06.058 Messaggio concernente l'Accordo tra il Consiglio federale svizzero, il Governo federale austriaco e il Governo del Principato del Liechtenstein relativo allo scambio di dati in materia d'asilo del 9 giugno 2006

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale che approva l'Accordo del 29 settembre 2005 tra il Consiglio federale svizzero, il Governo federale austriaco e il Governo del Principato del Liechtenstein relativo allo scambio di dati in materia d'asilo.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

9 giugno 2006

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Compendio Al fine di poter determinare l'identità e l'origine dei richiedenti l'asilo, negli ultimi anni l'Ufficio federale della migrazione (UFM), oltre a una serie di misure appropriate, ha intensificato anche la collaborazione con le autorità preposte all'asilo e con altri servizi specializzati di Paesi d'asilo europei ed extraeuropei. Oltre agli scambi in generale in merito agli sviluppi nell'ambito del settore della migrazione e dell'asilo, la collaborazione consente in particolare di scambiare dati personali concernenti richiedenti l'asilo. Tale scambio di dati rappresenta una misura appropriata per combattere gli abusi in materia d'asilo commessi presentando domande d'asilo multiple e celando la propria identità e origine.

Lo scambio di dati in materia d'asilo è stato istituzionalizzato a livello europeo. La Convenzione di Dublino, il regolamento Dublino II e infine l'istituzione della banca dati EURODAC per il confronto delle impronte digitali hanno facilitato considerevolmente la cooperazione tra i Paesi aderenti alla Convenzione di Dublino. Non potendo ancora accedere a tali sistemi, la Svizzera dipende da concertazioni bilaterali con altri Paesi d'asilo per ricevere, in singoli casi, dati personali relativi a procedimenti precedenti e all'identità dei richiedenti. In virtù dell'articolo 98 della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi; RS 142.31) e dell'articolo 22c della legge del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS; RS 142.20), l'UFM è di principio autorizzato a trasmettere dati personali alle competenti autorità estere. In che misura le autorità estere informano in merito la Svizzera dipende, oltre che dalla volontà politica di cooperare, dalla legislazione nazionale. Nel 2003 l'Austria ha informato la Svizzera che la trasmissione di dati personali in materia d'asilo a Paesi non aderenti alla Convenzione di Dublino doveva essere disciplinata da un accordo internazionale. Vista la grande importanza, alla luce di movimenti migratori, della cooperazione con l'Austria in tale ambito, la Svizzera ha accolto la proposta austriaca di intavolare trattative volte a concludere un accordo sullo scambio di dati.

Il presente Accordo non costituisce tuttavia una nuova forma di collaborazione nell'ambito dello scambio di dati, bensì stabilisce le condizioni
e i limiti dello scambio di dati in materia d'asilo con l'Austria e il Principato del Liechtenstein e disciplina la sicurezza, la conservazione e la cancellazione di tali dati. La cooperazione con l'Austria è così sancita e garantita a livello giuridico fino a che l'applicazione del regolamento Dublino II da parte della Svizzera e il relativo accesso a EURODAC renderanno superflue concertazioni bilaterali speciali. il Principato del Liechtenstein è anch'esso una Parte contraente in ragione delle relazioni molto strette che la Svizzera intrattiene con il Liechtenstein nell'ambito della polizia degli stranieri a causa dell'unione doganale.

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In assenza di un'esplicita base legale che autorizzi il Consiglio federale a concludere simili trattati e visto il contenuto e il carattere vincolante della presente normativa ­ che non è pertanto un trattato di portata limitata giusta l'articolo 7a capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010) ­ l'Accordo sottostà all'approvazione delle Camere federali.

