capacità di gestire e portare avanti tale sviluppo. I principali settori d'intervento sono: (1) lo sviluppo organizzativo e comunitario e la promozione delle istituzioni locali; (2) l'istruzione non formale; (3) la prevenzione dei conflitti in materia di diritto di pascolo.

C.

408 500 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 ottobre 2005 e copre il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005. Può essere denunciato per scritto da entrambe le Parti con un preavviso di sei mesi. È fatto salvo lo scioglimento immediato dell'accordo per motivi di forza maggiore (catastrofi naturali, situazioni di conflitto, cessazione delle attività di cooperazione della Svizzera ecc.).

4438

2.1.1.34

Accordo tra la Svizzera e il Niger concernente il «Programme d'appui au processus démocratique au Niger (Etat de droit), Phase 4», concluso il 28 ottobre 2005

A.

L'accordo definisce le modalità di attuazione inerenti al sostegno fornito dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) al programma summenzionato. Si tratta di un progetto di cooperazione tecnica attuato autonomamente dalla DSC.

B.

Il programma di prefigge di promuovere una gestione concertata delle risorse tra la popolazione, la società civile e le istituzioni statali basata sui principi dello stato di diritto, della partecipazione, della trasparenza, della responsabilità, dell'equità e dell'efficienza.

C.

600 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 ottobre 2005 e copre il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2006. Può essere denunciato per scritto da entrambe le Parti con un preavviso di sei mesi. È fatto salvo lo scioglimento immediato dell'accordo per motivi di forza maggiore (catastrofi naturali, situazioni di conflitto, cessazione delle attività di cooperazione della Svizzera ecc.).

4439

2.1.1.35

Accordo tra la Svizzera e il Niger concernente il «Programme d'appui au secteur de l'élevage (PASEL), Phase 4», concluso il 28 ottobre 2005

A.

L'accordo definisce le modalità di attuazione inerenti al sostegno fornito dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) al programma summenzionato. Si tratta di un progetto di cooperazione tecnica attuato autonomamente dalla DSC nelle regioni di Tillabéry, Dosso e Maradi, le tre regioni prioritarie dell'aiuto svizzero in Niger.

B.

Il programma si prefigge di garantire la mobilità dell'allevamento di bestiame e l'utilizzazione dei terreni da pascolo promuovendo le discussioni a livello locale sui diritti di pascolo e facilitando l'accesso alle strutture di sviluppo agli uomini e alle donne delle comunità pastorali.

C.

1,81 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 ottobre 2005 e copre il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2006. Può essere denunciato per scritto da entrambe le Parti con un preavviso di sei mesi. È fatto salvo lo scioglimento immediato dell'accordo per motivi di forza maggiore (catastrofi naturali, situazioni di conflitto, cessazione delle attività di cooperazione della Svizzera ecc.).

4440

2.1.1.36

Accordo fra la Svizzera e il Niger concernente il «Programme de développement local de Tillabéry, Phase 3», concluso il 28 ottobre 2005

A.

L'accordo definisce le modalità di attuazione inerenti al sostegno fornito dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) al programma summenzionato. Si tratta di un progetto di cooperazione tecnica attuato autonomamente dalla DSC nella regione di Téra, una delle regioni prioritarie dell'aiuto svizzero in Niger.

B.

Il programma si prefigge di migliorare l'economia familiare. La prossimità e la facilità di accesso ai servizi di qualità consentono di aumentare la produttività e di valorizzare la produzione. I principali settori d'intervento sono: (1) le conoscenze e innovazioni; (2) le aziende familiari; (3) le strutture intermedie.

C.

996 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 ottobre 2005 e copre il periodo dal 1° luglio 2005 al 31 luglio 2006. Può essere denunciato per scritto da entrambe le Parti con un preavviso di sei mesi. È fatto salvo lo scioglimento immediato dell'accordo per motivi di forza maggiore (catastrofi naturali, situazioni di conflitto, cessazione delle attività di cooperazione della Svizzera ecc.).

4441

2.1.1.37

Accordo tra la Svizzera e il Niger concernente il «Programme d'Autopromotion paysanne, Phase 2», concluso il 28 ottobre 2005

A.

L'accordo definisce le modalità di attuazione inerenti al sostegno fornito dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) al programma summenzionato. Si tratta di un progetto di cooperazione tecnica attuato dall'ONG tedesca EIRENE nella regione di Dosso, una delle regioni prioritarie dell'aiuto svizzero in Niger.

B.

Il programma si prefigge di consentire alla popolazione dei quattro comuni di Farrey, Tessa, Tchaingalla e Dosso di migliorare le proprie condizioni vitali e di sfruttare le proprie risorse in modo ottimale.

C.

450 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 ottobre 2005 e copre il periodo dal 1° febbraio 2005 al 31 dicembre 2007. Può essere denunciato per scritto da entrambe le Parti con un preavviso di sei mesi. È fatto salvo lo scioglimento immediato dell'accordo per motivi di forza maggiore (catastrofi naturali, situazioni di conflitto, cessazione delle attività di cooperazione della Svizzera ecc.).

4442

2.1.1.38

Accordo tra la Svizzera e il Niger concernente il «Programme d'éducation non formelle, Phase 2», concluso il 28 ottobre 2005

A.

L'accordo definisce le modalità di attuazione inerenti al sostegno fornito dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) al programma summenzionato. Si tratta di un progetto di cooperazione tecnica attuato dall'ONG nigeriana VIE nelle regioni di Gaya, Maradi e Téra, le tre regioni prioritarie dell'aiuto svizzero in Niger.

B.

Lo scopo del programma è di consentire ai partecipanti di acquisire, mediante metodi di apprendimento innovativi e incentivi pedagogici, le competenze necessarie a sostenere lo sviluppo locale.

C.

844 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 ottobre 2005 e copre il periodo dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2007. Può essere denunciato per scritto da entrambe le Parti con un preavviso di sei mesi. È fatto salvo lo scioglimento immediato dell'accordo per motivi di forza maggiore (catastrofi naturali, situazioni di conflitto, cessazione delle attività di cooperazione della Svizzera ecc.).

4443

2.1.1.39

Accordo tra la Svizzera e il Niger concernente il programma «Infrastructures en haute Intensité de Main d'oeuvre dans la zone Téra nord, Phase 1», concluso il 28 ottobre 2005

A.

L'accordo definisce le modalità di attuazione inerenti al sostegno fornito dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) al programma summenzionato. Si tratta di un progetto di cooperazione tecnica attuato da Intercooperation nella regione di Téra, una delle regioni prioritarie dell'aiuto svizzero in Niger.

B.

Il programma persegue due finalità. Innanzitutto, la realizzazione di infrastrutture locali (piste, trivellazioni) mediante un approccio HIMO (haute intensité de main d'oeuvre/elevato impiego di manodopera) deve offrire nuove opportunità di produzione; in secondo luogo, la creazione di impieghi temporanei deve consentire alle aziende più povere di diversificare le proprie attività e di rafforzare il proprio equilibrio economico.

C.

3,6 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 ottobre 2005 e copre il periodo dal 1° marzo 2005 al 31 agosto 2008. Può essere denunciato per scritto da entrambe le Parti con un preavviso di sei mesi. È fatto salvo lo scioglimento immediato dell'accordo per motivi di forza maggiore (catastrofi naturali, situazioni di conflitto, cessazione delle attività di cooperazione della Svizzera ecc.).

4444

2.1.1.40

Accordo fra la Svizzera e il Senegal concernente il «Programme d'appui au renforcement des capacités des acteurs du monde rural», concluso il 2 dicembre 2005

A.

Il programma è stato varato nel 1999 al fine di sostenere una strategia nazionale di formazione agricola e rurale (Stratégie Nationale de Formation Agricole et Rurale/SN-FAR). Esso incentiva gli attori a tutti i livelli a intraprendere i cambiamenti necessari in materia di strategie, dispositivi e pratiche di formazione affinché nelle zone rurali gli uomini e le donne, in particolare i giovani, trovino lavoro e possano continuare a vivere nella loro regione. Il programma favorisce, valorizza e diffonde idee e progetti di formazione validi ed efficaci, sostenuti dagli attori locali pubblici e privati. Favorisce le potenzialità delle associazioni professionali dei produttori e degli artigiani, promuove la formazione superiore e secondaria affinché risponda meglio ai bisogni delle regioni rurali e appoggia i meccanismi che regolano la partecipazione alla SN-FAR.

B.

Il programma si iscrive nell'ambito degli sforzi intrapresi al fine di promuovere una nuova economia agricola e rurale, che è fondamentale per lottare contro la povertà. Esso poggia sul sostegno di lunga data fornito dalla Svizzera dalla fine degli anni Settanta per promuovere i sistemi ufficiali di formazione nelle regioni rurali del Senegal. Il programma è sancito a livello istituzionale e gode della fiducia degli attori locali, degli enti governativi e delle organizzazioni non governative.

C.

4,87 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 dicembre 2005 e copre il periodo dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2009. Può essere denunciato per scritto da entrambe le Parti.

4445

2.1.1.41

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Tanzania, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il «Rural Livelihood Development Programme», concluso il 24 maggio 2005

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione concernente un programma di sviluppo rurale.

B.

L'obiettivo del programma è di ridurre la povertà nelle regioni rurali partecipando a iniziative locali private volte ad aumentare il reddito delle popolazioni e a migliorarne l'accesso ai servizi locali.

C.

12,5 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 maggio 2005 e copre il periodo dal 1° aprile 2005 al 31 marzo 2008. Può essere denunciato per scritto dalle Parti con un preavviso di tre mesi.

4446

2.1.1.42

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Repubblica del Madagascar, rappresentata dal Ministero della decentralizzazione e della pianificazione del territorio (MDAT), concernente la Strategia nazionale di sviluppo regionale e comunale, concluso il 24 giugno 2005

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo finanziario e tecnico fornito al Programma di sviluppo regionale e comunale del MDAT.

B.

Lo scopo del programma è di approfondire il processo di decentralizzazione in modo tale da favorire l'instaurazione di una democrazia di prossimità, responsabile ed efficiente, orientata allo sviluppo socioeconomico del Madagascar e alla riduzione della povertà.

C.

985 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 giugno 2005 e copre il periodo dal 1° luglio 2005 al 31 dicembre 2006. Può essere denunciato per scritto dalle Parti con un preavviso di tre mesi.

4447

2.1.1.43

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Repubblica del Madagascar, rappresentata dal Consiglio superiore per la lotta contro la corruzione, concernente un progetto di sostegno al Consiglio superiore per la lotta contro la corruzione, concluso il 24 febbraio 2005

A.

L'accordo definisce le attività e le modalità della cooperazione volta a rendere più efficace la lotta contro la corruzione in Madagascar.

B.

L'accordo si prefigge di potenziare le capacità del Consiglio superiore per la lotta contro la corruzione (CSLCC) di elaborare strategie di lotta contro la corruzione internazionale, istituire un'offerta di formazione adeguata, rafforzare le competenze di altre strutture della società civile, identificare gli intrighi delle reti internazionali e istituire uno strumento di valutazione.

C.

120 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 febbraio 2005 e copre il periodo dal 15 febbraio 2005 al 30 giugno 2006. Può essere denunciato per scritto dalle Parti con effetto immediato.

4448

2.1.1.44

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Ruanda, rappresentato dal Rwanda Information Technology Authority (RITA), concernente un contributo versato a un «Information and Communication Technology Service Centre (TIC)» a Kibuye, concluso l'11 luglio 2005

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione concernente l'istituzione di un centro decentralizzato di servizi TIC a Kibuye.

B.

I TIC svolgono una funzione importante nella politica di decentralizzazione e nello sviluppo comunale del Ruanda. La strategia nazionale adottata nell'ambito dei TIC prevede l'istituzione di servizi decentralizzati per consentire alle persone e alle organizzazioni interessate di utilizzare in maniera corretta ed efficace gli strumenti TIC e di beneficiare della consulenza e del sostegno appropriati.

C.

150 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 luglio 2005 e copre il periodo dal 1° luglio al 31 ottobre 2005. Può essere denunciato per scritto da entrambe le Parti con effetto immediato.

4449

2.1.1.45

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Governo della Repubblica del Ruanda, rappresentato dal Ministero della sanità, concernente il Programma «Renforcement de la santé publique dans la province de Kibuye», concluso il 13 maggio 2005

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione concernente il programma volto a migliorare la sanità pubblica nella provincia di Kibuye.

B.

Il programma sanitario è uno dei tre punti focali del programma speciale per il Ruanda elaborato in seguito alla decisione del Consiglio federale del settembre 2001 concernente il proseguimento della collaborazione con il Ruanda. Il programma si prefigge di ridurre nella provincia di Kibuye la mortalità causata da malattie che possono essere prevenute contribuendo in tal modo a lottare contro la povertà.

C.

1,1 milione di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 maggio 2005 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2005. Può essere denunciato per scritto da entrambe le Parti con un preavviso di tre mesi.

4450

2.1.1.46

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Ruanda, rappresentato dal Ministero dell'amministrazione locale, dello sviluppo comunitario e degli affari sociali, concernente il programma «Paix et décentralisation dans la Province de Kibuye», concluso il 13 aprile 2005

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione concernente il programma incentrato sulla pace e la decentralizzazione nella provincia di Kibuye.

B.

Il programma è uno dei tre punti focali del programma speciale per il Ruanda elaborato in seguito alla decisione del Consiglio federale del settembre 2001 concernente il proseguimento della cooperazione con il Ruanda. Esso si prefigge di fornire un contributo alla democratizzazione, alla lotta contro la povertà e alla promozione della pace sostenendo la decentralizzazione a Kibuye.

C.

2,15 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 aprile 2005 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2005. Può essere denunciato per scritto da entrambe le Parti con un preavviso di tre mesi.

4451

2.1.1.47

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e la cooperazione, e la Tanzania, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il programma nazionale per la lotta contro la malaria «NETCELL», concluso il 15 luglio 2005

A.

L'accordo definisce le modalità del sostegno tecnico e finanziario a favore del programma nazionale per la lotta contro la malaria.

B.

La malaria è una delle cause principali di malattia e di decesso in Tanzania.

Il programma NETCELL è volto a generalizzare la distribuzione e l'impiego di zanzariere impregnate di insetticida.

C.

1,49 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 luglio 2005 e copre il periodo dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2008. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi.

4452

2.1.1.48

Accordo tra la Svizzera e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente un contributo al progetto «Appui au Processus Electoral en République Démocratique du Congo», concluso il 30 settembre 2005

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo finanziario a favore del progetto che sostiene il processo elettorale nella Repubblica democratica del Congo.

B.

Sostenendo il processo elettorale nella Repubblica democratica del Congo, il progetto intende contribuire al successo della transizione attraverso istituzioni democratiche e legittime, primo passo indispensabile verso l'istituzione di uno Stato di diritto nella Repubblica democratica del Congo e condizione essenziale per lo sviluppo economico e sociale del Paese.

C.

1 milione di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 settembre 2005 e copre il periodo dal 1° agosto 2005 al 31 luglio 2006. Può essere denunciato per scritto da entrambe le Parti con un preavviso di 30 giorni.

4453

2.1.1.49

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Tanzania, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il programma sanitario, concluso il 24 novembre 2005

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione concernente il programma sanitario in Tanzania.

B.

La Tanzania persegue un processo di riforma del proprio sistema sanitario, sostenuto da parecchi donatori tra i quali la Svizzera. Il programma si prefigge di migliorare in maniera significativa i servizi sanitari forniti alla popolazione della Tanzania.

C.

19,5 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 novembre 2005 e copre il periodo dal 1° ottobre 2005 al 30 settembre 2008. Può essere denunciato per scritto da entrambe le Parti con un preavviso di tre mesi.

4454

2.1.1.50

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Tanzania, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente la strategia di riduzione della povertà in Tanzania, concluso il 24 novembre 2005

A.

L'accordo definisce le modalità del finanziamento per l'attuazione del piano concernente l'evoluzione della strategia di riduzione della povertà in Tanzania.

B.

La Tanzania ha adottato una strategia di riduzione della povertà nel 2001, che è stata rinnovata nel 2005. Il piano atto a seguire l'evoluzione della strategia si prefigge di fornire informazioni affidabili sulla situazione della povertà nel Paese e di analizzare i progressi compiuti nell'attuazione della strategia.

C.

2,4 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 novembre 2005 e copre il periodo dal 1° agosto 2005 al 30 giugno 2008. Può essere denunciato per scritto da entrambe le Parti con un preavviso di sei mesi.

4455

2.1.1.51

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Repubblica del Sudafrica, rappresentata dal Dipartimento dell'economia idraulica e forestale, concernente un progetto volto a sostenere le autorità locali nel settore dell'acqua, concluso il 18 novembre 2005

A.

L'accordo definisce le modalità del versamento del contributo finanziario a favore di un progetto volto a sostenere le autorità locali nel settore dell'acqua.

B.

Il progetto si prefigge di sostenere le autorità locali sudafricane nel settore dell'acqua e nell'ambito del buon governo e di trasformare la società mediante una gestione sistematica delle conoscenze.

C.

1,9 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 novembre 2005 e copre il periodo dal 1° aprile 2005 al 31 marzo 2008. Può essere denunciato per scritto da entrambe le Parti con un preavviso di 30 giorni.

4456

2.1.1.52

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Tanzania, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il Muhimbili Orthopaedic Institute, concluso l'8 dicembre 2005

A.

L'accordo definisce le modalità del finanziamento per l'attuazione della terza fase di sviluppo del Muhimbili Orthopaedic Institute (MOI).

B.

L'obiettivo del progetto è di potenziare il funzionamento dell'istituto MOI affinché possa diventare un centro di punta nel campo dell'ortopedia e della neurochirurgia.

C.

1,8 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 dicembre 2005 e copre il periodo dal 1° dicembre 2005 al 30 giugno 2008. Può essere denunciato per scritto da entrambe le Parti con un preavviso di tre mesi.

4457

2.1.1.53

Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Ecuador, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente il progetto di formazione professionale e di sviluppo locale (PROCEDE), concluso l'11 aprile 2005

A.

L'accordo definisce le modalità del finanziamento e dell'attuazione del progetto di formazione professionale e di sviluppo locale in alcune zone rurali dell'Ecuador.

B.

L'Ecuador è un Paese che ha iscritto nella sua politica di sviluppo la formazione professionale nelle zone rurali affinché la popolazione rurale partecipi maggiormente all'attività economica del Paese.

C.

500 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 aprile 2005 e copre il periodo dal 1° luglio 2004 al 30 giugno 2006. Può essere denunciato da entrambe le Parti in caso di violazione delle disposizioni contrattuali.

4458

2.1.1.54

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Honduras, rappresentato dal Ministero della cooperazione internazionale, concernente la terza fase del programma per la lotta integrata contro i parassiti nel settore agricolo (PROMIPAC), concluso il 12 aprile 2005

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra la Svizzera e l'Honduras nel settore della lotta integrata contro i parassiti nella piccola agricoltura (terza fase, 1° gennaio 2005­31 dicembre 2008).

B.

Esso costituisce il quadro giuridico per l'attuazione del programma regionale PROMIPAC in Honduras.

C.

760 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 aprile 2005 e copre il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2008. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi o, in caso di violazioni gravi delle disposizioni contrattuali, con effetto immediato.

4459

2.1.1.55

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Nicaragua, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente la terza fase del programma di promozione delle microimprese (PROEMPRESA), concluso il 29 marzo 2005

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra la Svizzera e il Nicaragua nel settore della promozione delle microimprese (terza fase, 1° gennaio 2003­31 dicembre 2005).

B.

Esso costituisce il quadro giuridico per l'attuazione del programma regionale PROEMPRESA in Nicaragua.

C.

2,3 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 29 marzo 2005 e copre il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2005. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi o, in caso di violazioni gravi delle disposizioni contrattuali, con effetto immediato.

4460

2.1.1.56

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e El Salvador, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente la terza fase del programma per la promozione della protezione integrata dei vegetali (PROMIPAC), concluso il 23 giugno 2005

A.

L'accordo disciplina la collaborazione tra la Svizzera e El Salvador nel quadro del programma di protezione integrata dei vegetali a favore delle piccole e medie imprese di contadini (terza fase del programma regionale, 1° gennaio 2005­31 dicembre 2008).

B.

Esso costituisce il quadro giuridico per l'attuazione del programma regionale PROMIPAC in El Salvador.

C.

1,75 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 aprile 2005 e copre il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2008. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi o, in caso di violazioni gravi delle disposizioni contrattuali, con effetto immediato.

4461

2.1.1.57

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Ecuador, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente il progetto volto a sostenere la decentralizzazione e lo sviluppo locale (PDDL), concluso l'11 aprile 2005

A.

L'accordo definisce le modalità del finanziamento e dell'attuazione del progetto volto a sostenere la decentralizzazione e lo sviluppo locale della municipalità di Nabon in Ecuador.

B.

L'Ecuador è un Paese che ha iscritto nella sua politica di sviluppo il potenziamento del processo di decentralizzazione affinché la popolazione partecipi maggiormente allo sviluppo che vi è alla base. La DSC appoggia tale processo su scala generale e in particolare rafforzando le capacità gestionali della municipalità di Nabon.

C.

2,2 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 aprile 2005 e copre il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2007. Può essere denunciato dalle Parti in caso di violazione delle disposizioni contrattuali.

4462

2.1.1.58

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Ministero peruviano degli affari esteri, rappresentato dall' «Agencia Peruana de Cooperación Internacional» (APCI), concernente il progetto volto a sostenere le micro e piccole imprese (APOMIPE), concluso il 7 aprile 2005

A.

L'accordo si prefigge di sostenere le micro e piccole imprese aiutandole a migliorare la loro competitività, a consolidare il loro potere negoziale e a favorire la loro integrazione sul mercato.

B.

L'accordo definisce gli aspetti operativi e amministrativi del progetto volto a sostenere le micro e piccole imprese.

C.

3,0625 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 aprile 2005 e copre il periodo dal 1° marzo 2005 al 29 febbraio 2008. Può essere denunciato per scritto dalle Parti con un preavviso di tre mesi in caso di violazione delle disposizioni contrattuali.

4463

2.1.1.59

Scambio di note tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Bolivia, rappresentata dal Ministero degli affari esteri, concernente la terza fase del progetto PADEM (Programma de Apoyo a la Democracia Municipal) dedicato al consolidamento dei processi democratici locali e allo sviluppo comunale, concluso il 19 gennaio 2005

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo finanziario a favore del progetto PADEM, il cui scopo è di consolidare i processi democratici locali e lo sviluppo comunale in Bolivia. Il progetto si prefigge innanzitutto di promuovere la partecipazione della popolazione indigena all'amministrazione comunale.

B.

La partecipazione attiva della popolazione agli affari pubblici è ritenuta indispensabile per garantire una distribuzione mirata ed efficiente delle risorse disponibili. In particolare, la partecipazione democratica della popolazione indigena favorisce uno sviluppo sociale equilibrato contribuendo in tal modo a lottare contro la povertà.

C.

2,8 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 gennaio 2005 e copre il periodo dal 1° aprile 2002 al 31 marzo 2005. Può essere denunciato per scritto dalle Parti con un preavviso di tre mesi in caso di violazione delle disposizioni contrattuali.

4464

2.1.1.60

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Ufficio del programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo ad Haiti, concernente la pubblicazione di uno studio sulla situazione delle armi leggere in tale Paese, concluso il 17 novembre 2005

A.

L'accordo definisce le modalità dell'attuazione di un mandato della DSC nell'ambito del PNUS ad Haiti concernente la pubblicazione di uno studio sulla situazione delle armi leggere in tale Paese.

B.

La proliferazione, il commercio illegale e la mancanza di controllo delle armi leggere ad Haiti costituiscono uno degli ostacoli principali al ristabilimento della sicurezza, condizione indispensabile per garantire l'efficacia e la sostenibilità degli sforzi intrapresi nel quadro dello sviluppo. La pubblicazione di questo studio ha contribuito a integrare la problematica nell'agenda politica di Haiti, in particolare in quella dei candidati alle elezioni nazionali.

C.

15 000 dollari americani.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 novembre 2005 e copre il periodo dal 1° ottobre 2005 al 30 settembre 2006. Può essere denunciato per scritto dalle Parti con un preavviso di 30 giorni.

4465

2.1.1.61

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Nicaragua, rappresentato dall'Istituto nazionale di studi territoriali (INETER), concernente un contributo a favore di uno studio sulle acque sotterranee effettuato nell'ambito del programma sull'acqua potabile AGUASAN, concluso il 28 luglio 2005

A.

L'accordo disciplina la cooperazione tra la Svizzera e il Nicaragua nell'ambito dello studio sulle acque sotterranee effettuato nei dipartimenti di Léon e di Chinandega in Nicaragua. La Svizzera stanzia il suo contributo nell'ambito del programma sull'acqua potabile AGUASAN, fase 12 (1° luglio 2004­31 dicembre 2007).

B.

L'accordo costituisce il quadro giuridico per il contributo summenzionato.

C.

135 260 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 luglio 2005 e copre il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 2005. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi o, in caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali, con effetto immediato.

4466

2.1.1.62

Accordo bilaterale tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Bolivia, rappresentata dal Ministero degli affari esteri e dal Viceministero della giustizia, concernente un progetto a favore della popolazione indigena («Pueblos Indígenas y Empoderamiento») volto a promuovere i diritti umani e, in particolare, quelli della popolazione indigena, concluso l'8 dicembre 2005

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo finanziario a favore del progetto «Pueblos Indigenas y Empoderamiento», il cui obiettivo e di promuovere e difendere i diritti umani e, in particolare, quelli della popolazione indigena in Bolivia.

