Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Disegno

(LPP) (Aliquota minima di conversione) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 22 novembre 20061, decreta: I La legge federale del 25 giugno 19822 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) è modificata come segue: Art. 13 cpv. 1 1 Hanno diritto alle prestazioni di vecchiaia gli assicurati che hanno raggiunto l'età di pensionamento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS3 (età ordinaria di pensionamento).

Art. 14 cpv. 2 e 3 L'aliquota minima di conversione è del 6,4 per cento all'età ordinaria di pensionamento per le donne e gli uomini.

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Il Consiglio federale sottopone un rapporto all'Assemblea federale ogni cinque anni, la prima volta nel 2009. Il rapporto contiene le basi per determinare l'aliquota minima di conversione negli anni successivi. Indica inoltre se la previdenza professionale assieme all'AVS/AI consente all'assicurato di mantenere in modo adeguato il tenore di vita abituale e, in caso contrario, illustra con quali provvedimenti questo obiettivo potrebbe essere raggiunto.

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1 2 3

FF 2006 8683 RS 831.40 RS 831.10

2006-2073

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Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. LF

Art. 16

Accrediti di vecchiaia

Gli accrediti di vecchiaia sono calcolati annualmente in per cento del salario coordinato. Si applicano le seguenti aliquote: Età

Aliquota in % del salario coordinato

25 ­ 34 35 ­ 44 45 ­ 54 55 ­ età ordinaria di pensionamento

7 10 15 18

Art. 24 cpv. 2 La rendita d'invalidità è calcolata secondo l'aliquota di conversione valida per la rendita di vecchiaia all'età ordinaria di pensionamento.

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II

Disposizioni transitorie della modifica del ...

a. Rendite di vecchiaia, per i superstiti e d'invalidità in corso Per quanto concerne l'aliquota di conversione delle rendite di vecchiaia, per i superstiti e d'invalidità in corso al momento dell'entrata in vigore della presente modifica rimane applicabile il diritto anteriore.

b. Aliquota minima di conversione Il Consiglio federale fissa l'aliquota minima di conversione per gli assicurati delle classi di età che raggiungono l'età ordinaria di pensionamento entro i tre anni seguenti l'entrata in vigore della presente modifica. In questo stesso arco di tempo riduce l'aliquota sino al 6,4 per cento. Può fissare aliquote minime di conversione diverse per uomini e donne.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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