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Messaggio 1

Principi

1.1

Situazione iniziale

La Svizzera, analogamente ad altri Paesi di destinazione dei richiedenti l'asilo, constata che tali persone celano spesso la loro identità, nazionalità, itinerari e precedenti soggiorni in Stati terzi. Sebbene l'articolo 8 capoverso 1 LAsi (RS 142.31) chieda al richiedente l'asilo, nell'ambito dell'obbligo di cooperare, di dichiarare le sue generalità e di consegnare i documenti di viaggio e di legittimazione nel centro di registrazione, da anni soltanto una minoranza di richiedenti ottempera a tale obbligo. Nel 2005 lo ha fatto soltanto il 26 per cento dei richiedenti l'asilo registrati nei centri di registrazione della Confederazione.

Tale violazione dell'obbligo di cooperare si ripercuote negativamente sia sullo svolgimento della procedura d'asilo sia sull'esecuzione dell'allontanamento. In caso di dubbio diventa necessario effettuare lunghe e costose verifiche dell'identità nella fase procedurale, ad esempio procedendo a perizie linguistiche o scambiando impronte digitali con altri Paesi, soprattutto europei, quando vi sono indizi di un precedente soggiorno. Il fatto di nascondere la propria identità impedisce ­ in assenza di verifiche supplementari ­ di sapere se in un altro Paese vi è già stata una procedura d'asilo e comporta procedure superflue in prima e seconda istanza.

L'incertezza in merito all'identità e alla cittadinanza del richiedente rappresenta il maggiore ostacolo a un'esecuzione efficace dell'allontanamento. Di norma, i Paesi d'origine fanno dipendere il rilascio di documenti sostitutivi dalla prova dell'identità e della cittadinanza.

Negli ultimi anni tale problema ha spinto l'Europa a prendere una serie di misure concrete, frutto della necessità di intensificare e istituzionalizzare lo scambio di informazioni e di dati personali. In particolare, la Convenzione di Dublino (Dublino I), il regolamento Dublino II del Consiglio europeo (n. 343/2003) e l'istituzione della banca dati EURODAC secondo il regolamento EURODAC del Consiglio europeo (n. 2725/2000) per il confronto delle impronte digitali hanno consentito, tra l'altro, di individuare rapidamente e sistematicamente domande multiple presentate sotto diverse identità. La stretta cooperazione nello scambio di dati comporta inoltre una migliore collaborazione nell'esecuzione dell'allontanamento.

L'UFM può, in virtù dell'articolo
98 LAsi, comunicare alle autorità estere preposte alla migrazione dati personali per l'esecuzione della legge. Secondo l'articolo 4 capoverso 2 dell'ordinanza 3 sull'asilo relativa al trattamento di dati personali (Ordinanza 3 sull'asilo; OAsi 3; RS 142.314) tali dati comprendono anche fotografie e impronte digitali. Fondandosi su tale base legale, l'UFM coopera strettamente da anni con le autorità di oltre 15 Paesi europei, competenti in materia di scambio di dati. Ogni anno circa 8000­10 000 impronte digitali di richiedenti l'asilo in Svizzera sono inviate per confronto a Paesi europei. Dal canto suo, la Svizzera riceve annualmente dall'estero circa 100 richieste relative all'identità e a dati procedurali di persone soggiacenti al settore dell'asilo e degli stranieri. L'importante differenza quantitativa è dovuta alla cooperazione sistematica tra i Paesi europei nel quadro di Dublino II e della procedura EURODAC, mentre la Svizzera, che non vi partecipa 5436

ancora, continua a dipendere dalla collaborazione bilaterale. Tale collaborazione si fonda direttamente sulla legge e avviene di norma senza formalità e in assenza di un accordo internazionale. Oggetto di tale cooperazione reciproca è la comunicazione di dati personali di richiedenti l'asilo allo scopo di accertarne l'identità e la cittadinanza e di ottenere indizi di precedenti procedure d'asilo. Tra questi dati figurano in particolare indicazioni relative a precedenti allegazioni in merito all'asilo e all'esito di una procedura d'asilo nonché la trasmissione di copie di documenti e fotografie.

Tali indicazioni permettono di concludere le procedure d'asilo più rapidamente e in modo appropriato sotto il profilo del contenuto o di accelerare l'esecuzione dell'allontanamento. In singoli casi, dopo aver scoperto un soggiorno precedente in un altro Paese europeo, è possibile ottenere che tale Stato proceda alla riammissione, a condizione che esista un accordo bilaterale di riammissione le cui condizioni siano adempiute.