B.

La discriminazione, l'impossibilità di accedere alla giurisdizione statale e la scarsa conoscenza dei diritti umani e dei diritti civili ostacolano gravemente lo sviluppo della popolazione indigena in Bolivia. Il rafforzamento della certezza del diritto e la tutela dei diritti della popolazione indigena povera devono consentire ai membri di queste comunità di sviluppare meglio i loro potenziali.

C.

950 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 dicembre 2005 e copre il periodo dal 1° settembre 2005 al 31 agosto 2008. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 90 giorni o, in caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali, con effetto immediato.

4467

2.1.1.63

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Missione di amministrazione ad interim delle Nazioni Unite per il Kosovo (UNMIK), che opera su mandato delle Istituzioni provvisorie di amministrazione autonoma (PISG), concernente il progetto «Women Business Development Project (WBDP)», concluso il 15 dicembre 2004

A.

L'accordo definisce le modalità di attuazione del progetto volto a promuovere le imprese dirette dalle donne. Esso elenca le prestazioni fornite dalla Svizzera e sottolinea l'esenzione fiscale di cui beneficia il progetto, conformemente alle disposizioni dell'accordo quadro concluso tra la Svizzera e l'UNMIK.

B.

Nell'economia privata del Kosovo, le donne sono nettamente sottorappresentate poiché dirigono solo l'1% circa delle imprese. Nel settore delle microimprese, tuttavia, le donne possono svolgere una funzione specifica importante per lo sviluppo economico contribuendo a migliorare l'integrazione femminile nella società kosovara.

C.

715 000 franchi.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 dicembre 2004 e copre il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005.

4468

2.1.1.64

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Consiglio dei ministri della Bosnia ed Erzegovina concernente la promozione dello sviluppo economico e il miglioramento della situazione occupazionale in Bosnia ed Erzegovina: promozione delle piccole e medie imprese nella Bosnia settentrionale, concluso il 5 giugno 2005

A.

Il progetto si prefigge di migliorare le condizioni settoriali, economiche e politiche generali in Bosnia ed Erzegovina e di sostenere lo sviluppo delle capacità imprenditoriali nella Bosnia settentrionale. Esso si estende ai settori seguenti: formazione e consulenza, sostegno delle piccole e medie imprese (PMI) dell'industria metallurgica, tessile, conciaria, calzaturiera e del legno; diversi servizi volti a migliorare le capacità tecniche delle PMI e le loro conoscenze nella gestione aziendale; perfezionamento e consulenza per le potenziali start-up in tutti i settori; corsi di perfezionamento e consulenza tecnica destinati ai fornitori di servizi incaricati dello sviluppo commerciale; promozione dell'economia locale in quattro comuni.

B.

Nel programma a medio termine (2004­2008) definito per la Bosnia ed Erzegovina, la DSC ha deciso di attribuire un'importanza prioritaria nelle sue attività di cooperazione alla promozione delle PMI. In tal modo, intende contribuire allo sviluppo economico sostenibile e al miglioramento della situazione occupazionale in questa regione.

C.

1,4 milioni di franchi.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 giungo 2005 e copre il periodo dal 1° gennaio 2004 al 30 giugno 2005. Se una Parte non rispetta le disposizioni contrattuali, l'altra Parte può accordarle un termine supplementare per adempiere agli impegni assunti. Se alla scadenza fissata non ha tenuto fede a tali impegni, l'accordo può essere denunciato per scritto con effetto immediato.

Nel caso in cui un evento imprevisto non consentisse di continuare il progetto, le due Parti possono risolvere l'accordo con effetto immediato.

4469

2.1.1.65

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), rappresentata dall'Ufficio di cooperazione in Bosnia ed Erzegovina, e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente un contributo a favore del progetto «Poverty Reduction Roundtable: Achieving MDG1 in Bosnia and Herzegovina», concluso il 7 giugno 2005

A.

Lo scopo di queste tavole rotonde è di contribuire alla realizzazione dell'Obiettivo di Sviluppo del Millennio n. 1 nel contesto generale della strategia di riduzione della povertà (PRS). Si tratta innanzitutto di analizzare la percezione della povertà in Bosnia ed Erzegovina e di comprendere quali siano le forme attuali di povertà in questo Paese, sostenendo i servizi nazionali nella ricerca di soluzioni politiche innovative.

B.

Sostegno per l'organizzazione di queste tavole rotonde dedicate alla lotta contro la povertà e fondate sulle strategie di riduzione della povertà.

C.

18 800 franchi.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 giugno 2005 e copre il periodo dal 10 al 30 giugno 2005. Se una Parte non rispetta le disposizioni contrattuali o non adempie agli impegni assunti, l'altra Parte può denunciare per scritto l'accordo con effetto immediato.

4470

2.1.1.66

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), il Consiglio dei ministri della Bosnia ed Erzegovina, rappresentato dal Ministero del commercio con l'estero e delle relazioni economiche, dal Ministero della sanità della Federazione della Bosnia ed Erzegovina e dal Ministero della sanità e della sicurezza sociale della Republika Srpska, concernente l'attuazione del progetto di medicina familiare in Bosnia ed Erzegovina (fase 3), concluso il 29 marzo 2005

A.

L'accordo si prefigge di sostenere le riforme intraprese nel settore dell'assistenza medica di base e di contribuire allo sviluppo della medicina familiare in Bosnia ed Erzegovina, al perfezionamento nel settore dell'assistenza medica di base e all'attuazione del progetto di medicina familiare nei centri sanitari e negli ambulatori scelti a tale scopo.

B.

Il progetto completa le attività condotte nell'ambito dei due progetti «Family Medicine in BiH» e «Continuous Medical Education in Primary Health Care». I temi prioritari sono, in particolare, il perfezionamento nel settore delle cure e il miglioramento dell'assistenza medica.

C.

3,429 milioni di franchi.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 29 marzo 2005 e copre il periodo dal 1° gennaio 2004 al 30 settembre 2006. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 30 giorni.

4471

2.1.1.67

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Governo della Serbia e Montenegro, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente il progetto «Support to the Ministry of Foreign Affairs of Serbia and Montenegro», concluso il 28 giugno 2005

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo versato per sostenere le riforme istituzionali in Serbia e Montenegro.

B.

Dopo un isolamento di dieci anni a causa delle sanzioni dell'ONU, la situazione in materia di riforme istituzionali si è drasticamente deteriorata in Serbia. Durante il periodo di transizione successivo a tale isolamento è importante sviluppare e sostenere maggiormente le riforme democratiche, nelle quali il Ministero degli affari esteri svolge una funzione di primo piano.

C.

515 000 franchi. Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 giugno 2005 e copre il periodo da giugno 2005 a maggio 2007. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 60 giorni.

4472

2.1.1.68

Memorandum of Understanding tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Repubblica di Serbia, rappresentata dal Comune di Cacak, concernente il progetto «Technical Cooperation in the Establishment of a Regional Centre for Professional Development of Education Personnel», concluso il 10 marzo 2005

A.

L'accordo definisce le modalità del sostegno accordato per migliorare le capacità didattiche del corpo insegnante nelle scuole del comune di Cacak, consentendo al personale di familiarizzarsi con i nuovi metodi d'insegnamento.

B.

L'accordo garantisce una base legale al Centro regionale di sviluppo professionale per il corpo insegnante a Cacak.

C.

100 000 euro.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 marzo 2005 e copre il periodo compreso tra l'inizio del 2005 e la fine del 2006. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi.

4473

2.1.1.69

Accordo tra la Svizzera, rappresentata della Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Repubblica di Serbia, rappresentata dal Ministero dell'educazione, concernente il progetto «Financial Contribution to the Project: Education Reform Coordination Unit (ERCU), Phase 2003­2006», concluso il 14 ottobre 2005

A.

L'ERCU garantisce il coordinamento presso il Ministero dell'educazione, attua le riforme nel settore dell'educazione e coordina l'organizzazione strutturale dell'amministrazione in seno al ministero.

B.

Dopo l'insediamento del nuovo governo democratico nel 2000, si è constatata la necessità di intraprendere con urgenza delle riforme del sistema educativo.

C.

289 000 franchi.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 ottobre 2005 e copre il periodo dal 1° agosto 2003 al 30 luglio 2006. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di due mesi.

4474

2.1.1.70

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Repubblica di Macedonia, rappresentata dal Ministero dell'ambiente e della pianificazione tecnica, concernente il progetto «Pelister Mountain Conservation Project», concluso il 14 luglio 2005

A.

L'accordo definisce le modalità del sostegno accordato per migliorare le norme di accesso al parco nazionale Pelister e le norme di sfruttamento e per promuovere un'utilizzazione rispettosa delle risorse naturali nel parco e nei dintorni di esso con la partecipazione dei comuni e della direzione del parco nazionale.

B.

L'accordo definisce le modalità di attuazione del programma, che si prefigge di fornire ai comuni e alla direzione del parco nazionale Pelister i mezzi per utilizzare e conservare il parco nazionale correttamente e nel rispetto dell'ambiente.

C.

966 000 franchi.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° luglio 2004 e copre il periodo dal 1° luglio 2004 al 31 dicembre 2006. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 180 giorni.

4475

2.1.1.71

A.

Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Romania, rappresentata dal Ministero della sanità, concluso il 27 luglio 2005

Il progetto si prefigge innanzitutto di aumentare le possibilità di sopravvivenza dei pazienti ricoverati d'urgenza.

Lo scopo del progetto è di consentire alla popolazione romena di accedere a un'assistenza di qualità nel campo della medicina d'urgenza. Più specificatamente, intende istituire entro la fine del 2007 un sistema sostenibile per quanto riguarda la formazione di base e il perfezionamento nel campo della medicina d'urgenza e garantire l'applicazione efficace di strumenti e meccanismi di controllo della qualità e di monitoraggio nel campo della medicina d'urgenza in 14 distretti pilota suddivisi sull'intero territorio nazionale.

B.

L'accordo definisce gli obblighi delle Parti contraenti, le modalità di attuazione da parte del partner cui è stato affidato il mandato e la procedura applicabile in caso di disaccordo.

C.

2,8 milioni di franchi.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 luglio 2005 e copre il periodo dal 1° luglio 2005 al 31 dicembre 2007. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 90 giorni in caso di violazione delle disposizioni contrattuali.

4476

2.1.1.72

A.

Accordo tra il Governo svizzero e il Consiglio dei ministri dell'Albania concernente l'ammodernamento degli Archivi nazionali di Albania (fase III, marzo 2005­febbraio 2008), concluso il 19 maggio 2005

Il progetto è volto a sostenere il Consiglio dei ministri e la direzione generale degli Archivi nazionali nell'ammodernamento degli Archivi nazionali di Albania a livello centrale e locale.

Le attività del progetto comprendono: (i) un sistema di manutenzione e la dotazione, per l'immobile annesso agli Archivi, di un dispositivo di sicurezza, un impianto di climatizzazione e un sistema di archivi appropriati; (ii) la manutenzione e l'aggiornamento delle banche dati numeriche interne ed esterne; (iii) l'approfondimento delle conoscenze giuridiche, professionali e tecnologiche del gruppo di archivisti che lavora negli archivi regionali e centrali e nell'amministrazione pubblica.

B.

L'accordo definisce gli obblighi delle Parti contraenti, le modalità di attuazione del progetto da parte dei partner (Archivio federale svizzero), la supervisione del progetto e la procedura applicabile in caso di disaccordo.

C.

1,05 milioni di franchi.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 maggio 2005 e copre il periodo dal 1° marzo 2005 al 28 febbraio 2008 (o finché le Parti avranno adempiuto i loro obblighi). Se una Parte viola le disposizioni contrattuali (...), l'altra Parte può notificare la sua intenzione di sospendere l'applicazione dell'accordo.

Se la causa della sospensione è ancora valida dopo un termine di 90 giorni, la Parte lesa può denunciare l'accordo con effetto immediato.

4477

2.1.1.73

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Repubblica del Kirghizistan, rappresentata dall'Ufficio nazionale per la registrazione dei diritti reali immobiliari, concernente il progetto di assistenza legale alla popolazione rurale, concluso il 14 giugno 2005

A.

L'accordo definisce i diritti e le responsabilità generali attribuiti alla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e al Governo kirghiso nell'attuazione del progetto «Legal Assistance to Rural Citizens» in Kirghizistan.

B.

L'accordo si prefigge innanzitutto di garantire la continuazione e il potenziamento della rete giuridica, contribuire al processo di riforma legislativa e sostenere gli sforzi intrapresi per rendere l'assistenza giuridica più sostenibile e accessibile alle popolazioni rurali, in particolare nei settori della proprietà fondiaria e dell'agricoltura, al fine di ridurre la povertà nelle zone rurali del Kirghizistan.

C.

1,3 milioni di franchi.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore al momento della sua firma e copre il periodo dal 1° gennaio 2005 al 30 giugno 2006. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi.

4478

2.1.1.74

Accordo tra il Governo svizzero, rappresentato dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Agenzia di aiuto alla cooperazione tecnica e allo sviluppo (ACTED) concernente il progetto «Pamir High Mountains Integrated Project», concluso il 5 settembre 2005

A.

L'accordo definisce i diritti e le responsabilità generali attribuiti alla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e all'Agenzia di aiuto alla cooperazione tecnica e allo sviluppo (ACTED) nell'attuazione del progetto «Pamir High Mountains Integrated Project» in Tagikistan.

B.

L'accordo si prefigge innanzitutto di sostenere lo sviluppo economico generale, la riabilitazione delle infrastrutture sociali e lo sviluppo comunitario, ponendo l'accendo sulla problematica della parità tra uomo e donna e la governance locale.

C.

750 000 franchi.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore al momento della sua firma e copre il periodo dal 1° febbraio 2005 al 31 dicembre 2007. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi.

4479

2.1.1.75

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente l'attuazione del progetto volto a instaurare un sistema di governo elettronico a livello dell'amministrazione territoriale in Armenia, concluso il 26 maggio 2005

A.

Il progetto di governo elettronico persegue l'obiettivo generale seguente: contribuire a migliorare le condizioni quadro della governance fornendo al pubblico un accesso diretto alle informazioni ufficiali e facilitando l'interazione tra il pubblico e l'amministrazione. Gli obiettivi specifici sono i seguenti: (a) mettere a disposizione del pubblico le informazioni ufficiali provenienti dall'amministrazione sotto forma elettronica (sistema di governo elettronico); (b) istituire le condizioni legali e le infrastrutture necessarie per migliorare le interazioni tra il pubblico e l'amministrazione; (c) potenziare le capacità delle amministrazioni regionali, incluse le municipalità urbane e rurali, affinché forniscano informazioni e servizi in rete; e (d) sensibilizzare i media e il pubblico sulle nuove possibilità di interazione con l'amministrazione.

B.

Poiché l'Armenia dispone di scarse risorse naturali ed è isolata dal profilo geografico, il governo e il settore privato puntano sulle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione per potenziare lo sviluppo del Paese. Il progetto di governo elettronico lanciato con l'aiuto del PNUS intende migliorare la trasparenza e l'efficienza nel funzionamento dell'amministrazione e facilitare al pubblico l'accesso alle informazioni e ai servizi pubblici.

C.

300 000 franchi.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 maggio 2005 e copre il periodo dal 1° giugno 2005 al 31 maggio 2007. Nel caso in cui una Parte non adempia gli impegni assunti o violi gravemente una disposizione o un obiettivo essenziale dell'accordo, quest'ultimo può essere denunciato con un preavviso di 30 giorni.

4480

2.1.1.76

Accordo quadro tra il Governo svizzero, rappresentato dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) concernente l'assegnazione di esperti, il distaccamento di impiegati e il sostegno al personale dell'OMS in situazioni di emergenza e di postemergenza, concluso il 26 giugno 2005

A.

L'accordo definisce le modalità di distaccamento di esperti svizzeri all'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

B.

Esso definisce le modalità del distaccamento di esperti svizzeri all'OMS in situazioni di emergenza e di postemergenza e di un eventuale finanziamento delle spese di personale se il distaccamento di esperti non è possibile. Un accordo specifico disciplina le singole assegnazioni o i singoli contributi.

C.

Nessuna.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 giugno 2005 per una durata di tre anni ed è rinnovabile con l'accordo delle due Parti. Può essere denunciato per scritto da entrambe le Parti previa consultazione e con un preavviso di tre mesi.

4481

2.1.1.77

Accordo tra il Governo svizzero, rappresentato dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Governo della Repubblica di Serbia, rappresentato dal Ministero della sanità, concernente il progetto «Project Rehabiliation of the Special Hospital for pulmonary diseases Dr. Vasa SavicZrenjanin, department in Jasa Tomic, after the floods», concluso il 30 settembre 2005

A.

L'accordo disciplina le modalità applicabili alla ricostruzione dell'ospedale di Jasa Tomic, gravemente danneggiato dalle inondazioni.

B.

Le inondazioni hanno causato danni ingenti. Affinché i pazienti possano di nuovo essere curati in condizioni normali, è necessario ricostruire la cucina e una parte dell'edificio.

C.

100 000 euro.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 settembre 2005 e copre il periodo dal 1° agosto 2005 al 30 aprile 2006. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi.

4482

2.1.1.78

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Repubblica d'Armenia, rappresentata dal Ministero del lavoro e degli affari sociali, concernente l'attuazione del progetto relativo all'istituzione di un centro medico-sociale e di alloggi sociali in un ambiente appropriato, «Socio-Healthcare Center and Social Housing in Supportive Environment» a Kanaker-Zeytoun (Yerevan), concluso il 6 settembre 2005

A.

L'accordo definisce le modalità del sostegno accordato al processo di riforma in corso nel settore della decentralizzazione, della protezione sociale e degli alloggi sociali. Lo scopo del progetto è di contribuire all'integrazione sostenibile dei rifugiati.

B.

L'accordo definisce le modalità di costruzione del centro medico-sociale e degli alloggi sociali in un ambiente appropriato. Si tratta innanzitutto di garantire un nuova forma di previdenza sociale a favore delle persone anziane, dei rifugiati più vulnerabili, degli sfollati e della popolazione locale. Tali edifici devono essere conformi alla politica del governo.

C.

350 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è stato firmato il 6 settembre 2005 e copre il periodo dal 1° luglio 2005 al 31 dicembre 2006. Per garantire il rispetto delle disposizioni contrattuali, l'accordo definisce le modalità applicabili in caso di controversia.

4483

2.1.1.79

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Armenia, rappresentata dal Dipartimento delle situazioni di emergenza, concernente il progetto di sostegno del sistema armeno di aiuto in caso di catastrofe, concluso l'11 marzo 2005

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione tecnica e finanziaria accordata dalla DSC per potenziare le capacità locali di gestione delle catastrofi in Armenia.

B.

L'accordo definisce le modalità di attuazione del progetto di sostegno. Poiché l'Armenia è molto esposta ai terremoti, lo scopo del progetto è di consentire ai pompieri locali di reagire prontamente e con i mezzi propri.

C.

500 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 marzo 2005 e copre il periodo dal 1° febbraio 2005 al 31 dicembre 2005. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi.

4484

2.1.1.80

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Georgia, rappresentata dal Ministero dell'interno, concernente il progetto di sostegno del sistema georgiano di aiuto in caso di catastrofe, concluso il 2 dicembre 2005

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione tecnica e finanziaria accordata dalla DSC per potenziare le capacità locali di gestione delle catastrofi in Georgia.

B.

L'accordo definisce le modalità di attuazione del progetto di sostegno.

Essendo basato soprattutto sulla formazione di istruttori di salvataggio, il progetto deve consentire alla Georgia di reagire prontamente e con i mezzi propri in caso di catastrofi naturali.

C.

50 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 dicembre 2005 e copre il periodo dal 1° dicembre 2005 al 31 dicembre 2006. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi.

4485

2.1.1.81

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Repubblica di Bielorussia, rappresentata dal Ministero delle situazioni d'emergenza, concernente l'attuazione del progetto «Amélioration de la sécurité en matière d'incendie dans les ménages de personnes défavorisées en République du Bélarus», concluso il 2 settembre 2005

A.

L'accordo definisce le modalità del sostegno che la DSC continuerà a fornire per migliorare la sicurezza antincendio nelle economie domestiche delle persone sfavorite.

B.

L'accordo disciplina le modalità di attuazione del progetto, che prevede la continuazione del progetto pilota lanciato nel 2002 dal Ministero delle situazioni d'emergenza con la partecipazione finanziaria della DSC. Del progetto, che concerne l'installazione di rivelatori di fumo nelle economie domestiche delle famiglie numerose e delle persone disabili, dovrebbero beneficiare circa 47 500 persone.

C.

80 954 dollari americani.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 settembre 2005 e copre il periodo dal 2 settembre al 31 dicembre 2005. Può essere denunciato da entrambe le Parti in caso di forza maggiore o da una sola Parte se l'altra non adempie le disposizioni contrattuali.

4486

2.1.1.82

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente la ripartizione dei costi di attuazione delle piccole iniziative locali promosse in Bielorussia nell'ambito del programma CORE (Cooperation for Rehabilitation Programme in Chernobyl area), concluso il 28 luglio 2005

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo finanziario accordato dalla DSC per mettere in atto le piccole iniziative locali promosse in Bielorussia nell'ambito del programma CORE.

B.

L'accordo definisce le modalità di stanziamento del contributo finanziario versato dalla DSC al PNUS. Lo scopo del progetto è di sostenere finanziariamente le piccole iniziative locali promosse nelle regioni contaminate dal disastro di Chernobyl.

C.

52 948 dollari americani.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 luglio 2005 e copre il periodo dal 1° agosto 2005 al 15 dicembre 2006. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 30 giorni.

4487

2.1.1.83

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), rappresentata dal Direttore regionale per l'Europa, concernente la costruzione di un istituto d'integrazione per malati mentali a Fushe-Kosovo in Kosovo, firmato il 15 dicembre 2004 dall'OMS e il 4 gennaio 2005 dalla DSC

A.

L'accordo definisce le modalità per la continuazione del sostegno fornito dalla DSC al fine di migliorare le condizioni di cura dei malati mentali in Kosovo.

B.

Il Ministero della sanità del Kosovo ha auspicato che il progetto dell'OMS sia realizzato dall'Ufficio della cooperazione della DSC a Pristina.

C.

214 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 gennaio 2005 e copre il periodo dal 15 novembre 2004 al 30 giugno 2005.

4488

2.1.1.84

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dall'Ufficio di collegamento della Svizzera a Pristina per la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), il Ministero della sanità in Kosovo, rappresentato dal Ministro della sanità, e la Missione ad interim delle Nazioni Unite per il Kosovo (UNMIK), rappresentata dal rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite in Kosovo, concernente le costruzioni seguenti: istituto d'integrazione per malati mentali a Mitrovica, istituto d'integrazione per malati mentali a Peja, istituto d'integrazione per malati mentali a Pristina, «Intensive Care Psychiatric Unit» (ICPU) a Pristina, firmato il 10 settembre 2004

A.

L'accordo definisce le modalità per la continuazione del sostegno fornito dalla DSC al fine di migliorare le condizioni di cura dei malati mentali in Kosovo.

B.

L'accordo definisce le modalità di esecuzione del programma, il quale prevede che gli istituti realizzati siano gestiti e mantenuti in modo efficiente e possano essere utilizzati da tutta la popolazione del Kosovo e che ogni istituto riservi almeno due posti per i pazienti espulsi dalla Svizzera e la cui patologia corrisponde alle cure dispensate.

C.

1,04 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 settembre 2004 per un periodo di due anni. Può essere denunciato per scritto dalle Parti con un preavviso di 30 giorni, che segue un avviso preliminare di 60 giorni.

4489

2.1.1.85

Memorandum of Understanding tra la Svizzera e l'Indonesia concernente il progetto «Cash for Host», concluso il 4 febbraio 2005

A.

L'accordo definisce le modalità del progetto «Cash for Host» nella provincia di Aceh dopo lo tsunami del 26 dicembre 2004.

B.

L'accordo definisce le modalità di attuazione del programma, che prevede il rimborso di una parte delle spese sopportate dalle persone che hanno accolto a casa loro vittime dello tsunami del 26 dicembre 2004 e il sostegno accordato alle istituzioni sociali per l'alloggio privato delle vittime.

C.

900 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 febbraio 2005 e copre il periodo dal 4 febbraio 2005 al 30 aprile 1005. Può essere denunciato in qualsiasi momento dalle Parti per scritto e con un preavviso di 30 giorni.

4490

2.1.1.86

Memorandum of Understanding tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Indonesia, rappresentata dal Governo della provincia di Aceh, concernente il ripristino del sistema di distribuzione di acqua potabile a Banda Aceh e a Aceh Besar, concluso il 15 marzo 2005

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo versato dalla Svizzera per ripristinare il sistema di distribuzione di acqua potabile dopo lo tsunami del 26 dicembre 2004.

B.

L'accordo definisce le modalità di attuazione del programma che si prefigge di ripristinare l'infrastruttura necessaria per l'approvvigionamento idrico e di migliorare l'accesso all'acqua pulita.

C.

1,5 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 marzo 2005 e copre il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 1005. Può essere denunciato in qualsiasi momento per scritto e con un preavviso di 30 giorni.

4491

2.1.1.87

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e lo Sri Lanka, rappresentato dal Ministero delle finanze e della pianificazione, concernente il programma «Cash for Rehabilitation», concluso il 6 aprile 2005

A.

