Decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione del 16 dicembre 2005

L'Ufficio federale dell'agricoltura, visto l'articolo 32 dell'ordinanza del 18 maggio 20051 concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute, decide: I seguenti prodotti fitosanitari autorizzati all'estero vengono iscritti in Svizzera nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione: 1. Proprietà determinanti (per tutti i prodotti indicati) Sostanza(e) attiva(e):

Captan 83,0 %

Tipo di formulazione:

WP

2. Prodotti commerciali Merpan 83 WP

numero di omologazione svizzero: D-3718 paese di origine: Germania numero di omologazione straniero: 031591-00 distributore: Makhteshim-Agan Deutschland AG, Strassburger Strasse 4, 37269 Eschwege

Applicazioni autorizzate: Campo d'applicazione

Agente patogeno/Azione

Applicazione

concentrazione: 0,15 % termine d'attesa: 3 settimane

frutta a nocciolo

ticchiolatura tardiva del melo, marciume lenticellare delle mele, ticchiolatura della frutta a granelli marciume amaro delle ciliege, cilindrosporiosi del ciliegio vaiolatura

Viticoltura in generale in generale

peronospora della vite marciume bianco

Frutticoltura frutta a granelli ciliegio

1

384

(*)

concentrazione: 0,15 % termine d'attesa: 3 settimane concentrazione: 0,15 % termine d'attesa: 3 settimane concentrazione: 0,15 % concentrazione: 0,2 %

1,2 3

RS 916.161 2005-3463

(*) Condizioni e osservazioni: tossico per i pesci 1 = trattamenti prima e dopo la fioritura, al più tardi entro la metà di agosto.

2 = dopo la fioritura di regola in combinazione con preparati a base di rame.

3 = immediatamente dopo una grandinata, al più tardi entro la metà di agosto.

Immagazzinamento e smaltimento Il prodotto deve essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e medicamenti in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate.

Gli imballaggi vuoti devono essere puliti a fondo e consegnati al servizio di nettezza urbana per lo smaltimento. I residui vanno consegnati per lo smaltimento al servizio di raccolta comunale, a un centro di raccolta per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto.

Sono fatte salve le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.

Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso entro 30 giorni presso la Commissione federale di ricorso in materia di prodotti chimici, Effingerstrasse 39, 3003 Berna. Il ricorso deve contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova; esso deve essere presentato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata. Dovranno inoltre essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

16 dicembre 2005

Ufficio federale dell'agricoltura: Il direttore, Manfred Bötsch

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