La Svizzera coopera da svariati anni in tale ambito con la Repubblica d'Austria come con altri Paesi europei. Sotto il profilo quantitativo e qualitativo, tale collaborazione è molto importante per il nostro Paese ed è seconda soltanto alla cooperazione con la Germania. Vista la sua posizione geografica, l'Austria non è soltanto un importante Paese europeo d'asilo, bensì un importante Paese di transito per i richiedenti l'asilo alla ricerca di un Paese d'accoglienza nell'Europa occidentale, in particolare la Svizzera. Nel 2004 l'UFM ha dunque inviato all'Austria 1 835 richieste di confronto di impronte digitali, il 14 per cento delle quali ha ricevuto un riscontro positivo. Nel 2005 tali richieste ammontavano a 1 205. Le domande da parte dell'Austria alla Svizzera sono per contro rare. Per quanto concerne le persone il cui soggiorno precedente in Austria ha potuto essere accertato grazie al confronto delle impronte digitali, è importante ottenere informazioni complete in merito all'identità e alla procedura eseguita. Da parte austriaca, l'Ufficio di polizia criminale austriaco (Bundeskriminalamt) è responsabile del confronto delle impronte digitali, mentre la trasmissione di dati personali compete all'Ufficio preposto all'asilo (Bundesasylamt). Entrambi gli uffici sono subordinati al
Ministero austriaco dell'interno.

Dal 2003 l'Ufficio austriaco preposto all'asilo si è sempre rifiutato di rispondere a richieste in singoli casi appellandosi al quadro legale. Il Ministero federale dell'interno ha motivato il rifiuto di fornire informazioni con la restrittiva legislazione austriaca in materia di protezione dei dati. La trasmissione dei dati personali all'estero è disciplinata dal paragrafo 36 capoverso 3 della legge austriaca sull'asilo, secondo cui i dati personali dei richiedenti l'asilo possono essere trasmessi esclusivamente alle autorità estere competenti per l'esecuzione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (RS 0.142.30), nella versione del Protocollo di New York del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301), a condizione che l'accertamento dell'identità e la concessione dell'asilo non siano possibili senza una tale trasmissione a queste autorità. Non è ammessa né una trasmissione a un'altra autorità estera né una trasmissione per un motivo diverso da quelli menzionati.

Inammissibile è dunque, ad esempio, la semplice comunicazione che la persona in questione ha già chiesto asilo in Austria. Tuttavia, il paragrafo 36 capoverso 6 della legge austriaca sull'asilo prevede la possibilità di istituire in un accordo internazionale un'autorizzazione più ampia alla trasmissione di dati personali, che deve però rientrare nei limiti del capoverso 1 di detto paragrafo 36 e corrispondere agli scopi ivi menzionati. Ciò significa, in particolare, che la trasmissione di dati personali sulla base di un tale accordo può avvenire esclusivamente per l'applicazione della legge nazionale sull'asilo o della Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati.

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In particolare, la trasmissione di dati che avrebbero permesso di eseguire l'allontanamento, dopo la conclusione definitiva della procedura d'asilo in Svizzera, è stata respinta in virtù del paragrafo 36 capoverso 1 della legge austriaca sull'asilo.

Le iniziative dell'UFM affinché le autorità austriache riesaminassero e interpretassero con maggiore flessibilità la legge sull'asilo sono state respinte appellandosi a questo chiaro quadro legale. Per creare chiarezza e certezza del diritto in materia, il Ministero federale dell'interno ha per contro proposto di concludere un accordo sullo scambio di dati personali nell'ambito della migrazione.

1.2

Svolgimento delle trattative

Nel corso dell'incontro del 17 maggio 2004 a Vienna tra il consigliere federale Christoph Blocher e il ministro dell'interno austriaco Ernst Strasser, si è deciso di intavolare trattative in merito a un più intenso scambio di dati nell'ambito dell'asilo e della migrazione nonché in quello delle banche dati di polizia e della collaborazione di polizia. In tale occasione l'Austria ha presentato progetti di accordo.