L'accordo definisce le modalità inerenti ai provvedimenti di ripristino e di aiuto adottati dopo lo tsunami del 26 dicembre 2004.

B.

L'accordo definisce le modalità di attuazione del programma che si prefigge di sostenere la popolazione colpita dallo tsunami affinché possa ritornare alla normalità.

C.

7 milioni di dollari americani.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 aprile 2005 e rimarrà in vigore fino alla conclusione delle attività ivi menzionate, sempre che le Parti contraenti non decidano altrimenti. Può essere denunciato in qualsiasi momento per scritto e con un preavviso di 30 giorni.

4492

2.1.1.88

Memorandum of Understanding fra la Svizzera e lo Sri Lanka concernente il ripristino e la ricostruzione delle scuole distrutte dallo tsunami del 26 dicembre 2004, concluso il 10 marzo 2005

A.

L'accordo definisce le modalità di ripristino e di ricostruzione delle scuole distrutte dallo tsunami del 26 dicembre 2004.

B.

L'accordo definisce le modalità di attuazione del programma che prevede il ripristino e la ricostruzione di sette scuole del distretto di Matara e di una scuola del distretto di Jaffna, tutte distrutte dallo tsunami del 26 dicembre 2004.

C.

1,75 milioni di franchi per le scuole del distretto di Matara e 750 000 franchi per la scuola del distretto di Jaffna.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 marzo 2005 e rimarrà in vigore fino alla conclusione delle attività ivi menzionate, sempre che le Parti contraenti non decidano altrimenti. Può essere denunciato in qualsiasi momento per scritto e con un preavviso di 30 giorni.

4493

2.1.1.89

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) concernente un contributo al progetto di aiuto d'urgenza varato in Afghanistan, concluso l'8 agosto 2005

A.

Il contributo consente di finanziare la distribuzione di sementi di grano per venire in aiuto alla popolazione indigente nelle regioni a rischio dell'Afghanistan.

B.

L'accordo definisce gli aspetti operativi e amministrativi dell'attuazione del programma.

C.

1,5 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato il vigore l'8 agosto 2005 e copre tutto il periodo del progetto (1° luglio 2005­31 dicembre 2006). Esso si estingue dopo l'adempimento di tutti gli obblighi reciproci. Se la FAO non adempie le disposizioni contrattuali per più di tre mesi, la DSC può denunciare l'accordo con effetto immediato.

4494

2.1.1.90

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) a Khartoum, concluso il 25 ottobre 2005

A.

L'accordo definisce le modalità applicabili alla supervisione del progetto, il cui scopo e di migliorare la problematica dell'acqua potabile in Sudan.

B.

L'accordo definisce le modalità di attuazione del programma. Il progetto UNICEF WES si prefigge di migliorare, per il 2005, le attività correlate alla distribuzione di acqua potabile e al risanamento degli impianti, ripristinando e costruendo pompe manuali, dighe, serbatoi e latrine per la comunità e le scuole. Anche i corsi di formazione inerenti alla costruzione, ai lavori di manutenzione e di riparazione e all'igiene svolgono una funzione importante nell'ambito del programma.

C.

180 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 ottobre 2005 e copre il periodo dal 25 ottobre 2005 al 31 dicembre 2007. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi. Entrambe le Parti possono risolverlo anche di comune intesa.

4495

2.1.1.91

Accordo tra la Confederazione svizzera e la Repubblica Araba Siriana concernente la cooperazione tecnica in caso di catastrofe e la prevenzione delle catastrofi naturali, concluso il 6 luglio 2005

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione tecnica tra la Repubblica Araba Siriana e la Svizzera per quanto concerne l'aiuto umanitario in caso di catastrofe naturale o di crisi e la prevenzione delle catastrofi naturali.

B.

L'accordo si prefigge di migliorare la cooperazione tra i due Paesi in caso di catastrofe o di crisi e di facilitare la collaborazione in caso di intervento della Catena svizzera di salvataggio.

C.

Nessuna.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore un mese dopo la sua firma avvenuta il 6 luglio 2005. È valido per un anno e può essere prorogato tacitamente per una durata indeterminata. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi.

4496

2.1.1.92

Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Hascemita di Giordania concernente il progetto «Capacity Building Project Department of Palestinian Affairs (DPA)», concluso le 17 giugno 2005

A.

L'accordo concerne il contributo della DSC a favore del progetto «Capacity Building DPA». Definisce le modalità di attuazione del progetto e di stanziamento dei fondi.

B.

L'accordo definisce le modalità di attuazione del progetto, il cui scopo è di rafforzare la capacità istituzionale del «Department of Palestinian Affairs» (DPA) in Giordania e di elaborare una strategia operativa e partenariale a medio termine per rispondere ai bisogni dei rifugiati palestinesi.

C.

172 500 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 giugno 2005 e copre il periodo dal 1° giugno 2005 al 31 luglio 2006. Esso si estingue non appena le due Parti hanno adempiuto i loro obblighi contrattuali. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi.

4497

2.1.1.93

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) concernente il contributo 2005 al programma del Centro di sviluppo dell'OCSE, concluso il 14 giugno 2005

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo finanziario versato dalla DSC a favore del programma del Centro di sviluppo dell'OCSE per il 2005.

B.

Esso definisce le modalità di utilizzazione del contributo 2005, con il quale si prevede di sostenere i progetti iscritti nel programma di lavoro 2005­2006 del Centro di sviluppo e concernenti i temi prioritari seguenti: 1. lavori relativi alla coerenza politica; 2. finanziamento dello sviluppo e sostegno pubblico; 3. riforme governative e sviluppo istituzionale; 4. sostegno dell'iniziativa OCSE ­ NEPAD (Nuovo partenariato per lo sviluppo dell'Africa).

C.

200 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 giugno 2005 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2005.

4498

2.1.1.94

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Istituto per la democrazia e l'assistenza elettorale IDEA), concernente il contributo a favore del programma dell'Istituto per gli anni 2005­2007, concluso il 17 marzo 2005

A.

L'accordo definisce le modalità del sostegno finanziario accordato dalla DSC al programma dell'Istituto per gli anni 2005­2007.

B.

International IDEA si è prefissata di promuovere una democrazia sostenibile e di rafforzare i processi elettorali necessari a tale scopo. Per conseguire tale obiettivo, l'Istituto lavora sia con democrazie emergenti sia con democrazie tradizionali. Esso aiuta determinati Paesi e regioni a sviluppare e a consolidare le proprie istituzioni democratiche. I suoi sforzi si concentrano soprattutto nei Paesi del Sud che si sono dotati di recente di strutture democratiche o che hanno intrapreso la via della democratizzazione.

C.

3 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 marzo 2005 e copre il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2007.

4499

2.1.1.95

Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) concernente il contributo 2005­2007 al «Creditor Reporting System», concluso il 25 marzo 2005

A.

L'accordo concerne le modalità del contributo versato dalla DSC a favore del progetto «Creditor Reporting System».

B.

Definisce le modalità di utilizzazione del contribuito per il periodo dal marzo 2005 al marzo 2007 per l'allestimento di statistiche relative alle prestazioni di aiuto nell'ambito della lotta contro l'HIV/AIDS (raccolta e controllo della qualità delle statistiche fornite da altri Stati CAS e dalle Organizzazioni multilaterali) e la diffusione dei dati.

C.

20 000 euro.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 marzo 2005 e copre il periodo dal 1° marzo 2005 al 31 marzo 2007.

4500

2.1.1.96

A.

Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) concernente il programma «Horizontal Programme on Policy Coherence», concluso il 25 agosto 2005

Il Comitato per l'aiuto allo sviluppo dell'OCSE (CAS) serve quale forum per dibattiti politici in materia di politica dello sviluppo e per l'elaborazione comune di documenti normativi in questo ambito. I membri si scambiano le loro idee e interessi in un clima di estrema libertà al fine di migliorare costantemente la qualità dell'aiuto allo sviluppo nel suo insieme.

Un aspetto dell'efficacia dell'aiuto allo sviluppo è la coerenza fra i vari settori politici per quanto concerne le ripercussioni ai fini della riduzione della povertà. Su questo tema, l'OCSE ha istituito l'«horizontal programme on policy coherence». La designazione «orizzontale» è da ricondurre al fatto che il programma si prefigge di esaminare e promuovere la coerenza fra le politiche dei diversi attori OCSE.

B.

La Svizzera riveste un ruolo importante per quanto concerne la coerenza fra gli Stati donatori del CAS e promuove proprio l'attuazione di questo importante fattore nell'ambito della riduzione della povertà. Di fatto, fornisce un contributo sostanziale nell'elaborazione di questo programma. I risultati intermedi sono interessanti e sono stati definite le future linee d'azione. Nel 2005 il programma è divenuto un'unità a sé all'interno del CAS e, in quanto entità trasversale, necessita di particolare attenzione affinché possa estendersi all'interno dell'OCSE.

C.

150 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 agosto 2005 e copre il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 e si estingue non appena tutti gli impegni contrattuali saranno adempiuti.

4501

2.1.1.97

Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Banca mondiale (BM) concernente il contributo al «Multi-Donor Trust Fund for Statistical Capacity Building-II», concluso il 4 gennaio 2006

A.

L'accordo concerne il contributo versato dalla DSC al Trust Fund for Statistical Capacity Building II della Banca mondiale per gli anni 2005­2010.

B.

Definisce le modalità di utilizzazione del contributo versato per il periodo 2005­2010 a questo Fondo destinato ad aiutare i Paesi in sviluppo a elaborare strategie nazionali di sviluppo della statistica e a rafforzare le capacità statistiche in settori prioritari specifici. È legato a PARIS 21 e consente alla Svizzera di partecipare agli sforzi internazionali per promuovere la formazione di capacità statistica nei Paesi più poveri.

C.

250 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 gennaio 2006 e copre il periodo dal 15 dicembre 2005 al 31 dicembre 2010 e si estingue appena tutti gli impegni contrattuali saranno adempiuti.

4502

2.1.1.98

Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) concernente «a voluntary contribution to the Secretariat of the PARIS 21 Consortium», concluso il 20 dicembre 2005

A.

L'accordo concerne il finanziamento della DSC a favore del Consortium PARIS 21 (Partnership in Statistics for Development in the 21st Century).

B.

Definisce le modalità di utilizzazione del contributo 2005 per il finanziamento di programmi regionali, gruppi tematici e attività volte al promovimento e alla diffusione di PARIS 21. Questa iniziativa internazionale consente alla DSC di promuovere la formazione di capacità statistiche nei Paesi in sviluppo.

C.

150 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 dicembre 2005 e copre il periodo dal 1° gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2005 e si estingue appena saranno stati adempiuti gli impegni reciproci.

4503

2.1.1.99

Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) concernente il contributo al progetto «Metagora ­ Measuring Democracy, Human Rights and Good Governance», concluso il 20 dicembre 2005

A.

L'accordo concerne il finanziamento del DSC a favore del progetto pilota METAGORA (Measuring Democracy, Human Rights and Good Governance) per gli anni 2005­06. Il progetto è realizzato nell'ambito di PARIS 21.

B.

Disciplina le modalità di utilizzazione del contributo 2005­06 per il finanziamento di METAGORA, che si prefigge di stabilire un legame fra la statistica e l'osservazione e l'evoluzione della democrazia, dei diritti umani e del buon governo. Lo scopo del progetto pilota è di far conoscere i lavori e le iniziative già esistenti in questo ambito e di sviluppare gli strumenti per ottenere dati e indicatori utili per formulare politiche e promuovere la democrazia e i diritti umani.

C.

200 000 euro.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 dicembre 2005 e copre il periodo dal 1° febbraio 2005 al 28 febbraio 2006 e si estingue appena saranno stati adempiuti gli impegni reciproci.

4504

2.1.1.100

Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) concernente il contributo al programma «Humanitarian Action Coverage in the DAC Peer Reviews», concluso il 25 agosto 2005

A.

Gli esami effettuati sui Paesi da parte di due altri Stati membri, le cosiddette «Peer Reviews», rappresentano una competenza centrale dell'OCSE e quindi anche del Comitato di aiuto allo sviluppo (CAS). Le Peer Reviews consentono a qualsiasi Stato membro di valutare il suo sistema di aiuto allo sviluppo secondo i principi del CAS e di meglio apprezzare i punti forti e i punti deboli. Sino ad oggi l'aiuto umanitario non è stato approfondito né considerato quale parte integrante di tali esami. Questo dato di fatto costituiva una mancanza, poiché vi è uno stretto rapporto fra l'aiuto umanitario e la cooperazione allo sviluppo, così come è necessario adottare un approccio globale per giungere a un'azione ottimale. Per questo motivo il CAS ha lanciato un programma per integrare in modo professionale l'aiuto allo sviluppo nelle Peer Reviews.

B.

Per i motivi sovraesposti, la Svizzera ritiene importante che le Peer Reviews considerino anche l'aiuto umanitario. Questi esami sono concepiti in modo da migliorare la cooperazione internazionale nel suo insieme. L'integrazione degli aspetti legati all'aiuto umanitario costituisce un contributo essenziale in questo senso

C.

40 000 euro.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 agosto 2005 e copre il periodo dal 1° gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2005 e si estingue non appena saranno stati adempiuti gli impegni reciproci.

4505

2.1.1.101

Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) concernente il «Partenariato internazionale per uno sviluppo sostenibile nelle regioni di montagna», concluso il 19 maggio 2005

A.

Contributo al budget generale del Segretariato della «Mountain Partnership» (MP), che ha la sua sede presso la FAO a Roma.

B.

L'MP è un importante meccanismo internazionale per il promovimento degli ecosistemi nelle regioni di montagna e per la difesa degli interessi particolare delle popolazioni di montagna. È stato istituito, fra l'altro, grazie agli sforzi continui della Svizzera a favore dello sviluppo sostenibile nelle regioni di montagna, soprattutto nei Paesi in sviluppo.

C.

1,1872 milioni di dollari americani.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 maggio 2005 e copre il periodo dal 1° maggio 2005 sino al 30 aprile 2007.

4506

2.1.1.102

Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la «United Nations Programme on HIV/AIDS» (UNAIDS) concernente il finanziamento di un posto di consulente, concluso il 24 febbraio 2005

A.

L'accordo concerne le modalità di finanziamento di un posto di consulente presso l'UNAIDS.

B.

Il finanziamento di questo posto consente a UNAIDS di rafforzare il suo aiuto ai Paesi in sviluppo, soprattutto nell'ideazione e elaborazione di programmi da sottoporre al Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria (GFATM).

C.

250 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 febbraio 2005 e si applica per il periodo dal 1° febbraio 2005 sino al 31 gennaio 2006. Può essere denunciato da entrambe le Parti in qualsiasi momento.

4507

2.1.1.103

Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione, e la Commissione per lo sviluppo sostenibile dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) concernente la 13a sessione, concluso il 20 giugno 2005

A.

L'accordo concerne il contributo al Trust Fund della Commissione ONU per lo sviluppo sostenibile (CSS) per la sessione annuale a New York. La Svizzera finanzia la partecipazione di Paesi meno sviluppati (LDC).

B.

La 13a sessione della CSS è dedicata alla questione dell'acqua, dell'igiene degli insediamenti e degli insediamenti umani. È importante che i Paesi meno sviluppati partecipino; per questo motivo occorre aiutarli finanziariamente.

C.

50 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 giugno 2005 e rimane in vigore fintanto che entrambe le Parti non avranno adempito tutti i loro obblighi contrattuali.

Può essere denunciato dalle Parti con preavviso scritto di 60 giorni.

4508

2.1.1.104

Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa (CEE-ONU) concernente il «Regional Implementation Forum», concluso il 27 novembre 2005

A.

L'accordo disciplina un contributo all' «UN Economic Commission for Europe Regional Implementation Forum» organizzato nell'ambito del primo ciclo biennale della Commissione dell'ONU per lo sviluppo sostenibile (CSS). La Svizzera contribuisce alle spese di viaggio dei delegati provenienti dai Paesi in transizione.

B.

Lo scopo del forum è di sottoporre al Segretariato del CSS proposte concrete e di raccogliere esperienze regionali in vista della 14/15a sessione del CSS. I temi principali sono l'inquinamento dell'aria, i cambiamenti climatici, l'energia e lo sviluppo industriale. È importante che i Paesi in transizione partecipino. Per questo motivo devono essere aiutati finanziariamente.

C.

13 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 novembre 2005 e copre il periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 2005. Può essere denunciato per iscritto da entrambe le Parti con preavviso scritto di 60 giorni.

4509

2.1.1.105

Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente il Rapporto sullo sviluppo umano (HDR), concluso il 28 dicembre 2005

A.

Contributo della Svizzera allo «Human Development Report Office» (HDRO) a New York.

B.

Il contributo finanzia i lavori concettuali e di elaborazione per l'allestimento delle basi statistiche per il nuovo HDR 2006.

C.

100 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 dicembre 2005 e copre il periodo dal 1° dicembre 2005 al 31 dicembre 2006.

4510

2.1.1.106

Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente il Fondo per il coordinamento delle attività delle Nazioni Unite a livello nazionale (Country Coordination Fund, UNCCF) del Gruppo di sviluppo delle Nazioni Unite (UNDG), concluso il 23 dicembre 2005

A.

Contributo della Svizzera al «Country Coordination Fund» delle Nazioni Unite a New York.

B.

Grazie all'istituzione dell'UNDG da parte del Segretario generale, in questi ultimi anni le attività operative delle Nazioni Unite sono state meglio programmate e meglio coordinate a livello nazionale. Da anni, la Svizzera si impegna a favore di una coerenza e di un coordinamento maggiori all'interno del sistema delle Nazioni Unite ed ha pertanto accolto molto favorevolmente l'istituzione dell'«United Nations Development Group Office» (UNDGO) e dell'UNCCF.

C.

1,5 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 dicembre 2005 e copre il periodo dal 1° dicembre 2005 al 30 novembre 2008. Può essere denunciato da entrambe le Parti con preavviso scritto di 30 giorni.

4511

2.1.1.107

Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Global Compact delle Nazioni Unite concernente il progetto relativo alle reti informatiche e alle loro ripercussioni nei Paesi in sviluppo, concluso il 23 dicembre 2005

A.

Contributo aggiuntivo al Global Compact delle Nazioni Unite a New York.

L'obiettivo è di consentire all'Organizzazione di finanziare sedute e workshop al fine di sviluppare reti informatiche e pagine Internet locali del Global Compact, soprattutto nei Paesi in sviluppo.

B.

La Svizzera finanzia gli sforzi dell'Ufficio del Global Compact al fine di istituire reti informatiche nei Paesi in sviluppo. Lo scopo è di indurre le imprese private a rispettare gli impegni che scaturiscono dal Global Compact.

C.

300 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 dicembre 2005 e copre il periodo dal 1° dicembre 2005 al 30 novembre 2006. Può essere denunciato per iscritto se l'attuazione del progetto non rispetta le disposizioni convenute nell'accordo.

4512

2.1.1.108

Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente il Fondo fiduciario per la prevenzione delle crisi e la ricostruzione (TTF CPR), concluso il 13 dicembre 2005

A.

Contributo generale al «TTF-CPR», al fine di consentire un pronto intervento del Fondo nelle situazioni di crisi.

B.

Mediante l'Ufficio per la prevenzione delle crisi e la ricostruzione del PNUS, la Svizzera ha la possibilità di costruire un partenariato in un settore delicato e complesso, di profittare delle competenze del PNUS e di partecipare all'elaborazione delle sue politiche. Spera inoltre che il finanziamento pluriennale funga da segnale positivo e da incoraggiamento presso gli altri donatori.

C.

1,5 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 dicembre 2005 e copre il periodo dal 1° dicembre 2005 al 30 novembre 2008. Può essere denunciato con preavviso scritto di 30 giorni.

4513

2.1.1.109

Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) concernente il progetto volto a potenziare le capacità e gli strumenti per applicare il diritto a un'alimentazione adeguata «Creating capacity and instrument to implement the right to adequate food», concluso il 16 dicembre 2005

A.

Contributo al progetto «Creating capacity and instruments to implement the right to adequate food».

B.

Il diritto all'alimentazione, la sua applicazione e la sua utilità sono ancora poco conosciuti. Occorre pertanto che le persone, le organizzazioni e le autorità competenti forniscano gli strumenti necessari ai fini di un'applicazione effettiva.

C.

100 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 dicembre 2005 e copre il periodo dal 1° dicembre 2005 al 31 dicembre 2006. Può essere modificato per iscritto previo accordo delle Parti.

4514

2.1.1.110

Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) concernente il progetto di una valutazione esterna indipendente, concluso il 1° dicembre 2005

A.

Contributo alla valutazione esterna indipendente della FAO. La Svizzera ha contribuito a finanziare una valutazione dell'intera Organizzazione.

B.

Lo scopo è di esaminare le attività, i metodi di lavoro e la pertinenza della FAO tenendo conto degli attuali principi che reggono la cooperazione internazionale e le riforme dell'ONU.

C.

162 500 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° dicembre 2005 e copre il periodo dal 1° dicembre 2005 al 31 dicembre 2006. Può essere modificato per iscritto previo accordo delle Parti.

4515

2.1.1.111

Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Centro di sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) concernente il buon governo economico e l'esecuzione di analisi nel settore degli investimenti, concluso il 13 aprile 2005

A.

Finanziamento al Centro di sviluppo dell'OCSE in relazione al buon governo economico e ad analisi nel settore degli investimenti.

B.

L'accordo disciplina gli aspetti del buon governo economico determinanti per stimolare gli investimenti e le analisi degli elementi rilevati.

C.

200 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 aprile 2005 e copre il periodo dal 1° aprile 2005 al 30 giugno 2006. Se l'OCSE non adempie i suoi impegni, la DSC può chiedere la restituzione integrale o parziale del suo contributo.

4516

2.1.1.112

Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la rete del Comitato di aiuto allo sviluppo (CAS) sui conflitti, la pace e la cooperazione allo sviluppo dell'OCSE, concluso l'8 luglio 2005 a Parigi

A.

Il Comitato per l'aiuto allo sviluppo dell'OCSE (CAS) si adopera, attraverso la sua rete sui conflitti, la pace e la cooperazione allo sviluppo, per migliorare l'efficacia dell'aiuto allo sviluppo e la coerenza delle politiche dei suoi membri. A tal fine promuove l'applicazione dei principi enunciati nelle sue direttive (Helping Prevent Violent Conflict). La rete si prodiga affinché i donatori bilaterali e multilaterali raddoppino i loro sforzi per potenziare la cooperazione con gli attori dei Paesi in sviluppo ­ in particolare negli Stati fragili colpiti da difficoltà o conflitti o esposti a conflitti ­ al fine di favorire la stabilità strutturale e la pace, di aiutare a prevenire e a gestire i conflitti violenti e di garantire i soccorsi necessari e un aiuto alla ricostruzione nelle zone devastate dalle crisi.

B.

Risultati attesi (2005­2006): Aid Policy Co-ordination: Security Governance, Gender e Draft of Programme of Work and Budget (PWB) for the Development Co-operation Directorate (DCD) 2005­2006. Questa versione del programma di lavoro e di budget del DCD sarà aggiornata prossimamente al fine di integrarvi i risultati dei dibattiti condotti all'interno della rete relativi alle attività future. Il documento di lavoro serve alla rete quale base per i documenti che intende sottoporre al DCD/PWB. Nel corso del tempo, il documento sarà completato con le attività intraprese e l'esame dei nuovi compiti.

C.

120 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 luglio 2005 e copre il periodo dal 1° maggio 2005 al 31 marzo 2006. In caso di inosservanza degli impegni contrattuali, la DSC può notificare la sua volontà di denunciarlo.

4517

2.1.1.113

Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Istituto delle Nazioni Unite per la formazione e la ricerca (UNITAR) concernente il Programma di formazione sulla composizione di conflitti elaborato per le minoranze e le popolazioni indigene, concluso il 25 aprile 2005

A.

Il programma di formazione UNITAR fornisce un contributo professionale efficiente e determinante al potenziamento delle capacità e delle competenze delle minoranze e delle popolazioni indigene. Per questo motivo la Sezione COPRET (Sezione prevenzione e trasformazione dei conflitti della DSC) ha deciso di sostenere finanziariamente il programma di formazione 2005­2007.

B.

L'importo concesso serve a finanziare i costi del programma, segnatamente le spese di soggiorno dei partecipanti che provengono, per quanto possibile, dai Paesi prioritari della DSC.

C.

120 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 maggio 2005 e copre il periodo dal 1° giugno 2005 al 31 maggio 2007. Può essere denunciato da entrambe le Parti con preavviso scritto di 30 giorni.

4518

2.1.1.114

Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) concernente il cofinanziamento del gruppo di lavoro sulla parità uomo-donna (WP-GEN Gender Equality Fund), concluso il 22 novembre 2005

A.

L'accordo concerne un contributo della Svizzera al Fondo speciale «WP-GEN Gender Equality Fund».

B.

Il Fondo speciale «WP-GEN Gender Equality Fund» finanzia attività nell'ambito della rete sul promovimento della parità fra uomo e donna (Gendernet) del Comitato di aiuto allo sviluppo (CAS), cui la DSC partecipa attivamente.

C.

20 000 euro.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 novembre 2005 e copre il periodo dal 1° ottobre 2005 al 31 dicembre 2006. Si estinguerà non appena le Parti avranno adempito i loro obblighi contrattuali. Può essere denunciato mediante un preavviso di 90 giorni.

4519

2.1.1.115

Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (UNHCHR) concernente il contributo della Svizzera al Fondo volontario delle Nazioni Unite per la cooperazione tecnica nel settore dei diritti umani, concluso il 22 dicembre 2005

A.

L'accordo concerne il contributo della Svizzera al Fondo volontario delle Nazioni Unite per la cooperazione tecnica nel settore dei diritti umani (Fonds Volontaire des Nations Unies pour la Coopération Technique dans le Domaine des Droits de l'Homme/FVCT).

B.

L'accordo disciplina il contributo della Svizzera al Fondo volontario delle Nazioni Unite per la cooperazione tecnica nel settore dei diritti umani per gli anni 2006, 2007 e 2008.

C.

4,5 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 dicembre 2005 al momento della firma.

Copre il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2008 e può essere denunciato per iscritto mediante un preavviso di 90 giorni.

4520

2.1.1.116

Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (UNHCHR) concernente il versamento di un contributo al Fondo di contributi volontari delle Nazioni Unite per le popolazioni indigene, concluso il 22 dicembre 2005

A.

L'accordo concerne un contributo della Svizzera al Fondo dell'ONU di contributi volontari per le popolazioni indigene (Fonds de Contributions Volontaires des Nations Unies pour les Populations Autochtones).

B.

L'accordo disciplina il contributo straordinario di franchi 150 000 che la DSC versa al Fondo per le popolazioni indigene.

C.

150 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 dicembre 2005 e copre retroattivamente il periodo dal 1° dicembre 2005 al 31 dicembre 2006. Può essere denunciato mediante un preavviso scritto di 90 giorni.

4521

2.1.1.117

Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Istituto internazionale di pianificazione dell'educazione (IIPE) a Parigi concernente un contributo speciale della Svizzera all'Istituto, concluso il 4 marzo 2005

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) all'Istituto internazionale di pianificazione dell'educazione.

B.

Prosequio della cooperazione fra la DSC e l'Istituto internazionale di pianificazione dell'educazione (IIPE). Questo istituto si iscrive nella missione e nelle strategie dell'UNESCO e ne rappresenta uno dei principali organi. In particolare si adopera per conseguire gli obiettivi definiti dalla comunità internazionale in occasione del Forum mondiale sull'educazione tenutosi nel 2000 a Dakar. Il lavoro dell'IIPE si concentra prioritariamente sul potenziamento delle capacità dei Paesi (in particolare dei Paesi in sviluppo) in materia di pianificazione, attuazione e supervisione/valutazione delle politiche/programmi di educazione a favore della popolazione.

C.

1,125 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 marzo 2005 e copre il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2007. Può essere denunciato mediante preavviso scritto di sei mesi.

4522

2.1.1.118

Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Istituto dell'UNESCO per l'educazione concernente un contributo della Svizzera, concluso il 7 aprile 2005

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) all'Istituto dell'UNESCO per l'educazione.

B.

L'accordo disciplina il finanziamento della DSC all'Istituto dell'UNESCO per l'educazione. L'obiettivo è di sostenere l'istituto in un momento determinante dell'evoluzione delle priorità internazionali in materia di educazione, affinché possa contribuire in modo rilevante ai dibattiti sull'alfabetizzazione che si svolgeranno nell'ambito di vari eventi internazionali.

C.

387 000 euro.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 aprile 2005 e copre il periodo dal 1° gennaio 2005 sino al 31 dicembre 2007. Può essere denunciato per iscritto con effetto immediato.

4523

2.1.1.119

Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) concernente il contributo 2005 a determinati programmi dell'OMS, concluso il 13 maggio 2005

A.

Contributo generale della Svizzera ai programmi dell'Organizzazione mondiale della sanità.

B.

La Svizzera sostiene con contributi extrabudgetari determinati programmi prioritari o innovativi dell'OMS, in particolare quelli a favore delle popolazioni povere dei Paesi in sviluppo. In tale ambito sono prioritari la salute delle donne e della famiglia, nonché la lotta contro la tubercolosi e le malattie tropicali.

C.

5 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 maggio 2005 e copre il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005. Qualora non possa essere eseguito nei termini convenuti, l'accordo può essere denunciato con effetto immediato.

4524

2.1.1.120

Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) concernente un contributo alla Conferenza sul rafforzamento delle capacità nel settore della promozione della salute, concluso il 20 dicembre 2005

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo versato dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) all'OMS per la conferenza organizzata sul tema del rafforzamento delle capacità destinate alla promozione della salute.

B.

La Carta di Bangkok per la promozione della salute è stata elaborata nel 2005 sotto la direzione dell'OMS con la partecipazione di attori internazionali della cooperazione allo sviluppo, di governi nazionali e di rappresentanti della società civile. Il documento, che tiene conto di fattori determinanti per la salute, è stato elaborato in uno spirito di partecipazione al fine di consentire ai Paesi in sviluppo di esprimersi, di farsi sentire e di svolgere un ruolo attivo. La Conferenza di Bankok (agosto 2005) e gli incontri preparatori avvenuti nell'aprile 2005 con partner africani saranno seguiti da un nuovo incontro con partecipanti africani, che si svolgerà in Africa nel 2006. La riunione sarà dedicata al rafforzamento delle capacità destinate alla promozione della salute in Africa e alla definizione delle prossima tappe per l'attuazione della Carta di Bankok nella regione.

C.

20 000 dollari americani.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 dicembre 2005 e copre il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2006. Può essere denunciato con preavviso scritto di sei mesi.

4525

2.1.1.121

Accordo fra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) e l'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA) concernente il contributo della DSC, concluso il 16 dicembre 2005

A.

L'accordo definisce le modalità relative al contributo della Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) al Programma sull'acqua e l'igiene degli insediamenti della Banca mondiale (Water and Sanitation Program, WSP).

B.

Il WSP è un partenariato internazionale per fornire alle popolazioni povere un accesso durevole all'acqua e l'igiene negli insediamenti. Il programma è gestito dalla Banca mondiale congiuntamente ad un organo composto di una dozzina di agenzie bilaterali, fra cui la DSC. La DSC partecipa finanziariamente al programma e intrattiene contatti privilegiati con gli attori interessati. Nel corso degli anni è stato possibile sostenere gli sforzi dei governi e dei responsabili delle riforme, attuare strategie, aumentare i finanziamenti e gli investimenti, nonché creare e scambiare know-how in settori chiave per i Paesi poveri. Il WSP ­ che costituisce un punto di incontro fra i grandi finanziamenti della Banca mondiale e le agenzie bilaterali ­ rappresenta un'importante struttura, riconosciuta sia dagli attori pubblici sia da numerosi rappresentanti della società civile e del settore privato in quanto programma strategico volto al conseguimento degli obiettivi del millennio nel settore idrico.

C.

7,075 milioni di dollari americani.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 dicembre 2005 e copre il periodo dal 1° ottobre 2005 al 30 settembre 2008. Può essere denunciato mediante un preavviso scritto di tre mesi.

4526

2.1.1.122

Accordo fra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Istituto delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) concernente un contributo della Svizzera, concluso il 16 dicembre 2005

A.

L'accordo definisce le modalità relative al contributo della Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) all'Istituto dell'UNESCO per l'educazione al fine di finanziare un workshop a Dakar fra il 13 e il 17 novembre 2005.

B.

La DSC, che funge da agenzia leader del Gruppo di lavoro sull'educazione non formale (Groupe de travail sur l'éducation non formelle / GTENF) dell'Associazione per lo sviluppo dell'educazione in Africa (Association pour le développement de l'éducation en Afrique/ADEA), è fortemente coinvolta nell'organizzazione della riunione biennale dell'ADEA che si svolgerà nel 2006, analogamente all'Istituto per l'educazione di Amburgo (UIE) dell'UNESCO, che è competente dell'organizzazione dello stesso Gruppo di lavoro. In vista di questa importante riunione, il GTENF ha commissionato una serie di studi sul tema dell'alfabetizzazione che serviranno da base per le presentazioni e i dibattiti. La DSC, l'UIE e il GTENF hanno deciso di organizzare un workshop che si è svolto a Dakar dal 13 al 17 novembre 2005 al fine di sottoporre a revisione e a una lettura critica le prime versioni di questi studi.

C.

50 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 dicembre 2005 e copre il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2005. Può essere denunciato per mediante preavviso scritto di un mese.

4527

2.1.1.123

Accordo fra il Governo svizzero, rappresentato dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e le Nazioni Unite concernente un contributo al budget 2005/2006 dell'Ufficio delle Nazioni Unite per l'Anno internazionale dello sport e dell'educazione fisica 2005 (UN IYSPE 2005 Office), concluso il 21 febbraio 2005

A.

Contributo finanziario all'Ufficio delle Nazioni Unite per l'Anno internazionale dello sport e dell'educazione fisica 2005 per gli anni 2005 e 2006. Il contributo serve a coprire i salari di due posti di lavoro, le spese di viaggio, i provvedimenti di comunicazione e altri costi correlati agli affari correnti dell'UN IYSPE 2005 Office.

B.

Necessità di un'unità speciale all'interno del sistema ONU al fine di coordinare le attività internazionali (ONU) per l' IYSPE 2005. Base giuridica: risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 58/5 del 3 novembre 2003.

C.

456 476 dollari americani.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 febbraio 2005 e copre il periodo dal 1° gennaio 2005 al 30 aprile 2006. Può essere denunciato da entrambe le Parti mediante un preavviso di 60 giorni.

4528

2.1.1.124

Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Marocco, rappresentato dell'Ufficio nazionale dell'elettricità (ONE) e l'Associazione interdisciplinare per lo sviluppo e l'ambiente (TARGA) concernente il Programma di elettrificazione decentralizzata della valle dell'Ouneine, concluso il 4 agosto 2005

A.

L'accordo concerne le modalità per continuare a finanziare l'elettrificazione della valle dell'Ouneine mediante piccole centrali idroelettriche.

B.

Definisce le disposizioni d'esecuzione del Programma che sarà attuato dal Politecnico federale di Losanna e da TARGA e che prevede l'allacciamento di 13 villaggi alla rete elettrica.

C.

1,2 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 agosto 2005 e copre il periodo dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2008.

4529

2.1.1.125

Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Ecuador, rappresentato dal Ministro degli affari esteri e dal Municipio di Quito concernente il Programma di riduzione delle emissioni industriali, concluso il 19 settembre 2005

A.

L'accordo concerne le modalità per il prosequio del sostegno della DSC agli sforzi volti a ridurre le emissioni industriali inquinanti nel distretto di Quito.

B.

Disciplina le modalità di esecuzione del programma attuato da SWISSCONTACT affinché le imprese e le loro organizzazioni professionali acquisiscano le competenze per gestire gli strumenti e i mezzi esistenti al fine di ridurre le emissioni inquinanti nel loro settore.

C.

1,685 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 settembre 2005 per il periodo dal 1° febbraio 2005 al 31 dicembre 2008. Può essere denunciato dalle Parti mediante un preavviso scritto di tre mesi.

4530

2.1.1.126

Accordo fra il Governo svizzero, rappresentato dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Governo del Regno del Nepal concernente il progetto di trasferimento di tecnologie per la produzione di mattoni «Vertical Shift Brick Kiln Technology Transfer Programme», concluso il 18 novembre 2005

A.

Il progetto prevede la collaborazione con il Governo e le imprese del settore edile al fine di testare, fabbricare e utilizzare su ampia scala materiali di costruzione più durevoli e rispettosi dell'ambiente.

B.

Questa è la terza fase di un progetto già avviato nel settore della produzione di mattoni. Attualmente i lavori si concentrano su materiali di costruzione complementari. La priorità geografica sino ad oggi accordata alla valle di Katmandu è stata estesa alla regione di Terrai.

C.

857 550 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 novembre 2005 al momento della firma e copre il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2007. Può essere denunciato da entrambe le Parti mediante un preavviso di sei mesi.

4531

2.1.1.127

Accordo fra il Governo svizzero, rappresentato dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Governo delle Repubblica socialista del Vietnam, rappresentato dal Comitato popolare della provincia di Nam Dinh concernente l'attuazione del progetto per la produzione sostenibile di mattoni «Vietnamese Sustainable Brick-Making», concluso l'8 dicembre 2005

A.

Il progetto contribuisce a promuovere una produzione di mattoni secondo i principi della sostenibilità e del rispetto ambientale nella provincia di Nam Dinh, mediante l'elaborazione sia di soluzioni tecniche sia di strumenti politici e gestionali.

B.

Il progetto rappresenta un ulteriore importante contributo ambientale al programma della DSC nella provincia di Nam Dinh (segnatamente nell'ambito dello sviluppo urbano).

C.

1,6 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo di progetto è entrato in vigore l'8 dicembre 2005 al momento della firma e copre il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2007. Può essere denunciate da entrambe le Parti mediante un preavviso di sei mesi.

4532

2.1.2

Accordo fra il Governo svizzero e il Governo della Federazione di Russia concernente il finanziamento dell'attrezzatura e dei servizi per la ricostruzione di una sottostazione elettrica destinata al sito di distruzione di armi chimiche a Kambarka, nella Repubblica di Udmurtia, nella Federazione di Russia, concluso il 3 agosto 2005

A.

L'accordo definisce le modalità in relazione al finanziamento della Svizzera di una sottostazione elettrica per il sito di distruzione di armi chimiche a Kambarka.

B.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera al finanziamento dell'attrezzatura destinata a una sottostazione elettrica per il sito di distruzione di armi chimiche a Kambarka e si fonda sull'accordo quadro del 28 gennaio 2004 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Federazione di Russia relativo alla cooperazione in materia di distruzione degli stock di armi chimiche nella Federazione di Russia, concluso il 28 gennaio 2004.

C.

Sino a un importo massimo di 56,348 milioni di rubli.

D.

Legge federale del 21 marzo 2003 sul sostegno al disarmo e alla non proliferazione delle armi chimiche (RS 515.08).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 agosto 2005. Può essere denunciato da entrambe le Parti mediante preavviso scritto di tre mesi.

4533

2.1.3

Accordo fra il Consiglio federale svizzero e l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) concernente i privilegi e le immunità dell'OPCW, concluso il 20 luglio 2005

A.

L'OPCW ha la sua sede all'Aia (Paesi Bassi) ed è attiva soprattutto nell'ambito delle attività di verifica internazionale di materiali e impianti nel settore delle armi chimiche, che vengono affidate agli ispettori dell'Organizzazione. L'accordo disciplina i privilegi e le immunità solitamente accordati dalla Svizzera alle organizzazioni intergovernative e ai suoi funzionari, nonché agli ispettori incaricati dei compiti di verifica.

B.

Ratificando la Convenzione del 13 gennaio 1993 sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione (RS 0.515.08), la Svizzera ha sottoscritto un impegno di diritto internazionale di concludere con l'OPCW un accordo relativo ai privilegi e alle immunità di cui beneficiano l'Organizzazione e i funzionari in Svizzera (Art. VIII par. 50).

C.

Siccome l'Organizzazione ha sede all'Aia, i funzionari hanno di norma il domicilio fiscale nei Paesi Bassi e non sono assoggettati alle imposte in Svizzera. Le conseguenze finanziarie sono praticamente nulle.

D.

Articolo 7a capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (RS 172.010).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 novembre 2005. Rimane in vigore sintanto che la Svizzera sarà parte all'accordo del 13 gennaio 1993 sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione.

4534

2.1.4

Accordo fra il Governo svizzero e il Governo del Sudafrica concernente la formazione di ufficiali di polizia nella Repubblica democratica del Congo, concluso il 22 novembre 2005

A.

L'accordo è sussidiario al «Memorandum of Understanding» del 14 settembre 1994 fra la Svizzera e il Sudafrica. Definisce le modalità di finanziamento delle attività di formazione assicurate dalla Svizzera nell'ambito del programma della polizia sudafricana (SAPS) al fine di formare forze di polizia nella Repubblica democratica del Congo.

B.

L'accordo disciplina le modalità di attuazione di questo programma parziale.

C.

99 731 dollari americani.

D.

Legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo e legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 novembre 2005 e copre retroattivamente il periodo dal 18 agosto 2005 all'11 settembre 2005. Può essere denunciato mediante preavviso scritto di tre mesi.

4535

2.2

Dipartimento federale dell'interno

2.2.1

Accordo cinematografico fra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica francese, concluso il 7 dicembre 2004

A.

L'accordo concerne le modalità relative all'ottenimento di un aiuto finanziario per una coproduzione Francia-Svizzera nonché le condizioni di riconoscimento dei film coprodotti dai due Paesi.

B.

Definisce le condizioni relative alla coproduzione fra i due Paesi, la procedura per il riconoscimento delle opere coprodotte e i mezzi per giungere a un equilibrio soddisfacente degli scambi.

C.

­

D.

Legge federale del 14 dicembre 2001 sulla produzione e la cultura cinematografiche (RS 443.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° ottobre 2005. Può essere denunciato da entrambe le Parti mediante preavviso scritto di tre mesi.

4536

2.2.2

A.

Accordo italo-svizzero che fissa le modalità particolari di gestione e rimborso dei crediti reciproci per spese sanitarie in applicazione delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e 574/72, concluso il 20 dicembre 2005 L'accordo fissa le modalità relative al rimborso dei costi, a livello internazionale, delle prestazioni in natura in caso di malattia e maternità.

B. Esso disciplina le modalità relative all'esecuzione accelerata dei pagamenti.

Prevede il versamento di acconti per le spese effettive e pagamenti anticipati per i crediti forfetari; fissa anche i termini per il rigetto dei crediti e per la chiusura dei conti. In tal modo è possibile ridurre i costi degli interessi risultanti dal ritardo accumulato nel rimborsare i debiti.

C.

L'accordo non comporta costi supplementari per la Svizzera.

D.

Articolo 36 paragrafo 3 del Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità nella versione dell'Allegato II all'Accordo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.1).

E.

L'accordo entra in vigore il 21 dicembre 2005 e si applica ai crediti notificati a partire dal 1° giugno 2005. Può essere denunciato dalle Parti per la fine dell'anno civile mediante preavviso scritto di tre mesi.

4537

2.2.3

Adesione all'accordo quadro concernente la collaborazione internazionale nella ricerca e nello sviluppo di sistemi per la produzione di energia nucleare di generazione IV nell'ambito dell'OCSE, concluso il 28 febbraio 2005

A.

L'accordo quadro si prefigge di istituire le basi per una collaborazione internazionale nella ricerca e nello sviluppo di sistemi per la produzione di energia nucleare al fine di facilitare la concezione di uno o più sistemi di generazione IV a fini specifici. L'accordo definisce le diverse forme di collaborazione possibili e ne disciplina la realizzazione, ad esempio mediante la ricerca comune, lo scambio di informazioni, il mutuo sostegno e incontri comuni. Inoltre descrive gli strumenti giuridici di livello inferiore e gli accordi di sistema e di progetto.

B.

L'adesione all'accordo consente alla Svizzera, rappresentata dall'Istituto Paul Scherrer (IPS), di partecipare attivamente allo sviluppo di sistemi nucleari innovativi per la produzione di energia. L'accordo delega la conclusione di accordi di livello inferiore all'IPS, l'unico istituto in Svizzera che svolge attività di ricerca nucleare. Per la Svizzera è importante essere coinvolta in questi lavori, al fine di mantenere i contatti con i migliori laboratori del mondo.

C.

L'adesione all'accordo quadro non comporta alcun obbligo finanziario. I lavori di ricerca che l'IPS svolgerà nell'ambito degli impegni derivanti dall'accordo saranno finanziati con il budget dell'Istituto.

D.

La base giuridica è costituita dall'articolo 166 capoverso 2 della Costituzione federale e dall'articolo 16 capoverso 3 lettera a della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla ricerca (RS 420.1).

E.

L'accordo quadro è entrato in vigore per la Svizzera il 24 agosto 2005. Sarà valido per dieci anni a partire dal 28 febbraio 2005 e la sua validità potrà essere prolungata conformemente alla procedura che le Parti definiranno.

Ogni Parte può denunciare l'accordo indirizzando al depositario un preavviso scritto di dei mesi.

4538

2.2.4

Memorandum d'intesa (MoU) fra la Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca del Dipartimento federale dell'interno della Confederazione Svizzera e il Dipartimento per la scienza e la ricerca della Repubblica del Sudafrica, concluso il 28 giugno 2005

A.

L'accordo si prefigge di promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica fra le università, gli istituti di ricerca e le imprese dei due Paesi.

B.

Definisce un ambito politico di cooperazione non vincolante nel quale le Parti interessati possono individuare partner, settori di interesse e strumenti al fine di sviluppare progetti o programmi congiunti. Definisce altresì le modalità di applicazione.

C.

Nessun impegno finanziario.

D.

Articolo 16 capoverso 3a della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla ricerca (RS 420.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 giugno 2005 al momento della firma. Non contiene alcuna clausola relativa alla denuncia.

4539

2.2.5

Accordo fra il Consiglio federale svizzero e il GEIE EDCTP concernente l'associazione al partenariato Europa-Paesi in via di sviluppo per gli studi clinici, concluso il 19 dicembre 2005

A.

Mediante questo accordo, la Confederazione diventa membro associato del GEIE EDCTP (European and Developing Countries Clinical Trials Partnership).

B.

L'EDCTP si prefigge di accelerare lo sviluppo di esperimenti clinici per produrre medicinali e vaccini contro l'HIV/AIDS, la malaria e la tubercolosi, in particolare nell'Africa subsahariana, nonché di mobilitare ulteriori risorse per attuare questi interventi. Con l'adesione, i partecipanti svizzeri all'EDCTP potranno essere parzialmente finanziati dal programma e la Svizzera sarà consultata in merito alla strategia scientifica e politica.

C.

La Svizzera partecipa già al finanziamento di questo programma mediante l'associazione al sesto programma quadro di ricerca dell'UE. Il presente accordo non comporta alcun costo supplementare

D.

Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla ricerca (RS 420.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il giorno dell'ultima firma delle Parti. Per il Consiglio federale svizzero, il documento è stato firmato dal Charles Kleiber, segretario di Stato per l'educazione e la ricerca; per il GEIE EDCTP i firmatari sono Odile Leroy, direttrice esecutiva, e Simon Belcher, direttore finanziario. I tre firmatari hanno datato l'accordo al 19 dicembre 2005.

Resterà in vigore sino al 15 settembre 2008. Può essere denunciato da ognuna delle due Parti mediante preavviso scritto di 60 giorni. L'accordo si estinguerà automaticamente in caso di abbandono dell' EDCTP.

4540

2.3

Dipartimento federale di giustizia e polizia

2.3.1

Accordo fra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo del Canada concernente la ripartizione dei beni confiscati e degli importi equivalenti, concluso il 18 maggio 2005

A.

L'accordo concerne la ripartizione fra la Svizzera e il Canada del valore patrimoniale (importo netto) risultante dall'esecuzione di due decisioni di confisca nell'ambito di un procedimento penale in materia di riciclaggio di denaro proveniente dal narcotraffico.

B.

Disciplina le modalità della suddivisione assegnando il 50 per cento dell'importo totale ad ogni Stato, poiché entrambi hanno partecipato alla confisca.

C.

Trasferimento al Canada di 202 956 euro e 541 130 dollari canadesi, ossia, in totale, circa 924 194 franchi (50 % del totale confiscato in Svizzera).

D.

Legge federale sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati (LRVC; RS 312.4).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 maggio 2005 in occasione della firma presso l'Ambasciata svizzera di Ottawa. È da considerarsi un trattato di portata limitata ai sensi dell'articolo 7a LOGA.

4541

2.3.2

Accordo fra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo del Pakistan concernente la ripartizione di valori patrimoniali confiscati e degli importi equivalenti, concluso il 18 maggio 2005

A.

L'accordo concerne la ripartizione fra la Svizzera e il Pakistan del valore patrimoniale (importo netto) risultante dall'esecuzione di due decisioni di confisca nell'ambito di un procedimento penale in materia di riciclaggio di denaro proveniente dal narcotraffico.

B.

Disciplina le modalità della suddivisione assegnando il 50 per cento dell'importo totale ad ogni Stato, poiché entrambi hanno partecipato alla confisca.

C.

Trasferimento al Pakistan di 553 437,50 franchi (50% del totale confiscato in Svizzera).

D.

Legge federale sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati (LRVC; RS 312.4).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 maggio 2005 in occasione della firma a Berna. È da considerarsi un trattato di portata limitata ai sensi dell'articolo 7a LOGA.

4542

2.3.3

Accordo fra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Georgia relativo alla riammissione di persone in situazione irregolare, concluso l'8 aprile 2005

A.

L'accordo prevede l'obbligo per uno Stato contraente di riammettere i propri cittadini che non adempiono o non adempiono più le condizioni richieste per entrare o soggiornare nell'altro Stato contraente. Lo stesso vale per i cittadini di Stati terzi e gli apolidi titolari di un permesso di soggiorno o a cui è stato riconosciuto lo statuto di rifugiato in uno degli Stati contraenti.

L'accordo prevede anche disposizioni concernenti il transito e disciplina la protezione dei dati. Il campo d'applicazione si estende anche al territorio del Principato del Liechtenstein e ai suoi cittadini.

B.

L'accordo è stato concluso in considerazione dei problemi relativi ai movimenti migratori irregolari negli Stati del Caucaso del sud. Il numero di richiedenti l'asilo provenienti da questa regione è in aumento e i Paesi dell'ex Unione Sovietica assumono un'importanza crescente quale via di transito per gli immigrati e i rifugiati. L'accordo si prefigge di garantire anche sul piano contrattuale il rimpatrio delle persone che non possono più soggiornare in Svizzera.