Il 27 luglio 2004 a Vienna si è tenuto un incontro tra periti di entrambi i Paesi per definire con maggior precisione l'oggetto e gli scopi di tale collaborazione. In tale occasione, è stato dapprima concordato di includere il Principato del Liechtenstein nel futuro accordo relativo allo scambio di dati nell'ambito dell'asilo e della migrazione. Inoltre, si è discusso per la prima volta sul progetto austriaco di «Accordo relativo allo scambio di dati in materia di controllo della migrazione e di asilo».

Il 15 dicembre 2004 si è svolto un incontro tra periti della Svizzera, del Liechtenstein e dell'Austria concernente l'Accordo relativo allo scambio di dati in materia d'asilo. In tale occasione, si è deciso di limitare, sotto il profilo del contenuto, il futuro accordo allo scambio di dati personali in materia d'asilo, poiché lo scambio di dati personali nell'ambito del controllo della migrazione è già disciplinato dall'Accordo trilaterale del 27 aprile 1999 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Austria e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione transfrontaliera delle autorità preposte alla sicurezza e alla dogana (RS 0.360.163.1).

Il 5 e 6 giugno 2005 si è svolta a Vienna una tornata negoziale conclusiva in occasione della quale sono stati apportati gli ultimi ritocchi al testo dell'Accordo.

L'Accordo è stato firmato il 29 settembre 2005 in occasione di un incontro tenutosi a Bregenz, in Austria, tra il consigliere federale Blocher, il ministro austriaco dell'interno, la signora Liese Prokop, e il ministro dell'interno del Principato del Liechtenstein, Martin Meyer.

1.3

Protezione dei dati in relazione al diritto europeo

La cooperazione internazionale nell'ambito dell'asilo mediante lo scambio di dati personali tocca il nucleo della protezione dei dati. La base legale per tale scambio si trova nell'articolo 98 LAsi. L'articolo 6 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) limita la possibilità di comunicare dati all'estero. La condizione ivi menzionata per un divieto della comunicazione dei dati, in particolare il grave pregiudizio per la persona interessata dovuto all'assenza di una protezione dei dati equivalente a quella istituita in Svizze5438

ra, non è adempiuta nel caso della collaborazione con l'Austria e il Principato del Liechtenstein. Visto l'oggetto della normativa, alcune disposizioni importanti dell'Accordo sono in effetti disposizioni sulla protezione dei dati. Per le Parti contraenti era necessario, viste le rigide disposizioni austriache in materia di protezione dei dati, che il presente Accordo creasse certezza del diritto per lo scambio di dati e sancisse, oltre allo scopo dello scambio, soprattutto prescrizioni sulla sicurezza, la confidenzialità e la cancellazione dei dati (articoli 4­6). In tal senso, l'Accordo soddisfa lo standard europeo in materia di protezione dei dati (Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002 relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (Direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche [OJEC n° L 201, dal 31.7.2002]).

1.4

Analisi

L'Accordo tra Svizzera, Principato del Liechtenstein e Austria relativo allo scambio di dati in materia d'asilo permette di garantire e proseguire la cooperazione con questi Paesi in tale ambito. Si tratta del primo accordo formale nel campo d'applicazione dell'articolo 98 LAsi; la sua conclusione si è rivelata indispensabile visto il quadro legale austriaco. La collaborazione finora in atto tra la Svizzera e l'Austria mostra chiaramente che è soprattutto la Svizzera a richiedere la possibilità di consultare i dati, poiché, non partecipando a EURODAC e Dublino II, dipende tuttora da soluzioni bilaterali. Le soluzioni adottate in questo Accordo rispecchiano le disposizioni austriache, restrittive se paragonate al diritto svizzero in materia di asilo e di stranieri. In particolare, la legge austriaca sull'asilo non ha permesso di riprendere nell'Accordo lo scambio di dati per i richiedenti l'asilo il cui procedimento si è concluso ed è passato in giudicato ­ voluto dalla Svizzera e importante per l'esecuzione dell'allontanamento. L'accordo raggiunto consente tuttavia di proseguire lo scambio di dati all'inizio e durante la procedura d'asilo.