C.

Nessuna conseguenza finanziaria.

D.

Articolo 25b della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS; RS 142.20).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° marzo 2005. Può essere denunciato in qualsiasi momento da ogni Parte contraente mediante notifica scritta all'altra Parte contraente. In tal caso è abrogato 30 giorni dopo il ricevimento della notifica.

4543

2.3.4

Accordo fra la Confederazione Svizzera e il Regno di Norvegia relativo alla riammissione di persone in situazione irregolare, concluso il 16 giugno 2005

A.

L'accordo prevede l'obbligo per uno Stato contraente di riammettere i propri cittadini che non adempiono o non adempiono più le condizioni richieste per entrare o soggiornare nell'altro Stato contraente. Ogni Parte deve inoltre riammettere i cittadini di uno Stato terzo che sono transitati o hanno soggiornato sul territorio dell'altro Stato contraente. Lo stesso vale per i titolari di un permesso di soggiorno e per i rifugiati. L'accordo prevede anche disposizioni concernente il transito e disciplina la protezione dei dati. Il campo di applicazione si estende anche al territorio del Principato del Liechtenstein e ai suoi cittadini.

B.

L'accordo è stato concluso in considerazione dei problemi relativi al controllo dei movimenti migratori verso l'Europa. Rappresenta un elemento importante della collaborazione svizzera con altri Stati europei.

C.

Nessuna conseguenza finanziaria.

D.

Articolo 25b della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS; RS 142.20).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 settembre 2005. Può essere denunciato da entrambe le Parti in qualsiasi momento mediante preavviso di tre mesi.

4544

2.3.5

A.

Accordo fra il Consiglio federale svizzero e il Governo di Macao, Regione amministrativa speciale della Repubblica popolare Cinese, relativo alla riammissione di persone in situazione irregolare, concluso il 28 ottobre 2005 L'accordo disciplina la riammissione di cittadini delle Parti contraenti nonché di cittadini che rientrano nella sfera di competenza di altre giurisdizioni.

Prevede inoltre norme in materia di protezione dei dati. Il campo di applicazione si estende anche al Principato del Liechtenstein.

Ha dovuto essere adeguato allo statuto speciale di Macao in applicazione del principio «un Paese, due sistemi».

B.

L'accordo è stato concluso contemporaneamente all'accordo relativo alla soppressione reciproca dell'obbligo del visto. Consente di consolidare ulteriormente le relazioni fra la Svizzera e Macao e prevede un rafforzamento della collaborazione in materia di lotta contro l'immigrazione clandestina e l'attività di passatore.

C.

Nessuna conceguenza finanziaria.

D.

Articolo 25b della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS; RS 142.20).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° dicembre 2005. Può essere denunciato in qualsiasi momento da ogni Parte contraente mediante notifica scritta all'altra Parte contraente. In tal caso è abrogato 30 giorni dopo il ricevimento della notifica.

4545

2.3.6

Accordo fra il Consiglio federale svizzero e il Governo di Macao, Regione amministrativa speciale della Repubblica popolare Cinese, concernente la soppressione reciproca dell'obbligo del visto, concluso il 28 ottobre 2005

A.

L'accordo disciplina le modalità di esenzione reciproca dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto valido che non hanno l'intenzione di soggiornare per oltre tre mesi sul territorio dell'altro Stato contraente né di esercitarvi un'attività lucrativa.

B.

Dopo che le condizioni in materia di politica migratoria e di politica di sicurezza sono state adempiute e l'Unione europea (UE) ha esentato i titolari di passaporti della RAS (Regione amministrativa speciale) di Macao, il Consiglio federale ha anch'esso deciso di avviare dei negoziati con Macao al fine di concludere un accordo di riammissione e di esenzione dall'obbligo del visto. Circostanze analoghe avevano già condotto alla firma di un accordo sulla riammissione e l'esenzione dell'obbligo del visto con la Regione amministrativa speciale di Hong Kong il 31 marzo 2000.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 25b capoverso 1 della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS; RS 142.20).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° dicembre 2005. Può essere denunciato per iscritto in qualsiasi momento da ogni Parte contraente mediante preavviso di tre mesi.

4546

2.3.7

Accordo fra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica libanese relativo alla riammissione di persone in situazione irregolare, concluso il 16 dicembre 2004

A.

L'accordo prevede l'obbligo per uno Stato contraente di riammettere i propri cittadini che non adempiono o non adempiono più le condizioni richieste per entrare o soggiornare nell'altro Stato contraente. Lo stesso vale per i cittadini di Stati terzi e gli apolidi titolari di un permesso di soggiorno o a cui è stato riconosciuto lo statuto di rifugiato in uno degli Stati contraenti.

L'accordo prevede altresì disposizioni concernenti il transito e disciplina la protezione dei dati. Il campo di applicazione si estende anche al Principato del Liechtenstein e ai suoi cittadini.

B.

L'accordo è stato concluso in considerazione del problema relativo al controllo dei movimenti migratori verso l'Europa. Rappresenta un elemento importante della collaborazione svizzera con gli Stati di provenienza o di transito delle migrazioni.

C.

Nessuna conseguenza finanziari.

D.

Articolo 25b della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS; RS 142.20).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 febbraio 2006. Può essere denunciato in qualsiasi momento da ogni Parte contraente mediante notifica scritta all'altra Parte. In tal caso, è abrogato 30 giorni dopo il ricevimento della notifica.

4547

2.3.8

Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica socialista del Vietnam relativo alla cooperazione in materia di adozione di minori, concluso il 20 dicembre 2005

A.

L'accordo si applica nei casi in cui un minore viene trasferito da uno Stato contraente all'altro nell'ambito di un procedimento di adozione.

B.

La Repubblica socialista del Vietnam chiede un accordo che disciplini la cooperazione. Siccome il Vietnam non ha aderito alla Convenzione dell'Aia del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale (RS 0.211.221.311), il presente accordo consente l'adozione in Svizzera di bambini vietnamiti.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 184 Cost. (RS 101), articolo 7a capoverso 2 LOGA (RS 172.010).

E.

L'accordo entra in vigore il trentesimo giorno a decorrere dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica, ossia presumibilmente nella prima metà del 2006. La Svizzera ha ratificato l'accordo il 22 dicembre 2005. Può essere denunciato qualora la Repubblica socialista del Vietnam ratifichi la Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale (RS 0.211.221.311) o sei mesi prima del termine del periodo di validità di cinque anni.

4548

2.3.9

Accordo sotto forma di scambio di note fra la Svizzera e la Gran Bretagna concernente l'accreditamento o il distaccamento di addetti di polizia britannici, concluso il 5 settembre 2005 e il 18 ottobre 2005

A.

L'accordo conferisce alla Gran Bretagna il diritto di distaccare sul territorio svizzero addetti di polizia o di accreditare in Svizzera addetti di polizia distaccati all'estero.

B.

L'accordo definisce le condizioni alle quali possono avvenire il distaccamento o l'accreditamento, in particolare lo statuto degli addetti di polizia, i loro compiti di tutela degli interessi britannici, nonché i limiti posti all'esercizio delle loro attività.

C.

Non vi è alcuna ripercussione finanziaria per la Confederazione né per i Cantoni.

D.

Articolo 5 capoverso 4 della legge federale sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione (RS 360).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 ottobre 2005, il giorno successivo il ricevimento della risposta della Gran Bretagna.

4549

2.3.10

Accordo sotto forma di scambio di note fra la Svizzera e il Brasile concernente il distaccamento di un addetto di polizia svizzero sul territorio brasiliano, concluso il 30 novembre 2004 e il 15 febbraio 2005

A.

L'accordo conferisce alla Svizzera il diritto di distaccare sul territorio brasiliano un addetto di polizia.

B.

L'accordo definisce le condizioni alle quali può avvenire il distaccamento, in particolare lo statuto dell'addetto di polizia, i suoi compiti di tutela degli interessi svizzeri e di assistenza alle autorità brasiliane competenti in materia di sicurezza, nonché i limiti posti all'esercizio della sua attività.

C.

Non vi è alcuna ripercussione finanziaria per la Confederazione né per i Cantoni.

D.

Articolo 5 capoverso 4 della legge federale sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione (RS 360).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 febbraio 2005, il giorno successivo il ricevimento della risposto del Brasile.

4550

2.3.11

Accordo sotto forma di scambio di note fra la Svizzera e la Repubblica slovacca concernente l'accreditamento di un addetto di polizia svizzero sul territorio slovacco, concluso il 30 novembre 2004 e il 1° marzo 2005

A.

L'accordo conferisce alla Svizzera il diritto di accreditare sul territorio slovacco l'addetto di polizia distaccato sul territorio della Repubblica ceca.

B.

L'accordo definisce le condizioni alle quali può avvenire l'accreditamento, in particolare lo statuto dell'addetto di polizia, i suoi compiti di tutela degli interessi svizzeri e di assistenza alle autorità slovacche competenti in materia di sicurezza, nonché i limiti posti all'esercizio della sua attività.

C.

Non vi è alcuna ripercussione finanziaria per la Confederazione né per i Cantoni.

D.

Articolo 5 capoverso 4 della legge federale sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione (RS 360).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 marzo 2005, il giorno successivo al ricevimento della risposta da parte della Repubblica slovacca.

4551

2.3.12

Memorandum d'intesa fra l'Ufficio federale di metrologia e di accreditamento e il General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine della Repubblica popolare Cinese concernente la cooperazione nel settore della metrologia, concluso il 12 settembre 2005

A.

L'accordo si prefigge di favorire la cooperazione fra l'Ufficio federale di metrologia e di accreditamento e gli omologhi servizi cinesi.

B.

In questi ultimi anni sono stati intensificati i contatti con gli omologhi servizi cinesi su iniziativa della Cina, così come si è manifestato un maggior bisogno di cooperazione in questo ambito.

C.

Nessun costo prestabilito. Il memorandum d'intesa rappresenta un accordo quadro. Ogni singolo progetto dovrà essere convenuto fra le Parti e disciplinerà altresì la ripartizione dei costi.

D.

Legge federale del 9 giugno 1977 sulla metrologia (RS 941.20).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 settembre 2005 ed è valido per un periodo di cinque anni. Alla scadenza di questo termine, sarà prorogato di tre anni, sempreché entrambe le Parti non lo abbiano denunciato nei sei mesi precedenti.

4552

2.4

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

2.4.1

Accordo tecnico fra la Svizzera e l'UNHCR relativo alla partecipazione all'aiuto umanitario dell'UNHCR in Indonesia, concluso il 10/11 febbraio 2005

A.

L'accordo tecnico disciplina l'invio di mezzi di trasporto aereo dell'esercito per collaborare alle operazioni di aiuto dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) in Indonesia in seguito alle devastazioni del maremoto del 26 dicembre 2004 nell'Oceano indiano.

B.

Il contributo è stato fornito in risposta alla domanda dell'UNHCR di ottenere dalla Svizzera un aiuto nella missione a favore della popolazione locale in Indonesia mediante l'invio di mezzi di trasporto aereo del DDPS.

C.

I costi complessivi sono stati quantificati a circa 19,406 milioni di franchi.

D.

La competenza di chiamata per un servizio d'appoggio all'estero spetta al Consiglio federale (art. 70 cpv. 1 lett. a LM; RS 510.10). Vista la durata dell'impiego, il Parlamento ha successivamente dato la sua approvazione mediante il decreto federale del 14 marzo 2005 (art. 70 cpv. 2 LM). Il 7 gennaio 2005 il Consiglio federale ha abilitato il DDPS a concludere con le parti coinvolte tutti gli accordi tecnici necessari in relazione con l'impiego.

E.

L'accordo è stato concluso il 10/11 febbraio 2005 e la validità era prevista sino alla fine dell'impiego (12 marzo 2005).

4553

2.4.2

Accordo tecnico fra la Svizzera e la Francia concernente l'aiuto logistico all'impiego umanitario in Indonesia, concluso il 25 febbraio 2005

A.

L'accordo tecnico disciplina le modalità dell'aiuto fra l'esercito svizzero e l'esercito francese durante le operazioni di aiuto a Sumatra in seguito alle devastazioni del maremoto del 26 dicembre 2004 nell'Oceano indiano.

B.

L'impiego è stato effettuato in risposta alla domanda dell'UNHCR di ottenere dalla Svizzera un aiuto nella missione a favore della popolazione locale in Indonesia mediante l'invio di mezzi di trasporto aerei del DDPS.

C.

I costi totali dell'impiego sono stati quantificati a circa 19,406 milioni di franchi.

D.

La competenza di chiamata per un servizio d'appoggio all'estero spetta al Consiglio federale (art. 70 cpv. 1 lett. a LM; RS 510.10). Vista la durata dell'impiego, il Parlamento ha successivamente dato la sua approvazione mediante il decreto federale del 14 marzo 2005 (art. 70 cpv. 2 LM). Il 7 gennaio 2005 il Consiglio federale ha abilitato il DDPS a concludere con le parti coinvolte tutti gli accordi tecnici necessari in relazione all'impiego.

E.

L'accordo è stato concluso il 25 febbraio 2005 e la validità era prevista sino alla fine dell'impiego (12 marzo 2005).

4554

2.4.3

Accordo fra la Svizzera e la Norvegia relativo alle esercitazioni e all'istruzione militari, concluso il 20/31 gennaio 2005

A.

L'accordo definisce un quadro globale per l'attuale e futura cooperazione fra i due Stati in materia di istruzione militare. È stato concepito per tutte le forze dell'esercito (terrestri e aeree).

B.

Da tempo la Norvegia rappresenta un importante partner per la Svizzera nell'ambito della cooperazione militare in materia di istruzione. L'utilità per la Svizzera risiede soprattutto nella possibilità reciproca di utilizzare le piazze di esercizio e le infrastrutture per l'istruzione, nonché di intensificare la capacità di cooperazione nell'ambito della promozione della pace.

C.

L'accordo si fonda sui principi del mutuo equilibrio e della reciprocità finanziaria. Non comporta alcun costo proprio.

D.

La competenza del Consiglio federale per questo genere di accordi si fonda sugli articoli 48a capoverso e 1 e 150a LM (RS 510.10).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 31 gennaio 2005 (seconda firma). La durata di validità è illimitata. Può essere disdetto da entrambe le Parti mediante preavviso scritto di tre mesi.

4555

2.4.4

Partecipazione della Svizzera all'esercitazione militare «Battle Griffin 2005» in Norvegia, firmato il 15 febbraio 2005

A.

L'esercitazione multilaterale «Battle Griffin» si è svolta fra il 21 febbraio e il 9 marzo 2005 nella Norvegia del nord. La partecipazione della Svizzera è stata convenuta mediante la firma del memorandum d'intesa (MoU) multilaterale.

B.

Lo scopo dell'esercitazione ­ che si è svolta su mandato dell'ONU ­ era di migliorare la capacità di collaborare nelle operazioni a sostegno della pace.

La Svizzera ha partecipato con sei ufficiali.

C.

Per la partecipazione sono stati preventivati 35 000 franchi, che sono stati coperti con i mezzi stanziati.

D.

Approvazione l'accordo fra la Svizzera e la Norvegia concernente le esercitazioni e l'istruzione militari, il Consiglio federale ha altresì abilitato il DDPS a concludere i necessari accordi relativi alla partecipazione a talune esercitazioni. Tale competenza si fonda sull'articolo 48a capoverso 2 LM (RS 510.10).

E.

Il MoU è stato firmato il 15 febbraio 2005 e la validità è prevista per la durata dell'esercitazione.

4556

2.4.5

Accordo tecnico fra la Svizzera e l'Austria concernente l'istruzione al tiro destinata ai piloti di aerei militari austriaci sugli F-5E/F in Svizzera nell'ambito del progetto F-5E AQUILA, concluso il 10/17 febbraio 2005

A.

L'accordo disciplina la partecipazione dei piloti di aerei militari austriaci a uno stage delle Forze aeree svizzere per gli F-5 Tiger.

B.

L'istruzione si è svolta nell'ambito della locazione all'Austria di aerei svizzeri F-5E Tiger (Progetto AQUILA).

C.

L'Austria copre alla Svizzera la totalità dei costi per l'istruzione, fra cui in particolare la formazione teorica e pratica, l'utilizzazione dell'infrastruttura, la preparazione degli aerei, le munizioni e il servizio di sicurezza aerea.

D.

Approvando l'accordo quadro fra la Svizzera e l'Austria concernente la collaborazione militare in materia di istruzione, il Consiglio federale ha altresì abilitato il DDPS a concludere gli accordi necessari per l'esecuzione di talune attività di istruzione. Tale competenza si fonda sull'articolo 48a capoverso 2 LM (RS 510.10).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 febbraio 2005 al momento della seconda firma. La validità era prevista sino alla fine dell'istruzione nel novembre 2005.

4557

2.4.6

Partecipazione della Svizzera all'esercitazione militare «Cooperative Best Effort 2005» in Ucraina, firmato il 10 giugno 2005

A.

L'esercitazione multilaterale «Cooperative Best Effort 2005» si è svolta dal 19 al 30 giugno 2005 in Ucraina. La partecipazione della Svizzera è stata convenuta mediante la firma di una dichiarazione di adesione (Statement of Intent).

B.

La serie di esercitazioni «Cooperative Best Effort» si svolge nell'ambito del partenariato per la pace e si prefigge di migliorare la capacità di collaborazione nelle operazioni a sostegno della pace.

C.

I costi, pari a 25 000 franchi, sono stati coperti con il credito PfP.

D.

Approvando il «Programma svizzero di partenariato individuale per la pace 2005», il Consiglio federale ha altresì abilitato il DDPS a concludere gli accordi necessari relativi alla partecipazione a talune esercitazioni. Tale competenza si fonda sull'articolo 48a capoverso 2 LM (RS 510.10).

E.

La dichiarazione è stata firmata il 10 giugno 2005. La validità era prevista sino al termine dell'esercitazione.

4558

2.4.7

Accordo di sicurezza fra la Svizzera e la Gran Bretagna concernente la protezione reciproca di informazioni classificate, concluso il 14 luglio 2005

A.

L'accordo disciplina la protezione e lo scambio di informazioni classificate che provengono essenzialmente dal settore militare.

B.

Prevede le norme relative alle procedure e all'armonizzazione delle categorie nazionali di classificazione, nonché i principi di tutela del segreto e dei controlli di sicurezza.

C.

Non vi è alcuna ripercussione finanziaria.

D.

La competenza del Consiglio federale è retta dall'articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA (RS 172.010).

E.

L'accordo è entrato in vigore al momento della firma il 14 luglio 2005. Può essere denunciato da entrambe le Parti mediante preavviso scritto di sei mesi.

4559

2.4.8

Partecipazione della Svizzera all'esercitazione militare «Cooperative Key 2005» in Bulgaria, firmato il 19 agosto 2005

A.

L'esercitazione multilaterale «Cooperative Key 2005» si è svolta dal 24 agosto al 5 settembre 2005 in Bulgaria. La partecipazione della Svizzera è stata convenuta mediante la firma di una dichiarazione di adesione (Statement of Intent).

B.

La serie di esercitazioni «Cooperative Key» si svolge nell'ambito del Partenariato per la pace e si prefigge di promuovere e migliorare la collaborazione nelle operazioni di sostegno alla pace.

C.

I costi, pari a 49 000 franchi, sono stati coperti con il credito PfP.

D.

Approvando il «Programma svizzero di partenariato indivudiale per la pace 2005», il Consiglio federale ha altresì abilitato il DDPS a concludere gli accordi necessari relativi alla partecipazione talune esercitazioni. Tale competenza si fonda sull'articolo 48a capoverso 2 LM (RS 510.10).

E.

La dichiarazione è stata firmata il 19 agosto 2005 e la sua validità era prevista per la durata dell'esercitazione.

4560

2.4.9

Accordo relativo alla partecipazione della Svizzera all'esercitazione militare «Viking 2005» in Svezia, concluso il 9/14 settembre 2005

A.

L'esercitazione multilaterale «Viking 2005» si è svolta simultaneamente in otto Stati dal 5 al 16 dicembre 2005. La partecipazione della Svizzera è stata sancita mediante la firma di un accordo tecnico con la Svezia.

B.

Questa esercitazione quadro di stato maggiore assistita dall'informatica e diretta dalla Svezia aveva lo scopo di migliorare la capacità di collaborazione nelle operazioni di sostegno alla pace. Si è svolta nell'ambito del Partenariato per la pace. La Svizzera ha partecipato con 60 ufficiali superiori in Svizzera e 39 in Svezia.

C.

Per la partecipazione all'esercizio sono stati stanziati 920 350 franchi, che sono stati coperti con i mezzi approvati.

D.

Approvando il «Programma svizzero di partenariato individuale per la pace 2005», il Consiglio federale ha altresì abilitato il DDPS a concludere gli accordi necessari relativi alla partecipazione a talune esercitazioni. Questa competenza si fonda sull'articolo 48a capoverso 2 LM (RS 510.10).

E.

L'accordo tecnico è stato firmato il 9/14 settembre 2005 e la sua validità era prevista per la durata dell'esercitazione.

4561

2.4.10

Accordo fra la Svizzera e la Finlandia concernente le esercitazioni e l'istruzione militare, concluso il 4 ottobre 2005

A.

L'accordo definisce un quadro globale per l'attuale e futura cooperazione fra i due Stati in materia di istruzione militare. È stato concepito per tutte le forze dell'esercito (terrestri e aeree).

B.

Per la Svizzera, la Finlandia rappresenta da tempo un importante partner nell'ambito della cooperazione militare in materia di istruzione. La collaborazione è avvenuta soprattutto in relazione alle forze aeree e alla promozione della pace (osservatori militari).

C.

L'accordo si fonda sui principi del mutuo equilibrio e della reciprocità finanziaria. Non comporta alcun costo proprio.

D.

La competenza del Consiglio federale di concludere accordi di questo genere si fonda sugli articoli 48a capoverso 1 e 150a LM (RS 510.10).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 ottobre 2005 ed è valido per un periodo indeterminato. Può essere denunciato da entrambe le parti mediante preavviso scritto di sei mesi.

4562

2.4.11

Accordo tecnico fra la Svizzera e la Francia concernente l'esecuzione dell'esercitazione militare «Chess 45», firmato il 7 ottobre 2005

A.

L'esercitazione bilaterale «Chess 45» si è svolta dal 19 al 27 ottobre 2005 in Svizzera.

B.

L'aspetto affrontato era la difesa terra-aria. La Svizzera ha partecipato con 650 militari e la Francia con 30 persone. Le modalità di svolgimento sono state disciplinate nell'accordo.

C.

La partecipazione della Francia ha cagionato costi supplementari soprattutto in relazione ai carburanti, all'ordinario della truppa e alle attività dei fine settimana. Il fabbisogno di carburante (circa 12 000 l) ha tuttavia potuto essere coperto senza indennità, cosicché i costi supplementari considerati sono inferiori ai 6 000 franchi. L'importo è stato coperto con i mezzi approvati.

D.

Approvando l'accordo del 27 ottobre 2003 fra la Svizzera e la Francia concernente progetti d'istruzione e d'allenamento comuni il Consiglio federale ha altresì abilitato il DDPS a concludere accordi in merito alla partecipazione a talune esercitazioni. Tale competenza si fonda sull'articolo 48a capoverso 2 LM (RS 510.10).

E.

L'accordo tecnico è stato firmato il 7 ottobre 2005 e la validità era prevista per la durata dell'esercitazione.

4563

2.4.12

Memorandum d'intesa fra la Svizzera, l'Austria, la Bulgaria, il Canada, il Cile, la Norvegia, la Nuova Zelanda, i Paesi Bassi, il Regno Unito e la Romania concernente la cooperazione delle truppe della Multinational Task Force (North West) all'operazione «ALTHEA» della EUFOR, firmato dalla Svizzera il 16 maggio 2005

A.

Il memorandum d'intesa disciplina le competenze, le responsabilità, le procedure e i principi generici della cooperazione fra le Parti della Multinational Task Force (North West) della EUFOR in Bosnia e Erzegovina.

B.

Concretizza la partecipazione della Svizzera all'operazione ALTHEA che si svolge sotto la responsabilità dell'Unione europea (UE). La Svizzera ha disciplinato con l'UE la sua partecipazione mediante l'accordo del 22 dicembre 2004. L'impiego dell'esercito svizzero nell'EUFOR a fini di promovimento della pace è stato approvato dall'Assemblea federale mediante il decreto federale del 16 dicembre 2004.

C.

Nel 2005 le spese di questo impiego sono ammontate a circa 3,656 milioni di franchi per due «Liaison and Observation Teams» (LOT, otto membri dell'esercito) e un distaccamento di elicotteri.

D.

La competenza del Consiglio federale è retta dagli articoli 66b capoverso 2 e 150a LM (RS 510.10) in combinato disposto con l'articolo 48a capoverso 1 LOGA (RS 172.101).

E.

Il memorandum d'intesa è stato firmato dalla Svizzera il 16 maggio 2005.

Entra in vigore al momento dell'ultima firma degli Stati partecipanti. Può essere denunciato da qualsiasi Parte mediante preavviso scritto di almeno 180 giorni.

4564

2.4.13

Accordo tecnico fra la Svizzera, l'Austria, la Bulgaria, il Canada, il Cile, la Norvegia, la Nuova Zelanda, i Paesi Bassi e il Regno Unito concernente la responsabilità e il sostegno delle Liaison and Observation Teams della Multinational Task Force (North West) nell'operazione «ALTHEA» della EUFOR, firmato dalla Svizzera il 16 maggio 2005

A.