È concepibile estendere lo scambio di dati possibile giusta l'articolo 98 LAsi al di là dello «spazio di Dublino», nella misura in cui ciò dovesse rivelarsi indispensabile in seguito agli sviluppi della migrazione internazionale e dovesse essere necessario un accordo internazionale in tale ambito.

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Spiegazioni dei singoli articoli

Titolo e preambolo Il titolo dell'Accordo precisa chiaramente che lo scambio di dati è limitato all'ambito dell'asilo. Il rimando nel preambolo alla Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati ha un carattere dichiarativo. Esso si propone, come auspicato dall'Austria, di esplicitare che lo scambio di dati deve avvenire esclusivamente per la verifica della qualità di rifugiato. La formulazione originariamente proposta «in applicazione della Convenzione di Ginevra» è stata tuttavia abbandonata, poiché lo scambio di dati, non essendo oggetto della Convenzione, non può avvenire in applicazione della stessa.

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Art. 1 e 2

Definizioni e scopo

Le definizioni di cui all'articolo 1 determinano il campo d'applicazione dell'Accordo sotto il profilo sia del contenuto sia del diritto procedurale. Conformemente al capoverso 2, una richiesta d'informazione con riferimento all'Accordo non è più presa in considerazione se la conclusione della procedura d'asilo alla base di tale richiesta è già passata in giudicato. Tale normativa è la conseguenza del rimando, già menzionato nel preambolo, alla Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati, secondo cui lo scambio di dati deve avvenire per la verifica della qualità di rifugiato. Non appena una procedura d'asilo è conclusa con forza di giudicato, non è più dato un rinvio alla Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati. Tale distinzione è rilevante nel caso di richiesta di dati per l'esecuzione di allontanamenti. Il presente Accordo non copre una tale richiesta, poiché l'esecuzione dell'allontanamento non è oggetto dell'asilo ai sensi della Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati. L'Accordo può tuttavia essere applicato nel caso in cui l'autorità riavvia una procedura d'asilo conclusa con forza di giudicato, ad esempio nell'ambito di una procedura di revoca dell'asilo. L'articolo 2 definisce lo scopo dell'Accordo.

Art. 3

Trasmissione di dati

L'articolo 3 capoverso 1 definisce i dati che possono essere trasmessi nell'ambito dell'Accordo. Il catalogo dei dati corrisponde, sotto il profilo del contenuto, a quello di cui all'articolo 98 capoverso 2 LAsi. L'articolo 3 capoverso 2 definisce le condizioni a cui possono essere trasmessi i dati, impedendone così l'abuso. I capoversi 3­6 disciplinano la trasmissione dal profilo temporale e formale. Conformemente al capoverso 7, una domanda di trasmissione di dati non giustifica la trasmissione di dati fuori dell'ambito definito nel capoverso 1. Il capoverso 7 si propone di chiarire che il presente Accordo non costituisce una base legale sui generis per il rilevamento dei dati.

Art. 4

Uso vincolato

Un uso dei dati trasmessi per uno scopo diverso da quello previsto nell'Accordo non è escluso di principio, ma deve essere approvato dall'altra Parte contraente. Siccome l'approvazione è nuovamente retta dal rispettivo diritto nazionale, un uso più ampio dei dati austriaci, ad esempio ai fini dell'esecuzione dell'allontanamento, è attualmente escluso visto quanto disposto dalla legge austriaca sull'asilo.

Art. 5

Confidenzialità e sicurezza dei dati

L'articolo 5 impone alle Parti contraenti un uso scrupoloso dei dati trasmessi, che devono essere trattati conformemente alla legislazione nazionale in materia di protezione dei dati e protetti dall'accesso non autorizzato. Anche le vie di trasmissione devono soddisfare i requisiti in materia di protezione dei dati.

Art. 6

Altre normative in materia di protezione dei dati

L'articolo 6 prevede una serie di disposizioni per il trattamento e la comunicazione, da parte delle Parti contraenti, dei dati da trasmettere. Tali disposizioni corrispondono alle prescrizioni usuali in materia di protezione dei dati o sono formulate sulla scorta del regolamento EURODAC. Al riguardo, in occasione delle trattative conclusive regnava una certa incertezza su come procedere, nella prassi, alla cancella5440

zione, una volta decorsi i termini, dei dati trasmessi. Tali dati possono, ad esempio in caso di indicazioni relative a identità multiple o a precedenti procedure d'asilo, confluire nella motivazione del rifiuto di una domanda d'asilo e quindi diventare parte di una decisione d'asilo. Sebbene sia possibile cancellare o distruggere fisicamente, scaduto il termine di 10 anni, la comunicazione scritta della Parte contraente richiesta, l'uso di tali dati nella procedura d'asilo comporta la conservazione del loro contenuto, che può essere oggetto della decisione, nella misura in cui vi è una differenza tra la registrazione e la cancellazione delle impronte digitali, da un lato, e le informazioni sul caso, dall'altro. Le Parti contraenti sono state d'accordo di interpretare l'obbligo di cancellazione secondo il capoverso 3 conformemente alle prescrizioni nazionali per la tenuta degli incarti, che a loro volta si devono ispirare alle disposizioni del diritto nazionale in materia di protezione dei dati.

Art. 7

Servizi competenti

L'Accordo è applicato esclusivamente dai servizi menzionati.

Art. 8

Relazione con altri Accordi

Tale clausola è rilevante soprattutto per due accordi con un contenuto simile. Da un lato, il presente Accordo non reca pregiudizio all'Accordo del 27 aprile 1997 tra la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein sulla cooperazione transfrontaliera delle autorità preposte alla sicurezza e alla dogana, che permette lo scambio di dati su persone per la prevenzione di minacce alla sicurezza o all'ordine pubblici, per la prevenzione e la lotta contro i reati nonché per scopi inerenti al diritto degli stranieri.

L'articolo 8 si riferisce inoltre in particolare al regolamento Dublino II. Tale clausola è volta a chiarire l'indipendenza di tale Accordo dal sistema Dublino II, dato che una partecipazione della Svizzera e del Liechtenstein a Dublino II non era ancora sicura al momento della conclusione delle trattative.

Art. 9

Disposizioni finali

La normativa di cui all'articolo 9 capoverso 2, secondo cui l'Accordo può entrare in vigore una volta ratificato da almeno due delle tre Parti contraenti, soddisfa una richiesta dell'Austria. Nel corso delle trattative è risultato chiaro che la procedura di ratifica poteva svolgersi molto più rapidamente in Austria e nel Principato del Liechtenstein che in Svizzera. Di conseguenza, questi Paesi hanno potuto ratificare l'Accordo entro il mese di gennaio 2006. L'articolo 9 capoverso 2 permette a queste due Parti contraenti di applicare in modo bilaterale l'Accordo senza aspettare la ratifica da parte della Svizzera.

3

Ripercussioni finanziarie

L'Accordo e la sua applicazione non comportano costi supplementari. La garanzia della collaborazione con l'Austria e il Principato del Liechtenstein in materia d'asilo lascia anzi presupporre un più rapido disbrigo delle procedure d'asilo e di ricorso grazie alle informazioni ottenute mediante lo scambio di dati. Ci si attende inoltre che questa forma di collaborazione possa dissuadere già sin d'ora le persone dal presentare, dopo una procedura d'asilo in uno degli Stati contraenti, un'altra doman5441

da d'asilo in Svizzera, anche se quest'ultima non partecipa ancora attivamente alla procedura di Dublino.