L'accordo disciplina le responsabilità delle Parti per le Liaison and Observation Teams e il sostegno logistico a tali unità.

B.

L'accordo concretizza la partecipazione della Svizzera all'operazione ALTHEA che si svolge sotto la responsabilità dell'Unione europea (UE). La Svizzera ha disciplinato con l'UE la sua partecipazione mediante l'accordo del 22 dicembre 2004. L'impiego dell'esercito svizzero nell'EUFOR a fini di promovimento della pace è stato approvato dall'Assemblea federale mediante il decreto federale del 16 dicembre 2004.

C.

Nel 2005 le spese di questo impiego sono ammontate a circa 3,656 milioni di franchi per due «Liaison and Observation Teams» (LOT, otto membri dell'esercito) e un distaccamento di elicotteri.

D.

La competenza del Consiglio federale è retta dagli articoli 66b capoverso 2 e 150a LM (RS 510.10) in combinato disposto con l'articolo 48a capoverso 1 LOGA (RS 172.101).

E.

L'accordo è stato firmato dalla Svizzera il 16 maggio 2005. Entra in vigore al momento dell'ultima firma degli Stati partecipanti. Può essere denunciato da qualsiasi Parte mediante preavviso scritto di almeno180 giorni.

4565

2.4.14

Accordo tecnico fra la Svizzera, l'Austria, la Bulgaria, il Canada, il Cile, la Norvegia, la Nuova Zelanda, i Paesi Bassi, il Regno Unito e la Romania concernente il sostegno logistico delle truppe delle Liaison and Observation Teams Multinational Task Force (North West) nell'operazione «ALTHEA della EUFOR», firmato dalla Svizzera il 16 maggio 2005

A.

L'accordo disciplina i particolari del sostegno logistico per le truppe presenti in Bosnia e Erzegovina.

B.

L'accordo concretizza la partecipazione della Svizzera all'operazione ALTHEA che si svolge sotto la responsabilità dell'Unione europea (UE). La Svizzera ha disciplinato con l'UE la sua partecipazione mediante l'accordo del 22 dicembre 2004. L'impiego dell'esercito svizzero nell'EUFOR a fini di promovimento della pace è stato approvato dall'Assemblea federale mediante il decreto federale del 16 dicembre 2004.

C.

Nel 2005 le spese di questo impiego sono ammontate a circa 3,656 milioni di franchi per due «Liaison and Observation Teams» (LOT, otto membri dell'esercito) e un distaccamento di elicotteri.

D.

La competenza del Consiglio federale è retta dagli articoli 66b capoverso 2 e 150a LM (RS 510.10) in combinato disposto con l'articolo 48a capoverso 1 LOGA (RS 172.101).

E.

L'accordo è stato firmato dalla Svizzera il 16 maggio 2005. Entra in vigore al momento dell'ultima firma degli Stati partecipanti. Può essere denunciato da qualsiasi Parte mediante preavviso scritto di 180 giorni.

4566

2.5

Dipartimento federale delle finanze

2.5.1

Accordo fra l'Amministrazione federale delle dogane e l'Ufficio dell'economia pubblica del Principato del Liechtenstein concernente l'assistenza delle autorità doganali svizzere nel settore dei diritti dei beni immateriali, concluso il 2 novembre 2005

A.

L'accordo disciplina la procedura delle cooperazione in materia di assistenza fra l'Ufficio dell'economia pubblica e l'Amministrazione federale delle dogane.

B.

Nonostante il Principato del Liechtenstein disponga di disposizioni legali proprie nell'abito del diritto dei beni immateriali, per quanto concerne i brevetti la Svizzera e il Principato formano un territorio doganale comune e un territorio unitario di protezione. L'accordo si prefigge pertanto di garantire la cooperazione in materia di assistenza con l'Amministrazione delle dogane da parte dell'Ufficio dell'economia pubblica in quanto autorità competente nel Principato del Liechtenstein.

Nessuna conseguenza finanziaria.

C.

D.

Trattato di unione doganale concluso il 29 marzo 1923 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein (RS 0.631.112.514); Trattato del 22 dicembre 1978 sui brevetti (RS 0.232.149.514); articolo 7a capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 novembre 2005. Può essere denunciato da entrambe le parti mediante preavviso scritto di un anno.

4567

2.6

Dipartimento federale dell'economia

2.6.1

Accordo fra il Governo della Confederazione Svizzera, il Governo della Repubblica del Kirghizistan e il Municipio di Karakol concernente la concessione di un finanziamento per il «risanamento del sistema di approvvigionamento in acqua potabile a Karakol», concluso il 27 luglio 2005

A.

L'accordo definisce le modalità della partecipazione finanziaria del seco alla strategia del Governo kirghiso in merito al decentramento e all'introduzione di una politica tariffaria e di una gestione che copra i costi e gli investimenti per quanto concerne il sistema di approvvigionamento in acqua potabile della città di Karakol.

B.

L'accordo disciplina le modalità per pianificare e approntare servizi decentralizzati al fine di consentire all'azienda delle acque di Karakol di svolgere un ruolo prioritario e conforme ai principi della sostenibilità nell'identificazione, nella valutazione e nella copertura dei propri fabbisogni in materia di finanziamento, di ambiente e di servizi sociali. In particolare sono previsti il risanamento di un impianto per il trattamento delle acque di superficie e di un campo di pozzi, la riduzione delle fughe nella rete e il potenziamento delle capacità professionali e aziendali del servizio delle acque che beneficia dell'aiuto. Si prevede inoltre di condurre nelle scuole una campagna di sensibilizzazione sull'importanza dell'acqua.

C.

10,075 milioni di franchi.

D.

Decreto federale del 13 giugno 2002 sull'aumento e la proroga del credito quadro per la cooperazione con l'Europa orientale (FF 2002 3983).

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

4568

L'accordo è entrato in vigore il 27 luglio 2005 e rimane in vigore fino al termine dei lavori previsti. Può essere disdetto da entrambe le parti mediante preavviso scritto di tre mesi.

2.6.2

Accordo fra il Dipartimento federale dell'economia, che agisce per conto della Confederazione Svizzera, e il Ministero dell'economia e del commercio della Romania concernente la cooperazione nei settori dell'energia, dell'ambiente e dell'industria, concluso il 16 giugno 2005

A.

L'accordo si prefigge di aumentare la quota di imprese svizzere che partecipano a progetti in Romania e prevede la possibilità di aggiudicarli direttamente. Inoltre cita i temi prioritari per la cooperazione, illustrando le varie opportunità e forme concrete.

B.

L'accordo prende le mossa dal desiderio espresso dai rappresentanti economici svizzeri che, per migliorare il loro accesso ai decisori rumeni, auspicano la conclusione di un accordo analogo a quelli di Norvegia, Svezia, Austria e Germania. A medio e a lungo termine il settore dell'energia e dell'ambiente rumeno necessita di investimenti per svariati miliardi. La possibilità di aggiudicare direttamente e individualmente i progetti in caso di finanziamento su una base commerciale era determinate per la conclusione dell'accordo.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 ottobre 2005. Può essere denunciato da entrambe le Parti mediante preavviso scritto di tre mesi.

4569

2.6.3

Accordo complementare fra la Svizzera e il Liechtenstein allo scambio di note dell'11 dicembre 2001 concernente la validità della legislazione svizzera per gli agenti terapeutici nel Liechtenstein, relativo all'omologazione di medicamenti contenenti nuove sostanze attive, concluso il 22 aprile 2005

A.

L'accordo sull'omologazione di medicamenti contenenti nuove sostanze attive è un accordo complementare allo scambio di note dell'11 dicembre 2001 concluso fra la Svizzera e il Liechtenstein concernente la validità della legislazione svizzera per gli agenti terapeutici (RS 0.812.101.951.4).

B.

Da diversi anni vi sono delle divergenze di interpretazione fra la Commissione europea e il Liechtenstein nonché taluni Stati membri dell'UE per quanto concerne il computo della durata di protezione dei cosiddetti certificati complementari di protezione (Supplementary Protection Certificate, SPC), che consentono di prolungare la durata di protezione dei brevetti per i medicamenti. Secondo la Commissione europea, la durata di uno SPC all'interno dello Spazio economico europeo (SEE) decorre a partire dal giorno in cui l'omologazione svizzera è direttamente riconosciuta nel Liechtenstein se Swissmedic l'ha rilasciata prima di un'autorità dello SEE. In tal modo la durata effettiva del brevetto è decurtata nello SEE poiché il termine inizia a decorrere prima che il medicamento autorizzato in Svizzera abbia accesso al mercato dello SEE. La Corte di giustizia delle Comunità europee ha aderito all'interpretazione della Commissione europea (Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 21 aprile 2005 emessa nelle cause congiunte C-207/03 Novartis SA e C-252/03 Millenium Pharmaceuticals Inc.).

La Svizzera e il Liechtenstein hanno adeguato il loro accordo bilaterale relativo alla legislazione applicabile ai medicamenti sia per ovviare agli inconvenienti economici conseguenti alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee per le imprese che richiedono l'omologazione dei medicamenti all'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici Swissmedic, sia per consentire ai pazienti di accedere quanto prima ai medicamenti innovatori contenenti nuove sostanze.

Sulla base di questo accordo, l'omologazione di medicamenti con nuove sostanze attive (New Chemical Entities, NCE) da parte di Swissmedic non sarà più estesa automaticamente al Liechtenstein, ma di norma sarà differita di 12 mesi.

C.

Nessuna conseguenza finanziaria per la Confederazione.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera b della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° giugno 2005 per un periodo di un anno.

Le Parti esamineranno gli adeguamenti necessari in vista di una normativa definitiva prima del termine della validità. A tal fine avvieranno in tempo utile i pertinenti negoziati sulla base dell'accordo.

4570

2.6.4

Scambio di note fra la Svizzera e il Liechtenstein concernente l'omologazione di prodotti fitosanitari contenenti nuove sostanze attive, concluso il 22 aprile 2005

A.

L'accordo concerne l'applicazione nel Liectenstein della normativa svizzera sui prodotti fitosanitari contenenti nuove sostanze attive.

B.

Da diversi anni vi sono delle divergenze di interpretazione fra la Commissione europea e il Liechtenstein nonché taluni Stati membri dell'UE per quanto concerne il computo della durata di protezione dei cosiddetti certificati complementari di protezione (Supplementary Protection Certificate, SPC), che consentono di prolungare la durata di protezione dei brevetti per i medicamenti. Secondo la Commissione europea, la durata di uno SPC all'interno dello Spazio economico europeo (SEE) decorre a partire dal giorno in cui l'omologazione svizzera è direttamente riconosciuta nel Liechtenstein se Swissmedic l'ha rilasciata prima di un'autorità dello SEE. In tal modo la durata effettiva del brevetto è decurtata nello SEE poiché il termine inizia a decorrere prima che il medicamento autorizzato in Svizzera abbia accesso al mercato dello SEE. La Corte di giustizia delle Comunità europee ha aderito all'interpretazione della Commissione europea (Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 21 aprile 2005 emessa nelle cause congiunte C-207/03 Novartis SA e C-252/03 Millenium Pharmaceuticals Inc.).

Dal momento che la normativa in materia di certificati complementari di protezione (SPC) per i prodotti fitosanitari è la stessa di quella per i medicamenti, per ovviare agli inconvenienti economici conseguenti alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee per le imprese che domandano di omologare prodotti fitosanitari contenenti nuove sostanze attive presso l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG), la Svizzera e il Liechtenstein hanno concluso ­ parallelamente all'accordo del 22 aprile 2005 concernente l'applicazione nel Liechtenstein della legislazione svizzera sui prodotti terapeutici relativo all'omologazione dei medicamenti contenenti nuove sostanze attive (RS 0.812.101.951.41) ­ un accordo sull'applicazione nel Liechtenstein della legislazione svizzera sui prodotti fitosanitari contenenti nuove sostanze attive.

Sulla base di questo accordo, l'omologazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive (New Chemical Entities, NCE) da parte dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) non sarà più estesa automaticamente al Liechtenstein, ma di norma sarà differita di 12 mesi.

C.

Nessuna conseguenza finanziaria per la Confederazione.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera b della legge federale del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° giugno 2005 per un periodo di un anno.

Le Parti esamineranno gli adeguamenti necessari in vista di una normativa definitiva prima del termine della validità. A tal fine avvieranno in tempo utile i pertinenti negoziati sulla base dell'accordo.

4571

2.6.5

Memorandum d'intesa fra la Confederazione Svizzera, rappresentata dal Segretariato di Stato dell'economia (Seco), e la Repubblica del Libano, rappresentata dal Ministero dell'economia e del commercio (MOET) concernente «l'attuazione del progetto per la tutela delle indicazioni geografiche in Libano», firmato il 28 giugno 2005

A.

Il memorandum d'intesa (Memorandum of Understanding, MoU) sancisce l'intenzione dei due Paesi di cooperare nel settore della tutela delle indicazioni geografiche in Libano. Definisce le modalità di attuazione di un progetto di assistenza tecnica della durata di 18 mesi nell'ambito delle indicazioni geografiche.

B.

Il MoU concretizza un precedente memorandum relativo all'assistenza tecnica firmato il 24 giugno 2004 nell'ambito della conclusione dell'Accordo di libero scambio fra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano. Disciplina le modalità di attuazione del progetto di aiuto al Governo libanese nell'elaborazione di una strategia e di un ambito legale per la protezione delle indicazioni geografiche.

C.

350 000 franchi massimi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

Decreto federale del 4 giugno 2003 concernente la continuazione del finanziamento delle misure di politica economica e commerciale a titolo della cooperazione allo sviluppo (sesto credito quadro; FF 2003 149).

E.

4572

Il memorandum d'intesa è entrato in vigore al momento della firma e sarà applicabile sino al termine del progetto, al più tardi alla fine del 2007.

2.6.6

Memorandum d'intesa fra la Confederazione Svizzera, rappresentata dal Segretariato di Stato dell'economia (Seco), e la Repubblica del Tagikistan, rappresentata del Ministero dell'economia e del commercio, relativo alla fase III del progetto di aiuto al Tagikistan per l'adesione all'OMC, firmato il 2 settembre 2005

A.

Il memorandum d'intesa (Memorandum of Understanding, MoU) definisce le modalità affinché il Seco continui a sostenere il Tagikistan verso l'adesione all'OMC.

B.

Disciplina l'attuazione del progetto, fondato su un'assistenza al processo di adesione all'OMC del Tagikistan, mediante un rafforzamento delle capacità del Ministero dell'economia e del commercio, nonché la consulenza in materia di politica commerciale.

C.

1,875 milioni di franchi massimi.

Decreto federale del 13 giugno 2002 sull'aumento e la proroga del credito quadro per la cooperazione con l'Europa orientale (FF 2002 3983).

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

Il memorandum d'intesa è entrato in vigore al momento della firma e sarà applicabile sino al termine del progetto, al più tardi entro la fine del 2008.

4573

2.6.7

Memorandum d'intesa fra la Confederazione Svizzera, rappresentata dal Segretariato di Stato dell'economia (Seco), e la Repubblica del Libano, rappresentata dal Ministero dell'economia e del commercio (MOET) relativo all' «esecuzione del progetto di certificazione biologica e allo sviluppo del mercato in Libano», firmato il 28 giugno 2005

A.

Il memorandum d'intesa (Memorandum of Understanding, MoU) riflette l'intento delle Parti di cooperare nel settore dello sviluppo di un mercato nazionale e internazionale per i prodotti biologici libanesi. Definisce le modalità di esecuzione di un progetto di assistenza tecnica di tre anni nell'ambito della certificazione biologica e dello sviluppo di mercato per questi prodotti.

B.

Il memorandum precisa un precedente memorandum relativo all'assistenza tecnica prestata dalla Svizzera al Libano firmato il 24 giugno 2004 nell'ambito della conclusione dell'Accordo di libero scambio fra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano. Disciplina le modalità di esecuzione del progetto che prevede l'istituzione dell'organo di certificazione indipendente Libanzert e il sostegno del marketing per i prodotti biologici.

C.

1,2 milioni di franchi massimi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

Decreto federale del 4 giugno 2003 concernente la continuazione del finanziamento delle misure di politica economica e commerciale a titolo della cooperazione allo sviluppo (sesto credito quadro; FF 2003 149).

E.

4574

Il memorandum è entrato in vigore al momento della firma e rimane in vigore sino alla conclusione del progetto, al più tardi alla fine del 2008.

2.6.8

Accordo fra il Governo della Confederazione Svizzera e la United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK) relativo allo «Sviluppo delle risorse idriche nel Sud-est del Kosovo», concluso il 20 luglio 2005

A.

L'accordo definisce le modalità in relazione agli ulteriori aiuti per migliorare in modo sostenibile la sicurezza dell'approvvigionamento idrico nel sud-est del Kosovo.

B.

L'accordo disciplina le modalità di esecuzione delle componenti B), C), e D) del programma che prevedono la prospezione e lo sfruttamento di giacimenti supplementari, nonché lo sviluppo di know-how in materia di gestione sostenibile delle risorse idriche.

C.

11,61 milioni di franchi.

D.

Decreto federale del 13 giugno 2002 sull'aumento e la proroga del credito quadro (credito quadro III bis) per la cooperazione con l'Europa orientale (FF 2002 3983).

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 luglio 2005 per il periodo dal 20 luglio 2005 al 31 dicembre 2007. Può essere denunciato dalle Parti mediante preavviso scritto di 30 giorni.

4575

2.6.9

Accordo fra il Governo svizzero, rappresentato dal Segretariato di Stato dell'economia (Seco), e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (ONUSI) concernente il progetto US/VIE/04/064 ­ Promozione dei servizi nell'ambito della produzione rispettosa dell'ambiente per il tramite del Vietnam Cleaner Production Centre (VNCPC), fase II, concluso il 20 gennaio 2005

A.

L'accordo (sotto forma di scambio di lettere) riflette l'intenzione della Svizzera e dell'UNISO di cooperare nell'ambito della produzione eco-efficiente in Vietnam. Definisce le modalità di attuazione di un progetto di assistenza tecnica della durata di tre anni.

B.

L'accordo si fonda sull'accordo quadro fra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam concernente la cooperazione allo sviluppo, firmato il 7 giugno 2002. Disciplina le modalità di attuazione del progetto di sostegno al già esistente Vietnam Cleaner Production Centre (VNCPC). Le finalità di tale centro sono di sviluppare un mercato per i servizi ambientali e di promuovere le tecnologie rispettose dell'ambiente nelle piccole e medie imprese.

C.

2,280 di dollari americani massimi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

Decreto federale del 4 giugno 2003 concernente la continuazione del finanziamento delle misure di politica economica e commerciale a titolo della cooperazione allo sviluppo (sesto credito quadro; FF 2003 149).

E.

4576

L'accordo è entrato in vigore al momento della firma ed è valido sino alla conclusione del progetto, al più tardi alla fine del 2007.

2.6.10

Accordo fra il Governo svizzero, rappresentato dal Segretario di Stato per l'economia (Seco) e il Centro internazionale per l'agricoltura biologica (ICCOA) relativo all'«esecuzione del progetto di sviluppo del mercato biologico in India», firmato il 3 febbraio 2005

A.

L'accordo esprime l'intenzione della Svizzera e dell' ICCOA (International Competence Center for Organic Agriculture) di cooperare per sviluppare un mercato nazionale e internazionale per prodotti biologici indiani. Definisce le modalità di attuazione di un progetto di assistenza tecnica della durata di tre anni.

B.

L'accordo disciplina le modalità di esecuzione del progetto che si prefigge di aiutare il settore biologico indiano a collocare i suoi prodotti sul mercato nazionale e internazionale e a sviluppare catene di trasformazione e commercializzazione per tali prodotti.

C.

720 485 di franchi massimi (costi di progetto totali: 1,710 milioni di franchi).

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

Decreto federale del 4 giugno 2003 concernente la continuazione del finanziamento delle misure di politica economica e commerciale a titolo della cooperazione allo sviluppo (sesto credito quadro; FF 2003 149).

E.

L'accordo è entrato in vigore al momento della firma e sarà valido sino alla conclusione del progetto, al più tardi sino alla fine del 2008.

4577

2.6.11

Accordo fra il Governo svizzero, rappresentato dal Segretariato di Stato dell'economia (Seco), e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (ONUSI) concernente il progetto US/CUB/04/151 ­ Promozione di servizi nel settore del trasferimento delle tecnologie e della gestione sostenibile dei rifiuti solidi all'Avana ­ progetto pilota, firmato il 1° marzo 2005

A.

L'accordo (sotto forma di scambio di lettere) esprime l'intenzione delle Parti di cooperare nel settore del trasferimento delle tecnologie e della gestione sostenibile dei rifiuti solidi all'Avana ­ progetto pilota. Definisce le modalità d'esecuzione di un progetto di assistenza tecnica previsto su tre anni.

B.

L'accordo prevede norme per attuare il progetto volto all'introduzione di un sistema moderno di gestione dei rifiuti solidi a Cuba.

C.

2,160 milioni di dollari americani massimi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

Decreto federale del 4 giugno 2003 concernente la continuazione del finanziamento delle misure di politica economica e commerciale a titolo della cooperazione allo sviluppo (sesto credito quadro; FF 2003 149).

E.

4578

L'accordo è entrato in vigore al momento della firma e sarà valido sino alla conclusione del progetto, al più tardi alla fine del 2007.

2.6.12

Accordo fra il Governo svizzero e il Governo della Polonia concernente il rimborso anticipato dei debiti, concluso il 30 giugno 2005

A.

L'accordo definisce il rimborso anticipato dei debiti ancora gravanti sulla Polonia in seguito all'accordo di ristrutturazione del 30 settembre 1992. Il rimborso anticipato è avvenuto mediante un versamento unico a metà luglio 2005. L'accordo di ristrutturazione del debito che prevedeva un rimborso a rate sino al 2009 diviene pertanto caduco.

B.

Accettando il rimborso anticipato, la Svizzera accoglie la richiesta della Polonia e applica una raccomandazione del Club di Parigi del febbraio 2005.

C.

Nessuna conseguenza finanziaria.

D.

Legge federale del 24 marzo 2000 sulla conclusione di accordi di consolidamento di debiti (RS 973.20).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 giugno 2005 al momento della firma. Non contiene alcuna clausola di denuncia. Con il rimborso della Polonia avvenuto il 15 luglio 2005 l'accordo è stato adempito.

4579

2.6.13

Accordo fra il Governo svizzero e il Governo indonesiano concernente la moratoria di un anno sul debito, concluso il 23 settembre 2005

A.

L'accordo prevede il differimento dei pagamenti esigibili nel 2005 (circa 40 mio. fr.) e disciplina le condizioni di rimborso. Le scadenze differite concernono tre accordi di ristrutturazione per crediti coperti dalla GRE e un credito misto rimborsabile.

B.

La sospensione del servizio del debito dovrebbe consentire al Governo indonesiano di utilizzare le sue risorse finanziarie per far fronte ai danni causati dallo tsunami nel dicembre 2004. Firmando l'accordo, il Governo svizzero si conforma a una raccomandazione emanata dal Club di Parigi il 10 maggio 2005.

C.

Nessuna conseguenza finanziaria.

D.

Legge federale del 24 marzo 2000 sulla conclusione di accordi di consolidamento di debiti (RS 973.20).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 settembre 2005 al momento della firma.

Non contiene alcuna clausola di denuncia.

4580

2.6.14

Accordo fra la Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica gabonese concernente la ristrutturazione dei debiti gabonesi, concluso il 18 febbraio 2005

A.

Le principali disposizioni dell'accordo concernono sia la ristrutturazione ­ e il differimento ­ di una parte degli importi divenuti esigibili il 30 aprile 2004 e non rimborsati, sia la ristrutturazione delle scadenze correnti fra il 1° maggio 2004 e il 30 giugno 2005. Le nuove rate dovranno essere rimborsate nell'arco di 14 anni con un termine di carenza di tre anni. I crediti sono coperti dalla GRE e sono già stati riscaglionati una volta. L'importo totale disciplinato dall'accordo ammonta a 6,7 milioni di franchi. Il tasso di interesse convenuto per l'importo netto è variabile: LIBOR fr. 6 mesi + 0,5 % p.a.

B.

L'accordo attua il processo verbale convenuto l'11 giugno 2004 fra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri del Club di Parigi, fra cui la Svizzera, e del Governo del Gabon. L'accordo disciplina i rimborsi e gli importi ristrutturati.

C.

Gli esportatori sono già stati indennizzati dalla GRE alla scadenza inizialmente prevista conformemente alle condizioni convenute nelle garanzie.

L'attuazione dell'accordo e i costi amministrativi sono coperti dalla GRE.

Per la Confederazione non vi pertanto alcuna conseguenza finanziaria.

D.

Legge federale del 24 marzo 2000 sulla conclusione di accordi di consolidamento di debiti (RS 973.20).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 febbraio 2005 al momento della firma.

Non prevede alcuna clausola di denuncia.

4581

2.6.15

Accordo fra la Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica del Congo concernente la ristrutturazione e la riduzione di debiti congolesi, concluso il 26 maggio 2005

A.

Le principali disposizioni dell'accordo concernono sia la ristrutturazione e la riduzione degli importi divenuti esigibili il 30 settembre 2004 e non rimborsati, sia la ristrutturazione delle scadenze correnti fra il 1° ottobre 2004 e il 30 settembre 2007. I crediti sono coperti dalla GRE e sono già stati ristrutturati nell'ambito di tre accordi bilaterali. Gli importi divenuti esigibili in virtù dei primi due accordi sono annullati nella misura del 67 % e il saldo deve essere rimborsato nell'arco di 23 anni compreso un termine di carenza di sei anni. Gli importi esigibili in virtù del terzo accordo sono differiti. L'importo totale dei debiti coperti dall'accordo ammonta a circa 22 milioni di franchi prima dell'annullamento parziale. Il tasso di interesse convenuto per l'importo netto è variabile: LIBOR fr. 6 mesi + 0,5 % p.a.

B.

L'accordo attua il processo verbale convenuto l'11 giugno 2004 fra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri del Club di Parigi, fra cui la Svizzera, e del Governo della Repubblica del Congo. L'accordo disciplina la riduzione e il rimborso del debito.

C.

Gli esportatori sono già stati indennizzati dalla GRE alla scadenza inizialmente prevista, conformemente alle condizioni convenute nelle garanzie.

L'attuazione dell'accordo e i costi amministrativi sono coperti dalla GRE.

Per la Confederazione non vi pertanto alcuna conseguenza finanziaria.

D.

Legge federale del 24 marzo 2000 sulla conclusione di accordi di consolidamento di debiti (RS 973.20) che autorizza il Consiglio federale a conclusere accordi di consolidamento di debiti con l'estero.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 maggio 2005 al momento della firma.

Non prevede alcuna clausola di denuncia.

4582

2.6.16

Accordo fra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Sultanato dell'Oman concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti, concluso il 17 agosto 2004

A.

Le disposizioni principali dell'accordo concernono il trattamento degli investimenti esteri, il trasferimento del capitale e dei redditi degli investimenti, le indennità in caso di espropriazione e le procedure di composizione delle controversie.

B.

Con l'accordo le Parti sanciscono la loro volontà di operare a favore della certezza del diritto e di un clima favorevole ai collocamenti di capitali esteri.

C.

L'accordo non ha alcuna conseguenza sulle finanze né sugli effettivi delle Confederazione.

D.

Decreto federale del 27 settembre 1963 concernente la conclusione di trattati intesi a proteggere e promuovere il collocamento di capitali (RU 1994 1766).

E.

In vigore dal 18 gennaio 2005. L'accordo può essere denunciato mediante preavviso di 12 mesi prima della scadenza di un determinato periodo di validità (primo periodo di dieci anni, periodi successivi di cinque anni).

4583

2.6.17

Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Bosnia e Erzegovina concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti, concluso il 5 settembre 2003

A.

Le disposizioni principali dell'accordo concernono il trattamento degli investimenti esteri, il trasferimento del capitale e dei redditi degli investimenti, le indennità in caso di espropriazione e le procedure di composizione delle controversie.

B.

Con l'accordo le Parti sanciscono la loro volontà di operare a favore della certezza del diritto e di un clima favorevole ai collocamenti di capitali esteri.

C.

L'accordo non ha alcuna conseguenza sulle finanze né sugli effettivi delle Confederazione.

D.

Decreto federale del 27 settembre 1963 concernente la conclusione di trattati intesi a proteggere e promuovere il collocamento di capitali (RU 1994 1766).

E.

In vigore dal 21 maggio 2005. L'accordo può essere denunciato mediante preavviso di 12 mesi prima della scadenza del periodo iniziale di validità (dieci anni) o in qualsiasi momento successivo.

4584

2.6.18

Accordo fra il Consiglio federale svizzero e il Governo delle Repubblica algerina democratica e popolare concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti, concluso il 30 novembre 2004

A.

Le disposizioni principali dell'accordo concernono il trattamento degli investimenti esteri, il trasferimento del capitale e dei redditi degli investimenti, le indennità in caso di espropriazione e le procedure di composizione delle controversie.

B.

Con l'accordo le Parti sanciscono la loro volontà di operare a favore di una maggiore certezza del diritto e di un clima favorevole ai collocamenti di capitali esteri.

C.

L'accordo non ha alcuna conseguenza sulle finanze né sugli effettivi delle Confederazione.

D.

Decreto federale del 27 settembre 1963 concernente la conclusione di trattati intesi a proteggere e promuovere il collocamento di capitali (RU 1994 1766).

E.

In vigore dal 15 agosto 2005. L'accordo può essere denunciato mediante preavviso di sei mesi prima della scadenza di un determinato periodo di validità (primo periodo di 15 anni, periodi successivi di 5 anni).

4585

2.6.19

Accordo fra il Governo svizzero e il Governo della Repubblica federale della Nigeria concernente il trattamento dei debiti nigeriani, concluso il 17 dicembre 2005

A.

Le principali disposizioni dell'accordo concernono la riduzione, il rimborso e il riacquisto del debito e gli importi divenuti esigibili il 15 settembre 2005.

I crediti sono coperti dalla GRE e sono già stati ristrutturati. L'accordo prevede il rimborso del 40 per cento e l'annullamento del 60 per cento del debito. L'importo totale dei crediti coperti dall'accordo ammonta a 244 milioni di franchi prima della riduzione dei debiti.

B.

L'accordo attua un processo verbale concluso il 20 ottobre 2005 fra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri del Club di Parigi, fra cui la Svizzera, e del Governo della Repubblica federale della Nigeria. L'accordo disciplina il trattamento dei debiti.

C.

Gli esportatori sono già stati indennizzati dalla GRE alla scadenza inizialmente prevista, conformemente alle condizione convenuti nelle garanzie.

L'attuazione dell'accordo e i costi amministrativi sono coperti dalla GRE.

Per la Confederazione non vi pertanto alcuna conseguenza finanziaria.

D.

Legge federale del 24 marzo 2000 sulla conclusione di accordi di consolidamento di debiti (RS 973.20).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 dicembre 2005 al momento della firma.

4586

2.6.20

Accordo fra la Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica dell'Iraq concernente la riduzione e la ristrutturazione di debiti dell'Iraq, concluso il 21 dicembre 2005

A.

Le principali disposizioni dell'accordo concernono la riduzione e la ristrutturazione degli importi divenuti esigibili il 1° gennaio 2005 e degli arretrati al 31 dicembre 2004, compresi gli interessi di mora. I crediti sono coperti dalla GRE e sono già stati ristrutturati in parte nel 1989. Gli importi sono annullati nella misura dell'80 per cento in tre fasi successive e il saldo dovrà essere rimborsato nell'arco di 23 anni, compreso un periodo di carenza di 6 anni.

L'importo totale dei crediti coperti dall'accordo ammonta a quasi 335 milioni di franchi prima della riduzione dei debiti. Il tasso di interesse convenuto per l'importo netto è variabile: LIBOR fr. 6 mesi + 0,5 % p.a.

B.

L'accordo attua un processo verbale concluso il 21 novembre 2004 fra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri del Club di Parigi, fra cui la Svizzera, e del Governo della Repubblica dell'Iraq. L'accordo disciplina il trattamento dei debiti.

C.

Gli esportatori sono già stati indennizzati dalla GRE alla scadenza inizialmente prevista, conformemente alle condizioni convenute nelle garanzie.

L'attuazione dell'accordo e i costi amministrativi sono coperti dalla GRE.

Per la Confederazione non vi pertanto alcuna conseguenza finanziaria.

D.

Legge federale del 24 marzo 2000 sulla conclusione di accordi di consolidamento di debiti (RS 973.20).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 dicembre 2005 al momento della firma.

Continuerà ad essere applicato sintanto che le condizioni in esso previste saranno adempite.

4587

2.6.21

Accordo fra il Governo svizzero e il Governo del Perù concernente il Programma di aiuto alla promozione delle politiche in materia di concorrenza, concluso l'11 gennaio 2005

A.

L'accordo definisce le modalità del sostegno del Seco agli sforzi di promozione delle politiche in materia di concorrenza e di protezione dei consumatori in Perù.

B.

Disciplina le modalità di esecuzione del programma affinché le istituzioni nazionali siano in grado, con i mezzi e strumenti esistenti, di promuovere le politiche in materia di concorrenza e di protezione dei consumatori.

C.

384 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 gennaio 2005 per il periodo dall'11 gennaio 2005 all'11 gennaio 2008. Può essere denunciato dalle Parti mediante preavviso scritto di tre mesi.

4588

2.6.22

Accordo fra il Governo svizzero e il Governo del Costa Rica concernente il Programma di aiuto alla promozione delle politiche in materia di concorrenza, concluso il 14 gennaio 2005

A.

L'accordo definisce le modalità del sostegno del Seco agli sforzi di promozione delle politiche in materia di concorrenza e di protezione dei consumatori in Costa Rica.

B.

Disciplina le modalità di esecuzione del programma affinché le istituzioni nazionali siano in grado, con i mezzi e strumenti esistenti, di promuovere le politiche in materia di concorrenza e di protezione dei consumatori.

C.

365 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 gennaio 2005 per il periodo dal 14 gennaio 2005 al 14 gennaio 2008. Può essere denunciato dalle Parti mediante preavviso scritto di tre mesi.

4589

2.6.23

Accordo fra il Governo svizzero e il Governo di El Salvador concernente il Programma di aiuto alla promozione delle politiche in materia di concorrenza, concluso il 18 gennaio 2005

A.

L'accordo definisce le modalità del sostegno del Seco agli sforzi di promozione delle politiche in materia di concorrenza e di protezione dei consumatori in El Salvador.

B.

Disciplina le modalità di esecuzione del programma affinché le istituzioni nazionali siano in grado, con i mezzi e strumenti esistenti, di promuovere le politiche in materia di concorrenza e di protezione dei consumatori.

C.

246 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 gennaio 2005 per il periodo dal 18 gennaio 2005 al 18 gennaio 2008. Può essere denunciato dalle Parti mediante preavviso scritto di tre mesi.

4590

2.6.24

Accordo fra il Governo svizzero e il Governo del Nicaragua concernente il Programma di aiuto alla promozione delle politiche della concorrenza, concluso il 21 gennaio 2005

A.

L'accordo definisce le modalità del sostegno del Seco agli sforzi di promozione delle politiche in materia di concorrenza e di protezione dei consumatori in Nicaragua.

B.

Disciplina le modalità di esecuzione del programma affinché le istituzioni nazionali siano in grado, con i mezzi e strumenti esistenti, di promuovere le politiche in materia di concorrenza e di protezione dei consumatori.

C.

493 500 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 gennaio 2005 per il periodo dal 21 gennaio 2005 al 21 gennaio 2008. Può essere denunciato dalle Parti mediante preavviso scritto di tre mesi.

4591

2.6.25

Accordo fra il Governo svizzero e il Governo della Repubblica unita della Tanzania concernente il Programma di aiuto alla commercializzazione di noci di acagiù e di caffé di qualità, concluso il 24 maggio 2005

A.

L'accordo definisce le modalità affinché il Seco continui a sostenere gli sforzi per la commercializzazione e l'esportazione di noci di acaciù e caffé di qualità prodotti in Tanzania.

B.

L'accordo disciplina le modalità di esecuzione del programma affinché le imprese e le organizzazioni professionali siano in grado, con i mezzi e strumenti esistenti, di commercializzare e esportare le noci di acagiù e caffé di qualità.

C.

2,6875 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 maggio 2005 per il periodo dal 1° giugno 2005 al 31 dicembre 2009. Può essere denunciato dalle Parti mediante preavviso scritto di tre mesi.

4592

2.6.26

Accordo fra il Governo svizzero e il Governo del Nicaragua concernente il Programma di aiuto alla commercializzazione di prodotti biologici (Ecomercados), concluso il 1° giugno 2005

A.

L'accordo definisce le modalità del sostegno del Seco agli sforzi profusi per commercializzare e esportare prodotti biologici e del commercio equo provenienti dal Nicaragua.

B.

L'accordo disciplina le modalità di esecuzione del programma affinché le imprese e le organizzazioni professionali siano in grado, con i mezzi e strumenti esistenti, di commercializzare i prodotti biologici e di esportarli.

C.

880 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° giungo 2005 per il periodo dal 1° maggio 2005 al 31 luglio 2007. Può essere denunciato dalle Parti mediante preavviso scritto di tre mesi.

4593

2.7

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

2.7.1

Scambio di note del 22 dicembre 2004 e del 29 marzo 2005 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo degli Stati Uniti concernente la trasmissione di dati relativi ai passeggeri (Passeneger Name Record, PNR) da parte di compagnie aeree ad autorità straniere

A.

Questa convenzione ­ sotto forma di scambio di note ­ fra la Svizzera e gli USA approvata dal Consiglio federale ha istituito un ambito giuridico che consente alle compagnie aeree che offorono collegamenti diretti SvizzeraUSA di trasmettere i dati relativi ai passeggeri (PNR) alle autorità americane con la garanzia di una protezione dei dati minima.

La convenzione contempla la garanzia che gli Stati Uniti rinuncino ad accedere direttamente al sistema di riservazione delle compagnie aeree svizzere.

In contropartita, saranno le compagnie stesse a comunicare i dati relativi ai passeggeri. Conformemente alla legislazione svizzera, le compagnie hanno l'obbligo di informare i passeggeri che i loro dati saranno trasmessi alle autorità americane. I passeggeri hanno inoltre il diritto di chiedere informazioni alle autorità americane sui dati registrati e, se del caso, di esigerne la rettifica. La convenzione garantisce altresì che i dati siano utilizzati soltanto ai fini della prevenzione e della lotta contro il terrorismo e contro qualsiasi atto punibile legato al terrorismo. Da ultimo la convenzione prevede la possibilità di effettuare dei controlli annui al fine di verificare l'osservanza e l'applicazione delle disposizioni e, in linea di massima, limita a tre anni e mezzo la durata di conservazione dei dati relativi ai passeggeri.

B.

Nell'ambito dei provvedimenti adottati dagli Stati Uniti per lottare contro il terrorismo, dal marzo 2003 tutte le compagnie aeree che volano verso destinazioni statunitensi devono, per legge, consentire alle autorità doganali americane (Customs and Border Protection, CBP) di accedere ai loro sistemi di riservazione. In caso di rifiuto, può essere revocato il diritto di atterraggio.

Questo obbligo si estende anche alle compagnie svizzere.

C.

La convenzione non comporta alcuna conseguenza finanziaria per la Confederazione né per i Cantoni.

D.

Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (RS 172.010).

E.

La convenzione è entrata in vigore il 29 marzo 2005. Inizialmente sarà in vigore per tre anni e mezzo. Due anni e mezzo dopo l'entrata in vigore il CBP e il Ministero per la sicurezza interna avvieranno dei colloqui con il Governo svizzero al fine di trasporre gli impegni e tutte le eventuali disposizioni correlate in condizioni accettabili per entrambe le Parti. Se non sarà possibile giungere a un accordo entro la scadenza della convenzione, questa cesserà di essere applicabile.

4594

2.7.2

Scambio di lettere del 2 maggio 2005 fra il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni e la provincia canadese del Manitoba concernente lo scambio di licenze di condurre senza esami

A.

Le licenze di condurre rilasciate dalle autorità svizzere e quelle rilasciate dalla provincia canadese del Manitoba, che sono soggette a un riconoscimento reciproco, possono essere scambiate senza esami. I titolari di una licenza svizzera che desiderano ottenere, in scambio, una licenza della provincia di Manitoba devono attestare, mediante i necessari documenti, che la licenza è valida e che il titolare è stato in possesso di una licenza durante almeno 24 mesi nel corso dei tre anni precedenti. In caso contrario, la durata deve essere indicata con precisione. La convenzione disciplina inoltre le condizioni necessarie per il rilascio delle varie categorie, segnatamente quelle professionali.

B.

Già da diverso tempo la Svizzera scambia le licenze di condurre con la provincia di Manitoba senza sottoporre i richiedenti ad esame. Il nuovo regime facilita sensibilmente le formalità per i titolari di licenze svizzere che prendono domicilio nella provincia e che devono pertanto richiedere una licenza rilasciata dalle autorità locali.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 150 capoverso 5 lettera e OAC (RS 741.51).

E.

In vigore dal 2 maggio 2005, denunciabile in qualsiasi momento mediante preavviso di 120 giorni civili.

4595

2.7.3

Accordo fra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese relativo al cofinanziamento della Svizzera dei lavori di ammodernamento della linea ferroviaria Parigi­ Digione­Dole­Losanna/Neuchâtel­Berna, firmato il 25 agosto 2005

A.

L'accordo disciplina gli impegni reciproci delle Parti contraenti per quanto concerne le modalità di finanziamento e l'esecuzione dei lavori necessari alla prima fase di ammodernamento delle linee fra Parigi­Digione­Dole­ Losanna e Parigi­Digione­Dole­Neuchâtel­Berna.

B.

L'accordo consentirà di migliorare le capacità e i tempi di trasporto per i passeggeri su questi tratti.

C.

La Svizzera assume la metà del totale dei costi totali effettivi che, secondo lo stato dei prezzi del giugno 2004, è stato stimato a 37,1 milioni di euro.

D.

Articolo 4 della Convenzione del 5 novembre 1999 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese relativa al raccordo della Svizzera alla rete ferroviaria francese e in particolare alle linee ad alta velocità (RS 0.742.140.334.97).

E.

L'accordo entrerà in vigore non appena le Parti contraenti si saranno notificate l'adempimento delle necessarie procedure interne. La Svizzera ha proceduto alla notifica il 26 settembre 2005.

4596

2.7.4

Accordo fra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese relativo al cofinanziamento della Svizzera dei lavori di ammodernamento della linea ferroviaria Parigi­Ain­Ginevra/Nord dell'Alta Savoia, firmato il 25 agosto 2005

A.

L'accordo disciplina gli impegni reciproci delle Parti contraenti per quanto concerne le modalità di finanziamento e l'esecuzione dei lavori di ammodernamento della linea da Bourg-en-Bresse a Bellegarde-sur-Valserine.

B.

L'accordo consentirà di migliorare le capacità e i tempi di trasporto per i passeggeri sulla linea Parigi-Ain-Ginevra/Nord dell'Alta Savoia.

C.

Contributo forfetario a fondo perso di 110 milioni di euro.

D.

Articolo 4 della Convenzione del 5 novembre 1999 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese relativa al raccordo della Svizzera alla rete ferroviaria francese e in particolare alle linee ad alta velocità (RS 0.742.140.334.97).

E.

L'accordo entrerà in vigore non appena le Parti contraenti si saranno notificate l'adempimento delle necessarie procedure interne. La Svizzera ha proceduto alla notifica il 26 settembre 2005.

4597

2.7.5

Accordo fra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese relativo al cofinanziamento della Svizzera dei lavori di realizzazione della prima fase dell'asse Est della linea a grande velocità Reno-Rodano, firmato il 25 agosto 2005

A.

L'accordo disciplina gli impegni reciproci delle Parti contraenti per quanto concerne le modalità di finanziamento della realizzazione della prima fase dell'asse Est della linea a grande velocità fra Villers-les-Pots (Côte d'Or) e Petit-Croix (Territoire de Belfort).

B.

L'accordo consentirà di migliorare le capacità e i tempi di trasporto per passeggeri fra Parigi, il Nord della Francia, Basilea e il Nord della Svizzera e di approntare nuovi collegamenti diretti con la valle de Rodano e il Mediterraneo.

C.

Contributo forfetario a fondo unico di 100 milioni di franchi.

D.

Articolo 4 della legge federale del 18 marzo 2005 sul raccordo della Svizzera orientale e della Svizzera occidentale alla rete ferroviaria europea ad alta velocità (RS 742.140.3).

E.

L'accordo entrerà in vigore non appena le Parti contraenti si saranno notificate l'adempimento delle necessarie procedure interne. La Svizzera ha proceduto alla notificazione il 26 settembre 2005.

4598

2.7.6

Accordo sotto forma di scambio di note fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana concernente la proroga della concessione del Sempione e delle relative convenzioni, concluso il 25 e 30 maggio 2005

A.

L'accordo concerne la proroga della concessione del Sempione accordata alla Svizzera dall'Italia mediante la convenzione del 22 febbraio 1896 per la costruzione e l'esercizio di una strada ferrata attraverso il Sempione a partire dalla frontiera italo-svizzera a Iselle e dei relativi accordi.

B.

L'accordo consentirà di colmare la lacuna giuridica sino all'entrata in vigore della nuova convenzione relativa al rinnovo della concessione del Sempione e dell'esercizio del tratto ferroviario sino a Domodossola.

C.

L'accordo non comporta alcun obbligo finanziario per la Svizzera

D.

Lo scambio di note è stato concluso sulla base dell'articolo 7a capoverso 2 lettere a e b LOGA (RS 172.010).

E.

L'accordo si applica, fatte salve le procedure costituzionali vigenti nei due Paesi, sino al momento in cui entreranno in vigore la concessione del Sempione rinnovata e la relativa convenzione o al massimo durante quattro anni a partire dal 1° giugno 2005.

4599

2.7.7

Accordo fra il Governo svizzero e l'Agenzia per l'energia nucleare (NEA/OCSE) relativo al progetto «Fire Incident Records Exchange» (FIRE), concluso il 5 settembre 2005

A.

L'accordo prevede la realizzazione di un progetto internazionale al fine di raccogliere e valutare dati empirici relativi ai rischi dovuti al fuoco mediante l'istituzione di una banca dati.

B.

L'accordo serve a migliorare la sicurezza degli impianti nucleari.

C.

8300 euro (per un anno; il progetto dura tre anni e alla Svizzera costa complessivamente 24 900 euro).

D.

Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla ricerca (RS 420.1); ordinanza del 10 giugno 1985 sulla ricerca 1985 (RS 420.11), in particolare la norma di delega di cui all'articolo 10c.

E.

L'accordo entra in vigore il 1° gennaio 2006 e copre un periodo di tre anni.

4600

2.7.8

A.

Accordo fra il Governo svizzero e l'Agenzia per l'energia nucleare (NEA/OCSE) relativo al progetto «International Common Cause Failure Data Exchange» (ICDE), concluso il 21 marzo 2005 L'accordo disciplina la realizzazione di un progetto internazionale relativo all'esame del fenomeno del «Common Cause Failure» e l'istituzione di una pertinente banca dati.

B.

L'accordo serve a migliorare la sicurezza degli impianti nucleari.

C.

11 500 euro (per un anno; il progetto dura tre anni e alla Svizzera costa complessivamente 34 500 euro).

D.

Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla ricerca (RS 420.1); ordinanza del 10 giugno 1985 sulla ricerca 1985 (RS 420.11), in particolare la norma di delega di cui all'articolo 10c.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° aprile 2005 e copre un periodo di tre anni; sono ancora previste esigue modifiche per l'anno in corso che non avranno tuttavia ripercussioni finanziarie.

4601

2.7.9

Accordo fra il Governo svizzero e l'Agenzia per l'energia nucleare (NEA/OCSE) relativo al progetto «Piping Failure Data Exchange» (OPDE), concluso il 9 marzo 2005

A.

L'accordo prevede la realizzazione di un progetto internazionale al fine di raccogliere e valutare dati in materia di «Piping Failure» mediante l'istituzione di una banca dati.

B.

L'accordo serve a migliorare la sicurezza degli impianti nucleari.

C.

6000 dollari americani (per un anno; il progetto dura tre anni e alla Svizzera costa complessivamente 18 000 dollari USA).

D.

Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla ricerca (RS 420.1); ordinanza del 10 giugno 1985 sulla ricerca 1985 (RS 420.11), in particolare la norma di delega di cui all'articolo 10c.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° giugno 2005 e copre un periodo di tre anni.

4602

2.7.10

Accordo fra l'Amministrazione svizzera e le Amministrazioni di Francia e di Germania concernente il periodo di transizione per il passaggio dalla radiodiffusione analogica alla radiodiffusione digitale sulle bande di frequenza IV e V, concluso il 22 febbraio 2005

A.

L'accordo definisce le modalità d'applicazione dei principi tecnici e regolatori in vista della preparazione della Conferenza regionale di pianificazione.

(RRC-06).

B.

L'accordo consente di concordare il fabbisogno di frequenze della Svizzera rispetto alle altre Parti contraenti.

C.

Nessuna conseguenza finanziaria.

D.

Articolo 37 capoverso 2 dell'ordinanza sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione (RS 784.102.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 febbraio 2005 e sarà abrogato nel momento in cui sarà ultimato il piano RRC-06. Può essere modificato o abrogato previo accordo fra le Parti.

4603

2.7.11

Accordo fra l'Amministrazione svizzera e le Amministrazioni di Germania, Austria e Liechtenstein concernente il periodo di transizione per il passaggio dalla radiodiffusione analogica alla radiodiffusione digitale sulle bande di frequenza IV e V, concluso il 22 febbraio 2005

A.

L'accordo definisce le modalità d'applicazione dei principi tecnici e regolatori in vista della preparazione della Conferenza regionale di pianificazione.

(RRC-06).

B.

L'accordo consente di concordare il fabbisogno di frequenze della Svizzera rispetto alle altre Parti contraenti.

C.

Nessuna conseguenza finanziaria.

D.

Articolo 37 capoverso 2 dell'ordinanza sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione (RS 784.102.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 febbraio 2005 e sarà abrogato nel momento in cui sarà ultimato il piano RRC-06. Può essere modificato o abrogato previo accordo fra le Parti.

4604

2.7.12

Accordo fra l'Amministrazione svizzera e l'Amministrazione italiana concernente il periodo di transizione per il passaggio dalla radiodiffusione analogica alla radiodiffusione digitale sulle bande di frequenza IV e V, concluso il 25 maggio 2005

A.