4

Programma di legislatura

L'Accordo tra il Consiglio federale svizzero, il Governo federale austriaco e il Governo del Principato del Liechtenstein relativo allo scambio di dati in materia d'asilo risponde agli obiettivi fissati nel programma di legislatura 2004­2007 del Consiglio federale (cfr. Rapporto del 25 febbraio 2004 sul programma di legislatura 2003­2007; obiettivo 9).

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Relazione con il diritto europeo

Il presente Accordo disciplina la cooperazione nel campo dell'asilo mediante lo scambio di dati personali. Tale scambio in parte è oggetto anche del regolamento Dublino II e del regolamento EURODAC e risponde alla volontà, alla base sia del presente Accordo sia della procedura Dublino II, di una rafforzata cooperazione nel campo dell'asilo. Al momento delle trattative, prima della votazione sull'estensione della libera circolazione delle persone, non era sicuro se la Svizzera avrebbe aderito come previsto al regolamento Dublino II. Anche dopo l'accettazione della libera circolazione delle persone, il 25 settembre 2005, la data dell'effettiva attuazione di Dublino II è ancora incerta. È da questo punto di vista che l'Accordo ha la sua ragion d'essere fino all'attuazione di Dublino II da parte della Svizzera e del Principato del Liechtenstein. Anche dopo l'entrata in vigore della Convenzione di Dublino il presente Accordo continuerà ad avere un proprio campo d'applicazione, visto che il regolamento Dublino II mira in primo luogo a uno scambio di dati per determinare lo Stato competente e solo in via sussidiaria a uno scambio di dati personali per l'esecuzione di una procedura d'asilo. Il presente Accordo è compatibile con le prescrizioni puntuali del regolamento Dublino II, visto che l'articolo 8 dell'Accordo fa esplicitamente salvi i diritti e i doveri conseguenti da altri accordi.

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Costituzionalità

6.1

Competenza generale

Gli articoli 54, 166 e 184 della Costituzione federale (Cost.; RS 101) attribuiscono alla Confederazione la competenza generale nell'ambito degli affari esteri. Nel caso di trattati internazionali, vale il principio secondo cui la Confederazione può stipulare trattati su qualsivoglia oggetto indipendentemente dal fatto che questo sia di competenza della legislazione federale o cantonale (cfr. FF 1994 II 548­552).

L'oggetto alla base dell'Accordo ­ la legislazione sulla concessione dell'asilo ­ è di competenza della Confederazione conformemente all'articolo 121 capoverso 1 Cost.

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6.2

Approvazione dell'Assemblea federale

La competenza dell'Assemblea federale di approvare il presente Accordo consegue dall'articolo 166 capoverso 2 Cost. La legge sull'asilo non contempla alcuna norma esplicita che attribuisce al nostro Consiglio la competenza di concludere tale Accordo. Secondo l'opinione dominante, una tale competenza non si può fondare sull'articolo 7a capoverso 2 LOGA in combinato disposto con l'articolo 98 LAsi, dato che tale Accordo non può essere considerato un trattato di portata limitata visto il suo contenuto normativo e il suo carattere vincolante.

6.3

Referendum

Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost., sottostanno al referendum facoltativo i trattati internazionali di durata indeterminata e indenunciabili, prevedenti l'adesione a un'organizzazione internazionale o comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali. Il presente Accordo non rientra in nessuna di queste categorie. In particolare, non prevede alcuna disposizione importante contenente norme di diritto. Sulla base dell'articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento (RS 171.10), contiene norme di diritto una disposizione che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impone obblighi, conferisce diritti o determina competenze. Una norma è quindi importante se il suo oggetto andrebbe disciplinato a livello di legge formale in analogia all'articolo 164 capoverso 1 Cost. Questo è il caso del presente Accordo, poiché obbliga la Svizzera a scambiare i dati previsti e tale nuovo obbligo andrebbe disciplinato, a livello interno, in una legge formale (art. 164 cpv. 1 Cost.). Il decreto federale che approva l'Accordo sottostà dunque al referendum in materia di trattati internazionali.

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