L'accordo definisce le modalità d'applicazione dei principi tecnici e regolatori in vista della preparazione della Conferenza regionale di pianificazione.

(RRC-06).

B.

L'accordo consente di concordare il fabbisogno di frequenze della Svizzera rispetto alle altre Parti contraenti.

C.

Nessuna conseguenza finanziaria.

D.

Articolo 37 capoverso 2 dell'ordinanza sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione articolo 37 capoverso 2 (RS 784.102.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 maggio 2005 e sarà abrogato nel momento in cui sarà ultimato il piano RRC-06. Può essere modificato o abrogato previo accordo fra le Parti.

4605

Accordo del 19 aprile 2002 fra la Svizzera e il Governo del Bhutan relativo al versamento di un contributo al «National Institute of Education, Paro/Samtse»

Accordo del 10 gennaio 2003 fra la Svizzera e il Governo del Bhutan relativo al progetto «Suspension Bridge Programme»

Accordo del 26 giugno 2003 fra la Svizzera e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam relativo al progetto «Support to the National Legal Aid in Viet Nam»

3.1.1

3.1.2

3.1.3

4606

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Data

Entrata in vigore

Base legale

Accordo aggiuntivo 07.12.2005 07.12.2005 Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Accordo aggiuntivo 08.08.2005 08.08.2005 Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Accordo aggiuntivo 08.06.2005 08.06.2005 Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Forma, designazione

Dipartimento federale degli affari esteri

3.1

N.

Rendiconto delle modifiche di trattati per dipartimento

3

Costi

­

Adeguamento dell'Accordo in ­ seguito al passaggio da progetto bilaterale a progetto «multidonor»

Adeguamento della terminologia in seguito alla riorganizzazione del ministero competente del Bhutan

Scelta dei materiali di costru­ zione per gli alloggi per studenti previsti nell'Accordo

Contenuto

Accordo del 20 dicembre 2002 fra il Governo svizzero e la Banca mondiale concernente l'Iniziativa per il turismo transcaucasico

3.1.6

4607

Accordo fra la DSC e l'Istituto Accordo aggiuntivo 31.01.2005 31.01.2005 Legge federale del interamericano di cooperazione 19 marzo 1976 per l'agricoltura concernente il sulla cooperazione promovimento dell'innovazione allo sviluppo e agricola nei Paesi dell'istmo l'aiuto umanitario centroamericano, concluso internazionali il 29 giugno 2004 (RS 974.0)

3.1.5

Base legale

Addendum

Costi

540 000 franchi

L'Accordo definisce nuove ­ modalità per il finanziamento e l'attuazione di programmi per il promovimento dell'innovazione agricola nei Paesi dell'istmo centroamericano, nonché la proroga dell'Accordo di base sino al 31 dicembre 2008

L'Accordo disciplina la proroga 540 000 franchi dell'Accordo di base e dell'Accordo subordinato relativo al progetto «Tutela dei diritti civili mediante unità mobili del servizio di mediazione» dal 1° luglio 2005 al 31 dicembre 2005

Contenuto

07.07.2005 07.07.2005 Decreto federale Aumento del contributo non del 24 marzo 1995 rimborsabile del Governo concernente la svizzero alla Banca mondiale cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Accordo aggiuntivo 23.06.2005 01.07.2005 Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.09)

Entrata in vigore

Accordo fra la DSC e il Ministero degli affari esteri del Perù «Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI)», del 25 ottobre 2004

Data

3.1.4

Forma, designazione

Accordo di base (fonte, RU/RS)

N.

4608

Accordo del 12 dicembre 2003 Emendamento fra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione, e il consorzio «Commissione interstatale per il coordinamento delle risorse idriche ­ Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite/Programma speciale per l'Asia centrale ­ Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente/base di dati sulle risorse mondiali» concernente il progetto «Central Asia Regional Water Information Base»

3.1.7

Forma, designazione

Accordo di base (fonte, RU/RS)

N.

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto

17.08.2005 17.08.2005 Decreto federale Aumento del contributo non del 24 marzo 1995 rimborsabile del Governo concernente la svizzero al Consorzio cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Data

290 000 dollari USA

Costi

Accordo sull'utilizzazione del JET (RU 1980 692)

Accordo del 3 novembre 1983 Decisione della inteso a promuovere la mobilità Segreteria di Stato del personale nel campo della SER fusione termonucleare controllata tra la Comunità europea dell'energia atomica e i suoi associati (RS 0.424.13)

3.2.3

3.2.4

4609

European Fusion Development Agreement (EFDA) (RU 1980 692)

3.2.2

Decisione della Segreteria di Stato SER

Decisione della Segreteria di Stato SER

Contratto d'associazione delDecisione del capo l'11 marzo 1987 tra la Confede- del DFI razione Svizzera e la Comunità europea dell'energia atomica nel campo della fusione termonucleare controllata e della fisica dei plasmi (RS 0.424.122)

3.2.1

Forma/designazione

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

11.10.2005 01.01.2005 Art. 10 lett. d dell'ordinanza del 10 giugno 1985 sulla ricerca

11.10.2005 11.10.2005 Art. 10 lett. d dell'ordinanza del 10 giugno 1985 sulla ricerca

11.10.2005 11.10.2005 Art. 10 lett. d dell'ordinanza del 10 giugno 1985 sulla ricerca

20.10.2005 01.01.2006 Art. 10 lett. d dell'ordinanza del 10 giugno 1985 sulla ricerca

Data

Dipartimento federale dell'interno

N.

3.2 Costi

Accordo concernente misure atte ad agevolare lo scambio di ricercatori tra i centri europei di ricerca nel campo della fusione (indennità salariali, rifusione delle spese di viaggio ecc.).

Proroga dell'Accordo di un anno (fino al 2006).

Accordo sull'utilizzazione in comune del grande impianto europeo di ricerca JET (Joint European Torus); proroga di un anno (sino al 2006) dell'Accordo (complemento n. 4)

Accordo sulle attività comuni a livello europeo in materia di ricerca nel settore della fusione termonucleare controllata e sul finanziamento di tali attività.

Proroga di un anno (sino a fine 2006) dell'Accordo (complemento n. 5)

­

­

­

Accordo sulle attività comuni in ­ materia di ricerca nel settore della fusione termonucleare controllata e sul finanziamento di tali attività. Proroga di un anno (sino a fine 2006) dell'Accordo (complemento n. 5)

Contenuto

Memorandum d'intesa del 5 dicembre 1979 fra l'Ufficio federale della migrazione (UFM) della Svizzera e il Ministero canadese degli affari esteri e del commercio internazionale (MAECI) relativo a un programma di scambio di giovani professionisti, (non pubblicato)

Regolamento d'esecuzione del 19 giugno 1970 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (RS 0.232.141.11)

Regolamento d'esecuzione del 19 giugno 1970 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (RS 0.232.141.11)

3.3.1

3.3.2

3.3.3

4610

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Decisione dell'Assemblea dell'Unione internazionale di cooperazione in materia di brevetti (Unione del PCT)

Decisione dell'Assemblea dell'Unione internazionale di cooperazione in materia di brevetti (Unione del PCT)

Scambio di note

Forma/Designazione

Entrata in vigore

Base legale

26.09.­ 01.04.2007 Art. 53 par. 1, 05.10.2005 art. 53 par. 2 lett. a) cifra ii) e art. 58 par. 2 del Trattato di cooperazione del 19 giugno 1970 in materia di brevetti (PCT; RS 0.232.141.1)

26.09.­ 01.04.2006 Art. 53 par. 1, 05.10.2005 art. 53 par. 2 lett. a) cifra ii) e art. 58 par. 2 del Trattato di cooperazione del 19 giugno 1970 in materia di brevetti (PCT; RS 0.232.141.1)

09.05.2005 24.05.2005 Art. 47bisb cpv. 2 LRC / Art. 25b cpv. 1 LDDS

Data

Dipartimento federale di giustizia e polizia

N.

3.3 Costi

Elementi o parti mancanti della domanda internazionale; ripristino del diritto di priorità; rettifica di errori manifesti

Pubblicazione internazionale e Gazzetta del PCT in forma elettronica; introduzione dell'arabo quale lingua di pubblicazione; deroghe dal sistema generale di designazione

­

­

­ Modifica della designazione ­ dell'ufficio in seguito a modifica del nome ­ Autorizzazione di due dimore per una durata totale di 18 mesi massimi (art. 5).

Contenuto

4611

Art. 53 par. 1, art. 53 par. 2 lett. a) cifra ii) e art. 58 par. 2 del Trattato di cooperazione del 19 giugno 1970 in materia di brevetti (PCT; RS 0.232.141.1) Documentazione minima del PCT: aggiunta dei documenti relativi ai brevetti della Repubblica di Corea

Contenuto

Convenzione del 5 ottobre 1973 Decisione del 27.10.2005 01.01.2006 Art. 33 par. 1 lett. a Pubblicazione accelerata della sui brevetti europei Consiglio di ammidella Convenzione menzione di rilascio (RS 0.232.142.2) nistrazione dell'Ordel 5 ottobre 1973 ganizzazione sui brevetti europei; europea dei brevetti (RS 0.232.142.2)

26.09.­ aperto 05.10.2005

Base legale

3.3.5

Decisione dell'Assemblea dell'Unione internazionale di cooperazione in materia di brevetti (Unione del PCT)

Entrata in vigore

Regolamento d'esecuzione del 19 giugno 1970 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (RS 0.232.141.11)

Data

3.3.4

Forma/Designazione

Accordo di base (fonte, RU/RS)

N.

­

­

Costi

Convenzione TIR del 14 novembre 1975 (RS 0.631.252.512)

3.4.3

4612

Convenzione del 20 maggio Decisioni 1, 5 e 6 1987 relativa a un regime dei Comitati misti comune di transito (RS 0.631.242.04; Convenzione sul transito) Convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci (RS 0.631.242.03)

3.4.2

Decisioni del Comitato di gestione della Convenzione TIR

Decisione 4/2005 del Comitato misto

Convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito (RS 0.631.242.04)

3.4.1

Forma/designazione

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Istituzione della base legale che consente di prevedere l'obbligo relativo alla presentazione della dichiarazione di transito su supporto informatico

Contenuto

26.09.2003/ 01.10.2005 Art. 7a LOGA 15.10.2004

Modifiche tecniche per migliorare la sicurezza in materia doganale nel traffico transfrontaliero delle merci

04.10.2005 04.10.2006 Art. 15 della Adesione della Romania alle 01.01.2006 Convenzione sul convenzioni transito; art. 11 della Convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci

15.08.2005 15.08.2005 Art. 7a LOGA

Data

Dipartimento federale delle finanze

N.

3.4

­

­

­

Costi

Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) (RS 0.632.31)

Accordo di libero scambio del 10 dicembre 1992 fra gli Stati dell'AELS e la Romania (RS 0. 632.316.631)

Accordo del 17 settembre 1992 Decisione 1/2005 fra gli Stati dell'AELS e Israele, del Comitato misto Accordo sotto forma di uno AELS/Israele scambio di lettere relativo al commercio di prodotti agricoli (RS 0.632.314.491)

3.5.3

3.5.4

3.5.5

Decisione 1/2005 del Comitato misto

Decisione 2/2005 del Consiglio

Decisione 8/2003 del Comitato misto

Entrata in vigore

Base legale

Modifica del Protocollo B (regole d'origine) dell'Accordo

Modifica dell'allegato V dell'Accordo (scadenziario dello smantellamento tariffale)

Contenuto

­

­

Costi

15.06.2005 01.07.2005 Art. 11 e 26 dell'Accordo

14.03.2005 14.03.2005 Art. 32 dell'Accordo

­

Accordo amministrativo relativo cfr. nota all'attuazione del Protocollo B dell'Accordo e degli Allegati II degli accordi agricoli bilaterali (regole d'origine)

Modifica dell'allegato II (prodotti della pesca)

25.07.2005 01.08.2005 Art. 53 cpv. 3 Modifica dell'allegato A della cfr. nota1 Convenzione AELS Convenzione AELS sulle regole d'origine (introduzione delle regole Euromed)

24.06.2003 30.05.2005 Art. 33 dell'Accordo

01.04.2005 01.04.2005 Art. 32 dell'Accordo

Data

Il cumulo Euromed rappresenta un sistema globale secondo cui l'attuale sistema di cumulo paneuropeo delle origini viene esteso ai Paesi mediterranei. Per quanto concerne la Svizzera, tale estensione concerne 12 accordi di libero scambio. L'applicazione delle preferenze tariffali prevista dagli accordi di libero scambio risulta facilitata, cosicché i proventi dei dazi diminuiranno. Queste perdite concerneranno soprattutto il settore dei tessili; nell'insieme gli effetti saranno tuttavia contenuti e addirittura trascurabili se considerati in relazione a un singolo accordo.

4613

1

Accordo del 19 giugno 2000 tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Macedonia (RS 0.632.315.201.1)

3.5.2

Decisione 1/2005 del Comitato misto

Accordo di libero scambio del 21 giugno 2001 tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Croazia (RS 0.632.312.911)

3.5.1

Forma/designazione

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Dipartimento federale dell'economia

N.

3.5

Accordo del 10 dicembre 1991 fra gli Stati dell'AELS e la Turchia (RS 0.632.317.631)

Accordo del 12 gennaio 1994 tra il Governo svizzero da una parte, il Governo della Danimarca ed il Governo autonomo delle Isole Färöer dall'altra, sul libero scambio tra la Svizzera e le Isole Färöer (RS 0.632.313.141)

Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea (RS 0.632.401)

Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea (RS 0.632.401)

3.5.7

3.5.8

3.5.9

3.5.10

Decisione 2/2005 del Comitato misto

Decisione 1/2005 del Comitato misto

Scambio di note

Decisione 2/2005 del Comitato misto AELS-Turchia

Decisione 2/2005 del Comitato misto AELS-Israele

Forma/designazione

Entrata in vigore

Base legale

Art. 29 dell'Accordo

Costi

Modifica del Protocollo B cfr. nota in dell'Accordo (introduzione delle calce regole di origine Euromed). La Svizzera ha ratificato la decisione il 15.12.2005

Modifica del Protocollo B cfr. nota in dell'Accordo (introduzione delle calce2 regole di origine Euromed)

Contenuto

17.03.2005 17.03.2005 Art. 29 dell'Accordo in combinato disposto con l'art. 38 del Protocollo n. 3

01.02.2005 01.02.2005 Art. 29 dell'Accordo in combinato disposto con l'art. 38 del Protocollo n. 2

Versione consolidata del Proto- ­ collo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

Aggiornamento dei prezzi di ­ riferimento e degli importi nelle tabelle III e IV b) del Protocollo n. 2

13.12.2005 01.01.2006 Art. 9 dell'Accordo Modifica del Protocollo 3 cfr. note in dell'Accordo (introduzione delle calce regole di origine Euromed)

15.05.2005 ­

15.06.2005 01.07.2005 Art. 30 dell'Accordo

Data

4614

Il cumulo Euromed rappresenta un sistema globale secondo cui l'attuale sistema di cumulo paneuropeo delle origini viene esteso ai Paesi mediterranei. Per quanto concerne la Svizzera, tale estensione concerne 12 accordi di libero scambio. L'applicazione delle preferenze tariffali prevista dagli accordi di libero scambio risulta facilitata, cosicché i proventi dei dazi diminuiranno. Queste perdite concerneranno soprattutto il settore dei tessili; nell'insieme gli effetti saranno tuttavia contenuti e addirittura trascurabili se considerati in relazione a un singolo accordo.

Accordo del 17 settembre 1992 fra gli Stati dell'AELS e Israele (RS 0.632.314.491)

3.5.6

2

Accordo di base (fonte, RU/RS)

N.

Accordo complementare del Comunicazione 20 luglio 1972 all'«Accordo concernente i prodotti orologieri fra la Confederazione Svizzera e la Comunità Economica Europea nonché i suoi Stati Membri» (RS 0.632.290.131)

Accordo del 22 luglio 1972 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea (RS 0.632.401)

3.5.13

3.5.14

4615

Accordo complementare del Comunicazione 20 luglio 1972 all'«Accordo concernente i prodotti orologieri fra la Confederazione Svizzera e la Comunità Economica Europea nonché i suoi Stati Membri» (RS 0.632.290.131)

3.5.12

Decisione 3/2005 del Comitato misto

Accordo complementare del Comunicazione 20 luglio 1972 all'«Accordo concernente i prodotti orologieri fra la Confederazione Svizzera e la Comunità Economica Europea nonché i suoi Stati Membri» (RS 0.632.290.131)

3.5.11

Forma/designazione

Accordo di base (fonte, RU/RS)

N.

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto

15.12.2005 01.01.2006 Art. 29 dell'Accordo in combinato disposto con l'art.

38 del Protocollo n. 3

­

­

­

Costi

Versione consolidata del Proto- ­ collo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa

11.10.2005 11.10.2005 Art. 2 dell'Accordo Iscrizione di nuovi calibri di complementare abbozzi nell'elenco allegato all'Accordo complementare

04.10.2005 04.10.2005 Art. 2 dell'Accordo Iscrizione di nuovi calibri di complementare abbozzi nell'elenco allegato all'Accordo complementare

30.08.2005 30.08.2005 Art. 2 dell'Accordo Iscrizione di nuovi calibri di complementare abbozzi nell'elenco allegato all'Accordo complementare

Data

Memorandum d'intesa fra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo delle Repubblica popolare Cinese concernente l'aiuto finanziario misto per progetti in ambito ambientale, concluso il 10 giugno 2002

Accordo fra il Governo delle Accordo aggiuntivo 17.12.2004 07.10.2005 Legge federale del Repubblica tunisina e il Gover19 marzo 1976 no della Confederazione Svizzesulla cooperazione ra concernente l'apertura di una allo sviluppo e linea di crediti misti, concluso il l'aiuto umanitario 27 gennaio 1986 internazionali (RS 974.0)

3.5.17

3.5.18

4616

Accordo fra il Governo della Accordo aggiuntivo 10.05.2005 10.05.2005 Legge federale del Confederazione Svizzera e il 19 marzo 1976 Governo della Repubblica sulla cooperazione popolare Cinese concernente la allo sviluppo e concessione di un finanziamento l'aiuto umanitario misto per il «Baiyun Guiyang internazionali Wastewater Treatment Project», (RS 974.0) concluso il 20 settembre 2004

Accordo aggiuntivo 20.04.2005 20.04.2005 Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

28.07.2005/ 28.07.2005 Decreto federale 14.09.2005 del 24 marzo 1995 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Base legale

3.5.16

Scambio di lettere

Entrata in vigore

Accordo fra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo dell'Ucraina concernente un aiuto finanziario per l'«Hydropower Rehabilitation and System Control Project», concluso il 15 gennaio 1996

Data

3.5.15

Forma/designazione

Accordo di base (fonte, RU/RS)

N.

Costi

­

­

Consolidamento del saldo della ­ linea di crediti misti e utilizzazione del saldo per il finanziamento di progetti di infrastruttura in ambito sociale e ambientale

Modifica della procedura di approvazione dei progetti

Modifica delle modalità di pagamento

Modifica delle modalità di ­ rimborso di un prestito concesso dal Governo ucraino alla società elettrica UkrHydroEnergo

Contenuto

Accordo internazionale sui cereali del 1995; Convenzione sul commercio dei cereali del 1995 (RS 0.916.111.311)

Accordo internazionale sui cereali del 1995; Convenzione sull'aiuto alimentare del 1999 (RS 0.916.111.311)

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81)

3.5.21

3.5.22

3.5.23

4617

Accordo fra il Governo della Accordo aggiuntivo 14.12.2005 14.12.2005 Decreto federale Confederazione Svizzera e il del 24 marzo 1995 Governo della Romania relativo sulla cooperazione all'aiuto finanziario per l'acquicon gli Stati delsto di tram d'occasione per la l'Europa dell'Est città di Iasi, concluso il 9 luglio (RS 974.1) 2003

Decisione 1/2005 del Comitato misto per l'agricoltura

Decisione del Comitato internazionale per l'aiuto alimentare

Decisione del Consiglio internazionale dei cereali

25.02.2005 01.10.2004 Art. 11 dell'Accordo

14.06.2005 01.07.2005 Art. 10 LF sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

14.06.2005 01.07.2005 Art. 1 DF concernente la Convenzione sul commercio dei cereali (RU 1996 2641)

13.12.2005/ 22.12.2005 Decreto federale 22.12.2005 del 24 marzo 1995 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Base legale

3.5.20

Scambio di lettere

Entrata in vigore

Accordo fra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo albanese concernente una aiuto finanziario, concluso il 31 ottobre 1994

Data

3.5.19

Forma/designazione

Accordo di base (fonte, RU/RS)

N.

­

­

Costi

Sostituzione dell'appendice 1 dell'allegato 7 relativo al documento di accompagnamento delle esportazioni di vino dalla Svizzera verso l'UE

Proroga di due anni fino al 30 giugno 2007, senza modifica, della Convenzione sull'aiuto alimentare del 1999

­

incluso nei costi relativi alla Convenzione sul commercio dei cereali

Proroga di due anni fino al 25 000 franchi 30 giugno 2007, senza modifica, della Convenzione sul commercio dei cereali del 1995

Proroga del progetto e dichiarazione di equipaggiamento aggiuntivo che sarà esportato a Iasi in Romania nell'ambito del progetto

Proroga di due anni dell'Accordo iniziale

Contenuto

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81)

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81)

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81)

Convenzione del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (RS 0.453)

Convenzione del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (RS 0.453)

3.5.24

3.5.25

3.5.26

3.5.27

3.5.28

4618

Accordo di base (fonte, RU/RS)

N.

Notifica del Segretariato

Decisione della Conferenza delle Parti

Decisione 4/2005 del Comitato misto per l'agricoltura

Decisione 3/2005 del Comitato misto per l'agricoltura

Decisione 2/2005 del Comitato misto per l'agricoltura

Forma/designazione

Entrata in vigore

Base legale

17.02.2005 17.02.2005 Art. XVI della Convenzione

12.10.2004 12.01.2005 Art. XI eXV della Convenzione

19.12.2005 01.01.2006 Art. 11 dell'Accordo

19.12.2005 01.01.2006 Art. 11 dell'Accordo

01.03.2005 01.03.2005 Art. 11 dell'Accordo

Data

Modifica dell'allegato III della Convenzione su domanda della Cina

Modifiche degli allegati I e II della Convenzione

Sostituzione dell'appendice 1 dell'allegato 9 relativo ai prodotti biologici

Sostituzione degli allegati 1 e 2

Sostituzione delle appendici 1, 2, 3 e 4 dell'allegato 4 relativo al settore fitosanitario

Contenuto

­

­

­

­

­

Costi

Accordo del 21 giugno 1999 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (RS 0.946.526.81)

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (RS 0.946.526.81)

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (RS 0.946.526.81)

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (RS 0.946.526.81)

3.5.29

3.5.30

3.5.31

3.5.32

4619

Accordo di base (fonte, RU/RS)

N.

Decisione 4/2005 del Comitato misto

Decisione 3/2005 del Comitato misto

Decisione 2/2005 del Comitato misto

Decisione 1/2005 del Comitato misto

Forma/designazione

Entrata in vigore

Base legale

25.10.2005 25.10.2005 Art. 7a LOGA

25.10.2005 25.10.2005 Art. 7a LOGA

30.03.2005 30.03.2005 Art. 7a LOGA

07.03.2005 16.03.2005 Art. 7a LOGA

Data

­

Costi

Inserimento nel capitolo sui veicoli a motore (capitolo 12 dell'allegato I) di un organismo svizzero nell'elenco degli organismi di valutazione della conformità riconosciuti conformemente all'Accordo e all'estensione del campo di attività di tale organismo

­

­ Inserimento nel capitolo sugli apparecchi a pressione (capitolo 6 dell'allegato I) di due organismi svizzeri nell'elenco degli organismi riconosciuti conformemente all'Accordo

D'ora in poi le prescrizioni ­ svizzere sui giocattoli saranno considerate equivalenti a quelle della CE (capitolo 3 dell'allegato I)

Inserimento nel capitolo sugli apparecchi e sistemi destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (capitolo 8 dell'allegato I) di un organismo di valutazione svizzero nell'elenco degli organismi riconosciuti conformemente all'Accordo

Contenuto

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68)

3.6.3

4620

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68)

3.6.2

Decisione 2/2005 del Comitato misto sul trasporto aereo

Decisione 1/2005 del Comitato misto sul trasporto aereo

Accordo di partenariato del Letter of Agree15 giugno 1998 fra la Confede- ment LoA 2006­ razione Svizzera, il Programma 2009 delle Nazioni Unite per l'ambiente PNUA e l'Università di Ginevra concernente il funzionamento e il sostegno al Global Resource Information Database Centers GRID ­ Geneva/Europe

3.6.1

Forma/designazione

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

25.11.2005 01.01.2006 Art. 23 par. 4 dell'Accordo

12.07.2005 01.09.2005 Art. 23 par. 4 dell'Accordo

16.12.2005 16.12.2005 Art. 39 cpv. 2 LPAmb Art. 53 cpv. 1 LPAmb, decisione del Consiglio federale del 09.11.2005

Data

Modifica dell'allegato all'Accordo

Modifica dell'allegato all'Accordo

Proroga dell'Accordo di partenariato 2006­2009

Contenuto

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

N.

3.6

­

­

1,6 milioni di franchi

Costi